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Decisione

35.2013.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a

una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

Non si

tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della

salute.

Ad

esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le

insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della

commisurazione dell'invalidità.

Ciò che

importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione

dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla

salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,

deve essere in relazione causale con l'infortunio).

2.7. In una

sentenza 8C_469/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.2, destinata alla

pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della

determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di

una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, é

giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando é certo che

già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La

riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo

giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale é stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.8. Nella

concreta evenienza, il ricorrente fa valere, in via principale, che la

rendita d’invalidità assegnatagli con la decisione formale del 1° luglio 2013

(cfr. doc. 119), dovrebbe decorrere già a far tempo dal 2008 poiché, già

a quel momento, lo stato del ginocchio sinistro era peggiorato.

Al

riguardo, il TCA rileva che, a seguito di una domanda di riesame della rendita

d’invalidità in vigore (cfr. doc. 60), in data 18 marzo 2008, l’assicurato é

stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

In

quell’occasione, il medico di circondario appena citato ha ritenuto che i

postumi infortunistici refertati comportavano una modifica dell’esigibilità

lavorativa definita al momento della costituzione della rendita d’invalidità

(cfr. doc. 70, p. 4).

Con

decisione formale del 3 aprile 2008, l’Istituto assicuratore ha quindi

confermato il grado d’invalidità del 16.30% (cfr. doc. 72).

Quest’ultima

decisione é cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 76).

In esito

a quanto precede, la decisione formale del 3 aprile 2008, che aveva escluso l’intervento

di un peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche con incidenza

sull’esigibilità lavorativa, potrebbe dunque essere rimessa in discussione

soltanto per la via dei rimedi straordinari di diritto (riconsiderazione

o revisione processuale).

2.9. Ai sensi

dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

D’altro

canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.

2).

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004

consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05

del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del

25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per

il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione

iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante

dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza

non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF

117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente

errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate

o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state

applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12

agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per

motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le

condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità

deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

Considerandi

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF

9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007

del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

In

concreto, in sede di decisione su opposizione 23 luglio 2013 (doc. 124, p. 4),

l’Istituto assicuratore si é esplicitamente rifiutato di entrare nel

merito di una eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA.

Ora, per

costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli

interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I

61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo

2007).

Il TCA

deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.

Non resta,

dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art.

53.

cpv. 1 LPGA).

2.10

L'amministrazione

è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, p. 79 e 80).

Nuove, secondo costante

giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono

realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di

fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente

attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;

DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre, i fatti nuovi

devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale

della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento

giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293

consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,

Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Nella

presente fattispecie, RI 1 non ha saputo mettere in luce né

circostanze né mezzi di prova che, qualora fossero stati conosciuti, avrebbero

indotto l’CO 1 a decidere in modo diverso, concretamente ad ammettere

l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni di salute infortunistiche.

Visto che la decisione formale del 3 aprile 2008 non può essere oggetto

nemmeno di revisione processuale, la domanda del ricorrente tendente a ottenere

un aumento della rendita d’invalidità con effetto sin dal 2008, deve essere

respinta.

2.11

Subordinatamente,

l’assicurato pretende che la rendita d’invalidità riconosciutagli

dall’assicuratore convenuto, decorra dal 1° marzo 2011, posto che, già in

occasione della visita di controllo di quella data, il medico fiduciario aveva

constatato l’esistenza di un peggioramento a livello del ginocchio sinistro.

Da parte

sua, l’CO 1 sostiene invece che “… il notevole peggioramento dei postumi

infortunistici al ginocchio destro [recte: sinistro] é certificato

unicamente tramite visita MdC del 24.06.2011 (con quella dell’08.03.2011 si

dichiarava l’interessato ancora abile al lavoro nella misura della rendita). Ne

consegue che la decorrenza della revisione é il 01.07.2011.” (doc. 116).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale constata che, in occasione della visita

circondariale del 1° marzo 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha dichiarato che “in base all’esame obiettivo clinico e al decorso

radiologico, si consta un netto peggioramento dei postumi traumatici a livello

del ginocchio sinistro rispetto alla valutazione in occasione della visita di

chiusura del 13.7.1989.”. Egli ha inoltre, da una parte, disposto un

accertamento specialistico presso il chirurgo ortopedico dott. __________ per

definire l’ulteriore procedere terapeutico e, dall’altra, ritenuto l’assicurato

abile al lavoro nella misura della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc.

95).

Il 6

aprile 2011 RI 1 é stato visitato dal dott. __________, il quale ha consigliato

un approccio terapeutico conservativo (doc. 99).

A margine

della visita del 24 giugno 2011, il medico di circondario ha quindi ridefinito

l’esigibilità lavorativa a fronte del peggioramento obbiettivo

intervenuto a livello del ginocchio sinistro (doc. 102).

In sede

amministrativa, l’CO 1 ha ritenuto che gli impedimenti funzionali descritti dal

dott. __________ non avrebbero più consentito all’assicurato di svolgere

l’attività lavorativa considerata nella decisione di revisione del 9 luglio

1998, ragione per la quale ha proceduto a un nuovo raffronto dei redditi (con

grado d’invalidità aumentato al 34% - cfr. doc. 116).

In corso

di causa, questa Corte ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il

quale é stato invitato a spiegare come sia stato possibile, in occasione della

visita di controllo del 1° marzo 2011, dichiarare l’assicurato abile al lavoro

nella misura della rendita (doc. X).

Questo in

particolare il tenore della risposta fornita dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica:

"

(…).

Benché ovviamente e logicamente non posso sapere che cosa il dott.

__________ pensava in occasione della visita del 01.03.2011, ritengo che,

essendo stato constatato e accertato il notevole peggioramento al ginocchio

sinistro già in occasione della visita del 01.03.2011, nel procedere

amministrativo il dott. __________ avrebbe più correttamente dovuto scrivere

che l’assicurato era abile nella misura possibile e non come ha scritto abile

nella misura della rendita, in quanto il peggioramento accertato in data

01.03.2011

comportava ovviamente anche un cambiamento della esigibilità.

Ciò ovviamente comporterebbe che la data di inizio della nuova

rendita di invalidità dovrebbe essere adeguata al rapporto della visita del

01.03.2011

(doc. XI)

Chiamata a formulare delle

osservazioni in merito al rapporto del dott. __________, l’amministrazione si é

limitata a dichiarare di prendere atto di quanto da lui esposto (doc. XIV).

Ora, alla luce di quanto é

stato attestato dal chirurgo ortopedico dott. __________ - il quale ha ammesso

che il notevole peggioramento intervenuto a livello del ginocchio sinistro (che

ha poi giustificato l’aumento del grado dell’invalidità), era già stato

refertato in occasione della visita circondariale del 1° marzo 2011, di modo che,

a quel momento, non era giustificato dichiarare l’insorgente abile in misura

della rendita d’invalidità in vigore -, e del fatto che non entravano in linea

di conto provvedimenti sanitari atti a migliorare sensibilmente lo stato di

salute infortunistico, il TCA ritiene che la rendita d’invalidità del 34%,

riconosciuta a RI 1 con la decisione formale del 1° luglio

2013, debba decorrere già dal 1° marzo 2011.

La

decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che la

rendita d’invalidità del 34% decorre a partire dal 1° marzo 2011.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che la

rendita d’invalidità del 34% decorre a partire dal 1° marzo 2011.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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