35.2013.69
Assicuratore LAINF ha a giusta ragione rifiutato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i disturbi al rachide cervicale lamentati dall'interessato
12 febbraio 2014Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.69
Data decisione, Autorità:
12.02.2014, TCA
Titolo:
Assicuratore LAINF ha a giusta ragione rifiutato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i disturbi al rachide cervicale lamentati dall'interessato
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.69
cr/sc
Lugano
12 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 agosto
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
luglio 2000, RI 1, nato nel 1975 - dipendente della __________ in qualità di fattorino
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - si trovava
alla guida della propria automobile quando è stato tamponato da un’autovettura,
procurandosi una contusione cervicale (doc. 1).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato
ha ripreso la propria attività lavorativa il 17 luglio 2010.
Con
apprezzamento medico del 4 maggio 2001, il dr. __________, medico di
circondario dell’assicuratore LAINF, ha sconsigliato, a quel momento,
l’intervento operatorio di fissazione chirurgica della sublussazione
dell’articolazione sterno-clavicolare sinistra prospettato in data 12 ottobre
2010 dal dr. __________, vista la funzione e l’entità dei dolori fatti valere
dall’interessato, preannunciando l’esecuzione di un esame computer-tomografico (doc.
Fatti
7.1.).
Con
comunicazione del 25 maggio 2001, l’CO 1 ha informato l’assicurato che
“considerato l’ottimo risultato dell’esame computer-tomografico del 10.5.2001,
non è data l’indicazione per il previsto intervento operatorio. Consideriamo
pertanto il suo caso chiuso” (doc. 8.1).
Negli
anni successivi, l’assicurato ha annunciato tre ricadute, nel 2002, 2006 e 2009
(doc. 10e; doc. 18; doc. 25).
1.2. In data 22
agosto 2011, l’assicurato ha annunciato all’assicuratore LAINF una nuova
ricaduta (doc. 61).
Il 7 ottobre
2011, egli è stato operato alla spalla sinistra dal dr. __________ (doc. 64).
Nel
decorso post-operatorio, egli è caduto uscendo dalla piscina dopo la
riabilitazione, riportando un trauma alla spalla operata senza lesione dei
tessuti molli periarticolari (doc. 87).
Vista la
persistenza della sintomatologia dolorosa, in data 4 ottobre 2012 l’assicurato
è stato sottoposto ad artroscopia della cuffia dei rotatori effettuata dal dr. __________
(doc. 150), seguita da cure fisioterapiche mirate.
Il
decorso è stato favorevole, tanto da permettere all’interessato di recuperare
una capacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2013 e del 100% dal 7 maggio 2013
(doc. 164 e 174).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso e dopo avere sentito, in
particolare, il parere del dr. Michels (doc. 180), con decisione formale del 10
giugno 2013 l’CO 1 ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative
per i disturbi al rachide cervicale, ritenuto che “la causalità tra
l’infortunio e i disturbi notificati non è sicura, né data secondo il criterio
della probabilità preponderante” (doc. 183).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (doc. 185) e dopo avere richiesto
una nuova presa di posizione al dr. __________ (doc. 188), in data 22 agosto
2013 l’CO 1 ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. A).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 15 settembre 2013, RI 1 ha postulato il riconoscimento del
nesso causale tra i disturbi a livello cervicale e l’infortunio del 6 luglio
2000, ritenuto che egli non ha mai accusato dei disturbi a livello cervicale
prima dell’evento infortunistico citato.
Egli ha
sottolineato di essere stato “violentemente tamponato quando ero in colonna da
un’auto che mi ha urtato ad una velocità di circa 80 km/h”, aggiungendo che “il tamponamento ha coinvolto altre tre automobili davanti alla mia, ma
ovviamente essendo stata la mia la prima autovettura, il colpo più pesante e
forte è stato inflitto alla mia persona”, obbligandolo a portare un collare
cervicale per più di un mese (doc. I).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a rifiutare
il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i disturbi al rachide cervicale
lamentati dall’assicurato, oppure no.
Più
concretamente occorre verificare se le suddette affezioni si trovano o meno in
una relazione di causalità naturale e adeguata con il sinistro del luglio 2000.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute
esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e
giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
Considerandi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382.
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Nell’evenienza
concreta, il 6 luglio 2000 RI 1, alla guida della propria automobile, è stato
tamponato da un veicolo che lo seguiva mentre egli si trovava fermo in colonna
(doc. 1).
Secondo
il rapporto del 4 maggio 2001 inerente al visita medica circondariale eseguita
dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, il giorno stesso dell’infortunio
l’assicurato è stato visto al Pronto Soccorso dell’__________, dove è stata
diagnosticata una “contusione cervicale”, precisando che “dal lato radiologico inizialmente
vengono eseguite unicamente delle radiografie della colonna cervicale (senza
rilevare delle alterazioni osteotraumatiche; piccolo nucleo apofisario
all’angolo inferiore di C6 costituisce un fattore costituzionale)” (doc. 7.1).
Alla
visita medica del 4 maggio 2001, il dr. __________ ha poi riscontrato che “risulta
completa e simmetrica la mobilità della colonna cervicale, senza reazione
antalgica” (doc. 7.1).
Nell’ambito
del terzo annuncio di ricaduta fatto valere dall’interessato, con nota del 14
settembre 2009, il dr. __________, spec. FMH in medicina fisica e
riabilitazione e medico di circondario della CO 1 di __________, ha negato
l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi a livello cervicale fatti valere
dall’assicurato e l’infortunio del luglio 2000, con la seguente motivazione:
"
Gegenwärtig werden wieder unspezifische
Beschwerden im Nackenbereich und im Bereich der linken Schulter angegeben. Im
Bereich der linken Schulter war auch eine Subluxation sternoklavikulär
unfallbedingt eingetreten, so dass hier Beschwerden weiterhin als unfallkausal
gelten dürften und ein Rückfall anzunehmen ist. Im Bereich der HWS hat es keine
nachweisbaren traumatischen Läsionen gegeben. Dennoch sind sowohl
offensichtlich ohne diese Differenzierung bei den ersten beiden Rückfällen (Mai
2002.
und Mai 2006) die HWS-Beschwerden ebenfalls “en passant” im Rückfall mit übernommen worden. Bei initial fehlenden
unfalltraumatischen Läsionen kann ich doch Rückfallkausalität für zervikale
Beschwerden in diesem Fall nicht erklären und würde dies einfach trennen. Da
administrativerseits aber bereits mehrere Rückfälle übernommen worden sind,
weiss ich nicht, ob dies administrativ noch möglich ist.” (Doc. 26)
Nell’ambito della nuova
ricaduta annunciata dall’assicurato nell’agosto 2011, visto
lo scritto del 24 aprile 2012 con il quale il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha dissentito con la
decisione dell’assicuratore infortuni di negare il “nesso di causalità tra
problematiche relative alla lussazione della clavicola e il trauma distorsivo
cervicale” (doc. 118), nell’apprezzamento medico del 3
maggio 2012, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della
mano, dopo avere riassunto il decorso secondo gli atti, ha osservato:
" (…)
3.
Apprezzamento
Viene quindi confermata la negazione della
causalità tra i disturbi accusati alla colonna vertebrale cervicale e
l’infortunio del luglio 2000, viene accettata e quindi si prosegue con la cura
per la problematica alla spalla sinistra. Contrariamente a quanto affermato dal
dr. __________, specialista FMH medicina interna sul suo scritto del 24.4.2012,
non vengono eliminate o meglio non viene eliminato il nesso di causalità con le
problematiche relative alla spalla sinistra, ma solo per la colonna vertebrale
cervicale." (Doc. 120)
L’assicurato
si è quindi sottoposto in data 7 febbraio 2013 ad una visita specialistica
presso il dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il quale, posta la
diagnosi di “cervicalgia cronica” e dopo avere rilevato che “una RM
della colonna cervicale del 5.11.2012 documenta un mantenimento della curvatura
cervicale. In C3/C4, C4/C5, ma soprattutto C5/C6 sono presenti discopatie,
senza apprezzare comunque stenosi foraminali o compressione di strutture
nervose”, ha concluso che “ritengo la sintomatologia algica in parte legata
alle discopatie evidenziate dalla risonanza magnetica ed in parte eventualmente
alimentata da una importante contrattura della muscolatura cervicale e
latero-cervicale sinistra che comportano anche una cefalea tensiva”, proponendo
un trattamento fisioterapico a lungo termine (doc. 170).
Il caso
dell’assicurato è stato quindi sottoposto ad un’ulteriore valutazione da parte
del dr. __________, il quale, in data 17 maggio 2013, ha confermato il rifiuto di un nesso di causalità tra i disturbi alla colonna vertebrale
cervicale e l’infortunio del luglio 2000 (cfr. doc. 180).
Presa di
posizione poi nuovamente confermasta dal dr. __________ nell’apprezzamento del
5.
agosto 2013, richiesto dall’assicuratore LAINF in sede di opposizione, nel
quale il medico di circondario ha rilevato quanto segue:
"
(…)
3.
Apprezzamento
Le argomentazioni dell’assicurato sulla sua
lettera citata non apportano nuovi elementi di giudizio atti ad invalidare la
nostra presa di posizione, si conferma il rifiuto della causalità per quanto
riguarda la colonna vertebrale cervicale e l’infortunio del 2000 in questione.
Gli esami strumentali avevano rilevato fenomeni
degenerativi con discopatie nelle zone C3/C4 e C4/C5 e soprattutto C5/C6 senza
elementi traumatici o post-traumatici, questo anche se la sintomatologia
derivante da questi aspetti degenerativi era stata silente secondo l’assicurato
sino all’infortunio del 6.7.2000.”
(Doc. 188)
2.7
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.8
Questo
Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto - vista
anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - non ha valide ragioni per
scostarsi dall'apprezzamento del 3 maggio 2012 del dr. __________ (cfr. doc.
120), poi confermato dallo stesso specialista con apprezzamenti medici del 16
maggio 2013 (doc. 180) e del 5 agosto 2013 (doc. 188).
Come ben
spiegato dal dr. __________, infatti, l’assicurato – il quale, occorre
ribadirlo, dopo l’infortunio del 6 luglio 2000 aveva riportato una “contusione
cervicale”, “senza alterazioni osteotraumatiche” e con un “piccolo nucleo
apofisario all’angolo inferiore di C6 costituisce un fattore costituzionale” (cfr. doc. 7.1) – presenta,
come risulta dalla RM del 5
novembre 2012, dei fenomeni degenerativi con discopatie nelle zone C3/C4 e C4/C5 e soprattutto C5/C6, senza
elementi traumatici o post-traumatici (doc. 188).
La valutazione del dr. __________
riprende, del resto, quanto già stabilito dal dr. __________, nell’apprezzamento
del 14 settembre 2009, nel quale era stata ritenuta estinta la causalità con
riferimento ai disturbi alla colonna vertebrale cervicale, dato che non erano
state dimostrate delle lesioni traumatiche a livello cervicale dopo
l’infortunio del luglio 2000 (doc. 26).
Tale
conclusione è del resto conforme alla dottrina medica dominante, secondo la
quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo
stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi
alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse
mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations
médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,
con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in
materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,
Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il
Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale
associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale,
precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più
tardi dopo un anno (cfr. SVR
2009.
UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011
del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3
e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
In una sentenza
8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica
di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale
(STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna
vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via
di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
Quanto
alla critica ricorsuale secondo la quale l’interessato non avrebbe mai sofferto
di disturbi al rachide cervicale prima dell’infortunio, ma solo successivamente
all’incidente (doc. I), il TCA rileva che la regola “post hoc ergo propter
hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La
giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto
dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina
infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del
27.
marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998,
p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
Alla luce di quanto sopra
esposto, l’assicuratore resistente era quindi legittimato a rifiutare
il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i disturbi al rachide
cervicale lamentati dall’assicurato.
La decisione su
opposizione del 22 agosto 2013 impugnata deve,
pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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