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Decisione

35.2013.4

Atti retrocessi all'assicuratore per complemento istruttorio. Non può essere escluso che il ricorrente non abbia subito un secondo infortunio alla spalla destra

13 maggio 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Nello

scritto del 16 febbraio 2013 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie

argomentazioni ricorsuali (doc. VI)

Il

doc. VI è stato inviato alla CO 1 per conoscenza (doc. VII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Nel caso

concreto si tratta di valutare se laCO 1 era legittimata a negare la propria

responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra annunciati da RI 1

nel mese di novembre 2011.

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto

alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o

conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

Ricadute e conseguenze

tardive configurano dei casi particolari di revisione (cfr. DTF 127 V 456

consid. 4b pag. 457; 118 V 293 consid. 2d pag. 297; SVR 2003 UV no. 14 pag. 43

[sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 86/02 del 20 marzo 2003]

consid. 4.3). Ciò significa che un'eventuale ricaduta o conseguenza tardiva non

può dare luogo a un riesame incondizionato. Partendo dalla situazione esistente

Considerandi

alla crescita in giudicato del provvedimento originario, l'ammissione di una ricaduta

o di conseguenze tardive presuppone una modifica successiva delle circostanze

rilevanti per il riconoscimento del diritto invocato. Per contro il diverso

apprezzamento di fatti essenzialmente rimasti invariati non costituisce motivo

sufficiente per ammettere una ricaduta o delle conseguenze tardive (cfr. STF

8C_603/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.2.; STF U 34/07 del 4 marzo 2008

consid. 4.3.; RAMI 2003 no. U 487 pag. 341 consid. 2; cfr. pure la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni U 98/05 del 19 luglio 2005, consid.

2.

).

2.6

Con l’annuncio

di infortunio del 27 novembre 2011 RI 1 ha informato l’assicuratore CO 1 che il

7.

novembre 2011 ha subìto un nuovo evento infortunistico presso il ristorante __________

a __________, gestito dalla __________ (doc. 5).

Nella

descrizione veniva indicato “Il caso risale a 2-3- anni fa, quando occorse

l’incidente all’assicurato, dipendente della società che gestiva

precedentemente lo stesso locale pubblico (__________), comunque sempre

assicurato presso CO 1” (doc. 6).

L’amministrazione

ha interpellato il Dr. __________, Vice Primario di ortopedia all’Ospedale

regionale di __________ e, spec. FMH in chirurgia, ortopedia e traumatologia

dell’apparato locomotore, il quale nello scritto del 14 dicembre 2011 ha posto la diagnosi di “Sindrome di impingement spalla destra. Tendinopatia del sovra

spinato spalla destra.” Nell’anamnesi il medico ha riferito che il paziente

lamenta dolori da circa 3-4 anni, peggiorati nelle ultime settimane, ma “lo

stesso non ricorda un trauma” (doc. 14/1).

Nel

rapporto intermedio LAINF del 29 febbraio 2012 il Dr__________, FMH in medicina

generale, ha posto la diagnosi di “Sindrome di impingement con tendinopatia

del sovraspinato alla spalla destra” rilevando un lento ma progressivo

miglioramento. Il paziente viene considerato guarito e abile pienamente dal 9

gennaio 2012 (doc. 10).

Sempre il

Dr. __________, in data 14 maggio 2012, ha diagnosticato un “Sospetto impingement spalla destra con tendinopatia del sovraspinato spalla destra

in: - stato dopo trauma della spalla destra 10.2007” (doc. 14/2). Nella

sua valutazione il Dr. __________ ha riferito che “il signor RI 1 si

dice meravigliato del fatto che da parte dell’assicurazione infortunio il caso

non sia stato accettato quale conseguenza dell’infortunio occorsogli nel 2007” (doc. 14/2).

La CO 1

ha quindi interpellato l’Ospedale __________, in data 12 settembre 2012, a proposito dell’evento segnalato dall’assicurato nel novembre 2011 (doc. 15/1).

Il Dr. __________,

medico assistente in chirurgia, ha quindi brevemente risposto il 1° ottobre

2012.

segnalando che la prima consultazione è stata fatta l’8 novembre 2011 per

un “dolore alla spalla destra su contusione di circa 4 anni fa” (doc.

15/1).

Il

ricorrente, da parte sua, nella notifica del 27 novembre 2011 ha annunciato un ulteriore evento infortunistico indicando la data del 7 novembre 2011 e facendo

riferimento al caso di “2-3 anni fa” (cfr. doc. 6).

Nelle

osservazioni del 26 aprile 2012 egli ha nuovamente fatto riferimento ad un

infortunio avvenuto nel mese di novembre 2011 (indicando la data dell’8

novembre 2011) “mentre lavoravo presso __________” (cfr. doc.17).

Quindi in

sede di ricorso dinanzi al TCA l’insorgente – in data 16 febbraio 2013 – ha circostanziato

l’evento infortunistico del mese di novembre asserendo di aver avuto un incidente

nell’intento di “trascinare con il carrello un banco bar molto pesante (…)

nel trascinare si è rotto il carrello che sosteneva il bancone e quindi mi è

caduto addosso facendomi male alla spalla destra”.

A

corroborare la propria tesi l’assicurato ha indicato una serie di testimoni

(doc. VI).

2.7

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.8

Nella

concreta evenienza, dall’esame delle tavole processuali non può essere escluso

con la necessaria tranquillità che il ricorrente nel mese di novembre

2011.

non abbia subìto un secondo infortunio alla spalla destra, in particolare

alla luce della notifica d’infortunio del 27 novembre 2011 (doc. 6) e della

ricostruzione dell’evento infortunistico con i testimoni citati (cfr. le osservazioni del 26 aprile 2012, doc. 17 e lo scritto del 16

febbraio 2013, doc. VI).

Nella

risposta di causa del 28 gennaio 2013 la CO 1 ha indicato che la documentazione

medica non permette di sostenere la tesi secondo cui l’assicurato avrebbe

subìto un nuovo infortunio, in sostanza facendo riferimento ai referti del Dr. __________

(doc. 14/1 e 14/2) e a quello del Dr. __________ dell’Ospedale __________.

Quest’ultimo referto è però insufficiente per rispondere al quesito posto

dall’Istituto assicuratore. Il Dr. __________ infatti si limita ad indicare in tre

righe la data della prima consultazione, il dolore alla spalla destra su

contusione di circa 4 anni fa e le date d’inizio e fine del trattamento (doc.

15).

Il Dr. __________

– da parte sua – nello scritto del 14 dicembre 2011 ha sì ripreso l’affermazione del ricorrente che “non ricorda un trauma” (doc. 14/1),

tuttavia quest’asserzione si scontra con le affermazioni contrarie di RI 1 nelle

osservazioni del 26 aprile 2012 e nello scritto del 16 febbraio 2013, dove

viene fornita una precisa descrizione del nuovo evento infortunistico (cfr.

doc. 17, doc. VI).

La CO 1

ha poi indicato che l’insorgente sarebbe stato sentito solo telefonicamente: “la

scrivente (__________, n.d.r.) ha avuto diversi contatti telefonici con

l’assicurato, che ha asserito di aver subìto un nuovo infortunio” (doc. IV,

pag. 2 e 5).

Al

riguardo questa Corte osserva che tale modo di procedere non è corretto. In

diverse sentenze il TCA ha già illustrato le modalità che devono seguire gli

assicuratori allorché istruendo la causa sentono le persone informate sui fatti;

cfr., in proposito, STCA 35.2009.95+96; STCA 35.2009.51 del 10 agosto 2009

consid. 2.7.; STCA 35.2004.83 del 19 settembre 2005,

consid. 2.7; STCA 35.2003.86 del 23 marzo 2004, consid. 2.4 e STFA U 257/01 del

26.

novembre 2001).

Tenuto

conto di quanto precede, questo Tribunale ritiene che questa vertenza non possa

essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente procedere

ad approfondimenti istruttori volti a chiarire la presenza o meno di un nuovo

infortunio nel mese di novembre 2011, ciò che CO 1 ha omesso di fare in

violazione dell’obbligo di accertamento impostogli dall’art. 43 LPGA.

2.9

Gli atti

devono essere rinviati anche per un altro motivo.

La CO 1 non ha

riconosciuto la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla

destra annunciati dall’assicurato nel mese di novembre 2011 (doc. 6), poiché

fondandosi sulla valutazione del proprio medico fiduciario, Dr. __________, ha

ritenuto che i disturbi accusati alla spalla destra a far tempo dal mese di

novembre 2011 non siano in relazione di causalità naturale con l’infortunio del

23.

ottobre 2007.

Il

ricorrente, dal canto suo, si è limitato a sostenere di essere stato vittima di

un secondo infortunio (di cui si è già detto al consid. 2.8.) (doc. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

In concreto, attentamente

esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte ritiene che anche su questo punto ci si trova confrontati ad un

accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore

LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha interpellato il Dr. __________,

il quale nel questionario medico del 23 marzo 2012 alla domanda se i disturbi

accusati dall’assicurato alla spalla destra, per i quali egli ha interrotto

l’attività lavorativa dal 7 novembre 2011, non possono essere messi in

relazione causale con l’evento assicurato, si è limitato ad indicare in modo

stringato un “rifiuto” e la diagnosi di “Acromion di tipo III con

osteofita inferiore, che alla lunga cagionerà una lesione della cuffia”

(doc. 11), senza alcuna indicazione circa i motivi che escluderebbero un nesso

di causalità con l’evento infortunistico del 23 ottobre 2007.

Per contro, sia i referti

del Dr. __________ che quello del Dr. __________, seppur non interpellati in

merito al nesso di causalità con l’evento del 23 ottobre 2007, lasciano

intendere un legame tra i dolori lamentati da RI 1 nel 2011 e l’infortunio del

2007.

(cfr. doc. 14/1, 14/2, 15).

Si

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente perché

disponga accertamenti specialistici più approfonditi, interpellando il Dr. __________

riguardo ai disturbi alla spalla destra lamentati dall’assicurato

posteriormente al mese di novembre 2011 e, sulla scorta delle relative

risultanze, si pronunci nuovamente circa la relazione di casualità naturale tra

detta problematica e l’infortunio del 2007.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 20 novembre 2012 è

annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione

conformemente ai considerandi 2.8. e 2.9.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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