Lexipedia

Decisione

35.2013.36

Assicurato affetto da malattia professionale (placche pleuriche bilaterali su esposizione all'amianto con disturbi respiratori). Ammesso che la problematica psichica da lui presentata costituisce una

5 maggio 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. In corso di

causa, l’assicurato si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni ricorsuali (cfr. doc. VIII + allegati).

L’Istituto

assicuratore si é espresso in merito il 19 agosto 2013 (cfr. doc. X).

1.8. In data 5

settembre 2013, il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 di prendere posizione su quanto

il suo patrocinato aveva dichiarato a proposito dei periodi in cui vi é stata

esposizione all’amianto (cfr. doc. XII).

La

risposta dell’avv. RA 1 é datata 19 settembre 2013 (cfr. doc. XV).

In data

21 ottobre 2013 a questo Tribunale é pervenuto un rapporto della dott.ssa __________,

attiva presso la __________ dell’CO 1 (allegato al doc. XX).

in

diritto

2.1. Nella

concreta evenienza, il TCA é chiamato a decidere se l’amministrazione era

legittimata a negare l’adeguatezza del nesso causale tra la malattia

professionale di cui soffre l’assicurato e i suoi disturbi psichici, oppure no.

Questa

Corte prende atto che l’CO 1 non contesta che la problematica psichica in

discussione costituisce una conseguenza naturale della malattia professionale

(cfr. doc. 384, p. 4: “Alla luce delle conclusioni della perita interpellata

dall’AI deve essere ammesso un nesso di causalità naturale parziale fra i

disturbi psichici e la malattia professionale lamentata dall’assicurato.”).

Essa

prende pure atto che, sempre secondo l’CO 1 resistente, non vi é alcun valido

motivo per rivedere la decisione di assumere le note placche pleuriche

bilaterali quale malattia professionale (cfr. allegato al doc. XX: “Wir haben bei Herrn RI 1 im Jahre 2003 Pleuraplaques als

asbestbedingte Berufskrankheit übernommen. Wir sind anhand der Angaben des

Versicherten davon ausgegangen, dass die Hauptexposition in der Schweiz

stattgefunden hat. (…). Dass sich in verschiedenen Berichten und Erhebungen der

Arbeitsanamnese zum Teil divergente Angaben zur stattgehabten Asbestexposition

finden, ist nicht überraschend. (…). Divergente Angaben zu einem Sachverhalt

werden zudem, sofern sie für uns nachvollziehbar und plausibel sind, immer

zugunsten des Versicherten entschieden.“).

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti

dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni

professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque

provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a

dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale. Su talequestione amministrazione

e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o verosimiglianza -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con riferimenti; DTF

129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF 9C_316/2013 del 25

febbraio 2014 consid. 5.1).

2.3. Il diritto

alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla

salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal

momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato

gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in

ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare

devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa

ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,

consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI

2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.4. Nella DTF

125 V 456 (= RAMI 2000 U 367 p. 94ss.), l’Alta Corte ha stabilito che la

giurisprudenza in materia di causalità adeguata nel caso di disturbi psichici

conseguenti a un infortunio (DTF 115 V 133) non trova applicazione analogica in

caso di turbe psichiche sviluppatesi in relazione a malattie professionali. In

quest’ultima evenienza, l’esistenza di un nesso di causalità adeguata deve

essere accertata esaminando se la malattia professionale in questione o gli

eventi in relazione con la medesima siano suscettibili, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, di determinare

disturbi psichici del genere di quelli insorti in concreto.

In quella pronunzia, la

nostra Massima Istanza ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità fra la

patologia psichica in questione e la malattia professionale, sulla base delle

considerazioni seguenti:

"

Zu prüfen bleibt somit, ob die Berufskrankheit

des Beschwerdeführers und die dabei durchgemachten anaphylaktischen Reaktionen

nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung –

unter Berücksichtigung der weiten Bandbreite der Versicherten, denen die

soziale Unfallversicherung Schutz bieten soll - geeignet sind, psychische

Störungen von der Art, wie sie bei ihm vorliegen sollen, zu verursachen. Dies

ist zu verneinen. Wer gegenüber gewissen Stoffen allergisch reagiert und nach

dem Konsum solche Substanzen enthaltender Nahrungsmittel (Genuss eines Mohnbrötchens

und einer türkischen Mehlspeise) anaphylaktische Reaktionen durchgemacht hat,

entwickelt nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen

Lebenserfahrung keine Vermeidungshaltung, die so weit geht, dass er nicht nur

Orte meidet, wo solche Stoffe vorkommen oder vorkommen können, sondern

grundsätzlich alle Orte, an denen er unangenehme Gerüche (schlechte Luft)

vorfindet oder vermutet, und deswegen nicht arbeiten zu können glaubt."

(DTF

succitata, consid. 5e)

La Corte federale è invece

giunta a una diversa conclusione nella RAMI 2002 U 468 p. 516ss., riguardante

un assicurato che, nel contesto della propria professione di tornitore, aveva

sviluppato un’anafilassi idiopatica recidivante cronica, responsabile

dell’insorgenza, complessivamente, di ben undici schock anafilattici. Il TFA ha

ammesso che la malattia professionale era idonea, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una

depressione, evidenziando che tali reazioni pericolose per la vita erano atte a

provocare paure di morte. Inoltre, i materiali suscettibili di scatenare una

reazione allergica erano in gran parte sconosciuti, di modo che, anche evitando

le sostanze conosciute, potevano insorgere reazioni o schock in modo

totalmente inaspettato. Infine, l’Alta Corte ha ritenuto che il fatto di

perdere il posto di lavoro a circa sessant’anni é decisamente più idoneo a

causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato trentenne che si

trova a dover cercare un’altra attività professionale.

In una

sentenza 35.2005.4 del 13 ottobre 2005 - confermata dal TFA con giudizio U

448/05 del 24 novembre 2006 -, questa Corte ha stabilito che la patologia

psichica lamentata dall’assicurato, di professione pizzaiolo, non poteva essere

ritenuta una conseguenza adeguata della tendinite di de Quervain, di cui

egli aveva sofferto tra il 2001 e il 2002, assunta dall’assicuratore LAINF a

titolo di malattia professionale. Il TCA ha giudicato rilevante, oltre alla

modesta gravità della malattia in quanto tale e alla preesistenza di un

disturbo della personalità, il fatto che, dalla fine di gennaio 2002, i dolori

localizzati alla mano destra non erano più da ricondurre alla patologia

assicurata e che non era certo stata la patologia di natura organica ad aver

Considerandi

determinato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato.

Infine, in un’altra

pronunzia 8C_801/2008 del 26 gennaio 2009, il TF ha pure negato l’esistenza di

un legame causale adeguato, sottolineando che, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, sintomi irritativi

allergici non sono idonei a provocare un disturbo psichico nella forma di uno

stato ansioso-depressivo. Per l’Alta Corte, le reazioni allergiche né mettevano

in pericolo la vita dell’assicurata né erano atte a causare qualsivoglia paura.

Infine, al momento in cui é stata emanata la decisione d’inidoneità, ella aveva

39.

anni, di modo che le rimaneva ancora aperto un ampio ventaglio di

opportunità professionali.

2.5

Nel caso di specie, dalle

tavole processuali si evince che la diagnosi d’ispessimenti pleurici a placca

bilaterali da pregressa esposizione professionale all’amianto é stata posta nel

2001.

(cfr. rapporto esame TAC toracica del 7 novembre 2001 - doc. 5 e referto

relativo al lavaggio broncoalveolare eseguito il 27 novembre 2001, da cui si evince

che erano stati rilevati segni d’esposizione ad asbesto e di notevole

esposizione a polveri ferrose - doc. B 7).

In base al contenuto del

rapporto ispettivo del 20 febbraio 2002, l’assicurato, da circa un anno,

avvertiva delle “… difficoltà respiratorie, espettorato, dolori in zona

toracica. Situazione peggiorata negli ultimi mesi.” (cfr. doc. 19, p. 1).

A margine della sua

audizione del maggio/luglio 2002, RI 1 ha dichiarato che, fatta eccezione per il

tempo in cui aveva lavorato a __________, presso il reparto 132 della ditta __________,

“… il periodo in cui é venuto a contatto con prodotti contenenti amianto é

stato quello effettuato presso la ditta __________ quando ha dovuto ammodernare

dei vagoni degli anni 50 delle __________. All’interno degli stessi v’erano

lastre isolanti come del cartone duro. Difficile dire se contenessero o meno

amianto. Si lavorava senza alcuna protezione, la presenza di polvere era

alquanto elevata. Le isolazioni venivano tolte da altri operai, non ricorda con

quale metodo (smontaggio, taglio manuale, fresa o altro). Lui entrava nelle

carrozze, senza ventilazione né protezione per procedere a saldature. Presso __________

lavorava nel reperto accanto a quello dell’isolazione vagoni. Ricorda che

veniva anche spruzzato dell’isolante. L’esposizione a polveri era praticamente

giornaliera 5 giorni alla settimana nel periodo lavorato presso questa ditta.

Di sicuro avveniva contatto con l’amianto durante le saldature di pezzi

speciali per l’esercito che venivano protetti per il calore con coperte di

amianto.” (doc. 44).

Nel mese di gennaio 2003,

la dott.ssa __________, spec. FMH in medecina interna e del lavoro, ha dato il

proprio benestare affinché i noti ispessimenti pleurici a placca bilaterali

venissero assunti dall’CO 1 quale malattia professionale. Considerata la

pregressa esposizione all’amianto, ella aveva peraltro ritenuto indicate delle

visite profilattiche periodiche (cfr. doc. 60, p. 2; su questo specifico

aspetto, si veda pure il doc. 201, p. 1: “Der Versicherte muss künftig wegen

der asbestbedingten Pleuraplaques in regelmässiger pneumologischer, das heisst

jährlicher, Kontrolle bleiben.”).

L’assunzione dei disturbi

respiratori - bronchite cronica - a titolo di malattia professionale, ha avuto

luogo qualche mese più tardi, sempre su indicazione della dott.ssa __________

(cfr. doc. 91, p. 1: “Übernahme der chronischen Bronchitis bei jahrzehnter

Exposition zu Schweisserräuchen bei Schutzgasschweissen von Aluminium und

Edelstahl unter arbeitshygienisch ungünstigen Verhältnisses nach UVG 9.1, UVV

1/1 (Ozon, Nitrosegase).”).

Dal profilo lavorativo, il

ricorrente é stato dichiarato non più in grado di svolgere la sua abituale

attività professionale di saldatore (cfr. doc. 120, p. 6: “Aufgrund der

berufsbedingten chronisch-asthmoiden Bronchitis ist eine weitere Ausübung der

bisherigen Tätigkeit als Schweisser nicht möglich. Das Tragen

eines Atemschutzes ganztags ist bei diesem Lungenleiden nicht zumutbar.(…).

Somit wäre bei diesem 58-jährigen Patienten die Voraussetzung für den Erlass

einer Nichteignungsverfügung gegeben.“). D’altro canto, egli é però

stato giudicato completamente abile per lavori manuali mediamente pesanti (cfr.

il complemento peritale 17 maggio 2006 della Clinica __________ dell’Ospedale __________

di __________, doc. 220, p. 2 e il referto 9 ottobre 2007 del pneumologo dott. __________,

doc. 275, p. 4: “In analogia quindi con la valutazione espressa presso

l’Ospedale __________ di __________ nel 2005, il paziente continua ad essere

inabile in maniera completa per lavori comprendenti un’attività fisica

importante mentre per lavori sedentari o comprendenti un’attività fisica

leggera-media risulta essere completamente abile.”).

2.6

Nell’ambito della procedura

amministrativa in materia di AI, sfociata nell’attribuzione di una rendita

intera d’invalidità, nel mese di novembre 2012, l’assicurato é stato periziato

dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Dal

relativo referto risulta che RI 1 soffriva di una sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio depressivo di grado severo (ICD-10: F33.2), di una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), nonché di una

sindrome ansiosa non specificata (ICD-10: F41.9).

In merito

alla patogenesi del danno alla salute psichica, la specialista si é così

espressa:

"

(…).

Dal 1987-1988 al 2001 presentò episodi depressivi

di entità da lievi a moderati della durata di alcuni mesi con risoluzione

completa dei sintomi tra gli episodi.

Alla fine del 2001 gli furono diagnosticati

ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione

professionale all’amianto. Confrontato con tale diagnosi e con la difficoltà a

svolgere il suo “mestiere” sviluppò uno stato depressivo con angoscia e paura

di sviluppare un mesotelioma. Tale stato di sofferenza ebbe ripercussioni in

ambito lavorativo e famigliare e si protrasse per più di due anni. Dal profilo

diagnostico tale patologia era inquadrabile come un disturbo da disadattamento

con reazione ansiosa e depressiva prolungata reattivo alla patologia somatica

sviluppata (“tempo che il mesotelioma possa arrivare da un momento all’altro”).

Dalla diagnosi di placche pleuriche asbestosiche il periziando é andato

incontro ad una riduzione progressiva e marcata delle sue risorse psichiche e

somatiche soggettive. La diagnosi di asbestosi pleurica ha, con il rischio di

scivolare in un possibile mesotelioma, ha agisto come fattore di stress

all’interno di una personalità semplice già di per sé ai limiti delle sue

capacità di tollerarli.

Il licenziamento del gennaio 2004 sommatosi

all’angoscia legata alla patologia pneumologia determinò lo sviluppo di un

nuovo episodio depressivo come risposta alla perdita del punto di riferimento

più importante. “I miei punti di riferimento erano il lavoro e la famiglia,

senza il lavoro ero perso”. Sviluppò apatia, abulia, astenia.

L’unico licenziamento subito nella sua vita nel

gennaio 2004 anche se giustificato dalla malattia professionale fu da lui

vissuto come una forte esperienza di frustrazione che si sommava allo

sgretolamento psichico già iniziato nel periziando con la diagnosi di

ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione all’amianto.

Il quadro depressivo prevalentemente abulico con aspetti nevrastenici non

derivò tanto da aspetti caratteriali del periziando (persona semplice con

meccanismi difensivi rigidi quali scissione, negazione e dissociazione) ma da

un processo di sgretolamento psichico consecutivo a problematiche di salute e

lavorative.

(…).

Il periziando ha sviluppato oltre a una sindrome

depressiva ricorrente dopo la diagnosi di placche pleuriche asbestosiche un

disturbo ansioso consecutivo alla paura di sviluppare un mesotelioma, Si sente

in uno stato di costante apprensione per le malattie fisiche: riferisce sudorazioni,

tremori, momenti di irritabilità. Il lavoro prima adorato é ora da lui vissuto

come il male assoluto, la causa di tutte le sue sofferenze fisiche e mentali.

Tale sintomatologia non si é mai risolta ed é inquadrabile diagnosticamente

come sindrome ansiosa non specificata (ICD10 F41.9).

Dopo l’infortunio del 14.12.2004 il periziando

iniziò a sviluppare anche una sintomatologia somatica aspecifica quale

espressione della sofferenza psichica. Il non essere riconosciuto dal lato

medico secondo la sua aspettativa per i disturbi di cui soffrova, il non aver

trovato delle terapie che potessero soggettivamente determinare un

miglioramento della sintomatologia dispnoica ha profondamente intaccato il suo

stato psichico. (…).

Dal dicembre 2004 ad oggi gli episodi depressivi

sono stati accompagnati da disturbi somatoformi e fibromialgici. (I disturbi

somatoformi furono già messi in evidenza dal Prof. __________ e i disturbi

fibromialgici ed algici dal Dr. med. __________ nella sua valutazione peritale

del giugno 2008 per il SAM).”

(allegato

al doc. 353)

2.7

Nella

concreta evenienza, va rilevato che le placche pleuriche di cui l’assicurato é

portatore costituiscono i “… marcatori tipici di un’esposizione all’amianto da

moderata a medio-grave avvenuta un decennio prima.” (cfr. M. Jost/S. Stöhr/C.

Pletscher/H. Rast, Malattie professionali da amianto, Pubblicazione della Divisione

di medicina del lavoro SUVA, versione marzo 2013, p. 1).

Ora, secondo

il TCA, tale diagnosi e, pertanto, la consapevolezza che nei suoi polmoni sono

depositate fibre di amianto, potenzialmente in grado di sviluppare un

mesotelioma (al riguardo, occorre considerare che il tempo medio di latenza per

l’insorgenza di questa malattia é molto lungo, di circa 35 anni), una

patologia tumorale a tutt’oggi ritenuta letale (cfr. Jost/Stöhr/Pletscher/Rast,

art. cit., p. 2), é certamente suscettibile di scatenare nell’assicurato paure

di morte (“Todesängste”).

A

potenziare tali paure, concorre poi, da una parte, la circostanza che, proprio in

ragione della diagnosi in discussione, RI 1 é tenuto a

sottoporsi a periodici accertamenti (ciò che é atto a rafforzare in lui

il timore che la patologia di cui é affetto possa degenerare in qualcosa di più

grave) e, dall’altra, il fatto che i media riportano di continuo

notizie riguardanti la morte (causata proprio da mesotelioma) di persone che,

nel passato, hanno lavorato a contatto con l’amianto (il caso più noto é quello

degli ex operai degli stabilimenti “Eternit”; sempre sul tema delle morti

causate da mesotelioma maligno a seguito dell’esposizione alla polveri d’amianto,

si veda la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo n°

52067/10 e 41072/11 Moor e altri contro Svizzera dell’11 marzo 2014).

Nel

valutare l’adeguatezza del nesso di causalità, occorre inoltre considerare che,

a causa della malattia professionale (in particolare a causa della bronchite

cronica), RI 1 non é più stato in grado di esercitare la sua

abituale professione di saldatore, ciò che é accaduto a un’età già avanzata (58

anni al momento in cui la dott.ssa __________ ha indicato che

sarebbero state adempiute le condizioni per emanare una decisione d’inidoneità

- cfr. doc. 120).

Ora, con riferimento ai

casi trattati nella DTF 125 V 456 e nella STF 8C_801/2008, il fatto che l’insorgente

abbia perso il proprio posto di lavoro a 58 anni é decisamente più idoneo a

causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato, ancora

relativamente giovane, che si trova nella necessità di reperire un’alternativa

professionale.

In esito a tutto quanto

precede e in analogia con la fattispecie oggetto della sentenza federale

pubblicata in RAMI 2002 U 468, riassunta al considerando 2.4., questa Corte ritiene

che la malattia professionale che l’CO 1 ha assunto, sia idonea a provocare, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, disturbi ansiosi e

depressivi, quali quelli di cui soffre il ricorrente.

Accertato

che le turbe psichiche si trovano in un legame causale (anche) adeguato con la

malattia professionale, l’amministrazione non era legittimata a negare il

proprio obbligo a prestazioni al riguardo. In questo senso, la decisione su

opposizione impugnata deve dunque essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata é annullata.

§§ È

accertato che i disturbi psichici presentati dall’assicurato costituiscono una

conseguenza, naturale e adeguata, della malattia professionale.

§§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché definisca il proprio obbligo a

prestazioni.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA compresa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster