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35.2013.38

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 marzo 2014Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori i accusati dal paziente. Ho discusso a lungo con lo stesso, continuerà

presso di noi ancora una fisioterapia attiva a secco ed in acqua ed é già

previsto un controllo presso il Dr. __________, un prolungamento dell’inabilità

lavorativa non ha giustificazioni dal punto di vista reumatologico per cui gli

ho detto che bisognerà riprendere il lavoro. Lui però ha già perso il posto di

lavoro; in sostanza assistiamo ad una progressiva cronicizzazione con

l’apparizione di tutte le bandiere gialle per questo rischio.” (doc. A 3).

Con

rapporto 15 maggio 2012, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, ha

diagnosticato una sindrome dolorosa panvertebrale e stato dopo trauma diretto e

indiretto in presenza di alterazioni degenerative a livello di C2/C3, C5/C6 e

L5/S1, come pure un disturbo di percezione e elaborazione del dolore in primo

piano con tendenza alla fibromialgia. In quella sede, lo specialista in

questione ha sottolineato che l’assicurato stava “… evolvendo verso una

sindrome del dolore cronico con tendenza alla fibromialgia e probabile

componente somatoforme in primo piano.” e che la situazione risultava difficile

più sul piano psicosociale che su quello somatico (cfr. doc. 34).

Il 4

maggio 2012 l’insorgente é stato valutato presso la __________ di __________

per conto dell’CO 1, i cui sanitari hanno refertato una “… rigidità a livello a

C2-4, a D5-7 e D9-L1 ed a tutta la colonna lombare con muscolatura tonica a

livello dorso-lombare senza forti contratture. Nessun segno di radicolite,

dolori soggettivi, senza particolari spasmi muscolari reattivi.”. Per quanto

concerne l’ulteriore procedere terapeutico, essi hanno consigliato di “…

aumentare il trattamento in corso, aumentando il lavoro attivo ed autonomo e di

riprendere anche al più presto un allenamento generale e gli esercizi in

palestra. Si consiglia al paziente di provare a riprendere anche per brevi

tempi il ballo, ritenendo una tendenza all’aggravamento dei sintomi.” (doc. 37,

p. 2).

A margine

della visita di controllo del 21 giugno 2012, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia generale e della mano, ha disposto l’esecuzione di una visita

neurologica presso il dott. __________ “… in particolar modo rivolta alla

terapia medicamentosa della cefalea lamentata dall’assicurato, valutazione dei

vuoti di memoria.”. Il medico di circondario ha inoltre ritenuto prematuro

pronunciarsi sull’estinzione della causalità naturale per quanto riguardava le

problematiche alla colonna cervicale e toraco-lombare (doc. 51).

La

consultazione presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha avuto

luogo il 19 luglio 2012. Dal relativo suo rapporto, datato 23 luglio 2012, si

apprende che egli non aveva refertato alcuna “… patologia dei nervi cranici,

nemmeno una patologia radicolare cervicale o lombare. Il paziente non ha

deficit senso motori e sicuramente nessun segno di una lesione del sistema

nervoso centrale. (…). Gli esami elettrofisiologici sono tutti normali, senza

argomenti per lesioni neurologiche periferiche e nessun argomento per una

miopatia. La cefalea di tipo cefalo cervicalgia dovrebbe essere classificata

scheletto-muscolare, post-traumatico, senza caratteristiche di un’emicrania. I

disturbi della memoria con vuoti di memoria non sono facilmente da classificare

con un meccanismo organico neurologico. Durante il colloquio e l’esame

neurologico non ho avuto l’impressione che il paziente soffra di disturbi

neuro-psicologici.”. Egli ha inoltre sostenuto che la sintomatologia denunciata

dall’assicurato presentava senza dubbio “… una tendenza di cronicizzazione con

il sospetto di una componente funzionale. Presumo che il psichiatra, collega

Dr.ssa __________, abbia valutato una situazione paragonabile, per questo

motivo ha prescritto Cymbalta®,

come antidepressivo.” (doc. 61).

Nel

settembre 2012, il ricorrente é stato sottoposto a dei “cross-test sui rami

articolari mediali L3/L4/L5 bilateralmente, secondo protocollo ISIS” presso il

Centro per la terapia del dolore dell’Ospedale __________ di __________,

accertamento che ha permesso di escludere l’origine articolare dei disturbi

basso lombari (cfr. doc. 92).

In

occasione del successivo controllo presso il dott. __________ (del 9 gennaio

2013), quest’ultimo ha riscontrato uno stato neurologico “… invariatamente

normale, senza patologia cervicale e radicolare, senza un’irritazione lombare e

senza essere bloccato scheletto muscolare.” Egli ha di nuovo evidenziato “… il

rischio e la tendenza di cronicizzazione, nel senso che il paziente si sente

quasi abituato di essere bloccato, fare fisioterapia, un ritmo negli ultimi

mesi. Secondo la mia esperienza limitata questo circolo dovrebbe essere

interrotto, nel senso che una reintegrazione dovrebbe essere, come abbiamo già

menzionato, di alta priorità. Sono convinto che questa persona possa migliorare

la qualità di vita quando non si sentirà più come paziente ma come persona che

lavora con tutte le conseguenze psicologiche e sociali come prima

dell’incidente. (…). In parallelo alla reintegrazione professionale, la

frequenza della fisioterapia dovrebbe essere gradualmente ridotta, il consumo

dei medicamenti tipo analgesici dovrebbe regredire.” (doc. 86).

Con

rapporto 21 gennaio 2013, la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha dichiarato di avere avuto in sua cura RI 1 durante il periodo

6 giugno-5 novembre 2012 per il trattamento di una sindrome da disadattamento e

di un probabile disturbo somatoforme da dolore persistente. La terapia

psichiatrica era stata interrotta per volere dell’assicurato, il quale non ne

sentiva più la necessità (cfr. doc. 85).

In data

14 febbraio 2013, il medico di circondario dott. __________ ha dichiarato estinto

l’obbligo a prestazioni dell’CO 1, a fronte dell’assenza di “… problematiche

organiche oggettivabili di origine post-traumatica, sia a livello della colonna

vertebrale cervicale che toracolombare, i dolori al capo sono ritenuti di

origine muscolo-tensiva e non di tipo cefalea e stanno migliorando.” (doc. 93,

p. 7).

Chiamato

dall’amministrazione a prendere posizione sul contenuto della certificazione 26

febbraio 2013 del medico curante (cfr. doc. 98), il dott. __________ si é

riconfermato nella propria valutazione (cfr. doc. 116).

Nel mese

di maggio 2013, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il medico appena citato ha riferito che, a

quel momento, in primo piano vi era chiaramente il problema “… rappresentato

dalla colonna lombare e dagli arti inferiori. Accusa talvolta anche dei mal di

testa derivati dalla colonna cervicale, della durata anche di alcuni giorni.”

(doc. A 14, p. 3). Per quanto qui d’interesse, egli ha sostenuto che -

trattandosi del rachide lombo-sacrale -, RI 1 aveva nel frattempo

raggiunto lo status quo ante vel sine (doc. A14, p. 7). A proposito

invece della colonna cervicale, il dott. __________ ha rimproverato

all’Istituto assicuratore di non aver preso in considerazione “… l’eventualità

(radiologicamente documentata) di un peggioramento direzionale (riconducibile

all’evento in parola) del quadro preesistente al rachide cervicale, a sua volta

almeno in parte potenzialmente riconducibile a ulteriori eventi distorsivi nel

contesto di infortuni della circolazione.” (doc. A14, p. 7).

In corso

di causa, il TCA ha chiesto al Servizio medico fiduciario dell’CO 1 una

puntuale presa di posizione sull’apprezzamento del dott. __________ (cfr. doc.

V).

Per

quanto riguarda specificatamente il preteso peggioramento direzionale, con

referto dell’11 novembre 2013, il dott. __________ ha affermato che “…

valutando personalmente gli esami radiologici del rachide cervicale delle date

sopramenzionate del 15.02.2012 e 19.04.2013, c’é una leggera progressione degli

aspetti degenerativi nelle radiografie del 19.04.2013 rispetto a quelle del

15.02.2012 ma sempre di origine degenerativa e non post-traumatica e non in

relazione con il trauma in parola. Si conferma quindi l’estinzione del nesso

causale anche per le problematiche della colonna vertebrale cervicale.”

(allegato al doc. VIII, p. 5).

Con

certificazione 28 novembre 2013, il dott. __________, spec, FMH in medicina

generale, ha osservato in particolare che “il rifiuto della CO 1 di collegare

le difficoltà fisiche del signor RI 1 all’incidente sono di ordine giuridico

dovuto alla pretesa che i mezzi medico-tecnici (in particolare radiologici) a

disposizione dovrebbero portare nero su bianco delle prove. Questa visione già

conosciuta é limitata perché non tiene conto dell’anamnesi e dei referti clinici

prima dell¿ncidente paragonandoli con i referti successivi. La radiologia non

é idonea per dare una risposta affidabile sul perché uno stato di salute di una

persona é compromesso. (…) il signor RI 1 prima dell’incidente lavorava a tempo

pieno senza restrizioni e nel suo tempo libero faceva delle attività fisiche

senza problemi. A livello psichico e sociale vi era una situazione equilibrata.

È evidente che lo stato di salute del signor RI 1 é cambiato radicalmente il

15.02.2012, per cui il nesso con tale evento é dato.” (allegato al doc. X).

In data

13 gennaio 2014, il TCA ha interpellato il dott. __________, invitandolo a

rispondere ad alcune domande inerenti il rachide cervicale (cfr. doc. XII).

Le

risposte fornite dallo specialista sono contenute nel rapporto del 24 gennaio

2014.

In primo

luogo, egli ha dichiarato che “le alterazioni degenerative segmentali,

associate alla persistenza di zone d’irritazione medio-cervicali, sono

suscettibili di spiegare a sufficienza la riferita sintomalogia intercorrente

di dolori cervico-cefalici.”.

D’altro

canto, il dott. __________ ha precisato che, al di fuori degli eventuali

episodi di bloccaggio iperalgico, l’espressione clinica delle alterazioni

degenerative oggettivate é rappresentata da un dolore/disturbo piuttosto sordo,

da una limitazione dei movimenti, da una tensione/contrattura muscolare con

talvolta estensione fino in sede occipitale e successivo coinvolgimento della

testa. In questo senso, egli ha condiviso il parere del dott. __________ circa

la natura muscolo-tensiva dei dolori cervico-cefalici.

Il

chirugo ortopedico ha infine negato che, al momento della consultazione del

maggio 2013, vi fossero ancora delle terapie suscettibili di migliorare

notevolmente lo stato del rachide cervicale, il quale era peraltro compatibile

con l’esercizio a tempo pieno di attività adeguate (cfr. doc. XIII).

2.7. Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale osserva innanzitutto che

il chirurgo ortopedico dott. __________ ha condiviso senza riserve la

valutazione del medico di circondario dell’CO 1, nella misura in cui quest’ultimo

ha ritenuto estinto il nesso di causalità naturale tra l’evento infortunistico

del 15 febbraio 2012 e i disturbi localizzati in sede lombare (cfr. doc. 93 e

doc. A14, p. 7: “Per quanto attiene all’aspetto medico-assicurativo, in assenza

di alterazioni strutturali acquisite di origine traumatica agli studi

radiologici iniziali e in assenza di progressioni del quadro morboso

preesistente, a oltre un anno dall’evento in parola condivido personalmente

il raggiungimento di uno status quo ante vel sine.” - il corsivo é del

redattore).

Vista

anche l’assenza di pareri specialistici contrari (e le certificazioni agli atti

del dott. Rais non possono essere considerate tali), il TCA non ha alcun valido

motivo per discostarsi dal parere dei dottori __________ e __________.

Pertanto,

nella misura in cui l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo

a prestazioni in relazione alla problematica lombare, la decisione su

opposizione impugnata merita conferma.

Dalla

documentazione riassunta al precedente considerando si evince che vi é invece divergenza

sulla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI 1 a livello

cervico-cefalico correlano o meno con un danno alla salute oggettivabile.

Il dott. __________

lo sostiene (cfr. doc. XIII, p. 1: “Nello stesso frangente, il signor RI 1

segnalava pure l’insorgenza talvolta di mal di testa derivati dalla colonna

cervicale, della durata anche di alcuni giorni. Le alterazioni degenerative

segmentali, associate alla persistenza di zone d’irritazione medio-cervicali, sono

suscettibili di spiegare a sufficienza la riferita sintomatologia di dolori

cervico-cefalici.” - il corsivo é del redattore), mentre l’Istituto assicuratore

(fondandosi sul parere del medico di circondario) lo nega (cfr. doc. 120, p. 6:

“In concreto - così come già ricordato dal medico di circondario in occasione

della visita del 14.2.2013 - gli accertamenti esperiti dal lato radiologico e

clinico non hanno permesso di trovare un substrato organico atto a spiegare

la sintomatologia riferita dall’assicurato.” - il corsivo é del redattore).

Tutto ben

considerato, questa Corte ritiene che la questione riguardante la presenza di

un sostrato organico suscettibile di spiegare a sufficienza i disturbi

cervico-cefalici, possa rimanere irrisolta, poiché, in entrambi i casi (cfr.

consid. 2.8 e consid. 2.9), l’esito della vertenza non potrebbe comunque essere

quello che auspica il ricorrente.

2.8. Per il caso

in cui i disturbi cervico-cefalici correlassero con le alterazioni

oggettivate a livello del rachide cervicale, il TCA osserva quanto segue.

In questa

ipotesi, é decisivo stabilire se i disturbi in questione hanno continuato a

costituire una conseguenza naturale del sinistro assicurato anche dopo

il 31 marzo 2013, poiché, in tal caso, sarebbe automaticamente data

l’adeguatezza del legame causale (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.3.)

e, quindi, anche l’ulteriore obbligo a prestazioni dell’CO 1.

Secondo

la dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla

colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio

non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations

médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,

con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in

materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,

Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. In effetti,

Considerandi

secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione

strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna

vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai

nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

In una sentenza

8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 -, il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravamento transitorio

di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale,

ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale apparse

soltanto dopo l'infortunio (senza dimostrazione di una lesione strutturale),

occorre ammettere, in via di massima, che un rapporto di causalità non è più

dato dopo un anno.

È inoltre

utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha

precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio

della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei

principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano

l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine.

Nella

concreta evenienza, nessuno degli specialisti coinvolti ha preteso che le

alterazioni oggettivate a livello cervicale grazie alla RMN del 5 aprile 2012

(cfr. doc. 31), sarebbero state causate (in senso stretto) dall’infortunio

occorso il 15 febbraio 2012.

D’altro

canto, occorre rilevare che, a fronte di una progressione delle alterazioni

degenerative segmentali del rachide cervicale, intervenuta tra il febbraio 2012

e l’aprile 2013 (che di per sé é stata rilevata anche dal medico di circondario

- cfr. allegato al doc. VIII, p. 5), il dott. __________ ha evocato l’eventualità

che essa fosse imputabile al sinistro in questione, nel senso di un

peggioramento direzionale (cfr. doc. A 14, p. 7).

Ora,

proprio perché lo specialista privatamente consultato dall’assicurato si é

espresso in termini di eventualità (ovvero di semplice possibilità),

l’intervento di un peggioramento direzionale non può essere ritenuto dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. la giurisprudenza menzionata

al consid. 2.1.). Del resto, appositamente interpellato su tale tema dal TCA,

il dott. __________ ha sostenuto trattarsi della normale progressione dei

fenomeni degenerativi, senza alcun legame con il trauma subito nel febbraio

2012.

(cfr. allegato al doc. VIII, p. 5).

Ne

consegue che l’infortunio assicurato può tutt’al più avere aggravato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) della

colonna cervicale.

Secondo

la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, le conseguenze di

un infortunio che ha interessato la colonna

vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi

vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi,

rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti

alterazioni degenerative.

In concreto, alla luce di questi principi, l’amministrazione era legittimata a

ritiene che - trascorso oltre un anno dall’evento infortunistico (febbraio

2012-aprile 2013), le sue conseguenze a livello cervicale si erano estinte,

avendo Maurizio Gulino ritrovato lo status quo sine.

2.9

Per il caso in cui i disturbi cervico-cefalici non correlassero con le

alterazioni oggettivate a livello del rachide cervicale, deve essere invece evidenziato

che l’evoluzione più recente della giurisprudenza federale consiste

nell’applicare la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla

persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo

principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26

gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un

assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una sentenza

8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso

modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili

secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano

potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

In

ossequio a questi dettami giurisprudenziali, in assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, occorre dunque procedere a un

esame specifico dell’adeguatezza. Al riguardo, si pone la questione di sapere

se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi

sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e

precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di

evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Dalla documentazione agli

atti emerge che il quadro clinico del ricorrente é stato dominato, ben presto, da

una problematica psichica, nella forma di un disturbo somatoforme. Si sono in

effetti pronunciati in questo senso, il dott. __________ (cfr. doc. A3: “…; in

sostanza assistiamo ad una progressiva cronicizzazione con l’apparizione di

tutte le bandiere gialle per questo rischio.” - il corsivo é del redattore),

il dott. __________ (doc. 34: “il paziente sta evolvendo verso una sindrome

del dolore cronico con tendenza alla fibromialgia e probabile componente

somatoforme in primo piano.” - il corsivo é del redattore), i sanitari

della __________ (cfr. doc. 37, p. 2: “La prognosi lavorativa risulta incerta

per la tendenza alla cristallizzazione della sintomatologia con una

prevalenza di dolore ad oggi somatoforme.” - il corsivo é del redattore),

il dott. __________ (doc. 61, p. 5: “I disturbi menzionati, cefalea,

cervicalgia, dorsalgia, disturbi degli arti superiori ed inferiori, disturbi

della memoria, senza dubbio hanno una tendenza di cronicizzazione con il

sospetto di una componente funzionale.” - il corsivo é del redattore) e,

infine, la psichiatra dott.ssa __________, la quale ha diagnosticato un

probabile disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4 - cfr. doc.

85).

Ora, l’Alta

Corte ha stabilito che il disturbo da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4)

non va considerato quale sintomo della distorsione cervicale riportata in

occasione dell’infortunio, ma bensì quale danno alla salute indipendente

(secondario), motivo per cui l’esame dell’adeguatezza deve essere fatto secondo

i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio (cfr. STF U 444/05 del 6 novembre 2006 consid. 6.2 e riferimenti ivi

menzionati; a proposito della fibromialgia, cfr. STF U 339/06 del 6

marzo 2007 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati).

In esito

a quanto precede, nel caso concreto, l'adeguatezza del legame di causalità deve

essere valutata in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella DTF 115 V

133ss. (cfr. consid. 2.3).

Nel

valutare l'adeguatezza del nesso causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Egli ha

fornito questa descrizione dell’evento:

"

(…).

L’incidente stradale é successo il 15.2.12 verso

le ore 19.30.

Circolavo sulla strada cantonale che da __________

porta a __________, sulla via __________

Mi stavo recando presso una stazione di servizio

per fare il pieno di benzina alla vettura di cortesia che dovevo consegnare ad

un cliente.

Avevo esposto il segnale di direzione a sinistra

e poi mi ero fermato per lasciar transitare il traffico proveniente in senso

inverso.

Mentre ero fermo ero stato tamponato in modo

violento da una vettura che mi seguiva e che, da quanto riferitomi dal

poliziotto, si era distratto per controllare se nel bar c’erano i suoi amici.

A seguito della distrazione non aveva neppure

cercato di frenare e mi aveva tamponato in piena velocità senza neppure tentare

di frenare.

A seguito dell’urto la mia vettura era stata

spinta in avanti per diversi metri.

L’impatto era stato talmente violento che subito

dopo il colpo ero stato rialzato dal sedile, mi ero sentito “volare” sul

sedile.

Ricadendo all’indietro, al momento dell’impatto

con il sedile, alla regione lombare avevo sentito come “cloc” ed avevo avuto la

sensazione che alla schiena si fosse spostato qualche cosa.”

(doc. 21,

p. 2)

Secondo la valutazione

biomeccanica eseguita dall’Arbeitsgruppe für Unfallmechanik di __________

del 4 giugno 2012, l’autovettura condotta da RI 1 ha subito

una variazione di velocità (delta-v) che si situa attorno ai 10-15 km/h (doc. 42).

Chiamato

ora a classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un

infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti, conformemente a una consolidata prassi federale (cfr. STFA U

99/01 del 6 novembre 2002 consid. 4.1.: "Der

erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber

eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht

auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches

Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren

Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom

22.

Mai 2002, U 339/01)" – il corsivo è del

redattore; si veda pure la STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.2 e la

STF 8C_812/2009 del 9 marzo 2010 consid. 5.2 e 5.3, riguardanti due

tamponamenti della circolazione stradale, con un delta-v identico a quello

stimato nel caso di specie; per un caso in cui vi era in gioco un delta-v più

elevato ma l’incidente é comunque stato classificato fra gli infortunio di

grado medio al limite della categoria inferiore, si veda la STF 8C_686/2012 del

28.

maggio 2013 consid. 6.2 e 6.4.2).

In tale

eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.3.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento

di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5,

pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di

infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di

quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di

rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale

adeguato.

Va

preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e

RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). D’altro canto, nel valutare

l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza

federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in

cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115

V 138 consid. 6 con riferimenti).

L’incidente

della circolazione stradale del febbraio 2012 non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

In

proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 U 481 p.

203, il TFA nel caso di un incidente in cui un'automobile, a causa

dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia

riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista era stato

impressionante, ha negato il carattere particolarmente drammatico dal profilo

oggettivo (per una panoramica dei casi in cui l’Alta Corte ha ammesso,

rispettivamente negato la realizzazione di tale criterio, si veda la STF

8C_398/2012 del 6 novembre 2012 consid. 6.1.1 e 6.1.2).

D’altro

canto, quelle riportate dal ricorrente - una distorsione del rachide cervicale

e una contusione dorsale -, non costituiscono delle lesioni organiche gravi

o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme. In

proposito, va segnalato che la diagnosi di un trauma d’accelerazione alla

colonna cervicale oppure di un meccanismo equivalente non è di per sé sufficiente

per ritenere adempiuto questo criterio, ma è bensì necessaria la presenza, per

anni, di diversi disturbi di una certa gravità rientranti nel quadro clinico

tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure di circostanze

particolari che possono influire su tali disturbi, quali una posizione del

corpo sfavorevole al momento del trauma (in casu, inesistenti; cfr. SVR

2007.

UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti).

Dalle

carte processuali neppure risulta che l'assicurato sia rimasta vittima di una cura

medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

Anche il

criterio del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute non é

soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla

cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole

e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze

particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti

medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo

criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,

l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità

lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e

riferimenti).

Nella concreta evenienza,

se le cure prestate al ricorrente non hanno permesso di risolvere completamente

i suoi problemi di salute, é perché si é sovrapposta una problematica psichica

nella forma di un disturbo da dolore somatoforme, di cui non é

consentito tener conto nella valutazione dell’adeguatezza.

Posto che

lo stato di salute dell’insorgente é stato ben presto determinato dallo

sviluppo di una patologia psichiatrica, non possono essere considerati

adempiuti neppure quei criteri di rilievo la cui realizzazione dipende da una

componente temporale (durata eccezionalmente lunga della cura medica, i

disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata

dell'incapacità lavorativa), ricordato che, trattandosi di valutare

l’esistenza del nesso di causalità adeguata in applicazione della prassi in

materia d’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, si deve fare

astrazione proprio dalla componente psichica.

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA deve così concludere che i disturbi denunciati

da RI 1 dopo il 31 marzo 2013, non costituivano una conseguenza adeguata

dell’evento infortunistico che l’ha visto vittima il 15 febbraio 2012, di modo

che, anche da questo profilo, l’amministrazione era legittimata a

dichiarare estinto il diritto a prestazioni da quella stessa data.

La

decisione su opposizione del 13 giugno 2013 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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