35.2013.58
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22 gennaio 2014Italiano33 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.58
LG/sc
Lugano
22 gennaio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 agosto 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
Fatti
1.1. In data 23 settembre 2012, RI
1, dipendente della __________, in qualità di cuoco / pizzaiolo e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1, è scivolato nella vasca
da bagno del proprio domicilio (doc. 1).
A causa di questo sinistro
egli ha riportato – secondo il rapporto del pronto soccorso dell’ __________ – la
rottura del capolungo del bicipite femorale destro e la contusione della cuffia
della spalla destra (doc. 2).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con la decisione del 20 giugno 2013
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
contare dal 26 aprile 2013 compreso, in quanto i disturbi presentati
dall’assicurato non sono più in relazione di causalità naturale con l’evento
del mese di settembre 2012 (doc. 15).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 16), in data 13
agosto 2013 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 20).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9
settembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in via
preliminare la congiunzione della presente procedura ricorsuale (inc. 35.2013.58)
con quella relativa all’infortunio del 29 marzo 2008 (cfr. decisione su
opposizione del 12 agosto 2013, inc. 35.2013.57) (doc. I).
In via principale il
legale ha chiesto il riconoscimento di una rendita di invalidità del 27% e il
riconoscimento del diritto ad una IMI. Egli ha poi chiesto di essere messo al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede
amministrativa (doc. I).
In via subordinata, il
rappresentante di RI 1 ha postulato il rinvio degli atti a CO 1 per nuovi
accertamenti medici con il ripristino del diritto ad indennità giornaliere e
alla copertura di spese mediche, nonché il beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa (doc. I).
Infine, l’avv. RA 1 ha
postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
anche per la presente procedura (doc. I).
Il ricorrente ha dapprima
sollevato una violazione del diritto di essere sentito in relazione al mancato
colloquio personale chiesto dal legale presso CO 1, all’impossibilità di
potersi esprimere sui pareri medici sulla base dei quali l’amministrazione ha
fondato il proprio parere e alla domanda di assistenza giudiziaria in sede
amministrativa, rimasta lettera morta (doc. I, pag. 9).
In secondo luogo egli ha
criticato l’agire dell’amministrazione che in occasione del secondo infortunio del
2012 ha aperto una nuova voce di sinistro pretendendo di trattare questo
infortunio separatamente dal primo. “Agendo in questo modo CO 1 pregiudica i
diritti dell’assicurato ed in particolare per quanto attiene alle valutazioni
del nesso di causalità tra evento e danno” (doc. I, pag. 13).
Dal profilo medico
l’assicurato ha contestato le valutazioni svolte dall’amministrazione. A suo
dire i pregiudizi alla schiena, al braccio e alla spalla destra sono una
conseguenza degli infortuni del 2008 e del 2012, senza i quali egli “non si
ritroverebbe oggi con un tendine capolungo completamente rotto (…) e afflitto
da una sindrome cervico-vertebrale spondilogena cronica” (doc. I, pag. 13).
Di conseguenza
all’assicurato va riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità del 27%,
pari a quella calcolata in ambito AI e un’indennità per menomazione
dell’integrità fisica (IMI) (doc. I, pag. 14).
1.4. CO 1, in risposta, ha chiesto
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In corso di causa il
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica e lo scritto del 10
settembre 2013 dell’Ufficio AI che ha predisposto un nuovo accertamento
reumatologico presso il Dr. __________ (doc. VII+ allegati).
Il legale si è quindi
sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni di causa (doc. VII).
Il doc. VII e gli allegati
sono stati inviati a CO 1 per osservazioni (doc. VIII).
1.6. In data 25 ottobre 2013 CO 1
ha difeso il proprio operato sia per quanto riguarda la presunta violazione del
diritto di essere sentito, sia in relazione alla separazione delle due
procedure (doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato
all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).
1.7. Il TCA, in data 5 dicembre 2013, ha richiesto all’avv. RA 1 la documentazione necessaria per l’evasione della domanda di
assistenza giudiziaria (doc. XV, inc. 35.2013.57).
1.8. Con scritto del 10 dicembre
2013 il legale ha comunicato al TCA che la situazione finanziaria della
convivente del figlio dell’assicurato è notevolmente migliorata (entrata mensile
di fr. 5'433.85 netti). In considerazione di questo cambiamento egli ha
rinunciato alla domanda di gratuito patrocinio per la presente procedura.
L’avv. RA 1 ha comunque chiesto l’eventuale condono o riduzione di tasse e
spese (doc. XVI, inc.35.2013.57).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2
Secondo l’art. 51 Lpamm -
disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca -,
quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento
di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle
istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più
procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nell'evenienza
concreta, sebbene i ricorsi presentati dall’insorgente siano diretti contro due
decisioni emesse dallo stesso assicuratore (CO 1), esse traggono origine da due
distinti infortuni: il primo del 29 marzo 2008 (caduto dalla moto), mentre il
secondo del 23 settembre 2012 (scivolato nella vasca da bagno). Nella decisione
formale del 12 aprile 2013 CO 1, sulla base della valutazione medica del Dr. __________,
ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 12 aprile
2013, non essendo più i disturbi in relazione di causalità naturale con
l’evento del mese di marzo 2008 (doc. 64).
Per contro, nella
decisione formale del 20 giugno 2013 l’amministrazione, sulla base della
valutazione di un secondo specialista, il Dr. __________, ha assunto le
prestazioni di legge sino al 26 aprile 2013 ritenendo raggiunto lo status
quo ante vel (doc. 15, inc. 35.2013.58).
I due ricorsi quindi si
fondano sui due distinti infortuni, avvenuti rispettivamente nel 2008 e nel
2013, valutati da due differenti specialisti (Dr. __________ e Dr. __________no)
e, come vedremo, non in relazione tra di loro dal profilo del nesso di
causalità.
Il TCA non ritiene quindi
che le due procedure ricorsuali siano da congiungere in un unico procedimento
giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15
p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del
4.
agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K
53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29
settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).
2.3
Nel proprio ricorso
l’insorgente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentito da parte
di CO 1 che non ha dato riscontro alcuno al colloquio personale chiesto
dall’assicurato ed è rimata silente sulla domanda di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (doc. I, pag. 9).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I
56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V
181.
e 375 con riferimenti).
Per giurisprudenza
federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non
implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione
per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002
[4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per
i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione
orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).
Secondo l’art. 42 LPGA le
parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente
essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Al più tardi durante la
procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte
interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente
(DTF 132 V 374 consid. 6).
L’Alta Corte federale ha stabilito
che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il diritto di
consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se
nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono
versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).
Nel caso in
esame, il TCA rileva che RI 1 è stato sentito al proprio domicilio
dall’ispettore sinistri in data 13 novembre 2012 (cfr. rapporto d’incontro,
doc. 9) e successivamente ancora in data 12 aprile 2013 (cfr. rapporto d’incontro,
doc. 13).
Con decisione formale del 12 aprile 2013, l’assicuratore infortuni,
sulla base della valutazione del Dr. __________, ha assunto le
prestazioni di legge sino al 26 aprile 2013 essendo ripristinato lo stato di
salute precedente all’infortunio (status quo ante vel sine) (doc. 15).
Avverso tale decisione, l’assicurato, il 4 luglio 2013, ha formulato opposizione contestando le conclusioni dell’amministrazione e postulando il
ripristino delle prestazioni assicurative (doc. 16). Con scritto dell’8 luglio
2013.
egli ha poi prodotto nuovamente il rapporto operatorio del Dr. __________
(doc. 17).
CO 1 il 13 agosto 2013 ha emesso la decisione su opposizione confermando la decisione formale del 20 giugno 2013 (doc. 20).
Come indicato precedentemente,
per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29
cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente.
L’assicurato ha comunque
avuto la possibilità di prendere visione dell’intero incarto dell’assicuratore
infortuni e di esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità giudiziaria che
gode del pieno potere cognitivo.
L’eventuale violazione del
diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in questa sede
(sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte
dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132
V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009
del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF
9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Nel
merito
2.4
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a partire
dal 26 aprile 2013 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio
del 23 settembre 2012.
2.5
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.6
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)
1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118.
V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.7
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8
Dalle
carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di
negare il proprio obbligo a prestazioni, a proposito del danno alla spalla
destra, sulla base del rapporto medico dell’11 giugno 2013 del Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Lo specialista, dopo aver
riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente, lo stato locale e la
radiologia ha posto la diagnosi in relazione all’evento del 23 settembre 2012
di “Rottura del tendine capolungo del bicipite spalla destra” (doc. 14).
Il Dr. __________ ha
indicato che l’assicurato soffre di una sindrome cervico-vertebrale
spondilogena cronica e di un sindrome spalla/braccio destro cronica generate il
29.
marzo 2008 da una lussazione anteriore gleno-omerale, con concomitante
sofferenza del plesso brachiale inferiore, essenzialmente limitata al
territorio ulnare (senza segni di denervazione all’esame EMG).
Lo specialista ha
quindi rilevato quanto segue:
" (…)
L'insieme degli esami clinici e paraclinici effettuati sull'arco
degli anni, così come le approfondite valutazioni svolte anche in ambito
universitario stazionario, non hanno permesso di circoscrivere una chiara
origine strutturale consensuale agli intensi disturbi risentiti,
rispettivamente segnalati dal signor RI 1.
Facendo riferimento all'esito di test infiltrativi, è stata (ciò
malgrado?) posta l'indicazione a una spondilodesi intercorporale ventrale C5/C6
e C6/C7, in presenza di un restringimento osseo C5/C6 e di una stenosi
foraminale C6/C7.
II tendine capolungo del bicipite, rottosi completamente in
occasione dell'evento del 23.9.2012, risultava già essere alterato in
precedenza (vedi per esempio relazione dr. __________ dell'11.6.2012 nell'ambito
del rapporto peritale SAM del 3.7.2012).
Nello spazio di un mese la rottura del tendine capolungo del
bicipite a destra viene valutata da 4 specialisti diversi, tutti consenzienti
nel porre la stessa diagnosi e nel considerare l'assenza di misure terapeutiche
specifiche ivi-connesse.
La sezione del tendine capolungo del bicipite (tenodesi)
rappresenta peraltro un gesto terapeutico usuale in numerosi interventi e
soprattutto di spalle degenerative: l'evento del 23.9.2012 ha quindi condotto a
una situazione che sarebbe in tutti i casi volontariamente stata instaurata a
scopo terapeutico in caso di un intervento operatorio.
Il quadro clinico oggettivabile riscontrato attualmente alla
spalla destra del signor RI 1 non si differenzia sostanzialmente da quello
descritto dal dr. __________ nel consulto peritale reumatologico
dell'11.6.2012, con limitazione funzionale verso l'orizzontale e importante
restrizione della rotazione. Come ragionevolmente attendibile dalla lesione
riscontrata e in accordo con le considerazioni espresse sopra, si può quindi
considerare che l'evento del 23.9.2012 non abbia condotto a nessun sostanziale
cambiamento del quadro funzionale oggettivabile.
Dal punto di vista terapeutico, al momento della visita il signor RI
1.
gestiva i suoi disturbi facendo ricorso a dell'Algifor 400 mg 2 volte al
giorno e talvolta a del Dafalgan 1 grammo piuttosto la sera/notte, per migliorare la qualità del riposo, facendo fatica a girarsi o mantenere determinate
posizioni coricate.
Per quanto attiene all'evento del 29.3.2008, gli aspetti di
pertinenza medico-assicurativa hanno fatto oggetto di una valutazione specifica
nell'ambito della perizia pluri-disciplinare del 3.7.2012.
In considerazione della natura della lesione riportata, l'evento
infortunistico del 23.9.2012 è suscettibile di aver condotto a un peggioramento
tutt'al più temporaneo del quadro preesistente, con status quo ante vel sine
già ripristinato in occasione della visita con riferimento al quadro clinico
effettivamente oggettivabile.
Nesso di causalità praticamente escluso, rispettivamente tutt'al
più possibile tra l'evento infortunistico del 23.9.2012 e la spondilodesi
ventrale intercorporale C5/C6, rispettivamente C6/C7 prevista per l'inizio del
mese di maggio 2012 in presenza di restringimenti ossei C5/C6 e di una stenosi
foraminale C6/C7." (doc. 14)
2.9
CO 1 non ha
riconosciuto la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra, poiché fondandosi sulle conclusioni
del Dr. __________ ha ritenuto raggiunto lo status quo
ante vel sine, ovvero che lo stato di salute di RI 1 riscontrato dal Dr. __________
è equivalente a quanto ritenuto dal Dr. __________ in data 11 giugno 2012 (doc.
14, 15).
Il ricorrente, dal canto
suo, sostiene invece che tra i problemi alla schiena, al braccio e alla spalla
destra e gli infortuni del 22 marzo 2008 e del 23 settembre 2012, vi sia un
nesso causale (doc. I).
In tale contesto va
ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10
pag. 35 consid. 4b).
2.10
Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una
questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti
- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del Dr. __________
(cfr. doc. 14), secondo cui i disturbi denunciati dall’assicurato non
costituiscono una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 23
settembre 2012.
Lo specialista ha
chiaramente indicato che l'infortunio del 23 settembre 2012 è suscettibile di
aver condotto a un peggioramento tutt'al più temporaneo del quadro
preesistente, ma lo status quo ante vel sine era già ripristinato in
occasione della visita del 26 aprile 2013. Il Dr. __________ ha evidenziato
l’equivalenza del quadro clinico rispetto alla valutazione dell’11 giugno 2012
del reumatologo Dr. __________.
L'evento del 23 settembre 2012
non ha condotto a nessun sostanziale cambiamento del quadro funzionale
oggettivabile (doc. 14).
Nell’ambito della
valutazione medica pluridisciplinare SAM (cfr. perizia del 3 luglio 2012), il
Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel
referto peritale dell’11 giugno 2012 aveva evidenziato che l’assicurato,
vittima di un incidente della circolazione nel marzo 2008, si era procurato una
lussazione anteriore della spalla, con conseguente lesione tipo Hill-Sacks e
lesione parziale del sopraspinato. Il Dr. __________ aveva quindi precisato che
“le indagini eseguite non hanno evidenziato patologie tali da poter
giustificare i suoi dolori/disturbi, in modo particolare nessuna lesione
maggiore a carico della cuffia dei rotatori, nessuna lesione del plesso
brachiale, nessuna grave artrosi discale a livello cervicale, nessuna ulteriore
patologia osteo-articolare o muscolare” (doc. 56).
Il Dr. __________ aveva
sottolineato un’importante discrepanza tra i dati oggettivi e i disturbi
lamentati dall’assicurato. “Si è ormai sviluppata una sindrome del dolore
cronico con partecipazione però unicamente di spalla e braccio dx (sindrome
spalla-braccio), dolori comunque non spiegabili dagli esami più volte ripetuti
nel corso degli anni né a livello cervicale né tanto meno alla spalla ed al
braccio dx”. Il perito ha poi aggiunto che l’assenza di una risposta
alle terapie “conferma l’assenza di una relazione tra le alterazioni della
spalla descritte negli esami artro-MRI ed i dolori da lui soggettivamente
riferiti”. Secondo il Dr. __________ i disturbi lamentati da RI 1 non erano
neppure riconducibili alle alterazioni degenerative alla colonna cervicale “tutto
sommato blande e compatibili con la sua età” (doc. 56).
Anche il Dr. __________
nella sua valutazione ha precisato che gli esami effettuati negli anni e le indagini
svolte anche in ambito universitario stazionario, “non hanno permesso di
circoscrivere una chiara origine strutturale consensuale agli intensi disturbi
risentiti, rispettivamente segnalati dal signor RI 1” (doc. 14).
Alla domanda
dell’assicuratore infortuni circa il raggiungimento dello “status quo ante
vel sine” lo specialista ha concluso ritenendo equivalente il quadro
clinico dell’assicurato rispetto a quello valutato dal Dr. __________ (doc.
14).
In sede di opposizione
alla decisione formale del 20 giugno 2013 l’insorgente ha prodotto il rapporto
operatorio del 2 maggio 2013 della __________ riguardante un intervento di
spondilodesi ventrale intercorporale C5/6 e C6/7 (doc. 70).
A questo proposito il Dr. __________
ha concluso escludendo un nesso tra l’evento infortunistico del 23 settembre
2012.
e la spondilodesi intercorporale ventrale C5/C6 e C6/C7 prevista per
maggio 2013 (doc. 14).
Il rapporto operatorio del
2.
maggio 2013 non permette quindi una differente valutazione della fattispecie,
come d’altronde neppure il certificato medico del Dr. __________ del 17 ottobre
2013.
che si limita a indicare un’inabilità lavorativa dal 1° ottobre al 30
ottobre 2013, senza indicazione alcuna (doc. VII).
Il legale
ha inoltre sottolineato che l’assicurato non si troverebbe con i disturbi alla
schiena, al braccio e alla spalla destra senza gli infortuni del 2008 e del
2012.
(doc. I, pag. 13)
Ora,
secondo una costante giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc”
(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il
Tribunale federale ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto
d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
ritenuto una sua conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF
119.
V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
In esito a quanto precede,
questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che, a far
tempo dalla data di chiusura del caso, RI 1 non presentava più alcuna sequela
dell’infortunio del 23 settembre 2012, di modo che CO
1.
era legittimata a sospendere a partire dal 26 aprile 2013 il proprio obbligo
a prestazioni.
Di conseguenza
l’assicuratore infortuni non era giustamente tenuto a valutare il diritto a
prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e indennità per menomazione
dell’integrità).
2.11
Con la decisione impugnata CO
1.
ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
inoltrata dall’assicurato nel mese di aprile 2013 (doc. 20, V).
2.11.1
L'art.
37.
cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda.
Il capoverso 4 recita che,
se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio
gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l'assicurazione
contro gli infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,
senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio
nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,
a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella
procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il
patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Il TFA aveva peraltro
sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio
dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c, p. 6, in fine).
Secondo
dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,
l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa
(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3
e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20, p. 400; cfr.,
d'altronde, FF 1999 3965).
Per
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole
(cfr. FF 1999 3965).
La concretizzazione delle
singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri
applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 37, n.
21, p. 400-401).
2.11.2
Nella presente fattispecie CO 1
ha negato all’assicurato il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa,
in quanto ha ritenuto non vi fossero argomenti medici sufficienti per
discostarsi dalla decisione impugnata (doc. V).
In pratica, Helsana
Infortuni SA ha escluso il gratuito patrocinio ritenendo l’opposizione alla
decisione formale priva di possibilità di esito favorevole.
Il TCA rileva, tuttavia, che
la domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa può essere respinta
già solo per il fatto che l’assicurato, come verrà esposto qui di seguito, non
può essere considerato indigente.
In data 10 dicembre 2013
il legale ha comunicato al TCA che la situazione finanziaria della convivente
del figlio dell’assicurato – Teresa Barbuti – è notevolmente migliorata
(entrata mensile di fr. 5'433.85 netti). In considerazione di questo
cambiamento egli ha rinunciato alla domanda di gratuito patrocinio per la
presente procedura mantenendola per la sede amministrativa (doc. XVI, inc.
35.2013
).
Per determinare
l’indigenza, requisito posto alla base della concessione del gratuito
patrocinio, va considerato l’insieme della situazione finanziaria del
richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata. Di
conseguenza, affinché possano essere ritenuti i suoi cespiti d’entrata bisogna
che essi esistano a quel momento e, per quanto riguarda in particolare il
patrimonio, occorre di regola che il richiedente possa disporne realmente già
al momento in cui deposita la richiesta di gratuito patrocinio e non soltanto
una volta che il processo è terminato (cfr. ad art. 117, pag. 465, Commentario
al CPC Svizzero, B. Cocchi, F. Trezzini, G.A. Bernasconi e giurisprudenza
citata).
La questione in ogni caso
non si pone, in quanto, come vedremo, anche considerando un' entrata di Teresa
Barbuti di soli fr. 800.-- lordi (fr. 743.55 netti) il requisito dell’indigenza
non è comunque dato.
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48
consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalle
carte processuali risulta che il ricorrente è coniugato con Elena
Dimova e padre di tre figli, di cui uno solo vive in casa (Djorge del 1984).
Egli dispone, quali entrate, della rendita INSAI di fr. 1'609.50, dello
stipendio del figlio di fr. 3'560.65 netti e della convivente del figlio,
Teresa Barbuti, di fr. 743.55 netti (cfr. doc. XVI, inc.
35.2013
).
Il reddito
della famiglia dell’assicurato ammonta dunque a fr. 5'913.70.
Per
quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato
l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.--, stabiliti per il
calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,
quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009,
tuttora in uso.
Questi
importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,
gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in
BlSchK 2001, p. 19).
Al minimo esecutivo
va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la
giurisprudenza citata.
In
casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1’700.-- il supplemento del 15-25%
e computando gli interessi annui dei debiti ipotecari (fr. 8'695.-- annui,
724.60
mensili) e i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie dell’assicurato
di fr. 343.75, della moglie di fr. 363.25, del figlio di fr. 342.--, di Teresa
Barbuti di fr. 365.35, si giunge ad un importo di fr. 4'263.95.
Non possono invece essere
ritenute le spese per l’auto (rate del leasing e RC auto). A tale proposito va
rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese
fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di
esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in
virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della
sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.
Disponendo dunque di un’eccedenza,
il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di conseguenza essere
esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere
respinta.
2.12
Il
ricorrente ha inizialmente chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio anche per la presente procedura.
Successivamente – con scritto del 10 dicembre 2013 – ha limitato la sua domanda
all’esonero dalle spese di procedura (cfr. doc. I, XVI, inc. 35.2013.57).
Visto tuttavia il
principio di gratuità della procedura in ambito LAINF, la domanda risulta priva
d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede
amministrativa è respinta.
3. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
dinanzi al TCA è priva d’oggetto.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti