Lexipedia

Decisione

35.2013.34

Dentista - dipendente, divenuto indipendente dopo l'infortunio - cade e riporta rottura cuffia rotatoria dx. Valutazione del diritto rendita invalidità. Rinvio atti ad assicuratore per accertare reddi

28 marzo 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I redditi che l’CO 1 ha preso in considerazione

per determinare un eventuale diritto alla rendita (…) sono pertanto

irrilevanti.

(…).

Il Dr. __________, perito di fiducia dell’CO 1,

ha stimato nel 25% l’incapacità lavorativa dell’assicurato.

Ne consegue che l’incapacità di guadagno é almeno

da riconoscere in tale percentuale, anche se l’assicurato ritiene che essa sia

superiore.

Il Dr. __________ ha inoltre ritenuto che

l’assicurato non é più in grado di eseguire interventi curativi che superino i

10 minuti, soprattutto nell’arcata mascellare inferiore destra e parzialmente a

livello dei molari (…).

Il Dr. RI 1 pertanto non é più in grado di svolgere

importati lavori, come p.e. la preparazione di ponti con più due elementi,

interventi chirurgici come l’estrazione di cisti, granulomi, ovvero tutti

quegli interventi di piccola chirurgia di cui si occupano i dentisti.

Si tratta, per la maggiore parte, di interventi

per i quali i dentisti possono applicare una tariffa maggiore, anche in base

alla vigente TARMED, rispetto alle otturazioni. In altre parole si tratta

proprio di quegli interventi sui quali un medico dentista ha un guadagno

superiore.

A mente dell’assicurato, tali limitazioni si

traducono in un’incapacità di guadagno quantificabile come minimo tra il 35 e

il 40%.”

(doc. I)

1.4. L’assicuratore,

in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.5. In corso di

causa, il ricorrente ha domandato, segnatamente, che il TCA abbia a ordinare

una perizia circa il guadagno medio di un dentista indipendente di mezza età

con e senza le limitazioni a cui é soggetto l’assicurato (cfr. doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a

negare all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe

mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa

G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per

modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nel caso di

specie, questa Corte constata innanzitutto che non é oggetto di contestazione

la valutazione dell’esigibilità lavorativa a dipendenza del danno

infortunistico alla spalla destra. Entrambe le parti si attengono infatti alle

risultanze della visita fiduciaria di controllo del 20 settembre 2010, in occasione della quale il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, aveva ritenuto

l’assicurato “… impedito a mantenere la posizione di elevazione-abduzione del

cingolo omero-scapolare per più di qualche minuto e ciò, nell’ambito

professionale, si traduce nell’impossibilità di eseguire lavori di lunga durata

(oltre dieci minuti) soprattutto nell’arcata mascellare inferiore destra e

parzialmente a livello dei molari. All’epoca del fatto il paziente lavorava

alle dipendenze di uno studio medico dentistico mentre ora é titolare di studio

privato con assistenti alle proprie dipendenze.” (doc. M 23, p. 5).

D’altro

canto, sono invece controversi gli aspetti economici relativi alla

determinazione del grado dell’invalidità e, specificatamente, l’entità del reddito

da valido.

L’assicuratore

infortuni resistente - posto che dall’estratto conto individuale

dell’assicurato, rispettivamente dalla sua dichiarazione fiscale per l’anno

2009, é emerso che egli aveva conseguito un reddito annuo pari o persino

superiore successivamente all’infortunio del giugno 2007 -, sostiene che non

sarebbe dimostrato “… un danno economico effettivo. Come indipendente,

l’assicurato é più flessibile nella gestione della sua attività lavorativa, per

cui ha potuto limitare al meglio le eventuali ripercussioni economiche negative

dovute alle limitazioni riscontrate (cfr. referto 22.09.2010 del dr. med. __________,

pag. 5). Infatti, nell’ottica di ridurre il danno, nel suo studio privato egli

ha potuto beneficiare dell’aiuto di assistenti alle proprie dipendenze, che

hanno permesso di sopperire alle limitazioni certificate dal dr. med. __________

nel suo referto del 22.09.2010 …” (doc. A, p. 11).

Da parte

sua, l’insorgente fa invece valere che l’amministrazione avrebbe dovuto “…

mettere a raffronto il reddito ipotetico conseguito quale dentista indipendente

senza le limitazioni dovute all’infortunio e quello effettivamente conseguito,

rispettivamente in applicazione dell’art. 18 cpv. 2 LAINF i redditi che un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità

avrebbe potuto conseguire con l’attività indipendente di medico dentista con

quelli di un assicurato di mezza età senza limitazioni.” (doc. I, p. 9).

2.6

Il reddito

da valido é quello che l’assicurato avrebbe potuto ottenere qualora non

fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA).

Per

determinare il reddito da valido, occorre stabilire, con il grado della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente potuto ottenere al

momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito senza invalidità

deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo per cui lo si

deduce di principio dall’ultimo salario conseguito dall’assicurato prima

dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari.

Le

possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione devono essere

prese in considerazione soltanto se é molto verosimile che esse si sarebbero

concretizzate. Al riguardo, occorre esigere la prova d’indizi concreti che

l’assicurato avrebbe di fatto ottenuto un avanzamento oppure un aumento

corrispondente del proprio reddito, nel caso in cui non fosse insorto il danno

alla salute. Ciò potrebbe essere il caso se il datore di lavoro ha lasciato

intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni

in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte

dell’assicurato non sono sufficienti. Quando l’invalidità é la conseguenza di

un infortunio, tali indizi devono esistere già al momento in cui quest’ultimo é

accaduto (cfr. STF 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e

riferimenti ivi menzionati).

In

ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado

d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto

l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del

2010).

Chiamato

a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, al

momento in cui si é infortunato, il ricorrente risultava dipendente del dr.

med. dent. __________ in qualità di medico-dentista, percependo un reddito

mensile lordo pari a fr. 10'000 (cfr. doc. M 1).

Dalla documentazione

agli atti si evince inoltre che l’assicurato é titolare di un diploma di

dentista conseguito nella __________, diploma che, nel mese di marzo 2008, ha ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione delle professioni mediche MEBEKO. Successivamente,

nel corso del mese di aprile 2008, l’Ufficio cantonale di sanità ha autorizzato

l’insorgente al libero esercizio nel Cantone della professione di

medico-dentista (cfr. allegati al doc. A 38).

Quindi, a

partire dal 1° maggio 2008, il dr. RI 1 ha aperto un proprio studio dentistico.

Nel

quadro della procedura di opposizione, é infine emerso -circostanza peraltro

non contestata dall’amministrazione -, che l’assicurato “… già prima

dell’infortunio era titolare del contratto d’affitto e proprietario delle

attrezzature dello studio medico, …” (cfr. doc. A 40, p. 6).

In esito

a tutto ciò, il TCA ritiene che possa essere ammesso che il cambiamento di

statuto, da dipendente a indipendente, é dipeso dal riconoscimento del diploma

straniero di dentista da parte della preposta autorità svizzera e dalla

conseguente autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione di

medico-dentista. Ne discende pertanto che l’assicurato sarebbe divenuto

titolare di un proprio studio dentistico a prescindere dall’infortunio

occorsogli l’8 giugno 2007.

Ora,

trattandosi della determinazione del grado dell’invalidità, ciò ha per

conseguenza che il reddito da valido deve essere stabilito in funzione di

quanto l’insorgente, senza il danno alla salute, avrebbe guadagnato nel 2010,

svolgendo la professione di dentista indipendente.

Alla luce

di quanto precede, sostenere, con lo sostiene l’Istituto assicuratore

resistente (cfr. consid. 2.5.), che il ricorrente non subirebbe alcuna perdita

economica a causa dei postumi del sinistro assicurato, in quanto, in qualità di

dentista indipendente, consegue un reddito almeno pari a quello che egli

realizzava prima dell’infortunio (quale dipendente), é dunque concettualmente

sbagliato.

Questa

Corte osserva che tale aspetto, pertinentemente sollevato dall’assicurato in

sede tanto d’opposizione (cfr. doc. A 40, p. 5s.) che di ricorso (cfr. doc. I,

p. 9), non é stato minimamente approfondito dall’, la quale si é accontentata

di liquidarlo affermando che “… sia che si prenda come base reddituale l’ultimo

reddito conseguito prima dell’infortunio quale dipendente o quello da

indipendente (inizio attività indipendente maggio 2008), il risultato non muta,

poiché, come già illustrato sopra, i redditi prima e dopo l’infortunio sono

equivalenti se non addirittura superiori quelli conseguiti dopo l’infortunio.”

(doc. I, p. 19).

Di

conseguenza, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella

misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita

d’invalidità. Gli atti vengono quindi retrocessi all’assicuratore resistente,

affinché ponga in atto quegli atti istruttori che giudica utili per accertare

l’entità del reddito senza l’invalidità in conformità a quanto stabilito in

precedenza dal TCA, e decida di nuovo sul diritto alla rendita di

invalidità.

In questo

contesto - visto che, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr.

STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid.

5.2

e riferimenti ivi citati), e meglio il 1° dicembre

2010, il dr. RI 1 si trovava in età avanzata ai sensi della

giurisprudenza (cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389 consid. 4c-e), in quanto aveva

compiuto 67 anni -, la CO 1 terrà conto, per quanto ciò sia necessario, del

disposto dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, secondo il quale se a causa della sua età l’assicurato non riprende più

un’attività lucrativa dopo l’infortunio (variante I) o se la diminuzione

della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (variante

II), sono determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che

potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità (per dei casi d’applicazione di questa disposizione, si

vedano la STCA 35.2011.72 dell’8 agosto 2012 consid. 2.4.4 e la STCA 35.2011.63

del 13 agosto 2012 consid. 2.6, cresciute incontestate in giudicato).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Nella

misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita

d’invalidità, la decisione su opposizione del 19 aprile 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’amministrazione per complemento istruttorio

e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di

fr. 1'600

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster