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Decisione

35.2013.69

Assicuratore LAINF ha a giusta ragione rifiutato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i disturbi al rachide cervicale lamentati dall'interessato

12 febbraio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

7.1.).

Con

comunicazione del 25 maggio 2001, l’CO 1 ha informato l’assicurato che

“considerato l’ottimo risultato dell’esame computer-tomografico del 10.5.2001,

non è data l’indicazione per il previsto intervento operatorio. Consideriamo

pertanto il suo caso chiuso” (doc. 8.1).

Negli

anni successivi, l’assicurato ha annunciato tre ricadute, nel 2002, 2006 e 2009

(doc. 10e; doc. 18; doc. 25).

1.2. In data 22

agosto 2011, l’assicurato ha annunciato all’assicuratore LAINF una nuova

ricaduta (doc. 61).

Il 7 ottobre

2011, egli è stato operato alla spalla sinistra dal dr. __________ (doc. 64).

Nel

decorso post-operatorio, egli è caduto uscendo dalla piscina dopo la

riabilitazione, riportando un trauma alla spalla operata senza lesione dei

tessuti molli periarticolari (doc. 87).

Vista la

persistenza della sintomatologia dolorosa, in data 4 ottobre 2012 l’assicurato

è stato sottoposto ad artroscopia della cuffia dei rotatori effettuata dal dr. __________

(doc. 150), seguita da cure fisioterapiche mirate.

Il

decorso è stato favorevole, tanto da permettere all’interessato di recuperare

una capacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2013 e del 100% dal 7 maggio 2013

(doc. 164 e 174).

1.3. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso e dopo avere sentito, in

particolare, il parere del dr. Michels (doc. 180), con decisione formale del 10

giugno 2013 l’CO 1 ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative

per i disturbi al rachide cervicale, ritenuto che “la causalità tra

l’infortunio e i disturbi notificati non è sicura, né data secondo il criterio

della probabilità preponderante” (doc. 183).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’assicurato (doc. 185) e dopo avere richiesto

una nuova presa di posizione al dr. __________ (doc. 188), in data 22 agosto

2013 l’CO 1 ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. A).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 15 settembre 2013, RI 1 ha postulato il riconoscimento del

nesso causale tra i disturbi a livello cervicale e l’infortunio del 6 luglio

2000, ritenuto che egli non ha mai accusato dei disturbi a livello cervicale

prima dell’evento infortunistico citato.

Egli ha

sottolineato di essere stato “violentemente tamponato quando ero in colonna da

un’auto che mi ha urtato ad una velocità di circa 80 km/h”, aggiungendo che “il tamponamento ha coinvolto altre tre automobili davanti alla mia, ma

ovviamente essendo stata la mia la prima autovettura, il colpo più pesante e

forte è stato inflitto alla mia persona”, obbligandolo a portare un collare

cervicale per più di un mese (doc. I).

1.5. L’CO 1, in

risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a rifiutare

il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i disturbi al rachide cervicale

lamentati dall’assicurato, oppure no.

Più

concretamente occorre verificare se le suddette affezioni si trovano o meno in

una relazione di causalità naturale e adeguata con il sinistro del luglio 2000.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute

esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e

giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

Considerandi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Nell’evenienza

concreta, il 6 luglio 2000 RI 1, alla guida della propria automobile, è stato

tamponato da un veicolo che lo seguiva mentre egli si trovava fermo in colonna

(doc. 1).

Secondo

il rapporto del 4 maggio 2001 inerente al visita medica circondariale eseguita

dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, il giorno stesso dell’infortunio

l’assicurato è stato visto al Pronto Soccorso dell’__________, dove è stata

diagnosticata una “contusione cervicale”, precisando che “dal lato radiologico inizialmente

vengono eseguite unicamente delle radiografie della colonna cervicale (senza

rilevare delle alterazioni osteotraumatiche; piccolo nucleo apofisario

all’angolo inferiore di C6 costituisce un fattore costituzionale)” (doc. 7.1).

Alla

visita medica del 4 maggio 2001, il dr. __________ ha poi riscontrato che “risulta

completa e simmetrica la mobilità della colonna cervicale, senza reazione

antalgica” (doc. 7.1).

Nell’ambito

del terzo annuncio di ricaduta fatto valere dall’interessato, con nota del 14

settembre 2009, il dr. __________, spec. FMH in medicina fisica e

riabilitazione e medico di circondario della CO 1 di __________, ha negato

l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi a livello cervicale fatti valere

dall’assicurato e l’infortunio del luglio 2000, con la seguente motivazione:

"

Gegenwärtig werden wieder unspezifische

Beschwerden im Nackenbereich und im Bereich der linken Schulter angegeben. Im

Bereich der linken Schulter war auch eine Subluxation sternoklavikulär

unfallbedingt eingetreten, so dass hier Beschwerden weiterhin als unfallkausal

gelten dürften und ein Rückfall anzunehmen ist. Im Bereich der HWS hat es keine

nachweisbaren traumatischen Läsionen gegeben. Dennoch sind sowohl

offensichtlich ohne diese Differenzierung bei den ersten beiden Rückfällen (Mai

2002.

und Mai 2006) die HWS-Beschwerden ebenfalls “en passant” im Rückfall mit übernommen worden. Bei initial fehlenden

unfalltraumatischen Läsionen kann ich doch Rückfallkausalität für zervikale

Beschwerden in diesem Fall nicht erklären und würde dies einfach trennen. Da

administrativerseits aber bereits mehrere Rückfälle übernommen worden sind,

weiss ich nicht, ob dies administrativ noch möglich ist.” (Doc. 26)

Nell’ambito della nuova

ricaduta annunciata dall’assicurato nell’agosto 2011, visto

lo scritto del 24 aprile 2012 con il quale il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha dissentito con la

decisione dell’assicuratore infortuni di negare il “nesso di causalità tra

problematiche relative alla lussazione della clavicola e il trauma distorsivo

cervicale” (doc. 118), nell’apprezzamento medico del 3

maggio 2012, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della

mano, dopo avere riassunto il decorso secondo gli atti, ha osservato:

" (…)

3.

Apprezzamento

Viene quindi confermata la negazione della

causalità tra i disturbi accusati alla colonna vertebrale cervicale e

l’infortunio del luglio 2000, viene accettata e quindi si prosegue con la cura

per la problematica alla spalla sinistra. Contrariamente a quanto affermato dal

dr. __________, specialista FMH medicina interna sul suo scritto del 24.4.2012,

non vengono eliminate o meglio non viene eliminato il nesso di causalità con le

problematiche relative alla spalla sinistra, ma solo per la colonna vertebrale

cervicale." (Doc. 120)

L’assicurato

si è quindi sottoposto in data 7 febbraio 2013 ad una visita specialistica

presso il dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il quale, posta la

diagnosi di “cervicalgia cronica” e dopo avere rilevato che “una RM

della colonna cervicale del 5.11.2012 documenta un mantenimento della curvatura

cervicale. In C3/C4, C4/C5, ma soprattutto C5/C6 sono presenti discopatie,

senza apprezzare comunque stenosi foraminali o compressione di strutture

nervose”, ha concluso che “ritengo la sintomatologia algica in parte legata

alle discopatie evidenziate dalla risonanza magnetica ed in parte eventualmente

alimentata da una importante contrattura della muscolatura cervicale e

latero-cervicale sinistra che comportano anche una cefalea tensiva”, proponendo

un trattamento fisioterapico a lungo termine (doc. 170).

Il caso

dell’assicurato è stato quindi sottoposto ad un’ulteriore valutazione da parte

del dr. __________, il quale, in data 17 maggio 2013, ha confermato il rifiuto di un nesso di causalità tra i disturbi alla colonna vertebrale

cervicale e l’infortunio del luglio 2000 (cfr. doc. 180).

Presa di

posizione poi nuovamente confermasta dal dr. __________ nell’apprezzamento del

5.

agosto 2013, richiesto dall’assicuratore LAINF in sede di opposizione, nel

quale il medico di circondario ha rilevato quanto segue:

"

(…)

3.

Apprezzamento

Le argomentazioni dell’assicurato sulla sua

lettera citata non apportano nuovi elementi di giudizio atti ad invalidare la

nostra presa di posizione, si conferma il rifiuto della causalità per quanto

riguarda la colonna vertebrale cervicale e l’infortunio del 2000 in questione.

Gli esami strumentali avevano rilevato fenomeni

degenerativi con discopatie nelle zone C3/C4 e C4/C5 e soprattutto C5/C6 senza

elementi traumatici o post-traumatici, questo anche se la sintomatologia

derivante da questi aspetti degenerativi era stata silente secondo l’assicurato

sino all’infortunio del 6.7.2000.”

(Doc. 188)

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.8

Questo

Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto - vista

anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - non ha valide ragioni per

scostarsi dall'apprezzamento del 3 maggio 2012 del dr. __________ (cfr. doc.

120), poi confermato dallo stesso specialista con apprezzamenti medici del 16

maggio 2013 (doc. 180) e del 5 agosto 2013 (doc. 188).

Come ben

spiegato dal dr. __________, infatti, l’assicurato – il quale, occorre

ribadirlo, dopo l’infortunio del 6 luglio 2000 aveva riportato una “contusione

cervicale”, “senza alterazioni osteotraumatiche” e con un “piccolo nucleo

apofisario all’angolo inferiore di C6 costituisce un fattore costituzionale” (cfr. doc. 7.1) – presenta,

come risulta dalla RM del 5

novembre 2012, dei fenomeni degenerativi con discopatie nelle zone C3/C4 e C4/C5 e soprattutto C5/C6, senza

elementi traumatici o post-traumatici (doc. 188).

La valutazione del dr. __________

riprende, del resto, quanto già stabilito dal dr. __________, nell’apprezzamento

del 14 settembre 2009, nel quale era stata ritenuta estinta la causalità con

riferimento ai disturbi alla colonna vertebrale cervicale, dato che non erano

state dimostrate delle lesioni traumatiche a livello cervicale dopo

l’infortunio del luglio 2000 (doc. 26).

Tale

conclusione è del resto conforme alla dottrina medica dominante, secondo la

quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo

stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi

alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse

mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations

médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,

con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in

materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,

Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il

Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale

associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale,

precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più

tardi dopo un anno (cfr. SVR

2009.

UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011

del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3

e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

In una sentenza

8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica

di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale

(STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna

vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via

di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

Quanto

alla critica ricorsuale secondo la quale l’interessato non avrebbe mai sofferto

di disturbi al rachide cervicale prima dell’infortunio, ma solo successivamente

all’incidente (doc. I), il TCA rileva che la regola “post hoc ergo propter

hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La

giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto

dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del

27.

marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus

dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998,

p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Alla luce di quanto sopra

esposto, l’assicuratore resistente era quindi legittimato a rifiutare

il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne i disturbi al rachide

cervicale lamentati dall’assicurato.

La decisione su

opposizione del 22 agosto 2013 impugnata deve,

pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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