35.2013.7
Sia disturbi psichici, che quelli al ginocchio, non sono di pertinenza dell'assicuratore LAINF. Rendita di invalidità del 20% riconosciuta dall'assicuratore LAINF corretta
15 luglio 2013Italiano39 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2013.7
Data decisione, Autorità:
15.07.2013, TCA
Titolo:
Sia disturbi psichici, che quelli al ginocchio, non sono di pertinenza dell'assicuratore LAINF. Rendita di invalidità del 20% riconosciuta dall'assicuratore LAINF corretta
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DISTURBI PSICHICI
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
accomandata
Incarto n.
35.2013.7
cr
Lugano
15 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4
dicembre 2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
marzo 2002, RI 1, allora apprendista montatore elettricista e per questo
assicurato presso l’CO 1, giocando a pallacanestro ha riportato una distorsione
al ginocchio destro (doc. 1 e 2 fasc. 1).
Per le
sequele infortunistiche (lesione del crociato anteriore e contusione ossea al
piatto tibiale laterale, cfr. doc. 12 fasc. 1), l’assicurato ha subito diversi
interventi chirurgici (e meglio: il 29 aprile 2002, plastica del LCA, doc. 17
fasc. 1; il 25 settembre 2002, artroscopia ginocchio destro con revisione ed
asportazione di aderenze, doc. 31 fasc. 1; il 21 luglio 2003, artroscopia con
shaving e rimodellamento del legamento crociato anteriore trapiantato e
ipertrofico, doc. 56 fasc. 1 e, il 25 marzo 2004, artroscopia, lateral release
e scompaginamento della spongiosa intra-rotulea, doc. 66 fasc. 1).
L’assicuratore
infortuni ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. A seguito
della visita medica dell’11 febbraio 2005 del dr. __________ (doc. 116 fasc.
1), l’CO 1 – dopo avere comunicato all’assicurato la sospensione del versamento
delle indennità giornaliere a decorrere dal 1° luglio 2005, data a partire
dalla quale egli va considerato abile al lavoro al 100% (doc. 120 fasc. 1) - con
decisione del 23 febbraio 2005, ha attribuito all’assicurato un’IMI del 10% per
tenere conto dei postumi infortunistici (doc. 121 fasc. 1).
Tale
decisione è cresciuta in giudicato, dopo il ritiro, in data 10 giugno 2005,
dell’opposizione cautelativa interposta dal __________ per conto
dell’assicurato (doc. 129 fasc. 1).
1.3. L’Ufficio
AI, con decisione del 3 novembre 2005, ha assunto i costi di una riformazione professionale dell’assicurato quale impiegato di commercio al dettaglio
nell’ambito della vendita di accessori per auto presso la ditta __________ di ____________________
dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2007 (doc. 143 fasc. 1).
Con
decisione del 17 novembre 2006 - che ha annullato e sostituito la precedente
decisione del 3 novembre 2005 - l’Ufficio AI ha assunto i costi di una prima
formazione professionale quale magazziniere/venditore di pezzi di ricambio
presso il __________ dal 1° novembre 2006 al 31 agosto 2007 (doc. 157 fasc. 1).
Terminata
con successo la formazione, con progetto di decisione del 24 settembre 2007,
l’Ufficio AI ha indicato che “dal rapporto stilato dalla nostra consulente in
integrazione professionale risulta che l’assicurato è stato assunto dal __________
e dal 1° gennaio 2008 conseguirà un reddito pari a CHF 42'406.--. Considerato
come senza il danno alla salute avrebbe potuto conseguire CHF 41'678.--, non vi
è alcuna perdita di guadagno per cui l’assicurato è da ritenere
convenientemente reintegrato, senza diritto ad una rendita AI” (doc. 163b fasc.
1).
A seguito
delle osservazioni presentate dall’assicurato, con decisione del 9 novembre
2007, l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha osservato di
“concordare con il fatto che senza il danno alla salute il signor __________
avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di CHF 52'247.--. Il grado di
invalidità risulta quindi essere pari al 19%. L’assicurato è pertanto da
ritenere convenientemente reintegrato, senza diritto a rendita AI” (doc. 169
fasc. 1).
1.4. Con
decisione del 21 agosto 2008, l’assicuratore LAINF ha attribuito
all’interessato una rendita di invalidità del 25% a contare dal 1° settembre 2007. A seguito tuttavia del miglioramento della capacità lucrativa dell’interessato al termine della
riformazione professionale, la rendita di invalidità è stata ridotta al 12% a
partire dal 1° giugno 2008 (doc. 189 fasc. 1).
Tale
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato, avendo il __________, con
scritto del 15 ottobre 2008, comunicato all’assicuratore LAINF di “concordare
con la vostra decisione del 21 agosto 2008” (doc. 193 fasc. 1).
1.5. In data 2
agosto 2010 l’assicurato ha annunciato una ricaduta, avvenuta il 15 luglio 2010
(doc. 157 fasc. 1).
In data
24 settembre 2010, poi, l’assicurato ha annunciato un nuovo infortunio
(incidente stradale), occorsogli l’8 settembre 2010 (doc. 207 fasc. 2).
Il 18 ottobre
2010, l’assicurato è stato nuovamente operato al ginocchio (artroscopia
diagnostica con resezione artroscopica ciclope, plastica Noth, condroplastica
femoropatellare, cfr. doc. 206 fasc. 2).
Nell’ambito
della valutazione della ricaduta, rispettivamente del nuovo infortunio,
annunciati dall’assicurato, l’Istituto assicuratore, preso atto della mancata
comunicazione da parte dell’interessato del notevole aumento salariale ottenuto
a partire dal mese di febbraio 2010 (doc. 224 fasc. 2), con decisione del 12
gennaio 2011, ha stabilito la soppressione della rendita di invalidità a
decorrere dal 1° febbraio 2010 e, contestualmente, ha chiesto la restituzione
di fr. 4'083.60 versati a torto dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011 (doc.
225 fasc. 2).
A seguito
della visita medica di chiusura del 12 marzo 2012, con decisione del 1° ottobre
2012, l’Istituto assicuratore ha accordato all’assicurato una rendita di
invalidità del 20% dal 1° giugno 2012.
L’opposizione
interposta dall’assicurato è stata respinta dall’CO 1 con decisione su
opposizione del 4 dicembre 2012, nella quale l’assicuratore LAINF ha confermato
il contenuto della sua prima decisione, sottolineando, da una parte, che i
disturbi di natura psichica e quelli al ginocchio sinistro non sono di
competenza dell’assicuratore infortuni e, dall’altra, che i postumi
infortunistici al ginocchio destro comportano un’inabilità lavorativa del 20%
(doc. A).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 21 gennaio 2013, , rappresentato dall’avv. RA 1, ha
contestato la decisione impugnata, chiedendo l’attribuzione di una rendita di
invalidità LAINF almeno del 50%, tenuto conto anche delle problematiche di
natura psichica dell’interessato (doc. I).
La
rappresentante dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
Sostanzialmente
l’assicurato ha contestato, innanzitutto, la decisione dell’assicuratore LAINF
di non tenere conto dei suoi disturbi psichici, sottolineando come la CO 1
abbia completamente omesso di svolgere qualsiasi esame medico volto ad appurare
se i disturbi psichici siano riconducibili o meno all’infortunio.
Il
ricorrente ha, poi, contestato anche la decisione con la quale l’assicuratore
ha negato ogni responsabilità con riferimento ai disturbi al ginocchio
sinistro, ritenendo che gli stessi “sono sicuramente in nesso causale adeguato
con l’infortunio occorso al ginocchio destro”.
Infine,
l’assicurato ha criticato il grado di invalidità calcolato dall’Istituto
assicuratore, ritenendo che le attività indicate nella decisione impugnate non
siano esigibili, dato che non si tratta di professioni da svolgere in posizione
seduta e con cambio regolare di posizione e senza dover portare pesi.
Inoltre,
a mente della patrocinatrice del ricorrente, l’interessato “non possiede una
formazione adeguata per svolgere queste professioni, motivo per il quale
affinché egli possa svolgere una di esse dovrebbe nuovamente svolgere una
riqualifica da parte dell’AI, come peraltro suggerito proprio dal medico della __________
dr. __________ nella sua visita di chiusura del 23 marzo 2012” (doc. I).
1.7. In data 31
gennaio 2013, la patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA copia della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dall’assicurato,
rilevando che “da informazioni da me assunte, in __________ il Comune non può
certificare in merito ai redditi percepiti dalle persone residenti, motivo per
il quale la dichiarazione non è stata vidimata dal Comune”. Ella ha tuttavia
aggiunto che, “trattandosi però di un’autocertificazione, il dichiarante
incorre in sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere” (doc. IV +
1).
1.8. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.9. Con scritto
del 1° marzo 2013, l’assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
mezzi di prova da presentare al Tribunale (doc. VII).
Questo
scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VIII), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è l’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurato.
Preliminarmente,
il TCA é però tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era
legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi
psichici e ai disturbi al ginocchio sinistro lamentati dal ricorrente, oppure
no.
2.3. Disturbi
psichici: causalità con l’infortunio del 26 marzo 2002?
2.3.1. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto
non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione
e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.3.2. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.3. A proposito
della causalità naturale, agli atti risultano un referto del 23 gennaio
2012, nel quale il dr. __________, medico chirurgo specialista in psichiatria,
di __________, ha attestato la presenza di “un disturbo psicopatologico
definibile secondo i criteri diagnostici del DSM IV come disturbo
dell’adattamento ad espressione mista. In effetti, esiti invalidanti di
patologia somatica hanno imposto al paziente una traumatica ridefinizione della
propria progettualità professionale e più in generale esistenziale,
condizionando lo strutturarsi di un quadro clinico disadattativo più sopra
descritto” (doc. 273 fasc. 2).
L’Istituto
assicuratore ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i
disturbi psichici dell’interessato e l’infortunio rilevando che, secondo la
giurisprudenza (STF 8C_531/2007 del 31 luglio 2008), più il tempo di latenza è
lungo più è probabile che i disturbi psichici siano estranei all’infortunio
(doc. A).
Tale
questione non deve essere ulteriormente approfondita dal TCA e può quindi
rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c;
STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007,
consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto
che l’obbligo a prestazioni dell’CO 1 va comunque negato facendo difetto
l’adeguatezza, come ritenuto dall’assicuratore infortuni (cfr.
doc. 314 e doc. 322 fasc. 2).
2.3.4. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto
procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Nel caso
concreto l’assicurato, il 26 marzo 2002, giocando durante l’ora di ginnastica a
pallacanestro “ha appoggiato il piede in malo modo procurandosi una distorsione
al ginocchio destro” (cfr. doc. 1 fasc. 1).
Nella
decisione impugnata, l’CO 1 ha negato l’adeguatezza, evidenziando che la stessa
può essere negata a priori dato che l’assicurato è rimasto vittima di un
infortunio banale rispettivamente di poca gravità e aggiungendo che, in ogni
caso, se anche per ipotesi di lavoro si volesse classificare l’infortunio nella
categoria intermedia al limite della categoria inferiore, l’adeguatezza non
potrebbe comunque essere ammessa visto che l’unico criterio che potrebbe essere
riconosciuto è quello del decorso sfavorevole (doc. A).
Il TCA
condivide queste considerazioni dell’assicuratore infortuni.
Nei casi
di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto
la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o
scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed
eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo
l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di
medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere
ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o
leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica (cfr., ad esempio, U 347/01 del 9 gennaio
2003).
Alla luce
della dinamica dell’incidente - ritenuto che, come appena esposto, secondo la
giurisprudenza, comuni cadute e scivolate vanno
considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid.
6a; cfr. anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una
partita di calcio) - l’infortunio occorso all’assicurato va classificato
fra gli infortuni leggeri o insignificanti, di modo che l’adeguatezza del nesso
di causalità può essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).
Secondo l'esperienza della vita e ritenute le
cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti
essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che
un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. A detta regola è
possibile derogare soltanto se l'infortunio ha prodotto delle conseguenze
dirette e immediate tali da fare apparire un'evoluzione psichica abnorme non
più come manifestamente indipendente dall'evento in esame. In tale evenienza,
il nesso di causalità adeguata dev'essere esaminato secondo i criteri
applicabili agli infortuni di media gravità (RAMI 2003 no. U 489 pag. 360
consid. 4.2, 1998 no. U 297 pag. 243; consid. 8b non pubblicato in RAMI 1990
no. U 98 pag. 195).
Ora, il
caso di specie non configura un'eccezione nel senso appena indicato, non avendo
l’assicurato battuto la testa o perso conoscenza e non risultando dai documenti
agli atti delle circostanze concomitanti tali da permettere di qualificare l’infortunio
di una gravità che va oltre quella presunta, considerata leggera.
Del resto, come
correttamente indicato dall’assicuratore LAINF, neppure se si dovesse ammettere
l'esistenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria inferiore
Fatti
i presupposti per riconoscere il nesso di causalità adeguato sarebbero
adempiuti, potendo ammettere l’esistenza unicamente di un decorso sfavorevole.
Non vi è quindi motivo per
far esperire una perizia psichiatrica come preteso, a torto, dal ricorrente.
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa
R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo
2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo
1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La
problematica psichica non è quindi di pertinenza dell’assicuratore LAINF
convenuto e, pertanto, il diritto alla rendita di invalidità va valutato
tenendo conto esclusivamente dei postumi infortunistici di natura organica.
2.4. Disturbi
al ginocchio sinistro: causalità con l’infortunio del 26 marzo 2002?
Dalla
documentazione agli atti emerge l’esistenza di disturbi anche al ginocchio
sinistro.
Nel
referto del 16 luglio 2012, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha segnalato l’esistenza di una gonalgia mediale e
supero-mediale al ginocchio controlaterale sinistro, con dolori comparsi,
secondo l’anamnesi, dopo gli interventi chirurgici al ginocchio destro subiti
dall’interessato (doc. 296 fasc. 2).
Dal
referto MRI ginocchio sinistro del 18 luglio 2012, risulta una “fessura
verticale inferiore del menisco mediale in sede postero-mediale con edema della
giunzione menisco-capsulare sovrastante e piccolo versamento articolare” (doc.
298 fasc. 2).
Alla luce
degli esiti della RM, il dr. __________, con scritto del 20 luglio 2012, ha concluso che “sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici confermiamo la lesione
meniscale per la quale, dal punto di vista ortopedico-chirurgico, entra in
considerazione un intervento di artroscopia e resezione meniscale le cui fasi
pre-, per- e post-operatorie, vantaggi, svantaggi, rischi e complicazioni sono
stati spiegati come pure i tempi di recupero. Non essendo una lesione ampia,
probabilmente già presente da diverso tempo, di evoluzione fluttuante, non è
escluso che con antiinfiammatori locali e per os possa esserci un miglioramento
nella zona dolorosa. In caso di persistenza entra chiaramente in considerazione
l’intervento sopramenzionato.” (Doc. 299 fasc. 2)
Nella
decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha ritenuto di non dover prendere a
carico i disturbi presentati dall’assicurato al ginocchio sinistro, alla luce
delle prese di posizione del dr. __________ e del dr. __________ non
contraddette da altre certificazioni mediche di senso contrario (doc. A).
Il TCA
condivide queste considerazioni dell’assicuratore infortuni.
Va
infatti rilevato che, in data 6 agosto 2012, il dr. Michels ha ritenuto che i
disturbi al ginocchio sinistro e il relativo intervento proposto non sono in
nesso causale almeno probabile con l’infortunio del 26 marzo 2002, visto che
“il sovraccarico della gamba-ginocchio sinistro non spiega la lesione al
mensico mediale da questo lato (assicurato nato nel 1983!)” (doc. 303 fasc. 2).
Interpellato
nel corso della procedura di opposizione, il dr. __________, con apprezzamento
dell’8 novembre 2012, ha osservato:
"
Ho rivalutato tutto il dossier e non risulta
assolutamente nessun infortunio al ginocchio sinistro. Del resto l’assicurato
in data 25.07.2012 dichiara e firma che non ha mai subito un infortunio al
ginocchio sinistro. Egli dichiara però che i disturbi sono insorti a causa del
sovraccarico perché aveva problemi al ginocchio destro.
Il 16.07.2012 il dr. __________ nel suo rapporto di consultazione
nell’anamnesi dichiara quanto segue: mi consulta per valutazione considerando
che nel momento della fase di dolori a sinistra ha dovuto caricare il destro maggiormente
il quale è diventato leggermente più doloroso. Nella discussione si suggerisce
di eseguire un bilancio con risonanza magnetica e poi scrive che potrebbe
trattarsi semplicemente di un sovraccarico e che la sintomatologia è apparsa in
modo fluttuante da dopo l’infortunio in relazione con la zoppia residua
provocata dal ginocchio controlaterale destro.
Risulta quindi chiaro che non è tanto il dr. __________ ma è
l’assicurato che nell’anamnesi dichiara che i disturbi al ginocchio sinistro
sarebbero insorti a causa della problematica del ginocchio destro. Nelle
conclusioni il dr. __________ scrive che questo potrebbe essere possibile,
infatti scrive che potrebbe trattarsi semplicemente di sovraccarico.
Il 18.07.2012 viene eseguita una risonanza magnetica del ginocchio
sinistro che evidenzia una fessura verticale inferiore del menisco mediale.
Il 20.07.2012 il dr. __________ propone eventualmente un
intervento ma dice anche che si tratta di una lesione probabilmente presente da
molto tempo con evoluzione fluttuante che potrebbe anche essere trattata in
modo conservativo. Ora la mera possibilità come annunciato nel primo rapporto
del dr. __________ non basta per sostenere l’esistenza di un nesso causale, del
resto il dr. __________ parlava di un eventuale sovraccarico mentre invece la
risonanza magnetica ha evidenziato la causa dei dolori al ginocchio sinistro
che è stata individuata nella lesione del menisco. Non esiste nessuna
letteratura scientifica con la quale si possa sostenere che anche dopo un lungo
trattamento per un ginocchio come nel caso dell’assicurato si provocano delle
lesioni meniscali al ginocchio controlaterale. Il nesso causale risulta quindi
altamente improbabile.”
(Doc. 320 fasc. 2)
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste considerazioni, precise e ben motivate, del dr. __________,
sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e
assicurativa e secondo cui i dolori lamentati dall’assicurato al ginocchio
sinistro hanno un nesso di causalità “altamente improbabile” con l’infortunio
del marzo 2002.
Tale conclusione appare tanto più corretta,
ritenuto che le considerazioni del dr. __________ non sono state sconfessate
tramite la presentazione di refertazione specialistica di senso contrario.
2.5. Entità
della rendita di invalidità
2.5.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità
lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità
quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in
quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In
tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da
porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.
5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5.3
Nella
concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha
attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 20%. Esso ha in effetti
sostenuto che, svolgendo un’attività lavorativa adeguata al suo stato di salute,
il ricorrente potrebbe conseguire un reddito di fr. 52’364, che raffrontato al
reddito che egli avrebbe potuto percepire, da valido, quale montatore
elettricista, di fr. 65’338, porta ad un grado di invalidità del 20%.
Il TCA
osserva che, nella fattispecie, l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, è
stata valutata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia generale e
della mano.
In
occasione della visita medica di chiusura del 12 marzo 2012, lo specialista in
questione, poste le diagnosi di “1. stato dopo rottura e ricostruzione del
legamento crociato anteriore del ginocchio destro mediano con terzo medio
rotuleo su infortunio del 26.03.2002; 2. persistenti dolori retro patellari con
condropatia femororotulea, leggera patella bassa, ipertrofia del corpo Hoffa. I
molteplici interventi chirurgici subiti dall’assicurato al ginocchio destro
sono descritti nel riassunto degli atti; 3. persistenti dolori al ginocchio
destro, condropatia retro patellare ora grado II, III, stato dopo plastica LCA,
conflitto anteriore LCA al Notch con ciclope. Limitazione funzionale estensione
dopo plastica LCA con legamento patellare nel 2002 e diversi interventi
chirurgici ginocchio destro 2002 e 2004 sopradescritti. Stato dopo trauma
distorsivo ginocchio destro 26.03.2002. Ultimo intervento chirurgico
18.10
: artroscopia diagnostica ginocchio destro con resezione artroscopia
ciclope, plastica Notch, condroplastica femoropatellare artroscopia ginocchio
destro (dr. __________, specialista chirurgia ortopedica FMH)”, ha ritenuto
l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di montatore-elettricista,
per la quale stava svolgendo un apprendistato al momento dell’infortunio, così
come nella attività di magazziniere vera e propria svolta presso il __________
dopo la riqualifica professionale di venditore al dettaglio e magazziniere
assunta dall’AI, ma pienamente abile al lavoro in attività adatte, rispettose
delle sue limitazioni funzionali, a partire dal 1° aprile 2012 (doc. 279 fasc.
2).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate e convincenti, del dr. __________,
che non vengono smentite dal referto dell’11 novembre 2011,
prodotto in sede di opposizione, nel quale il dr. __________,
medico chirurgo specialista in ortopedia di __________ - nonostante abbia
indicato che “anche in lavori compatibili al proprio stato di salute vi sia una
limitazione del rendimento esigibile. Ritengo pertanto che per lo stato di
salute attuale il sig. __________ sia gravato da una invalidità quantificabile
nel 40%-45%” (doc. 321 fasc. 2) - ha posto i medesimi limiti funzionali già
esposti dal dr. __________.
Del resto, alla medesima conclusione è anche
giunto l’Ufficio AI nel progetto di decisione del 27 luglio 2012 (cfr. doc. 301
fasc. 2).
Pertanto,
alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per
quanto concerne l’esigibilità lavorativa, sul mercato generale del lavoro,
fornita dal dr. __________ - per il quale l’assicurato sarebbe in grado di
svolgere un’attività lavorativa principalmente sedentaria (cfr. doc. 279, p. 10,
fasc. 2) - può validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a
rendere.
Inoltre,
secondo questo Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla
salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul
mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.
Va qui rilevato che
specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di
servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente
assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e
che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi
(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo
ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
È poi
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non
vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il
Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua
giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha
confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
"
8.2
Come rettamente rilevato dal Presidente del
Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in
posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta
in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già
ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza
DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).
Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato
o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente
offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir
eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi
fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.
482.
consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
2.5.4
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Quanto al
reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2012, quale montatore
elettricista con AFC, a partire dal sesto anno dopo la
conclusione del tirocinio, avrebbe realizzato un guadagno annuo pari a fr. 65’338
(fr. 5'026 x 13., cfr. doc. 306 fasc. 2).
Questo dato,
non contestato e desunto dai dati di cui al CCL di categoria (cfr. allegato al
doc. 306 fasc. 2), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.5.5
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha in particolare fissato i criteri da
adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato
sulla base dei salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
2.5.6
Nel caso in
esame, per determinare il reddito ancora esigibile dall'insorgente,
l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli
accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai
medesimi risulta che nelle attività leggere che il ricorrente sarebbe in grado
di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali - e meglio operaio
orologiero presso la __________ di __________, raffilatore presso la __________
di __________, preparatore di cioccolata presso la __________ di __________,
aiuto montatore elettricista presso la __________ di __________, assistente
amministrativo (impiegato) P__________ di __________ - i dipendenti di tali
ditte percepivano in media, nel 2012, un reddito annuo pari a fr. 52'363.60
(cfr. doc. 307 fasc. 2).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale
dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti
presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario
medio.
In
effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 307 fasc 2 si evince che
sono 62 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e
massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 32’499.-- e a fr. 74’522.--, e infine
che quello medio è di fr. 49’808.--.
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF
convenuto (fr. 52’363.60) è superiore del 4.88% rispetto alla media dei salari
medi (fr. 49’808).
In base
alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF
8C_960/2012 del 23 gennaio 2013;8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV
Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).
In
effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta
a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr.,
pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo
Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono
di principio tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio
2013, confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013,
nella quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato
dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12%
rispetto alla media dei salari medi).
Contrariamente
a quanto asserito in sede ricorsuale dal patrocinatore del ricorrente – secondo
il quale “il confronto dei redditi deve dunque essere eseguito con una
professione in cui il signor RI 1 può rimanere in posizione seduta con cambio di
posizione regolare e senza porto di pesi. le professioni indicate nella
decisione non soddisfano questi requisiti” (doc. I) - il TCA ritiene che i
cinque posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione siano
rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dal dr. __________: si
tratta, infatti, di impieghi leggeri, da svolgere prettamente in posizione
sedentaria e con possibilità di svolgere anche parte del lavoro in piedi (cfr.
documentazione allegata al doc. 307 fasc. 2).
Inoltre,
a proposito dell’altra critica ricorsuale secondo la quale l’assicurato “non
possiede una formazione adeguata per svolgere queste professioni” (doc. I), il
TCA evidenzia che tutti e cinque i posti di lavoro indicati
dall’amministrazione non presuppongono particolari requisiti di formazione, ma richiedono
solo la conclusione della scuola dell’obbligo (cfr. documentazione allegata al
doc. 307 fasc. 2).
In
conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati
dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte nella
documentazione medica agli atti - il reddito da invalido è stato validamente
determinato in base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 52'363.60.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado
di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'363.60 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 65’338 (cfr. consid. 2.5.4.) - è del 19.86%,
arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato
aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si
estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state
emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione), così come
calcolato dall’amministrazione.
Visto
che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1
una rendita di invalidità proprio del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.6
L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle
tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3
cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Tenuto
conto dei dati che risultano dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà del 30 gennaio 2013 (dalla quale emerge, in particolare, che
l’assicurato non percepisce alcun altro reddito all’infuori della rendita di
invalidità del 20% della CO 1, pari a fr. 600 mensili, cfr. doc. IV/1), RI 1
deve essere considerato indigente, posto che il
costo della vita in __________, perlomeno nella fascia di confine, non è
significativamente inferiore a quello che vige nel Cantone Ticino.
Visto che
anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124.
V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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