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Decisione

35.2013.54

Assicurato colpito a gamba dx da trivella a motore, che gli aveva dapprima strappato dal corpo i vestiti. Negata adeguatezza nesso causale tra infortunio e disturbi psichici. Dichiarata estinta causal

13 gennaio 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i pantaloni sono rimasti impigliati in quest’ultima e strappati dal corpo

(unitamente alla camicia). La trivella gli é poi caduta sulla gamba destra.

A causa

di questo evento, l’assicurato ha riportato, secondo il rapporto del Servizio

di PS dell’Ospedale regionale di __________, delle contusioni multiple al

gomito e al ginocchio destro, nonché al fianco sinistro (doc. 14).

L’esame

di RMN del ginocchio destro del 16 giugno 2008 ha evidenziato la presenza, in particolare, di una lesione del corno posteriore del menisco

mediale (doc. 16).

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

RI 1 ha

ritrovato una capacità lavorativa del 50% dal 18 agosto (cfr. doc. 31) e del

100% dal 1° ottobre 2008 (cfr. doc. 38).

1.2. Nel corso

del mese di aprile 2012, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto all’CO 1

di riaprire il caso d’infortunio (doc. 53).

Con

certificazione dell’11 settembre 2012, il dott. __________artini ha attestato

un aggravamento dei disturbi al rachide lombare con sciatalgia destra e

disturbi della sensibilità (doc. 60).

Sentito

in data 25 settembre 2012, RI 1 ha dichiarato di aver riscontrato un peggioramento

dei disturbi alla schiena, al ginocchio destro, come pure a livello psichico

(cfr. doc. 61).

1.3. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25

febbraio 2013, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità

relativamente ai disturbi alla colonna lombare e al ginocchio destro, oggetto

dell’annuncio di ricaduta dell’aprile 2012 (cfr. doc. 85).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.

89), in data 27 giugno 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione, precisando inoltre che la problematica psichica non costituiva una

conseguenza adeguata del sinistro del 24 aprile 2008 (cfr. doc. 96).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 28 agosto 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA

1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a

riconoscergli una rendita d’invalidità del 40% nonché un’indennità per

menomazione all’integrità del 20% e, in via subordinata, il rinvio degli

atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali, in merito ai disturbi del rachide,

l’insorgente contesta la validità delle conclusioni a cui é pervenuto il medico

__________ dell’CO 1, siccome “un breve periodo di mal di schiena, riscontrato

nel marzo 2005, non va certo configurato come una malattia degenerativa

pre-esistente! (…). Il medico CO 1 si riferisce a patologie di origine

degenerativa. Nella denegata ipotesi che così fosse, non sono certo queste

lesioni (in un caso riscontrate addirittura a marzo 2008, ossia prima

dell’infortunio) il vero motivo dei dolori alla schiena lamentati

dall’assicurato. Inoltre il medico __________ CO 1 non spiega in che misura

queste patologie “degenerative” siano all’origine dei problemi alla schiena. In

altri termini il dr. __________ sa, e si presume che debba saperlo, che i

cosiddetti problemi degenerativi (spesso e volentieri ripescati per comodità)

non sono la vera causa invalidante. Il dr. __________ sa inoltre che ogni

persona é afflitta da patologie degenerative, e questo per il semplice processo

di invecchiamento che comincia già da giovani! Il medico __________ doveva

invece prendere posizione sulla perizia __________, il quale ha riscontrato che

motilità del collo é ridotta, la motilità complessiva della colonna vertebrale

é ridotta, specialmente in estensione, la flessione é ridotta con la distanza

tra le dita e suolo di 35 cm, i movimenti laterali della colonna sono ridotti

soprattutto verso la sinistra per aumento dei dolori lombo-sacrali a destra,

anche i movimenti rotatori della colonna sono lenti e ridotti. Al riguardo, il

dr. __________ si limita ad osservare la solita frase di comodo “la perizia __________

… non apporta nuovi elementi di giudizio atti ad invalidare la nostra presa di

posizione” (…).”

Anche a

proposito del ginocchio destro, il ricorrente contesta che alla

valutazione del dott. __________ possa essere attribuito pieno valore

probatorio, in quanto “per CO 1 il fatto che il ginocchio é stato operato

significa che, anche se non subito, il ginocchio é guarito (?). Inoltre afferma

che l’assicurato soffriva già nel 2008, prima dell’incidente, di una

condropatia rotulea: ciò che non corrisponde al vero: la condropatia (già

presente in ogni persona a partire dai 30 anni) non comportava alll’assicurato

alcun dolore o disturbo, essendo asintomatica. La perizia invece ha evidenziato

(pag. 5 in alto) una gonalgia diffusa cronica in seguito della grave

distorsione con lesione del corno posteriore del menisco mediale e diffuse

lesioni della cartilagine e soprattutto dei condili femoro-tibiali che

provocano le note difficoltà deambulatorie.”

Infine,

per quanto attiene ai disturbi psichici, RI 1 fa valere che l’infortunio

occorsogli nell’aprile 2008 é stato grave, “… il caso e la fortuna hanno voluto

che l’assicurato non perdesse una gamba, tale sarebbe stato il caso ad esempio

se il ricorrente avesse portato quel giorno dei jeans che avrebbero opposto più

resistenza al movimento rotatorio dell’utensile. La gravità e la spettacolarità

dell’evento si evince anche dalle foto agli atti. Prima dell’infortunio,

l’assicurato non aveva mai conosciuto uno psichiatra, godeva di buon umore ed

era socievole con i colleghi di lavoro.” (doc. I).

1.5. In corso di

causa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 30 agosto 2013, del dott. __________

(cfr. allegato al doc. III).

1.6. L’assicuratore

LAINF, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.7. In data 22

ottobre 2013, al TCA é pervenuta una certificazione dello psichiatra dott. __________

(allegato al doc. VII).

L’Istituto

assicuratore si é pronunciato in proposito il 4 novembre 2013 (doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a

negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici, al rachide

lombare e al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’aprile

2012.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Il diritto

alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla

salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal

momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima

classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli

infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio

é stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in

ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute

o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.6. Disturbi

psichici: causalità con l’infortunio del 24 aprile 2008?

2.6.1. Dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore resistente ha

lasciato aperta la questione di sapere se la problematica psichica di cui

soffre RI 1 - un disturbo dell’umore con la presenza di stati depressivi

ricorrenti di media gravità, nonché una sindrome somatoforme persistente (cfr.

certificazione 16 luglio 2013 dello psichiatra dott. __________ - doc. B) -, é

conseguenza naturale dell’evento assicurato, facendo in ogni caso difetto l’adeguatezza

del nesso causale (cfr. doc. 96, p. 7).

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte condivide l’operato dell’amministrazione, nel

senso che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità

naturale tra l'infortunio e il danno alla salute psichica può rimanere irrisolta

(cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del

28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che, l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore

LAINF va comunque negato mancando l’adeguatezza.

2.6.2. Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato nell’aprile 2008.

L’evento

in questione é così stato descritto dall’assicurato in occasione della sua

audizione del 20 agosto 2008:

"

(…).

Con l’ausilio di una trivella stavo eseguendo,

unitamente ad un collega, dei buchi nel terreno per piantare dei pali di legno.

Ad un dato momento la trivella sia era bloccata

di colpo perché aveva preso un pezzo di roccia.

La trivella ha avuto un sobbalzo. Il mio collega

era caduto ed io non avevo fatto a tempo a lasciare l’impugnatura della

trivella. Mi si erano impigliati i pantaloni e mi erano stati strappati unitamente

alla camicia che portavo.

Avevo pure una cintura tipo militare e quando mi

é stata strappata ho sentito un forte dolore alla schiena, nella regione

lombare.

La trivella era poi caduta sulla gamba destra

procurandomi oltre che ad una ferita contusa, anche una distorsione.

Al braccio sinistro avevo pure riportato una

forte contusione.”

(doc. 30,

p. 1)

L’assicurato

é stato portato da un collega presso il servizio di PS dell’Ospedale regionale

di __________, i cui sanitari hanno riscontrato la presenza di escoriazioni e

ematomi superficiali a livello del ginocchio destro, del braccio e gomito

sinistro, nonché del fianco sinistro. Egli ha potuto fare rientro al proprio

domicilio il giorno stesso (cfr. doc. 6 e 14).

Nel

prosieguo, all’insorgente é stata diagnosticata una lesione parziale del

menisco mediale del corno posteriore del ginocchio destro (cfr. doc. 16), che é

stata oggetto di un intervento chirurgico nel luglio 2008 (doc. 23).

Durante

il periodo 7-21 maggio 2008, il ricorrente é rimasto degente presso la Clinica __________,

dove ha beneficiato di una fisioterapia intensiva a secco e in piscina (cfr.

doc. 41).

RI 1 é

stato in grado di riprendere il proprio lavoro al 50% dal 18 agosto (cfr. doc.

31) e al 100% dal 1° ottobre 2008 (cfr. doc. 38).

Dagli

atti risulta inoltre che l’insorgente ha soggiornato più volte presso la

Clinica __________ (dal 20 gennaio al 12 febbraio 2010, per la cura di una

Considerandi

vestibulopatia periferica destra, di una vertigine parossistica posizionale e

di una lombalgia con irradiazione all’arto inferiore destro, nonché dal 19

febbraio all’8 marzo 2011, dal 31 maggio al 26 giugno 2011 e dal 26 febbraio al

16.

marzo 2012, in tutti e tre i casi per la cura di una sindrome depressiva

ricorrente).

Tenuto

conto della dinamica dell’evento e del danno riportato, il

sinistro occorso al ricorrente non può essere classificato né fra quelli

leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media

gravità in senso stretto.

A titolo

di confronto, va segnalato che il TFA, in una sentenza U 119/02 del 3 giugno

2004.

consid. 6.2, ha giudicato allo stesso modo l’infortunio in cui un

assicurato era stato parzialmente schiacciato da una lastra di granito, mentre

stava sganciandola dalla gru del camion su cui si trovata, rimanendo

incastrato. A seguito di ciò, egli aveva riportato una contusione

toraco-addominale con piccolo sanguinamento al polo inferiore del rene sinistro

e frattura delle coste basali a sinistra.

L’Alta

Corte ha parimenti qualificato di media gravità in senso stretto, il sinistro

in cui un assicurato, impegnato in un'operazione di carico, era rimasto

schiacciato fra i pesanti elementi di una cassaforma, elementi che presentavano

una lunghezza di 2.5 metri, una larghezza di 2 metri ed un diametro di 10 centimetri. L'infortunato - che aveva riportato una contusione al

rachide lombare ed al torace nonché diverse escoriazioni - era stato liberato

soltanto dopo sei minuti grazie all'ausilio di una gru (cfr. STFA U 38/89 del

13.

novembre 1989).

Sempre la

Corte federale ha qualificato allo stesso modo l'evento infortunistico in cui

la persona assicurata, durante la pulitura di un doppio rullo, messosi

inaspettatamente in moto, ha riportato un’escoriazione del pollice sinistro,

contusioni delle ultime falangi del secondo, quarto, e quinto dito così come

strappo e lesione in seguito allo stiramento di tutta la mano interessata (STFA

U 82/00 del 22 aprile 2002).

In tale

eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid.

2.4

. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un

fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento

di più criteri.

In una

sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV

Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno

parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti

almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta

l’esistenza del nesso causale adeguato.

Occorre

preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Posto

che, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono (cfr.

consid. 2.7.3. e 2.7.4.), il nesso di causalità naturale tra, da una parte, i

disturbi lombari/lombosacrali e al ginocchio destro e, dall’altra, l’infortunio

dell’aprile 2008 si é nel frattempo estinto, e ricordato che, nella valutazione

dell’adeguatezza in materia di sviluppo psichico abnorme, entrano in

considerazione esclusivamente i disturbi infortunistici di natura somatica,

nel caso di specie, l’unico criterio che può entrare in linea di conto é quello

delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare

spettacolarità dell'infortunio.

Ora, se

l’infortunio occorso all’assicurato può essere giudicato, per certi versi, come

spettacolare, il criterio in questione non risulta adempiuto con una

particolare intensità.

Al

riguardo, é utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in

questione é da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni

soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona

assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita una certa

spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere

adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199).

Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla

salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di

guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Del

resto, il TFA non ha ammesso la realizzazione di questo criterio, ad esempio,

nella già menzionata pronunzia U 82/00, riguardante un assicurato la cui mano

sinistra era rimasta intrappolata fra gli ingranaggi di un doppio rullo,

ingranaggi che stavano per stritolargli l'intero braccio, se con l'altra mano

egli non fosse riuscito ad arrestare per tempo la macchina.

In queste

condizioni, si deve concludere che l’infortunio del 24 aprile 2008 non ha

avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un

significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici

presentati da RI 1 l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire

ammessa. Ne discende che l’assicuratore convenuto era dunque legittimato a

negare la propria responsabilità a tale riguardo.

2.7

Disturbi

lombari/lombosacrali e al ginocchio destro : causalità con l’infortunio del 24

aprile 2008?

2.7.1

Dalle tavole

processuali emerge che l’Istituto assicuratore ha fondato la decisione di

negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi lombari/lombosacrali

e al ginocchio destro accusati dall’assicurato, sulle risultanze della visita

medica eseguita dal medico __________ il 17 gennaio 2013, rispettivamente sui

suoi successivi apprezzamenti del 23 maggio e 14 giugno 2013.

In occasione della visita

fiduciaria di controllo appena menzionata, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia generale e della mano, ha negato l’esistenza di un legame causale

naturale tra le problematiche interessanti la colonna lombare/lombosacrale e

l’infortunio occorso il 24 aprile 2008, in quanto “… radiologicamente non sono state evidenziate lesioni post-traumatiche, ma i reperti

degenerativi sopradescritti sia nell’esame della colonna vertebrale lombare in

2.

pose del 07.05.2008 che all’esame della RM della colonna lombosacrale del

16.05.2008

Problematica colonna vertebrale quindi non LAINF (CO 1).”.

Trattandosi dell’eziologia dei disturbi al ginocchio destro, lo specialista

consultato dall’amministrazione ha disposto l’esecuzione di un’artro-RMN (cfr.

doc. 79, p. 6s.).

Quest’ultimo

esame strumentale, effettuato in data 28 gennaio 2013, ha evidenziato la presenza di una condropatia retropatellare e di una lesione focale

cartilaginea retropatellare laterale, di esiti di meniscectomia parziale

mediale senza rilesione meniscale, come pure di una leggera condropatia del

compartimento mediale (doc. 81).

Con nota

del 13 febbraio 2013, il dott. __________ ha indicato che l’esame in questione

non aveva mostrato rilesioni postraumatiche menisco-legamentarie e che la

condropatia rotulea era peraltro già nota nel 2008, oggettivata in occasione

della prima RMN (cfr. doc. 82).

In sede

di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto una perizia di

parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia.

Per

quanto qui d’interesse, secondo questo sanitario, l’evento infortunistico

dell’aprile 2008 ha comportato un grave trauma distorsivo della colonna

lombo-sacrale, responsabile di lesioni alle “… piccole articolazioni con le

loro capsule articolari, dischi intervertebrali, legamenti stabilizzanti della

colonna vertebrale, della massa muscolare paravertebrale come pure dei diffusi

piccoli nervi sensitivi, vasi sanguinei e le fasce intermuscolari con la

formazione dei diffusi ematomi”. Sempre a suo avviso, queste lesioni guariscono

lasciando dei complessi cicatriziali che provocano dolori cronici permanenti,

come é il caso per RI 1.

Per

quanto concerne il ginocchio destro, egli ha sostenuto che “… la forza

rotatoria ha causato lesione del corno posteriore del menisco mediale nonché

della cartilagine sia dei condili nonché della rotula.” (allegato al doc. 89).

Secondo

il medico __________ dellCO 1, al quale il referto del dott. __________ é stato

sottoposto per presa di posizione, esso “… non apporta nuovi elementi di

giudizio atti ad invalidare la nostra presa di posizione per quanto riguarda la

colonna vertebrale lombare e il ginocchio destro. Si mantiene quindi

l’estinzione del nesso causale con la problematica della colonna vertebrale

lombare, con i rilevamenti strumentali che non sono in relazione causale con

l’infortunio del 24.04.2008. Estinzione nesso causale anche per il ginocchio

destro, l’esame artro-RM di questa articolazione non ha più rilevato lesioni

post-traumatiche menisco-legamentarie, nessuna nuova rottura del menisco

mediale, condropatia retrorotulea già nota sin dal 2008 su primo esame RM del

ginocchio menzionato, quindi lesione non post-traumatica.” (doc. 93).

Il dott. __________

é tornato a esprimersi sul caso di specie, prendendo posizione in merito alle

obiezioni che erano state sollevate dal patrocinatore dell’assicurato con

l’opposizione.

Questo il

tenore del suo apprezzamento 14 giugno 2013:

"

(…).

Nel mio rapporto citato si fa riferimento anche

agli esami RM della colonna vertebrale lombare e lombosacrale eseguiti durante

la degenza alla Clinica __________ dal 07.05.2008 al 21.05.2008, sono visibili

alterazioni degenerative L4/L5 e L5/S1 già presenti in una simile indagine del

marzo 2005, nessuna nuova patologia post-infortunistica rispetto al precedente

esame. L’esame radiologico della colonna vertebrale lombare in due pose del

07.05.2008

con lieve condrosi L4/L5, L5/S1 con struttura ossea nella norma e

lieve iperlordosi lombare. RM colonna vertebrale lombare e lombosacrale del

16.05.2008

con lieve disidratazione e protusione discale L4/L5, L5/S1 senza

conflitti radicolari, non restringimento del canale lombare, per il resto esami

sopradescritti.

Era stato eseguito anche un esame RM del

ginocchio destro come descritto nel mio apprezzamento sopramenzionato.

Sono visibili dunque lesioni degenerative

discolegamentarie alla colonna vertebrale lombare, non si parla di

micro-lesioni, la descrizione di micro-lesioni, vale a dire di lesioni a

livello microscopico o millimetrico, non é prevista dal limite attuale della

tecnica di risonanza magnetica, tecnologicamente in continua evoluzione.

Non si può dunque parlare di micro-lesioni e di

guarigione con complessi cicatriziali di queste ultime. I dolori cronici

permanenti sono dovuti alle macrolesioni nei limiti come detto tecnici dell’esame

o esami RM eseguiti presso l’assicurato e descritti nel mio precedente rapporto

rispettivamente apprezzamento medico del 23.05.2013.

Attualmente tutti gli esami RM sia con tecnica a

spirale che con ricostruzione tridimensionale eccetera, descrivono lesioni, non

microlesioni. Descrivono cioè lesioni che possono essere viste dal radiologo e

da altri che interpretano le lastre di questo esame strumentale.”

(doc. 95)

2.7.2

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto

siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.7.3

Trattandosi della

problematica lombare/lombosacrale, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere

espresso al riguardo dal chirurgo dott. __________, possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Il TCA

rileva infatti che la conclusione a cui é pervenuto lo specialista interpellato

dall’assicuratore resistente é conforme alla dottrina medica dominante, secondo

la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale,

lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito

trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio

non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations

médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,

con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in

materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,

Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. In effetti,

secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione

strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna

vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai

nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

È inoltre

utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha

precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio

della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei

principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano

l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine.

Nella

presente fattispecie, dal rapporto di uscita 6 giugno 2008 della Clinica __________

risulta che, in data 16 maggio 2008, RI 1 era stato sottoposto a un esame di

RMN lombosacrale, il quale aveva mostrato unicamente delle minime alterazioni

degenerative L4/L5 e L5/S1, “… già presenti in una simile indagine del marzo

2005, escludendo così nuove patologie post-infortunistiche.” (cfr. doc. 41,

p. 2 - il corsivo é del redattore).

Quanto precede permette al

TCA di concludere che i reperti degenerativi oggettivati grazie alle indagini

diagnostiche compiute, non sono stati causati dall’evento

traumatico del mese di aprile 2008.

D’altro

canto, nessuno pretende che la documentazione radiologica dimostrerebbe

l’insorgenza di un peggioramento direzionale ai sensi della giurisprudenza

citata in precedenza.

Ne

consegue che l’infortunio assicurato può tutt’al più avere aggravato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) del

rachide lombosacrale.

Secondo

la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, le conseguenze di

un infortunio che ha interessato la colonna

vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi

vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi,

rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti

alterazioni degenerative.

In concreto, alla luce di questi principi, l’amministrazione era legittimata a

ritiene che, al momento in cui l’attività lavorativa é stata di nuovo

interrotta (dicembre 2009 - cfr. doc. 61, p. 1), trascorso un periodo di 20

mesi, le conseguenze dell’infortunio a livello lombosacrale si erano

estinte, avendo RI 1 ritrovato lo status quo sine.

Questa Corte osserva che

il chirurgo ortopedico dott. __________, nel suo rapporto dell’11 marzo 2013, ha sostenuto che i dolori lombari/lombosacrali che affliggono

l’assicurato sarebbero imputabili a delle microlesioni, non visibili con indagini

radiologiche/strumentali, causate dall’evento traumatico del 24

aprile 2008 (cfr. allegato al doc. 89, p. 5).

Ora,

secondo il TCA, anche se la tesi del dott. __________ (la quale risulta

peraltro condivisa anche dal dott. __________ - cfr. allegato al doc. III) dovesse

rivelarsi fondata, l’esito della vertenza non sarebbe comunque quello che auspica

il ricorrente, e ciò per le ragioni che seguono.

L’evoluzione

più recente della giurisprudenza federale consiste nell’applicare la prassi

relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in

cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì

stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti

strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte,

in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a

priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento

traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135.

V 465 consid. 5.1).

Nella concreta evenienza -

nell’ipotesi in cui i disturbi denunciati dall’assicurato non correlassero con

un danno alla salute oggettivabile, così come lo sostiene il dott. __________

-, occorrerebbe procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso

causale, alla luce della giurisprudenza sull’evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio, giungendo alla conclusione che essa

non é data (cfr. il consid. 2.6.2. in fine).

2.7.4

Per

quanto concerne il ginocchio destro, il TCA osserva che, nel mese di

giugno 2008, é stata eseguita una risonanza magnetica al ginocchio destro, che

ha evidenziato, segnatamente, la frattura del corno posteriore del menisco

mediale e una condromalacia femoro-rotulea (cfr. doc. 16).

In occasione

dell’intervento artroscopico dell’8 luglio 2008, che é servito a sanare la nota

lesione meniscale (“Con strumenti manuali si effettua regolarizzazione della

componente meniscale lesionata così da creare una superficie continua modellata

e stabile.”), il dott. __________ ha refertato una condropatia di III° del

condilo femorale mediale, ma pure una situazione di normalità a livello della

componente cartilaginea femoro-rotulea, del piatto tibiale mediale/laterale e

del condilo femorale laterale (cfr. doc. 23).

A margine della visita di

controllo del 10 settembre 2008, il medico curante specialista ha constatato “…

un ginocchio asciutto, stabile, non dolente, il paziente appare soddisfatto e

non deve più essere valutato per questa patologia.” (doc. 35).

Nel gennaio 2013,

l’insorgente é stato sottoposto a un’artro-RMN del ginocchio destro, esame che

ha mostrato, in particolare, una lesione focale cartilaginea retropatellare

laterale, nonché un’irregolarità retropatellare mediale (doc. 81).

Chiamato a pronunciarsi,

alla luce di quanto precede, questo Tribunale non vede alcun motivo imperativo che

gli imponga di discostarsi dalla conclusione a cui é pervenuto il medico __________.

Esso giudica decisivo il

fatto che, intraoperativamente, nel mese di luglio 2008, il chirurgo

ortopedico dott. __________ non aveva riscontrato il benché minimo reperto patologico

a livello della cartilagine femoro-rotulea (“normalità della componente

cartilaginea femoro-rotulea.” - il corsivo é del redattore), in particolare non

la lesione focale retropatellare che é poi stata oggettivata grazie all’artro-risonanza

magnetica del 28 gennaio 2013, circostanza questa che sembra essere stata

ignorata dal dott. __________ (cfr. allegato al doc. 89).

In esito

a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere tutelata

anche nella misura in cui l’Istituto assicuratore si é rifiutato di assumere i

disturbi al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’aprile

2012.

2.8

Ricordato che l’esistenza di

un nesso di causalità, naturale e adeguata, tra l’infortunio e il danno alla

salute costituisce un presupposto necessario per ammettere l’obbligo a

prestazioni dell’assicuratore LAINF e visto che RI 1 non

presenta più alcun postumo residuale del sinistro assicurato, l’CO 1 ha

correttamento negato il diritto a ulteriori prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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