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Decisione

35.2013.60

Entità dell'IMI (10%) determianta dall'assicuratore LAINF è corretta

9 gennaio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è l’entità dell’IMI spettante all’assicurato.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3. L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti

medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il

diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La perdita

totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In

caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia

nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta

inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5. L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.6. L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del dr. __________, ha assegnato al

ricorrente, con la decisione formale dell’11 marzo 2013, un’IMI del 10% (cfr.

doc. 23).

Questa la

valutazione del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, contenuta

nel referto del 25 febbraio 2013 relativo alla visita medica dell’8 novembre

2012:

"

Considerandi

(…)

3.

Attuale stato di salute (constatazioni

oggettive)

Cheloide della cicatrice al gomito sinistro,

deficit funzionale terminale in flessione e in estensione, supinazione

difficoltosa negli ultimi 20°.

4.

Diagnosi

- protesi del capitello radiale gomito sinistro

- stato

dopo frattura pluri-frammentaria del capitello radiale e lussazione del gomito

sinistro il 28.8.2011

5.

Delle cure o delle terapie potranno migliorare

l’attuale stato di salute? Se sì, quali ed effettuate da chi?

No, gli obiettivi terapeutici vengono

ragionevolmente rivolti al mantenimento dello stato di salute attuale.

6.

Potrebbe indicarci, in modo dettagliato, le

limitazioni al gomito? Ritiene che la situazione può ritenersi stabilizzata?

In relazione con i postumi infortunistici

riconducibili all’evento infortunistico del 28.8.2011, il gomito sinistro del

signor RI 1 risulta essere limitato nell’esecuzione di mansioni che richiedono

l’ingaggio sotto sforzo dell’arto superiore sinistro per tirare o spingere,

rispettivamente con il gomito in flessione, estensione o rotazione,

l’esecuzione frequente o prolungata di movimenti in flessione, estensione o

rotazione, il mantenimento prolungato di posizioni terminali in flessione,

estensione o rotazione, l’uso di strumenti o macchinari vibranti,

rispettivamente contundenti.

In assenza di misure terapeutiche ragionevolmente

esigibili suscettibili di incidere significativamente sullo stato attuale dei

postumi infortunistici, ritengo che dal punto di vista medico la situazione

possa essere considerata stabilizzata.

7.

Sussiste o sussisterà una menomazione

dell’integrità? Se sì, è già possibile valutare la stessa?

Con riferimento alle tabelle 1 e 5 estratto LAINF

edizione SUVA 2000, tenuto conto pure del futuro decorso ragionevolmente

prevedibile, l’indennità per menomazione dell’integrità riferibile all’evento

infortunistico del 28.8.2011 viene quantificata nella misura del

10%

in equivalenza ad un’artrosi del capitello

radiale di grave entità, rispettivamente a un gomito con un importante deficit funzionale residuale.

8.

Prognosi

In considerazione della giovane età del signor RI

1, ritengo ragionevole considerare a medio-lungo termine un futuro intervento

di rimpiazzo protesico.”

(doc. 22)

2.7

Con la

propria impugnativa, l’assicurato ha riconosciuto che l’Istituto assicuratore

ha considerato il possibile peggioramento, con necessità di procedere ad un nuovo

impianto protesico, rimproverando tuttavia al perito di non essersi espresso

“su quante volte in futuro dovrà avvenire un rimpiazzo protesico e quante volte

sarà tecnicamente possibile tale rimpiazzo. Ossia se consiste il rischio di

dover irrigidire il gomito fra qualche anno” (cfr. doc. I, p. 5).

Chiamato a pronunciarsi su

una questione di carattere squisitamente medico, questo Tribunale - considerata

anche l'assenza di pareri medici specialistici divergenti - ritiene che

l’apprezzamento espresso dal dr. __________ possa validamente costituire da

supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario

esperire degli ulteriori accertamenti.

Del

resto, il TCA evidenzia che alla medesima conclusione di un’IMI del 10% alla

quale è pervenuto il dr. __________ era pure giunta la dr.ssa __________,

specialista in ortopedia e traumatologia di __________, la quale, nel “parere

valutativo in sede medico-legale sul danno subito dal signor RI 1” dell’11 gennaio 2012, aveva ritenuto che “permangono postumi di invalidità permanente intesi come

danno biologico valutati secondo i comuni parametri in sede medico legale del

10%. Tale valutazione è da intendersi non solo in relazione al parziale

recupero funzionale dell’articolazione, ma anche ricordando che l’impianto di

protesi di capitello radiale non può ritenersi definitivo vista l’età del

paziente e le sue richieste funzionali” (doc. 25a).

Nella

risposta di causa, l’assicuratore infortuni ha peraltro indicato che:

"

(…)

Secondo la tabella 5, un’artrosi del capitello

radiale di grave entità corrisponde effettivamente a un tasso del 10%. Si

rileverà d’altro canto che, in questa stessa tabella, un cattivo esito della

protesi della testa radiale prevede un tasso limitato al 7.5%.

In considerazione dei limiti causati da questa

protesi e riferiti dal dr. __________, secondo la tabella 1, la mobilità del

gomito tra 0°-30°-90° corrisponde essa pure a un tasso del 10%.” (Doc. III)

Il TCA condivide queste considerazioni

dell’assicuratore infortuni.

A proposito della richiesta ricorsuale di

accordare all’interessato un’IMI del 25% corrispondente, secondo la tabella 1,

ad un “deficit grave del funzionamento del gomito”, il TCA evidenzia che, nel

caso di specie, al momento della valutazione del dr. __________, l’assicurato

era in grado di muovere il gomito sinistro, presentando a destra una

flessione/estensione di 160°-0°-0° e a sinistra una flessione/estensione di 100°-20°-0°

e una pro-/supinazione da ambo i lati di 90°-0°-90°, con a sinistra gli ultimi

20° circa di supinazione difficoltosi (doc. 22).

Alla luce di questi dati, appare quindi corretta

la valutazione del dr. __________ di un’IMI del 10% equivalente a un gomito con

un importante deficit funzionale residuale.

Quanto

alla pretesa mancata quantificazione da parte del dr. __________, al momento

della determinazione della menomazione all’integrità, del numero dei futuri

interventi di rimpiazzo protesico ai quali l’interessato dovrà sottoporsi, con

“rischio di dover irrigidire il gomito fra qualche anno”, questo Tribunale

rileva che, in proposito, il cpv. 4 dell’art. 36 OAINF prescrive che: “si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile

della menomazione dell’integrità”. Ciò che, nel caso di specie, è

effettivamente avvenuto, posto che il dr. __________ ha espressamente indicato

che la propria valutazione teneva “conto pure del futuro decorso

ragionevolmente prevedibile”, visto che “in considerazione della giovane età

del signor RI 1, ritengo ragionevole considerare a medio-lungo termine un

futuro intervento di rimpiazzo protesico” (doc. 22).

Il TCA

ricorda che, in caso di futuro peggioramento - importante

e non prevedibile – della menomazione dell’integrità, l’Istituto

assicuratore potrà, in applicazione dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, valutare la

possibilità di una revisione della percentuale di IMI.

Giova,

infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla

base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati

che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità

sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per

tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze

particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico

della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi

(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;

RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C.,

inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U

14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Nella

misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 10%, la decisione

su opposizione del 18 luglio 2013 merita quindi di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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