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Decisione

35.2013.7

Sia disturbi psichici, che quelli al ginocchio, non sono di pertinenza dell'assicuratore LAINF. Rendita di invalidità del 20% riconosciuta dall'assicuratore LAINF corretta

15 luglio 2013Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per riconoscere il nesso di causalità adeguato sarebbero

adempiuti, potendo ammettere l’esistenza unicamente di un decorso sfavorevole.

Non vi è quindi motivo per

far esperire una perizia psichiatrica come preteso, a torto, dal ricorrente.

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

La

problematica psichica non è quindi di pertinenza dell’assicuratore LAINF

convenuto e, pertanto, il diritto alla rendita di invalidità va valutato

tenendo conto esclusivamente dei postumi infortunistici di natura organica.

2.4. Disturbi

al ginocchio sinistro: causalità con l’infortunio del 26 marzo 2002?

Dalla

documentazione agli atti emerge l’esistenza di disturbi anche al ginocchio

sinistro.

Nel

referto del 16 luglio 2012, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha segnalato l’esistenza di una gonalgia mediale e

supero-mediale al ginocchio controlaterale sinistro, con dolori comparsi,

secondo l’anamnesi, dopo gli interventi chirurgici al ginocchio destro subiti

dall’interessato (doc. 296 fasc. 2).

Dal

referto MRI ginocchio sinistro del 18 luglio 2012, risulta una “fessura

verticale inferiore del menisco mediale in sede postero-mediale con edema della

giunzione menisco-capsulare sovrastante e piccolo versamento articolare” (doc.

298 fasc. 2).

Alla luce

degli esiti della RM, il dr. __________, con scritto del 20 luglio 2012, ha concluso che “sulla base dei dati anamnestici, clinici e radiologici confermiamo la lesione

meniscale per la quale, dal punto di vista ortopedico-chirurgico, entra in

considerazione un intervento di artroscopia e resezione meniscale le cui fasi

pre-, per- e post-operatorie, vantaggi, svantaggi, rischi e complicazioni sono

stati spiegati come pure i tempi di recupero. Non essendo una lesione ampia,

probabilmente già presente da diverso tempo, di evoluzione fluttuante, non è

escluso che con antiinfiammatori locali e per os possa esserci un miglioramento

nella zona dolorosa. In caso di persistenza entra chiaramente in considerazione

l’intervento sopramenzionato.” (Doc. 299 fasc. 2)

Nella

decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha ritenuto di non dover prendere a

carico i disturbi presentati dall’assicurato al ginocchio sinistro, alla luce

delle prese di posizione del dr. __________ e del dr. __________ non

contraddette da altre certificazioni mediche di senso contrario (doc. A).

Il TCA

condivide queste considerazioni dell’assicuratore infortuni.

Va

infatti rilevato che, in data 6 agosto 2012, il dr. Michels ha ritenuto che i

disturbi al ginocchio sinistro e il relativo intervento proposto non sono in

nesso causale almeno probabile con l’infortunio del 26 marzo 2002, visto che

“il sovraccarico della gamba-ginocchio sinistro non spiega la lesione al

mensico mediale da questo lato (assicurato nato nel 1983!)” (doc. 303 fasc. 2).

Interpellato

nel corso della procedura di opposizione, il dr. __________, con apprezzamento

dell’8 novembre 2012, ha osservato:

"

Ho rivalutato tutto il dossier e non risulta

assolutamente nessun infortunio al ginocchio sinistro. Del resto l’assicurato

in data 25.07.2012 dichiara e firma che non ha mai subito un infortunio al

ginocchio sinistro. Egli dichiara però che i disturbi sono insorti a causa del

sovraccarico perché aveva problemi al ginocchio destro.

Il 16.07.2012 il dr. __________ nel suo rapporto di consultazione

nell’anamnesi dichiara quanto segue: mi consulta per valutazione considerando

che nel momento della fase di dolori a sinistra ha dovuto caricare il destro maggiormente

il quale è diventato leggermente più doloroso. Nella discussione si suggerisce

di eseguire un bilancio con risonanza magnetica e poi scrive che potrebbe

trattarsi semplicemente di un sovraccarico e che la sintomatologia è apparsa in

modo fluttuante da dopo l’infortunio in relazione con la zoppia residua

provocata dal ginocchio controlaterale destro.

Risulta quindi chiaro che non è tanto il dr. __________ ma è

l’assicurato che nell’anamnesi dichiara che i disturbi al ginocchio sinistro

sarebbero insorti a causa della problematica del ginocchio destro. Nelle

conclusioni il dr. __________ scrive che questo potrebbe essere possibile,

infatti scrive che potrebbe trattarsi semplicemente di sovraccarico.

Il 18.07.2012 viene eseguita una risonanza magnetica del ginocchio

sinistro che evidenzia una fessura verticale inferiore del menisco mediale.

Il 20.07.2012 il dr. __________ propone eventualmente un

intervento ma dice anche che si tratta di una lesione probabilmente presente da

molto tempo con evoluzione fluttuante che potrebbe anche essere trattata in

modo conservativo. Ora la mera possibilità come annunciato nel primo rapporto

del dr. __________ non basta per sostenere l’esistenza di un nesso causale, del

resto il dr. __________ parlava di un eventuale sovraccarico mentre invece la

risonanza magnetica ha evidenziato la causa dei dolori al ginocchio sinistro

che è stata individuata nella lesione del menisco. Non esiste nessuna

letteratura scientifica con la quale si possa sostenere che anche dopo un lungo

trattamento per un ginocchio come nel caso dell’assicurato si provocano delle

lesioni meniscali al ginocchio controlaterale. Il nesso causale risulta quindi

altamente improbabile.”

(Doc. 320 fasc. 2)

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste considerazioni, precise e ben motivate, del dr. __________,

sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e

assicurativa e secondo cui i dolori lamentati dall’assicurato al ginocchio

sinistro hanno un nesso di causalità “altamente improbabile” con l’infortunio

del marzo 2002.

Tale conclusione appare tanto più corretta,

ritenuto che le considerazioni del dr. __________ non sono state sconfessate

tramite la presentazione di refertazione specialistica di senso contrario.

2.5. Entità

della rendita di invalidità

2.5.1. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità

lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.5.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità

quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in

quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In

tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da

porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.

5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3

Nella

concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha

attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 20%. Esso ha in effetti

sostenuto che, svolgendo un’attività lavorativa adeguata al suo stato di salute,

il ricorrente potrebbe conseguire un reddito di fr. 52’364, che raffrontato al

reddito che egli avrebbe potuto percepire, da valido, quale montatore

elettricista, di fr. 65’338, porta ad un grado di invalidità del 20%.

Il TCA

osserva che, nella fattispecie, l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, è

stata valutata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia generale e

della mano.

In

occasione della visita medica di chiusura del 12 marzo 2012, lo specialista in

questione, poste le diagnosi di “1. stato dopo rottura e ricostruzione del

legamento crociato anteriore del ginocchio destro mediano con terzo medio

rotuleo su infortunio del 26.03.2002; 2. persistenti dolori retro patellari con

condropatia femororotulea, leggera patella bassa, ipertrofia del corpo Hoffa. I

molteplici interventi chirurgici subiti dall’assicurato al ginocchio destro

sono descritti nel riassunto degli atti; 3. persistenti dolori al ginocchio

destro, condropatia retro patellare ora grado II, III, stato dopo plastica LCA,

conflitto anteriore LCA al Notch con ciclope. Limitazione funzionale estensione

dopo plastica LCA con legamento patellare nel 2002 e diversi interventi

chirurgici ginocchio destro 2002 e 2004 sopradescritti. Stato dopo trauma

distorsivo ginocchio destro 26.03.2002. Ultimo intervento chirurgico

18.10

: artroscopia diagnostica ginocchio destro con resezione artroscopia

ciclope, plastica Notch, condroplastica femoropatellare artroscopia ginocchio

destro (dr. __________, specialista chirurgia ortopedica FMH)”, ha ritenuto

l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di montatore-elettricista,

per la quale stava svolgendo un apprendistato al momento dell’infortunio, così

come nella attività di magazziniere vera e propria svolta presso il __________

dopo la riqualifica professionale di venditore al dettaglio e magazziniere

assunta dall’AI, ma pienamente abile al lavoro in attività adatte, rispettose

delle sue limitazioni funzionali, a partire dal 1° aprile 2012 (doc. 279 fasc.

2).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate e convincenti, del dr. __________,

che non vengono smentite dal referto dell’11 novembre 2011,

prodotto in sede di opposizione, nel quale il dr. __________,

medico chirurgo specialista in ortopedia di __________ - nonostante abbia

indicato che “anche in lavori compatibili al proprio stato di salute vi sia una

limitazione del rendimento esigibile. Ritengo pertanto che per lo stato di

salute attuale il sig. __________ sia gravato da una invalidità quantificabile

nel 40%-45%” (doc. 321 fasc. 2) - ha posto i medesimi limiti funzionali già

esposti dal dr. __________.

Del resto, alla medesima conclusione è anche

giunto l’Ufficio AI nel progetto di decisione del 27 luglio 2012 (cfr. doc. 301

fasc. 2).

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per

quanto concerne l’esigibilità lavorativa, sul mercato generale del lavoro,

fornita dal dr. __________ - per il quale l’assicurato sarebbe in grado di

svolgere un’attività lavorativa principalmente sedentaria (cfr. doc. 279, p. 10,

fasc. 2) - può validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a

rendere.

Inoltre,

secondo questo Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla

salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul

mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

Va qui rilevato che

specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di

servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente

assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e

che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi

(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo

ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non

vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua

giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha

confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza

DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato

o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente

offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.

482.

consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

2.5.4

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Quanto al

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2012, quale montatore

elettricista con AFC, a partire dal sesto anno dopo la

conclusione del tirocinio, avrebbe realizzato un guadagno annuo pari a fr. 65’338

(fr. 5'026 x 13., cfr. doc. 306 fasc. 2).

Questo dato,

non contestato e desunto dai dati di cui al CCL di categoria (cfr. allegato al

doc. 306 fasc. 2), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.5.5

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha in particolare fissato i criteri da

adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato

sulla base dei salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.5.6

Nel caso in

esame, per determinare il reddito ancora esigibile dall'insorgente,

l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli

accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai

medesimi risulta che nelle attività leggere che il ricorrente sarebbe in grado

di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali - e meglio operaio

orologiero presso la __________ di __________, raffilatore presso la __________

di __________, preparatore di cioccolata presso la __________ di __________,

aiuto montatore elettricista presso la __________ di __________, assistente

amministrativo (impiegato) P__________ di __________ - i dipendenti di tali

ditte percepivano in media, nel 2012, un reddito annuo pari a fr. 52'363.60

(cfr. doc. 307 fasc. 2).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale

dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti

presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario

medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 307 fasc 2 si evince che

sono 62 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e

massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 32’499.-- e a fr. 74’522.--, e infine

che quello medio è di fr. 49’808.--.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF

convenuto (fr. 52’363.60) è superiore del 4.88% rispetto alla media dei salari

medi (fr. 49’808).

In base

alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. STF

8C_960/2012 del 23 gennaio 2013;8C_799/2012 del 15 gennaio 2013; SVR 2012 UV

Nr. 26; STCA 35.2012.90 del 18 aprile 2013).

In

effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta

a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr.,

pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo

Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono

di principio tollerati scostamenti sino al 10%; STCA 35.2012.77 del 29 gennaio

2013, confermata dal Tribunale federale con STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013,

nella quale è stato ritenuto corretto il reddito da invalido fissato

dall’assicuratore LAINF convenuto secondo le DPL, superiore del 2.12%

rispetto alla media dei salari medi).

Contrariamente

a quanto asserito in sede ricorsuale dal patrocinatore del ricorrente – secondo

il quale “il confronto dei redditi deve dunque essere eseguito con una

professione in cui il signor RI 1 può rimanere in posizione seduta con cambio di

posizione regolare e senza porto di pesi. le professioni indicate nella

decisione non soddisfano questi requisiti” (doc. I) - il TCA ritiene che i

cinque posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione siano

rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dal dr. __________: si

tratta, infatti, di impieghi leggeri, da svolgere prettamente in posizione

sedentaria e con possibilità di svolgere anche parte del lavoro in piedi (cfr.

documentazione allegata al doc. 307 fasc. 2).

Inoltre,

a proposito dell’altra critica ricorsuale secondo la quale l’assicurato “non

possiede una formazione adeguata per svolgere queste professioni” (doc. I), il

TCA evidenzia che tutti e cinque i posti di lavoro indicati

dall’amministrazione non presuppongono particolari requisiti di formazione, ma richiedono

solo la conclusione della scuola dell’obbligo (cfr. documentazione allegata al

doc. 307 fasc. 2).

In

conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte nella

documentazione medica agli atti - il reddito da invalido è stato validamente

determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 52'363.60.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 52'363.60 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 65’338 (cfr. consid. 2.5.4.) - è del 19.86%,

arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione), così come

calcolato dall’amministrazione.

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1

una rendita di invalidità proprio del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.6

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle

tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3

cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Tenuto

conto dei dati che risultano dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietà del 30 gennaio 2013 (dalla quale emerge, in particolare, che

l’assicurato non percepisce alcun altro reddito all’infuori della rendita di

invalidità del 20% della CO 1, pari a fr. 600 mensili, cfr. doc. IV/1), RI 1

deve essere considerato indigente, posto che il

costo della vita in __________, perlomeno nella fascia di confine, non è

significativamente inferiore a quello che vige nel Cantone Ticino.

Visto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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