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Decisione

35.2013.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 luglio 2014Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa é la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.3.6. A seguito dell’infortunio del

mese di settembre 1993, l’assicurato é stato posto al beneficio, segnatamente,

di una rendita di invalidità del 15% a contare dal 1° gennaio 1996 (doc. 74/fasc.

1).

Dalle tavole processuali

risulta che il 2 agosto 1995 l’insorgente è stato sottoposto alla visita medica

di chiusura a cura del dott. __________ Caranzano, spec. FMH in chirurgia

ortopedica.

In quell’occasione, il

medico __________ appena citato ha diagnosticato - quali postumi infortunistici

- una sindrome algica con deficit funzionale dell’anca destra, nonché

un’anosmia e una disguesia.

Egli ha quindi dichiarato RI

1 in grado di svolgere, sull’arco dell’intera giornata, un’attività lavorativa

leggera con corti spostamenti e la possibilità di potersi riposare da seduto

con regolarità (cfr. doc. 54, p. 4s./fasc. 1).

L'Istituto assicuratore ha

stabilito il grado d'invalidità in funzione del discapito salariale patito

dall’insorgente nell’esercizio della professione di magazziniere presso il

Garage __________ di __________ (cfr. doc. 74, p. 2 e doc. 67: “Negli atti si

parla di un salario di fr. 4000.--/mese x 13 per un operaio valido al 100%. Un

meccanico abile al 100% equiparabile a RI 1 potrebbe prendere nel 1995 fr.

4000.-- al mese x 13. E infatti c’é un meccanico giovane che prende fr.

4024.--/mese x 13. In base al rendimento attuale dell’assicurato - che può

essere considerato definitivo - il signor __________ si sente di versare un

salario mensile 1995 di fr. 3400/3500.-- x 13 mesi.”).

Con decisione formale del

22 febbraio 1996 - cresciuta incontestata in giudicato -, all’assicurato é

quindi stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 15% (cfr. doc. 74/fasc.

1).

Nel prosieguo, la rendita

d’invalidità in questione é stata più volte confermata in sede di revisione

(cfr. doc. 93 e doc. 110/fasc. 1).

2.3.7. Al precedente considerando

sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione

di una rendita di invalidità del 15%.

Si tratta ora di esaminare

la situazione esistente fino al mese di giugno 2013 (momento in cui è stata

emanata la decisione su opposizione impugnata).

Il 25 luglio 2003, RI 1 é

stato investito da un’autovettura mentre stata viaggiando sul suo scooter,

riportando, secondo il rapporto d’uscita 13 agosto 2003 dell’Ospedale regionale

di __________, la frattura del femore destro a livello della diafisi,

pertrocanterica e sopracondilare (cfr. doc. 8).

Le fratture sono state

trattate mediante osteosintesi (doc. 7).

Successivamente, si sono

resi necessari degli ulteriori interventi chirurgici (asportazione DHS e placca

laterale con riosteosintesi con placca lunga e trapianto osseo della cresta

iliaca sinistra il 9 gennaio 2004, asportazione materiale di osteosintesi e

riosteosintesi con chiodo alesato e placca il 1° luglio 2004, nonché AMO e

protesi totale dell’anca destra il 10 ottobre 2008).

Il 16 agosto 2010

l’assicurato é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Secondo questo

specialista, l’insorgente presentava una sindrome ansiosa-depressiva ricorrente

di lieve-media entità (ICD10: F33.1), imputabile all’infortunio del 25 luglio

2003.

Sempre a suo avviso, la

problematica psichica giustificava “…, di per sé, una riduzione del rendimento

lavorativo (a causa della diminuita efficienza legata ai dolori, per i disturbi

di concentrazione e per la spinta vitale ridotta associato allo stato di

stanchezza) nella misura del 20%, ...” (doc. 432, p. 3).

Nel mese di dicembre 2010, ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica.

Il medico __________

appena menzionato ha innanzitutto negato l’eziologia infortunistica ai disturbi

localizzati alla colonna cervicale, dorsale e lombare, come pure alla spalla

destra, considerata l’assenza di reperti oggettivabili (doc. 458, p. 6).

Quindi, tenuto conto dei

soli disturbi a livello dell’emibacino destro, dell’anca destra, della coscia e

del ginocchio destro, egli ha dichiarato esigibile in misura completa sull’arco

dell’intera giornata un’attività lavorativa confacente alla sintomatologia di

natura infortunistica.

Il dott. __________ ha

così descritto le limitazioni funzionali dipendenti dai postumi residuali dei due

sinistri assicurati:

" (…).

L’assicurato può sollevare e portare fino all’altezza dei fianchi pesi

molto leggeri fino a 5 kg molto spesso, pesi leggeri da 5-10 kg spesso, pesi medi da 10 a 25 kg di rado e mai pesi oltre i 25 kg.

L’assicurato può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e anche oltre i 5 kg spesso.

Il maneggio di attrezzi leggeri, risp. lavori di precisione

possibili senza limitazione, attrezzi medi possibile molto spesso, attrezzi

pesanti rispettivamente lavoro manuale rozzo possibili di rado e attrezzi molto

pesanti mai.

Rotazione della mano senza limitazione, lavori sopra la testa

senza limitazione.

Rotazione del tronco possibile senza limitazione.

L’assicurato può assumere la posizione seduta/inclinata in avanti

molto spesso, la posizione in piedi e inclinata in avanti talvolta.

L’assicurato può assumere la posizione inginocchiata di rado.

Flessione delle gambe senza limitazione. Posizione seduta di lunga

durata possibile spesso, posizione in piedi di lunga durata solo di rado.

Posizione a libera scelta possibile molto spesso.

L’assicurato può camminare fino a 50 metri spesso, camminare oltre i 50 metri di rado, camminare per lunghi tratti mai.

L’assicurato non può più camminare su terreno accidentato.

Salire le scale solo di rado, salire su scale a pioli mai.

Uso delle due mani possibile senza limitazione. Equilibrio/stare

in equilibrio possibile solo a condizione.”

(doc. 458, p. 6)

La definizione del grado

d’invalidità é stata posticipata nell’attesa di conoscere l’esito degli

accertamenti professionali disposti dall’AI (cfr. doc. 488: “A partire dal

momento della chiusura del caso (articolo 19 capoverso 1 LAINF) il signor RI 1

potrebbe ricevere una rendita d’invalidità per le conseguenze dell’infortunio.

Dovremo tuttavia attendere l’esito dell’accertamento dell’AI, nonché la

conclusione di eventuali ed ulteriori provvedimenti d’integrazione dell’AI

prima di poter valutare se una perdita di guadagno si verificherà

effettivamente considerato il mercato generale del lavoro.”), rispettivamente

l’ulteriore procedere terapeutico, alla luce del contenuto del referto 13

dicembre 2011 del dott. __________ della __________ di __________ (cfr. doc.

507).

Visto il lungo tempo

trascorso, in data 22 maggio 2012, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha

proceduto a una seconda visita di chiusura.

Dal relativo rapporto si

evince che il medico __________ ha ribadito l’assenza di un nesso di causalità

naturale tra, da una parte, i disturbi lombari, cervicali e alla spalla destra

e, dall’altra, gli infortuni assicurati (cfr. doc. 541, p. 11).

Egli ha quindi adattato

l’esigibilità lavorativa alle risultanze dei test funzionali compiuti durante

l’accertamento professionale eseguito presso il CAP di __________ (“In base ai

tests funzionali, durante la valutazione tramite l’assicurazione AI,

l’esigibilità del lavoro é da adattare, sia per i postumi infortunistici sia

per l’esigibilità del lavoro globale.”), formulando la seguente valutazione:

" (…).

L’assicurato può sollevare e portare fino all’altezza dei fianchi

pesi molto leggeri fino a 5 kg molto spesso, pesi leggeri da 5-10 kg talvolta, pesi medi da 10 a 25 kg di rado e pesi oltre i 25 kg mai.

L’assicurato può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e anche oltre i 5 kg spesso.

Il maneggio di attrezzi leggeri, rispettivamente lavori di precisione

sono possibili senza limitazioni, il maneggio di attrezzi medi possibile

spesso, il maneggio di attrezzi pesanti, rispettivamente lavoro manuale rozzo

possibile di rado e il maneggio di attrezzi molto pesanti non più possibile.

Nessuna limitazione per la rotazione della mano.

L’assicurato può eseguire lavori sopra la testa senza limitazione.

Nessuna limitazione per la rotazione del tronco.

L’assicurato può assumere la posizione seduta e inclinata in

avanti talvolta.

L’assicurato può assumere la posizione in piedi e inclinata in

avanti talvolta.

L’assicurato può assumere la posizione inginocchiata solo di rado.

Flessione delle gambe possibile talvolta. L’assicurato può assumere la posizione

seduta di lunga durata talvolta. L’assicurato può assumere la posizione in

piedi di lunga durata solo di rado.

Posizione a libera scelta possibile molto spesso.

L’assicurato può camminare fino a 50 metri spesso, camminare oltre i 50 metri di rado e non può più camminare per lunghi tratti.

L’assicurato non può più camminare su terreno accidentato. Salire

le scale possibile solo di rado.

Salire su scale a pioli non più possibile.

Uso delle due mani é possibile senza limitazione.”

(doc. 541, p. 11s.)

Il 23 maggio 2012, RI 1 é

stato sottoposto a un’artro-RMN della spalla destra, la quale ha evidenziato

una focale interruzione delle fibre del tendine del sovraspinato, in sede

inserzionale, del solo contingente superficiale senza coinvolgimento della

porzione intra-articolare (doc. 543).

Con apprezzamento del 21 giugno

2013, il dott. __________ ha definito semplicemente possibile

l’esistenza di un nesso di causalità naturale, diretto o indiretto, tra la

patologia interessante la spalla destra e il sinistro del mese di luglio 2003

(doc. 545, p. 8: “Invece assenza dei segni tipici di una lesione traumatica

della cuffia rotatoria con lesione transmurale o lesione parziale articolare

che ci si aspetta in un quadro traumatico sul lato opposto intrarticolare del

tendine sovraspinato. Considerando inoltre il decorso clinico con insorgenza di

disturbi algici e funzionali alla spalla dominante destra progressivamente solo

durante gli ultimi mesi e anni, la dinamica del trauma, il fatto che

l’assicurato camminava per diverso tempo con stampelle scaricando l’arto

inferiore senza rilevanti disturbi alle spalle in passato, l’età

dell’assicurato, un’origine traumatica della lesione a livello della cuffia

rotatoria alla spalla destra é piuttosto improbabile e non si può ammettere un

nesso causale almeno probabile con l’infortunio del 25.07.2003. Si tratta molto

probabilmente di una lesione degenerativa lentamente progrediente della cuffia

rotatoria in associazione ad un impingement sottoacromiale provocato

dall’artrosi ipertrofica della acromioclavicolare, ben compatibile con il referto

dell’artro RM, il decorso clinico, l’età dell’assicurato. In base ai dati

anamnestici e medici-oggettivabili non abbiamo elementi che parlano per uno

sviluppo di una tendinopatia della cuffia rotatoria alla spalla destra dovuta

alla deambulazione prolungata con stampelle per scaricare l’arto inferiore.”).

Prima di procedere

all’emissione della decisione di rendita, l’assicuratore resistente ha disposto

una nuova valutazione psichiatrica a cura del dott. __________.

Per quanto qui

d’interesse, lo psichiatra di fiducia dell’CO 1 ha sostenuto che, dal suo punto

di vista, l’insorgente sarebbe in grado di esercitare un’attività esigibile dal

profilo ortopedico con tutt’al più una riduzione di rendimento del 20% a causa

della sintomatologia algica, del soggettivo senso di stanchezza e della

riduzione dello slancio vitale. Egli ha pure sottolineato che “… la ripresa di

un’attività lavorativa confacente potrebbe ripercuotersi positivamente sulle

sue condizioni psichiche e sulla sua qualità di vita (e potrebbe quindi avere

anche una valenza terapeutica), senza rischi aggiuntivi per le condizioni di

salute dell’interessato.” (doc. 581, p. 6).

2.3.8. Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale constata che, secondo il parere del chirurgo

ortopedico dott. __________, RI 1 soffre di patologie extra-infortunistiche,

interessanti il rachide e la spalla destra (cfr. doc. doc. 458, doc. 541 e doc.

545).

Tutto ben considerato -

vista anche l’assenza di valutazioni specialistiche divergenti agli atti -, il

TCA non vede alcuna valida ragione per discostarsi dalla valutazione del medico

__________.

Fatta questa premessa,

attentamente vagliata la documentazione medica riassunta al precedente

considerando, prendendo in considerazione unicamente le sequele infortunistiche

interessanti l’arto inferiore destro (emibacino, anca, coscia e ginocchio

destro), occorre ritenere accertato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che__________ il ricorrente sarebbe in grado di svolgere

un’attività lavorativa adeguata sull’arco dell’intera giornata, con un

rendimento ridotto (del 20%) a causa della patologia psichiatrica diagnosticata

dal dott. __________.

Questa Corte non ignora

che, a margine dell’accertamento professionale svoltosi dal 29 agosto al 23

settembre 2011 presso il CAP di __________, é stata ammessa una capacità lavorativa

limitata (del 50% al massimo) anche in attività professionali adeguate (cfr.

rapporto del 7 ottobre 2011 presente nell’incarto AI, p. 6: “Egli riferisce

l’accentuazione di dolori sia a livello del bacino e della colonna lombare come

pure l’apparizione di dolori a livello delle spalle e a livello del collo,

irradianti alla nuca (apparsi in seguito ad attività svolte con le braccia al

di sopra dell’orizzontale). Si ritiene che la natura di tali sintomi sia da

attribuire da una parte alla postura assunta durante queste attività e d’altra

parte all’impossibilità di mantenere in modo prolungato una postura statica,

soprattutto in posizione seduta con conseguente necessità di frequentemente

cambiare posizione. In base a quanto osservato si ritiene quindi che anche

in un’attività lavorativa adeguata e dopo un necessario riallenamento al

lavoro, l’assicurato difficilmente potrà raggiungere una capacità lavorativa

superiore al 50%.” - il corsivo é del redattore).

Tale circostanza non

appare tuttavia suscettibile di scalfire il valore probatorio attribuito ai

rapporti del dott. __________.

In primo luogo, nella

valutazione del CAP sono stati presi in considerazione anche disturbi non di

competenza dell’Istituto assicuratore convenuto (così come si evince dallo

stralcio appena riportato del rapporto 7 ottobre 2011).

D’altro canto, e con

riferimento all’affermazione ricorsuale secondo la quale l’ICO 1 avrebbe omesso

di tener conto degli esiti del periodo d’osservazione professionale disposto

dall’AI (cfr. doc. III, p. 3), il TCA osserva che il documento in questione é in

realtà stato richiamato dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 504, 510 e 515),

prova ne sia il fatto che il medico __________ ha modificato l’esigibilità

lavorativa proprio in funzione di quanto scaturito dal succitato accertamento

(cfr. doc. 541, p. 11: “In base ai tests funzionali durante la valutazione

tramite l’assicurazione AI, l’esigibilità é da adattare, …” - il corsivo é

del redattore).

Infine, secondo

un’affermata giurisprudenza federale, i dati medici permettono generalmente un

apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi prevalgono sulle

constatazioni compiute in occasione di uno stage d’osservazione professionale,

le quali sono suscettibili di essere state influenzate da fattori soggettivi

legati al comportamento della persona assicurata nel corso dello stage (cfr.

STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3,9C_426/2011 del 14 dicembre 2011

consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19 luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi

menzionati).

L’insorgente sostiene che

“… ritenere una persona che deambula con una stampella capace al lavoro in

misura completa in un’attività semplice e ripetitiva, significa voler

risuscitare i morti.” (cfr. doc. III, p. 5).

Al riguardo, questa Corte

Considerandi

si limita a rilevare che, ad esempio nelle sentenze 8C_33/2010 del 17 dicembre

2010.

consid. 5.2 e 8C_510/2008 del 24 aprile 2009 consid. 4.3, il Tribunale

federale ha riconosciuto l’esistenza di una completa capacità lavorativa in

attività adeguate, trattandosi di assicurati costretti a camminare con

l’ausilio di una stampella a causa di un danno agli arti inferiori.

In esito a tutto quanto

precede, RI 1 deve dunque essere ritenuto in grado di svolgere, sull’arco

dell’intera giornata ma con un rendimento ridotto del 20% (in ragione della

problematica psichica), un’attività lavorativa leggera dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e del maneggio di attrezzi, nel cui esercizio

sia possibile alternare a piacimento la posizione seduta a quella eretta,

evitando spostamenti su distanze superiori ai 50 metri e su terreno accidentato.

Ora, posto che la rendita

d’invalidità dipendente dal primo infortunio era stata stabilita in funzione

della perdita di guadagno effettivamente patita dall’insorgente nell’esercizio

della professione di magazziniere presso un garage, divenuta inesigibile dopo

il secondo evento traumatico, nel quadro della revisione della rendita ex art.

17.

LPGA, occorre far capo al mercato generale del lavoro e procedere ad un

raffronto dei redditi.

2.3.9

Dalle carte processuali

risulta che, a titolo di reddito da valido, l’CO 1 ha ritenuto

l’importo di fr. 72'970, scegliendo la variante più favorevole all’assicurato

(cfr. doc. 592, p. 2)

L’insorgente non solleva

alcuna specifica obiezione al proposito ma afferma, verosimilmente per un malinteso,

che il reddito da valido ammonterebbe a fr. 74'648, importo corrispondente in

realtà al guadagno assicurato su cui é stata calcolata la rendita d’invalidità (cfr.

doc. III, p. 5: “Da cui un’invalidità ritenuto un salario da valido di fr.

74'648.- …” e doc. 592, p. 2).

Visto quanto precede, il

TCA ritiene di poter fare proprio il dato considerato dall’amministrazione (fr.

72'970).

2.3.10

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.3.11

Dalle decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

40'028 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica

4.

(fr. 62'543.87), e operando successivamente una decurtazione del 20% per

tenere conto della riduzione della capacità lavorativa e del 20%

a titolo di deduzione sociale (doc. 615, p. 5).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.

61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2012 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'265.44.

L’assicurato, avesse

continuato a lavorare nel ramo dell’automobile, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr.

72'970/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa sopra

la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 45

“Commercio e riparazioni di autoveicoli”, livello di qualifica 3: fr. 5’210

riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 5’509.57 x 12 mesi = fr. 66'114.84 + adeguamento

all'indice dei salari nominali = fr. 67’304.90), motivo per cui non

entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a

titolo di gap salariale.

Posto che la capacità

lavorativa in attività alternative adeguate é limitata all’80% (cfr. consid.

2.3.8

), il reddito statistico deve essere ridotto del 20% ed é quindi pari a

fr. 49'812.35 (risultato intermedio).

2.3.12

In ossequio alla giurisprudenza

federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 20% sul reddito

statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute (doc. 615, p.

5).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Del resto,

l’entità della riduzione percentuale non é stata nemmeno censurata dal

ricorrente (cfr. doc. III, p. 5).

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta quindi a fr. 39'849.88

(80% di fr. 49'812.35).

2.3.13

In conclusione, il (nuovo) grado

di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 39'849.88 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè

fr. 72'970 -, risulta essere del 45.38%, arrotondato al 45% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p.

41).

Visto che con la decisione

su opposizione impugnata all’assicurato é stata accordata proprio una rendita

d’invalidità del 45%, il suo ricorso, almeno su questo punto, non può essere

accolto.

2.4

Entità della menomazione

all’integrità derivante dall’infortunio del 25 luglio 2003.

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato

(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Dalla documentazione agli atti

si evince che, per i postumi dell’infortunio dell’8 settembre 1993,

all’assicurato era stata assegnata un’indennità per menomazione all’integrità

del 35%, per tener conto dell’anosmia (15%) e della coxartrosi (20%) (cfr. doc.

55/fasc. 1).

La relativa decisione

formale, datata 21 agosto 1995 (doc. 56/fasc. 1), era cresciuta incontestata in

giudicato.

A seguito del secondo evento

traumatico, la menomazione all’integrità é stata valutata dal dott. __________,

per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, rispettivamente dal dott. __________,

per quanto concerne quello ortopedico.

Con rapporto del 26

ottobre 2012, il dott. __________ ha dichiarato che, in applicazione della

tabella n. 19 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1,

l’assicurato ha diritto a un’IMI del 20% “… considerato che si tratta di

sintomi che superano i tratti preesistenti (evitanti-dipendenti) di personalità

e considerato il disturbo algico e le sue ripercussioni sulla psiche. L’entità

del disturbo va tuttavia collocato al limite inferiore in base all’esame

clinico-oggettivo, al decorso e allo studio degli atti.” (doc. 581, p. 6).

Con la decisione formale

del 22 gennaio 2013, l’Istituto assicuratore ha concesso un’indennità per la

menomazione psichica del 20% (cfr. doc. 600, p. 3).

In sede di opposizione,

l’assicurato ha contestato la decisione formale appena citata limitatamente

all’entità del grado dell’invalidità (cfr. doc. 602, 605 e 611), ragione per la

quale la stessa é da ritenere cresciuta in giudicato per quanto riguarda l’IMI

accordata per la menomazione psichica.

La menomazione

all’integrità fisica é stata valutata, come detto, dal chirurgo ortopedico

dott. __________, a margine della visita medica di chiusura del 9 dicembre

2010.

Questo il suo apprezzamento:

" (…).

REFERTO

Persistente sintomatologia algica all’emibacino destro con dolori

in zona gluteale e inguinale in seguito a posa di una protesi totale dell’anca

destra per coxartrosi post-traumatica.

Bacino stabile con consolidazione ossea. Mobilità dell’anca destra

limitata fino ad una flessione di 90° e rotazione interna di 10°. Insufficienza

muscolare degli abduttori dell’anca destra. Sintomatologia algica solo

parzialmente oggettivabile. Una componente spondilogena é probabile.

VALUTAZIONE

LORDO: 30%

NETTO: 10%

(20% già concesso)

GIUSTIFICAZIONE

Sintomatologia compatibile con coxartrosi da moderata a grave

entità che corrisponde, secondo la tabella 5.2, ad un valore del 30%.

Malgrado la persistente insufficienza muscolare degli abduttori e

considerando la funzionalità dell’impianto protesico, siamo confrontati con una

situazione ancora migliore rispetto ad una artrodesi o ad una resezione della

testa femorale, che secondo la tabella 5.2, corrisponde ad un valore da 20 a 40%. Visto che nel passato per la problematica dell’anca destra é già stata concessa una IMI del

20%, rimane un valore netto di 10% per i postumi oggettivabili.”

(doc. 457)

In occasione della visita

del 22 maggio 2012, il medico __________ ha precisato che “… la valutazione del

danno dell’integrità per le conseguenze infortunistiche rimane sempre valida

come stabilito in occasione della visita di chiusura.” (doc. 541, p. 11).

Chiamato a pronunciarsi su

una questione squisitamente medica - ricordato che l’amministrazione ha

correttamente negato l’eziologia infortunistica ai disturbi localizzati al

rachide e alla spalla destra (cfr. consid. 2.3.8.) e posto che, secondo la

giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI

non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid.

4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA

35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del

28.

giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.) -, questo Tribunale

ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione

enunciata dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui

interessa.

D’altro canto,

l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento suscettibile di creare dei

dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento del medico __________ (cfr. doc.

III, p. 5).

Sulla

scorta di quanto precede, questa Corte deve confermare la decisione su

opposizione impugnata, anche nella misura in cui l’assicuratore ha posto

l’insorgente al beneficio di un’IMI del 10%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti