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Decisione

35.2013.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 gennaio 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

1.1. In data 23 settembre 2012, RI

1, dipendente della __________, in qualità di cuoco / pizzaiolo e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1, è scivolato nella vasca

da bagno del proprio domicilio (doc. 1).

A causa di questo sinistro

egli ha riportato – secondo il rapporto del pronto soccorso dell’ __________ – la

rottura del capolungo del bicipite femorale destro e la contusione della cuffia

della spalla destra (doc. 2).

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con la decisione del 20 giugno 2013

l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a

contare dal 26 aprile 2013 compreso, in quanto i disturbi presentati

dall’assicurato non sono più in relazione di causalità naturale con l’evento

del mese di settembre 2012 (doc. 15).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 16), in data 13

agosto 2013 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 20).

1.3. Con tempestivo ricorso del 9

settembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato in via

preliminare la congiunzione della presente procedura ricorsuale (inc. 35.2013.58)

con quella relativa all’infortunio del 29 marzo 2008 (cfr. decisione su

opposizione del 12 agosto 2013, inc. 35.2013.57) (doc. I).

In via principale il

legale ha chiesto il riconoscimento di una rendita di invalidità del 27% e il

riconoscimento del diritto ad una IMI. Egli ha poi chiesto di essere messo al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede

amministrativa (doc. I).

In via subordinata, il

rappresentante di RI 1 ha postulato il rinvio degli atti a CO 1 per nuovi

accertamenti medici con il ripristino del diritto ad indennità giornaliere e

alla copertura di spese mediche, nonché il beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa (doc. I).

Infine, l’avv. RA 1 ha

postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

anche per la presente procedura (doc. I).

Il ricorrente ha dapprima

sollevato una violazione del diritto di essere sentito in relazione al mancato

colloquio personale chiesto dal legale presso CO 1, all’impossibilità di

potersi esprimere sui pareri medici sulla base dei quali l’amministrazione ha

fondato il proprio parere e alla domanda di assistenza giudiziaria in sede

amministrativa, rimasta lettera morta (doc. I, pag. 9).

In secondo luogo egli ha

criticato l’agire dell’amministrazione che in occasione del secondo infortunio del

2012 ha aperto una nuova voce di sinistro pretendendo di trattare questo

infortunio separatamente dal primo. “Agendo in questo modo CO 1 pregiudica i

diritti dell’assicurato ed in particolare per quanto attiene alle valutazioni

del nesso di causalità tra evento e danno” (doc. I, pag. 13).

Dal profilo medico

l’assicurato ha contestato le valutazioni svolte dall’amministrazione. A suo

dire i pregiudizi alla schiena, al braccio e alla spalla destra sono una

conseguenza degli infortuni del 2008 e del 2012, senza i quali egli “non si

ritroverebbe oggi con un tendine capolungo completamente rotto (…) e afflitto

da una sindrome cervico-vertebrale spondilogena cronica” (doc. I, pag. 13).

Di conseguenza

all’assicurato va riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità del 27%,

pari a quella calcolata in ambito AI e un’indennità per menomazione

dell’integrità fisica (IMI) (doc. I, pag. 14).

1.4. CO 1, in risposta, ha chiesto

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. In corso di causa il

ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica e lo scritto del 10

settembre 2013 dell’Ufficio AI che ha predisposto un nuovo accertamento

reumatologico presso il Dr. __________ (doc. VII+ allegati).

Il legale si è quindi

sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni di causa (doc. VII).

Il doc. VII e gli allegati

sono stati inviati a CO 1 per osservazioni (doc. VIII).

1.6. In data 25 ottobre 2013 CO 1

ha difeso il proprio operato sia per quanto riguarda la presunta violazione del

diritto di essere sentito, sia in relazione alla separazione delle due

procedure (doc. IX).

Il doc. IX è stato inviato

all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).

1.7. Il TCA, in data 5 dicembre 2013, ha richiesto all’avv. RA 1 la documentazione necessaria per l’evasione della domanda di

assistenza giudiziaria (doc. XV, inc. 35.2013.57).

1.8. Con scritto del 10 dicembre

2013 il legale ha comunicato al TCA che la situazione finanziaria della

convivente del figlio dell’assicurato è notevolmente migliorata (entrata mensile

di fr. 5'433.85 netti). In considerazione di questo cambiamento egli ha

rinunciato alla domanda di gratuito patrocinio per la presente procedura.

L’avv. RA 1 ha comunque chiesto l’eventuale condono o riduzione di tasse e

spese (doc. XVI, inc.35.2013.57).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2

Secondo l’art. 51 Lpamm -

disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca -,

quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento

di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle

istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più

procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nell'evenienza

concreta, sebbene i ricorsi presentati dall’insorgente siano diretti contro due

decisioni emesse dallo stesso assicuratore (CO 1), esse traggono origine da due

distinti infortuni: il primo del 29 marzo 2008 (caduto dalla moto), mentre il

secondo del 23 settembre 2012 (scivolato nella vasca da bagno). Nella decisione

formale del 12 aprile 2013 CO 1, sulla base della valutazione medica del Dr. __________,

ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 12 aprile

2013, non essendo più i disturbi in relazione di causalità naturale con

l’evento del mese di marzo 2008 (doc. 64).

Per contro, nella

decisione formale del 20 giugno 2013 l’amministrazione, sulla base della

valutazione di un secondo specialista, il Dr. __________, ha assunto le

prestazioni di legge sino al 26 aprile 2013 ritenendo raggiunto lo status

quo ante vel (doc. 15, inc. 35.2013.58).

I due ricorsi quindi si

fondano sui due distinti infortuni, avvenuti rispettivamente nel 2008 e nel

2013, valutati da due differenti specialisti (Dr. __________ e Dr. __________no)

e, come vedremo, non in relazione tra di loro dal profilo del nesso di

causalità.

Il TCA non ritiene quindi

che le due procedure ricorsuali siano da congiungere in un unico procedimento

giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15

p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del

4.

agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K

53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29

settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).

2.3

Nel proprio ricorso

l’insorgente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentito da parte

di CO 1 che non ha dato riscontro alcuno al colloquio personale chiesto

dall’assicurato ed è rimata silente sulla domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (doc. I, pag. 9).

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I

56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V

181.

e 375 con riferimenti).

Per giurisprudenza

federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non

implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione

per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002

[4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per

i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione

orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).

Secondo l’art. 42 LPGA le

parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente

essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

Al più tardi durante la

procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte

interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente

(DTF 132 V 374 consid. 6).

L’Alta Corte federale ha stabilito

che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il diritto di

consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se

nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono

versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).

Nel caso in

esame, il TCA rileva che RI 1 è stato sentito al proprio domicilio

dall’ispettore sinistri in data 13 novembre 2012 (cfr. rapporto d’incontro,

doc. 9) e successivamente ancora in data 12 aprile 2013 (cfr. rapporto d’incontro,

doc. 13).

Con decisione formale del 12 aprile 2013, l’assicuratore infortuni,

sulla base della valutazione del Dr. __________, ha assunto le

prestazioni di legge sino al 26 aprile 2013 essendo ripristinato lo stato di

salute precedente all’infortunio (status quo ante vel sine) (doc. 15).

Avverso tale decisione, l’assicurato, il 4 luglio 2013, ha formulato opposizione contestando le conclusioni dell’amministrazione e postulando il

ripristino delle prestazioni assicurative (doc. 16). Con scritto dell’8 luglio

2013.

egli ha poi prodotto nuovamente il rapporto operatorio del Dr. __________

(doc. 17).

CO 1 il 13 agosto 2013 ha emesso la decisione su opposizione confermando la decisione formale del 20 giugno 2013 (doc. 20).

Come indicato precedentemente,

per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29

cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente.

L’assicurato ha comunque

avuto la possibilità di prendere visione dell’intero incarto dell’assicuratore

infortuni e di esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità giudiziaria che

gode del pieno potere cognitivo.

L’eventuale violazione del

diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in questa sede

(sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte

dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132

V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009

del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF

9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).

Nel

merito

2.4

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a partire

dal 26 aprile 2013 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio

del 23 settembre 2012.

2.5

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.6

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)

1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118.

V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.7

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.8

Dalle

carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di

negare il proprio obbligo a prestazioni, a proposito del danno alla spalla

destra, sulla base del rapporto medico dell’11 giugno 2013 del Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Lo specialista, dopo aver

riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente, lo stato locale e la

radiologia ha posto la diagnosi in relazione all’evento del 23 settembre 2012

di “Rottura del tendine capolungo del bicipite spalla destra” (doc. 14).

Il Dr. __________ ha

indicato che l’assicurato soffre di una sindrome cervico-vertebrale

spondilogena cronica e di un sindrome spalla/braccio destro cronica generate il

29.

marzo 2008 da una lussazione anteriore gleno-omerale, con concomitante

sofferenza del plesso brachiale inferiore, essenzialmente limitata al

territorio ulnare (senza segni di denervazione all’esame EMG).

Lo specialista ha

quindi rilevato quanto segue:

" (…)

L'insieme degli esami clinici e paraclinici effettuati sull'arco

degli anni, così come le approfondite valutazioni svolte anche in ambito

universitario stazionario, non hanno permesso di circoscrivere una chiara

origine strutturale consensuale agli intensi disturbi risentiti,

rispettivamente segnalati dal signor RI 1.

Facendo riferimento all'esito di test infiltrativi, è stata (ciò

malgrado?) posta l'indicazione a una spondilodesi intercorporale ventrale C5/C6

e C6/C7, in presenza di un restringimento osseo C5/C6 e di una stenosi

foraminale C6/C7.

II tendine capolungo del bicipite, rottosi completamente in

occasione dell'evento del 23.9.2012, risultava già essere alterato in

precedenza (vedi per esempio relazione dr. __________ dell'11.6.2012 nell'ambito

del rapporto peritale SAM del 3.7.2012).

Nello spazio di un mese la rottura del tendine capolungo del

bicipite a destra viene valutata da 4 specialisti diversi, tutti consenzienti

nel porre la stessa diagnosi e nel considerare l'assenza di misure terapeutiche

specifiche ivi-connesse.

La sezione del tendine capolungo del bicipite (tenodesi)

rappresenta peraltro un gesto terapeutico usuale in numerosi interventi e

soprattutto di spalle degenerative: l'evento del 23.9.2012 ha quindi condotto a

una situazione che sarebbe in tutti i casi volontariamente stata instaurata a

scopo terapeutico in caso di un intervento operatorio.

Il quadro clinico oggettivabile riscontrato attualmente alla

spalla destra del signor RI 1 non si differenzia sostanzialmente da quello

descritto dal dr. __________ nel consulto peritale reumatologico

dell'11.6.2012, con limitazione funzionale verso l'orizzontale e importante

restrizione della rotazione. Come ragionevolmente attendibile dalla lesione

riscontrata e in accordo con le considerazioni espresse sopra, si può quindi

considerare che l'evento del 23.9.2012 non abbia condotto a nessun sostanziale

cambiamento del quadro funzionale oggettivabile.

Dal punto di vista terapeutico, al momento della visita il signor RI

1.

gestiva i suoi disturbi facendo ricorso a dell'Algifor 400 mg 2 volte al

giorno e talvolta a del Dafalgan 1 grammo piuttosto la sera/notte, per migliorare la qualità del riposo, facendo fatica a girarsi o mantenere determinate

posizioni coricate.

Per quanto attiene all'evento del 29.3.2008, gli aspetti di

pertinenza medico-assicurativa hanno fatto oggetto di una valutazione specifica

nell'ambito della perizia pluri-disciplinare del 3.7.2012.

In considerazione della natura della lesione riportata, l'evento

infortunistico del 23.9.2012 è suscettibile di aver condotto a un peggioramento

tutt'al più temporaneo del quadro preesistente, con status quo ante vel sine

già ripristinato in occasione della visita con riferimento al quadro clinico

effettivamente oggettivabile.

Nesso di causalità praticamente escluso, rispettivamente tutt'al

più possibile tra l'evento infortunistico del 23.9.2012 e la spondilodesi

ventrale intercorporale C5/C6, rispettivamente C6/C7 prevista per l'inizio del

mese di maggio 2012 in presenza di restringimenti ossei C5/C6 e di una stenosi

foraminale C6/C7." (doc. 14)

2.9

CO 1 non ha

riconosciuto la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra, poiché fondandosi sulle conclusioni

del Dr. __________ ha ritenuto raggiunto lo status quo

ante vel sine, ovvero che lo stato di salute di RI 1 riscontrato dal Dr. __________

è equivalente a quanto ritenuto dal Dr. __________ in data 11 giugno 2012 (doc.

14, 15).

Il ricorrente, dal canto

suo, sostiene invece che tra i problemi alla schiena, al braccio e alla spalla

destra e gli infortuni del 22 marzo 2008 e del 23 settembre 2012, vi sia un

nesso causale (doc. I).

In tale contesto va

ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo

sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.10

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti

- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del Dr. __________

(cfr. doc. 14), secondo cui i disturbi denunciati dall’assicurato non

costituiscono una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 23

settembre 2012.

Lo specialista ha

chiaramente indicato che l'infortunio del 23 settembre 2012 è suscettibile di

aver condotto a un peggioramento tutt'al più temporaneo del quadro

preesistente, ma lo status quo ante vel sine era già ripristinato in

occasione della visita del 26 aprile 2013. Il Dr. __________ ha evidenziato

l’equivalenza del quadro clinico rispetto alla valutazione dell’11 giugno 2012

del reumatologo Dr. __________.

L'evento del 23 settembre 2012

non ha condotto a nessun sostanziale cambiamento del quadro funzionale

oggettivabile (doc. 14).

Nell’ambito della

valutazione medica pluridisciplinare SAM (cfr. perizia del 3 luglio 2012), il

Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel

referto peritale dell’11 giugno 2012 aveva evidenziato che l’assicurato,

vittima di un incidente della circolazione nel marzo 2008, si era procurato una

lussazione anteriore della spalla, con conseguente lesione tipo Hill-Sacks e

lesione parziale del sopraspinato. Il Dr. __________ aveva quindi precisato che

“le indagini eseguite non hanno evidenziato patologie tali da poter

giustificare i suoi dolori/disturbi, in modo particolare nessuna lesione

maggiore a carico della cuffia dei rotatori, nessuna lesione del plesso

brachiale, nessuna grave artrosi discale a livello cervicale, nessuna ulteriore

patologia osteo-articolare o muscolare” (doc. 56).

Il Dr. __________ aveva

sottolineato un’importante discrepanza tra i dati oggettivi e i disturbi

lamentati dall’assicurato. “Si è ormai sviluppata una sindrome del dolore

cronico con partecipazione però unicamente di spalla e braccio dx (sindrome

spalla-braccio), dolori comunque non spiegabili dagli esami più volte ripetuti

nel corso degli anni né a livello cervicale né tanto meno alla spalla ed al

braccio dx”. Il perito ha poi aggiunto che l’assenza di una risposta

alle terapie “conferma l’assenza di una relazione tra le alterazioni della

spalla descritte negli esami artro-MRI ed i dolori da lui soggettivamente

riferiti”. Secondo il Dr. __________ i disturbi lamentati da RI 1 non erano

neppure riconducibili alle alterazioni degenerative alla colonna cervicale “tutto

sommato blande e compatibili con la sua età” (doc. 56).

Anche il Dr. __________

nella sua valutazione ha precisato che gli esami effettuati negli anni e le indagini

svolte anche in ambito universitario stazionario, “non hanno permesso di

circoscrivere una chiara origine strutturale consensuale agli intensi disturbi

risentiti, rispettivamente segnalati dal signor RI 1” (doc. 14).

Alla domanda

dell’assicuratore infortuni circa il raggiungimento dello “status quo ante

vel sine” lo specialista ha concluso ritenendo equivalente il quadro

clinico dell’assicurato rispetto a quello valutato dal Dr. __________ (doc.

14).

In sede di opposizione

alla decisione formale del 20 giugno 2013 l’insorgente ha prodotto il rapporto

operatorio del 2 maggio 2013 della __________ riguardante un intervento di

spondilodesi ventrale intercorporale C5/6 e C6/7 (doc. 70).

A questo proposito il Dr. __________

ha concluso escludendo un nesso tra l’evento infortunistico del 23 settembre

2012.

e la spondilodesi intercorporale ventrale C5/C6 e C6/C7 prevista per

maggio 2013 (doc. 14).

Il rapporto operatorio del

2.

maggio 2013 non permette quindi una differente valutazione della fattispecie,

come d’altronde neppure il certificato medico del Dr. __________ del 17 ottobre

2013.

che si limita a indicare un’inabilità lavorativa dal 1° ottobre al 30

ottobre 2013, senza indicazione alcuna (doc. VII).

Il legale

ha inoltre sottolineato che l’assicurato non si troverebbe con i disturbi alla

schiena, al braccio e alla spalla destra senza gli infortuni del 2008 e del

2012.

(doc. I, pag. 13)

Ora,

secondo una costante giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc”

(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il

Tribunale federale ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto

d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere

ritenuto una sua conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF

119.

V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

In esito a quanto precede,

questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che, a far

tempo dalla data di chiusura del caso, RI 1 non presentava più alcuna sequela

dell’infortunio del 23 settembre 2012, di modo che CO

1.

era legittimata a sospendere a partire dal 26 aprile 2013 il proprio obbligo

a prestazioni.

Di conseguenza

l’assicuratore infortuni non era giustamente tenuto a valutare il diritto a

prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e indennità per menomazione

dell’integrità).

2.11

Con la decisione impugnata CO

1.

ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

inoltrata dall’assicurato nel mese di aprile 2013 (doc. 20, V).

2.11.1

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda.

Il capoverso 4 recita che,

se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio

gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l'assicurazione

contro gli infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,

a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA aveva peraltro

sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio

dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c, p. 6, in fine).

Secondo

dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,

l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa

(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3

e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20, p. 400; cfr.,

d'altronde, FF 1999 3965).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole

(cfr. FF 1999 3965).

La concretizzazione delle

singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri

applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 37, n.

21, p. 400-401).

2.11.2

Nella presente fattispecie CO 1

ha negato all’assicurato il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa,

in quanto ha ritenuto non vi fossero argomenti medici sufficienti per

discostarsi dalla decisione impugnata (doc. V).

In pratica, Helsana

Infortuni SA ha escluso il gratuito patrocinio ritenendo l’opposizione alla

decisione formale priva di possibilità di esito favorevole.

Il TCA rileva, tuttavia, che

la domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa può essere respinta

già solo per il fatto che l’assicurato, come verrà esposto qui di seguito, non

può essere considerato indigente.

In data 10 dicembre 2013

il legale ha comunicato al TCA che la situazione finanziaria della convivente

del figlio dell’assicurato – Teresa Barbuti – è notevolmente migliorata

(entrata mensile di fr. 5'433.85 netti). In considerazione di questo

cambiamento egli ha rinunciato alla domanda di gratuito patrocinio per la

presente procedura mantenendola per la sede amministrativa (doc. XVI, inc.

35.2013

).

Per determinare

l’indigenza, requisito posto alla base della concessione del gratuito

patrocinio, va considerato l’insieme della situazione finanziaria del

richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata. Di

conseguenza, affinché possano essere ritenuti i suoi cespiti d’entrata bisogna

che essi esistano a quel momento e, per quanto riguarda in particolare il

patrimonio, occorre di regola che il richiedente possa disporne realmente già

al momento in cui deposita la richiesta di gratuito patrocinio e non soltanto

una volta che il processo è terminato (cfr. ad art. 117, pag. 465, Commentario

al CPC Svizzero, B. Cocchi, F. Trezzini, G.A. Bernasconi e giurisprudenza

citata).

La questione in ogni caso

non si pone, in quanto, come vedremo, anche considerando un' entrata di Teresa

Barbuti di soli fr. 800.-- lordi (fr. 743.55 netti) il requisito dell’indigenza

non è comunque dato.

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella fattispecie, dalle

carte processuali risulta che il ricorrente è coniugato con Elena

Dimova e padre di tre figli, di cui uno solo vive in casa (Djorge del 1984).

Egli dispone, quali entrate, della rendita INSAI di fr. 1'609.50, dello

stipendio del figlio di fr. 3'560.65 netti e della convivente del figlio,

Teresa Barbuti, di fr. 743.55 netti (cfr. doc. XVI, inc.

35.2013

).

Il reddito

della famiglia dell’assicurato ammonta dunque a fr. 5'913.70.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato

l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.--, stabiliti per il

calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,

quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009,

tuttora in uso.

Questi

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,

gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum

d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in

BlSchK 2001, p. 19).

Al minimo esecutivo

va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la

giurisprudenza citata.

In

casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1’700.-- il supplemento del 15-25%

e computando gli interessi annui dei debiti ipotecari (fr. 8'695.-- annui,

724.60

mensili) e i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie dell’assicurato

di fr. 343.75, della moglie di fr. 363.25, del figlio di fr. 342.--, di Teresa

Barbuti di fr. 365.35, si giunge ad un importo di fr. 4'263.95.

Non possono invece essere

ritenute le spese per l’auto (rate del leasing e RC auto). A tale proposito va

rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese

fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di

esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in

virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della

sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,

n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.

Disponendo dunque di un’eccedenza,

il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di conseguenza essere

esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere

respinta.

2.12

Il

ricorrente ha inizialmente chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio anche per la presente procedura.

Successivamente – con scritto del 10 dicembre 2013 – ha limitato la sua domanda

all’esonero dalle spese di procedura (cfr. doc. I, XVI, inc. 35.2013.57).

Visto tuttavia il

principio di gratuità della procedura in ambito LAINF, la domanda risulta priva

d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede

amministrativa è respinta.

3. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

dinanzi al TCA è priva d’oggetto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti