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Decisione

35.2013.62

I disturbi denunciati dall'assicurato non costituiscono più,dopo il 21.1.2013,una conseguenza naturale dell'infortunio del maggio 2012

3 febbraio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi denunciati dall'assicurato non costituiscono più,dopo il 21.1.2013,una conseguenza naturale dell'infortunio del maggio 2012

RIFIUTO DI PRESTAZIONI

art. 10 LAINF

art. 16 LAINF

art. 19 LAINF

Raccomandata

Incarto n.

35.2013.62

cr

Lugano

3 febbraio

2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa

Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2013

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 luglio

2013 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. In data 24

maggio 2012, RI 1, nato nel 1963, mentre stava svolgendo un programma

occupazionale organizzato dall’__________ – e per questo assicurato d’obbligo

contro gli infortuni presso l’CO 1 - è inciampato mentre stava camminando per

posizionare un nastro di delimitazione dei lavori che stava eseguendo e, per

evitare di cadere, ha fatto alcuni passi, scivolando e riportando una

distorsione alla caviglia destra (doc. 1, doc. 11 e doc. 36).

Dalla

radiografia svolta la sera stessa dell’infortunio presso l’Ospedale di __________

è stato possibile escludere la presenza di una frattura, come del resto

indicato dal dr. __________ nella cartella medica dell’interessato (doc. 16).

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione dell’11 aprile 2013,

l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a

contare dal 21 gennaio 2013, in quanto i disturbi presentati dall’assicurato

non sono più in relazione di causalità con l’infortunio del 24 maggio 2012 ma

sono da attribuire esclusivamente a malattia (doc. 66).

A seguito

dell’opposizione interposta dallo studio legale dell’avv. RA 1 per conto

dell’assicurato (doc. 76), in data 25 luglio 2013 l’assicuratore LAINF ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 81).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 13 settembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dallo

studio legale dell’avv. RA 1, ha chiesto che gli vengano riconosciute le

prestazioni assicurative dal 21 gennaio 2013, fino alla sua completa

guarigione.

Il

ricorrente ha contestato, dal profilo medico, le valutazioni svolte

dall’amministrazione, criticando in particolare la tesi dell’assicuratore

infortuni secondo la quale “il male alla caviglia sia da imputare ad uno stato

degenerativo preesistente, senza però portare a supporto delle prove concrete,

segnatamente delle perizie o accertamenti medici per tale affermazione,

oseremmo dire di comodo”.

Il

patrocinatore del ricorrente ha rilevato che, nel caso di specie,

l’assicuratore LAINF avrebbe potuto porre termine alle prestazioni solo qualora

fosse stato ripristinato lo stato di salute esistente prima dell’infortunio,

ciò che, tuttavia, non è accaduto nella fattispecie concreta, posto che

l’assicurato continua ad accusare dolori alla caviglia, dei quali non aveva

invece mai sofferto prima dell’infortunio del 24 maggio 2012.

Nemmeno

si può, secondo il legale dell’interessato, ritenere che i dolori alla caviglia

si sarebbero verificati anche senza il subentrare dell’infortunio, con

l’evoluzione inevitabile dello stato morboso preesistente, trattandosi di una

mera possibilità ventilata dall’amministrazione, che non raggiunge il grado

della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni

sociali (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data 14

ottobre 2013, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto al TCA una proroga del

termine per presentare ulteriori mezzi di prova (doc. V).

Nonostante

la proroga di 30 giorni concessa dal TCA (doc. VI), ad oggi il legale non ha

prodotto ulteriori mezzi di prova.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a

sospendere a partire dal 21 gennaio 2013 il proprio obbligo a prestazioni in

relazione all’infortunio del 24 maggio 2012.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto

alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento

sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de

la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano

un ruolo

causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione

soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio

non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza

ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la

Considerandi

decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla

caviglia e al piede destro, sulla base del rapporto medico del 15 gennaio 2013

del dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano.

Lo

specialista, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente, lo

stato locale e la radiologia ha posto la diagnosi in relazione all’evento del 24

maggio 2012 di “trauma distorsivo caviglia destra meso e retropiede a destra”

(doc. 49).

Il dr. __________

ha aggiunto che, come è emerso chiaramente dall’esame RM del retro e mesopiede

destro del 9 luglio 2012, l’assicurato presenta pure, quali diagnosi precedenti

all’infortunio del 24 maggio 2012, delle “importanti alterazioni

degenerative a livello dell’articolazione talo-navicolare con lesioni cistiche

sottocorticali a livello del talo e in corrispondenza dell’articolazione

talo-calcaneare” (doc. 49).

Lo

specialista ha quindi rilevato quanto segue:

"

(…)

Gli esami clinici, ortopedici e radiologici, in

particolare la MRI del piede destro del 9.7.2012, non hanno rilevato lesioni

traumatiche bensì importanti alterazioni degenerative a livello

dell’articolazione talo-navicolare pre-esistenti all’infortunio anche se

silenti dal punto di vista clinico sintomatologico. Questo è stato spiegato in

maniera semplice anche dall’assicurato. Vista la situazione, sulla base anche

dell’esame clinico odierno, si può passare all’estinzione del nesso causale fra

piede-caviglia destra e l’infortunio del 24.5.2012. Le prestazioni CO 1/LAINF

cesseranno a partire dal 21.1.2013, l’assicurato deve annunciarsi alla propria

cassa malati privata e di nuovo alla Cassa disoccupazione __________ di __________.

A partire dal 21.1.2013 cessano le prestazioni CO 1/LAINF, assicurato quindi da

ritenersi abile al lavoro al 100% a partire da questa data.”

(Doc. 49)

A fronte

delle critiche presentate dal patrocinatore dell’assicurato nei confronti della

valutazione medica del medico __________ (doc. 54), il dr. __________, con

apprezzamento medico del 23 gennaio 2013, ha puntualizzato:

"

La documentazione inoltrata dopo la mia visita

medico-__________ del 15.1.2013 non arreca nuovi elementi, si mantiene la

posizione determinata e assunta dopo la visita medica suddetta, gli esami

clinici ortopedici e radiologici, in particolare l’esame MRI del piede destro

del 9.7.2012, non hanno rilevato lesioni traumatiche bensì importanti

alterazioni degenerative a livello dell’articolazione talo-navicolare

preesistenti all’infortunio anche se silenti dal punto di vista clinico

sintomatologico.

L’evento infortunistico può aver reso sintomatica

per un tempo ben determinato la problematica al piede destro, si ricorda che

l’infortunio era avvenuto il 24.5.2012.

Passato questo tempo, si riconferma l’estinzione

del nesso causale con l’infortunio citato con il piede e la caviglia destra, si

riconferma che le prestazioni CO 1 Lainf cesseranno a partire dal 21.1.2013.

L’assicurato era stato informato in modo semplice sul significato di estinzione

di nesso causale alla fine della mia visita medica in __________.

Vista la cessazione di prestazioni CO 1 Lainf

l’assicurato era quindi da ritenersi abile al lavoro al 100% dal 21.1.2013.”

(Doc. 60)

In sede

ricorsuale, il patrocinatore del ricorrente ha nuovamente contestato la

valutazione del dr. __________, producendo, tra l’altro, a sostegno della sua

tesi relativa alla persistenza del rapporto causale fra i disturbi alla

caviglia e al piede destro e l’infortunio, un referto del 3 aprile 2013 del dr.

__________, spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

"

Come comunicatovi telefonicamente, sono

d’accordo con quanto comunicano i colleghi della Clinica __________ di __________o,

cioè che “il rapporto con l’infortunio può senz’altro esserci”, con o senza

un’artrosi precedente, comunque mai manifestatasi prima.”

(Doc. 64a)

Nel

referto del 12 dicembre 2012, il dr. __________ e il PD dr. __________ del

reparto di ortopedia della Uniklinik __________ di __________ hanno osservato:

"

(…)

Die vom Patienten beschriebenen Beschwerden

lassen sich gut mit der talonaviculären Arthrose erklären. Der Zusammenhang mit

dem Unfall kann durchaus bestehen. Es kann durch den Sprung zu einer

Akzentuierung der Arthrose gekommen sein mit Ödembildung des Taluskopfes. Vor dem Unfall war der Patient völlig

beschwerdefrei und direkt nach dem Unfall zeigte sich ein geschwollener Fuss.

In seiner Situation würden wir als einzige

kausale Therapie eine Arthrodese des Talonavicularegelenkes durchführen. Bei

entspr. Wunsch können wir diesen Eingriff in unserem Hause durchführen.” (Doc. 46)

Con

apprezzamento medico del 25 giugno 2013, il dr. __________ ha ancora una volta

rilevato:

"

(...)

Rivalutazione della situazione, da notare la

discrepanza della fattispecie dell’evento del 24.5.2012 nel rilevamento del

18.9.2012

da parte dell’ispettore esterno CO 1 signor __________ con domanda

fatta direttamente all’assicurato, quest’ultimo stava effettuando dei buchi con

un escavatore e lavori in genere, improvvisamente è inciampato e per non cadere

ha fatto alcuni passi di corsa in una piccola discesa, è riuscito a non cadere

a terra ma è scivolato riportando una distorsione della caviglia destra. Sul

momento l’assicurato non ha dato troppo peso all’accaduto, ha lavorato per un

certo periodo ancora dopo la pausa pranzo ma verso il primo pomeriggio ha

dovuto abbandonare l’attività lavorativa poiché la caviglia destra era gonfia e

dolente. Ha parlato anche a livello medico di trauma distorsivo della caviglia

destra. Nel rapporto della visita specialistica ortopedica della Clinica __________

di __________ si parla di un salto dall’altezza di circa 1.5 metri.

Si ribadisce il reperto dell’esame artro-RM della

caviglia destra retro e mesopiede destro: si notano importanti alterazioni

degenerative a livello dell’articolazione talonavicolare con lesioni cistiche

sottocorticali a livello del talo e in corrispondenza dell’articolazione

talocalcaneare, reperti associati ad un edema del midollo osseo nella parte

anteriore del talo. Versamento nell’articolazione tibiotalare e talocalcaneare

senza evidenti lesioni della cartilagine o fratture. Nessun segno per

tendinopatia, non si notano lesioni legamentarie. Ho di nuovo preso visione

dell’esame menzionato della RM confermando quanto sopra riferito.

Bisogna analizzare ora se il trauma in parola ha

portato a dei cambiamenti morfologici dell’articolazione che possa aver

provocato un peggioramento direzionale dell’artrosi preesistente (per esempio

se vi è stata una frattura con scomposizione della superficie articolare oppure

se vi è stato un danno cartilagineo ulteriore provato dalle immagini a

disposizione o altro ancora: rivalutando tutta la situazione e la

documentazione medica, questo non è il caso, non si sono rilevate lesioni

traumatiche alla valutazione degli esami strumentali a parte l’edema a livello

del midollo osseo nella parte anteriore del talo.

Lo stato degenerativo talonavicolare è senz’altro

preesistente all’infortunio del 24.5.2012 anche se la situazione era silente

dal punto di vista clinico sintomatologico.

Si riconferma dunque quanto espresso nei miei

precedenti apprezzamenti, ultimo del 17.6.2013 e sulla base della visita __________

da parte mia del 15.1.2013. La relazione con l’infortunio in parola è per conto

mio solo possibile, questo anche valutando il rapporto citato della Clinica __________

di __________o (PD dr. med. __________, specialista ortopedia e chirurgia

ortopedica FMH).”

(Doc. 80)

2.7

L’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché fondandosi sulle conclusioni del dr. __________ ha

ritenuto raggiunto lo status quo ante vel sine, alla luce delle

importanti alterazioni degenerative morbose

preesistenti all’infortunio del 24 maggio 2012.

Il

ricorrente, dal canto suo, sostiene invece che tra i problemi alla caviglia e

al piede destro e l’infortunio del 24 maggio 2012 continui a sussistere un

nesso causale, visto che prima dell’evento infortunistico egli non ha mai

risentito di dolori a livello del piede destro, mentre ne ha iniziato a

soffrire dopo l’infortunio oggetto della presente vertenza (doc. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.8

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti

- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del 15 gennaio 2013

del dr. __________ (cfr. doc. 49) - poi confermato con apprezzamenti del 23

gennaio 2013 (doc. 60) e del 24 giugno 2013 (doc. 80) - secondo cui i disturbi

denunciati dall’assicurato non costituiscono più, dopo il 21 gennaio 2013, una

conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 24 maggio 2012.

Lo

specialista ha chiaramente indicato che dopo l'infortunio del 24 maggio 2012,

gli esami clinici ortopedici e radiologici effettuati non hanno rilevato la

presenza di lesioni traumatiche (cfr. cartella clinica del 25 giugno 2012, doc.

16, laddove il dr. __________k, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica,

ha rilevato che “visto all’__________, fatte Rx che hanno escluso fratture”),

ma hanno per contro messo in evidenza l’esistenza di importanti alterazioni

degenerative preesistenti a livello talonavicolare e talocalcaneari, che non

possono certo essere insorte nel breve periodo intercorso fra l’evento infortunistico

e l’esame MRI del retro e mesopiede destro del 9 luglio 2012.

Alla luce

di tali evidenze oggettive, a mente del dr. __________ l’infortunio del 24

maggio 2012 è quindi suscettibile di aver condotto ad un peggioramento solo temporaneo

del quadro morboso preesistente – seppure sintomatologicamente silente dal

punto di vista clinico - caratterizzato da “importanti alterazioni

degenerative a livello dell’articolazione talo-navicolare con lesioni cistiche

sottocorticali a livello del talo e in corrispondenza dell’articolazione

talo-calcaneare”, come emerso dalla MRI del 9 luglio 2012 (cfr. doc. 49).

L'evento

del 24 maggio 2012 non ha in ogni caso condotto a nessun sostanziale

cambiamento del quadro funzionale oggettivabile, ritenuto che, come indicato

dal dr. __________ nell’apprezzamento medico complementare del 24 giugno 2013,

il trauma in parola non ha portato a dei cambiamenti morfologici

dell’articolazione che possano aver provocato un peggioramento direzionale

dell’artrosi preesistente, come ad esempio nel caso di una frattura con

scomposizione della superficie articolare oppure in caso di danno cartilagineo.

Tutto ciò non si è verificato nel caso di specie, come confermato dalla

valutazione degli esami radiologici e di RM, che hanno solo mostrato un edema a

livello del midollo osseo nella parte anteriore del talo.

A

proposito della valutazione degli specialisti della Clinica __________ di __________,

il dr. __________ ha sottolineato che i medici in questione hanno formulato il

loro parere partendo dal presupposto - errato in quanto non corrispondente a

quanto dichiarato dall’assicurato stesso all’ispettore esterno

dell’assicuratore in occasione del colloquio del 18 settembre 2012 (doc. 36) -

che l’interessato si sia fatto male a seguito di un salto da 1.5 metri. In realtà, come dichiarato dallo stesso ricorrente, l’infortunio si è verificato nel

seguente modo, citiamo: “stavo effettuando dei buchi con un escavatore e lavori

in genere. Verso le ore 11.30 erano giunti delle mamme con dei bambini e quindi

mi sono recato a prendere un nastro per delimitare la zona. Improvvisamente

sono inciampato e per non cascare ho fatto alcuni passi di corsa in una piccola

discesa. Sono riuscito a non cadere a terra, ma sono scivolato riportando una

distorsione della caviglia destra” (cfr. doc. 36).

Alla luce

di quanto sopra, ribadita l’assenza di fratture immediatamente dopo

l’infortunio e tenuto conto delle importanti alterazioni degenerative

preesistenti, il dr. __________ ha considerato che “la relazione con

l’infortunio in parola è per conto mio solo possibile, questo anche valutando

il rapporto citato della Clinica __________ di __________” (doc. 80). Rapporto

quest’ultimo che in effetti, partendo da un’anamnesi errata, riteneva comunque

solo possibile l’esistenza di un nesso causale (doc. 46).

Il TCA

concorda con queste considerazioni del dr. __________.

Infine,

quanto alla pretesa ricorsuale di riconoscere, anche dopo il 21 gennaio 2013,

il nesso causale tra i disturbi al piede destro e l’infortunio del 24 maggio

2012, visto che prima dell’infortunio citato l’interessato non ha mai

presentato dei dolori a livello del piede destro, disturbi che sono invece

insorti successivamente all’evento traumatico citato, questo Tribunale

ribadisce che, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, la

regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che

per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile

dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio

(cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2:

“Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst,

wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an

der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage

angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V

335.

E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar

und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi

pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo

Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 24 maggio 2012 ha cessato di giocare un ruolo causale in

relazione ai disturbi da esso lamentati alla caviglia e al piede destro a far

tempo dal 21 gennaio 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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