35.2013.59
Rettamente negata la causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio. Rendita d'invalidità del 41% confermata. IMI del 10% confermata
22 gennaio 2014Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.59
LG/sc
Lugano
22 gennaio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 luglio 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 maggio 2009 RI 1,
dipendente della __________, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, mentre viaggiava sul proprio scooter su via __________
a __________ si è scontrato con un’autovettura che si immetteva sulla
carreggiata (doc. 1).
Dal rapporto del 13 maggio
2009 dell’Ospedale Regionale di __________ egli ha riportato un “- trauma
cranico non commotivo con sospetta emorragia sub aracnoidea temporale a
sinistra; - ferita lacero-contusa sopraorbitale a destra, gomito destro e ginocchio
sinistro. Puntata ipertensiva reattiva al trauma, DD: su dolore” (doc. 9).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti-medico
amministrativi del caso, l’CO 1 con la decisione del 23 maggio 2013 ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 41% a far tempo dal 1° maggio 2013,
nonché un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 418).
1.3. A seguito dell’opposizione
del 24 giugno 2013 (doc. 426) interposta dall’avv. RA 1, per conto
dell’assicurato, in data 9 luglio 2013, l’ICO 1 ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 431).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10
settembre 2013 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato in
via principale l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’CO 1, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, e in via subordinata il
riconoscimento di una rendita intera e di un’indennità per menomazione
dell’integrità pari almeno al 30% (doc. I).
Il legale ha, in primis,
contestato la mancanza del nesso di causalità adeguata tra i disturbi psichici
e l’infortunio, ritenuta dall’amministrazione nella decisione impugnata. Egli
ha quindi evidenziato che non è stato raggiunto uno stato di salute stabile essendo
l’assicurato ancora inabile al 100% (doc. I, pag. 3-4-5).
In subordine l’insorgente
ha postulato l’attribuzione di una rendita intera sulla base di un’inabilità
completa dal profilo psichiatrico e del 30% dal profilo neurologico (doc. I,
pag. 5).
1.5. L’Istituto assicuratore, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è l’entità
sia della rendita di invalidità, che dell’indennità per menomazione
dell’integrità spettanti all’assicurato.
Preliminarmente, il TCA è
però tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati
dal ricorrente, oppure no.
Al riguardo, nella
decisione su opposizione l’Istituto assicuratore ha indicato che la “depressione
medio-grave e agarofobia, sono in relazione causale naturale con l’infortunio
ma, dopo verifica dei criteri determinanti, dobbiamo negare l’adeguatezza ai
sensi della giurisprudenza in vigore” (doc. 418).
Occorre quindi
innanzitutto verificare se i problemi psichici dell’assicurato costituiscono
una conseguenza adeguata dell’infortunio dell’8 maggio 2009.
2.3. Disturbi psichici:
causalità adeguata con l’infortunio dell’8 maggio 2009 ?
2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3.2. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento
dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso
di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la
causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la
giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente
dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a
seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,
una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni
gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in
cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento
traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un
infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero
di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché
si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V
140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c;
RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.3. Nella presente fattispecie, a
proposito della causalità naturale, nel rapporto del 20 dicembre 2012,
inerente all’esame psichiatrico del 15 novembre 2011, la Dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha espressamente ammesso l’esistenza
di un nesso di causalità naturale tra i disturbi psichici dell’interessato – depressione
medio-grave e agarofobia – e l’infortunio dell’8 maggio 2009: “Das heute
vorliegende psychische Beschwerdebild ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
in natürlichem Kausalzusammenhang zum Unfallereignis vom 11.05.2009” (doc. 313, pag. 16).
2.3.4. Nell'esaminare
l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Nel caso concreto
l’assicurato, alla guida del proprio scooter, l’8 maggio 2009, è entrato in
collisione con un’autovettura, proveniente da una strada privata, che si è
immessa sulla carreggiata senza rispettare la precedenza dell’assicurato.
Dopo
l’impatto RI 1 ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra (cfr. rapporto
di polizia, doc. 15).
Dal
rapporto del 13 maggio 2009 dell’Ospedale Regionale di __________, risulta che
l’assicurato ha perso il casco ed ha urtato la testa al suolo “senza perdere
conoscenza” e ricordando l’accaduto (doc. 9).
Alla
luce della dinamica dell’incidente e del fatto che il ricorrente ha riportato un
trauma cranico non commotivo, una ferita lacero-contusa sopraorbitale a
destra e varie contusioni (cfr. doc. 9), l’infortunio occorso all’assicurato
deve essere classificato fra gli infortuni di grado medio.
A titolo di confronto,
questo Tribunale ricorda che il TF ha ritenuto di grado medio (senza essere
classificato al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso
ad un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una
strada principale in condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale
ad una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la
strada; la violenza della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di
elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato
all’ospedale. In quell’occasione l’Alta Corte ha ammesso il criterio della
particolare spettacolarità. Considerato però che l’infortunio non ha avuto
conseguenze durature, la spettacolarità dell’incidente non è stata comunque
ritenuta tanto particolare da essere, da sola, idonea a provocare disturbi
psichici di rilevante durata ed intensità. L’infortunio è stato ritenuto di
grado medio, senza essere classificato al limite della categoria degli eventi
gravi (STF U 78/07 del 17 marzo 2008, consid. 5).
Anche di grado medio e non
al limite della categoria degli eventi gravi è stato considerato l’infortunio
occorso ad un motociclista che stava utilizzando, ad una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per superare dalla parte sinistra una colonna di
veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna,
provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò due
fratture al femore destro. In questo caso il TFA non ha ritenuto soddisfatto il
criterio della particolare spettacolarità dell’incidente (STFA U 115/05 del 14
settembre 2005, consid. 2.4.).
Del medesimo livello di
gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) è stato
ritenuto l’infortunio occorso ad un’assicurata la cui moto si scontrò con un
camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con
l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata si procurò una
lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra
e varie contusioni. Anche in questo caso il criterio della particolare
spettacolarità dell’incidente non è stato ritenuto idoneo a provocare, da solo,
Fatti
i disturbi psichici lamentati dall’assicurata (STFA U 88/01 del 24 dicembre
2002, consid. 3.3.2.).
Il TF ha giudicato della stessa
rilevanza (grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi)
l’infortunio occorso ad un assicurato che si era procurato una frattura
trasversale al femore dopo essersi scontrato, a bordo della propria
motocicletta, con un’autovettura. Anche in questo caso l’Alta Corte non ha
ritenuto una particolare spettacolarità dell’incidente (STF 8C_949/2008 del 4
maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.).
Analoga qualificazione
(grado medio medio) è stata posta dall’Alta Corte anche nel caso di una
collisione frontale verificatasi ad una velocità di circa 70 km orari, a seguito della quale l’assicurato aveva riportato una commotio cerebri e diverse
contusioni (STF 8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, con relativi riferimenti [STF 8C_786/2009
del 4 gennaio 2010 c. 4.6.2,8C_957/2008 del 1° maggio 2009 c. 4.3.1 e
8C_964/2009 del 19 febbraio 2010 c. 5.2 e 5.2.1]).
L’Alta Corte ha posto la
medesima qualificazione (grado medio e non al limite della categoria degli
eventi gravi) anche nella STFA U 170/02 del 12 febbraio 2003 - che ha
confermato la STCA 35.2000.15 del 23 aprile 2002 - concernente un incidente
della circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del
proprio veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di una galleria -
frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di
contromano. Esso ha lamentato una commotio cerebri, una contusione al
fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della
quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro.
Questo Tribunale ha
fornito la medesima qualificazione (grado medio e non al limite della categoria
degli eventi gravi), nella STCA 35.1999.95 del 2 ottobre 2001 - cresciuta
incontestata in giudicato - riguardante un incidente della circolazione
stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di __________, in cui l'autovettura
sulla quale si trovava l'assicurata, all'imbocco di una galleria, ha cominciato
a sbandare verso sinistra. L'auto si è messa di traverso nella carreggiata, con
la parte posteriore spostata più a sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima
contro la parete della galleria, veniva ributtata verso destra e con la parte
anteriore colpiva l'altra parete della galleria. Veniva poi ancora ributtata
dall'altra parte della galleria e cozzava di nuovo contro la parete di sinistra
della carreggiata e poi un'altra volta a destra. Il veicolo si è poi fermato
praticamente fuori dall'altra parte della galleria. A causa del sinistro,
l'assicurata ha riportato una frattura diafisaria distale pluriframmentaria
dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale destro con aprassia da
compressione
Ritenuto come l’evento
oggetto della presenta fattispecie vada classificato quale infortunio di grado
medio, per potere ammettere l’adeguatezza occorre che siano realizzati tre dei
criteri citati in precedenza (SVR 2010 UV n. 25 pag. 100 [8C_897/2009] consid.
4.5). Ciò che, tuttavia, non si verifica in concreto.
In primo luogo si osserva
che le circostanze nelle quali si è verificato l'infortunio dell’8 maggio 2009,
pur potendo riconoscere allo stesso una certa spettacolarità e drammaticità,
non possono dirsi particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr.
giurisprudenza citata in precedenza, STF 8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008 del 4 maggio 2009,
consid. 4.1. e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid. 2.4.).
Quelle riportate dal
ricorrente - in sostanza un trauma cranico non commotivo, una ferita
lacero-contusa sopraorbitale destra e varie escoriazioni - non costituiscono
delle lesioni organiche gravi (cfr. su questo punto le osservazioni del Dr. __________t:
“…il signor RI 1 non ha presentato, in conseguenza dell’incidente stradale
di cui è stato vittima l’otto maggio 2009, delle ferite gravi”, doc. 347,
pag. 22) o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme
(cfr., a mero titolo esemplificativo, STFA U 377/99 del 7 febbraio 2000 consid.
2b, in cui la frattura del collo del femore sinistro non è stata ritenuta
particolarmente grave, né di natura a determinare disturbi psichici; ad
analoghe conclusioni è giunta l’Alta Corte nelle sentenze U 88/01 del 24
dicembre 2002 - in cui l’interessato aveva riportato diverse fratture, ossia “hintere
Hüftluxation links mit Acetabulumfraktur, eine vordere Beckenringfraktur
rechts, ein Rissquetschwunde am linken Unterschenkel sowie diverse Kontusionen”
- e U 115/05 del 14 settembre 2005 - in cui la persona interessata aveva riportato
due fratture del femore e meglio “offene Femurschaftfraktur rechts sowie eine
pertrochantere Femurfraktur rechts”).
Vedi anche la sentenza del
TF 8C_363/2012 del 27 giugno 2012 riferita a un trauma cranico di grado 1.
Nessun
elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell'infortunio.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é
soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai
notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle
complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari
che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e
l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo
stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta
ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Come
evidenziato dall’amministrazione (cfr. doc. 431), la durata dell’inabilità
lavorativa è stata influenzata piuttosto da lungaggini amministrative e dai
disturbi psichici che si sono manifestati poco dopo l’infortunio (cfr. referti
Dr.ssa __________, doc. 41, 93).
Nella sentenza 8C_
313/2007 del 5 giugno 2008 l’Alta Corte non ha riconosciuto il criterio della
durata dell’inabilità lavorativa quando essa è influenzata da disturbi psichici
apparsi precocemente:
" (…)
3.2.4 Contrairement au point de vue de la
juridiction cantonale, on ne saurait retenir le critère de la durée de
l'incapacité de travail au motif qu'elle est due à des douleurs constitutives,
en tout ou en partie du trouble somatoforme douloureux, ou plus exactement, à
des douleurs qui sont le canal par lequel s'exprime ce trouble. En réalité, la
capacité de travail a été assez tôt influencée par une composante psychique.
Déjà dans son rapport du 27 août 2001, le docteur O.________ a indiqué un
tableau algique généralisé (douleurs lombaires et dorsales hautes, douleurs et
fourmillements dans le bras droit, lâchages de la jambe droite, douleurs
intermittentes dans la jambe gauche, jusqu'au pied), les douleurs coccygiennes
étant d'une importance secondaire dans ce tableau. Dès lors que la persistance
de l'incapacité de travail est due essentiellement à des douleurs ressortissant
à un trouble somatoforme douloureux, le critère de la durée de cette incapacité
n'apparaît pas réalisé en l'espèce.”
Ne
consegue che i disturbi psichici non vanno considerati in nesso di causalità
adeguato con l’infortunio in esame.
2.4. Entità della rendita di
invalidità
2.4.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità
di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nella concreta evenienza, con
la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una
rendita di invalidità del 41%. Esso ha in effetti sostenuto che, svolgendo
un’attività lavorativa adeguata al suo stato di salute nella misura dell’80%
(riduzione del rendimento del 20%), il ricorrente potrebbe conseguire un
reddito di fr. 39'870.-- che raffrontato al reddito che avrebbe potuto
percepire da valido di fr. 67'639.--, porta ad un grado di invalidità del 41%
(cfr. doc. 418).
Nella fattispecie
l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione interdisciplinare ortopedica
(Dr. __________), psichiatrica (Dr.ssa __________) e neurologica (Dr. __________)
(cfr. rapporto 30 agosto 2012, doc. 348).
Attentamente vagliato
l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che
il parere espresso dai medici dellCO 1, possa validamente costituire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere.
Nel rapporto del 30 agosto
2012.
i medici incaricati della valutazione interdisciplinare hanno quindi posto
la diagnosi di “Unfallbedingt zum Unfall vom 08.05.2009. Mittelgradig bis
schwere depressive Episode (ICD-10 F32.1/2). Agoraphobie (ICD-10 F40.0).
Chronisch posttraumatischer Kopfschmerz (ICHD-II 5.2) SLAP-Lasion des rechten
Schulter (ICD-10 S46.1) Unabhangig zum Unfall vom 08.05.2009. Degenerative
Spondylarthrose der zervikalen Wirbelsaule (ICD-10 M47.82).” (doc. 348).
Dal punto di vista
ortopedico il Dr. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore FMH, nel rapporto del 19 agosto 2012 ha evidenziato, per quanto riguarda i disturbi alla
colonna cervicale, che le
discopatie sono pregresse all'infortunio. In considerazione però di “una
degenerazione disco-vertebrale plurimi livelli chiara e una probabile
distorsione cervicale in conseguenza dell'infortunio”, egli ha ritenuto che
i disturbi al livello cervicale possono essere messi in relazione di causalità
naturale almeno parziale con l'infortunio fino a un anno dopo di esso. Oltre,
il nesso di causalità tra disturbi e infortunio va considerato estinto (doc.
348, pag. 23).
A proposito del gomito
destro, il Dr. __________ ha sottolineato che in assenza di lesioni
traumatiche, si può ammettere per uno stato da semplice contusione, una
persistenza dei disturbi in conseguenza dell'infortunio al massimo fino a tre
mesi dopo di esso. In seguito il nesso di causalità è considerato estinto (doc.
348, pag. 23).
In merito alla lesione
SLAP, il medico dell’amministrazione ha ritenuto questa compatibile senza
restrizioni “con uno stato degenerativo puro”. Tuttavia vista la
dinamica dell’incidente, non ha potuto escludere un peggioramento della lesione
anche se egli ritiene “assai poco probabile un'origine esclusivamente
traumatica di questa lesione SLAP”. Egli ha quindi ritenuto una causalità
parziale dell'incidente per questa lesione (doc. 348, pag. 23).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa, secondo il Dr. __________: “non esiste uno stato sequelare dovuto all'infortunio al livello della
spalla destra capace di giustificare una diminuzione della capacità
lavorativa nella pregressa mansione di camionista” (doc.
348, pag. 23).
Va precisato che già il
Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nella visita medica __________
del 18 ottobre 2010 (rapporto del 21 ottobre 2010) aveva concluso che malgrado
la lesione tipo SLAP alla spalla destra l’assicurato veniva ritenuto abile al
lavoro per mansioni medio-pesanti (doc. 196, pag. 3)
Per le
patologie ortopediche l’assicurato è considerato abile al lavoro senza limitazione
oraria o di rendimento nella professione esercitata prima dell'infortunio, sia
per le patologie ortopediche da mettere in rapporto di causalità naturale con
l'infortunio, sia per quelle d'origine esclusivamente degenerativa (doc. 348,
pag. 24).
Dal punto di vista
psichiatrico l’assicurato è stato valutato, in data 15 novembre 2011, dalla
Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale nel
raporto del 20 dicembre 2011 ha posto la diagnosi di “mittelgradige
bis schwere depressive Episode (ICD10 F32.1/2) sowie eine Agoraphobie (ICD-10
F40.0)”, in relazione di causalità naturale con
l’infortunio dell’8 maggio 2009.
La
specialista ha raccomandato un trattamento psichiatrico stazionario (doc. 313,
pag. 18).
Come visto tuttavia
(cfr. consid. 2.3.4.) i disturbi psichici non sono in relazione di causalità
adeguata con l’infortunio.
Per quanto riguarda la
patologia neurologica RI 1 è stato sottoposto a una valutazione da parte del
Dr. __________, spec. FMH in neurologia, in data 16 novembre 2011 (cfr.
rapporto del 15 dicembre 2011, doc. 312 e del 30 agosto 2012, doc. 348), il
quale, in data 9 aprile 2013, ha nuovamente preso posizione (doc. 403).
Il Dr. __________ ha
diagnosticato una cefalea cronica posttraumatica: “(…) der Versicherte durch
den Unfall vom 05.05.2009 eine leichte traumatische Hirnverletzung Grad 1 der
EFNS-Klassifikation, welche ohne Residuum regelrecht abheilte, erlitt. Darüber
hindu konnte auf neurologischem Fachgebiet ein chronisch posttraumatischer
Kopfschmerz diagnostiziert werden” (doc. 403).
Dal punto di vista della
capacità lavorativa residua il medico dell’CO 1 ha indicato che l’assicurato
può svolgere attività leggere, intercalando pause aggiuntive di un’ora al
giorno, con una diminuzione del rendimento del 20% (doc. 403).
In sede di opposizione contro
la decisione di attribuzione di una rendita di invalidità del 41%, il
patrocinatore dell’assicurato ha contestato, dal profilo medico, la percentuale
del 20% fissata dallo specialista dell’CO 1 sostenendo che il Dr. __________
avrebbe indicato il 30% (cfr. doc. I, pag. 5).
Il Dr. __________, nel
referto del 15 dicembre 2011, in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato,
si è così espresso:
" (…)
Zur Leistungsfähigkeit
Angesichts fehlender objektivierbarer Unfallfolgen erfolgt die
Beurteilung der zumutbaren Leistungsfähigkeit auf neurologischem Fachgebiet
medizin-theoretisch. Unter Berücksichtigung einer nicht optimalen
Therapiesituation und mittelschwerer Kopfschmerzen sind dem Versicherten aktuell
grundsätzlich mittelschwere Tätigkeiten ganztags in einem Pensum von 70 %,
das heisst mit vermehrten Pausen im Gesamtumfang von 2.5 Stunden bei vollem
Rendement, zumutbar. Diese Beurteilung stützt sich auf die von Evers
veröffentlichten Leitlinien der Deutschen Migrane- und Kopfschmerzgesellschaft
aus dem Jahr 2010 (3). In dieser Leitlinie werden für chronisch posttraumatische
Kopfschmerzen eine Reduktion der Leistungsfdhigkeit um 10-20 % und für mittelschwere
symptomatische Kopfschmerzen eine Reduktion der Leistungsfähigkeit um 20-30 %
angegeben. Unter einer Therapieoptimierung kann eine Verbesserung erwartet
werden.” (doc. 312, pag. 17).
In seguito, nel rapporto
del 9 aprile 2013, egli ha precisato quanto segue:
" (…)
Abgestützt auf die vorliegende
Dokumentation ist von ein stabiler Zustand hinsichtlich der Kopfschmerzen
festzustellen. Neue Therapieempfehlungen können nicht gemacht werden. Es ist
nicht mehr mit einer wesentlichen
Verbesserung des Gesundheitszustandes im Bezug auf die Kopfschmerzen zu recane. Rein unter Berücksichtigung der
Unfallfolgen des Unfalls vom 08.05.2009 auf neurologischem Fachgebiet
sind dem Versicherten aufgrund unfallbedingter Kopfschmerzen ganztags einfache
repetitive Tätigkeiten mit einem reduzierten Rendement von 20 % und
zusätzlichen Pausen im Umfang von 1 h pro Tag zumutbar. Eine darüber
hinausgehende Beeinträchtìgung der beruflichen Leistungsfähigkeit kann nicht
durch Unfallfolgen auf neurologischem Fachgebiet begrundet werden” (doc. 403,
pag. 3).
Dalla valutazione del
medico dell’CO 1 emerge che la percentuale del 70% è da ricondurre a delle
attività di difficoltà media, mentre nel successivo rapporto, alla specifica
domanda dell’CO 1 sull’esigibilità lavorativa, egli si è espresso nell’ambito
di attività semplici e ripetitive indicando una riduzione del rendimento del
20% con pause aggiuntive di un’ora al giorno (doc. 312, pag. 17, doc. 403, pag.
3).
Il ricorrente ha poi
contestato la stabilizzazione dello stato di salute, sulla base delle conclusioni
della perizia interdisciplinare e degli apprezzamenti neurologici e
psichiatrici, nonché dei referti dei medici curanti (Dr. __________ e Dr.ssa __________)
(doc. 426).
Per quanto riguarda
l’aspetto somatico il Dr. __________ nel rapporto del 9 aprile 2013 ha chiaramente indicato che il quadro clinico è stabile: “Abgestützt auf die vorliegende
Dokumentation ist von ein stabiler Zustand hinsichtlich der Kopfschmerzen
festzustellen. Neue Therapieempfehlungen können nicht gemacht werden. Es ist
nicht mehr mit einer wesentlichen Verbesserung des Gesundheitszustandes im
Bezug auf die Kopfschmerzen zu rechnen” (doc. 403).
In merito all’aspetto
psichiatrico la Dr.ssa __________, nella perizia del 20 dicembre 2011, aveva
consigliato un trattamento psichiatrico stazionario e indicato un’inabilità
lavorativa completa (doc. 313).
L’CO 1, da parte sua, ha
optato per la continuazione delle cure presso la Clinica di giorno della Dr.__________,
in considerazione del fatto che i disturbi psichiatrici avevano delle
ripercussioni sulle cefalee (doc. 431)
Come sottolineato tuttavia
dal legale dell’CO 1 in sede di risposta (doc. V), la questione della
stabilizzazione del quadro psichico può rimanere indecisa facendo difetto il
nesso di causalità adeguato (cfr. consid. 2.4.3.).
I referti della Dr.ssa __________
prodotti dall’avv. RA 1 in sede di opposizione non permettono quindi una
diversa valutazione della fattispecie (doc. 425).
Medesimo discorso anche
per quanto riguarda il certificato del Dr. __________, spec. FMH in medicina
interna e quindi non specialista nella materia che qui ci occupa, il quale nel
certificato del 24 aprile 2013 si è limitato ad indicare un’inabilità
lavorativa completa dal 1° maggio al 30 giugno 2013 senza indicazioni ulteriori
(doc. 424).
Alla luce di quanto
precede, è dunque lecito concludere che il ricorrente è in grado di svolgere
attività leggere con una diminuzione del rendimento del 20%.
2.4.4
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
Quanto
al reddito da valido, secondo l’assicuratore
infortuni resistente, senza il danno alla salute RI 1 avrebbe guadagnato
nel 2013 fr. 67'639.-- secondo le indicazioni del datore di lavoro (cfr.
scritto del 28 marzo 2013, doc. 401).
Questo dato, non
contestato, può essere fatto proprio dal TCA.
2.4.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.4.6
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili oppure a fr. 61'311.51
per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare, come fatto
dall’amministrazione, in +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012, mentre per il
2013.
l’adeguamento è dello 0.7% secondo la stima trimestrale (cfr. la relativa
tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si
ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr. 62'856.96.
L’assicurato, quale autista,
avrebbe guadagnato nel 2013, fr. 67'639.--/anno per un’occupazione a tempo
pieno.
Tale reddito si situa
sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 62'780.01;
cfr. Tabella TA1 p.to 49 “Trasporto terrestre”, livello di qualifica 4,
fr. 4’895.-- X 12 mesi = 58’740.--
riportato su 41.7 = 61'236.45 e aggiornato al 2013).
Nel
caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
L’INSAI
ha quindi rettamente ridotto il reddito da invalido di 1 ora al giorno per un
importo di fr. 7'536.80 (fr. 62'856.96 x 5 : 41.7) per un reddito pari a fr.
55'320.16.
Visto che l’assicurato, in
attività adeguate, presenta un minor rendimento del 20%, il reddito statistico
da invalido deve essere ridotto in proporzione, di modo che esso si attesta a
fr. 44'256.12 (risultato intermedio).
2.4.7
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10% sul reddito
statistico da invalido (doc. 413).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 10%,
l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 39'830.51.
In conclusione, il grado
di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 39'830.51 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 67'639.-- risulta essere del 41,1%, arrotondato al 41%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV
Nr. 11 p. 41, così come calcolato dall’amministrazione.
Visto che,
con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una
rendita di invalidità proprio del 41%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.5
Diritto all’indennità
per menomazione all’integrità
2.5.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione
in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità.
E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.5.5
Nel caso di
specie l’assicuratore LAINF resistente - sulla base della valutazione dell’8
aprile 2013 del Dr. __________ - ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 10%.
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri
specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi
dall’apprezzamento dell’8 aprile 2013 del medico dell’CO 1, il
quale ha rilevato che:
" (…)
2.
Schätzung des Integritätsschadens
Für die chronisch
posttraumatischen Kopfschmerzen ist ein Integritässchaden in Höhe von 10% zu
schätzen.
3.
Begründung
Im Quervergleich wird
in der Suva Tabelle 7 “Integritätsschaden bei Wirbelsäulenaffektionen” bei
degenerativen Veränderungen (Osteochondrose) ohne neurologische Defizite für
belastungsabhängigen Dauerschmerzen (++) ein Integritätsschaden von 5-10% oder
für starke Dauerschmerzen (+++) ein Integritätsschaden von 10-20% veranschlagt.
Im Quervergleich liegt ein Integritätsschaden in Höhe von 10%
im vorliegenden Fall zwar im oberen Bereiche, ist aber noch angemessen” (doc. 402).
Il TCA
concorda con questa esposizione dettagliata e convincente, con la quale il Dr. __________
ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado
di menomazione durevole, raggiunge il 10%.
Il
legale ha, per contro, ritenuto che la percentuale dell’IMI da riconoscere
all’assicurato debba essere maggiorata e raggiungere il 30% onde tenere
adeguatamente conto del danno all'integrità psichica (doc. I, pag. 5).
A tale
riguardo, il TCA rileva che, indipendentemente dall'esito dell'esame relativo
al nesso di causalità adeguata sopra esposto (cfr. consid. 2.3.4.), tale
richiesta si scontra con i principi giurisprudenziali vigenti in materia. Il
Tribunale federale ha, infatti, già avuto modo di rilevare che, tenuto conto del
fatto che, secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli
eventi infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi
durevoli all'integrità psichica, il diritto a un'IMI per danno dell'integrità
psichica viene infatti di principio negato - senza necessità di procedere a
misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole
della menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero,
come pure di un infortunio di grado medio, una deroga a questo principio
essendo eccezionalmente ammissibile in presenza di un evento classificabile al
limite degli infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli
elementi che permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione
dell'integrità psichica particolarmente grave che non sembra più essere
suscettibile di miglioramento (DTF 124 V 44 seg. consid.
5c/bb, 214; cfr. pure la sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 3.1; U
92/05 del 12 settembre 2006).
Orbene, una
siffatta situazione, già solo per quanto esposto al consid. 2.3.4., non si
avvera in concreto.
Nella misura in cui
all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 10%, la decisione su opposizione
del 9 luglio 2013 merita quindi di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti