35.2013.49
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28 marzo 2014Italiano18 min
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Numero d'incarto:
35.2013.49
Data decisione, Autorità:
28.03.2014, TCA
Titolo:
Revisione rendita invalidità. Contestata data in cui la rendita va aumentata. L'aumento doveva aver luogo dal momento in cui il medico fiduciario ha refertato un notevole peggioramento del ginocchio infortunato, posto che non entravano in linea di conto particolari provvedimenti sanitari
RENDITA D'INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
ccomandata
Incarto n.
35.2013.49
mm
Lugano
28 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 luglio
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Per tenere
conto dei postumi residuali di due infortuni, accaduti rispettivamente nel
settembre 1981 e nell’agosto 1983, l’CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di una
rendita d’invalidità del 10% a contare dal 1° luglio 1992 (cfr. doc. 38).
In sede
di revisione, il grado dell’invalidità é stato fissato al 16.30% a far tempo
dal 1° gennaio 1998, con conseguente adeguamento della rendita (cfr. doc. 59).
1.2. Nel corso
del mese di febbraio 2008, l’assicurato ha chiesto all’Istituto assicuratore
una revisione della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 60).
Con
decisione formale del 3 aprile 2008, l’amministrazione ha negato che fossero
adempiute le condizioni per aumentare la rendita d’invalidità (doc. 72).
Questo
provvedimento é cresciuto incontestato in giudicato (cfr. doc. 76).
1.3. In data 9
novembre 2010, RI 1 ha annunciato all’CO 1 un peggioramento delle sue
condizioni di salute (cfr. doc. 90).
Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 1°
luglio 2013, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita
d’invalidità del 34% a decorrere dal 1° luglio 2011, nonché un’IMI aggiuntiva
del 15% (doc. 119).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 120 e
122), in data 23 luglio 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 124).
1.4. Con ricorso
del 30 luglio 2013, completato in data 14 agosto 2013, RI 1 ha chiesto che
l’aumento della rendita d’invalidità abbia effetto a far tempo dal 2008, in subordine dal 1° marzo 2011, argomentando in particolare quanto segue:
"
(…).
Da questi documenti si capisce che io mi lamento
con la CO 1 nel senso che l’Istituto mi deve aumentare la rendita a far tempo
almeno dal 1° marzo 2011 a seguito del peggioramento dello stato del ginocchio
sinistro infortunato (se non addirittura dal 2008 come da me indicato nella mia
lettera di cui sopra del 15 luglio 2013 cfr. doc. 2), aumento della rendita
concessomi dall’Istituto solo a far tempo dal 1° luglio 2011 (vedi lettera del
1° luglio 2013 della CO 1 a me di cui al doc. 3).
Se i medici della CO 1 già nel 2008 avessero
valutato meglio la situazione del ginocchio l’aumento da me richiesto sarebbe
già stato concesso in tale anno.
Anche l’Ufficio AI che mi ha fatto peritare dai
suoi medici (SAM) nel 2010 mi ha concesso la rendita di tre quarti a partire
dal 1° gennaio 2008 e quindi intera (4/4) dal 1° aprile 2012. Chiedo che la CO
1 mi conceda l’aumento di cui al doc. 3 di cui sopra a far tempo dal 2008.”
(doc. IV)
1.5. L’assicuratore,
in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.6. Il 16
settembre 2013, l’insorgente si é in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VIII).
1.7. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, chiedendogli
precisazioni in merito alle risultanze della visita circondariale del 1° marzo
2011 (doc. X).
La
risposta é pervenuta in data 3 marzo 2014 (doc. XI).
RI 1 si é
espresso in merito il 4 marzo 2014 (doc. XIII), mentre l’Istituto resistente lo
ha fatto in data 13 marzo 2014 (doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é la data a partire dalla quale la rendita d’invalidità deve essere
aumentata.
Non é per
contro oggetto di contestazione il grado dell’invalidità (34%).
2.3. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale
prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà
corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22
LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in
deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal
mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione
(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per
costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41
LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.4. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid.
1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.6. Per rivedere
una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le
circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
La
questione di sapere se si é prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata
comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta
in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un
accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto
dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui é
stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr.
consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF
9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21 gennaio 2008
consid. 3.2).
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a
una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione
dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla
salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.7. In una
sentenza 8C_469/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.2, destinata alla
pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della
determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di
una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, é
giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando é certo che
già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La
riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo
giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale é stata emanata,
rispettivamente intimata all’assicurato.
2.8. Nella
concreta evenienza, il ricorrente fa valere, in via principale, che la
rendita d’invalidità assegnatagli con la decisione formale del 1° luglio 2013
(cfr. doc. 119), dovrebbe decorrere già a far tempo dal 2008 poiché, già
a quel momento, lo stato del ginocchio sinistro era peggiorato.
Al
riguardo, il TCA rileva che, a seguito di una domanda di riesame della rendita
d’invalidità in vigore (cfr. doc. 60), in data 18 marzo 2008, l’assicurato é
stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
In
quell’occasione, il medico di circondario appena citato ha ritenuto che i
postumi infortunistici refertati comportavano una modifica dell’esigibilità
lavorativa definita al momento della costituzione della rendita d’invalidità
(cfr. doc. 70, p. 4).
Con
decisione formale del 3 aprile 2008, l’Istituto assicuratore ha quindi
confermato il grado d’invalidità del 16.30% (cfr. doc. 72).
Quest’ultima
decisione é cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 76).
In esito
a quanto precede, la decisione formale del 3 aprile 2008, che aveva escluso l’intervento
di un peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche con incidenza
sull’esigibilità lavorativa, potrebbe dunque essere rimessa in discussione
soltanto per la via dei rimedi straordinari di diritto (riconsiderazione
o revisione processuale).
2.9. Ai sensi
dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro
canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.
2).
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004
consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05
del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del
25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per
il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione
giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto
conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con
riferimenti).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione
iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante
dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza
non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF
117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente
errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate
o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state
applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12
agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per
motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le
condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità
deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza
manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di
condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
Considerandi
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni
per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF
9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007
del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
In
concreto, in sede di decisione su opposizione 23 luglio 2013 (doc. 124, p. 4),
l’Istituto assicuratore si é esplicitamente rifiutato di entrare nel
merito di una eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA.
Ora, per
costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli
interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I
61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo
2007).
Il TCA
deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.
Non resta,
dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art.
53.
cpv. 1 LPGA).
2.10
L'amministrazione
è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi
elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica
differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15,
consid. 3b, p. 79 e 80).
Nuove, secondo costante
giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono
realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di
fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente
attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;
DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Inoltre, i fatti nuovi
devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale
della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento
giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,
Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Nella
presente fattispecie, RI 1 non ha saputo mettere in luce né
circostanze né mezzi di prova che, qualora fossero stati conosciuti, avrebbero
indotto l’CO 1 a decidere in modo diverso, concretamente ad ammettere
l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni di salute infortunistiche.
Visto che la decisione formale del 3 aprile 2008 non può essere oggetto
nemmeno di revisione processuale, la domanda del ricorrente tendente a ottenere
un aumento della rendita d’invalidità con effetto sin dal 2008, deve essere
respinta.
2.11
Subordinatamente,
l’assicurato pretende che la rendita d’invalidità riconosciutagli
dall’assicuratore convenuto, decorra dal 1° marzo 2011, posto che, già in
occasione della visita di controllo di quella data, il medico fiduciario aveva
constatato l’esistenza di un peggioramento a livello del ginocchio sinistro.
Da parte
sua, l’CO 1 sostiene invece che “… il notevole peggioramento dei postumi
infortunistici al ginocchio destro [recte: sinistro] é certificato
unicamente tramite visita MdC del 24.06.2011 (con quella dell’08.03.2011 si
dichiarava l’interessato ancora abile al lavoro nella misura della rendita). Ne
consegue che la decorrenza della revisione é il 01.07.2011.” (doc. 116).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale constata che, in occasione della visita
circondariale del 1° marzo 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha dichiarato che “in base all’esame obiettivo clinico e al decorso
radiologico, si consta un netto peggioramento dei postumi traumatici a livello
del ginocchio sinistro rispetto alla valutazione in occasione della visita di
chiusura del 13.7.1989.”. Egli ha inoltre, da una parte, disposto un
accertamento specialistico presso il chirurgo ortopedico dott. __________ per
definire l’ulteriore procedere terapeutico e, dall’altra, ritenuto l’assicurato
abile al lavoro nella misura della rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc.
95).
Il 6
aprile 2011 RI 1 é stato visitato dal dott. __________, il quale ha consigliato
un approccio terapeutico conservativo (doc. 99).
A margine
della visita del 24 giugno 2011, il medico di circondario ha quindi ridefinito
l’esigibilità lavorativa a fronte del peggioramento obbiettivo
intervenuto a livello del ginocchio sinistro (doc. 102).
In sede
amministrativa, l’CO 1 ha ritenuto che gli impedimenti funzionali descritti dal
dott. __________ non avrebbero più consentito all’assicurato di svolgere
l’attività lavorativa considerata nella decisione di revisione del 9 luglio
1998, ragione per la quale ha proceduto a un nuovo raffronto dei redditi (con
grado d’invalidità aumentato al 34% - cfr. doc. 116).
In corso
di causa, questa Corte ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il
quale é stato invitato a spiegare come sia stato possibile, in occasione della
visita di controllo del 1° marzo 2011, dichiarare l’assicurato abile al lavoro
nella misura della rendita (doc. X).
Questo in
particolare il tenore della risposta fornita dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica:
"
(…).
Benché ovviamente e logicamente non posso sapere che cosa il dott.
__________ pensava in occasione della visita del 01.03.2011, ritengo che,
essendo stato constatato e accertato il notevole peggioramento al ginocchio
sinistro già in occasione della visita del 01.03.2011, nel procedere
amministrativo il dott. __________ avrebbe più correttamente dovuto scrivere
che l’assicurato era abile nella misura possibile e non come ha scritto abile
nella misura della rendita, in quanto il peggioramento accertato in data
01.03.2011
comportava ovviamente anche un cambiamento della esigibilità.
Ciò ovviamente comporterebbe che la data di inizio della nuova
rendita di invalidità dovrebbe essere adeguata al rapporto della visita del
01.03.2011
”
(doc. XI)
Chiamata a formulare delle
osservazioni in merito al rapporto del dott. __________, l’amministrazione si é
limitata a dichiarare di prendere atto di quanto da lui esposto (doc. XIV).
Ora, alla luce di quanto é
stato attestato dal chirurgo ortopedico dott. __________ - il quale ha ammesso
che il notevole peggioramento intervenuto a livello del ginocchio sinistro (che
ha poi giustificato l’aumento del grado dell’invalidità), era già stato
refertato in occasione della visita circondariale del 1° marzo 2011, di modo che,
a quel momento, non era giustificato dichiarare l’insorgente abile in misura
della rendita d’invalidità in vigore -, e del fatto che non entravano in linea
di conto provvedimenti sanitari atti a migliorare sensibilmente lo stato di
salute infortunistico, il TCA ritiene che la rendita d’invalidità del 34%,
riconosciuta a RI 1 con la decisione formale del 1° luglio
2013, debba decorrere già dal 1° marzo 2011.
La
decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che la
rendita d’invalidità del 34% decorre a partire dal 1° marzo 2011.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che la
rendita d’invalidità del 34% decorre a partire dal 1° marzo 2011.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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