35.2013.54
Assicurato colpito a gamba dx da trivella a motore, che gli aveva dapprima strappato dal corpo i vestiti. Negata adeguatezza nesso causale tra infortunio e disturbi psichici. Dichiarata estinta causal
13 gennaio 2014Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.54
Data decisione, Autorità:
13.01.2014, TCA
Ricorso:
TF,8C_123/2014, 12.05.2014
Titolo:
Assicurato colpito a gamba dx da trivella a motore, che gli aveva dapprima strappato dal corpo i vestiti. Negata adeguatezza nesso causale tra infortunio e disturbi psichici. Dichiarata estinta causalità naturale per disturbi lombari/lombosacrali e a ginocchio dx
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.54
mm
Lugano
13 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 giugno
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
aprile 2008, RI 1, dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di manovale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso
l’CO 1, stava eseguendo dei fori nel terreno con una trivella a motore, quando
Fatti
i pantaloni sono rimasti impigliati in quest’ultima e strappati dal corpo
(unitamente alla camicia). La trivella gli é poi caduta sulla gamba destra.
A causa
di questo evento, l’assicurato ha riportato, secondo il rapporto del Servizio
di PS dell’Ospedale regionale di __________, delle contusioni multiple al
gomito e al ginocchio destro, nonché al fianco sinistro (doc. 14).
L’esame
di RMN del ginocchio destro del 16 giugno 2008 ha evidenziato la presenza, in particolare, di una lesione del corno posteriore del menisco
mediale (doc. 16).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
RI 1 ha
ritrovato una capacità lavorativa del 50% dal 18 agosto (cfr. doc. 31) e del
100% dal 1° ottobre 2008 (cfr. doc. 38).
1.2. Nel corso
del mese di aprile 2012, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto all’CO 1
di riaprire il caso d’infortunio (doc. 53).
Con
certificazione dell’11 settembre 2012, il dott. __________artini ha attestato
un aggravamento dei disturbi al rachide lombare con sciatalgia destra e
disturbi della sensibilità (doc. 60).
Sentito
in data 25 settembre 2012, RI 1 ha dichiarato di aver riscontrato un peggioramento
dei disturbi alla schiena, al ginocchio destro, come pure a livello psichico
(cfr. doc. 61).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25
febbraio 2013, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità
relativamente ai disturbi alla colonna lombare e al ginocchio destro, oggetto
dell’annuncio di ricaduta dell’aprile 2012 (cfr. doc. 85).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
89), in data 27 giugno 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione, precisando inoltre che la problematica psichica non costituiva una
conseguenza adeguata del sinistro del 24 aprile 2008 (cfr. doc. 96).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 28 agosto 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a
riconoscergli una rendita d’invalidità del 40% nonché un’indennità per
menomazione all’integrità del 20% e, in via subordinata, il rinvio degli
atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, in merito ai disturbi del rachide,
l’insorgente contesta la validità delle conclusioni a cui é pervenuto il medico
__________ dell’CO 1, siccome “un breve periodo di mal di schiena, riscontrato
nel marzo 2005, non va certo configurato come una malattia degenerativa
pre-esistente! (…). Il medico CO 1 si riferisce a patologie di origine
degenerativa. Nella denegata ipotesi che così fosse, non sono certo queste
lesioni (in un caso riscontrate addirittura a marzo 2008, ossia prima
dell’infortunio) il vero motivo dei dolori alla schiena lamentati
dall’assicurato. Inoltre il medico __________ CO 1 non spiega in che misura
queste patologie “degenerative” siano all’origine dei problemi alla schiena. In
altri termini il dr. __________ sa, e si presume che debba saperlo, che i
cosiddetti problemi degenerativi (spesso e volentieri ripescati per comodità)
non sono la vera causa invalidante. Il dr. __________ sa inoltre che ogni
persona é afflitta da patologie degenerative, e questo per il semplice processo
di invecchiamento che comincia già da giovani! Il medico __________ doveva
invece prendere posizione sulla perizia __________, il quale ha riscontrato che
motilità del collo é ridotta, la motilità complessiva della colonna vertebrale
é ridotta, specialmente in estensione, la flessione é ridotta con la distanza
tra le dita e suolo di 35 cm, i movimenti laterali della colonna sono ridotti
soprattutto verso la sinistra per aumento dei dolori lombo-sacrali a destra,
anche i movimenti rotatori della colonna sono lenti e ridotti. Al riguardo, il
dr. __________ si limita ad osservare la solita frase di comodo “la perizia __________
… non apporta nuovi elementi di giudizio atti ad invalidare la nostra presa di
posizione” (…).”
Anche a
proposito del ginocchio destro, il ricorrente contesta che alla
valutazione del dott. __________ possa essere attribuito pieno valore
probatorio, in quanto “per CO 1 il fatto che il ginocchio é stato operato
significa che, anche se non subito, il ginocchio é guarito (?). Inoltre afferma
che l’assicurato soffriva già nel 2008, prima dell’incidente, di una
condropatia rotulea: ciò che non corrisponde al vero: la condropatia (già
presente in ogni persona a partire dai 30 anni) non comportava alll’assicurato
alcun dolore o disturbo, essendo asintomatica. La perizia invece ha evidenziato
(pag. 5 in alto) una gonalgia diffusa cronica in seguito della grave
distorsione con lesione del corno posteriore del menisco mediale e diffuse
lesioni della cartilagine e soprattutto dei condili femoro-tibiali che
provocano le note difficoltà deambulatorie.”
Infine,
per quanto attiene ai disturbi psichici, RI 1 fa valere che l’infortunio
occorsogli nell’aprile 2008 é stato grave, “… il caso e la fortuna hanno voluto
che l’assicurato non perdesse una gamba, tale sarebbe stato il caso ad esempio
se il ricorrente avesse portato quel giorno dei jeans che avrebbero opposto più
resistenza al movimento rotatorio dell’utensile. La gravità e la spettacolarità
dell’evento si evince anche dalle foto agli atti. Prima dell’infortunio,
l’assicurato non aveva mai conosciuto uno psichiatra, godeva di buon umore ed
era socievole con i colleghi di lavoro.” (doc. I).
1.5. In corso di
causa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 30 agosto 2013, del dott. __________
(cfr. allegato al doc. III).
1.6. L’assicuratore
LAINF, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. In data 22
ottobre 2013, al TCA é pervenuta una certificazione dello psichiatra dott. __________
(allegato al doc. VII).
L’Istituto
assicuratore si é pronunciato in proposito il 4 novembre 2013 (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici, al rachide
lombare e al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’aprile
2012.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio
é stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.6. Disturbi
psichici: causalità con l’infortunio del 24 aprile 2008?
2.6.1. Dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore resistente ha
lasciato aperta la questione di sapere se la problematica psichica di cui
soffre RI 1 - un disturbo dell’umore con la presenza di stati depressivi
ricorrenti di media gravità, nonché una sindrome somatoforme persistente (cfr.
certificazione 16 luglio 2013 dello psichiatra dott. __________ - doc. B) -, é
conseguenza naturale dell’evento assicurato, facendo in ogni caso difetto l’adeguatezza
del nesso causale (cfr. doc. 96, p. 7).
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte condivide l’operato dell’amministrazione, nel
senso che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità
naturale tra l'infortunio e il danno alla salute psichica può rimanere irrisolta
(cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30
ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del
28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che, l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore
LAINF va comunque negato mancando l’adeguatezza.
2.6.2. Nel valutare
l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato nell’aprile 2008.
L’evento
in questione é così stato descritto dall’assicurato in occasione della sua
audizione del 20 agosto 2008:
"
(…).
Con l’ausilio di una trivella stavo eseguendo,
unitamente ad un collega, dei buchi nel terreno per piantare dei pali di legno.
Ad un dato momento la trivella sia era bloccata
di colpo perché aveva preso un pezzo di roccia.
La trivella ha avuto un sobbalzo. Il mio collega
era caduto ed io non avevo fatto a tempo a lasciare l’impugnatura della
trivella. Mi si erano impigliati i pantaloni e mi erano stati strappati unitamente
alla camicia che portavo.
Avevo pure una cintura tipo militare e quando mi
é stata strappata ho sentito un forte dolore alla schiena, nella regione
lombare.
La trivella era poi caduta sulla gamba destra
procurandomi oltre che ad una ferita contusa, anche una distorsione.
Al braccio sinistro avevo pure riportato una
forte contusione.”
(doc. 30,
p. 1)
L’assicurato
é stato portato da un collega presso il servizio di PS dell’Ospedale regionale
di __________, i cui sanitari hanno riscontrato la presenza di escoriazioni e
ematomi superficiali a livello del ginocchio destro, del braccio e gomito
sinistro, nonché del fianco sinistro. Egli ha potuto fare rientro al proprio
domicilio il giorno stesso (cfr. doc. 6 e 14).
Nel
prosieguo, all’insorgente é stata diagnosticata una lesione parziale del
menisco mediale del corno posteriore del ginocchio destro (cfr. doc. 16), che é
stata oggetto di un intervento chirurgico nel luglio 2008 (doc. 23).
Durante
il periodo 7-21 maggio 2008, il ricorrente é rimasto degente presso la Clinica __________,
dove ha beneficiato di una fisioterapia intensiva a secco e in piscina (cfr.
doc. 41).
RI 1 é
stato in grado di riprendere il proprio lavoro al 50% dal 18 agosto (cfr. doc.
31) e al 100% dal 1° ottobre 2008 (cfr. doc. 38).
Dagli
atti risulta inoltre che l’insorgente ha soggiornato più volte presso la
Clinica __________ (dal 20 gennaio al 12 febbraio 2010, per la cura di una
Considerandi
vestibulopatia periferica destra, di una vertigine parossistica posizionale e
di una lombalgia con irradiazione all’arto inferiore destro, nonché dal 19
febbraio all’8 marzo 2011, dal 31 maggio al 26 giugno 2011 e dal 26 febbraio al
16.
marzo 2012, in tutti e tre i casi per la cura di una sindrome depressiva
ricorrente).
Tenuto
conto della dinamica dell’evento e del danno riportato, il
sinistro occorso al ricorrente non può essere classificato né fra quelli
leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media
gravità in senso stretto.
A titolo
di confronto, va segnalato che il TFA, in una sentenza U 119/02 del 3 giugno
2004.
consid. 6.2, ha giudicato allo stesso modo l’infortunio in cui un
assicurato era stato parzialmente schiacciato da una lastra di granito, mentre
stava sganciandola dalla gru del camion su cui si trovata, rimanendo
incastrato. A seguito di ciò, egli aveva riportato una contusione
toraco-addominale con piccolo sanguinamento al polo inferiore del rene sinistro
e frattura delle coste basali a sinistra.
L’Alta
Corte ha parimenti qualificato di media gravità in senso stretto, il sinistro
in cui un assicurato, impegnato in un'operazione di carico, era rimasto
schiacciato fra i pesanti elementi di una cassaforma, elementi che presentavano
una lunghezza di 2.5 metri, una larghezza di 2 metri ed un diametro di 10 centimetri. L'infortunato - che aveva riportato una contusione al
rachide lombare ed al torace nonché diverse escoriazioni - era stato liberato
soltanto dopo sei minuti grazie all'ausilio di una gru (cfr. STFA U 38/89 del
13.
novembre 1989).
Sempre la
Corte federale ha qualificato allo stesso modo l'evento infortunistico in cui
la persona assicurata, durante la pulitura di un doppio rullo, messosi
inaspettatamente in moto, ha riportato un’escoriazione del pollice sinistro,
contusioni delle ultime falangi del secondo, quarto, e quinto dito così come
strappo e lesione in seguito allo stiramento di tutta la mano interessata (STFA
U 82/00 del 22 aprile 2002).
In tale
eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid.
2.4
. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un
fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento
di più criteri.
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV
Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno
parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti
almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
Occorre
preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Posto
che, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono (cfr.
consid. 2.7.3. e 2.7.4.), il nesso di causalità naturale tra, da una parte, i
disturbi lombari/lombosacrali e al ginocchio destro e, dall’altra, l’infortunio
dell’aprile 2008 si é nel frattempo estinto, e ricordato che, nella valutazione
dell’adeguatezza in materia di sviluppo psichico abnorme, entrano in
considerazione esclusivamente i disturbi infortunistici di natura somatica,
nel caso di specie, l’unico criterio che può entrare in linea di conto é quello
delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare
spettacolarità dell'infortunio.
Ora, se
l’infortunio occorso all’assicurato può essere giudicato, per certi versi, come
spettacolare, il criterio in questione non risulta adempiuto con una
particolare intensità.
Al
riguardo, é utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in
questione é da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni
soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona
assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita una certa
spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere
adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199).
Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla
salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di
guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Del
resto, il TFA non ha ammesso la realizzazione di questo criterio, ad esempio,
nella già menzionata pronunzia U 82/00, riguardante un assicurato la cui mano
sinistra era rimasta intrappolata fra gli ingranaggi di un doppio rullo,
ingranaggi che stavano per stritolargli l'intero braccio, se con l'altra mano
egli non fosse riuscito ad arrestare per tempo la macchina.
In queste
condizioni, si deve concludere che l’infortunio del 24 aprile 2008 non ha
avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un
significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici
presentati da RI 1 l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire
ammessa. Ne discende che l’assicuratore convenuto era dunque legittimato a
negare la propria responsabilità a tale riguardo.
2.7
Disturbi
lombari/lombosacrali e al ginocchio destro : causalità con l’infortunio del 24
aprile 2008?
2.7.1
Dalle tavole
processuali emerge che l’Istituto assicuratore ha fondato la decisione di
negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi lombari/lombosacrali
e al ginocchio destro accusati dall’assicurato, sulle risultanze della visita
medica eseguita dal medico __________ il 17 gennaio 2013, rispettivamente sui
suoi successivi apprezzamenti del 23 maggio e 14 giugno 2013.
In occasione della visita
fiduciaria di controllo appena menzionata, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia generale e della mano, ha negato l’esistenza di un legame causale
naturale tra le problematiche interessanti la colonna lombare/lombosacrale e
l’infortunio occorso il 24 aprile 2008, in quanto “… radiologicamente non sono state evidenziate lesioni post-traumatiche, ma i reperti
degenerativi sopradescritti sia nell’esame della colonna vertebrale lombare in
2.
pose del 07.05.2008 che all’esame della RM della colonna lombosacrale del
16.05.2008
Problematica colonna vertebrale quindi non LAINF (CO 1).”.
Trattandosi dell’eziologia dei disturbi al ginocchio destro, lo specialista
consultato dall’amministrazione ha disposto l’esecuzione di un’artro-RMN (cfr.
doc. 79, p. 6s.).
Quest’ultimo
esame strumentale, effettuato in data 28 gennaio 2013, ha evidenziato la presenza di una condropatia retropatellare e di una lesione focale
cartilaginea retropatellare laterale, di esiti di meniscectomia parziale
mediale senza rilesione meniscale, come pure di una leggera condropatia del
compartimento mediale (doc. 81).
Con nota
del 13 febbraio 2013, il dott. __________ ha indicato che l’esame in questione
non aveva mostrato rilesioni postraumatiche menisco-legamentarie e che la
condropatia rotulea era peraltro già nota nel 2008, oggettivata in occasione
della prima RMN (cfr. doc. 82).
In sede
di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto una perizia di
parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia.
Per
quanto qui d’interesse, secondo questo sanitario, l’evento infortunistico
dell’aprile 2008 ha comportato un grave trauma distorsivo della colonna
lombo-sacrale, responsabile di lesioni alle “… piccole articolazioni con le
loro capsule articolari, dischi intervertebrali, legamenti stabilizzanti della
colonna vertebrale, della massa muscolare paravertebrale come pure dei diffusi
piccoli nervi sensitivi, vasi sanguinei e le fasce intermuscolari con la
formazione dei diffusi ematomi”. Sempre a suo avviso, queste lesioni guariscono
lasciando dei complessi cicatriziali che provocano dolori cronici permanenti,
come é il caso per RI 1.
Per
quanto concerne il ginocchio destro, egli ha sostenuto che “… la forza
rotatoria ha causato lesione del corno posteriore del menisco mediale nonché
della cartilagine sia dei condili nonché della rotula.” (allegato al doc. 89).
Secondo
il medico __________ dellCO 1, al quale il referto del dott. __________ é stato
sottoposto per presa di posizione, esso “… non apporta nuovi elementi di
giudizio atti ad invalidare la nostra presa di posizione per quanto riguarda la
colonna vertebrale lombare e il ginocchio destro. Si mantiene quindi
l’estinzione del nesso causale con la problematica della colonna vertebrale
lombare, con i rilevamenti strumentali che non sono in relazione causale con
l’infortunio del 24.04.2008. Estinzione nesso causale anche per il ginocchio
destro, l’esame artro-RM di questa articolazione non ha più rilevato lesioni
post-traumatiche menisco-legamentarie, nessuna nuova rottura del menisco
mediale, condropatia retrorotulea già nota sin dal 2008 su primo esame RM del
ginocchio menzionato, quindi lesione non post-traumatica.” (doc. 93).
Il dott. __________
é tornato a esprimersi sul caso di specie, prendendo posizione in merito alle
obiezioni che erano state sollevate dal patrocinatore dell’assicurato con
l’opposizione.
Questo il
tenore del suo apprezzamento 14 giugno 2013:
"
(…).
Nel mio rapporto citato si fa riferimento anche
agli esami RM della colonna vertebrale lombare e lombosacrale eseguiti durante
la degenza alla Clinica __________ dal 07.05.2008 al 21.05.2008, sono visibili
alterazioni degenerative L4/L5 e L5/S1 già presenti in una simile indagine del
marzo 2005, nessuna nuova patologia post-infortunistica rispetto al precedente
esame. L’esame radiologico della colonna vertebrale lombare in due pose del
07.05.2008
con lieve condrosi L4/L5, L5/S1 con struttura ossea nella norma e
lieve iperlordosi lombare. RM colonna vertebrale lombare e lombosacrale del
16.05.2008
con lieve disidratazione e protusione discale L4/L5, L5/S1 senza
conflitti radicolari, non restringimento del canale lombare, per il resto esami
sopradescritti.
Era stato eseguito anche un esame RM del
ginocchio destro come descritto nel mio apprezzamento sopramenzionato.
Sono visibili dunque lesioni degenerative
discolegamentarie alla colonna vertebrale lombare, non si parla di
micro-lesioni, la descrizione di micro-lesioni, vale a dire di lesioni a
livello microscopico o millimetrico, non é prevista dal limite attuale della
tecnica di risonanza magnetica, tecnologicamente in continua evoluzione.
Non si può dunque parlare di micro-lesioni e di
guarigione con complessi cicatriziali di queste ultime. I dolori cronici
permanenti sono dovuti alle macrolesioni nei limiti come detto tecnici dell’esame
o esami RM eseguiti presso l’assicurato e descritti nel mio precedente rapporto
rispettivamente apprezzamento medico del 23.05.2013.
Attualmente tutti gli esami RM sia con tecnica a
spirale che con ricostruzione tridimensionale eccetera, descrivono lesioni, non
microlesioni. Descrivono cioè lesioni che possono essere viste dal radiologo e
da altri che interpretano le lastre di questo esame strumentale.”
(doc. 95)
2.7.2
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto
siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.7.3
Trattandosi della
problematica lombare/lombosacrale, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere
espresso al riguardo dal chirurgo dott. __________, possa
validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il TCA
rileva infatti che la conclusione a cui é pervenuto lo specialista interpellato
dall’assicuratore resistente é conforme alla dottrina medica dominante, secondo
la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale,
lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito
trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio
non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations
médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,
con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in
materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,
Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. In effetti,
secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione
strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna
vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai
nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
È inoltre
utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha
precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio
della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei
principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano
l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine.
Nella
presente fattispecie, dal rapporto di uscita 6 giugno 2008 della Clinica __________
risulta che, in data 16 maggio 2008, RI 1 era stato sottoposto a un esame di
RMN lombosacrale, il quale aveva mostrato unicamente delle minime alterazioni
degenerative L4/L5 e L5/S1, “… già presenti in una simile indagine del marzo
2005, escludendo così nuove patologie post-infortunistiche.” (cfr. doc. 41,
p. 2 - il corsivo é del redattore).
Quanto precede permette al
TCA di concludere che i reperti degenerativi oggettivati grazie alle indagini
diagnostiche compiute, non sono stati causati dall’evento
traumatico del mese di aprile 2008.
D’altro
canto, nessuno pretende che la documentazione radiologica dimostrerebbe
l’insorgenza di un peggioramento direzionale ai sensi della giurisprudenza
citata in precedenza.
Ne
consegue che l’infortunio assicurato può tutt’al più avere aggravato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) del
rachide lombosacrale.
Secondo
la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, le conseguenze di
un infortunio che ha interessato la colonna
vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi
vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi,
rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti
alterazioni degenerative.
In concreto, alla luce di questi principi, l’amministrazione era legittimata a
ritiene che, al momento in cui l’attività lavorativa é stata di nuovo
interrotta (dicembre 2009 - cfr. doc. 61, p. 1), trascorso un periodo di 20
mesi, le conseguenze dell’infortunio a livello lombosacrale si erano
estinte, avendo RI 1 ritrovato lo status quo sine.
Questa Corte osserva che
il chirurgo ortopedico dott. __________, nel suo rapporto dell’11 marzo 2013, ha sostenuto che i dolori lombari/lombosacrali che affliggono
l’assicurato sarebbero imputabili a delle microlesioni, non visibili con indagini
radiologiche/strumentali, causate dall’evento traumatico del 24
aprile 2008 (cfr. allegato al doc. 89, p. 5).
Ora,
secondo il TCA, anche se la tesi del dott. __________ (la quale risulta
peraltro condivisa anche dal dott. __________ - cfr. allegato al doc. III) dovesse
rivelarsi fondata, l’esito della vertenza non sarebbe comunque quello che auspica
il ricorrente, e ciò per le ragioni che seguono.
L’evoluzione
più recente della giurisprudenza federale consiste nell’applicare la prassi
relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in
cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì
stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti
strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte,
in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a
priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento
traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e
riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però
momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135.
V 465 consid. 5.1).
Nella concreta evenienza -
nell’ipotesi in cui i disturbi denunciati dall’assicurato non correlassero con
un danno alla salute oggettivabile, così come lo sostiene il dott. __________
-, occorrerebbe procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso
causale, alla luce della giurisprudenza sull’evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio, giungendo alla conclusione che essa
non é data (cfr. il consid. 2.6.2. in fine).
2.7.4
Per
quanto concerne il ginocchio destro, il TCA osserva che, nel mese di
giugno 2008, é stata eseguita una risonanza magnetica al ginocchio destro, che
ha evidenziato, segnatamente, la frattura del corno posteriore del menisco
mediale e una condromalacia femoro-rotulea (cfr. doc. 16).
In occasione
dell’intervento artroscopico dell’8 luglio 2008, che é servito a sanare la nota
lesione meniscale (“Con strumenti manuali si effettua regolarizzazione della
componente meniscale lesionata così da creare una superficie continua modellata
e stabile.”), il dott. __________ ha refertato una condropatia di III° del
condilo femorale mediale, ma pure una situazione di normalità a livello della
componente cartilaginea femoro-rotulea, del piatto tibiale mediale/laterale e
del condilo femorale laterale (cfr. doc. 23).
A margine della visita di
controllo del 10 settembre 2008, il medico curante specialista ha constatato “…
un ginocchio asciutto, stabile, non dolente, il paziente appare soddisfatto e
non deve più essere valutato per questa patologia.” (doc. 35).
Nel gennaio 2013,
l’insorgente é stato sottoposto a un’artro-RMN del ginocchio destro, esame che
ha mostrato, in particolare, una lesione focale cartilaginea retropatellare
laterale, nonché un’irregolarità retropatellare mediale (doc. 81).
Chiamato a pronunciarsi,
alla luce di quanto precede, questo Tribunale non vede alcun motivo imperativo che
gli imponga di discostarsi dalla conclusione a cui é pervenuto il medico __________.
Esso giudica decisivo il
fatto che, intraoperativamente, nel mese di luglio 2008, il chirurgo
ortopedico dott. __________ non aveva riscontrato il benché minimo reperto patologico
a livello della cartilagine femoro-rotulea (“normalità della componente
cartilaginea femoro-rotulea.” - il corsivo é del redattore), in particolare non
la lesione focale retropatellare che é poi stata oggettivata grazie all’artro-risonanza
magnetica del 28 gennaio 2013, circostanza questa che sembra essere stata
ignorata dal dott. __________ (cfr. allegato al doc. 89).
In esito
a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere tutelata
anche nella misura in cui l’Istituto assicuratore si é rifiutato di assumere i
disturbi al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’aprile
2012.
2.8
Ricordato che l’esistenza di
un nesso di causalità, naturale e adeguata, tra l’infortunio e il danno alla
salute costituisce un presupposto necessario per ammettere l’obbligo a
prestazioni dell’assicuratore LAINF e visto che RI 1 non
presenta più alcun postumo residuale del sinistro assicurato, l’CO 1 ha
correttamento negato il diritto a ulteriori prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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