35.2013.68
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3 settembre 2014Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.68
mm
Lugano
3 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 luglio 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 14 giugno 2008, RI 1o,
dipendente della ditta __________ in qualità di tecnico satellitare con un pensum
del 50% e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é
scivolato mentre stava camminando per strada ed é caduto sopra il braccio
sinistro.
A seguito di questo
evento, egli ha riportato la frattura di radio e ulna sinistra distale
intra-articolare scomposta.
L’assicuratore LAINF ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 14
luglio 2011 - poi confermata in sede di opposizione -, la CO 1 ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
1.3. Con sentenza 35.2011.63 del
13 agosto 2012, questa Corte ha accolto il ricorso interposto da RI 1, nel
senso che la CO 1 é stata condannata a versare una rendita d’invalidità del 15%
a decorrere dal 1° agosto 2011.
La pronunzia appena citata
é nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, con decisione formale del 14 dicembre 2012, l’Istituto
assicuratore ha accordato all’assicurato una rendita di invalidità del 15%, versata
quale rendita complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF e calcolata su un guadagno
assicurato pari a fr. 30'000 (doc. 5).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 6), in data 31 luglio 2013,
la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 7).
1.5. Con tempestivo ricorso del 16
settembre 2013, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la rendita
di invalidità riconosciutagli venga calcolata su un guadagno assicurato di fr.
149'296, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
L’assicurazione ha stabilito la rendita in applicazione dell’art.
15 cpv. 2 LAINF considerando l’ultimo guadagno prima dell’infortunio. Il signor
RI 1 rileva tuttavia che in quel periodo egli era occupato solo in misura
parziale per completare le pratiche burocratiche relative all’adozione di una
bambina di nazionalità __________. Per poter convenientemente occuparsi delle
pratiche era indispensabile diminuire l’attività lavorativa.
Fatti
Il ricorrente ritiene che tale diminuzione sia da considerare come
dovuta a circostanze straordinarie e temporanee, tali da giustificare, anche
per motivi di equità, di considerare il salario intero, così come percepito
prima della riduzione dell’orario lavorativo. Come risulta dal certificato
della __________, il salario era di Fr. 70'000, importo su cui va calcolata la
rendita di invalidità al 15%, con la riserva di quanto esposto nel seguito.
…
Oltre l’attività dipendente il signor RI 1 esercitava prima dell’infortunio
un’attività in qualità di indipendente sempre nello stesso ambito lavorativo.
Il reddito relativo nel periodo precedente l’infortunio é stato di
Euro 48'000.-- pari a Fr. 79'296.-- (tasso 1.652) per le prestazioni lavorative
per l’anno 2007 (importo netto, con ritenute R.A. a carico del committente).”
(doc. I)
1.6. La CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.7. Nel mese di ottobre 2013,
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione e ha osservato segnatamente
che quest’ultima “… é intesa a dimostrare che l’importo di euro 48'000.-- é da
considerare al netto delle ritenute di acconto, nel senso che su tale reddito
vengono già detratte le imposte __________; la regolarità contributiva é
presupposto per la possibilità di ricevere i contributi per l’editoria. In
altri termini il ricorrente signor RI 1 non dichiarava in Svizzera tale reddito
perché già soggetto a contribuzione in __________.” (doc. VII).
L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo in data 31 ottobre 2013 (doc. IX).
1.8. In data 15 gennaio 2014, il
TCA ha chiesto all’assicuratore resistente di esprimersi a proposito degli
aspetti internazionali della fattispecie (cfr. doc. XI).
La risposta della CO 1 é
pervenuta il 23 gennaio 2014 (cfr. doc. XII).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite é la
questione di sapere se la era legittimata a calcolare la rendita d’invalidità
riconosciuta al ricorrente su un guadagno assicurato di fr. 30'000, oppure no.
2.2
L’art. 15 cpv. 1 LAINF
stabilisce che le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno
assicurato.
Il cpv. 2 prevede che per
il calcolo delle indennità giornaliere é considerato guadagno assicurato
l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite,
quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15, al
suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari,
segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo
(lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non
riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione
(lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).
Per guadagno assicurato si
deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore
di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un
tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno
assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di
lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non
solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche
le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il
rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da
premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e
giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, é considerato
guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS
e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF
prevede che le rendite sono calcolate in base al
salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno
precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati
che gli sono dovuti.
Derogando al principio
posto dagli artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF,
fondato sull’art. 15 cpv. 3 LAINF, definisce il salario determinante per le
rendite in alcuni casi speciali. In particolare, il cpv. 1 di questa
disposizione recita che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario
dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio civile,
servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità, disoccupazione
o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe
conseguito senza queste circostanze.
2.3
Chiamata a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte rileva innanzitutto che l’anno
di riferimento ex artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, corrisponde
al periodo 13 giugno 2007 - 12 giugno 2008.
Secondo l’amministrazione,
durante quel periodo, RI 1 avrebbe conseguito un reddito di fr. 30'000 (cfr.
doc. 5, p. 2).
Il TCA constata che
l’importo in questione risulta effettivamente dalla dichiarazione salariale 26
ottobre 2010 della ditta __________ (cfr. doc. 2).
Con la propria
impugnativa, l’insorgente sostiene però, in primo luogo, che in quel periodo
egli aveva dovuto diminuire del 50% il suo pensum per seguire le pratiche
amministrative finalizzate all’adozione di una bambina, ragione per la quale il
suo guadagno assicurato sarebbe in realtà di fr. 70'000 (cfr. doc. I, p. 3).
Così facendo, egli sembra
implicitamente postulare l’applicazione dell’art. 24 cpv. 1 OAINF.
Secondo questa
disposizione, se nel corso dell’anno precedente l’infortunio, il salario
dell’assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio civile,
servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità, disoccupazione
o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l’assicurato avrebbe
conseguito senza queste circostanze.
Posto come la circostanza
evocata dal ricorrente non rientri in nessuna delle eventualità esaustivamente
(cfr., in proposito, la DTF 139 V 161 consid. 4.2.3 e
la STF 9C_336/2012 dell’11 febbraio 2013 consid. 4.2.3; sul tema, si veda pure
la STCA 35.2012.92 del 26 settembre 2013) contemplate dall’art. 24 cpv. 1 OAINF,
la sua pretesa risulta infondata.
2.4
Sempre in sede di ricorso, RI
1.
fa valere che, nel 2007, egli ha svolto, accanto all’attività dipendente,
anche un’attività indipendente quale tecnico di assistenza ai ripetitori per la
ditta __________ di __________, che gli ha fruttato (sempre nel 2007) la somma
di € 48'000 (cfr. doc. I, p. 3s.).
Ora, a prescindere dal
fatto che appare perlomeno curioso che una persona che si dice costretta a
ridurre il proprio pensum lavorativo per dedicarsi a questioni private, abbia
poi trovato il tempo per intraprendere un’attività parallela indipendente, l’esito
della vertenza non può essere quello che auspica l’insorgente, e ciò per le
ragioni che verranno diffusamente esposte qui di seguito.
L’art. 22 cpv. 2 OAINF
recita che é considerato guadagno assicurato il
salario determinante secondo la legislazione sull’AVS.
Giusta l’art. 5 cpv. 2
LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso
comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al
salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le
indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe,
nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro.
Il già citato art. 22 cpv.
2.
lett. a-d OAINF prevede, da parte sua, delle deroghe al regime instaurato
dall’art. 5 cpv. 2 LAVS, che comunque non interessano il caso di specie.
È vero che, in base
all’art. 22 cpv. 4 prima frase OAINF, se l’assicurato si trovava alle
dipendenze di più datori di lavoro, i relativi redditi vanno sommati, si deve
tuttavia trattare di redditi derivanti da attività dipendenti.
Alla luce di quanto
precede, già per il solo fatto che il reddito in questione é stato conseguito
dall’insorgente in qualità d’indipendente, esso non può entrare in linea
di conto per stabilire il guadagno assicurato ex art. 15 cpv. 2 LAINF.
Nemmeno la circostanza che
il reddito da attività indipendente sia stato realizzato in __________ da un cittadino
__________ residente in Svizzera, giustifica una diversa soluzione.
In proposito, questo
Tribunale rileva che il Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, entrato
in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2012, a cui rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, l'Accordo
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (cfr. art. 8), entrato
in vigore il 1° giugno 2002, normativa applicabile al caso di specie dal
profilo temporale (al riguardo, si veda la SVR 2013 UV Nr. 5 consid. 2.2, in
cui il Tribunale federale ha precisato che, dal punto di vista intertemporale,
é determinante la data d’emanazione della decisione amministrativa litigiosa [in
casu, il 31 luglio 2013]), materiale e personale, prevede, al suo art. 13
par. 3, che la persona che esercita abitualmente
un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri
è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri,
alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
Nel caso di
specie, RI 1 svolgeva la propria attività dipendente (“subordinata”)
in Svizzera, ragione per la quale, in ossequio all’art. 13 par. 3, R 883/04, tanto
le prestazioni in natura quanto quelle in contanti andavano corrisposte
conformemente al diritto svizzero dall’assicuratore contro gli infortuni
competente in Svizzera (cfr. Circolare n. 19 del 10 marzo 2012
dell'OFSP concernente gli effetti dell'accordo sulla libera circolazione delle
persone sull'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF, p. 6 e 7).
Ora, come é
già stato dimostrato in precedenza, secondo il diritto svizzero, il reddito
risultante da un’attività lucrativa indipendente, esercitata parallelamente a
un’attività dipendente, non può esser preso in considerazione per determinare
il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità.
Del resto, é utile
segnalare che, nella DTF 136 V 182 consid. 6.3, il Tribunale federale ha
stabilito che le disposizioni di coordinamento del Regolamento (CE) N. 1408/71
non impongono a uno Stato di prendere in considerazione i compensi realizzati
sul territorio di un altro Stato membro, per stabilire il guadagno assicurato
su cui é calcolata la rendita per superstiti LAINF. Sempre secondo l’Alta Corte,
non sussiste alcuna discriminazione se il guadagno assicurato viene calcolato
soltanto in base ai redditi conseguiti in Svizzera.
2.5
In esito a tutte le
considerazioni che precedono, deve essere confermata la decisione su
opposizione impugnata mediante la quale la CO 1 ha stabilito in fr. 30'000
il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità del 15%
spettante a RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti