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35.2013.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 dicembre 2014Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi localizzati all’estremità inferiore destra costituiscono una

conseguenza naturale dell’infortunio assicurato (cfr. doc. XXIII, risposta al

quesito n. 1 di parte convenuta), ciò che non era peraltro in discussione.

D’altro canto, egli ha

negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’evento del giugno 2008 e

la problematica lombo-sacrale (“Ein kausaler Zusammenhang zum Unfallereignis

vom 20.06.08 ist aus gutachterlicher Sicht eo ipso zu verneinen.” - il

corsivo é del redattore), ritenendo che l’osteocondrosi protrusiva L5/S1, la

quale, tra il 2007 e il 2013, si é lievemente accentuata dal profilo

radiologico nel senso di un’evoluzione spontanea, é il risultato dell’accorciamento

dell’arto inferiore destro causato dalla frattura femorale del 1992 e della

lieve assimetria statica del bacino. Il dott. __________ ha inoltre precisato

che, sebbene non possa essere stabilito con certezza in quale misura il trauma

occorso nel 1992 abbia pure provocato una fissurazione dell’anulus

L5/S1, in presenza di una lesione isolata senza discopatia dei restanti dischi

intervertebrali, un tale nesso non può essere totalmente escluso (doc. XXIII,

risposta ai quesito n. 1 di parte convenuta).

Rispondendo alla questione

di sapere se i disturbi alla schiena potessero essere conseguenza della

deambulazione viziata (e, quindi, in nesso causale indiretto con

l’infortunio del 20 giugno 2008), il perito giudiziario lo ha escluso,

rilevando che il tempo trascorso dall’evento in questione é stato troppo corto

e, d’altra parte, che il decorso radiologico 2007-2013 non ha evidenziato un

rilevante peggioramento (cfr. doc. XXIII, risposta ai quesito n. 1 di parte

ricorrente).

Da parte sua, questa Corte

ha chiesto al PD dott. __________ se condividesse o meno la valutazione che i

dottori __________ e __________, già Primari presso la Clinica di chirurgia

ortopedica dell'Ospedale universitario di __________, avevano espresso in una

perizia elaborata a suo tempo su incarico del TCA.

Va ricordato che questi

specialisti avevano indicato che il fatto di zoppicare non implica un

sovraccarico della colonna vertebrale, sempre che non esistano gravi

deformazioni. Si é in presenza di una grave deformazione se vi é una dismetria

degli arti inferiori superiore ai 5 cm, una situazione dopo artrodesi dell’anca

oppure una miastenia (come ad esempio dopo una poliomielite). Inoltre, le

alterazioni devono agire per lungo tempo prima che divengano sintomatiche (al

riguardo, si veda la STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata

in RtiD II-2004 n. 62).

Il

dott. __________ ha risposto che i principi formulati dai dottori __________ e __________

sono pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer

Erfahrung gut nachvollziebar”) e ha precisato che, nel caso di specie,

l’infortunio del 2008 non ha comportato alcun nuovo disturbo statico che, come

tale, persisteva invece sin dal lontano 1992 (cfr. doc. XXIII, risposta al

quesito n. 1 del TCA).

Sempre secondo l’esperto

giudiziario, la problematica peroneale insorta nel 2008 non era idonea a

causare (nemmeno in parte) oppure a peggiorare direzionalmente la preesistente

osteocondrosi L5/S1. A suo avviso, resta aperta la possibilità teorica di un temporaneo

aggravamento sintomatico dei disturbi alla schiena (cfr. doc. XXIII, risposta

al quesito n. 2 del TCA).

2.2.5. In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può disattendere

le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale

contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353 e riferimenti)."

2.2.6. Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di

fare propria la valutazione enunciata dal perito giudiziario e, dunque, di

concludere che i disturbi localizzati in sede lombo-sacrale non costituiscono

una conseguenza, né diretta né indiretta, del sinistro del 20 giugno 2008.

In effetti, il referto

peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un

apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare, l’esperto

giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo

aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7

gennaio 2009 consid. 10.2).

Del resto, non può essere

nemmeno ignorato che la valutazione del PD dott. __________ risulta conforme ai

principi, che ha peraltro affermato di condividere, che erano stati sviluppati dai

dottori __________ e __________ (in seguito recepiti dalla giurisprudenza

cantonale e federale).

È vero che il sanitario privatamente

consultato dall’assicurato, Prof. dott. __________, ha un’opinione diversa a

proposito dell’eziologia della nota problematica lombo-sacrale (cfr. allegato

al doc. VIII), tuttavia ciò non può bastare per qualificare come contradditoria

la perizia del dott. __________.

In esito

alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l’assicuratore LAINF

convenuto ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi alla

schiena lamentati dall'insorgente.

Per questa ragione, il TCA

dovrà valutare il diritto alle prestazioni prendendo in considerazione

esclusivamente i disturbi all’estremità inferiore destra.

2.3. Diritto all’indennità

giornaliera a decorrere dal 1° febbraio 2013?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in

applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto

all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.

1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In una sentenza

8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei

termini seguenti:

" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a

persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio

2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il

concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"

e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.

19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un

recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in

seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che

il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,

così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134

V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,

consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo

stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi

di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.

ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20

maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1,

non pubblicato, e 3).“

2.3.2. È già stato detto che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha

diritto all'indennità giornaliera.

Giusta

l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un’altra professione o campo d’attività.

L’entità dell’incapacità

lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)

deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente

chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

Nella RAMI

2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di

incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità

contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi

dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione

di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura

giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata

sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico indicherà

per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,

precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,

U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.3.3. Nella

presente fattispecie, dalle carte processuali si evince che l’amministrazione

ha versato indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del

100% sino al 2 settembre 2012, corrispondenti a un’inabilità del 50% sino al 31

gennaio 2013, per poi riconoscere, a fronte della stabilizzazione dello stato

di salute infortunistico, una rendita d’invalidità del 10% a contare dal 1°

febbraio 2013 (cfr. doc. 364 e doc. 385).

Con la propria

impugnativa, RI 1 sostiene invece che le sue condizioni di salute non avrebbero

potuto essere ritenute stabilizzate a far tempo dal 1° febbraio 2013, visto che

ancora il 28 febbraio 2013 i sanitari da lui consultati avevano refertato la

presenza di un edema a livello del malleolo esterno della caviglia destra,

motivo per cui chiede la condanna dell’Istituto assicuratore a ripristinare le

indennità giornaliere (del 50% dal 1° al 27 febbraio 2013, del 100% dal 28

febbraio al 30 marzo 2013 e poi di nuovo del 50% sino a data da stabilire)

(cfr. doc. I).

Al riguardo, questa Corte

osserva che, a margine della visita medica di chiusura del 14 dicembre 2012, il

dott. __________ aveva indicato che, dal punto di vista medico, non ci si

poteva più attendere un sostanziale miglioramento della situazione, per cui

raccomandava la chiusura del caso (doc. 377, p. 6).

D’altro canto, il dott. __________,

spec. FMH in reumatologia, autore della perizia 19 maggio 2013 elaborata per

conto dell’Ufficio AI, ha riconosciuto che le condizioni di salute dell’assicurato

potevano essere considerate stabilizzate a contare dal 1° gennaio 2013 (cfr.

allegato al doc. 417, p. 14: “Non sono in corso o previsti provvedimenti di

integrazione. Per quanto riguarda la caviglia dx la situazione é stata definita

dal punto di vista ortopedico e decretata stabilizzata, senza possibilità di un

sostanziale miglioramento della situazione.” e p. 15: “In attività adatta così

definita, (…), é ritenuta a partire dal 1.1.2013 …” - il corsivo é del

redattore).

Infine, rispondendo al

quesito n. 2 di parte ricorrente, il perito giudiziario ha precisato che, a

seguito di sollecitazioni forzate, é sempre possibile l’insorgenza di gonfiori

alla caviglia destra che, salvo prova del contrario, non sono però invalidanti

(doc. XXIII, p. 19).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene dunque che l’CO 1 era legittimato a dichiarare

stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche del ricorrente e, quindi,

in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre termine alle prestazioni di corta

durata, al più tardi, a partire dalla fine del mese di gennaio 2013.

In esito a quanto precede,

il TCA può quindi procedere, qui di seguito, all’esame delle prestazioni di

lunga durata (rendita d’invalidità e indennità per menomazione all’integrità).

2.4. Entità

della rendita di invalidità.

2.4.1. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente

stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà

da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono

già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il

verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b;

4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nella presente fattispecie -

ricordato che occorre far astrazione dai disturbi che interessano il rachide

lombo-sacrale (cfr. consid. 2.2.6. in fine) -, secondo il TCA, l’esigibilità

lavorativa é stata validamente definita grazie alla valutazione espressa dal

chirurgo ortopedico dott. __________ in occasione della visita di chiusura del

14.

dicembre 2012 (cfr. doc. 377, p. 6s.; si veda pure la perizia giudiziaria in

cui il PD __________ ha considerato di principio condivisibile l’esigibilità definita

dal medico __________ - doc. XXIII, p. 19).

Occorre quindi ritenere

che RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico, concretamente un’attività medio-leggera dal

profilo dell’impegno fisico e della manipolazione degli attrezzi, da svolgere

in posizione prevalentemente seduta.

È vero che, nella sua

perizia del 19 maggio 2013, il reumatologo dott. __________ ha dichiarato

l’assicurato in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata a tempo

pieno, con una riduzione del rendimento del 10% (allegato al doc. 417, p. 15),

é però altrettanto vero che egli ha preso in considerazione anche la

problematica lombo-sacrale (allegato al doc. 417, p. 13: “In base alle due

problematiche sopraccitate, …” - il corsivo é del redattore), la quale non concerne

l’CO 1.

Indipendentemente da

quanto precede, visto che il grado di invalidità é da determinare con riferimento

al mercato generale del lavoro (supposto equilibrato, nozione che implica da

una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,

dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma

di posti di lavoro diversificati), é in definitiva irrilevante stabilire nel

dettaglio gli impedimenti funzionali. In questo senso, in una sentenza U

216/06 del 26 settembre 2006, l’Alta Corte ha considerato sufficiente

l’indicazione secondo cui il danno alla salute consentiva all’assicurato in

questione di svolgere delle attività in posizione seduta, posto che il grado di

invalidità era stato determinato in base alla tabella TA 1, totale, cosicché

l’interessato aveva a disposizione un largo spettro di attività, fra cui quelle

da esercitare da seduti.

In questo contesto, è

inoltre utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di

lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

2.4.4

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 62'071 (fr. 4'774.70

x 13 mesi - cfr. doc. 394, p. 1).

Questo dato - non

contestato dal ricorrente e desunto direttamente dalle informazioni fornite

dal suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 380) - può senz’altro essere fatto

proprio dal TCA.

2.4.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.4.6

Dalle decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

55'812 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica

4.

(fr. 63'169.31) e operando successivamente una riduzione dell’1.83% a titolo

di gap salariale e del 10% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 426,

p. 7s.).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.

61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'856.95.

L’assicurato, avesse

continuato a lavorare in qualità di operaio presso la ditta __________, avrebbe

guadagnato, nel 2013, fr. 62'071 per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa al

di sotto della media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA

1.

2010, p.to 22 “fabbr. articoli in gomma e materie plastiche”), livello

di qualifica 4: fr. 5'174 riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 5'393.89 x 12

mesi = fr. 64’726.68 + adeguamento all'indice dei salari nominali per il

2013.

= fr. 66'409.57).

Pertanto, in applicazione

della giurisprudenza citata al considerando 2.4.5. in fine, il reddito

statistico da invalido (fr. 62'856.95) va ridotto dell’1.53%, percentuale

corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la

soglia del 5%), e si attesta dunque a fr. 61'895.23 (risultato intermedio).

2.4.7

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 10% sul reddito

statistico da invalido, per “… tenere conto delle variabili dell’assicurato ai

sensi della sentenza pubblicata in DTF 126 V 75.” (doc. 426, p. 8).

Da parte sua, l’insorgente

non ha al riguardo sollevato obiezioni di sorta (cfr. doc. I).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del

10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a fr. 55'705.70

(90% di fr. 61'895.23).

2.4.8

In conclusione, il grado di

invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 55'705.70 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 62'071 risulta essere del 10.25%, arrotondato al 10%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV

Nr. 11 p. 41).

Visto che l’assicurato é

stato posto al beneficio di una rendita di invalidità proprio del 10%, il suo

ricorso deve essere respinto perlomeno su questo punto.

2.5

Diritto all’indennità

per menomazione all’integrità?

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare

massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo

la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, ha negato

al ricorrente il diritto all’IMI (cfr. doc. 426, p. 9).

In effetti, a margine

della visita di chiusura del 14 dicembre 2012, il medico di circondario appena

citato ha osservato che, già in occasione di una precedente visita fiduciaria,

“… era stata negata una IMI in quanto una lussazione traumatica dei tendini peroneali

della caviglia destra non dava diritto ad IMI. Nell’attuale situazione i

tendini peroneali non si lussano più. Vi é soltanto una minima limitazione

funzionale della tibiotarsica. L’articolazione stessa non é coinvolta e non vi

é quindi da prevedere lo sviluppo di un’artrosi tibiotarsica. Anche in questa

situazione quindi non vi é diritto ad IMI.” (doc. 377, p. 7).

Con il proprio ricorso,

l’assicurato pretende invece di aver diritto a un’IMI del 20%, in

considerazione della presenza di una “… instabilità della caviglia (…) che

limita alcuni dei gesti usuali della vita e condanna RI 1 ad avere continui

gonfiori della stessa.”. Oltre a ciò, egli sostiene che andrebbe considerata pure

la problematica lombo-sacrale, conseguenza indiretta del danno infortunistico

alla caviglia destra (cfr. doc. I, p. 15s.).

Chiamato a pronunciarsi su

una questione prettamente medica, questo Tribunale rileva che i disturbi alla

schiena di cui soffre RI 1 non possono dare diritto a un’IMI, visto che essi

non si trovano in relazione causale naturale con l’evento traumatico assicurato

(cfr. il consid. 2.2.6.).

Per quanto riguarda la

caviglia destra e, più specificatamente, la sua pretesa instabilità, il TCA

osserva che nemmeno il perito giudiziario ne ha refertato la presenza, come non

ha del resto refertato la presenza di alterazioni artrosiche a quel livello (doc.

XXIII, p. 17: “In klinischen Befund ergibt sich eine residuell

lokal über dem Peronealsehnenfach lokalisierte Reizbarkeit bei aktuel völlig

abgeschwollenen Situs und reizlosen Narben- und Hautverhältnissen. Daneben zeigt sich eine lokale Dolenz auf Klopfen. (…). Im Fussskelett rechts ergeben sich keine Hinweise für eine

posttraumatische Arthroseentwicklung im oberen oder unteren Sprunggelenk oder

anderweitig posttraumatische Veränderungen.“).

L’inesistenza di un’instabilità a livello della caviglia destra non

trova d’altronde conferma neppure nel referto 19 maggio 2013 del dott. __________

(cfr. allegato al doc. 417, p. 6: “Normale stabilità della caviglia e

sottoastragalica. Nessuna lussazione dei tendini peronei, che non

presentano una particolare dolorabilità palpatoria.” - il corsivo é del

redattore).

Sotto il

titolo “Osservazioni”, il PD dott. __________ ha affermato che, tenuto

conto di un leggero potenziale di peggioramento futuro (“geringen künftigen

Verschlechterungspotentials”), si potrebbe ammettere una menomazione

all’integrità attorno all’8% (cfr. doc. XXIII, p. 19).

Al riguardo,

é utile segnalare che, a proposito dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, il Tribunale

federale ha stabilito che aggravamenti futuri giustificano un aumento della

menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento é

probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione

peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p.

600.

consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Ora, nel caso di specie, visto che l’esperto giudiziario si é espresso

in termini di mera possibilità (“Verschlechterungspotentials”), non sono

dati i presupposti per considerare un peggioramento dello stato

infortunistico.

Tutto ben considerato,

questa Corte non vede dunque alcun valido motivo per discostarsi dalla

valutazione enunciata dal chirurgo ortopedico dott. __________, ragione per la

quale la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura

in cui all’assicurato é stato negato il diritto all’IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti