35.2013.36
Assicurato affetto da malattia professionale (placche pleuriche bilaterali su esposizione all'amianto con disturbi respiratori). Ammesso che la problematica psichica da lui presentata costituisce una
5 maggio 2014Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.36
Data decisione, Autorità:
05.05.2014, TCA
Titolo:
Assicurato affetto da malattia professionale (placche pleuriche bilaterali su esposizione all'amianto con disturbi respiratori). Ammesso che la problematica psichica da lui presentata costituisce una conseguenza adeguata della malattia professionale
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
MALATTIA PROFESSIONALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 9 cpv. 1 LAINF
art. 9 cpv. 2 LAINF
ccomandata
Incarto n.
35.2013.36
mm
Lugano
5 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel mese di
settembre 2003, l’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di
malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF relativamente alle placche
pleuriche bilaterali su pregressa esposizione professionale all’amianto e ai
disturbi respiratori di cui é portatore RI 1 (cfr. doc. 97).
Per
tenere conto delle ripercussioni economiche legate alla malattia professionale,
con decisione formale del 19 dicembre 2007, l’assicurato é stato posto al
beneficio di una rendita d’invalidità del 25% a far tempo dal 1° febbraio 2006
(cfr. doc. 281; oltre a un’indennità per menomazione all’integrità del 5%, cfr.
doc. 259).
1.2. Con
decisione formale del 28 giugno 2012, l’assicurazione per l’invalidità ha
riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità a contare dal 1°
gennaio 2003, e ciò facendo capo alla perizia psichiatrica 30 gennaio 2012
della dott.ssa __________ (cfr. allegati al doc. 338).
1.3. Nel corso
del mese di ottobre 2012, RI 1 ha invitato l’Istituto assicuratore a
riesaminare il suo diritto a prestazioni alla luce degli esiti della perizia
della dott.ssa __________ (cfr. doc. 353).
1.4. Mediante decisione
formale del 1° marzo 2013, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra la malattia professionale e la problematica psichica
presentata dall’assicurato e, di conseguenza, si é rifiutata di aumentare la
rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 372).
A seguito
dell’opposizione interposta dal sindacato __________ per conto dell’assicurato
(cfr. doc. 382), in data 25 aprile 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 384).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 24 maggio 2013, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertato che i suoi disturbi psichici costituiscono una conseguenza (anche)
adeguata della malattia professionale e che gli atti vengano quindi rinviati
all’assicuratore convenuto per la definizione delle relative prestazioni.
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall’insorgente a sostegno delle
proprie pretese:
"
(…).
Nel caso di specie, il nesso di causalità
adeguato non può essere negato.
Verso fine 2001 é stata posta al signor RI 1 la
diagnosi di “ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione
professionale all’amianto” e di “asbestosi pleurica”. La prognosi dei medici é
sempre stata definita come suscettibile di peggioramento (ad esempio: rapporto
medico Dr. __________ 10.2.2003).
Difatti, il signor RI 1, allorquando ha lavorato
in Svizzera a __________ ed in __________, soprattutto negli anni ’70, ’80 e
’90, é stato per anni esposto all’amianto.
In queste condizioni la prognosi suscettibile di
peggioramento, significa il molto probabile sviluppo di un tumore.
(…).
L’impatto di tale diagnosi é stato per il signor RI
1 a dir poco devastante, “sgretolamento psichico che era de facto già
marcatamente iniziato due anni prima, all’incirca, con la diagnosi di asbestosi
da amianto” con angoscia proiettiva del timore del mesotelioma (cfr. perizia
Dr. __________ 23.1.2009).
Si rileva anche negli atti medici come il
periziato ritenga di esser affetto da asbestosi da lui ritenuta malattia
incurabile e precursore certo del mesotelioma.
Che vi sia un nesso di causalità naturale tra la
diagnosi di asbestosi e le problematiche e patologie psichiche del signor RI 1
é circostanza certa e confermata dal profilo medico.
Tale diagnosi é peraltro stata posta nel contesto
di una situazione personale già labile, nel contesto di una forte vulnerabilità
alla depressione (cfr. perizia Dr. __________ 23.1.2009 e perizia Dr.ssa __________
30.1.2012, pag. 24).
Su questo aspetto é estremamente chiara la Dr.ssa
__________: La diagnosi di asbestosi pleurica, con il rischio di scivolare in
un possibile mesotelioma, ha agito come fattore di stress all’interno di una
personalità semplice di per sé ai limiti delle sue capacità di tollerarli”
(perizia 30.1.2012, pag. 23).
Il signor RI 1 non é nemmeno stato messo a
beneficio di un adeguato e sostenuto supporto psichiatrico dopo la diagnosi di
asbestosi pleurica (cfr. perizia Dr. __________ 23.1.2009).
Egli é stato negli anni confrontato direttamente con
il decesso per tumore di diversi suoi colleghi, ciò che pure gli atti medici
riportano.
Inoltre, regolarmente, ogni anni il signor RI 1
viene sottoposto a controlli medici atti ad escludere il peggioramento della
malattia (leggasi sviluppo di malattie tumorali) ed ogni due anni si sottopone
ad una TAC ai polmoni.
Si tratta di un ulteriore fattore suscettibile
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita a
comportare e a favorire, in una situazione già labile, in assenza di adeguato
sostegno psichico, a fronte del decesso di diversi colleghi per problemi
simili, lo sviluppo delle patologie psichiatriche di cui soffre il signor RI 1 a seguito della diagnosi di asbestosi pleurica nel 2001-2002, con prognosi suscettibile di peggioramento.”
(doc. I)
1.6. L’assicuratore,
in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.7. In corso di
causa, l’assicurato si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni ricorsuali (cfr. doc. VIII + allegati).
L’Istituto
assicuratore si é espresso in merito il 19 agosto 2013 (cfr. doc. X).
1.8. In data 5
settembre 2013, il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 di prendere posizione su quanto
il suo patrocinato aveva dichiarato a proposito dei periodi in cui vi é stata
esposizione all’amianto (cfr. doc. XII).
La
risposta dell’avv. RA 1 é datata 19 settembre 2013 (cfr. doc. XV).
In data
21 ottobre 2013 a questo Tribunale é pervenuto un rapporto della dott.ssa __________,
attiva presso la __________ dell’CO 1 (allegato al doc. XX).
in
diritto
2.1. Nella
concreta evenienza, il TCA é chiamato a decidere se l’amministrazione era
legittimata a negare l’adeguatezza del nesso causale tra la malattia
professionale di cui soffre l’assicurato e i suoi disturbi psichici, oppure no.
Questa
Corte prende atto che l’CO 1 non contesta che la problematica psichica in
discussione costituisce una conseguenza naturale della malattia professionale
(cfr. doc. 384, p. 4: “Alla luce delle conclusioni della perita interpellata
dall’AI deve essere ammesso un nesso di causalità naturale parziale fra i
disturbi psichici e la malattia professionale lamentata dall’assicurato.”).
Essa
prende pure atto che, sempre secondo l’CO 1 resistente, non vi é alcun valido
motivo per rivedere la decisione di assumere le note placche pleuriche
bilaterali quale malattia professionale (cfr. allegato al doc. XX: “Wir haben bei Herrn RI 1 im Jahre 2003 Pleuraplaques als
asbestbedingte Berufskrankheit übernommen. Wir sind anhand der Angaben des
Versicherten davon ausgegangen, dass die Hauptexposition in der Schweiz
stattgefunden hat. (…). Dass sich in verschiedenen Berichten und Erhebungen der
Arbeitsanamnese zum Teil divergente Angaben zur stattgehabten Asbestexposition
finden, ist nicht überraschend. (…). Divergente Angaben zu einem Sachverhalt
werden zudem, sofern sie für uns nachvollziehbar und plausibel sind, immer
zugunsten des Versicherten entschieden.“).
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti
dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni
professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale. Su talequestione amministrazione
e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o verosimiglianza -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con riferimenti; DTF
129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF 9C_316/2013 del 25
febbraio 2014 consid. 5.1).
2.3. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato
gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni
insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli
infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale
classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare
devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa
ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,
consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI
2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.4. Nella DTF
125 V 456 (= RAMI 2000 U 367 p. 94ss.), l’Alta Corte ha stabilito che la
giurisprudenza in materia di causalità adeguata nel caso di disturbi psichici
conseguenti a un infortunio (DTF 115 V 133) non trova applicazione analogica in
caso di turbe psichiche sviluppatesi in relazione a malattie professionali. In
quest’ultima evenienza, l’esistenza di un nesso di causalità adeguata deve
essere accertata esaminando se la malattia professionale in questione o gli
eventi in relazione con la medesima siano suscettibili, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, di determinare
disturbi psichici del genere di quelli insorti in concreto.
In quella pronunzia, la
nostra Massima Istanza ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità fra la
patologia psichica in questione e la malattia professionale, sulla base delle
considerazioni seguenti:
"
Zu prüfen bleibt somit, ob die Berufskrankheit
des Beschwerdeführers und die dabei durchgemachten anaphylaktischen Reaktionen
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung –
unter Berücksichtigung der weiten Bandbreite der Versicherten, denen die
soziale Unfallversicherung Schutz bieten soll - geeignet sind, psychische
Störungen von der Art, wie sie bei ihm vorliegen sollen, zu verursachen. Dies
ist zu verneinen. Wer gegenüber gewissen Stoffen allergisch reagiert und nach
dem Konsum solche Substanzen enthaltender Nahrungsmittel (Genuss eines Mohnbrötchens
und einer türkischen Mehlspeise) anaphylaktische Reaktionen durchgemacht hat,
entwickelt nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen
Lebenserfahrung keine Vermeidungshaltung, die so weit geht, dass er nicht nur
Orte meidet, wo solche Stoffe vorkommen oder vorkommen können, sondern
grundsätzlich alle Orte, an denen er unangenehme Gerüche (schlechte Luft)
vorfindet oder vermutet, und deswegen nicht arbeiten zu können glaubt."
(DTF
succitata, consid. 5e)
La Corte federale è invece
giunta a una diversa conclusione nella RAMI 2002 U 468 p. 516ss., riguardante
un assicurato che, nel contesto della propria professione di tornitore, aveva
sviluppato un’anafilassi idiopatica recidivante cronica, responsabile
dell’insorgenza, complessivamente, di ben undici schock anafilattici. Il TFA ha
ammesso che la malattia professionale era idonea, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una
depressione, evidenziando che tali reazioni pericolose per la vita erano atte a
provocare paure di morte. Inoltre, i materiali suscettibili di scatenare una
reazione allergica erano in gran parte sconosciuti, di modo che, anche evitando
le sostanze conosciute, potevano insorgere reazioni o schock in modo
totalmente inaspettato. Infine, l’Alta Corte ha ritenuto che il fatto di
perdere il posto di lavoro a circa sessant’anni é decisamente più idoneo a
causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato trentenne che si
trova a dover cercare un’altra attività professionale.
In una
sentenza 35.2005.4 del 13 ottobre 2005 - confermata dal TFA con giudizio U
448/05 del 24 novembre 2006 -, questa Corte ha stabilito che la patologia
psichica lamentata dall’assicurato, di professione pizzaiolo, non poteva essere
ritenuta una conseguenza adeguata della tendinite di de Quervain, di cui
egli aveva sofferto tra il 2001 e il 2002, assunta dall’assicuratore LAINF a
titolo di malattia professionale. Il TCA ha giudicato rilevante, oltre alla
modesta gravità della malattia in quanto tale e alla preesistenza di un
disturbo della personalità, il fatto che, dalla fine di gennaio 2002, i dolori
localizzati alla mano destra non erano più da ricondurre alla patologia
assicurata e che non era certo stata la patologia di natura organica ad aver
Considerandi
determinato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato.
Infine, in un’altra
pronunzia 8C_801/2008 del 26 gennaio 2009, il TF ha pure negato l’esistenza di
un legame causale adeguato, sottolineando che, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, sintomi irritativi
allergici non sono idonei a provocare un disturbo psichico nella forma di uno
stato ansioso-depressivo. Per l’Alta Corte, le reazioni allergiche né mettevano
in pericolo la vita dell’assicurata né erano atte a causare qualsivoglia paura.
Infine, al momento in cui é stata emanata la decisione d’inidoneità, ella aveva
39.
anni, di modo che le rimaneva ancora aperto un ampio ventaglio di
opportunità professionali.
2.5
Nel caso di specie, dalle
tavole processuali si evince che la diagnosi d’ispessimenti pleurici a placca
bilaterali da pregressa esposizione professionale all’amianto é stata posta nel
2001.
(cfr. rapporto esame TAC toracica del 7 novembre 2001 - doc. 5 e referto
relativo al lavaggio broncoalveolare eseguito il 27 novembre 2001, da cui si evince
che erano stati rilevati segni d’esposizione ad asbesto e di notevole
esposizione a polveri ferrose - doc. B 7).
In base al contenuto del
rapporto ispettivo del 20 febbraio 2002, l’assicurato, da circa un anno,
avvertiva delle “… difficoltà respiratorie, espettorato, dolori in zona
toracica. Situazione peggiorata negli ultimi mesi.” (cfr. doc. 19, p. 1).
A margine della sua
audizione del maggio/luglio 2002, RI 1 ha dichiarato che, fatta eccezione per il
tempo in cui aveva lavorato a __________, presso il reparto 132 della ditta __________,
“… il periodo in cui é venuto a contatto con prodotti contenenti amianto é
stato quello effettuato presso la ditta __________ quando ha dovuto ammodernare
dei vagoni degli anni 50 delle __________. All’interno degli stessi v’erano
lastre isolanti come del cartone duro. Difficile dire se contenessero o meno
amianto. Si lavorava senza alcuna protezione, la presenza di polvere era
alquanto elevata. Le isolazioni venivano tolte da altri operai, non ricorda con
quale metodo (smontaggio, taglio manuale, fresa o altro). Lui entrava nelle
carrozze, senza ventilazione né protezione per procedere a saldature. Presso __________
lavorava nel reperto accanto a quello dell’isolazione vagoni. Ricorda che
veniva anche spruzzato dell’isolante. L’esposizione a polveri era praticamente
giornaliera 5 giorni alla settimana nel periodo lavorato presso questa ditta.
Di sicuro avveniva contatto con l’amianto durante le saldature di pezzi
speciali per l’esercito che venivano protetti per il calore con coperte di
amianto.” (doc. 44).
Nel mese di gennaio 2003,
la dott.ssa __________, spec. FMH in medecina interna e del lavoro, ha dato il
proprio benestare affinché i noti ispessimenti pleurici a placca bilaterali
venissero assunti dall’CO 1 quale malattia professionale. Considerata la
pregressa esposizione all’amianto, ella aveva peraltro ritenuto indicate delle
visite profilattiche periodiche (cfr. doc. 60, p. 2; su questo specifico
aspetto, si veda pure il doc. 201, p. 1: “Der Versicherte muss künftig wegen
der asbestbedingten Pleuraplaques in regelmässiger pneumologischer, das heisst
jährlicher, Kontrolle bleiben.”).
L’assunzione dei disturbi
respiratori - bronchite cronica - a titolo di malattia professionale, ha avuto
luogo qualche mese più tardi, sempre su indicazione della dott.ssa __________
(cfr. doc. 91, p. 1: “Übernahme der chronischen Bronchitis bei jahrzehnter
Exposition zu Schweisserräuchen bei Schutzgasschweissen von Aluminium und
Edelstahl unter arbeitshygienisch ungünstigen Verhältnisses nach UVG 9.1, UVV
1/1 (Ozon, Nitrosegase).”).
Dal profilo lavorativo, il
ricorrente é stato dichiarato non più in grado di svolgere la sua abituale
attività professionale di saldatore (cfr. doc. 120, p. 6: “Aufgrund der
berufsbedingten chronisch-asthmoiden Bronchitis ist eine weitere Ausübung der
bisherigen Tätigkeit als Schweisser nicht möglich. Das Tragen
eines Atemschutzes ganztags ist bei diesem Lungenleiden nicht zumutbar.(…).
Somit wäre bei diesem 58-jährigen Patienten die Voraussetzung für den Erlass
einer Nichteignungsverfügung gegeben.“). D’altro canto, egli é però
stato giudicato completamente abile per lavori manuali mediamente pesanti (cfr.
il complemento peritale 17 maggio 2006 della Clinica __________ dell’Ospedale __________
di __________, doc. 220, p. 2 e il referto 9 ottobre 2007 del pneumologo dott. __________,
doc. 275, p. 4: “In analogia quindi con la valutazione espressa presso
l’Ospedale __________ di __________ nel 2005, il paziente continua ad essere
inabile in maniera completa per lavori comprendenti un’attività fisica
importante mentre per lavori sedentari o comprendenti un’attività fisica
leggera-media risulta essere completamente abile.”).
2.6
Nell’ambito della procedura
amministrativa in materia di AI, sfociata nell’attribuzione di una rendita
intera d’invalidità, nel mese di novembre 2012, l’assicurato é stato periziato
dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
Dal
relativo referto risulta che RI 1 soffriva di una sindrome depressiva
ricorrente, attuale episodio depressivo di grado severo (ICD-10: F33.2), di una
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), nonché di una
sindrome ansiosa non specificata (ICD-10: F41.9).
In merito
alla patogenesi del danno alla salute psichica, la specialista si é così
espressa:
"
(…).
Dal 1987-1988 al 2001 presentò episodi depressivi
di entità da lievi a moderati della durata di alcuni mesi con risoluzione
completa dei sintomi tra gli episodi.
Alla fine del 2001 gli furono diagnosticati
ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione
professionale all’amianto. Confrontato con tale diagnosi e con la difficoltà a
svolgere il suo “mestiere” sviluppò uno stato depressivo con angoscia e paura
di sviluppare un mesotelioma. Tale stato di sofferenza ebbe ripercussioni in
ambito lavorativo e famigliare e si protrasse per più di due anni. Dal profilo
diagnostico tale patologia era inquadrabile come un disturbo da disadattamento
con reazione ansiosa e depressiva prolungata reattivo alla patologia somatica
sviluppata (“tempo che il mesotelioma possa arrivare da un momento all’altro”).
Dalla diagnosi di placche pleuriche asbestosiche il periziando é andato
incontro ad una riduzione progressiva e marcata delle sue risorse psichiche e
somatiche soggettive. La diagnosi di asbestosi pleurica ha, con il rischio di
scivolare in un possibile mesotelioma, ha agisto come fattore di stress
all’interno di una personalità semplice già di per sé ai limiti delle sue
capacità di tollerarli.
Il licenziamento del gennaio 2004 sommatosi
all’angoscia legata alla patologia pneumologia determinò lo sviluppo di un
nuovo episodio depressivo come risposta alla perdita del punto di riferimento
più importante. “I miei punti di riferimento erano il lavoro e la famiglia,
senza il lavoro ero perso”. Sviluppò apatia, abulia, astenia.
L’unico licenziamento subito nella sua vita nel
gennaio 2004 anche se giustificato dalla malattia professionale fu da lui
vissuto come una forte esperienza di frustrazione che si sommava allo
sgretolamento psichico già iniziato nel periziando con la diagnosi di
ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione all’amianto.
Il quadro depressivo prevalentemente abulico con aspetti nevrastenici non
derivò tanto da aspetti caratteriali del periziando (persona semplice con
meccanismi difensivi rigidi quali scissione, negazione e dissociazione) ma da
un processo di sgretolamento psichico consecutivo a problematiche di salute e
lavorative.
(…).
Il periziando ha sviluppato oltre a una sindrome
depressiva ricorrente dopo la diagnosi di placche pleuriche asbestosiche un
disturbo ansioso consecutivo alla paura di sviluppare un mesotelioma, Si sente
in uno stato di costante apprensione per le malattie fisiche: riferisce sudorazioni,
tremori, momenti di irritabilità. Il lavoro prima adorato é ora da lui vissuto
come il male assoluto, la causa di tutte le sue sofferenze fisiche e mentali.
Tale sintomatologia non si é mai risolta ed é inquadrabile diagnosticamente
come sindrome ansiosa non specificata (ICD10 F41.9).
Dopo l’infortunio del 14.12.2004 il periziando
iniziò a sviluppare anche una sintomatologia somatica aspecifica quale
espressione della sofferenza psichica. Il non essere riconosciuto dal lato
medico secondo la sua aspettativa per i disturbi di cui soffrova, il non aver
trovato delle terapie che potessero soggettivamente determinare un
miglioramento della sintomatologia dispnoica ha profondamente intaccato il suo
stato psichico. (…).
Dal dicembre 2004 ad oggi gli episodi depressivi
sono stati accompagnati da disturbi somatoformi e fibromialgici. (I disturbi
somatoformi furono già messi in evidenza dal Prof. __________ e i disturbi
fibromialgici ed algici dal Dr. med. __________ nella sua valutazione peritale
del giugno 2008 per il SAM).”
(allegato
al doc. 353)
2.7
Nella
concreta evenienza, va rilevato che le placche pleuriche di cui l’assicurato é
portatore costituiscono i “… marcatori tipici di un’esposizione all’amianto da
moderata a medio-grave avvenuta un decennio prima.” (cfr. M. Jost/S. Stöhr/C.
Pletscher/H. Rast, Malattie professionali da amianto, Pubblicazione della Divisione
di medicina del lavoro SUVA, versione marzo 2013, p. 1).
Ora, secondo
il TCA, tale diagnosi e, pertanto, la consapevolezza che nei suoi polmoni sono
depositate fibre di amianto, potenzialmente in grado di sviluppare un
mesotelioma (al riguardo, occorre considerare che il tempo medio di latenza per
l’insorgenza di questa malattia é molto lungo, di circa 35 anni), una
patologia tumorale a tutt’oggi ritenuta letale (cfr. Jost/Stöhr/Pletscher/Rast,
art. cit., p. 2), é certamente suscettibile di scatenare nell’assicurato paure
di morte (“Todesängste”).
A
potenziare tali paure, concorre poi, da una parte, la circostanza che, proprio in
ragione della diagnosi in discussione, RI 1 é tenuto a
sottoporsi a periodici accertamenti (ciò che é atto a rafforzare in lui
il timore che la patologia di cui é affetto possa degenerare in qualcosa di più
grave) e, dall’altra, il fatto che i media riportano di continuo
notizie riguardanti la morte (causata proprio da mesotelioma) di persone che,
nel passato, hanno lavorato a contatto con l’amianto (il caso più noto é quello
degli ex operai degli stabilimenti “Eternit”; sempre sul tema delle morti
causate da mesotelioma maligno a seguito dell’esposizione alla polveri d’amianto,
si veda la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo n°
52067/10 e 41072/11 Moor e altri contro Svizzera dell’11 marzo 2014).
Nel
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità, occorre inoltre considerare che,
a causa della malattia professionale (in particolare a causa della bronchite
cronica), RI 1 non é più stato in grado di esercitare la sua
abituale professione di saldatore, ciò che é accaduto a un’età già avanzata (58
anni al momento in cui la dott.ssa __________ ha indicato che
sarebbero state adempiute le condizioni per emanare una decisione d’inidoneità
- cfr. doc. 120).
Ora, con riferimento ai
casi trattati nella DTF 125 V 456 e nella STF 8C_801/2008, il fatto che l’insorgente
abbia perso il proprio posto di lavoro a 58 anni é decisamente più idoneo a
causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato, ancora
relativamente giovane, che si trova nella necessità di reperire un’alternativa
professionale.
In esito a tutto quanto
precede e in analogia con la fattispecie oggetto della sentenza federale
pubblicata in RAMI 2002 U 468, riassunta al considerando 2.4., questa Corte ritiene
che la malattia professionale che l’CO 1 ha assunto, sia idonea a provocare, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, disturbi ansiosi e
depressivi, quali quelli di cui soffre il ricorrente.
Accertato
che le turbe psichiche si trovano in un legame causale (anche) adeguato con la
malattia professionale, l’amministrazione non era legittimata a negare il
proprio obbligo a prestazioni al riguardo. In questo senso, la decisione su
opposizione impugnata deve dunque essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata é annullata.
§§ È
accertato che i disturbi psichici presentati dall’assicurato costituiscono una
conseguenza, naturale e adeguata, della malattia professionale.
§§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 affinché definisca il proprio obbligo a
prestazioni.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA compresa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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