35.2013.38
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24 marzo 2014Italiano38 min
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Numero d'incarto:
35.2013.38
Data decisione, Autorità:
24.03.2014, TCA
Titolo:
Incidente stradale con distorsione cervicale. Lasciata aperta la questione di sapere se i disturbi cervico-cefalici lamentati dall'assicurato sono oggettivabili poiché, in ogni caso, corretta estinzione del diritto a prestazioni, trascorso oltre un anno dall'infortunio
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
art. 6 cpv. 1 LAINF
__________ccomandata
Incarto n.
35.2013.38
mm
Lugano
24 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 maggio
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15
febbraio 2012, RI 1, dipendente del __________ di __________ in qualità di Capo
officina e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é
rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento),
avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 15 febbraio 2012 del
Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, un trauma contusivo alla
colonna vertebrale (cfr. doc. A).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 marzo
2013, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni
a contare dal 1° aprile 2013, ritenuto che, da tale data in poi, i disturbi
ancora lamentati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione
di causalità adeguata con l’evento del mese di febbraio 2012 (cfr. doc. 103).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
115), in data 13 maggio 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 120).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 13 giugno 2013, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni
di corta durata e che l’incarto gli venga rinviato per pronunciarsi sul diritto
alla rendita di invalidità.
A
sostegno delle proprie richieste ricorsuali, l’insorgente fa valere che i
disturbi di cui soffre correlerebbero con un danno organico oggettivabile,
riconducibile al sinistro del mese di febbraio 2012, di modo che sarebbe parimenti
data anche l’adeguatezza (cfr. doc. I, p. 6: “È altresì vero, tuttavia, che la
prassi riguardante il nesso di causalità adeguata che si poggia sui criteri
validi per i disturbi psichici, presa in considerazione nella decisione
impugnata, si applica se e solo se non ci sono lesioni organicamente
oggettivabili (…). Nel caso di specie, al contrario, le lesioni sono evidenti e
sono riconducibili all’incidente subito nel 2012 dal sig. RI 1. Pertanto si
contestano recisamente sia l’applicazione al caso di specie della
giurisprudenza “da colpo di frusta” sia le conclusioni alle quali giunge la CO
1 (…). Nella decisione stessa si sostiene infatti che “se le alterazioni strutturali
sono in relazione causale naturale almeno probabile con l’infortunio la
responsabilità dell’assicuratore infortuni é data” (…). La causalità adeguata
tra l’evento e l’inabilità al lavoro del ricorrente deve dunque essere
ammessa.”).
In questo
senso, egli contesta il parere del medico di circondario, a detta del quale i
reperti presenti a livello cervicale e lombo-toracale sarebbero preesistenti al
trauma in questione (doc. I, p. 6: “Dagli atti risulta che prima dell’incidente
il sig. RI 1 godeva di ottima salute, lavorava al 100% senza limiti e “nel
tempo libero praticava delle attività fisiche senza restrizioni o dolori” (…).
Ciò malgrado i precedenti episodi di tamponamenti riferiti nel rapporto del Dr.
med. __________ sono stati valutati erroneamente come “diagnosi preesistenti”
(…) dal medico circondariale CO 1. Se la spondilolistesi e le ernie discali di
cui soffre il ricorrente fossero state pregresse egli non avrebbe di certo
potuto lavorare al 100% con le mansioni affidategli, che comportavano sia lo
stare seduto in posizione statica, che la guida di veicoli per diverse ore
consecutive, nonché il sollevamento di pesi. (…). Se un incidente aggrava lo
stato precedente, é a carico dell’assicurazione infortuni. Va infatti tenuto in
considerazione che il ricorrente ha senza dubbio subito un incidente rilevante
(cfr. richiamo del rapporto di polizia presso la polizia cantonale di __________),
dove un urto da tergo gli ha procurato un evidente colpo di frusta. Le foto
della vettura mostrano le parti posteriori e anteriori dell’auto __________
distrutte così come ne va del veicolo urtante __________ (…). A tal proposito e
per comprendere meglio le forze in gioco, si allega la perizia biomeccanica
dalla quale emerge che l’auto é stata collisa con una forza di almeno 10-15 km/h (delta-v; …).”.
1.4. L’Istituto
assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso dell’assicurato venga
respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
1.5. Nel corso del
mese di ottobre 2013, il TCA ha chiesto al patrocinatore dell’CO 1 di
sottoporre il rapporto 21 maggio 2013 del dott. __________ al Servizio medico
fiduciario per una sua puntuale presa di posizione (doc. V).
L’apprezzamento
medico del dott. __________ é pervenuto a questo Tribunale in data 26 novembre
2013 (allegato al doc. VIII).
L’assicurato
si é espresso in proposito il 9 dicembre 2013 (doc. X + allegato).
1.6. In data 13
gennaio 2014, questa Corte ha interpellato il dott. __________, invitandolo a
rispondere ad alcune domande attinenti il rachide cervicale (cfr. doc. XII).
La sua
risposta é datata 24 gennaio 2014 (doc. XIII).
Il
ricorrente ha formulato le proprie osservazioni il 31 gennaio 2014 (cfr. doc.
XV), mentre l’amministrazione lo ha fatto in data 5 febbraio 2014 (doc. XVI).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare
estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° aprile 2013, oppure
no.
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su tale questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o
verosimiglianza - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con
riferimenti; DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1).
2.2. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio
(ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid.
2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio
ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di
causalità con l’evento assicurato.
Va inoltre ricordato che
in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico
oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e
l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in
presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali
diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della
memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità
affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un
infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle
attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1,
117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.3. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb
p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare
l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici
sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli
infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni
insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli
infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale
classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.4. In presenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit
funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati
senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò
contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,
consid. 2ss.).
2.5. Nella DTF
134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla
classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e
all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame
dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La
Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con
l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per
l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso
di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa
malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Questi
principi sono stati ribaditi nella STF 8C_878/2012 del 4 settembre 2013 consid.
4.2.1.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.3. (DTF 115 V 133 e 403) si applica
anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma
cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.6. Nella
presente fattispecie, l’Istituto assicuratore sostiene che i disturbi
denunciati dall’assicurato non correlerebbero con un danno alla salute
oggettivabile (cfr. doc. 120, p. 6). Di conseguenza, nella decisione su
opposizione impugnata, l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare
dell'adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non é
data (cfr. doc. 120, p. 7s.).
Il
ricorrente pretende, per contro, che questi disturbi sarebbero in relazione con
un danno organico oggettivabile, riconducibile al sinistro del mese di febbraio
2012 (cfr. doc. I).
Dalle
carte processuali si evince che, a seguito dell’incidente stradale del febbraio
2012, RI 1 é stato sottoposto a numerosi accertamenti, clinici e radiologici.
La RMN
cervicale del 5 aprile 2012 ha evidenziato una piccola ernia discale laterale
sinistra C2-C3 associata a delle apposizioni ossee, con un restringimento
importante del forame di coniugazione della radice di C3, una piccola ernia
paramediana destra C5-C6 senza compressioni midollari o radicolari, nonché una
minima protusione discale diffusa C6-C7 (doc. 31).
La
risonanza magnetica dorso-lombare del 10 aprile 2012 ha escluso la presenza di lesioni traumatiche e ha mostrato una disidratazione del disco
intersomatico compreso tra L5-S1 con piccola fessurazione radiale in sede
medio-laterale destra senza sicuri segni di conflitto radicolare (doc. 30).
Dal 10 al
20 aprile 2012, l’insorgente é rimasto degente presso la Clinica __________ di __________,
dove ha beneficiato di fisioterapia e di alcune sedute di medicina manuale. Dal
relativo referto del reumatologo dott. __________ risulta che, a quel momento,
l’assicurato soffriva di “… una sindrome panvertebrale su stato dopo trauma
distorsivo, di fianco a questo vi sono delle minime alterazioni probabilmente
più degenerative che dovute all’infortunio anche se va ancora rivalutata la
situazione dell’ernia discale a livello cervicale che però non é causa di tutti
Fatti
i dolori i accusati dal paziente. Ho discusso a lungo con lo stesso, continuerà
presso di noi ancora una fisioterapia attiva a secco ed in acqua ed é già
previsto un controllo presso il Dr. __________, un prolungamento dell’inabilità
lavorativa non ha giustificazioni dal punto di vista reumatologico per cui gli
ho detto che bisognerà riprendere il lavoro. Lui però ha già perso il posto di
lavoro; in sostanza assistiamo ad una progressiva cronicizzazione con
l’apparizione di tutte le bandiere gialle per questo rischio.” (doc. A 3).
Con
rapporto 15 maggio 2012, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, ha
diagnosticato una sindrome dolorosa panvertebrale e stato dopo trauma diretto e
indiretto in presenza di alterazioni degenerative a livello di C2/C3, C5/C6 e
L5/S1, come pure un disturbo di percezione e elaborazione del dolore in primo
piano con tendenza alla fibromialgia. In quella sede, lo specialista in
questione ha sottolineato che l’assicurato stava “… evolvendo verso una
sindrome del dolore cronico con tendenza alla fibromialgia e probabile
componente somatoforme in primo piano.” e che la situazione risultava difficile
più sul piano psicosociale che su quello somatico (cfr. doc. 34).
Il 4
maggio 2012 l’insorgente é stato valutato presso la __________ di __________
per conto dell’CO 1, i cui sanitari hanno refertato una “… rigidità a livello a
C2-4, a D5-7 e D9-L1 ed a tutta la colonna lombare con muscolatura tonica a
livello dorso-lombare senza forti contratture. Nessun segno di radicolite,
dolori soggettivi, senza particolari spasmi muscolari reattivi.”. Per quanto
concerne l’ulteriore procedere terapeutico, essi hanno consigliato di “…
aumentare il trattamento in corso, aumentando il lavoro attivo ed autonomo e di
riprendere anche al più presto un allenamento generale e gli esercizi in
palestra. Si consiglia al paziente di provare a riprendere anche per brevi
tempi il ballo, ritenendo una tendenza all’aggravamento dei sintomi.” (doc. 37,
p. 2).
A margine
della visita di controllo del 21 giugno 2012, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia generale e della mano, ha disposto l’esecuzione di una visita
neurologica presso il dott. __________ “… in particolar modo rivolta alla
terapia medicamentosa della cefalea lamentata dall’assicurato, valutazione dei
vuoti di memoria.”. Il medico di circondario ha inoltre ritenuto prematuro
pronunciarsi sull’estinzione della causalità naturale per quanto riguardava le
problematiche alla colonna cervicale e toraco-lombare (doc. 51).
La
consultazione presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha avuto
luogo il 19 luglio 2012. Dal relativo suo rapporto, datato 23 luglio 2012, si
apprende che egli non aveva refertato alcuna “… patologia dei nervi cranici,
nemmeno una patologia radicolare cervicale o lombare. Il paziente non ha
deficit senso motori e sicuramente nessun segno di una lesione del sistema
nervoso centrale. (…). Gli esami elettrofisiologici sono tutti normali, senza
argomenti per lesioni neurologiche periferiche e nessun argomento per una
miopatia. La cefalea di tipo cefalo cervicalgia dovrebbe essere classificata
scheletto-muscolare, post-traumatico, senza caratteristiche di un’emicrania. I
disturbi della memoria con vuoti di memoria non sono facilmente da classificare
con un meccanismo organico neurologico. Durante il colloquio e l’esame
neurologico non ho avuto l’impressione che il paziente soffra di disturbi
neuro-psicologici.”. Egli ha inoltre sostenuto che la sintomatologia denunciata
dall’assicurato presentava senza dubbio “… una tendenza di cronicizzazione con
il sospetto di una componente funzionale. Presumo che il psichiatra, collega
Dr.ssa __________, abbia valutato una situazione paragonabile, per questo
motivo ha prescritto Cymbalta®,
come antidepressivo.” (doc. 61).
Nel
settembre 2012, il ricorrente é stato sottoposto a dei “cross-test sui rami
articolari mediali L3/L4/L5 bilateralmente, secondo protocollo ISIS” presso il
Centro per la terapia del dolore dell’Ospedale __________ di __________,
accertamento che ha permesso di escludere l’origine articolare dei disturbi
basso lombari (cfr. doc. 92).
In
occasione del successivo controllo presso il dott. __________ (del 9 gennaio
2013), quest’ultimo ha riscontrato uno stato neurologico “… invariatamente
normale, senza patologia cervicale e radicolare, senza un’irritazione lombare e
senza essere bloccato scheletto muscolare.” Egli ha di nuovo evidenziato “… il
rischio e la tendenza di cronicizzazione, nel senso che il paziente si sente
quasi abituato di essere bloccato, fare fisioterapia, un ritmo negli ultimi
mesi. Secondo la mia esperienza limitata questo circolo dovrebbe essere
interrotto, nel senso che una reintegrazione dovrebbe essere, come abbiamo già
menzionato, di alta priorità. Sono convinto che questa persona possa migliorare
la qualità di vita quando non si sentirà più come paziente ma come persona che
lavora con tutte le conseguenze psicologiche e sociali come prima
dell’incidente. (…). In parallelo alla reintegrazione professionale, la
frequenza della fisioterapia dovrebbe essere gradualmente ridotta, il consumo
dei medicamenti tipo analgesici dovrebbe regredire.” (doc. 86).
Con
rapporto 21 gennaio 2013, la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha dichiarato di avere avuto in sua cura RI 1 durante il periodo
6 giugno-5 novembre 2012 per il trattamento di una sindrome da disadattamento e
di un probabile disturbo somatoforme da dolore persistente. La terapia
psichiatrica era stata interrotta per volere dell’assicurato, il quale non ne
sentiva più la necessità (cfr. doc. 85).
In data
14 febbraio 2013, il medico di circondario dott. __________ ha dichiarato estinto
l’obbligo a prestazioni dell’CO 1, a fronte dell’assenza di “… problematiche
organiche oggettivabili di origine post-traumatica, sia a livello della colonna
vertebrale cervicale che toracolombare, i dolori al capo sono ritenuti di
origine muscolo-tensiva e non di tipo cefalea e stanno migliorando.” (doc. 93,
p. 7).
Chiamato
dall’amministrazione a prendere posizione sul contenuto della certificazione 26
febbraio 2013 del medico curante (cfr. doc. 98), il dott. __________ si é
riconfermato nella propria valutazione (cfr. doc. 116).
Nel mese
di maggio 2013, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il medico appena citato ha riferito che, a
quel momento, in primo piano vi era chiaramente il problema “… rappresentato
dalla colonna lombare e dagli arti inferiori. Accusa talvolta anche dei mal di
testa derivati dalla colonna cervicale, della durata anche di alcuni giorni.”
(doc. A 14, p. 3). Per quanto qui d’interesse, egli ha sostenuto che -
trattandosi del rachide lombo-sacrale -, RI 1 aveva nel frattempo
raggiunto lo status quo ante vel sine (doc. A14, p. 7). A proposito
invece della colonna cervicale, il dott. __________ ha rimproverato
all’Istituto assicuratore di non aver preso in considerazione “… l’eventualità
(radiologicamente documentata) di un peggioramento direzionale (riconducibile
all’evento in parola) del quadro preesistente al rachide cervicale, a sua volta
almeno in parte potenzialmente riconducibile a ulteriori eventi distorsivi nel
contesto di infortuni della circolazione.” (doc. A14, p. 7).
In corso
di causa, il TCA ha chiesto al Servizio medico fiduciario dell’CO 1 una
puntuale presa di posizione sull’apprezzamento del dott. __________ (cfr. doc.
V).
Per
quanto riguarda specificatamente il preteso peggioramento direzionale, con
referto dell’11 novembre 2013, il dott. __________ ha affermato che “…
valutando personalmente gli esami radiologici del rachide cervicale delle date
sopramenzionate del 15.02.2012 e 19.04.2013, c’é una leggera progressione degli
aspetti degenerativi nelle radiografie del 19.04.2013 rispetto a quelle del
15.02.2012 ma sempre di origine degenerativa e non post-traumatica e non in
relazione con il trauma in parola. Si conferma quindi l’estinzione del nesso
causale anche per le problematiche della colonna vertebrale cervicale.”
(allegato al doc. VIII, p. 5).
Con
certificazione 28 novembre 2013, il dott. __________, spec, FMH in medicina
generale, ha osservato in particolare che “il rifiuto della CO 1 di collegare
le difficoltà fisiche del signor RI 1 all’incidente sono di ordine giuridico
dovuto alla pretesa che i mezzi medico-tecnici (in particolare radiologici) a
disposizione dovrebbero portare nero su bianco delle prove. Questa visione già
conosciuta é limitata perché non tiene conto dell’anamnesi e dei referti clinici
prima dell¿ncidente paragonandoli con i referti successivi. La radiologia non
é idonea per dare una risposta affidabile sul perché uno stato di salute di una
persona é compromesso. (…) il signor RI 1 prima dell’incidente lavorava a tempo
pieno senza restrizioni e nel suo tempo libero faceva delle attività fisiche
senza problemi. A livello psichico e sociale vi era una situazione equilibrata.
È evidente che lo stato di salute del signor RI 1 é cambiato radicalmente il
15.02.2012, per cui il nesso con tale evento é dato.” (allegato al doc. X).
In data
13 gennaio 2014, il TCA ha interpellato il dott. __________, invitandolo a
rispondere ad alcune domande inerenti il rachide cervicale (cfr. doc. XII).
Le
risposte fornite dallo specialista sono contenute nel rapporto del 24 gennaio
2014.
In primo
luogo, egli ha dichiarato che “le alterazioni degenerative segmentali,
associate alla persistenza di zone d’irritazione medio-cervicali, sono
suscettibili di spiegare a sufficienza la riferita sintomalogia intercorrente
di dolori cervico-cefalici.”.
D’altro
canto, il dott. __________ ha precisato che, al di fuori degli eventuali
episodi di bloccaggio iperalgico, l’espressione clinica delle alterazioni
degenerative oggettivate é rappresentata da un dolore/disturbo piuttosto sordo,
da una limitazione dei movimenti, da una tensione/contrattura muscolare con
talvolta estensione fino in sede occipitale e successivo coinvolgimento della
testa. In questo senso, egli ha condiviso il parere del dott. __________ circa
la natura muscolo-tensiva dei dolori cervico-cefalici.
Il
chirugo ortopedico ha infine negato che, al momento della consultazione del
maggio 2013, vi fossero ancora delle terapie suscettibili di migliorare
notevolmente lo stato del rachide cervicale, il quale era peraltro compatibile
con l’esercizio a tempo pieno di attività adeguate (cfr. doc. XIII).
2.7. Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale osserva innanzitutto che
il chirurgo ortopedico dott. __________ ha condiviso senza riserve la
valutazione del medico di circondario dell’CO 1, nella misura in cui quest’ultimo
ha ritenuto estinto il nesso di causalità naturale tra l’evento infortunistico
del 15 febbraio 2012 e i disturbi localizzati in sede lombare (cfr. doc. 93 e
doc. A14, p. 7: “Per quanto attiene all’aspetto medico-assicurativo, in assenza
di alterazioni strutturali acquisite di origine traumatica agli studi
radiologici iniziali e in assenza di progressioni del quadro morboso
preesistente, a oltre un anno dall’evento in parola condivido personalmente
il raggiungimento di uno status quo ante vel sine.” - il corsivo é del
redattore).
Vista
anche l’assenza di pareri specialistici contrari (e le certificazioni agli atti
del dott. Rais non possono essere considerate tali), il TCA non ha alcun valido
motivo per discostarsi dal parere dei dottori __________ e __________.
Pertanto,
nella misura in cui l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo
a prestazioni in relazione alla problematica lombare, la decisione su
opposizione impugnata merita conferma.
Dalla
documentazione riassunta al precedente considerando si evince che vi é invece divergenza
sulla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI 1 a livello
cervico-cefalico correlano o meno con un danno alla salute oggettivabile.
Il dott. __________
lo sostiene (cfr. doc. XIII, p. 1: “Nello stesso frangente, il signor RI 1
segnalava pure l’insorgenza talvolta di mal di testa derivati dalla colonna
cervicale, della durata anche di alcuni giorni. Le alterazioni degenerative
segmentali, associate alla persistenza di zone d’irritazione medio-cervicali, sono
suscettibili di spiegare a sufficienza la riferita sintomatologia di dolori
cervico-cefalici.” - il corsivo é del redattore), mentre l’Istituto assicuratore
(fondandosi sul parere del medico di circondario) lo nega (cfr. doc. 120, p. 6:
“In concreto - così come già ricordato dal medico di circondario in occasione
della visita del 14.2.2013 - gli accertamenti esperiti dal lato radiologico e
clinico non hanno permesso di trovare un substrato organico atto a spiegare
la sintomatologia riferita dall’assicurato.” - il corsivo é del redattore).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che la questione riguardante la presenza di
un sostrato organico suscettibile di spiegare a sufficienza i disturbi
cervico-cefalici, possa rimanere irrisolta, poiché, in entrambi i casi (cfr.
consid. 2.8 e consid. 2.9), l’esito della vertenza non potrebbe comunque essere
quello che auspica il ricorrente.
2.8. Per il caso
in cui i disturbi cervico-cefalici correlassero con le alterazioni
oggettivate a livello del rachide cervicale, il TCA osserva quanto segue.
In questa
ipotesi, é decisivo stabilire se i disturbi in questione hanno continuato a
costituire una conseguenza naturale del sinistro assicurato anche dopo
il 31 marzo 2013, poiché, in tal caso, sarebbe automaticamente data
l’adeguatezza del legame causale (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.3.)
e, quindi, anche l’ulteriore obbligo a prestazioni dell’CO 1.
Secondo
la dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla
colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio
non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations
médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,
con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in
materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,
Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. In effetti,
Considerandi
secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione
strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna
vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai
nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
In una sentenza
8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 -, il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravamento transitorio
di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale,
ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale apparse
soltanto dopo l'infortunio (senza dimostrazione di una lesione strutturale),
occorre ammettere, in via di massima, che un rapporto di causalità non è più
dato dopo un anno.
È inoltre
utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha
precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio
della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei
principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano
l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine.
Nella
concreta evenienza, nessuno degli specialisti coinvolti ha preteso che le
alterazioni oggettivate a livello cervicale grazie alla RMN del 5 aprile 2012
(cfr. doc. 31), sarebbero state causate (in senso stretto) dall’infortunio
occorso il 15 febbraio 2012.
D’altro
canto, occorre rilevare che, a fronte di una progressione delle alterazioni
degenerative segmentali del rachide cervicale, intervenuta tra il febbraio 2012
e l’aprile 2013 (che di per sé é stata rilevata anche dal medico di circondario
- cfr. allegato al doc. VIII, p. 5), il dott. __________ ha evocato l’eventualità
che essa fosse imputabile al sinistro in questione, nel senso di un
peggioramento direzionale (cfr. doc. A 14, p. 7).
Ora,
proprio perché lo specialista privatamente consultato dall’assicurato si é
espresso in termini di eventualità (ovvero di semplice possibilità),
l’intervento di un peggioramento direzionale non può essere ritenuto dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. la giurisprudenza menzionata
al consid. 2.1.). Del resto, appositamente interpellato su tale tema dal TCA,
il dott. __________ ha sostenuto trattarsi della normale progressione dei
fenomeni degenerativi, senza alcun legame con il trauma subito nel febbraio
2012.
(cfr. allegato al doc. VIII, p. 5).
Ne
consegue che l’infortunio assicurato può tutt’al più avere aggravato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) della
colonna cervicale.
Secondo
la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, le conseguenze di
un infortunio che ha interessato la colonna
vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi
vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi,
rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti
alterazioni degenerative.
In concreto, alla luce di questi principi, l’amministrazione era legittimata a
ritiene che - trascorso oltre un anno dall’evento infortunistico (febbraio
2012-aprile 2013), le sue conseguenze a livello cervicale si erano estinte,
avendo Maurizio Gulino ritrovato lo status quo sine.
2.9
Per il caso in cui i disturbi cervico-cefalici non correlassero con le
alterazioni oggettivate a livello del rachide cervicale, deve essere invece evidenziato
che l’evoluzione più recente della giurisprudenza federale consiste
nell’applicare la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a
infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla
persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo
principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26
gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un
assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una sentenza
8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso
modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili
secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano
potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
In
ossequio a questi dettami giurisprudenziali, in assenza di un
sufficiente sostrato organico oggettivabile, occorre dunque procedere a un
esame specifico dell’adeguatezza. Al riguardo, si pone la questione di sapere
se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi
sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e
precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di
evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Dalla documentazione agli
atti emerge che il quadro clinico del ricorrente é stato dominato, ben presto, da
una problematica psichica, nella forma di un disturbo somatoforme. Si sono in
effetti pronunciati in questo senso, il dott. __________ (cfr. doc. A3: “…; in
sostanza assistiamo ad una progressiva cronicizzazione con l’apparizione di
tutte le bandiere gialle per questo rischio.” - il corsivo é del redattore),
il dott. __________ (doc. 34: “il paziente sta evolvendo verso una sindrome
del dolore cronico con tendenza alla fibromialgia e probabile componente
somatoforme in primo piano.” - il corsivo é del redattore), i sanitari
della __________ (cfr. doc. 37, p. 2: “La prognosi lavorativa risulta incerta
per la tendenza alla cristallizzazione della sintomatologia con una
prevalenza di dolore ad oggi somatoforme.” - il corsivo é del redattore),
il dott. __________ (doc. 61, p. 5: “I disturbi menzionati, cefalea,
cervicalgia, dorsalgia, disturbi degli arti superiori ed inferiori, disturbi
della memoria, senza dubbio hanno una tendenza di cronicizzazione con il
sospetto di una componente funzionale.” - il corsivo é del redattore) e,
infine, la psichiatra dott.ssa __________, la quale ha diagnosticato un
probabile disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4 - cfr. doc.
85).
Ora, l’Alta
Corte ha stabilito che il disturbo da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4)
non va considerato quale sintomo della distorsione cervicale riportata in
occasione dell’infortunio, ma bensì quale danno alla salute indipendente
(secondario), motivo per cui l’esame dell’adeguatezza deve essere fatto secondo
i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a
infortunio (cfr. STF U 444/05 del 6 novembre 2006 consid. 6.2 e riferimenti ivi
menzionati; a proposito della fibromialgia, cfr. STF U 339/06 del 6
marzo 2007 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati).
In esito
a quanto precede, nel caso concreto, l'adeguatezza del legame di causalità deve
essere valutata in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella DTF 115 V
133ss. (cfr. consid. 2.3).
Nel
valutare l'adeguatezza del nesso causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Egli ha
fornito questa descrizione dell’evento:
"
(…).
L’incidente stradale é successo il 15.2.12 verso
le ore 19.30.
Circolavo sulla strada cantonale che da __________
porta a __________, sulla via __________
Mi stavo recando presso una stazione di servizio
per fare il pieno di benzina alla vettura di cortesia che dovevo consegnare ad
un cliente.
Avevo esposto il segnale di direzione a sinistra
e poi mi ero fermato per lasciar transitare il traffico proveniente in senso
inverso.
Mentre ero fermo ero stato tamponato in modo
violento da una vettura che mi seguiva e che, da quanto riferitomi dal
poliziotto, si era distratto per controllare se nel bar c’erano i suoi amici.
A seguito della distrazione non aveva neppure
cercato di frenare e mi aveva tamponato in piena velocità senza neppure tentare
di frenare.
A seguito dell’urto la mia vettura era stata
spinta in avanti per diversi metri.
L’impatto era stato talmente violento che subito
dopo il colpo ero stato rialzato dal sedile, mi ero sentito “volare” sul
sedile.
Ricadendo all’indietro, al momento dell’impatto
con il sedile, alla regione lombare avevo sentito come “cloc” ed avevo avuto la
sensazione che alla schiena si fosse spostato qualche cosa.”
(doc. 21,
p. 2)
Secondo la valutazione
biomeccanica eseguita dall’Arbeitsgruppe für Unfallmechanik di __________
del 4 giugno 2012, l’autovettura condotta da RI 1 ha subito
una variazione di velocità (delta-v) che si situa attorno ai 10-15 km/h (doc. 42).
Chiamato
ora a classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un
infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti, conformemente a una consolidata prassi federale (cfr. STFA U
99/01 del 6 novembre 2002 consid. 4.1.: "Der
erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber
eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht
auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches
Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren
Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom
22.
Mai 2002, U 339/01)" – il corsivo è del
redattore; si veda pure la STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.2 e la
STF 8C_812/2009 del 9 marzo 2010 consid. 5.2 e 5.3, riguardanti due
tamponamenti della circolazione stradale, con un delta-v identico a quello
stimato nel caso di specie; per un caso in cui vi era in gioco un delta-v più
elevato ma l’incidente é comunque stato classificato fra gli infortunio di
grado medio al limite della categoria inferiore, si veda la STF 8C_686/2012 del
28.
maggio 2013 consid. 6.2 e 6.4.2).
In tale
eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.3.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento
di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5,
pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di
infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di
quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di
rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale
adeguato.
Va
preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i
postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e
RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). D’altro canto, nel valutare
l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza
federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in
cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115
V 138 consid. 6 con riferimenti).
L’incidente
della circolazione stradale del febbraio 2012 non si è svolto secondo circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
In
proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 U 481 p.
203, il TFA nel caso di un incidente in cui un'automobile, a causa
dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia
riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista era stato
impressionante, ha negato il carattere particolarmente drammatico dal profilo
oggettivo (per una panoramica dei casi in cui l’Alta Corte ha ammesso,
rispettivamente negato la realizzazione di tale criterio, si veda la STF
8C_398/2012 del 6 novembre 2012 consid. 6.1.1 e 6.1.2).
D’altro
canto, quelle riportate dal ricorrente - una distorsione del rachide cervicale
e una contusione dorsale -, non costituiscono delle lesioni organiche gravi
o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme. In
proposito, va segnalato che la diagnosi di un trauma d’accelerazione alla
colonna cervicale oppure di un meccanismo equivalente non è di per sé sufficiente
per ritenere adempiuto questo criterio, ma è bensì necessaria la presenza, per
anni, di diversi disturbi di una certa gravità rientranti nel quadro clinico
tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure di circostanze
particolari che possono influire su tali disturbi, quali una posizione del
corpo sfavorevole al momento del trauma (in casu, inesistenti; cfr. SVR
2007.
UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti).
Dalle
carte processuali neppure risulta che l'assicurato sia rimasta vittima di una cura
medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Anche il
criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute non é
soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla
cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole
e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze
particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti
medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo
criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e
riferimenti).
Nella concreta evenienza,
se le cure prestate al ricorrente non hanno permesso di risolvere completamente
i suoi problemi di salute, é perché si é sovrapposta una problematica psichica
nella forma di un disturbo da dolore somatoforme, di cui non é
consentito tener conto nella valutazione dell’adeguatezza.
Posto che
lo stato di salute dell’insorgente é stato ben presto determinato dallo
sviluppo di una patologia psichiatrica, non possono essere considerati
adempiuti neppure quei criteri di rilievo la cui realizzazione dipende da una
componente temporale (durata eccezionalmente lunga della cura medica, i
disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata
dell'incapacità lavorativa), ricordato che, trattandosi di valutare
l’esistenza del nesso di causalità adeguata in applicazione della prassi in
materia d’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, si deve fare
astrazione proprio dalla componente psichica.
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA deve così concludere che i disturbi denunciati
da RI 1 dopo il 31 marzo 2013, non costituivano una conseguenza adeguata
dell’evento infortunistico che l’ha visto vittima il 15 febbraio 2012, di modo
che, anche da questo profilo, l’amministrazione era legittimata a
dichiarare estinto il diritto a prestazioni da quella stessa data.
La
decisione su opposizione del 13 giugno 2013 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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