35.2013.60
Entità dell'IMI (10%) determianta dall'assicuratore LAINF è corretta
9 gennaio 2014Italiano13 min
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Numero d'incarto:
35.2013.60
Data decisione, Autorità:
09.01.2014, TCA
Titolo:
Entità dell'IMI (10%) determianta dall'assicuratore LAINF è corretta
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
art. 24 LAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.60
cr
Lugano
9 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
agosto 2011, RI 1 – dipendente della ditta ____________________ di __________
in qualità di animatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1 - è rimasto vittima di una caduta mentre svolgeva la propria
attività lavorativa presso un villaggio turistico __________, riportando una
“frattura del capitello radiale in lussazione” al gomito sinistro (doc. 1).
In data
1° settembre 2011 egli ha subito un intervento chirurgico di capitellectomia e
impianto di protesi del capitello radiale gomito sinistro presso l’Azienda
ospedaliera Istituto ortopedico __________ (doc. 9a).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale dell’11 marzo 2013, la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (cfr. doc. 23).
Avverso
la decisione appena citata RI 1, patrocinato dall’avv. __________, ha
interposto opposizione (doc. 25).
1.3. Con
decisione su opposizione del 18 luglio 2013, l’assicuratore LAINF ha integralmente
respinto l’opposizione interposta contro la decisione formale dell’11 marzo
2013 (cfr. doc. A2).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 12 settembre 2013, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un’indennità per menomazione
all’integrità del 25%.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha sostenuto che la
valutazione peritale del dr. __________ non possa essere considerata
convincente, dato che “il perito stesso è del parere che il danno equivalga ad
un’artrosi di grave entità e ad un gomito con un importante deficit funzionale
residuo”.
Ora,
posto che “secondo la tabella 1 un deficit grave del funzionamento del gomito
dà diritto ad un’IMI del 25%” e ritenuto il probabile intervento di rimpiazzo
protesico al quale il giovane paziente dovrà sottoporsi in futuro, la patrocinatrice
del ricorrente ha ritenuto maggiormente opportuno riconoscere all’interessato
un’IMI del 25% (doc. I).
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è l’entità dell’IMI spettante all’assicurato.
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti
medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il
diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La perdita
totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In
caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia
nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta
inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5. L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.6. L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del dr. __________, ha assegnato al
ricorrente, con la decisione formale dell’11 marzo 2013, un’IMI del 10% (cfr.
doc. 23).
Questa la
valutazione del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, contenuta
nel referto del 25 febbraio 2013 relativo alla visita medica dell’8 novembre
2012:
"
Considerandi
(…)
3.
Attuale stato di salute (constatazioni
oggettive)
Cheloide della cicatrice al gomito sinistro,
deficit funzionale terminale in flessione e in estensione, supinazione
difficoltosa negli ultimi 20°.
4.
Diagnosi
- protesi del capitello radiale gomito sinistro
- stato
dopo frattura pluri-frammentaria del capitello radiale e lussazione del gomito
sinistro il 28.8.2011
5.
Delle cure o delle terapie potranno migliorare
l’attuale stato di salute? Se sì, quali ed effettuate da chi?
No, gli obiettivi terapeutici vengono
ragionevolmente rivolti al mantenimento dello stato di salute attuale.
6.
Potrebbe indicarci, in modo dettagliato, le
limitazioni al gomito? Ritiene che la situazione può ritenersi stabilizzata?
In relazione con i postumi infortunistici
riconducibili all’evento infortunistico del 28.8.2011, il gomito sinistro del
signor RI 1 risulta essere limitato nell’esecuzione di mansioni che richiedono
l’ingaggio sotto sforzo dell’arto superiore sinistro per tirare o spingere,
rispettivamente con il gomito in flessione, estensione o rotazione,
l’esecuzione frequente o prolungata di movimenti in flessione, estensione o
rotazione, il mantenimento prolungato di posizioni terminali in flessione,
estensione o rotazione, l’uso di strumenti o macchinari vibranti,
rispettivamente contundenti.
In assenza di misure terapeutiche ragionevolmente
esigibili suscettibili di incidere significativamente sullo stato attuale dei
postumi infortunistici, ritengo che dal punto di vista medico la situazione
possa essere considerata stabilizzata.
7.
Sussiste o sussisterà una menomazione
dell’integrità? Se sì, è già possibile valutare la stessa?
Con riferimento alle tabelle 1 e 5 estratto LAINF
edizione SUVA 2000, tenuto conto pure del futuro decorso ragionevolmente
prevedibile, l’indennità per menomazione dell’integrità riferibile all’evento
infortunistico del 28.8.2011 viene quantificata nella misura del
10%
in equivalenza ad un’artrosi del capitello
radiale di grave entità, rispettivamente a un gomito con un importante deficit funzionale residuale.
8.
Prognosi
In considerazione della giovane età del signor RI
1, ritengo ragionevole considerare a medio-lungo termine un futuro intervento
di rimpiazzo protesico.”
(doc. 22)
2.7
Con la
propria impugnativa, l’assicurato ha riconosciuto che l’Istituto assicuratore
ha considerato il possibile peggioramento, con necessità di procedere ad un nuovo
impianto protesico, rimproverando tuttavia al perito di non essersi espresso
“su quante volte in futuro dovrà avvenire un rimpiazzo protesico e quante volte
sarà tecnicamente possibile tale rimpiazzo. Ossia se consiste il rischio di
dover irrigidire il gomito fra qualche anno” (cfr. doc. I, p. 5).
Chiamato a pronunciarsi su
una questione di carattere squisitamente medico, questo Tribunale - considerata
anche l'assenza di pareri medici specialistici divergenti - ritiene che
l’apprezzamento espresso dal dr. __________ possa validamente costituire da
supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario
esperire degli ulteriori accertamenti.
Del
resto, il TCA evidenzia che alla medesima conclusione di un’IMI del 10% alla
quale è pervenuto il dr. __________ era pure giunta la dr.ssa __________,
specialista in ortopedia e traumatologia di __________, la quale, nel “parere
valutativo in sede medico-legale sul danno subito dal signor RI 1” dell’11 gennaio 2012, aveva ritenuto che “permangono postumi di invalidità permanente intesi come
danno biologico valutati secondo i comuni parametri in sede medico legale del
10%. Tale valutazione è da intendersi non solo in relazione al parziale
recupero funzionale dell’articolazione, ma anche ricordando che l’impianto di
protesi di capitello radiale non può ritenersi definitivo vista l’età del
paziente e le sue richieste funzionali” (doc. 25a).
Nella
risposta di causa, l’assicuratore infortuni ha peraltro indicato che:
"
(…)
Secondo la tabella 5, un’artrosi del capitello
radiale di grave entità corrisponde effettivamente a un tasso del 10%. Si
rileverà d’altro canto che, in questa stessa tabella, un cattivo esito della
protesi della testa radiale prevede un tasso limitato al 7.5%.
In considerazione dei limiti causati da questa
protesi e riferiti dal dr. __________, secondo la tabella 1, la mobilità del
gomito tra 0°-30°-90° corrisponde essa pure a un tasso del 10%.” (Doc. III)
Il TCA condivide queste considerazioni
dell’assicuratore infortuni.
A proposito della richiesta ricorsuale di
accordare all’interessato un’IMI del 25% corrispondente, secondo la tabella 1,
ad un “deficit grave del funzionamento del gomito”, il TCA evidenzia che, nel
caso di specie, al momento della valutazione del dr. __________, l’assicurato
era in grado di muovere il gomito sinistro, presentando a destra una
flessione/estensione di 160°-0°-0° e a sinistra una flessione/estensione di 100°-20°-0°
e una pro-/supinazione da ambo i lati di 90°-0°-90°, con a sinistra gli ultimi
20° circa di supinazione difficoltosi (doc. 22).
Alla luce di questi dati, appare quindi corretta
la valutazione del dr. __________ di un’IMI del 10% equivalente a un gomito con
un importante deficit funzionale residuale.
Quanto
alla pretesa mancata quantificazione da parte del dr. __________, al momento
della determinazione della menomazione all’integrità, del numero dei futuri
interventi di rimpiazzo protesico ai quali l’interessato dovrà sottoporsi, con
“rischio di dover irrigidire il gomito fra qualche anno”, questo Tribunale
rileva che, in proposito, il cpv. 4 dell’art. 36 OAINF prescrive che: “si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile
della menomazione dell’integrità”. Ciò che, nel caso di specie, è
effettivamente avvenuto, posto che il dr. __________ ha espressamente indicato
che la propria valutazione teneva “conto pure del futuro decorso
ragionevolmente prevedibile”, visto che “in considerazione della giovane età
del signor RI 1, ritengo ragionevole considerare a medio-lungo termine un
futuro intervento di rimpiazzo protesico” (doc. 22).
Il TCA
ricorda che, in caso di futuro peggioramento - importante
e non prevedibile – della menomazione dell’integrità, l’Istituto
assicuratore potrà, in applicazione dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, valutare la
possibilità di una revisione della percentuale di IMI.
Giova,
infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla
base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati
che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità
sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per
tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze
particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico
della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi
(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;
RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C.,
inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U
14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi
soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano
oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)
soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e
egualitaria di una menomazione all’integrità.
Nella
misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 10%, la decisione
su opposizione del 18 luglio 2013 merita quindi di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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