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Decisione

35.2013.41

Caduta dentro scavo profondo 50 cm con diagnosi di trauma lombare. Sette mesi dopo diagnosi di rottura cuffia rotatoria spalla dx. Negato nesso causale naturale tra quest'ultimo danno e l'evento infor

15 gennaio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. L’assicuratore

convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.6. In corso di

causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, peraltro già

presente nell’incartoCO 1 (doc. V + allegati).

L’ CO 1

si é espresso al riguardo in data 13 settembre 2013 (cfr. doc. VII + allegato).

Il 7

ottobre 2013, RI 1 ha preso posizione sull’apprezzamento 12 settembre 2013 del

medico __________ dell’ CO 1 (doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite é la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era

legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla

spalla destra, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto

alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente

che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato

un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI

1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio

sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.

La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non

è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione ha negato

l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi alla spalla destra e

l’evento infortunistico del marzo 2012, facendo capo al parere espresso al

riguardo dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

In

effetti, con nota del 20 marzo 2013, il medico __________ __________ appena

citato ha sostenuto quanto segue a proposito dell’eziologia della problematica

in questione:

"

(…).

L’infortunio é successo il 13.3.12. Nella prima

vmc del 13.8.12 non erano accusati disturbi alla spalla. L’età dell’assicurato

di per sé basta per spiegare una lesione della cuffia. Solo alla vm del dott. __________

si nota un test di Jobe, per cui procede all’eco che ci dà la diagnosi di

rottura della cuffia (da notare a distanza di 7 mesi dopo l’infortunio).”

(doc. 91)

In corso

di causa, con l’apprezzamento dell’11 settembre 2013, la stessa dott.ssa __________

ha avuto modo di precisare le ragioni che l’hanno indotta a negare l’eziologia infortunistica

alla nota rottura della cuffia rotatoria:

"

(…).

L’infortunio é successo il 13.03.2012. Sia nell’annuncio

d’infortunio del 21.03.2012 come pure nel certificato medico LAINF del

24.04.2012 e in più nel referto dell’ispettore signor __________ del 21.05.2012

come pure alla visita medico-__________ del 13.08.2012, l’assicurato non

riferisce mai di aver avuto una lesione o un disturbo alla spalla destra. Solo

a distanza di otto mesi post-infortunistici viene riferita una dolenzia alla

spalla destra, motivo per il quale il dott. __________ effettuava un’ecografia

e diagnosticava la rottura transmurale totale del sovraspinato. Alla visita

medico-__________ del 13.02.2013 la spalla destra non era menzionata

nell’apprezzamento, visto che non si trattava di una lesione post-traumatica che

inoltre viene postulato con l’ultimo accertamento diagnostico (artro-RM) del

12.904.2013: si tratta di una severa omartrosi, che vuol dire una degenerazione

importante della spalla destra, accompagnata da infiammazione ed altri segni

degenerativi (corpi liberi intrarticolari, lesione inserzionale anteriore del

tendine del sovraspinato).

Riassumendo tale accertamento conferma una volta

in più che non si tratta di una lesione post-infortunistica della spalla

destra, ma di una malattia, la quale si sa che si può riacutizzare a tempo

indeterminato.”

(allegato

al doc. VII)

Il medico

curante dell’assicurato, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, si é

invece espresso in senso contrario nella sua certificazione del 16 aprile 2013:

"

(…).

Il 13.3.2012 il summenzionato cadeva sulla

schiena mentre stava lavorando in uno scavo. Contusione dorso-lombare e spalla

destra. prima di allora mai avuto nessun disturbo alla spalla destra. Da

allora, sebbene non focalizzato inizialmente progressione di algie omero

scapolari destre ingravescenti e sempre più invalidanti.

Artro MRI 12.4.13 (referto allegato) evidenzia

lesione inserzionale anteriore a tutto spessore del tendine del sovraspinato

dx.

Considerandi

Ritengo questo riscontro compatibile con quanto

dichiarato dal paziente. A mio avviso la causalità con l’infortunio, visto

quanto sopra, é seriamente da considerare. Il sig. __________, molto sofferente

per la contusione lombare, e in genere resistente ai dolori, che tende a

minimizzare, aveva omesso di segnalare inizialmente l’insorgenza del problema

alla spalla, da lui considerato banale, che però, a poco a poco, é passato in

primo piano.”

(doc. 98)

2.7

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.8

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal

chirurgo ortopedico dott.ssa __________, possa validamente costituire

da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Va

innanzitutto rilevato che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la

manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova

del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p.

188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009

del 26 giugno 2009 consid. 2; STF

U 60/07 del 17 gennaio 2008 consid. 2; STFA U 249/05 del 20 febbraio

2006.

consid. 1).

In questo senso, ad

esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha negato

l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un assicurato,

vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al polso, braccio e

spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati refertati, per la

prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie, il TFA ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla constatazione

anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a favore

dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha rilevato che

nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto oggettivo (ad

esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a giustificare il quadro

clinico in questione (il Tribunale federale é giunto a questa stessa

conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 5.2.2.2,

riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano stati

documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF

8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di

latenza era di alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden

initialen Beschwerden in diesem Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von

mehreren Wochen sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer

AC-Gelenksdistorsion in der Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei,

könne die Unfallkausalität nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von

Anfang an eine ACG-Symptomatik aufgewiesen, wäre dies durch den

erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder im Spital X.________

festgestellt worden.“).

Nel

caso di specie, questa Corte constata che disturbi alla spalla destra sono

stati refertati, per la prima volta, soltanto a margine della consultazione del

9.

ottobre 2012 presso il reumatologo dott. __________ (cfr. doc. 56, p. 2),

quindi a distanza di circa sette mesi dall’evento infortunistico

assicurato.

In precedenza, né da parte

del ricorrente, né da parte dei sanitari che lo hanno visitato (il medico

curante e il medico __________ dell’CO 1), é mai stato fatto accenno

all’esistenza di problemi a quella parte del corpo.

Dalla notifica

d’infortunio del 21 marzo 2012 risulta infatti che l’assicurato ha lamentato un

danno alla “schiena sinistra” (cfr. doc. 2).

Con rapporto del 24 aprile

2012, il dott. Genini ha refertato una sindrome lombare acuta persistente

senza chiari segni radicolari (cfr. doc. 15).

In occasione della sua

audizione da parte di un funzionario dell’CO 1, avvenuta in data 21 maggio

2012, l’assicurato ha dichiarato di avere “… battuto la regione lombare

proprio sul bordo dello scavo, in maniera intensa, perché con le mani stavo

ancora trattenendo il cavo e non avevo avuto il tempo di accennare a dei

movimenti di difesa. Avevo pure battuto l’anca sinistra, o meglio la

protesi che mi era stata applicata nel 2009.”, nonché di continuare a lamentare dolori alla regione lombare e dell’anca (cfr. doc. 23 - il

corsivo é del redattore).

In data 13 agosto 2012, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo da parte della dott.ssa __________. In quella

sede, RI 1 ha riferito, in particolare, che “dopo l’incidente

avverte una rigidità lombare. Il lavoro di mattina va abbastanza bene,

nel pomeriggio i movimenti sono limitati per questa rigidità lombare. Inoltre,

riferisce un formicolio sul piede dorsale di sinistra. Dopo l’incidente é stato

inabile al lavoro al 50% in qualità di elettricista, effettuando soprattutto

lavori d’ufficio, per lo più occasionalmente lavori di elettricista di montaggio.

Quando assume una posizione sia in piedi, sia seduta per un tempo prolungato,

riferisce questa rigidità che viene descritta come se qualcosa “si chiudesse”.”

(doc. 39, p. 2 - il corsivo é del redattore).

Ora, tenuto conto del

tempo di latenza relativamente lungo e della circostanza che nessuno dei

sanitari che ha esaminato il ricorrente immediatamente dopo l’evento, ha

constatato la presenza di reperti oggettivi (come, ad esempio, un ematoma) nella

regione della spalla destra suscettibili di giustificare in qualche modo il

danno successivamente diagnosticato, il TCA non può che concludere che l’esistenza

di un legame causale naturale tra l’infortunio e la rottura della cuffia dei

rotatori, non é dimostrata con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza.

Secondo l’insorgente, la

natura stessa della lesione da lui riportata - una rottura della cuffia

rotatoria - basterebbe per riconoscerne l’origine traumatica (cfr. doc. I, p.

4s.).

Al riguardo, questa Corte rileva che, in una sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre 2002, essa ha

affrontato il tema della rottura della cuffia dei rotatori. In quella

procedura, il TCA aveva ordinato una perizia medico-giudiziaria, affidandone il

mandato alla Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore

dell'Ospedale universitario di Ginevra. I periti giudiziari avevano sottolineato

che con l'invecchiamento la cuffia dei rotatori è sottoposta a un processo

degenerativo, sviluppando le seguenti considerazioni a proposito della genesi

della rottura dei tendini della cuffia dei rotatori:

"(…).

La question si une rupture d'un tendon de la coiffe

des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si

celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une

des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est

évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité

entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est

clair.

La réponse à la question de savoir si et sous

quelle forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui

satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des

connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle

des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des

rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est

multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,

microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes

intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au

vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du

phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le

vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est

néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe

s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et

leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute

déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35

à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50

ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même

chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des

cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs.

Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais

s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années.

Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une

atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette

diminution de perfusion peut être accentuée par des facteurs extrinsèques comme

par des protusions osseuses (ostéophytes au niveau acromio-claviculaire,

acromion en forme de crochet de type III).

(…).”

(STCA

35.2001.1

succitata - il corsivo é del redattore)

Quanto precede - specificatamente

le considerazioni concernenti coloro che appartengono alla fascia d’età

compresa tra i cinquanta e i sessant’anni (come é il caso di RI 1, 61 anni al momento dell’infortunio) -, dimostrano che la tesi

difesa dall’assicurato é scientificamente infondata. Del resto, non può neppure

essere ignorato che l’artro-RMN del 12 aprile 2013 ha mostrato, a livello dell’articolazione della spalla destra, l’esistenza di un quadro

degenerativo molto avanzato (cfr. doc. 99), così come ha pertinentemente

segnalato la dott.ssa __________ (cfr. doc. 98).

Sempre

secondo il ricorrente, la dinamica stessa del sinistro confermerebbe il

coinvolgimento della spalla destra (cfr. doc. I, p. 5).

A questo

proposito, il TCA osserva che l’interessamento della spalla destra

nell’infortunio non appare dimostrata con un sufficiente grado di

verosimiglianza, vista principalmente la mancata refertazione di un qualsiasi

reperto oggettivo a quel livello. Se, come lo pretende l’assicurato, cadendo

all’indietro, avesse effettivamente battuto la spalla destra contro un mucchio

di terra e sassi posto appena fuori dallo scavo (cfr. doc. 101), quella parte

del corpo avrebbe dovuto presentare un qualche segno giustificante un trauma

tanto violento da aver provocato la rottura della cuffia dei rotatori.

D’altro

canto, in occasione della sua audizione del 21 maggio 2012, RI 1 ha dichiarato

di aver battuto, oltre alla regione lombare, anche l’anca sinistra (cfr.

doc. 23, p. 1; si veda pure il doc. 2, da cui risulta che la parte del corpo

lesa é stata la schiena sinistra). Quindi, se nella caduta fosse rimasta

coinvolta una spalla, visto quanto precede, questa avrebbe dovuto essere piuttosto

quella sinistra.

L’assicurato

fa inoltre valere di essere una persona con una soglia del dolore molto alta, a

giustificazione del fatto che soltanto quando i dolori erano ormai divenuti

insopportabili, egli ne ha denunciato la presenza ai sanitari (cfr. doc. I, p.

5).

Questo

argomento non convince, poiché a monte, per le ragioni già diffusamente esposte

in precedenza, non vi é la prova che la spalla destra sia effettivamente

rimasta coinvolta nell’infortunio.

RI 1

sottolinea infine di non avere mai lamentato disturbi alla spalla destra, prima

dell’infortunio in questione (cfr. doc. I, p. 5).

Al

riguardo, é utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale,

l’argomento da lui sollevato é insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del

27.

marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus

dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig,

…“).

In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della

probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle

prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19

settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125

V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), si deve

concludere che il danno alla spalla destra dell’assicurato non costituisce una

conseguenza naturale dell’infortunio del 13 marzo 2012.

Se ne

deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria

responsabilità in proposito (e, con essa, il proprio obbligo a prestazioni).

In

conclusione, la decisione su opposizione del 29 maggio 2013 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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