Lexipedia

Decisione

35.2013.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 luglio 2014Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5.3

Nella presente fattispecie, secondo

il TCA, l’esigibilità lavorativa é stata validamente definita grazie alle

perizie elaborate dai sanitari della Clinica universitaria __________ di __________

Occorre quindi ritenere

che RI 1, impedito in larga misura a esercitare la sua precedente professione alle

dipendenze della __________, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con

un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico, concretamente un’attività

fisicamente leggera da svolgere in posizione prevalentemente seduta (in questo

senso, si veda pure la STCA 32.2013.31 del 28 marzo 2013 consid. 2.7., emanata

nella parallela procedura in materia di assicurazione per l’invalidità).

2.5.4

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo la CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2011, qualora non fosse rimasto vittima

degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 135'130 (fr. 10'000

x 13 mesi = fr. 130'000 + adeguamento all’evoluzione dei salari nominali - cfr.

doc. 312, p. 2).

Questo dato é contestato

dall’assicurato, il quale fa valere che il reddito da valido riferito all’anno

2011.

ammonterebbe invece a fr. 155'000 (fr. 135'000 + fr. 20'000 di bonus)

(cfr. doc. I, p. 6).

Il TCA rileva che, in

occasione della sua audizione del 28 febbraio 2012, RI 1 ha dichiarato - sottoscrivendo

pure il relativo verbale - che, a quel momento, il suo salario sarebbe stato di

fr. 130’000/anno (cfr. doc. 294, p. 1: “CHF 130'000 annuale (CHF 10'000.00 con

13.

mensilità). Il salario é stato incrementato secondo una scala convenuta

internamente alla ditta e secondo lo sviluppo della stessa (aumenti di ca. CHF

1'000.00 mensili all’anno).”).

Nel corso del mese di giugno

2012, l’assicurato ha quindi fatto presente alla CO 1 di aver percepito un

bonus di fr. 20'000 per l’anno 2009, sostenendo che egli “… avrebbe

verosimilmente potuto reperire altri bonus di quell’entità se avesse continuato

a prestare ininterrottamente la sua attività.” (doc. 307).

L’avvenuto versamento del

bonus risulta in effetti dal certificato di salario 2010 (cfr. doc. 310).

D’altro canto, dalle

decisioni di tassazione agli atti non emerge che egli abbia regolarmente

beneficiato di tale prestazione anche negli anni precedenti il 2009 (cfr.

allegati al doc. 296).

Ora, tenuto conto di quest’ultima

circostanza e di quanto dichiarato in occasione della sua audizione del

febbraio 2012, questo Tribunale non ritiene dimostrato, con un sufficiente grado

di verosimiglianza, che in assenza del danno alla salute, il ricorrente avrebbe

beneficiato di bonus anche negli anni successivi al 2009.

Tale conclusione si

giustifica tanto più se si considera che la prestazione in questione gli é

stata corrisposta in un anno in cui la sua capacità lavorativa era già del 30%,

ossia limitata alle sole incombenze amministrative.

In esito a quanto precede,

il reddito da valido ammonta quindi a fr. 130'000.

2.5.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.5.6

Dalle decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

97'883.60 il reddito da invalido. Essa ha considerato il reddito effettivamente

realizzato dall’assicurato nel 2011 lavorando alle dipendenze della __________

(fr. 45'746.40), e lo ha addizionato al reddito che egli potrebbe realizzare

sul mercato generale del lavoro mettendo a frutto la restante capacità

lavorativa del 70% (fr. 52'137) (cfr. doc. 338, p. 8).

Tutto ben considerato,

questa Corte condivide l’operato dell’amministrazione.

Da un lato, non é

contestato che nel 2011, lavorando per la __________ in misura del 30%, RI 1 ha

conseguito un reddito pari a fr. 45'746.40 (si vedano, del resto, i doc. 280 -

290).

Dall’altro, tenuto conto

della sua posizione dirigenziale in seno alla suddetta società (amministratore

unico - cfr. doc. 294), secondo il TCA, é ragionevolmente esigibile che

l’assicurato organizzasse il proprio lavoro alle dipendenze di quest’ultima in

modo tale da permettergli di sfruttare contemporaneamente la residua capacità

lavorativa del 70% sul mercato generale del lavoro.

Conformemente alla

giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

stabilire quanto l’insorgente potrebbe realizzare sul mercato generale del

lavoro, ci si deve riferire ai dati statistici nazionali contenuti nella

tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone conoscenze professionali e specializzate (livello di qualifica 3)

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 5’909.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 6'145.36 mensili oppure a fr.

73'744.32 per l'intero anno (fr. 6'145.36 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 74'481.76.

Secondo questo Tribunale,

nella concreta evenienza, non entra in linea di conto una riduzione del reddito

statistico da invalido a titolo di gap salariale (cfr. la giurisprudenza

citata al consid. 2.5.5. in fine), vista la particolare

posizione di RI 1 in seno alla società __________ (egli é amministratore

unico e, di fatto, datore di lavoro di sé stesso, con dunque la

facoltà di determinare l’importo del proprio salario) (per un caso analogo, si

veda la STCA 35.2011.72 dell’8 agosto 2012 consid. 2.4.7.).

Posto

che la capacità lavorativa da sfruttare sul mercato generale del lavoro é del

70%, il reddito statistico deve essere ridotto in proporzione e ammonta quindi

a fr. 52'137.23 (risultato intermedio).

2.5.7

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto, la CO 1 ha preteso

non esservi valide ragioni per applicare una decurtazione percentuale del

reddito statistico (cfr. doc. 338, p. 9).

Questa Corte ritiene per

contro giustificato ridurre del 5% il reddito statistico da invalido per tenere

conto del danno alla salute, cosicché esso si attesta a fr. 49'530.36 (95% di

fr. 52'137.23).

2.5.8

In conclusione, il grado di

invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 95'276.76 (fr.

45'746.40 + fr. 49'530.36) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 130’000 -, risulta essere del 26.71%,

arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Il TCA

potrebbe quindi, in linea di principio, riformare la decisione impugnata a detrimento

del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in

merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr.

art. 20 cpv. 2 Lptca).

Questa Corte, tuttavia, rinuncia a

effettuare una reformatio in pejus, vista l’esigua differenza (1%) e

considerato che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23

giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003;

STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249).

Nella misura

in cui l'assicuratore resistente ha riconosciuto all'assicurato una rendita di

invalidità del 28%, il ricorso da lui interposto va

respinto.

2.6

Entità

della menomazione all’integrità.

2.6.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.6.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.6.5

Dalle tavole processuali si

evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui é portatore RI

1.

é stata eseguita dagli specialisti della Clinica universitaria __________.

Questo il tenore del loro apprezzamento

riferito alla situazione della spalla destra:

" (…).

Gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung

(UVG 2000) ergibt sich bei einer Schulterbeweglichkeit bis zur Horizontalen ein

Integritätsschaden von 15%. Da die aktuelle Schulterflexion des Exploranden 80°

misst, gehen wir von einem Integritätsschaden von 15% aus.“

(doc.

257, p. 18)

Essi si sono invece espressi nel seguente modo a proposito della

menomazione interessante il ginocchio sinistro:

" (…).

Gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung

(UVG 2000) ergibt sich bei Gelenkinstabilität des Kniegelenkes ausgehend von

den Kreuzbändern ein Integritätsschaden zwischen 0 und 15%. Aus unserer Sicht

besteht ein Integritätsschaden von 10%“

(doc.

258, p. 32)

Chiamato

a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di

pareri specialistici divergenti -, questo Tribunale ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dai medici __________,

specialisti proprio nella materia che qui interessa.

D’altro

canto, l’Istituto assicuratore resistente si é già dichiarato pronto a

rivalutare il grado della menomazione all’integrità in funzione degli esiti

dell’intervento protesico del novembre 2013 (cfr. doc. IX).

Sulla

scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve

dunque essere confermata anche nella misura in cui a RI 1

è stata assegnata un’IMI del 25%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti