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Decisione

35.2013.59

Rettamente negata la causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio. Rendita d'invalidità del 41% confermata. IMI del 10% confermata

22 gennaio 2014Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi psichici lamentati dall’assicurata (STFA U 88/01 del 24 dicembre

2002, consid. 3.3.2.).

Il TF ha giudicato della stessa

rilevanza (grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi)

l’infortunio occorso ad un assicurato che si era procurato una frattura

trasversale al femore dopo essersi scontrato, a bordo della propria

motocicletta, con un’autovettura. Anche in questo caso l’Alta Corte non ha

ritenuto una particolare spettacolarità dell’incidente (STF 8C_949/2008 del 4

maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.).

Analoga qualificazione

(grado medio medio) è stata posta dall’Alta Corte anche nel caso di una

collisione frontale verificatasi ad una velocità di circa 70 km orari, a seguito della quale l’assicurato aveva riportato una commotio cerebri e diverse

contusioni (STF 8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, con relativi riferimenti [STF 8C_786/2009

del 4 gennaio 2010 c. 4.6.2,8C_957/2008 del 1° maggio 2009 c. 4.3.1 e

8C_964/2009 del 19 febbraio 2010 c. 5.2 e 5.2.1]).

L’Alta Corte ha posto la

medesima qualificazione (grado medio e non al limite della categoria degli

eventi gravi) anche nella STFA U 170/02 del 12 febbraio 2003 - che ha

confermato la STCA 35.2000.15 del 23 aprile 2002 - concernente un incidente

della circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del

proprio veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di una galleria -

frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di

contromano. Esso ha lamentato una commotio cerebri, una contusione al

fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della

quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro.

Questo Tribunale ha

fornito la medesima qualificazione (grado medio e non al limite della categoria

degli eventi gravi), nella STCA 35.1999.95 del 2 ottobre 2001 - cresciuta

incontestata in giudicato - riguardante un incidente della circolazione

stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di __________, in cui l'autovettura

sulla quale si trovava l'assicurata, all'imbocco di una galleria, ha cominciato

a sbandare verso sinistra. L'auto si è messa di traverso nella carreggiata, con

la parte posteriore spostata più a sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima

contro la parete della galleria, veniva ributtata verso destra e con la parte

anteriore colpiva l'altra parete della galleria. Veniva poi ancora ributtata

dall'altra parte della galleria e cozzava di nuovo contro la parete di sinistra

della carreggiata e poi un'altra volta a destra. Il veicolo si è poi fermato

praticamente fuori dall'altra parte della galleria. A causa del sinistro,

l'assicurata ha riportato una frattura diafisaria distale pluriframmentaria

dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale destro con aprassia da

compressione

Ritenuto come l’evento

oggetto della presenta fattispecie vada classificato quale infortunio di grado

medio, per potere ammettere l’adeguatezza occorre che siano realizzati tre dei

criteri citati in precedenza (SVR 2010 UV n. 25 pag. 100 [8C_897/2009] consid.

4.5). Ciò che, tuttavia, non si verifica in concreto.

In primo luogo si osserva

che le circostanze nelle quali si è verificato l'infortunio dell’8 maggio 2009,

pur potendo riconoscere allo stesso una certa spettacolarità e drammaticità,

non possono dirsi particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr.

giurisprudenza citata in precedenza, STF 8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008 del 4 maggio 2009,

consid. 4.1. e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid. 2.4.).

Quelle riportate dal

ricorrente - in sostanza un trauma cranico non commotivo, una ferita

lacero-contusa sopraorbitale destra e varie escoriazioni - non costituiscono

delle lesioni organiche gravi (cfr. su questo punto le osservazioni del Dr. __________t:

“…il signor RI 1 non ha presentato, in conseguenza dell’incidente stradale

di cui è stato vittima l’otto maggio 2009, delle ferite gravi”, doc. 347,

pag. 22) o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme

(cfr., a mero titolo esemplificativo, STFA U 377/99 del 7 febbraio 2000 consid.

2b, in cui la frattura del collo del femore sinistro non è stata ritenuta

particolarmente grave, né di natura a determinare disturbi psichici; ad

analoghe conclusioni è giunta l’Alta Corte nelle sentenze U 88/01 del 24

dicembre 2002 - in cui l’interessato aveva riportato diverse fratture, ossia “hintere

Hüftluxation links mit Acetabulumfraktur, eine vordere Beckenringfraktur

rechts, ein Rissquetschwunde am linken Unterschenkel sowie diverse Kontusionen”

- e U 115/05 del 14 settembre 2005 - in cui la persona interessata aveva riportato

due fratture del femore e meglio “offene Femurschaftfraktur rechts sowie eine

pertrochantere Femurfraktur rechts”).

Vedi anche la sentenza del

TF 8C_363/2012 del 27 giugno 2012 riferita a un trauma cranico di grado 1.

Nessun

elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell'infortunio.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é

soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai

notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle

complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari

che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e

l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo

stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta

ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Come

evidenziato dall’amministrazione (cfr. doc. 431), la durata dell’inabilità

lavorativa è stata influenzata piuttosto da lungaggini amministrative e dai

disturbi psichici che si sono manifestati poco dopo l’infortunio (cfr. referti

Dr.ssa __________, doc. 41, 93).

Nella sentenza 8C_

313/2007 del 5 giugno 2008 l’Alta Corte non ha riconosciuto il criterio della

durata dell’inabilità lavorativa quando essa è influenzata da disturbi psichici

apparsi precocemente:

" (…)

3.2.4 Contrairement au point de vue de la

juridiction cantonale, on ne saurait retenir le critère de la durée de

l'incapacité de travail au motif qu'elle est due à des douleurs constitutives,

en tout ou en partie du trouble somatoforme douloureux, ou plus exactement, à

des douleurs qui sont le canal par lequel s'exprime ce trouble. En réalité, la

capacité de travail a été assez tôt influencée par une composante psychique.

Déjà dans son rapport du 27 août 2001, le docteur O.________ a indiqué un

tableau algique généralisé (douleurs lombaires et dorsales hautes, douleurs et

fourmillements dans le bras droit, lâchages de la jambe droite, douleurs

intermittentes dans la jambe gauche, jusqu'au pied), les douleurs coccygiennes

étant d'une importance secondaire dans ce tableau. Dès lors que la persistance

de l'incapacité de travail est due essentiellement à des douleurs ressortissant

à un trouble somatoforme douloureux, le critère de la durée de cette incapacité

n'apparaît pas réalisé en l'espèce.”

Ne

consegue che i disturbi psichici non vanno considerati in nesso di causalità

adeguato con l’infortunio in esame.

2.4. Entità della rendita di

invalidità

2.4.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità

di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nella concreta evenienza, con

la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una

rendita di invalidità del 41%. Esso ha in effetti sostenuto che, svolgendo

un’attività lavorativa adeguata al suo stato di salute nella misura dell’80%

(riduzione del rendimento del 20%), il ricorrente potrebbe conseguire un

reddito di fr. 39'870.-- che raffrontato al reddito che avrebbe potuto

percepire da valido di fr. 67'639.--, porta ad un grado di invalidità del 41%

(cfr. doc. 418).

Nella fattispecie

l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione interdisciplinare ortopedica

(Dr. __________), psichiatrica (Dr.ssa __________) e neurologica (Dr. __________)

(cfr. rapporto 30 agosto 2012, doc. 348).

Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che

il parere espresso dai medici dellCO 1, possa validamente costituire da base al

giudizio che è ora chiamato a rendere.

Nel rapporto del 30 agosto

2012.

i medici incaricati della valutazione interdisciplinare hanno quindi posto

la diagnosi di “Unfallbedingt zum Unfall vom 08.05.2009. Mittelgradig bis

schwere depressive Episode (ICD-10 F32.1/2). Agoraphobie (ICD-10 F40.0).

Chronisch posttraumatischer Kopfschmerz (ICHD-II 5.2) SLAP-Lasion des rechten

Schulter (ICD-10 S46.1) Unabhangig zum Unfall vom 08.05.2009. Degenerative

Spondylarthrose der zervikalen Wirbelsaule (ICD-10 M47.82).” (doc. 348).

Dal punto di vista

ortopedico il Dr. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore FMH, nel rapporto del 19 agosto 2012 ha evidenziato, per quanto riguarda i disturbi alla

colonna cervicale, che le

discopatie sono pregresse all'infor­tunio. In considerazione però di “una

degenera­zione disco-vertebrale plurimi livelli chiara e una probabile

distorsione cervicale in conseguenza dell'infortunio”, egli ha ritenuto che

i disturbi al livello cervicale possono essere messi in relazione di cau­salità

naturale almeno parziale con l'infortunio fino a un anno dopo di esso. Oltre,

il nesso di causalità tra disturbi e infortunio va considerato estinto (doc.

348, pag. 23).

A proposito del gomito

destro, il Dr. __________ ha sottolineato che in assenza di lesioni

traumatiche, si può ammettere per uno stato da semplice contusione, una

persistenza dei disturbi in conseguenza dell'in­fortunio al massimo fino a tre

mesi dopo di esso. In seguito il nesso di causalità è considerato estinto (doc.

348, pag. 23).

In merito alla lesione

SLAP, il medico dell’amministrazione ha ritenuto questa compatibile senza

restrizioni “con uno stato degenerativo puro”. Tuttavia vista la

dinamica dell’incidente, non ha potuto escludere un peggioramento della lesione

anche se egli ritiene “assai poco probabile un'origine e­sclusivamente

traumatica di questa lesione SLAP”. Egli ha quindi ritenuto una causalità

parziale dell'incidente per questa lesione (doc. 348, pag. 23).

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa, secondo il Dr. __________: “non esiste uno stato sequelare dovuto all'infortunio al livello della

spalla destra capa­ce di giustificare una diminuzione della capacità

lavorativa nella pregressa mansione di camioni­sta” (doc.

348, pag. 23).

Va precisato che già il

Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nella visita medica __________

del 18 ottobre 2010 (rapporto del 21 ottobre 2010) aveva concluso che malgrado

la lesione tipo SLAP alla spalla destra l’assicurato veniva ritenuto abile al

lavoro per mansioni medio-pesanti (doc. 196, pag. 3)

Per le

patologie ortopediche l’assicurato è considerato abile al lavoro senza limitazione

oraria o di rendimento nella professione esercitata prima dell'in­fortunio, sia

per le patologie ortopediche da mettere in rapporto di causalità naturale con

l'in­fortunio, sia per quelle d'origine esclusivamente degenerativa (doc. 348,

pag. 24).

Dal punto di vista

psichiatrico l’assicurato è stato valutato, in data 15 novembre 2011, dalla

Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale nel

raporto del 20 dicembre 2011 ha posto la diagnosi di “mittelgradige

bis schwere depressive Episode (ICD­10 F32.1/2) sowie eine Agoraphobie (ICD-10

F40.0)”, in relazione di causalità naturale con

l’infortunio dell’8 maggio 2009.

La

specialista ha raccomandato un trattamento psichiatrico stazionario (doc. 313,

pag. 18).

Come visto tuttavia

(cfr. consid. 2.3.4.) i disturbi psichici non sono in relazione di causalità

adeguata con l’infortunio.

Per quanto riguarda la

patologia neurologica RI 1 è stato sottoposto a una valutazione da parte del

Dr. __________, spec. FMH in neurologia, in data 16 novembre 2011 (cfr.

rapporto del 15 dicembre 2011, doc. 312 e del 30 agosto 2012, doc. 348), il

quale, in data 9 aprile 2013, ha nuovamente preso posizione (doc. 403).

Il Dr. __________ ha

diagnosticato una cefalea cronica posttraumatica: “(…) der Versicherte durch

den Unfall vom 05.05.2009 eine leichte traumatische Hirnverletzung Grad 1 der

EFNS-Klassifikation, welche ohne Residuum regelrecht abheilte, erlitt. Darüber

hindu konnte auf neurologischem Fachgebiet ein chronisch posttraumatischer

Kopfschmerz diagnostiziert werden” (doc. 403).

Dal punto di vista della

capacità lavorativa residua il medico dell’CO 1 ha indicato che l’assicurato

può svolgere attività leggere, intercalando pause aggiuntive di un’ora al

giorno, con una diminuzione del rendimento del 20% (doc. 403).

In sede di opposizione contro

la decisione di attribuzione di una rendita di invalidità del 41%, il

patrocinatore dell’assicurato ha contestato, dal profilo medico, la percentuale

del 20% fissata dallo specialista dell’CO 1 sostenendo che il Dr. __________

avrebbe indicato il 30% (cfr. doc. I, pag. 5).

Il Dr. __________, nel

referto del 15 dicembre 2011, in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato,

si è così espresso:

" (…)

Zur Leistungsfähigkeit

Angesichts fehlender objektivierbarer Unfallfolgen erfolgt die

Beurteilung der zumutbaren Leis­tungsfähigkeit auf neurologischem Fachgebiet

medizin-theoretisch. Unter Berücksichtigung einer nicht optimalen

Therapiesituation und mittelschwerer Kopfschmerzen sind dem Versicherten ak­tuell

grundsätzlich mittelschwere Tätigkeiten ganztags in einem Pensum von 70 %,

das heisst mit vermehrten Pausen im Gesamtumfang von 2.5 Stunden bei vollem

Rendement, zumutbar. Diese Beurteilung stützt sich auf die von Evers

veröffentlichten Leitlinien der Deutschen Migrane- und Kopfschmerzgesellschaft

aus dem Jahr 2010 (3). In dieser Leitlinie werden für chronisch post­traumatische

Kopfschmerzen eine Reduktion der Leistungsfdhigkeit um 10-20 % und für mittel­schwere

symptomatische Kopfschmerzen eine Reduktion der Leistungsfähigkeit um 20-30 %

an­gegeben. Unter einer Therapieoptimierung kann eine Verbesserung erwartet

werden.” (doc. 312, pag. 17).

In seguito, nel rapporto

del 9 aprile 2013, egli ha precisato quanto segue:

" (…)

Abgestützt auf die vorliegende

Dokumentation ist von ein stabiler Zustand hinsichtlich der Kopf­schmerzen

festzustellen. Neue Therapieempfehlungen können nicht gemacht werden. Es ist

nicht mehr mit einer wesentlichen

Verbesserung des Gesundheitszustandes im Bezug auf die Kopfschmerzen zu recane. Rein unter Berücksichtigung der

Unfallfolgen des Unfalls vom 08.05.2009 auf neuro­logischem Fachgebiet

sind dem Versicherten aufgrund unfallbedingter Kopfschmerzen ganztags ein­fache

repetitive Tätigkeiten mit einem reduzierten Rendement von 20 % und

zusätzlichen Pausen im Umfang von 1 h pro Tag zumutbar. Eine darüber

hinausgehende Beeinträchtìgung der beruflichen Leistungsfähigkeit kann nicht

durch Unfallfolgen auf neurologischem Fachgebiet begrundet werden” (doc. 403,

pag. 3).

Dalla valutazione del

medico dell’CO 1 emerge che la percentuale del 70% è da ricondurre a delle

attività di difficoltà media, mentre nel successivo rapporto, alla specifica

domanda dell’CO 1 sull’esigibilità lavorativa, egli si è espresso nell’ambito

di attività semplici e ripetitive indicando una riduzione del rendimento del

20% con pause aggiuntive di un’ora al giorno (doc. 312, pag. 17, doc. 403, pag.

3).

Il ricorrente ha poi

contestato la stabilizzazione dello stato di salute, sulla base delle conclusioni

della perizia interdisciplinare e degli apprezzamenti neurologici e

psichiatrici, nonché dei referti dei medici curanti (Dr. __________ e Dr.ssa __________)

(doc. 426).

Per quanto riguarda

l’aspetto somatico il Dr. __________ nel rapporto del 9 aprile 2013 ha chiaramente indicato che il quadro clinico è stabile: “Abgestützt auf die vorliegende

Dokumentation ist von ein stabiler Zustand hinsichtlich der Kopf­schmerzen

festzustellen. Neue Therapieempfehlungen können nicht gemacht werden. Es ist

nicht mehr mit einer wesentlichen Verbesserung des Gesundheitszustandes im

Bezug auf die Kopfschmerzen zu rechnen” (doc. 403).

In merito all’aspetto

psichiatrico la Dr.ssa __________, nella perizia del 20 dicembre 2011, aveva

consigliato un trattamento psichiatrico stazionario e indicato un’inabilità

lavorativa completa (doc. 313).

L’CO 1, da parte sua, ha

optato per la continuazione delle cure presso la Clinica di giorno della Dr.__________,

in considerazione del fatto che i disturbi psichiatrici avevano delle

ripercussioni sulle cefalee (doc. 431)

Come sottolineato tuttavia

dal legale dell’CO 1 in sede di risposta (doc. V), la questione della

stabilizzazione del quadro psichico può rimanere indecisa facendo difetto il

nesso di causalità adeguato (cfr. consid. 2.4.3.).

I referti della Dr.ssa __________

prodotti dall’avv. RA 1 in sede di opposizione non permettono quindi una

diversa valutazione della fattispecie (doc. 425).

Medesimo discorso anche

per quanto riguarda il certificato del Dr. __________, spec. FMH in medicina

interna e quindi non specialista nella materia che qui ci occupa, il quale nel

certificato del 24 aprile 2013 si è limitato ad indicare un’inabilità

lavorativa completa dal 1° maggio al 30 giugno 2013 senza indicazioni ulteriori

(doc. 424).

Alla luce di quanto

precede, è dunque lecito concludere che il ricorrente è in grado di svolgere

attività leggere con una diminuzione del rendimento del 20%.

2.4.4

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

Quanto

al reddito da valido, secondo l’assicuratore

infortuni resistente, senza il danno alla salute RI 1 avrebbe guadagnato

nel 2013 fr. 67'639.-- secondo le indicazioni del datore di lavoro (cfr.

scritto del 28 marzo 2013, doc. 401).

Questo dato, non

contestato, può essere fatto proprio dal TCA.

2.4.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.4.6

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili oppure a fr. 61'311.51

per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare, come fatto

dall’amministrazione, in +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012, mentre per il

2013.

l’adeguamento è dello 0.7% secondo la stima trimestrale (cfr. la relativa

tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si

ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr. 62'856.96.

L’assicurato, quale autista,

avrebbe guadagnato nel 2013, fr. 67'639.--/anno per un’occupazione a tempo

pieno.

Tale reddito si situa

sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 62'780.01;

cfr. Tabella TA1 p.to 49 “Trasporto terrestre”, livello di qualifica 4,

fr. 4’895.-- X 12 mesi = 58’740.--

riportato su 41.7 = 61'236.45 e aggiornato al 2013).

Nel

caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

L’INSAI

ha quindi rettamente ridotto il reddito da invalido di 1 ora al giorno per un

importo di fr. 7'536.80 (fr. 62'856.96 x 5 : 41.7) per un reddito pari a fr.

55'320.16.

Visto che l’assicurato, in

attività adeguate, presenta un minor rendimento del 20%, il reddito statistico

da invalido deve essere ridotto in proporzione, di modo che esso si attesta a

fr. 44'256.12 (risultato intermedio).

2.4.7

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10% sul reddito

statistico da invalido (doc. 413).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 10%,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 39'830.51.

In conclusione, il grado

di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 39'830.51 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 67'639.-- risulta essere del 41,1%, arrotondato al 41%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 p. 41, così come calcolato dall’amministrazione.

Visto che,

con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una

rendita di invalidità proprio del 41%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.5

Diritto all’indennità

per menomazione all’integrità

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione

in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità.

E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di

specie l’assicuratore LAINF resistente - sulla base della valutazione dell’8

aprile 2013 del Dr. __________ - ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 10%.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri

specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi

dall’apprezzamento dell’8 aprile 2013 del medico dell’CO 1, il

quale ha rilevato che:

" (…)

2.

Schätzung des Integritätsschadens

Für die chronisch

posttraumatischen Kopfschmerzen ist ein Integritässchaden in Höhe von 10% zu

schätzen.

3.

Begründung

Im Quervergleich wird

in der Suva Tabelle 7 “Integritätsschaden bei Wirbelsäulenaffektionen” bei

degenerativen Veränderungen (Osteochondrose) ohne neurologische Defizite für

belastungsabhängigen Dauerschmerzen (++) ein Integritätsschaden von 5-10% oder

für starke Dauerschmerzen (+++) ein Integritätsschaden von 10-20% veranschlagt.

Im Quervergleich liegt ein Integritätsschaden in Höhe von 10%

im vorliegenden Fall zwar im oberen Bereiche, ist aber noch angemessen” (doc. 402).

Il TCA

concorda con questa esposizione dettagliata e convincente, con la quale il Dr. __________

ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado

di menomazione durevole, raggiunge il 10%.

Il

legale ha, per contro, ritenuto che la percentuale dell’IMI da riconoscere

all’assicurato debba essere maggiorata e raggiungere il 30% onde tenere

adeguatamente conto del danno all'integrità psichica (doc. I, pag. 5).

A tale

riguardo, il TCA rileva che, indipendentemente dall'esito dell'esame relativo

al nesso di causalità adeguata sopra esposto (cfr. consid. 2.3.4.), tale

richiesta si scontra con i principi giurisprudenziali vigenti in materia. Il

Tribunale federale ha, infatti, già avuto modo di rilevare che, tenuto conto del

fatto che, secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli

eventi infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi

durevoli all'integrità psichica, il diritto a un'IMI per danno dell'integrità

psichica viene infatti di principio negato - senza necessità di procedere a

misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole

della menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero,

come pure di un infortunio di grado medio, una deroga a questo principio

essendo eccezionalmente ammissibile in presenza di un evento classificabile al

limite degli infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli

elementi che permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione

dell'integrità psichica particolarmente grave che non sembra più essere

suscettibile di miglioramento (DTF 124 V 44 seg. consid.

5c/bb, 214; cfr. pure la sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 3.1; U

92/05 del 12 settembre 2006).

Orbene, una

siffatta situazione, già solo per quanto esposto al consid. 2.3.4., non si

avvera in concreto.

Nella misura in cui

all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 10%, la decisione su opposizione

del 9 luglio 2013 merita quindi di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti