35.2013.34
Dentista - dipendente, divenuto indipendente dopo l'infortunio - cade e riporta rottura cuffia rotatoria dx. Valutazione del diritto rendita invalidità. Rinvio atti ad assicuratore per accertare reddi
28 marzo 2014Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.34
Data decisione, Autorità:
28.03.2014, TCA
Titolo:
Dentista - dipendente, divenuto indipendente dopo l'infortunio - cade e riporta rottura cuffia rotatoria dx. Valutazione del diritto rendita invalidità. Rinvio atti ad assicuratore per accertare reddito da valido
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.34
mm
Lugano
28 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 aprile
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
giugno 2007, il dr. RI 1, nato nel 1942, all’epoca alle dipendenze del dr. med.
dent. __________ di __________ in qualità di medico-dentista e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é scivolato a causa del
pavimento bagnato e ha battuto la spalla destra.
A causa
di questo evento, egli ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori della
medesima spalla (cfr. doc. M 3).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30
maggio 2011, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato un’indennità per
menomazione all’integrità del 25%, mentre gli ha negato il diritto alla rendita
d’invalidità (cfr. doc. A 39).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
A 40), in data 19 aprile 2013, la CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima
decisione, nel senso che essa ha posto l’assicurato al beneficio d’indennità
giornaliere, corrispondenti a un’inabilità lavorativa del 25%, per il periodo
1° febbraio - 30 novembre 2010 (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo
ricorso del 17 maggio 2013, il dr. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una
rendita d’invalidità del 40% a far tempo dal 1° dicembre 2010, argomentando in
particolare quanto segue:
"
(…).
L’assicurato ha provato documentalmente che nella
fattispecie che ci occupa sono dati quei presupposti particolari che permettono
di discostarsi dalla proiezione descritta al § 5 b ultimo paragrafo, ovvero di
considerare quale reddito da valido quello percepito prima dell’infortunio con
gli opportuni adeguamenti.
Il Dr. RI 1 infatti ha iniziato l’attività quale
dentista indipendente non a causa dei postumi dell’infortunio sub iudice, ma
perché ha potuto finalmente chiedere il riconoscimento del suo diploma
universitario a livello svizzero (cfr. lett. Dipartimento federale dell’interno
DFI, Commissione delle professioni mediche MEBEKO del 25 marzo 2008),
presupposto indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione cantonale al
libero esercizio, ottenuta il 16 aprile 2008, data alla quale egli ha iniziato
la sua attività indipendente.
Il diritto allo svolgimento di un’attività
indipendente per l’assicurato si é realizzato soltanto dopo l¿ntrata nella
Comunità Europea della __________ - Paese nel quale aveva conseguito il suo
diploma universitario - e il relativo allargamento degli accordi bilaterali
Svizzera/Comunità Europea anche a questo Stato, che, salvo errore, sono entrati
in vigore soltanto verso la metà del 2007.
Il Dr. RI 1 già prima dell’infortunio era
titolare del contratto d’affitto e proprietario delle attrezzature dello studio
medico, il suo statuto di dependente costituiva un vincolo cui era costretto in
assenza dei requisiti per l’esercizio indipendente dell’attività di odontoiatra,
ovvero quello del riconoscimento a livello Svizzero del suo diploma
universitario.
È pertanto certo che egli avrebbe in ogni caso
cambiato lo statuto da dipendente a indipendente non appena avesse ricevuto
l’autorizzazione amministrativa, e ciò indipendentemente dall’infortunio
occorsogli.
Trattasi di un caso analogo (e contrario) a
quello previsto dall’art. 28 cpv. 3 OAINF e comunque rientrante nelle
circostanze particolari citate dalla giurisprudenza di cui alla sentenza STF
8C_664/2007 consid. 6.1 con riferimenti.
Ne consegue che, in applicazione dei dettami
della giurisprudenza, l’CO 1 avrebbe dovuto - per determinare in modo corretto
il grado d’invalidità dell’assicurato - mettere a raffronto il reddito
ipotetico conseguito quale dentista indipendente senza le limitazioni dovute
all’infortunio e quello effettivamente conseguito, rispettivamente in
applicazione dell’art. 18 cpv. 2 LAINF i redditi che un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità avrebbe potuto conseguire
con l’attività indipendente di medico dentista con quelli di un assicurato di
mezza età senza limitazioni.
Il fatto pertanto che l’assicurato, con l’inizio
dell’attività indipendente, abbia un guadagno superiore a quello percepito in
passato quale dipendente non ha alcuna rilevanza e pertinenza circa il calcolo
del grado di incapacità di guadagno.
Fatti
I redditi che l’CO 1 ha preso in considerazione
per determinare un eventuale diritto alla rendita (…) sono pertanto
irrilevanti.
(…).
Il Dr. __________, perito di fiducia dell’CO 1,
ha stimato nel 25% l’incapacità lavorativa dell’assicurato.
Ne consegue che l’incapacità di guadagno é almeno
da riconoscere in tale percentuale, anche se l’assicurato ritiene che essa sia
superiore.
Il Dr. __________ ha inoltre ritenuto che
l’assicurato non é più in grado di eseguire interventi curativi che superino i
10 minuti, soprattutto nell’arcata mascellare inferiore destra e parzialmente a
livello dei molari (…).
Il Dr. RI 1 pertanto non é più in grado di svolgere
importati lavori, come p.e. la preparazione di ponti con più due elementi,
interventi chirurgici come l’estrazione di cisti, granulomi, ovvero tutti
quegli interventi di piccola chirurgia di cui si occupano i dentisti.
Si tratta, per la maggiore parte, di interventi
per i quali i dentisti possono applicare una tariffa maggiore, anche in base
alla vigente TARMED, rispetto alle otturazioni. In altre parole si tratta
proprio di quegli interventi sui quali un medico dentista ha un guadagno
superiore.
A mente dell’assicurato, tali limitazioni si
traducono in un’incapacità di guadagno quantificabile come minimo tra il 35 e
il 40%.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore,
in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.5. In corso di
causa, il ricorrente ha domandato, segnatamente, che il TCA abbia a ordinare
una perizia circa il guadagno medio di un dentista indipendente di mezza età
con e senza le limitazioni a cui é soggetto l’assicurato (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a
negare all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe
mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa
G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5
Nel caso di
specie, questa Corte constata innanzitutto che non é oggetto di contestazione
la valutazione dell’esigibilità lavorativa a dipendenza del danno
infortunistico alla spalla destra. Entrambe le parti si attengono infatti alle
risultanze della visita fiduciaria di controllo del 20 settembre 2010, in occasione della quale il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, aveva ritenuto
l’assicurato “… impedito a mantenere la posizione di elevazione-abduzione del
cingolo omero-scapolare per più di qualche minuto e ciò, nell’ambito
professionale, si traduce nell’impossibilità di eseguire lavori di lunga durata
(oltre dieci minuti) soprattutto nell’arcata mascellare inferiore destra e
parzialmente a livello dei molari. All’epoca del fatto il paziente lavorava
alle dipendenze di uno studio medico dentistico mentre ora é titolare di studio
privato con assistenti alle proprie dipendenze.” (doc. M 23, p. 5).
D’altro
canto, sono invece controversi gli aspetti economici relativi alla
determinazione del grado dell’invalidità e, specificatamente, l’entità del reddito
da valido.
L’assicuratore
infortuni resistente - posto che dall’estratto conto individuale
dell’assicurato, rispettivamente dalla sua dichiarazione fiscale per l’anno
2009, é emerso che egli aveva conseguito un reddito annuo pari o persino
superiore successivamente all’infortunio del giugno 2007 -, sostiene che non
sarebbe dimostrato “… un danno economico effettivo. Come indipendente,
l’assicurato é più flessibile nella gestione della sua attività lavorativa, per
cui ha potuto limitare al meglio le eventuali ripercussioni economiche negative
dovute alle limitazioni riscontrate (cfr. referto 22.09.2010 del dr. med. __________,
pag. 5). Infatti, nell’ottica di ridurre il danno, nel suo studio privato egli
ha potuto beneficiare dell’aiuto di assistenti alle proprie dipendenze, che
hanno permesso di sopperire alle limitazioni certificate dal dr. med. __________
nel suo referto del 22.09.2010 …” (doc. A, p. 11).
Da parte
sua, l’insorgente fa invece valere che l’amministrazione avrebbe dovuto “…
mettere a raffronto il reddito ipotetico conseguito quale dentista indipendente
senza le limitazioni dovute all’infortunio e quello effettivamente conseguito,
rispettivamente in applicazione dell’art. 18 cpv. 2 LAINF i redditi che un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità
avrebbe potuto conseguire con l’attività indipendente di medico dentista con
quelli di un assicurato di mezza età senza limitazioni.” (doc. I, p. 9).
2.6
Il reddito
da valido é quello che l’assicurato avrebbe potuto ottenere qualora non
fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA).
Per
determinare il reddito da valido, occorre stabilire, con il grado della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente potuto ottenere al
momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito senza invalidità
deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo per cui lo si
deduce di principio dall’ultimo salario conseguito dall’assicurato prima
dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari.
Le
possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione devono essere
prese in considerazione soltanto se é molto verosimile che esse si sarebbero
concretizzate. Al riguardo, occorre esigere la prova d’indizi concreti che
l’assicurato avrebbe di fatto ottenuto un avanzamento oppure un aumento
corrispondente del proprio reddito, nel caso in cui non fosse insorto il danno
alla salute. Ciò potrebbe essere il caso se il datore di lavoro ha lasciato
intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni
in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte
dell’assicurato non sono sufficienti. Quando l’invalidità é la conseguenza di
un infortunio, tali indizi devono esistere già al momento in cui quest’ultimo é
accaduto (cfr. STF 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e
riferimenti ivi menzionati).
In
ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado
d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto
l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del
2010).
Chiamato
a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, al
momento in cui si é infortunato, il ricorrente risultava dipendente del dr.
med. dent. __________ in qualità di medico-dentista, percependo un reddito
mensile lordo pari a fr. 10'000 (cfr. doc. M 1).
Dalla documentazione
agli atti si evince inoltre che l’assicurato é titolare di un diploma di
dentista conseguito nella __________, diploma che, nel mese di marzo 2008, ha ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione delle professioni mediche MEBEKO. Successivamente,
nel corso del mese di aprile 2008, l’Ufficio cantonale di sanità ha autorizzato
l’insorgente al libero esercizio nel Cantone della professione di
medico-dentista (cfr. allegati al doc. A 38).
Quindi, a
partire dal 1° maggio 2008, il dr. RI 1 ha aperto un proprio studio dentistico.
Nel
quadro della procedura di opposizione, é infine emerso -circostanza peraltro
non contestata dall’amministrazione -, che l’assicurato “… già prima
dell’infortunio era titolare del contratto d’affitto e proprietario delle
attrezzature dello studio medico, …” (cfr. doc. A 40, p. 6).
In esito
a tutto ciò, il TCA ritiene che possa essere ammesso che il cambiamento di
statuto, da dipendente a indipendente, é dipeso dal riconoscimento del diploma
straniero di dentista da parte della preposta autorità svizzera e dalla
conseguente autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione di
medico-dentista. Ne discende pertanto che l’assicurato sarebbe divenuto
titolare di un proprio studio dentistico a prescindere dall’infortunio
occorsogli l’8 giugno 2007.
Ora,
trattandosi della determinazione del grado dell’invalidità, ciò ha per
conseguenza che il reddito da valido deve essere stabilito in funzione di
quanto l’insorgente, senza il danno alla salute, avrebbe guadagnato nel 2010,
svolgendo la professione di dentista indipendente.
Alla luce
di quanto precede, sostenere, con lo sostiene l’Istituto assicuratore
resistente (cfr. consid. 2.5.), che il ricorrente non subirebbe alcuna perdita
economica a causa dei postumi del sinistro assicurato, in quanto, in qualità di
dentista indipendente, consegue un reddito almeno pari a quello che egli
realizzava prima dell’infortunio (quale dipendente), é dunque concettualmente
sbagliato.
Questa
Corte osserva che tale aspetto, pertinentemente sollevato dall’assicurato in
sede tanto d’opposizione (cfr. doc. A 40, p. 5s.) che di ricorso (cfr. doc. I,
p. 9), non é stato minimamente approfondito dall’, la quale si é accontentata
di liquidarlo affermando che “… sia che si prenda come base reddituale l’ultimo
reddito conseguito prima dell’infortunio quale dipendente o quello da
indipendente (inizio attività indipendente maggio 2008), il risultato non muta,
poiché, come già illustrato sopra, i redditi prima e dopo l’infortunio sono
equivalenti se non addirittura superiori quelli conseguiti dopo l’infortunio.”
(doc. I, p. 19).
Di
conseguenza, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella
misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita
d’invalidità. Gli atti vengono quindi retrocessi all’assicuratore resistente,
affinché ponga in atto quegli atti istruttori che giudica utili per accertare
l’entità del reddito senza l’invalidità in conformità a quanto stabilito in
precedenza dal TCA, e decida di nuovo sul diritto alla rendita di
invalidità.
In questo
contesto - visto che, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr.
STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid.
5.2
e riferimenti ivi citati), e meglio il 1° dicembre
2010, il dr. RI 1 si trovava in età avanzata ai sensi della
giurisprudenza (cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389 consid. 4c-e), in quanto aveva
compiuto 67 anni -, la CO 1 terrà conto, per quanto ciò sia necessario, del
disposto dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, secondo il quale se a causa della sua età l’assicurato non riprende più
un’attività lucrativa dopo l’infortunio (variante I) o se la diminuzione
della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (variante
II), sono determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che
potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità (per dei casi d’applicazione di questa disposizione, si
vedano la STCA 35.2011.72 dell’8 agosto 2012 consid. 2.4.4 e la STCA 35.2011.63
del 13 agosto 2012 consid. 2.6, cresciute incontestate in giudicato).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Nella
misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita
d’invalidità, la decisione su opposizione del 19 aprile 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’amministrazione per complemento istruttorio
e nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di
fr. 1'600
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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