35.2013.61
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 luglio 2014Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.61
mm
Lugano
14 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Tra il 2003 e il 2009, RI 1,
agente di sicurezza e amministratore della ditta __________ e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é rimasto vittima di
diversi infortuni, accaduti il 20 luglio 2003, il 1° novembre 2005, l’11
novembre 2008 e il 23 aprile 2009, che hanno interessato, rispettivamente, la
spalla destra, il ginocchio sinistro, il ginocchio destro e, nuovamente, la spalla
destra.
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità per tutti gli eventi e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 12 agosto 2011, nel
disarmare un aggressore e nel bloccarlo a terra in attesa dell’arrivo della
polizia, l’assicurato ha lamentato forti dolori alla spalla destra, con
diagnosi di tenosinovite del capo lungo del bicipite di destra.
L’assunzione di tale
evento é stata rifiutata dall’amministrazione per il motivo che i dolori alla
spalla destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge
e, d’altra parte, che essi non costituivano neppure una lesione parificata ai
postumi di un infortunio.
Con sentenza 35.2012.73
del 21 marzo 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha
respinto il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su opposizione 8
agosto 2012 della CO 1.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 agosto 2012,
l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta
durata a decorrere dal 30 settembre 2011 e ha posto l’assicurato al beneficio
di una rendita d’invalidità del 28% dal 1° ottobre 2011, come pure di
un’indennità per menomazione all’integrità del 10% a carico del sinistro del 1°
novembre 2005 e del 15% a carico di quello del 23 aprile 2009 (cfr. doc. 312).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 315, 320 e 336), in
data 5 luglio 2013, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 338).
1.4. Con tempestivo ricorso del 12
settembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’assicuratore convenuto venga condannato ad assumere
l’evento occorsogli il 12 agosto 2011 e, in via subordinata, il rinvio
degli atti alla CO 1 per complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere - a proposito dell’evento
dell’agosto 2011 -, che “sono quindi dati i presupposti per riconoscere
l’evento quale nuovo infortunio (o subordinatamente quale ricaduta d’infortunio),
ritenuto che gli elementi costitutivi essenziali dell’infortunio sono
cumulativamente dati. Si fa altresì presente come proprio nella querelata
decisione su opposizione, la CO 1 sostenga che l’evento del 12.08.2012 ha
riacutizzato dolori alla spalla destra (oggetto dell’ultimo infortunio) seppur
non cagionando nessuna lesione supplementare. A maggior ragione, questa
asserzione depone per una ricaduta dell’infortunio precedente assunto.”).
Per quanto riguarda gli
aspetti economici della determinazione del grado dell’invalidità e,
specificatamente, l’entità del reddito da valido, l’assicurato rimprovera
all’amministrazione di non avere considerato che avrebbe beneficiato, oltre al
salario, anche di bonus pari a fr. 20’000/anno (doc. I, p. 6).
In merito al reddito da
invalido, egli sostiene che quello ritenuto dalla CO 1 deve essere rivisto “…
in funzione dell’effettiva capacità lavorativa residua.” (doc. I, p. 7).
Per quanto concerne infine
l’IMI riconosciutagli, RI 1 l’ha definita “… scorretta e da contestare in
funzione dell’avvenuto peggioramento dello stato di salute.” (doc. I, p. 7).
1.5. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. L’8 ottobre 2013, il
ricorrente ha informato il TCA che, nel corso del mese di novembre 2013, egli
sarebbe stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra, e
ciò a comprova dell’intervento di un peggioramento del suo stato di salute
imputabile all’evento dell’agosto 2011 (doc. V).
L’Istituto resistente si é
espresso al riguardo in data 14 ottobre 2013 (doc. VII).
1.7. Nel mese di febbraio 2014,
l’amministrazione ha prodotto ulteriore documentazione (cfr. doc. IX +
allegati).
Le relative osservazioni
espresse dall’assicurato sono pervenute in data 12 marzo 2014 (doc. XIII).
2.1. Con la sentenza 35.2012.73
del 21 marzo 2013, questo Tribunale ha stabilito che l’evento occorso
all’assicurato in data 12 agosto 2011 non costituiva un infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA e che un relativo obbligo a prestazioni della CO 1 non poteva
essere ammesso neppure a titolo di lesione parificata ai postumi di un
infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 38/fasc. 1).
Alla luce di quanto
precede, nella misura in cui l’assicurato pretende che l’evento dell’agosto
2011 venga assunto dall’ammministrazione a titolo di (nuovo) infortunio, la sua
impugnativa é irricevibile, posto che tale aspetto é già stato risolto con una
sentenza cresciuta incontestata in giudicato.
Diverso é il discorso per
quanto riguarda la questione di sapere se i disturbi alla spalla destra insorti
il 12 agosto 2011 costituivano una ricaduta (o un postumo tardivo) dell’infortunio
del 23 aprile 2009, aspetto che il TCA non ha potuto esaminare vista l’assenza
di decisione da parte dell’amministrazione (cfr. doc. 38/fasc. 1, p. 3s.)
2.2. Disturbi alla spalla
destra insorti il 12 agosto 2011 ricaduta (o postumo tardivo) dell’infortunio
del 23 aprile 2009?
2.2.1. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata
secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice
possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.2.2. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.2.3. In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.2.4. Con la decisione
su opposizione impugnata, la CO 1 ha negato che i disturbi in questione
potessero andare a suo carico a titolo di ricaduta dell’evento traumatico del
23 aprile 2009, ritenuto che “il fatto che lo stato della spalla destra sia
stato considerato stabilizzato dai periti non significava che fosse intervenuta
una guarigione. Si evince al contrario dagli atti medici che, già prima del 12
agosto 2011, l’opponente presentava una menomazione definitiva della spalla
destra, che comportava dolori residui e limitazione funzionale, oltre ad una
patologia infiammatoria preesistente a livello del muscolo bicipite. Gli esami
esperiti dopo l’evento del 12 agosto 2011 (radiografia e sonografia, inc. LAINF
11-1195114, doc. 3) non hanno dimostrato l’esistenza di lesioni organiche
supplementari alla spalla destra. Di fronte ai postumi presenti alla spalla
destra, é dunque inevitabile che lo stato algico non resti sempre stabile ma
che ci siano dei periodi nei quali il ricorrente presenta maggiori dolori alla
spalla a dipendenza dei movimenti effettuati.” (doc. 338, p. 6s.).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte constata che, nel corso del mese di dicembre 2013,
preso atto che nel frattempo l’assicurato era stato sottoposto a un intervento
d’impianto di protesi della spalla destra (nel novembre 2013), l’Istituto
assicuratore ha interpellato il Prof. dott. __________, Direttore della Clinica
universitaria __________ di __________, al quale ha rivolto alcune domande
inerenti l’operazione in questione ed il ruolo giocato dall’evento dell’agosto
2011 (cfr. allegato 5 al doc. IX).
Dal rapporto 1° febbraio
2014 del dott. __________, Capoclinica di chirurgia della spalla presso la __________
risulta che l’insorgente lo aveva consultato nel gennaio 2013, lamentando un’evidente
limitazione funzionale dolorosa della spalla destra. In quell’occasione, egli gli
aveva riferito che, soltanto un paio di mesi prima, era ancora in grado di
elevare il braccio destro sopra il livello delle spalle, movimento divenuto nel
frattempo impossibile. L’esame radiologico aveva evidenziato una chiara
irregolarità articolare delle superfici glenoidali, nonché delle alterazioni
artrosiche omerali. Da parte sua, l’artro-RMN del 6 maggio 2013 aveva mostrato
la presenza di un’ampia lesione cartilaginea come pure una lesione del labbro
glenoidale, motivo per cui era stata posta l’indicazione per l’impianto di una
protesi della spalla con ricostruzione della glena.
D’altro canto, il medico
curante specialista interpellato dall’amministrazione ha precisato che il noto
intervento protesico costituiva, con verosimiglianza preponderante, una
conseguenza tardiva dei pregressi infortuni alla spalla destra (“Mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit höher als 50% stellt die
Implantation der Prothese eine Spätfolge (organiche Veränderung eines scheinbar
geheilten Leidens, die zu einem anders-gearteten Krankheitsbild führen) von den
Unfällen vom 20.07.2003 und vom 23.04.2009 dar.”), mentre l’evento del 12 agosto 2011, come tale, aveva provocato un semplice aggravamento transitorio
dello stato della spalla destra (cfr. allegato 6 al doc. IX).
Tenuto conto
delle chiare indicazioni fornite dal dott. __________, dalle quali non
vi é motivo di scostarsi, occorre concludere che i disturbi insorti in
occasione dell’evento del 12 agosto 2011 non potevano andare a
carico della CO 1 nemmeno a titolo di ricaduta (o di conseguenza tardiva) dei
pregressi infortuni che avevano interessato la spalla destra (in particolare di
quello occorso il 23 aprile 2009).
La decisione su
opposizione impugnata merita pertanto conferma, nella misura in cui
l’assicuratore ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi
provocati dall’evento dell’agosto 2011.
2.3. Con la decisione formale
dell’8 agosto 2012, poi confermata in sede di opposizione, la CO 1 ha definito
il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI),
ritenendo ormai stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell’assicurato a
decorrere dal mese di ottobre 2011 (cfr. doc. 312, p. 2).
Al proposito, questa Corte
osserva che dalle perizie amministrative 21 (concernente la spalla destra) e 29
settembre 2011 (riguardante il ginocchio sinistro) elaborate dai dottori __________
e __________ della Clinica __________ di __________, si evince effettivamente che,
a quel momento, non entravano più in linea di conto provvedimenti terapeutici
suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato della spalla destra e del
ginocchio sinistro (cfr. doc. 257, p. 17s. e doc. 258, p. 31s.).
Così come già indicato al
considerando 2.2.4., nel corso del mese di gennaio 2013, il dott.
__________ ha oggettivato l’intervento di un notevole peggioramento a livello
della spalla destra rispetto a quanto era stato refertato dai suoi colleghi __________r
e __________ (doc. 327: “Im Vergleich zur Untersuchung bei der
Begutachtung am 19.11.2010 hat sich die aktive Schultherbeweglichkeit wie auch
die passive Schulterbeweglichkeit verschlechtert.”), peggioramento che non
aveva però intaccato la residua capacità lavorativa in attività sostitutive
adeguate (doc. 327: “Für rein administrative Tätigkeit ist eine volle
Arbeitsfähigkeit gegeben.”).
In data 5
novembre 2013, ha avuto luogo l’intervento d’impianto di protesi alla spalla
destra (cfr. allegato 6 al doc. IX).
Con scritto
del 19 febbraio 2014, la CO 1 ha comunicato al TCA di aver preso a carico
l’operazione in questione, “in quanto raffigura una conseguenza tardiva degli
infortuni del 20 luglio 2003 e del 23 aprile 2009”, e di aver di conseguenza ripristinato il diritto all’indennità giornaliera a partire dal 5
novembre 2013, precisato che “le conseguenze di tale intervento sul grado di
invalidità e sul grado di menomazione dell’integrità verranno esaminate
ulteriormente.” (doc. IX).
Alla luce di
quanto precede, posto che il peggioramento a livello della spalla destra (che
ha successivamente reso necessaria l’esecuzione di un intervento protesico) é
intervenuto prima dell’emanazione della decisione su opposizione
impugnata (al riguardo, si veda la giurisprudenza secondo cui la data di
emanazione della decisione impugnata segna il limite temporale del potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali - cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), questo
Tribunale é tenuto a valutare se l’Istituto assicuratore poteva ancora
considerare stabilizzato lo stato di salute del ricorrente.
2.4. Stato di salute
infortunistico stabilizzato a far tempo dal 1° ottobre 2011?
2.4.1. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha
diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.
1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
In una sentenza
8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei
termini seguenti:
" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a
persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio
2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il
concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"
e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.
19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un
recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in
seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che
il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,
così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134
V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,
consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo
stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi
di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.
ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20
maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1,
non pubblicato, e 3).“
2.4.2. Nella concreta evenienza,
dalle due perizie elaborate dai sanitari della Clinica __________ emerge che, a
dipendenza sia del danno alla spalla destra che di quello al ginocchio
sinistro, RI 1 era stato ritenuto impedito in misura rilevante a esercitare la
sua precedente professione (relativamente alle mansioni che egli era chiamato a
svolgere quale addetto alla sicurezza - cfr. doc. 257, p. 16 e doc. 258, p.
30).
Per contro, per attività
lavorative leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi, da svolgere
in posizione prevalentemente seduta e che non implicano lavori sopra l’altezza
del capo (come lo erano, ad esempio, le mansioni amministrative legate all’attività
alle dipendenze della __________), i dottori S__________ e __________ avevano
attestato una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 257, p. 16s. e doc. 258, p.
30s.).
Ora, posto che il
peggioramento refertato nel gennaio 2013 non ha avuto alcuna
incidenza sulla capacità lavorativa residua dell’insorgente (cfr. doc.
327) e, d’altra parte, che l’intervento di protesi della spalla non era in ogni
caso atto a migliorare la capacità lavorativa nella precedente professione, ricordato
che l’esercizio di quest’ultima é limitato (anche) in ragione del danno al
ginocchio sinistro, il TCA ritiene che la CO 1 era legittimata a considerare
stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche del ricorrente e, quindi,
in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre termine alle prestazioni di corta
durata a partire dalla fine del mese di settembre 2011.
Questa Corte prende atto
che l’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente
all’intervento chirurgico del 5 novembre 2013 a titolo di postumo tardivo e che, a partire da quella data, ha pure ripristinato il diritto
all’indennità giornaliera (cfr. doc. IX).
In esito a quanto precede,
questo Tribunale può quindi procedere, qui di seguito, all’esame delle
prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e indennità per menomazione
all’integrità).
2.5. Entità
della rendita di invalidità.
2.5.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile
2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5.3
Nella presente fattispecie, secondo
il TCA, l’esigibilità lavorativa é stata validamente definita grazie alle
perizie elaborate dai sanitari della Clinica universitaria __________ di __________
Occorre quindi ritenere
che RI 1, impedito in larga misura a esercitare la sua precedente professione alle
dipendenze della __________, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con
un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico, concretamente un’attività
fisicamente leggera da svolgere in posizione prevalentemente seduta (in questo
senso, si veda pure la STCA 32.2013.31 del 28 marzo 2013 consid. 2.7., emanata
nella parallela procedura in materia di assicurazione per l’invalidità).
2.5.4
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo la CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2011, qualora non fosse rimasto vittima
degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 135'130 (fr. 10'000
x 13 mesi = fr. 130'000 + adeguamento all’evoluzione dei salari nominali - cfr.
doc. 312, p. 2).
Questo dato é contestato
dall’assicurato, il quale fa valere che il reddito da valido riferito all’anno
2011.
ammonterebbe invece a fr. 155'000 (fr. 135'000 + fr. 20'000 di bonus)
(cfr. doc. I, p. 6).
Il TCA rileva che, in
occasione della sua audizione del 28 febbraio 2012, RI 1 ha dichiarato - sottoscrivendo
pure il relativo verbale - che, a quel momento, il suo salario sarebbe stato di
fr. 130’000/anno (cfr. doc. 294, p. 1: “CHF 130'000 annuale (CHF 10'000.00 con
13.
mensilità). Il salario é stato incrementato secondo una scala convenuta
internamente alla ditta e secondo lo sviluppo della stessa (aumenti di ca. CHF
1'000.00 mensili all’anno).”).
Nel corso del mese di giugno
2012, l’assicurato ha quindi fatto presente alla CO 1 di aver percepito un
bonus di fr. 20'000 per l’anno 2009, sostenendo che egli “… avrebbe
verosimilmente potuto reperire altri bonus di quell’entità se avesse continuato
a prestare ininterrottamente la sua attività.” (doc. 307).
L’avvenuto versamento del
bonus risulta in effetti dal certificato di salario 2010 (cfr. doc. 310).
D’altro canto, dalle
decisioni di tassazione agli atti non emerge che egli abbia regolarmente
beneficiato di tale prestazione anche negli anni precedenti il 2009 (cfr.
allegati al doc. 296).
Ora, tenuto conto di quest’ultima
circostanza e di quanto dichiarato in occasione della sua audizione del
febbraio 2012, questo Tribunale non ritiene dimostrato, con un sufficiente grado
di verosimiglianza, che in assenza del danno alla salute, il ricorrente avrebbe
beneficiato di bonus anche negli anni successivi al 2009.
Tale conclusione si
giustifica tanto più se si considera che la prestazione in questione gli é
stata corrisposta in un anno in cui la sua capacità lavorativa era già del 30%,
ossia limitata alle sole incombenze amministrative.
In esito a quanto precede,
il reddito da valido ammonta quindi a fr. 130'000.
2.5.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.5.6
Dalle decisione
su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.
97'883.60 il reddito da invalido. Essa ha considerato il reddito effettivamente
realizzato dall’assicurato nel 2011 lavorando alle dipendenze della __________
(fr. 45'746.40), e lo ha addizionato al reddito che egli potrebbe realizzare
sul mercato generale del lavoro mettendo a frutto la restante capacità
lavorativa del 70% (fr. 52'137) (cfr. doc. 338, p. 8).
Tutto ben considerato,
questa Corte condivide l’operato dell’amministrazione.
Da un lato, non é
contestato che nel 2011, lavorando per la __________ in misura del 30%, RI 1 ha
conseguito un reddito pari a fr. 45'746.40 (si vedano, del resto, i doc. 280 -
290).
Dall’altro, tenuto conto
della sua posizione dirigenziale in seno alla suddetta società (amministratore
unico - cfr. doc. 294), secondo il TCA, é ragionevolmente esigibile che
l’assicurato organizzasse il proprio lavoro alle dipendenze di quest’ultima in
modo tale da permettergli di sfruttare contemporaneamente la residua capacità
lavorativa del 70% sul mercato generale del lavoro.
Conformemente alla
giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
stabilire quanto l’insorgente potrebbe realizzare sul mercato generale del
lavoro, ci si deve riferire ai dati statistici nazionali contenuti nella
tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone conoscenze professionali e specializzate (livello di qualifica 3)
nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 5’909.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica), esso ammonta a fr. 6'145.36 mensili oppure a fr.
73'744.32 per l'intero anno (fr. 6'145.36 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 74'481.76.
Secondo questo Tribunale,
nella concreta evenienza, non entra in linea di conto una riduzione del reddito
statistico da invalido a titolo di gap salariale (cfr. la giurisprudenza
citata al consid. 2.5.5. in fine), vista la particolare
posizione di RI 1 in seno alla società __________ (egli é amministratore
unico e, di fatto, datore di lavoro di sé stesso, con dunque la
facoltà di determinare l’importo del proprio salario) (per un caso analogo, si
veda la STCA 35.2011.72 dell’8 agosto 2012 consid. 2.4.7.).
Posto
che la capacità lavorativa da sfruttare sul mercato generale del lavoro é del
70%, il reddito statistico deve essere ridotto in proporzione e ammonta quindi
a fr. 52'137.23 (risultato intermedio).
2.5.7
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto, la CO 1 ha preteso
non esservi valide ragioni per applicare una decurtazione percentuale del
reddito statistico (cfr. doc. 338, p. 9).
Questa Corte ritiene per
contro giustificato ridurre del 5% il reddito statistico da invalido per tenere
conto del danno alla salute, cosicché esso si attesta a fr. 49'530.36 (95% di
fr. 52'137.23).
2.5.8
In conclusione, il grado di
invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 95'276.76 (fr.
45'746.40 + fr. 49'530.36) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 130’000 -, risulta essere del 26.71%,
arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Il TCA
potrebbe quindi, in linea di principio, riformare la decisione impugnata a detrimento
del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in
merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr.
art. 20 cpv. 2 Lptca).
Questa Corte, tuttavia, rinuncia a
effettuare una reformatio in pejus, vista l’esigua differenza (1%) e
considerato che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23
giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003;
STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249).
Nella misura
in cui l'assicuratore resistente ha riconosciuto all'assicurato una rendita di
invalidità del 28%, il ricorso da lui interposto va
respinto.
2.6
Entità
della menomazione all’integrità.
2.6.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.6.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.6.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.6.5
Dalle tavole processuali si
evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui é portatore RI
1.
é stata eseguita dagli specialisti della Clinica universitaria __________.
Questo il tenore del loro apprezzamento
riferito alla situazione della spalla destra:
" (…).
Gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung
(UVG 2000) ergibt sich bei einer Schulterbeweglichkeit bis zur Horizontalen ein
Integritätsschaden von 15%. Da die aktuelle Schulterflexion des Exploranden 80°
misst, gehen wir von einem Integritätsschaden von 15% aus.“
(doc.
257, p. 18)
Essi si sono invece espressi nel seguente modo a proposito della
menomazione interessante il ginocchio sinistro:
" (…).
Gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung
(UVG 2000) ergibt sich bei Gelenkinstabilität des Kniegelenkes ausgehend von
den Kreuzbändern ein Integritätsschaden zwischen 0 und 15%. Aus unserer Sicht
besteht ein Integritätsschaden von 10%“
(doc.
258, p. 32)
Chiamato
a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di
pareri specialistici divergenti -, questo Tribunale ritiene di poter
validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dai medici __________,
specialisti proprio nella materia che qui interessa.
D’altro
canto, l’Istituto assicuratore resistente si é già dichiarato pronto a
rivalutare il grado della menomazione all’integrità in funzione degli esiti
dell’intervento protesico del novembre 2013 (cfr. doc. IX).
Sulla
scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve
dunque essere confermata anche nella misura in cui a RI 1
è stata assegnata un’IMI del 25%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti