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Decisione

35.2013.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 febbraio 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari hanno quindi evidenziato l’esistenza di una discrepanza tra la

sintomatologia soggettivamente denunciata e lo status oggettivabile a

livello dell’arto superiore destro, come pure di una scarsa compliance

da parte dell’assicurata nello svolgimento dei test, motivo per cui essi hanno

fondato la loro valutazione dell’esigibilità lavorativa su “riflessioni

medico-teoriche”. In questi senso, essi hanno preso in considerazione:

"

(…).

- aspetti medico-teorici;

- il fatto che l’assicurata lavora da tempo al 50% con mansioni

abituali che fa da oltre 20 anni;

- la possibilità per la paziente di organizzare il proprio lavoro

e di farsi coadiuvare da collaboratori;

- della realtà che parte dei lavori sono di supervisione o di

contatto con i clienti;

- del fatto che il lavoro della paziente é classificabile tra

quelli leggeri.”.

(doc.

249, p. 6)

Fatte

queste premesse, i sanitari di __________ hanno espresso le seguenti

considerazioni a proposito della capacità lavorativa dell’insorgente:

"

(…).

La cliente può nel complesso affrontare il lavoro

svolto fino ad oggi. La mobilità della spalla destra é sufficiente per le

mansioni della sua attività professionale. Difficoltà possono sussistere nei

movimenti che richiedono movimenti ampi del braccio destro, soprattutto se

verso l’alto. Causa le auto-limitazioni registrare non abbiamo limiti

indicativi, ma i risultati riportati all’allegato 2 del test EFL indicano che

la cliente può sollevare da terra alla vita e trasportare orizzontalmente

almeno 5 kg e sollevare all’altezza delle spalle almeno 2.5 kg. Possibili, anche se le autolimitazioni osservate durante i test non permettono di

oggettivarli, un affaticamento muscolare e un accumulo di dolore dell’arto

superiore destro a livello della spalla nei movimenti ripetuti e nei lavori

prolungati, ma questi possono essere gestiti dalla cliente grazie alla

flessibilità delle sue mansioni.

Per questo, in conclusione, ritengo che

l’attuale attività della paziente sia esigibile al 100% alternando momenti di

lavoro pratico a momenti di supervisione o altri lavori che non incidono

sull’arto superiore destro, quali ad esempio le telefonate o contatti diretti

con i clienti. Eventuali attività che superano le capacità della cliente,

possono essere delegate ai collaboratori dell’ufficio in cui la cliente lavora,

cosa che già succede.”

(doc.

249, p. 3s. - il corsivo é del redattore)

In sede

di ricorso, RI 1 ha preannunciato che si sarebbe sottoposta a nuovi

accertamenti diagnostici alla spalla destra, ordinati dal dott. __________,

medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia dell’arto superiore

dell’Ospedale __________ (cfr. doc. I, p. 8).

In data

23 gennaio 2014, questo Tribunale le ha chiesto di produrre il relativo

rapporto (cfr. doc. V).

Dal

referto datato 17 ottobre 2013 si apprende che gli accertamenti radiologici e

fisiologici compiuti nel frattempo, “… sono risultati negativi sia per una

lesione neurogena sia per una lesione della cuffia dei rotatori.”. Inoltre,

clinicamente, i sanitari hanno refertato “… una mobilità passiva completa con

una motilità attiva di: flessione anteriore 110°, abduzione 60°, rotazione

esterna 10° e rotazione interna alla natica. Non sono evidenti stenie nelle manovre

contrastate manuali per la valutazione della forza.”.

I dottori

__________ e __________ si sono quindi espressi nei seguenti termini:

"

(…).

A noi risulta molto complicato dare giudizi

sull’attendibilità di quanto descritto nei rapporti medici precedenti, su

eventuali contraddizioni e sulla loro attendibilità.

Quello che noi possiamo affermare secondo scienza

e coscienza é quanto segue: la paziente giunge alla nostra osservazione con una

lunga storia clinica alle spalle sulla quale non torno in quanto a lei nota.

Per una valutazione coscienziosa ed approfondita

dello stato attuale della spalla abbiamo richiesto esami specialistici che non

hanno evidenziato patologie in atto al momento né neurologiche né a carico

delle strutture della cuffia dei rotatori.

(…).

La paziente può svolgere la propria attività

lavorativa in qualità di segretaria con consulenza tecnica esterna evitando

viaggi in auto molto lunghi.

L’attività lavorativa dovrebbe lasciare in

ogni caso spazio per poter proseguire con le sedute di fisio-chinesiterapia.”

(doc. T -

il corsivo é del redattore)

2.4.4. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

Considerandi

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.4.5

Chiamato ora

a pronunciarsi nell’evenienza concreta, il TCA giudica fondata la decisione

dell’CO 1 di ritenere l’assicurata in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, la sua abituale professione di segretaria e consulente

alla vendita. Ciò risulta giustificato alla luce della valutazione EFL del

maggio 2012, i cui esiti sono stati sostanzialmente avallati dagli specialisti

dell’Ospedale __________ (cfr. il consid. 2.4.3.).

A

quest’ultimo riguardo, questa Corte osserva che i sanitari privatamente

consultati dall’insorgente hanno confermato l’assenza di reperti oggettivabili

correlabili con la sintomatologia da lei denunciata (cfr. doc. T: “… abbiamo

richiesto esami specialistici che non hanno evidenziato patologie in

atto al momento, né neurologiche né a carico delle strutture della cuffia dei

rotatori.” - il corsivo é del redattore), così come era già stato il caso a __________.

Ora,

secondo una costante giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli

infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in

considerazione (ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità

lavorativa) soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute

oggettivamente dimostrabile. Nei casi in cui i dolori avvertiti da un

assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano

oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato (cfr.,

in questo senso, (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006,

35.2002.4

del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90 del

13.

settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9

gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio

U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19

febbraio 1999).

D’altro

canto, questo Tribunale non ignora che i dottori __________ e __________ hanno sostenuto

che, a causa dei disturbi all’arto superiore destro, ella dovrebbe evitare i

“viaggi in auto molto lunghi” (doc. T).

Tale

aspetto potrebbe potenzialmente avere un’incidenza sulla valutazione della capacità

lavorativa, visto che, secondo quanto si evince dal rapporto ispettivo del 23

luglio 2008, l’assicurata era pure chiamata a recarsi presso le “… case dei

clienti per vedere che soluzioni si possono prendere nelle determinate

situazioni. Per eseguire questo lavoro mi devo spostare spesso con la vettura

della ditta.” (doc. 15, p. 1 e allegato al doc. 241).

In

proposito, è utile rilevare che il TCA ha avuto modo, nel passato, di valutare

il diritto a una rendita di invalidità per degli assicurati titolari di

un’azienda o che in tale azienda rivestivano cariche dirigenziali.

Ad

esempio, in una sentenza 32.1998.77

+ 36.1998.203 del 24 luglio 2000, cresciuta in giudicato, concernente un dipendente di un’impresa di

pulizie a conduzione familiare, impedito nel trasporto regolare di pesi superiori ai 10-15 kg, il TCA, in virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, ha ritenuto ragionevolmente esigibile che in seno all’azienda si

procedesse a una riorganizzazione del lavoro al fine di offrire all’assicurato

delle mansioni idonee alle sue condizioni di salute.

Questa

Corte ha sviluppato delle considerazioni analoghe in una sentenza 35.1999.57 del 5

ottobre 2000, concernente un assicurato, direttore tecnico-amministrativo,

impossibilitato a sollevare, rispettivamente trasportare, pesi superiori ai

15/20 kg, a compiere movimenti ripetuti sotto sforzo di

reclinazione/inclinazione e torsione del tronco e, infine, a mantenere per

lungo tempo delle posizioni statiche, come pure in una pronunzia 35.2006.42 del

20.

marzo 2007, riguardante un assicurato, vicepresidente del Consiglio di

amministrazione, nonché di membro di Direzione di un’impresa di carpenteria,

impedito, secondo i sanitari, a espletare quelle mansioni – concretamente, il

prendere le misure prima di allestire l’offerta -, che implicavano il dover

salire sui tetti a falde delle abitazioni.

Nel caso

di specie, considerato, da una parte, che la consulenza a domicilio costituiva

soltanto una parte dell’attività di “consulente alla vendita” svolta da RI 1,

la quale rappresentava il 30% del totale (cfr. doc. 15) e, d’altra parte, che

non tutte le trasferte implicano dei “viaggi in auto molto lunghi”, in modo

tale che l’organizzazione interna del lavoro della __________ non sarebbe da

rivoluzionare ma piuttosto da ritoccare in una misura tutto sommato marginale,

operazione che appare senz’altro compatibile con il ruolo dirigenziale di

rilievo di cui l’assicurata è investita (membro del consiglio d’amministrazione

di una ditta a conduzione familiare), il TCA giudica ragionevolmente esigibile

che le mansioni di quest’ultima vengano rivedute in modo tale da compensare le

eventuali ripercussioni del danno alla salute infortunistico.

I medici

dell’Ospedale __________ hanno pure fatto valere che “l’attività lavorativa

dovrebbe lasciare in ogni caso spazio per poter proseguire con le sedute di fisio-chinesiterapia.”

(doc. T, p. 2).

Al

riguardo, questo Tribunale si limita a rilevare che, in una sentenza

9C_937/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.2, il TF ha stabilito che l’impegno in

termini di tempo legato all’esecuzione di provvedimenti terapeutici (in quel

caso, si trattava di una terapia con training medico - MTT), non ha alcun

rilevante significato nell’ambito della valutazione dell’invalidità.

Dalle

tavole processuali risulta che, posteriormente al 30 settembre 2011 e ancora in

tempi recenti, i sanitari della Clinica __________ di __________ hanno

attestato l’esistenza di un’incapacità lavorativa (cfr. doc. 263, p. 2, doc.

268, p. 2, doc. 279, p. 2 e doc. 301, p. 2).

Tali

certificazioni non appaiono atte a determinare un esito diverso della vertenza.

In effetti, i medici in questione hanno preso in considerazione anche (e

soprattutto) lo stato della spalla sinistra (non di pertinenza dell’CO 1

- cfr. consid. 1.2.) e, in ogni caso, le loro attestazioni contengono una

valutazione del tutto astratta della capacità lavorativa.

In esito

a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità preponderante

utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04

del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF

129.

V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), si deve concludere che, a far tempo dal 1°

ottobre 2011, RI 1 aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua

abituale professione. Vista l’assenza di una qualsiasi perdita di guadagno,

l’assicuratore resistente era quindi legittimato a negarle il diritto a una

rendita di invalidità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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