35.2013.43
Assicurato, colpito al volto da un pugno, cade e riporta commotio cerebri. Sintomatologia non oggettivabile. Negata la causalità adeguata con l'infortunio (causalità naturale lasciata aperta). Negata
9 gennaio 2014Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.43
Data decisione, Autorità:
09.01.2014, TCA
Titolo:
Assicurato, colpito al volto da un pugno, cade e riporta commotio cerebri. Sintomatologia non oggettivabile. Negata la causalità adeguata con l'infortunio (causalità naturale lasciata aperta). Negata AG (assicurato non indigente)
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
TRAUMA CRANIO-CEREBRALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.43
mm/DC/sc
Lugano
9 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 28
giugno 2009, RI 1, dipendente della Città di __________ in qualità di bagnino
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é stato colpito
al viso con un pugno da parte di un bagnante e ha riportato, secondo il
rapporto di uscita 2 luglio 2009 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale
regionale di __________, una commotio cerebri con ferita lacero-contusa
occipitale e una contusione facciale (cfr. allegato al doc. 9).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato
é stato dichiarato abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche a
decorrere dal 4 dicembre 2009 (cfr. doc. 55).
1.2. Nel corso
del mese di giugno 2010, all’amministrazione é stata annunciata una ricaduta
del sinistro del 28 giugno 2009, in quanto, causa mal di testa, RI 1 non é
stato in grado di riprendere l’attività di bagnino (cfr. doc. 71 e 72).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8
agosto 2012, l’CO 1 ha negato che i disturbi denunciati da RI 1, privi di
correlato organico, costituivano una conseguenza adeguata dell’infortunio
assicurato e, perciò, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
contare dal 9 dicembre 2011 (cfr. doc. 147).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
148), in data 28 maggio 2013, l’Istituto assicuratore ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 154).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 3 luglio 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto a prestazioni
a contare dal 9 dicembre 2011.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente contesta che i disturbi
da lui lamentati non correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile
d’eziologia infortunistica (cfr. doc. I, p. 5: “I dolori provati dal Signor RI
1 sono di natura fisica siccome conseguenti, secondo i diversi medici
specialisti intervenuti, a una lesione fisica della sua integrità corporale
comprovata agli atti, sicché essi sono coperti dalla LAINF - e pertanto dallaCO
1 - senza che sia necessario interrogarsi oltre e compiere ulteriori
disquisizioni: …”), ritenendo peraltro superfluo fare capo alla giurisprudenza
sui traumi d’accelerazione cervicale, “… perché la stessa si riferisce a dolori
la cui origine organica non é provata da riscontri diagnostici, mentre nel caso
del Signor RI 1 l’origine organica dei dolori é provata ed é stata ammessa
dalla CO 1 (e comunque dai numerosi referti medici agli atti) …” (doc. I, p.
5).
Nell’ipotesi
in cui dovesse invece tornare applicabile la giurisprudenza in questione, il
ricorrente sostiene di essere rimasto vittima di un infortunio da classificare
fra quelli gravi (doc. I, p. 6: “… poiché egli ha subito un arresto
respiratorio - sicché é stato in pericolo di morte - e considerata pure la
dinamica dei fatti, la spettacolarità dell’evento, l’intervento dell’ambulanza
e il conseguente ricovero nelle circostanze ben descritte dal rapporto di
polizia”), di modo che l’adeguatezza sarebbe “automaticamente data”.
Per il
caso in cui il sinistro in questione dovesse essere giudicato di grado medio, ma
al limite di quelli gravi, l’assicurato, preso atto che l’assicuratore stesso
ha ammesso l’adempimento del criterio dei disturbi notevoli, ha osservato che é
“… senz’altro rilevante che egli ha subito un’aggressione da parte di uno
sconosciuto, pugile, per futili motivi, allorché egli stava svolgendo il suo
lavoro (…). Si tratta di un episodio grave le cui ripercussioni psicologiche
sono oggettivamente gravi per la vittima di un simile atto brutale e gratuito:
(…). A seguito di tale assurdo gesto (che ha trovato ampio eco nella stampa) la
vita del ricorrente si é trovata in pericolo (stante l’arresto respiratorio) ed
egli ha subito un ricovero d’urgenza in ospedale nonché numerosi trattamenti
per la cura del dolore, fra cui un ricovero di diverse settimane presso la __________
(che contrariamente a quanto afferma la CO 1 può senz’altro essere qualificato
come una cura pesante e specifica). La cura che si é protratta per oltre
quattro anni e tuttora continua, ha avuto un decorso sfavorevole tant’é che il
Signor RI 1 ha tuttora importati disturbi e presenta un’incapacità lavorativa.”
(doc. I, p. 7s.).
1.5. L’assicuratore
convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.6. Nel corso
del mese di ottobre 2013, il ricorrente ha prodotto documentazione destinata a
supportare la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. VIII + allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 9 dicembre
2011, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.4. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.5. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. In presenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit
funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati
senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò
contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,
consid. 2ss.).
2.7. Nella DTF
134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide
cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla
classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e
all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame
dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La
Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con
l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per
l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa
malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica
anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma
cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.8. Nella
presente fattispecie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che
l’Istituto assicuratore ha (implicitamente) lasciato aperta la questione di
sapere se i disturbi accusati da RI 1 costituivano ancora una conseguenza
naturale del sinistro del mese di giugno 2009. Posto che i disturbi in
questione sarebbero privi di correlato organico, l’CO 1 ha proceduto a
un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale, giungendo alla
conclusione che essa non é data (cfr. doc. 154).
Dalle
tavole processuali emerge che, a seguito dell’infortunio, l’assicurato é stato
sottoposto ad accertamenti diagnostici radiologici e strumentali, nonché a
diverse valutazioni specialistiche.
La TAC
cerebrale eseguita in occasione della degenza presso l’Ospedale regionale di __________
(28-30 giugno 2009), non ha mostrato lesioni traumatiche (cfr. allegato al doc.
9).
La RMN
del 4 settembre 2009 ha anch’essa escluso la presenza di evidenti processi
espansivi, di lesioni vascolari, come pure di esiti di emorragie. D’altro
canto, l’esame in questione ha mostrato delle piccole alterazioni aspecifiche
della sostanza bianca a livello cerebrale senza enhancement (cfr.
allegato al doc. 24).
Il 26
ottobre 2009, l’assicurato é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in
neurologia, per conto dell’assicuratore LAINF. Dal relativo referto, datato 27
ottobre 2009, si evince che l’esame neurologico era risultato “… normale ed ho
potuto visionare anche la documentazione radiologica ed in particolare una RM
cerebrale eseguita il 04.09.2009, che ha mostrato solo alcune lesioni iperintense
sottocorticali, assolutamente aspecifiche e non riferibili ad una lesione
traumatica. Attualmente dunque non trovo reperti oggettivi sia all’esame
clinico che agli esami neuroradiologici riferibili al trauma subito.”.
Quindi, onde escludere la presenza di una lesione midollare, lo specialista
consultato dall’amministrazione ha disposto l’esecuzione di una risonanza
magnetica cervicale (cfr. doc. 39 - il corsivo é del redattore).
L’esame
in questione, effettuato nel mese di novembre 2009, ha evidenziato un restringimento del canale vertebrale al passaggio C1-C2, delle alterazioni
artrosiche disco-somatiche ma in particolare unco-somatiche con restringimento
del forame C1-C2, nonché una lieve osteofitosi anteriore C3-C4 e C5-C6 (doc.
74).
Chiamato
a pronunciarsi sull’esito dell’esame, il dott. __________ ha rilevato che
l’assicurato non é portatore di “… lesioni significative delle strutture
nervose, in particolare non vi sono alterazioni intramidollari che possano
essere messe in relazione con le parestesie che il paziente avverte
all’emicorpo sinistro quando flette il capo. Non ritengo dunque necessarie
altre misure e ritengo di poter confermare quanto già discusso nella mia
valutazione del 26 ottobre 2009.” (doc. 75).
Grazie
alla TAC del rachide cervicale del 4 dicembre 2009 é stata accertata la natura
degenerativa (e non post-traumatica) delle alterazioni oggettivate a livello
dell’articolazione atlanto-assiale, rispettivamente atlanto-dentale (cfr. doc.
57).
In data 4
maggio 2010, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________,
Primario presso la Clinica di riabilitazione di __________, per il quale “…,
non avendo evidenziato alcuna causa organica che possa giustificare la
sintomatologia riferita, si consiglia di prendere in considerazione un
approccio di tipo psico-terapeutico.” (doc. 60, p. 2 - il corsivo é del
redattore).
L’11
maggio 2010 ha avuto luogo un consulto specialistico presso il dott. __________,
spec. FMH in neurologia. Nel suo rapporto del 1° giugno 2010, egli ha refertato
uno stato neurologico normale e una RMN (eseguita il 26 maggio 2010 - cfr. doc.
66) priva di lesioni post-traumatiche. Il neurologo ha peraltro affermato di
concordare con il medico curante dell’assicurato nel ritenere che “… una componente
psicologica potrebbe essere importante, comunque il paziente non vede una
possibilità in questo campo di conseguenza una valutazione psico-sociale
probabilmente non é molto utile.” (doc. 64, p. 2).
Nel corso
dell’estate 2010, RI 1 é entrato in cura presso il dott. __________, spec. FMH
in medicina interna, il quale l’ha sottoposto a delle infiltrazioni, le quali
hanno confermato “… l’ipotesi di un disturbo funzionale come nelle
emicranie o cefalee tensionali.” (cfr. doc. 90, p. 2 - il corsivo é del
redattore).
Durante
il periodo 9-30 novembre 2010, l’assicurato é rimasto degente presso la __________
di ____________________. Dal profilo reumatologico, i sanitari di quel
nosocomio hanno refertato una tendomiosi segmentale suboccipitale a destra e hanno
riferito che, così come accaduto in precedenza, l’assicurato stava bene in
ambienti freddi, mentre avvertiva un aumento dei dolori al caldo e dopo la
doccia. Essi hanno quindi suggerito l’esecuzione di una RMN del passaggio
cervico-occipitale e dell’occipite, con e senza mezzo di contrasto, per
verificare il sospetto di un’infiammazione attiva (cfr. doc. 103, p. 3).
Da questo
accertamento é risultata una situazione invariata rispetto al novembre 2009, in assenza di compressioni delle strutture nervose e di mielopatie (cfr. doc. 108).
Con
rapporto del 23 febbraio 2011, il dott. __________ ha confermato l’assenza di
patologie oggettivabili (cfr. doc. 118: “Klinisch besteht keine objektivierbare
Pathologie.”).
Il dott. __________,
spec. FMH in neurologia, attivo presso la __________, ha anch’egli attestato
l’assenza di un sostrato organico d’eziologia infortunistica suscettibile di
giustificare i disturbi denunciati dall’assicurato (cfr. doc. 130: “Eine objektivierbare unfallbedingte Veränderung infolge des Unfalls vom
28.06.2009 ist nicht nachweisbar. Auf neurologischem Fachgebiet wurden die Unfallfolgen umfassend
abgeklärt.” - il corsivo é del redattore).
Con
referto del 6 ottobre 2012, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina
interna, responsabile del Centro Cefalee dell’Ospedale __________, ha sostenuto
che il ricorrente soffre di una cefalea postraumatica cronica (ICHD-II
5.2.1 - cfr. allegato al doc. 149).
Interpellato
dall’amministrazione a proposito della certificazione della dott.ssa __________,
il dott. __________ si é riconfermato nella valutazione contenuta nel suo
rapporto del 29 novembre 2011 (cfr. doc. 153).
2.9. Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA rileva che gli elementi esposti
al precedente considerando, frutto di ripetuti e approfonditi accertamenti
clinici e radiologici, sono sufficienti per concludere, perlomeno con il grado
di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI
1 non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.
In
tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta
Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la
prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene
esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale
delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV
2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una
sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per
costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare
l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
È vero
che, nel proprio apprezzamento datato 29 novembre 2011, il neurologo
dott. Schmidt ha sostenuto che l’insorgente ha riportato una lieve lesione
cerebrale traumatica (mild traumatic brain injury - cfr. doc. 130, p.
5).
Tuttavia, la
giurisprudenza federale ha precisato che la diagnosi di mild traumatic brain
injury viene formulata in base a determinati sintomi dopo un trauma cranico
e non implica già di per sé l’esistenza di un disturbo oggettivamente
dimostrabile. Se ciò fa difetto - come é il caso nella
presente fattispecie -, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere
valutata in applicazione della giurisprudenza sul “colpo di frusta”
(cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013 consid. 6.1 e i riferimenti ivi
menzionati).
2.10. In
assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella
presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre procedere a un esame
specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza
federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più
presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle
prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità
e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica
non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali
provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr.
DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso
di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo
per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute
del ricorrente.
Ora,
dalla documentazione all’inserto si evince che, già nel febbraio 2011, RI 1 non
si sottoponeva a particolari terapie (cfr. il doc. 113: “Non eseguo più nessuna
cura particolare. Quando i dolori sono troppo intensi assumo delle pastiglie di
Dafalgan. Al momento le cure mediche sono terminate.” - il corsivo é del
redattore) e che nemmeno gli erano state prospettate particolari terapie per migliorare
notevolmente le sue condizioni di salute (in questo senso, si veda il rapporto
16 giugno 2011 del dott. __________ - doc. 122: “I dolori di cui é affetto sono
curabili?: Finora le cure di vario tipo non hanno portato a nessun effetto
duraturo.” - il corsivo é del redattore). Per quanto concerne la
certificazione 6 ottobre 2012 della dott.ssa __________, si evince che ella ha
sì proposto all’assicurato un “opportuno programma terapeutico”, precisando
tuttavia che le “possibilità di successo sono abbastanza scarse” (cfr. allegato
al doc. 149).
Assodato dunque che
all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza
debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V
359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109
oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Preso
atto che, secondo il neurologo di fiducia dell’INSAI, l’assicurato é rimasto
vittima di una lieve lesione cerebrale traumatica (doc. 130, p. 5: “Gemäss
klinischen Kriterien und Heranziehung der EFNS-Klassifikation erlitt der Versicherte
durch den Schlag ins Gesicht und anschliessendem Sturz auf den Boden am
28.06.2009 wahrscheinlich eine leichte traumatische Hirnverletzung.“ -
il corsivo é del redattore), in ossequio alla giurisprudenza già
precedentemente citata (cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013), l’adeguatezza deve essere valutata in applicazione dei criteri
sviluppati in materia di “colpo di frusta”.
2.11. Questa Corte
ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità
naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere insoluta (cfr.,
in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre
2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28
maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore
LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.
Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 28 giugno 2009.
L’evento
in questione é così stato descritto nel questionario compilato dall’assicurato in
data 27 luglio 2009:
"
(…).
Il giorno 28.06.09 verso le ore 15.00 /15.30
mentre facevo il mio giro attorno alla piscina olimpionica per sorveglianza dei
bagnanti e per fare rispettare il regolamento del posto. Ho visto 2 persone che
stavano bevendo (credo coca cola) ed ho richiamati per non farlo visto che
secondo il regolamento non si poteva fare.
Subito uno di loro mi ha detto che sono “un rompi
coglione”. Mi sono permesso di informare che stavo facendo il mio lavoro e che
se non siete contenti con il regolamento potete andare a reclamare direttamente
dal mio superiore oppure scrivere una lettera al municipio, e rompi coglione al
massimo puoi chiamare tuo padre. Ha reagito subito dicendo: “non mettere in
mezzo il suo padre perché ti spacco la faccia”. Dopo un battibecco, (…), é
passato il “responsabile del turno/manutenzione” e gli ho detto di portare via
e mi sono girato per continuare il mio giro e nel momento che mi sono girato
per continuare il mio giro questo “signore” mi ha dato un pugno sullo zigomo
sinistro e ho subito perso i sensi cadendo per terra.
Mi sono risvegliato dopo circa 2/3 ore
all’Ospedale __________ con un gran mal di testa.”
(doc. 6)
Occorre
precisare che, secondo quanto emerge dalla cartella sanitaria della __________
di __________, la perdita di conoscenza é durata circa un minuto e mezzo,
tanto é vero che i soccorritori hanno ritrovato l’assicurato lucido in
posizione supina a bordo vasca (cfr. allegato al doc. 35).
Tenuto
conto della dinamica dell’evento e del danno riportato, il
sinistro occorso al ricorrente non può essere classificato né fra quelli
leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media
gravità in senso stretto.
A titolo
di confronto, va segnalato che il Tribunale federale, in una sentenza
8C_254/2009 del 19 marzo 2010 consid. 3.3.2, ha giudicato allo stesso modo
l’infortunio in cui un assicurato era stato colpito al volto con un violento
pugno dal portiere di un night-club, ciò che gli aveva fatto perdere
conoscenza. I sanitari avevano poi diagnosticato la frattura del mascellare
inferiore, una ferita aperta del labbro e della cavità orale, la frattura del
malleolo esterno della caviglia, la lesione traumatica superficiale di altre
parte della testa, nonché lesioni traumatiche del polmone.
L’Alta
Corte ha parimenti qualificato di media gravità in senso stretto, il sinistro
in cui un assicurato aveva ricevuto un pugno alla guancia sinistra, era caduto
a terra e rimasto privo di sensi per breve tempo, riportando finalmente una
ferita lacero-contusa nonché una commozione cerebrale (cfr. STFA U 37/94 del 21
agosto 1997, riassunta in SZS 2011 p. 441s.).
Da notare
che il TF, in una sentenza U 503/06 del 7 novembre 2007 consid. 6, ha classificato fra gli infortuni di media gravità ma al limite di quelli leggeri, il
sinistro in cui un assicurato era stato colpito tre volte alla testa con il
pugno, lamentando in tal modo una leggera commozione cerebrale.
In tale
eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid.
2.5.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un
fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento
di più criteri.
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV
Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno
parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti
almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
All’infortunio
occorso a RI 1 va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare
drammaticità.
Al
riguardo, é utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in
questione é da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni
soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona
assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita una certa
spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere
adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199).
Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno
alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di
guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Del
resto, va evidenziato che anche il TF, nella fattispecie oggetto della sentenza
8C_254/2009 citata in precedenza, non ha ritenuto adempiuto tale criterio (cfr.
il consid. 3.3.3: “En particulier, la violence du coup de poing et son
imprévisibilité ne suffisent pas, (…), à qualifier les circostances de
l’accident de particulièrement dramatiques ou impressionnantes.”).
Quelle
riportate dal ricorrente - una lesione cerebrale traumatica lieve, una ferita lacero-contusa occipitale e una contusione facciale -, non costituiscono delle lesioni
somatiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica
abnorme (in questo stesso senso, si veda ad esempio la STF 8C_52/2008 del 5
settembre 2008 consid. 8.2 riguardante un assicurato che, caduto dopo essere
stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una
contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune
ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto; neppure nella più volte
menzionata STF 8C_254/2009, il criterio in questione é stato giudicato
realizzato).
Nessun
elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può
già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico
non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Questo
Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica
dipendente dall'evento infortunistico sia stata protratta e gravosa.
Le carte
processuali dimostrano in effetti che, fatta eccezione per l’iniziale degenza
di tre giorni presso l’Ospedale regionale di __________ e per quella, dal 9 al
30 novembre 2010, presso la __________ di __________, la cura medica é
essenzialmente consistita nell’assunzione di farmaci (antidolorifici,
antinfiammatori e antidepressivi) e in provvedimenti terapeutici (fisioterapia,
agopuntura) eseguiti su base ambulatoriale.
Conformemente
alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo
(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18
ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica
ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del
19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4
e riferimenti).
Il TF ha
del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre
2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo
cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica
medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia
ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,
e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente
un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e
contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito
essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia.
L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20
novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e
l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano
giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la
realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la
prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche il
criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute non é adempiuto. In
merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non
si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono
inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la
guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e
l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo
stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta
ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF
8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
In queste
condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio dei notevoli
disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i
documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza di
un infortunio appartenente alla categoria di grado medio vera e propria -, non
potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT
2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito
a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente
dopo l’8 dicembre 2011, non costituivano più una conseguenza adeguata
dell’evento infortunistico occorsogli il 28 giugno 2009.
Se ne
deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle proprie
prestazioni a contare dal 9 dicembre 2011.
2.12. L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 8).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,
372 consid. 5b e riferimenti).
Dalla
documentazione che é stata prodotta in corso di causa si evince che
l’assicurato, coniugato senza figli a carico, può contare su entrate mensili
pari a circa fr. 8'000 (fr. 1'750/mese per la sua attività d’interprete
[al riguardo, si veda il doc. 23], fr. 3’500/mese d’indennità giornaliere di
malattia e fr. 2'835/mese corrispondenti al salario della moglie).
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede
la somma di fr. 1'700 quale importo base mensile per coniugi.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
Considerandi
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
Sulla
scorta di quanto é stato documentato, vi é poi da computare il canone di
locazione dell’appartamento di __________ (fr. 1’000/mese), le relative spese
accessorie (fr. 200/mese), i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr.
684.
/mese), quelli dell’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso
di malattia (fr. 172/mese), quelli concernenti l’assicurazione di economia
domestica (fr. 21/mese; cfr., in proposito, A. Bühler, Betreibung- und
prozessrechtliches Existenzminimum, in AJP 2002, p. 654 e STF del 20
settembre 2002 nella causa B.,5P.250/2002, consid. 4.3),
nonché quelli relativi all’assicurazione per veicoli a motore (fr. 312/mese), il
leasing dell’autovettura (fr. 514.35/mese), le imposte di circolazione (fr.
96/mese) e, infine, le imposte comunale, cantonale e federale (fr. 250/mese; cfr.,
al riguardo, STF del 23 novembre 2005 nella causa D.,5P.233/2005, consid
3.2
), per un ammontare globale di fr. 4’950.15/mese.
Ora,
anche applicando all’importo base mensile il supplemento massimo consentito
dalla giurisprudenza (25% - cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 156 consid. 3a), l’insorgente non può essere dichiarato indigente, visto che
presenta un'eccedenza mensile di circa fr. 2'600 (cfr. RAMI 2000 KV 119
succitata, in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse
indigente poiché presentava un’eccedenza mensile di fr. 272).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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