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Decisione

35.2013.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 settembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

Il ricorrente ritiene che tale diminuzione sia da considerare come

dovuta a circostanze straordinarie e temporanee, tali da giustificare, anche

per motivi di equità, di considerare il salario intero, così come percepito

prima della riduzione dell’orario lavorativo. Come risulta dal certificato

della __________, il salario era di Fr. 70'000, importo su cui va calcolata la

rendita di invalidità al 15%, con la riserva di quanto esposto nel seguito.

Oltre l’attività dipendente il signor RI 1 esercitava prima dell’infortunio

un’attività in qualità di indipendente sempre nello stesso ambito lavorativo.

Il reddito relativo nel periodo precedente l’infortunio é stato di

Euro 48'000.-- pari a Fr. 79'296.-- (tasso 1.652) per le prestazioni lavorative

per l’anno 2007 (importo netto, con ritenute R.A. a carico del committente).”

(doc. I)

1.6. La CO 1, in risposta, ha

chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.7. Nel mese di ottobre 2013,

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione e ha osservato segnatamente

che quest’ultima “… é intesa a dimostrare che l’importo di euro 48'000.-- é da

considerare al netto delle ritenute di acconto, nel senso che su tale reddito

vengono già detratte le imposte __________; la regolarità contributiva é

presupposto per la possibilità di ricevere i contributi per l’editoria. In

altri termini il ricorrente signor RI 1 non dichiarava in Svizzera tale reddito

perché già soggetto a contribuzione in __________.” (doc. VII).

L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo in data 31 ottobre 2013 (doc. IX).

1.8. In data 15 gennaio 2014, il

TCA ha chiesto all’assicuratore resistente di esprimersi a proposito degli

aspetti internazionali della fattispecie (cfr. doc. XI).

La risposta della CO 1 é

pervenuta il 23 gennaio 2014 (cfr. doc. XII).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite é la

questione di sapere se la era legittimata a calcolare la rendita d’invalidità

riconosciuta al ricorrente su un guadagno assicurato di fr. 30'000, oppure no.

2.2

L’art. 15 cpv. 1 LAINF

stabilisce che le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno

assicurato.

Il cpv. 2 prevede che per

il calcolo delle indennità giornaliere é considerato guadagno assicurato

l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite,

quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Il medesimo art. 15, al

suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari,

segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo

(lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non

riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione

(lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).

Per guadagno assicurato si

deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore

di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un

tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno

assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di

lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non

solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche

le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il

rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da

premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e

giurisprudenza ivi menzionata).

Di regola, é considerato

guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS

e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22 cpv. 4 OAINF

prevede che le rendite sono calcolate in base al

salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno

precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati

che gli sono dovuti.

Derogando al principio

posto dagli artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF,

fondato sull’art. 15 cpv. 3 LAINF, definisce il salario determinante per le

rendite in alcuni casi speciali. In particolare, il cpv. 1 di questa

disposizione recita che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario

dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio civile,

servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità, disoccupazione

o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe

conseguito senza queste circostanze.

2.3

Chiamata a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte rileva innanzitutto che l’anno

di riferimento ex artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, corrisponde

al periodo 13 giugno 2007 - 12 giugno 2008.

Secondo l’amministrazione,

durante quel periodo, RI 1 avrebbe conseguito un reddito di fr. 30'000 (cfr.

doc. 5, p. 2).

Il TCA constata che

l’importo in questione risulta effettivamente dalla dichiarazione salariale 26

ottobre 2010 della ditta __________ (cfr. doc. 2).

Con la propria

impugnativa, l’insorgente sostiene però, in primo luogo, che in quel periodo

egli aveva dovuto diminuire del 50% il suo pensum per seguire le pratiche

amministrative finalizzate all’adozione di una bambina, ragione per la quale il

suo guadagno assicurato sarebbe in realtà di fr. 70'000 (cfr. doc. I, p. 3).

Così facendo, egli sembra

implicitamente postulare l’applicazione dell’art. 24 cpv. 1 OAINF.

Secondo questa

disposizione, se nel corso dell’anno precedente l’infortunio, il salario

dell’assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio civile,

servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità, disoccupazione

o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l’assicurato avrebbe

conseguito senza queste circostanze.

Posto come la circostanza

evocata dal ricorrente non rientri in nessuna delle eventualità esaustivamente

(cfr., in proposito, la DTF 139 V 161 consid. 4.2.3 e

la STF 9C_336/2012 dell’11 febbraio 2013 consid. 4.2.3; sul tema, si veda pure

la STCA 35.2012.92 del 26 settembre 2013) contemplate dall’art. 24 cpv. 1 OAINF,

la sua pretesa risulta infondata.

2.4

Sempre in sede di ricorso, RI

1.

fa valere che, nel 2007, egli ha svolto, accanto all’attività dipendente,

anche un’attività indipendente quale tecnico di assistenza ai ripetitori per la

ditta __________ di __________, che gli ha fruttato (sempre nel 2007) la somma

di € 48'000 (cfr. doc. I, p. 3s.).

Ora, a prescindere dal

fatto che appare perlomeno curioso che una persona che si dice costretta a

ridurre il proprio pensum lavorativo per dedicarsi a questioni private, abbia

poi trovato il tempo per intraprendere un’attività parallela indipendente, l’esito

della vertenza non può essere quello che auspica l’insorgente, e ciò per le

ragioni che verranno diffusamente esposte qui di seguito.

L’art. 22 cpv. 2 OAINF

recita che é considerato guadagno assicurato il

salario determinante secondo la legislazione sull’AVS.

Giusta l’art. 5 cpv. 2

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso

comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al

salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le

indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,

nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della

retribuzione del lavoro.

Il già citato art. 22 cpv.

2.

lett. a-d OAINF prevede, da parte sua, delle deroghe al regime instaurato

dall’art. 5 cpv. 2 LAVS, che comunque non interessano il caso di specie.

È vero che, in base

all’art. 22 cpv. 4 prima frase OAINF, se l’assicurato si trovava alle

dipendenze di più datori di lavoro, i relativi redditi vanno sommati, si deve

tuttavia trattare di redditi derivanti da attività dipendenti.

Alla luce di quanto

precede, già per il solo fatto che il reddito in questione é stato conseguito

dall’insorgente in qualità d’indipendente, esso non può entrare in linea

di conto per stabilire il guadagno assicurato ex art. 15 cpv. 2 LAINF.

Nemmeno la circostanza che

il reddito da attività indipendente sia stato realizzato in __________ da un cittadino

__________ residente in Svizzera, giustifica una diversa soluzione.

In proposito, questo

Tribunale rileva che il Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, entrato

in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2012, a cui rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, l'Accordo

tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (cfr. art. 8), entrato

in vigore il 1° giugno 2002, normativa applicabile al caso di specie dal

profilo temporale (al riguardo, si veda la SVR 2013 UV Nr. 5 consid. 2.2, in

cui il Tribunale federale ha precisato che, dal punto di vista intertemporale,

é determinante la data d’emanazione della decisione amministrativa litigiosa [in

casu, il 31 luglio 2013]), materiale e personale, prevede, al suo art. 13

par. 3, che la persona che esercita abitualmente

un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri

è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività

subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri,

alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

Nel caso di

specie, RI 1 svolgeva la propria attività dipendente (“subordinata”)

in Svizzera, ragione per la quale, in ossequio all’art. 13 par. 3, R 883/04, tanto

le prestazioni in natura quanto quelle in contanti andavano corrisposte

conformemente al diritto svizzero dall’assicuratore contro gli infortuni

competente in Svizzera (cfr. Circolare n. 19 del 10 marzo 2012

dell'OFSP concernente gli effetti dell'accordo sulla libera circolazione delle

persone sull'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF, p. 6 e 7).

Ora, come é

già stato dimostrato in precedenza, secondo il diritto svizzero, il reddito

risultante da un’attività lucrativa indipendente, esercitata parallelamente a

un’attività dipendente, non può esser preso in considerazione per determinare

il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità.

Del resto, é utile

segnalare che, nella DTF 136 V 182 consid. 6.3, il Tribunale federale ha

stabilito che le disposizioni di coordinamento del Regolamento (CE) N. 1408/71

non impongono a uno Stato di prendere in considerazione i compensi realizzati

sul territorio di un altro Stato membro, per stabilire il guadagno assicurato

su cui é calcolata la rendita per superstiti LAINF. Sempre secondo l’Alta Corte,

non sussiste alcuna discriminazione se il guadagno assicurato viene calcolato

soltanto in base ai redditi conseguiti in Svizzera.

2.5

In esito a tutte le

considerazioni che precedono, deve essere confermata la decisione su

opposizione impugnata mediante la quale la CO 1 ha stabilito in fr. 30'000

il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità del 15%

spettante a RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti