35.2013.65
Incidente stradale con distorsione cervicale. Sviluppo di un tinnito bilaterale senza correlazione con un danno organico oggettivabile. Negato il nesso di causalità adeguata con l'infortunio (causalit
12 febbraio 2014Italiano28 min
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Numero d'incarto:
35.2013.65
Data decisione, Autorità:
12.02.2014, TCA
Titolo:
Incidente stradale con distorsione cervicale. Sviluppo di un tinnito bilaterale senza correlazione con un danno organico oggettivabile. Negato il nesso di causalità adeguata con l'infortunio (causalità naturale lasciata aperta)
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
TINNITUS
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.65
mm
Lugano
12 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 luglio
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
dicembre 2008, RI 1, alle dipendenze della ditta __________ SA __________ in
qualità di venditrice e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, é rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale al
volante della propria autovettura. A causa di questo sinistro, ella ha
riportato, secondo il rapporto 11 marzo 2009 dell’Ospedale regionale di __________,
un trauma da colpo di frusta cervicale (cfr. doc. 21).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Con
decisione formale del 26 agosto 2011 (cfr. doc. 63), poi confermata in sede di
opposizione (cfr. doc. 73), l’amministrazione ha negato a all’assicurata il
diritto a ulteriori prestazioni assicurative.
1.3. Statuendo
sul ricorso interposto da RI 1, con sentenza 35.2012.8 del 13 agosto 2012, nel
frattempo cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha annullato la
decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti all’CO 1 affinché
decidesse in merito al diritto a prestazioni per il tinnitus (cfr. doc.
82).
1.4. Con
decisione formale del 24 maggio 2013, l’amministrazione ha negato la propria
responsabilità a proposito del tinnito di cui soffre l’assicurata, ritenuto non
trovarsi in una relazione di causalità adeguata con l’infortunio del dicembre
2008 (cfr. doc. 88).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc.
89), in data 23 luglio 2013, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 91).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 16 settembre 2013, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, ha chiesto, accertata l’esistenza di un nesso di causalità, naturale e
adeguata, tra il sinistro assicurato e il tinnito, in via principale, il
ripristino del diritto alle prestazioni sanitarie, nonché l’assegnazione di
un’indennità per menomazione all’integrità del 10% e, in via subordinata,
oltre al ripristino delle prestazioni di cura, il rinvio degli atti all’CO 1
affinché “…, previo allestimento di una perizia multidisciplinare avente per
oggetto lo stato della colonna e muscolatura cervicali che determini se lo
stato attuale é da considerare cronicizzato e stabilisca la relazione tra
questo stato e l’ipotetico status quo sine tenendo conto del suo stato di
salute preesistente e le sue conseguenze in proiezione futura, per quanto
concerne i disturbi persistenti alla colonna cervicale, e di una specifica
perizia ORL, per quanto riguarda il tinnito, determini l’ammontare
dell’indennità IMI dovuta per questo titolo.”
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha fatto valere quanto
segue a proposito della causalità naturale:
"
(…).
Giustamente la decisione su opposizione della CO
1 (qui impugnata) rammenta (punto 1.c) che é necessario che il nesso causale
naturale tra l’evento e i disturbi annunciati sia “provato almeno secondo il
criterio della probabilità preponderante”. Lo nega tuttavia, per quanto
concerne il tinnito, poiché non essendo accompagnato da lesioni traumatiche
palesi la sintomatologia sarebbe apparsa tardivamente. Si é visto che non é il
caso. Al contrario: tutti i disturbi e in particolare il tinnito si sono
manifestati immediatamente in seguito all’incidente che ha avuto un effetto
scatenante. La violenza dell’urto trova riscontro nelle lesioni organiche
conseguenza del colpo di frusta di cui danno conto i rapporti medici
dell’incarto CO 1 e la valutazione biomeccanica dell’__________ di __________
(…).
Dall’insieme degli atti dell’incarto é indubbio
che il nesso di causalità naturale tra l’evento e i disturbi alla salute
denunciati dalla signora RI 1 é certo, “provato almeno secondo il criterio della
probabilità preponderante.”
(doc. I,
p. 10s.)
D’altro
canto, dopo aver sostenuto, in prima battuta, che l’adeguatezza del legame di
causalità andrebbe ammessa già in applicazione della formula ordinaria (cfr.
doc. I, p. 11), RI 1 in seguito, ha affermato che l’infortunio occorsole
dovrebbe essere classificato fra quelli gravi, subordinatamente, fra quelli di
grado medio al limite della categoria superiore. Relativamente a quest’ultima
ipotesi, ella ha espresso le considerazioni seguenti:
"
(…).
È certamente qualcosa in più di un infortunio di
categoria intermedia, quanto a dinamica, per raggiungere quanto meno i primi
livelli di un incidente grave; e semmai se ne volesse collocare il livello al
limite tra le due classificazioni (tra grave e medio grave), non può essere negato
che per la sua dinamica l’incidente é stato caratterizzato da una
spettacolarità e da una drammaticità costitutivi di quanto meno uno dei criteri
che di fronte ad una ipotesi di infortunio di categoria intermedia non
legittimano la conclusione sbrigativa della CO 1, che si limita semplicemente a
negare la necessità di prendere in considerazione i criteri aggiuntivi indicati
dalla giurisprudenza (problema che a giudizio della CO 1 nessuno dovrebbe
neppure osare porsi), per escludere l’ipotesi di un nesso di causalità adeguata
tra i disturbi lamentati e l’incidente che ne fu la causa. Senza dimenticare
che la componente determinata dal tinnito, in quanto affezione invalidante,
soddisfa ulteriormente e di per sé stessa i criteri supplementari richiesti
dalla giurisprudenza in casi di infortuni classificabili in una categoria di
gravità intermedia.
Questa conclusione cui perviene la CO 1 nella
decisione qui impugnata, assolutamente insostenibile, é tanto più stupefacente
di fronte alle conclusioni del Triage (…) che vanno lette quale conferma
dell’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi lamentati dalla
signora RI 1 e l’incidente.”
(doc. I,
p. 13s.)
1.6. L’assicuratore
LAINF, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. Nel corso
del mese di ottobre 2013, la ricorrente ha versato agli atti una nuova
certificazione, datata 23 ottobre 2013, dell’otorinolaringoiatra dott. __________
(cfr. doc. VII + allegato).
L’amministrazione
si é espressa al riguardo in data 11 novembre 2013 (doc. IX).
in
diritto
2.1. Oggetto
litigioso é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la
propria responsabilità (e, con essa, il corrispondente diritto a prestazioni) a
proposito del tinnito lamentato dalla ricorrente, oppure no.
In sede
di decisione su opposizione 23 luglio 2013, l’CO 1 ha precisato che “…, anche
se comprensibilmente l’assicurata non pretende alcuna prestazione, avendo il
Tribunale cantonale, dopo aver confermato che il nesso causale naturale fra i
disturbi alla colonna cervicale e l’infortunio non é dato, annullato in toto la
decisione su opposizione del 12.12.2011, giova ribadire che dette affezioni non
concernono l’assicuratore infortuni.” (doc. 91, p. 9).
Al
proposito, questo Tribunale osserva che, con la pronunzia 35.2012.8 del 13
agosto 2012, esso si era già pronunciato in merito all’eziologia della
problematica riguardante il rachide cervicale, pervenendo in effetti alla
conclusione che l’assicuratore convenuto, al riguardo, aveva correttamente
negato un suo ulteriore obbligo a prestazioni (cfr. doc. 82, p. 15: “La
decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’Istituto assicuratore
ha negato la propria responsabilità relativamente alla problematica cervicale, risulta
dunque corretta.” - il corsivo é del redattore).
Visto
quanto precede, su questo aspetto, il TCA si limita quindi a fare riferimento
ai considerandi di quella sentenza (cfr. consid. 2.3.1.-2.3.7.), che sono da
intendersi qui integralmente riprodotti.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.3. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo
così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni
medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in
merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9
p. 122s.).
2.4. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. L’evoluzione
più recente della giurisprudenza federale consiste nell’applicare la prassi
relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in
cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì
stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti
strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte,
in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a
priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento
traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e
riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalit naturale viene però
momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135 V 465 consid. 5.1).
Questo
principio é stato applicato nella DTF 138 V 248 (STF
8C_498/2011), in cui il Tribunale federale, modificando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a
un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio
non può essere ammesso senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al
pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit
organico.
2.6. Nella
concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che
l’amministrazione ha implicitamente lasciato aperta la questione di sapere se
il tinnito di cui soffre RI 1, é conseguenza naturale dell’evento assicurato,
facendo in ogni caso difetto l’adeguatezza del nesso causale (cfr. doc. 91,
p.5: “Partendo dal fatto - così come enunciato dal dott. __________ - che il
tinnitus é insorto a distanza di due anni dall’infortunio, il dott. __________,
specialista ORL della CO 1, é giunto alla conclusione che la causalità naturale
non é data. Agli atti figurano dei documenti dai quali risulta che l’assicurata
ha iniziato a presentare degli acufeni subito dopo l’infortunio oggetto della
presente procedura. Delle ulteriori delucidazioni non si impongono in quanto il
3.5.2012 (e quindi posteriormente alla prima decisione su opposizione) il TF ha
rilasciato una sentenza di principio in materia di tinnitus (…). Questo
significa che determinante ai fini di sapere se incombe o meno alla CO 1
prendere a proprio carico le conseguenze del tinnitus soggettivo lamentato
dall’assicurata é la causalità adeguata …” - il corsivo é del redattore).
Posto
che, nel caso di specie, dalla documentazione medica agli atti non risulta che sia
stata oggettivamente accertata la presenza di un danno organico suscettibile di
spiegare il tinnitus che presenta l’insorgente (in proposito, si veda la
succitata DTF 138 V 248 consid. 5.7.2, nella quale l’Alta Corte ha precisato
che il cosiddetto tinnito oggettivo viene definito come un rumore
presente nell’orecchio che insorge a causa di alterazioni pato-anatomiche, come
ad esempio malformazioni vascolari, tumori oppure rumori di origine muscolare),
questo Tribunale condivide l’operato dell’amministrazione, nel senso che la
questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra
l’infortunio e il danno alla salute può rimanere irrisolta (cfr., in
proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007,
consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio
2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF
va comunque negato mancando l’adeguatezza.
Come già precisato nella
sentenza 35.2012.8 (cfr. il consid. 2.3.6.), in casu,
non può trovare applicazione la giurisprudenza sviluppata nella DTF 117 V 359
relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, visto che
l’assicurata, al momento determinante, non presentava il relativo quadro tipico
dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V
360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della
concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,
irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,
ecc.).
In questo
contesto, va sottolineato che, secondo il Tribunale federale, il tinnitus
non costituisce uno di quei disturbi che insorgono di solito in caso di trauma
d’accelerazione cervicale (cfr. il considerando 6.1.2 non pubblicato della DTF
138 V 248).
Se ne
deduce che l’esame dell’adeguatezza del nesso di causalità deve avvenire
secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
2.7. Nel valutare
l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso all’assicurata nel dicembre 2008.
Una
descrizione del sinistro in questione é contenuta nel rapporto di polizia del
17 dicembre 2008:
"
(…).
Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente si
precisa essersi trattato di un tamponamento di un veicolo in marcia.
Più precisamente il protagonista __________
andava a sbattere con la parte anteriore della sua auto, contro la parte
posteriore della vettura RI 1, la quale circolava regolarmente sulla corsia di
destra.
A seguito del violento impatto il mezzo meccanico
tamponato usciva dal controllo della sua conducente e continuava la sua corsa
verso __________. L’auto, dopo aver anche urtato il guidovia centrale, si
arrestava sulla corsia di sinistra.
La vettura che l’aveva tamponata si fermava
invece più avanti, rimanendo sulla corsia di destra.
In base ai danni riscontrati dai veicoli
l’impatto fra i medesimi deve essere avvenuto con una certa violenza. Se ne
deduce che la differenza di velocità fra i mezzi meccanici, al momento della
collisione, fosse notevole.”
(doc. 16,
p. 4)
L’assicurata
é stata trasportata presso il servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________,
Fatti
i cui sanitari hanno riscontrato dolore alla palpazione della colonna cervicale
e lombare, in assenza di deficit sensitivi o motori. Ella ha potuto fare
rientro al proprio domicilio il giorno stesso (cfr. doc. 10 e doc. 21).
Nel
prosieguo, l’insorgente é entrata in cura dal dott. __________, spec. FMH in
medicina generale. Dalla sua certificazione del 3 marzo 2008 si evince che, in
occasione della (prima) consultazione l’11 dicembre 2008, RI 1 presentava una
mobilità della cervicale ridotta e dolorosa, motivo per cui le erano stati
prescritti degli antinfiammatori. In un secondo momento, ella é stata sottoposta
pure a terapia cranio-sacrale.
A contare
dal 17 febbraio 2009, l’assicurata ha ripreso il lavoro in misura del 20% (doc.
14).
La sua
capacità lavorativa é poi gradatamente aumentata, al 50% dal 18 marzo e al 100%
dal 1° aprile 2009 (cfr. doc. 23).
Nel corso
del mese di agosto 2010, il dott. __________ ha certificato che, alla
consultazione dell’8 luglio 2010, la ricorrente accusava ancora una sindrome
cervicale, una sindrome brachiale a destra, un tinnitus e delle
vertigini (doc. 38).
In data
21 ottobre 2010, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del
dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano. In quella sede,
l’insorgente aveva riferito di soffrire, segnatamente, di continui dolori a
livello del rachide cervicale, di acufeni bilateralmente, nonché di dolori alla
spalla destra, comunque ben tollerati. Dal profilo terapeutico, oltre a
eseguire ginnastica a domicilio, l’assicurata assumeva una terapia
medicamentosa antalgica e antinfiammatoria (cfr. doc. 46).
Nel corso
del mese di marzo 2011, RI 1 ha informato l’assicuratore che, nel frattempo, i
dolori alla spalla destra erano regrediti, tanto da rinunciare a sottoporsi al
previsto esame di risonanza magnetica (cfr. doc. 55).
Con
referto del 27 maggio 2011, il dott. __________ ha fatto stato di un
peggioramento della sintomatologia cervicale e della persistenza del tinnitus
bilaterale (cfr. doc. 60).
Dal
rapporto 14 ottobre 2011 del Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________,
relativo al consulto specialistico del 12 ottobre 2011, si apprende che
l’assicurata presentava un “… dolore fisso al collo, che si esacerba nei
movimenti di antero o retro-flessione, per cui assume Voltaren 50 mg da tre
anni, con lieve beneficio.”. In quell’occasione, i sanitari avevano oggettivato
una lieve contrattura del muscolo trapezio bilateralmente e ritenuto che
l’assicurata avrebbe potuto trarre beneficio dalla fisioterapia, accompagnata
dall’assunzione di un miorilassante (cfr. doc. 70).
Tenuto
conto della dinamica dell’evento e del danno riportato, il
sinistro occorso alla ricorrente non può essere classificato né fra quelli
leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media
gravità in senso stretto.
Del
resto, confrontati a fattispecie analoghe, tanto questa Corte quanto il
Tribunale federale hanno proceduto a identiche classificazioni. Si veda ad
esempio:
-
STCA 35.1999.135 del 17 aprile 2001, concernente un incidente della
circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui
l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso a una
velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere
superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso.
Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra,
entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente
ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la
carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile
ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso.
L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia
pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del
rachide cervicale e della spalla destra;
- STCA
35.200.15 del 23 aprile 2002, riguardante un assicurato che, all’interno di
una galleria, aveva perso il controllo del proprio veicolo e si era scontrato
frontalmente con due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano.
Egli aveva così riportato una commotio cerebri, una contusione al
fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della IV e
V costa a destra ed escoriazioni al braccio destro;
- STCA
35.2004.31 del 25 gennaio 2005 - confermata (per quanto riguarda l’aspetto
che qui interessa) dal TFA con pronunzia U 92/05 del 12 settembre 2006 - concernente
un assicurato che, alla guida dell'autovettura di proprietà della
moglie, cui era attaccato un rimorchio per il trasporto di due cavalli,
procedeva, in compagnia della stessa moglie e della figlia, sull'autostrada con
una velocità di circa 70km/h, veniva affiancato da un altro veicolo (velocità
85-90km/h), il quale, nella fase di sorpasso, improvvisamente - a seguito dello
sbandamento della roulotte che stava trainando - prendeva una traiettoria
diagonale verso destra e andava a urtare il veicolo guidato dall’assicurato provocando
l'uscita di strada di entrambi i veicoli su un terrapieno in contropendenza con
conseguente loro cappottamento e rientro sulla carreggiata;
- STF
8C_737/2008 del 29 maggio 2009, riguardante un incidente della circolazione
nel quale l’assicurato viaggiava a bordo di un’autovettura, il cui conducente,
nell’affrontare una curva, aveva perso la padronanza del mezzo, schiantandosi
finalmente contro un albero. L’assicurato aveva riportato fratture a livello
del naso, del bacino e delle costole, nonché un pneumotorace;
- STF
8C_919/2008 del 15 settembre 2009, concernente un’assicurata che, mentre
stava rientrando in automobile al proprio domicilio dopo una serata con amiche,
all'altezza di una curva, ha scorto un conducente in contromano. Per evitare
uno scontro frontale ella ha sterzato a destra uscendo dalla carreggiata, ritrovandosi
in un fossato due-tre metri sotto il livello della strada. A seguito dell’incidente
ha riportato un trauma da decelerazione cervico-dorsale;
- STF
8C_767/2009 del 3 agosto 2010, riguardante un’assicurata il cui automezzo
era stato urtato sul fianco sinistro da un’autovettura che aveva invaso la
corsia di contromano a una velocità di 90 km/h. Il veicolo dell’assicurata era stato scaraventato contro il guard rail, prima di terminare la propria corsa
dall’altra parte della carreggiata;
- STF
8C_264/2010 del 7 gennaio 2011, concernente un incidente stradale in cui
un’assicurata, al volante della propria autovettura, é stata urtata
frontalmente da un veicolo che circolava in senso inverso, riportando diverse contusioni
a livello del torace, lombare, del bacino, della spalla destra e del ginocchio
sinistro.
A
titolo di raffronto, si ricorda che il Tribunale federale ha qualificato quali
infortuni di grado medio al limite della categoria superiore, ad esempio, l’incidente
Considerandi
occorso a un assicurato che viaggiava in autostrada alla guida della propria
autovettura. Un camion, circolante sulla corsia di sinistra, che, al momento di
cambiare corsia, non aveva evidentemente scorto il mezzo dell’assicurato, lo ha
urtato. L’automobile dell’assicurato aveva sbattuto, dapprima, contro la parete
di destra, in seguito, contro quella di sinistra della galleria. L’assicurato,
privo della cintura di sicurezza, aveva violentemente urtato il capo contro il
parabrezza (STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008 consid. 3.3.3). Lo stesso vale
per l’incidente in cui un assicurato viaggiava sulla corsia di sorpasso
dell’autostrada. Raggiunta una velocità di 130 km/h, il suo automezzo aveva improvvisamente sbandato, attraversato la corsia normale e quella di
soccorso, nonché urtato una scarpata, dove si era capovolta. L’automobile era
quindi rimbalzata sulla corsia di sorpasso, dove si era arrestata sulle ruote. Al
momento del capovolgimento, il passeggero era stato scaraventato all’esterno
attraverso il tettuccio apribile. L’assicurato non era invece più stato in
grado di lasciare l’automobile (STF 8C_799/2008 dell’11 febbraio 2009 consid. 3.2.2).
In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze
connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al
consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che
un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV
Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno
parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti
almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
Occorre
preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Pur
potendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità all'evento in
esame, gli atti all'inserto non giustificano di ritenere le circostanze
concomitanti come particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della
giurisprudenza.
Il caso di specie è
infatti tutt'al più paragonabile a quello oggetto della STFA U 105/00 del 15 dicembre
2000, laddove l'automobile dell’assicurato in questione, urtata lateralmente da
un mezzo pesante che stava completando la manovra di sorpasso e che stava
rientrando nella corsia di destra, era stata da questi scaraventata verso lo
spartitraffico centrale e poi centrata da un'altra vettura che sopraggiungeva
sulla corsia di sorpasso. Anche in quell'occasione, tuttavia, il criterio della
particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento era stato negato.
L'infortunio del presente ricorso non è per contro comparabile ad altri casi
nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad
es. la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il
coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento
di diverse altre persone; oppure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato
eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto
cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).
Nell’incidente stradale
del 6 dicembre 2008, l’assicurata ha in sostanza riportato una
distorsione del rachide cervicale.
Ora,
secondo la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o
particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di
distorsione cervicale di per sé non basta.
È inoltre
necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico
tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di
circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime
possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni
che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid.
4.3
e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona
assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma
equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato
(cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).
In concreto, non può essere sostenuto che i disturbi lamentati siano stati
particolarmente intensi, se si considera che l’assicurata ha ritrovato una
piena capacità lavorativa a distanza di soli quattro mesi dal sinistro e
che le cure prestatele lo sono state soltanto su base ambulatoriale.
Inoltre,
non risulta documentato che la posizione assunta al momento dell’evento
traumatico fosse particolare (dal “formulario per l’accertamento di casi
riguardanti danni alla colonna cervicale”, prodotto sub doc. 10, emerge
infatti che, al momento dell’urto, l’insorgente guardava in avanti e che il
poggiatesta era regolato correttamente; dalla valutazione biomeccanica eseguita
dall’ __________ - doc. 53, p. 3 - risulta inoltre che “non sono
documentabili particolarità biomeccaniche rilevanti, né in relazione alla
collisione, né alla situazione individuale sulla Signora RI 1; l’evento (per
quanto concerne la collisione posteriore) rientra quindi nel caso normale.” -
il corsivo é del redattore).
Infine,
accanto al trauma distorsivo cervicale, la ricorrente non ha lamentato altre
lesioni di rilievo.
Tutto ciò
non consente di ritenere che ella abbia riportato delle lesioni gravi o con
caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52
consid. 7.2.5).
Nessun
elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell’infortunio.
Questo
Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica
dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per
ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente
sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità
del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid.
7.
e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento
che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti,
non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U
246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007
consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni
anche se di una certa durata, sono stati giudicati insufficienti a fondare
questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Nel caso
concreto, la cura delle conseguenze somatiche (ricordato, al riguardo, che, al
più tardi a distanza di un anno dall’incidente, i disturbi localizzati alla
colonna cervicale non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento
stesso - cfr. il consid. 2.1. -, ragione per la quale le cure mediche prestate
da quel momento in poi, non entrano in considerazione nella valutazione
dell’adeguatezza) a cui é stata sottoposta l’assicurata, non é stata né lunga
né ha presentato quell’intensità richiesta dalla giurisprudenza federale.
L’adempimento
del criterio del grado e durata dell'incapacità lavorativa appare
escluso a priori, posto che l’insorgente é stata in grado di riprendere
il proprio lavoro al 20% dal 17 febbraio 2009, al 50% dal 18
marzo e al 100% dal 1° aprile 2009.
Dopo la
ripresa a tempo pieno (quindi a partire dal 1° aprile 2009), non risulta che
sia stata medicalmente attestata una qualsiasi ulteriore incapacità lavorativa.
In queste
condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori
somatici persistenti e quello del decorso sfavorevole
della cura e le complicazioni rilevanti intervenute,
poiché questi due criteri da soli non potrebbero comunque giustificare
l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U
164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito
a quanto precede, si deve concludere che gli acufeni di cui soffre
l’assicurata, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico occorsole il 6 dicembre 2008.
Se ne
deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio
obbligo a prestazioni al riguardo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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