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Decisione

35.2013.65

Incidente stradale con distorsione cervicale. Sviluppo di un tinnito bilaterale senza correlazione con un danno organico oggettivabile. Negato il nesso di causalità adeguata con l'infortunio (causalit

12 febbraio 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i cui sanitari hanno riscontrato dolore alla palpazione della colonna cervicale

e lombare, in assenza di deficit sensitivi o motori. Ella ha potuto fare

rientro al proprio domicilio il giorno stesso (cfr. doc. 10 e doc. 21).

Nel

prosieguo, l’insorgente é entrata in cura dal dott. __________, spec. FMH in

medicina generale. Dalla sua certificazione del 3 marzo 2008 si evince che, in

occasione della (prima) consultazione l’11 dicembre 2008, RI 1 presentava una

mobilità della cervicale ridotta e dolorosa, motivo per cui le erano stati

prescritti degli antinfiammatori. In un secondo momento, ella é stata sottoposta

pure a terapia cranio-sacrale.

A contare

dal 17 febbraio 2009, l’assicurata ha ripreso il lavoro in misura del 20% (doc.

14).

La sua

capacità lavorativa é poi gradatamente aumentata, al 50% dal 18 marzo e al 100%

dal 1° aprile 2009 (cfr. doc. 23).

Nel corso

del mese di agosto 2010, il dott. __________ ha certificato che, alla

consultazione dell’8 luglio 2010, la ricorrente accusava ancora una sindrome

cervicale, una sindrome brachiale a destra, un tinnitus e delle

vertigini (doc. 38).

In data

21 ottobre 2010, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del

dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano. In quella sede,

l’insorgente aveva riferito di soffrire, segnatamente, di continui dolori a

livello del rachide cervicale, di acufeni bilateralmente, nonché di dolori alla

spalla destra, comunque ben tollerati. Dal profilo terapeutico, oltre a

eseguire ginnastica a domicilio, l’assicurata assumeva una terapia

medicamentosa antalgica e antinfiammatoria (cfr. doc. 46).

Nel corso

del mese di marzo 2011, RI 1 ha informato l’assicuratore che, nel frattempo, i

dolori alla spalla destra erano regrediti, tanto da rinunciare a sottoporsi al

previsto esame di risonanza magnetica (cfr. doc. 55).

Con

referto del 27 maggio 2011, il dott. __________ ha fatto stato di un

peggioramento della sintomatologia cervicale e della persistenza del tinnitus

bilaterale (cfr. doc. 60).

Dal

rapporto 14 ottobre 2011 del Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________,

relativo al consulto specialistico del 12 ottobre 2011, si apprende che

l’assicurata presentava un “… dolore fisso al collo, che si esacerba nei

movimenti di antero o retro-flessione, per cui assume Voltaren 50 mg da tre

anni, con lieve beneficio.”. In quell’occasione, i sanitari avevano oggettivato

una lieve contrattura del muscolo trapezio bilateralmente e ritenuto che

l’assicurata avrebbe potuto trarre beneficio dalla fisioterapia, accompagnata

dall’assunzione di un miorilassante (cfr. doc. 70).

Tenuto

conto della dinamica dell’evento e del danno riportato, il

sinistro occorso alla ricorrente non può essere classificato né fra quelli

leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media

gravità in senso stretto.

Del

resto, confrontati a fattispecie analoghe, tanto questa Corte quanto il

Tribunale federale hanno proceduto a identiche classificazioni. Si veda ad

esempio:

-

STCA 35.1999.135 del 17 aprile 2001, concernente un incidente della

circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui

l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso a una

velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere

superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso.

Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra,

entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente

ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la

carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile

ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso.

L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia

pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del

rachide cervicale e della spalla destra;

- STCA

35.200.15 del 23 aprile 2002, riguardante un assicurato che, all’interno di

una galleria, aveva perso il controllo del proprio veicolo e si era scontrato

frontalmente con due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano.

Egli aveva così riportato una commotio cerebri, una contusione al

fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della IV e

V costa a destra ed escoriazioni al braccio destro;

- STCA

35.2004.31 del 25 gennaio 2005 - confermata (per quanto riguarda l’aspetto

che qui interessa) dal TFA con pronunzia U 92/05 del 12 settembre 2006 - concernente

un assicurato che, alla guida dell'autovettura di proprietà della

moglie, cui era attaccato un rimorchio per il trasporto di due cavalli,

procedeva, in compagnia della stessa moglie e della figlia, sull'autostrada con

una velocità di circa 70km/h, veniva affiancato da un altro veicolo (velocità

85-90km/h), il quale, nella fase di sorpasso, improvvisamente - a seguito dello

sbandamento della roulotte che stava trainando - prendeva una traiettoria

diagonale verso destra e andava a urtare il veicolo guidato dall’assicurato provocando

l'uscita di strada di entrambi i veicoli su un terrapieno in contropendenza con

conseguente loro cappottamento e rientro sulla carreggiata;

- STF

8C_737/2008 del 29 maggio 2009, riguardante un incidente della circolazione

nel quale l’assicurato viaggiava a bordo di un’autovettura, il cui conducente,

nell’affrontare una curva, aveva perso la padronanza del mezzo, schiantandosi

finalmente contro un albero. L’assicurato aveva riportato fratture a livello

del naso, del bacino e delle costole, nonché un pneumotorace;

- STF

8C_919/2008 del 15 settembre 2009, concernente un’assicurata che, mentre

stava rientrando in automobile al proprio domicilio dopo una serata con amiche,

all'altezza di una curva, ha scorto un conducente in contromano. Per evitare

uno scontro frontale ella ha sterzato a destra uscendo dalla carreggiata, ritrovandosi

in un fossato due-tre metri sotto il livello della strada. A seguito dell’incidente

ha riportato un trauma da decelerazione cervico-dorsale;

- STF

8C_767/2009 del 3 agosto 2010, riguardante un’assicurata il cui automezzo

era stato urtato sul fianco sinistro da un’autovettura che aveva invaso la

corsia di contromano a una velocità di 90 km/h. Il veicolo dell’assicurata era stato scaraventato contro il guard rail, prima di terminare la propria corsa

dall’altra parte della carreggiata;

- STF

8C_264/2010 del 7 gennaio 2011, concernente un incidente stradale in cui

un’assicurata, al volante della propria autovettura, é stata urtata

frontalmente da un veicolo che circolava in senso inverso, riportando diverse contusioni

a livello del torace, lombare, del bacino, della spalla destra e del ginocchio

sinistro.

A

titolo di raffronto, si ricorda che il Tribunale federale ha qualificato quali

infortuni di grado medio al limite della categoria superiore, ad esempio, l’incidente

Considerandi

occorso a un assicurato che viaggiava in autostrada alla guida della propria

autovettura. Un camion, circolante sulla corsia di sinistra, che, al momento di

cambiare corsia, non aveva evidentemente scorto il mezzo dell’assicurato, lo ha

urtato. L’automobile dell’assicurato aveva sbattuto, dapprima, contro la parete

di destra, in seguito, contro quella di sinistra della galleria. L’assicurato,

privo della cintura di sicurezza, aveva violentemente urtato il capo contro il

parabrezza (STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008 consid. 3.3.3). Lo stesso vale

per l’incidente in cui un assicurato viaggiava sulla corsia di sorpasso

dell’autostrada. Raggiunta una velocità di 130 km/h, il suo automezzo aveva improvvisamente sbandato, attraversato la corsia normale e quella di

soccorso, nonché urtato una scarpata, dove si era capovolta. L’automobile era

quindi rimbalzata sulla corsia di sorpasso, dove si era arrestata sulle ruote. Al

momento del capovolgimento, il passeggero era stato scaraventato all’esterno

attraverso il tettuccio apribile. L’assicurato non era invece più stato in

grado di lasciare l’automobile (STF 8C_799/2008 dell’11 febbraio 2009 consid. 3.2.2).

In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze

connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al

consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che

un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In una

sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV

Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno

parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti

almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta

l’esistenza del nesso causale adeguato.

Occorre

preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Pur

potendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità all'evento in

esame, gli atti all'inserto non giustificano di ritenere le circostanze

concomitanti come particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della

giurisprudenza.

Il caso di specie è

infatti tutt'al più paragonabile a quello oggetto della STFA U 105/00 del 15 dicembre

2000, laddove l'automobile dell’assicurato in questione, urtata lateralmente da

un mezzo pesante che stava completando la manovra di sorpasso e che stava

rientrando nella corsia di destra, era stata da questi scaraventata verso lo

spartitraffico centrale e poi centrata da un'altra vettura che sopraggiungeva

sulla corsia di sorpasso. Anche in quell'occasione, tuttavia, il criterio della

particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento era stato negato.

L'infortunio del presente ricorso non è per contro comparabile ad altri casi

nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad

es. la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il

coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento

di diverse altre persone; oppure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato

eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto

cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).

Nell’incidente stradale

del 6 dicembre 2008, l’assicurata ha in sostanza riportato una

distorsione del rachide cervicale.

Ora,

secondo la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di

distorsione cervicale di per sé non basta.

È inoltre

necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico

tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di

circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime

possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni

che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid.

4.3

e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona

assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma

equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato

(cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).

In concreto, non può essere sostenuto che i disturbi lamentati siano stati

particolarmente intensi, se si considera che l’assicurata ha ritrovato una

piena capacità lavorativa a distanza di soli quattro mesi dal sinistro e

che le cure prestatele lo sono state soltanto su base ambulatoriale.

Inoltre,

non risulta documentato che la posizione assunta al momento dell’evento

traumatico fosse particolare (dal “formulario per l’accertamento di casi

riguardanti danni alla colonna cervicale”, prodotto sub doc. 10, emerge

infatti che, al momento dell’urto, l’insorgente guardava in avanti e che il

poggiatesta era regolato correttamente; dalla valutazione biomeccanica eseguita

dall’ __________ - doc. 53, p. 3 - risulta inoltre che “non sono

documentabili particolarità biomeccaniche rilevanti, né in relazione alla

collisione, né alla situazione individuale sulla Signora RI 1; l’evento (per

quanto concerne la collisione posteriore) rientra quindi nel caso normale.” -

il corsivo é del redattore).

Infine,

accanto al trauma distorsivo cervicale, la ricorrente non ha lamentato altre

lesioni di rilievo.

Tutto ciò

non consente di ritenere che ella abbia riportato delle lesioni gravi o con

caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52

consid. 7.2.5).

Nessun

elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio.

Questo

Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica

dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Per

ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente

sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità

del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid.

7.

e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento

che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti,

non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U

246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007

consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni

anche se di una certa durata, sono stati giudicati insufficienti a fondare

questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).

Nel caso

concreto, la cura delle conseguenze somatiche (ricordato, al riguardo, che, al

più tardi a distanza di un anno dall’incidente, i disturbi localizzati alla

colonna cervicale non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento

stesso - cfr. il consid. 2.1. -, ragione per la quale le cure mediche prestate

da quel momento in poi, non entrano in considerazione nella valutazione

dell’adeguatezza) a cui é stata sottoposta l’assicurata, non é stata né lunga

né ha presentato quell’intensità richiesta dalla giurisprudenza federale.

L’adempimento

del criterio del grado e durata dell'incapacità lavorativa appare

escluso a priori, posto che l’insorgente é stata in grado di riprendere

il proprio lavoro al 20% dal 17 febbraio 2009, al 50% dal 18

marzo e al 100% dal 1° aprile 2009.

Dopo la

ripresa a tempo pieno (quindi a partire dal 1° aprile 2009), non risulta che

sia stata medicalmente attestata una qualsiasi ulteriore incapacità lavorativa.

In queste

condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori

somatici persistenti e quello del decorso sfavorevole

della cura e le complicazioni rilevanti intervenute,

poiché questi due criteri da soli non potrebbero comunque giustificare

l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U

164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito

a quanto precede, si deve concludere che gli acufeni di cui soffre

l’assicurata, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico occorsole il 6 dicembre 2008.

Se ne

deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio

obbligo a prestazioni al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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