35.2013.41
Caduta dentro scavo profondo 50 cm con diagnosi di trauma lombare. Sette mesi dopo diagnosi di rottura cuffia rotatoria spalla dx. Negato nesso causale naturale tra quest'ultimo danno e l'evento infor
15 gennaio 2014Italiano25 min
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Numero d'incarto:
35.2013.41
Data decisione, Autorità:
15.01.2014, TCA
Titolo:
Caduta dentro scavo profondo 50 cm con diagnosi di trauma lombare. Sette mesi dopo diagnosi di rottura cuffia rotatoria spalla dx. Negato nesso causale naturale tra quest'ultimo danno e l'evento infortunistico, considerato, in particolare, il tempo di latenza
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.41
mm
Lugano
15 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 maggio
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
marzo 2012, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
capocantiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
stava tirando un grosso cavo su un cantiere quando, camminando all’indietro, é
caduto dentro uno scavo profondo una cinquantina di centimetri.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 24 aprile 2012 del
dott. __________, un trauma distorsivo lombare con apparizione di una sindrome
lombare (cfr. doc. 15).
1.2. Nel corso
del mese di ottobre 2012, il dott. __________ ha refertato la presenza di
dolori a livello della spalla destra (cfr. doc. 56, p. 2).
L’esame
sonografico funzionale del 21 novembre 2012 ha evidenziato, a quel livello, una rottura transmurale totale del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 60).
Questo
reperto é stato confermato dall’artro-RMN del 12 aprile 2013 (cfr. doc. 99).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10
aprile 2013, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a proposito
del danno diagnosticato alla spalla destra, ritenuto non trovarsi in una
relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del marzo 2012 (doc.
97).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 100), in data
29 maggio 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 103).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 25 giugno 2013, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto, in via principale, che l’Istituto assicuratore venga condannato
ad assumere il danno alla spalla destra e, in via subordinata, che
l’incarto gli venga rinviato per complemento istruttorio.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente rimprovera
all’assicuratore convenuto di aver deciso in merito all’eziologia della nota
rottura della cuffia rotatoria “… in maniera puramente formale, senza invece ed
in particolare esaminare quale relazione possa esserci stata tra lo stato
precedente della spalla del ricorrente e l’affezione da lui presentata, quale
possa essere quindi la natura dell’affezione e le cause che di regola la
generano, senza tener conto soprattutto della dinamica dell’infortunio, …”.
A suo
avviso, in primo luogo, la natura dell’affezione non ne escluderebbe l’origine
traumatica e, quindi, la dinamica dei fatti così come da lui riferita.
D’altro
canto, sempre secondo l’assicurato, una persona che “… cade sulla schiena
mentre cammina all’indietro ed é intento con entrambe le mani a tirare un
grosso cavo, é ben probabile che urti non solo la schiena e il fianco, ma anche
ed anzi prima di queste parti del corpo, le spalle o la spalla su cui cade!”.
Infine,
egli sostiene di essere una “… persona che tende a minimizzare ed in generale é
molto resistente al dolore e nella circostanza concreta era molto sofferente
per la contusione lombare; il ricorrente, peraltro, non ha mai avuto alcun
problema o disturbo alla spalla destra, precedentemente all’infortunio, cosa
che può escludere cause intrinseche alla lesione tendinea; …” (doc. I).
Fatti
1.5. L’assicuratore
convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.6. In corso di
causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, peraltro già
presente nell’incartoCO 1 (doc. V + allegati).
L’ CO 1
si é espresso al riguardo in data 13 settembre 2013 (cfr. doc. VII + allegato).
Il 7
ottobre 2013, RI 1 ha preso posizione sull’apprezzamento 12 settembre 2013 del
medico __________ dell’ CO 1 (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla
spalla destra, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente
che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato
un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI
1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio
sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.
La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non
è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione ha negato
l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi alla spalla destra e
l’evento infortunistico del marzo 2012, facendo capo al parere espresso al
riguardo dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In
effetti, con nota del 20 marzo 2013, il medico __________ __________ appena
citato ha sostenuto quanto segue a proposito dell’eziologia della problematica
in questione:
"
(…).
L’infortunio é successo il 13.3.12. Nella prima
vmc del 13.8.12 non erano accusati disturbi alla spalla. L’età dell’assicurato
di per sé basta per spiegare una lesione della cuffia. Solo alla vm del dott. __________
si nota un test di Jobe, per cui procede all’eco che ci dà la diagnosi di
rottura della cuffia (da notare a distanza di 7 mesi dopo l’infortunio).”
(doc. 91)
In corso
di causa, con l’apprezzamento dell’11 settembre 2013, la stessa dott.ssa __________
ha avuto modo di precisare le ragioni che l’hanno indotta a negare l’eziologia infortunistica
alla nota rottura della cuffia rotatoria:
"
(…).
L’infortunio é successo il 13.03.2012. Sia nell’annuncio
d’infortunio del 21.03.2012 come pure nel certificato medico LAINF del
24.04.2012 e in più nel referto dell’ispettore signor __________ del 21.05.2012
come pure alla visita medico-__________ del 13.08.2012, l’assicurato non
riferisce mai di aver avuto una lesione o un disturbo alla spalla destra. Solo
a distanza di otto mesi post-infortunistici viene riferita una dolenzia alla
spalla destra, motivo per il quale il dott. __________ effettuava un’ecografia
e diagnosticava la rottura transmurale totale del sovraspinato. Alla visita
medico-__________ del 13.02.2013 la spalla destra non era menzionata
nell’apprezzamento, visto che non si trattava di una lesione post-traumatica che
inoltre viene postulato con l’ultimo accertamento diagnostico (artro-RM) del
12.904.2013: si tratta di una severa omartrosi, che vuol dire una degenerazione
importante della spalla destra, accompagnata da infiammazione ed altri segni
degenerativi (corpi liberi intrarticolari, lesione inserzionale anteriore del
tendine del sovraspinato).
Riassumendo tale accertamento conferma una volta
in più che non si tratta di una lesione post-infortunistica della spalla
destra, ma di una malattia, la quale si sa che si può riacutizzare a tempo
indeterminato.”
(allegato
al doc. VII)
Il medico
curante dell’assicurato, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, si é
invece espresso in senso contrario nella sua certificazione del 16 aprile 2013:
"
(…).
Il 13.3.2012 il summenzionato cadeva sulla
schiena mentre stava lavorando in uno scavo. Contusione dorso-lombare e spalla
destra. prima di allora mai avuto nessun disturbo alla spalla destra. Da
allora, sebbene non focalizzato inizialmente progressione di algie omero
scapolari destre ingravescenti e sempre più invalidanti.
Artro MRI 12.4.13 (referto allegato) evidenzia
lesione inserzionale anteriore a tutto spessore del tendine del sovraspinato
dx.
Considerandi
Ritengo questo riscontro compatibile con quanto
dichiarato dal paziente. A mio avviso la causalità con l’infortunio, visto
quanto sopra, é seriamente da considerare. Il sig. __________, molto sofferente
per la contusione lombare, e in genere resistente ai dolori, che tende a
minimizzare, aveva omesso di segnalare inizialmente l’insorgenza del problema
alla spalla, da lui considerato banale, che però, a poco a poco, é passato in
primo piano.”
(doc. 98)
2.7
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.8
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal
chirurgo ortopedico dott.ssa __________, possa validamente costituire
da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Va
innanzitutto rilevato che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la
manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova
del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p.
188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009
del 26 giugno 2009 consid. 2; STF
U 60/07 del 17 gennaio 2008 consid. 2; STFA U 249/05 del 20 febbraio
2006.
consid. 1).
In questo senso, ad
esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha negato
l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un assicurato,
vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al polso, braccio e
spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati refertati, per la
prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie, il TFA ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla constatazione
anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a favore
dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha rilevato che
nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto oggettivo (ad
esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a giustificare il quadro
clinico in questione (il Tribunale federale é giunto a questa stessa
conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 5.2.2.2,
riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano stati
documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF
8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di
latenza era di alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden
initialen Beschwerden in diesem Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von
mehreren Wochen sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer
AC-Gelenksdistorsion in der Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei,
könne die Unfallkausalität nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von
Anfang an eine ACG-Symptomatik aufgewiesen, wäre dies durch den
erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder im Spital X.________
festgestellt worden.“).
Nel
caso di specie, questa Corte constata che disturbi alla spalla destra sono
stati refertati, per la prima volta, soltanto a margine della consultazione del
9.
ottobre 2012 presso il reumatologo dott. __________ (cfr. doc. 56, p. 2),
quindi a distanza di circa sette mesi dall’evento infortunistico
assicurato.
In precedenza, né da parte
del ricorrente, né da parte dei sanitari che lo hanno visitato (il medico
curante e il medico __________ dell’CO 1), é mai stato fatto accenno
all’esistenza di problemi a quella parte del corpo.
Dalla notifica
d’infortunio del 21 marzo 2012 risulta infatti che l’assicurato ha lamentato un
danno alla “schiena sinistra” (cfr. doc. 2).
Con rapporto del 24 aprile
2012, il dott. Genini ha refertato una sindrome lombare acuta persistente
senza chiari segni radicolari (cfr. doc. 15).
In occasione della sua
audizione da parte di un funzionario dell’CO 1, avvenuta in data 21 maggio
2012, l’assicurato ha dichiarato di avere “… battuto la regione lombare
proprio sul bordo dello scavo, in maniera intensa, perché con le mani stavo
ancora trattenendo il cavo e non avevo avuto il tempo di accennare a dei
movimenti di difesa. Avevo pure battuto l’anca sinistra, o meglio la
protesi che mi era stata applicata nel 2009.”, nonché di continuare a lamentare dolori alla regione lombare e dell’anca (cfr. doc. 23 - il
corsivo é del redattore).
In data 13 agosto 2012, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo da parte della dott.ssa __________. In quella
sede, RI 1 ha riferito, in particolare, che “dopo l’incidente
avverte una rigidità lombare. Il lavoro di mattina va abbastanza bene,
nel pomeriggio i movimenti sono limitati per questa rigidità lombare. Inoltre,
riferisce un formicolio sul piede dorsale di sinistra. Dopo l’incidente é stato
inabile al lavoro al 50% in qualità di elettricista, effettuando soprattutto
lavori d’ufficio, per lo più occasionalmente lavori di elettricista di montaggio.
Quando assume una posizione sia in piedi, sia seduta per un tempo prolungato,
riferisce questa rigidità che viene descritta come se qualcosa “si chiudesse”.”
(doc. 39, p. 2 - il corsivo é del redattore).
Ora, tenuto conto del
tempo di latenza relativamente lungo e della circostanza che nessuno dei
sanitari che ha esaminato il ricorrente immediatamente dopo l’evento, ha
constatato la presenza di reperti oggettivi (come, ad esempio, un ematoma) nella
regione della spalla destra suscettibili di giustificare in qualche modo il
danno successivamente diagnosticato, il TCA non può che concludere che l’esistenza
di un legame causale naturale tra l’infortunio e la rottura della cuffia dei
rotatori, non é dimostrata con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza.
Secondo l’insorgente, la
natura stessa della lesione da lui riportata - una rottura della cuffia
rotatoria - basterebbe per riconoscerne l’origine traumatica (cfr. doc. I, p.
4s.).
Al riguardo, questa Corte rileva che, in una sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre 2002, essa ha
affrontato il tema della rottura della cuffia dei rotatori. In quella
procedura, il TCA aveva ordinato una perizia medico-giudiziaria, affidandone il
mandato alla Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore
dell'Ospedale universitario di Ginevra. I periti giudiziari avevano sottolineato
che con l'invecchiamento la cuffia dei rotatori è sottoposta a un processo
degenerativo, sviluppando le seguenti considerazioni a proposito della genesi
della rottura dei tendini della cuffia dei rotatori:
"(…).
La question si une rupture d'un tendon de la coiffe
des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si
celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une
des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est
évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité
entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est
clair.
La réponse à la question de savoir si et sous
quelle forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui
satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des
connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle
des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des
rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est
multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,
microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes
intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au
vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du
phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le
vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est
néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe
s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et
leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute
déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35
à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50
ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même
chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des
cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs.
Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais
s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années.
Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une
atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette
diminution de perfusion peut être accentuée par des facteurs extrinsèques comme
par des protusions osseuses (ostéophytes au niveau acromio-claviculaire,
acromion en forme de crochet de type III).
(…).”
(STCA
35.2001.1
succitata - il corsivo é del redattore)
Quanto precede - specificatamente
le considerazioni concernenti coloro che appartengono alla fascia d’età
compresa tra i cinquanta e i sessant’anni (come é il caso di RI 1, 61 anni al momento dell’infortunio) -, dimostrano che la tesi
difesa dall’assicurato é scientificamente infondata. Del resto, non può neppure
essere ignorato che l’artro-RMN del 12 aprile 2013 ha mostrato, a livello dell’articolazione della spalla destra, l’esistenza di un quadro
degenerativo molto avanzato (cfr. doc. 99), così come ha pertinentemente
segnalato la dott.ssa __________ (cfr. doc. 98).
Sempre
secondo il ricorrente, la dinamica stessa del sinistro confermerebbe il
coinvolgimento della spalla destra (cfr. doc. I, p. 5).
A questo
proposito, il TCA osserva che l’interessamento della spalla destra
nell’infortunio non appare dimostrata con un sufficiente grado di
verosimiglianza, vista principalmente la mancata refertazione di un qualsiasi
reperto oggettivo a quel livello. Se, come lo pretende l’assicurato, cadendo
all’indietro, avesse effettivamente battuto la spalla destra contro un mucchio
di terra e sassi posto appena fuori dallo scavo (cfr. doc. 101), quella parte
del corpo avrebbe dovuto presentare un qualche segno giustificante un trauma
tanto violento da aver provocato la rottura della cuffia dei rotatori.
D’altro
canto, in occasione della sua audizione del 21 maggio 2012, RI 1 ha dichiarato
di aver battuto, oltre alla regione lombare, anche l’anca sinistra (cfr.
doc. 23, p. 1; si veda pure il doc. 2, da cui risulta che la parte del corpo
lesa é stata la schiena sinistra). Quindi, se nella caduta fosse rimasta
coinvolta una spalla, visto quanto precede, questa avrebbe dovuto essere piuttosto
quella sinistra.
L’assicurato
fa inoltre valere di essere una persona con una soglia del dolore molto alta, a
giustificazione del fatto che soltanto quando i dolori erano ormai divenuti
insopportabili, egli ne ha denunciato la presenza ai sanitari (cfr. doc. I, p.
5).
Questo
argomento non convince, poiché a monte, per le ragioni già diffusamente esposte
in precedenza, non vi é la prova che la spalla destra sia effettivamente
rimasta coinvolta nell’infortunio.
RI 1
sottolinea infine di non avere mai lamentato disturbi alla spalla destra, prima
dell’infortunio in questione (cfr. doc. I, p. 5).
Al
riguardo, é utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale,
l’argomento da lui sollevato é insostenibile dal profilo della medicina
infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del
27.
marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig,
…“).
In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della
probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle
prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19
settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125
V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), si deve
concludere che il danno alla spalla destra dell’assicurato non costituisce una
conseguenza naturale dell’infortunio del 13 marzo 2012.
Se ne
deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria
responsabilità in proposito (e, con essa, il proprio obbligo a prestazioni).
In
conclusione, la decisione su opposizione del 29 maggio 2013 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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