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Decisione

35.2013.70

Caduta con danno ortopedico. Determinazione del diritto alla rendita d'invalidità (in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi). Ammessa l'AG

22 gennaio 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la

questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha

dapprima ordinato una valutazione delle capacità funzionali EFL, effettuata il

27/28 novembre 2012 presso la __________.

Dal

relativo rapporto, datato 20 dicembre 2012, risulta che RI 1 é stato dichiarato

non in grado di riprendere il suo precedente lavoro di aiuto-carpentiere (cfr.

doc. 193, p. 3: “Quanto osservato durante l’esecuzione dei test EFL, i risultati

ottenuti ed i dati in nostro possesso indicano che il cliente non é attualmente

in grado di svolgere la professione di aiuto-carpentiere.”), anche se i

sanitari hanno precisato che l’assicurato avrebbe potuto fare “… un tentativo

di ripresa lavoro come auspicato dal servizio medico __________.”, ma, d’altra

parte, in grado di esercitare un’attività lavorativa leggera sull’arco

dell’intera giornata (cfr. doc. 193, p. 3).

In data 7

febbraio 2013 si é tenuta la visita medica di chiusura a cura del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia e chirurgia della mano.

In

quell’occasione, il medico __________ ha convenuto con i sanitari della __________,

che non era più esigibile che il ricorrente svolgesse la professione di

aiuto-carpentiere.

Egli ha

quindi descritto l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:

"

(…).

Esigibilità lavorativa in base alla problematica

post-traumatica della gamba destra:

L’assicurato può sollevare e portare pesi molto

leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, leggeri fra

i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i

10.

e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti tra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi di raro, mai pesi molto pesanti oltre 45 kg fino all’altezza dei fianchi.

Con le limitazioni esposte può sollevare pesi

oltre l’altezza del petto fino e oltre 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione medi senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo talvolta,

lavori molto pesanti mai. Non problemi di rotazione delle due mani.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza

limitazione, di rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta e

inclinata in avanti senza limitazione, posizione in piedi e inclinata in avanti

spesso, posizione inginocchiata spesso, di flessione delle ginocchia spesso.

Posizione di lunga durata senza limitazione, in piedi molto spesso, cambio fra

le due posizioni possibile.

Spostamento: camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre 50 m senza limitazione, camminare per lunghi tratti talvolta, su

terreno accidentato mai, salire le scale molto spesso, su scale a pioli di

rado. Uso delle due mani possibile. Equilibrio e stare in equilibrio:

sconsigliata l’attività lavorativa sopra ponteggi o in altezza.”

(doc.

216, p. 6)

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata,

l’amministrazione ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, attivo presso il Centro __________.

Per

quanto qui d’interesse, il medico di fiducia dell’CO 1I ha sostenuto in

particolare che “essendo la frattura guarita senza callo vizioso residuo,

rispettivamente in una posizione rispettando gli assi fisiologici, non vedo

per che motivi bisognerebbe considerare una limitazione dell’attività rispetto

a prima dell’infortunio, soprattutto in considerazione dell’ultimo

controllo eseguito il 19 giugno 2013 (rapporto del 19 giugno 2013 firmato dai

dott. __________ e __________).” (doc. 255, p. 2 - il corsivo é del redattore).

2.6

Nella

decisione su opposizione, l’Istituto assicuratore ha ritenuto che, alla luce

del tenore del rapporto 14 agosto 2013 del dott. __________ (ritrovata piena

capacità lavorativa nella precedente professione), non si giustificava il

riconoscimento di una rendita di invalidità. Esso ha tuttavia pure precisato

che, anche qualora si volesse far capo a delle attività sostitutive e, quindi,

a un raffronto dei redditi, l’esito non sarebbe diverso (cfr. doc. 256, p. 5).

Con la

propria impugnativa, RI 1 non contesta il fatto che egli sarebbe in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata,

alternativa a quella di aiuto-carpentiere svolta prima dell’insorgenza del

danno alla salute. Egli fa però valere che - considerando gli impedimenti

funzionali emersi dalla valutazione EFL (“al capitolo “esigibilità e

prospettive di reinserimento professionale” si fa altrettanto chiaro

riferimento alle difficoltà per il ricorrente nel sollevamento e nel trasporto

di pesi importanti, oltre i 17.5 Kg (concretamente: spesso 10 Kg, qualche volta 12.5 Kg, di raro 17.5 Kg), ai limiti nel mantenimento per lungo tempo di una

buona parte delle posizioni di lavoro tra cui quella in flessione anteriore del

tronco, alla constatazione di ulteriori limiti dovuti all’aumento del suo

tipico dolore con l’insieme dei movimenti e dei carici cumulati.”) -, alcune

delle DPL ritenute dall’CO 1 per determinare il reddito da invalido non

risulterebbero medicalmente esigibili (cfr. doc. I, p. 6s.).

Chiamato

ora a pronunciarsi - lasciata aperta la questione di sapere se, così come lo

sostiene il dott. __________, il ricorrente abbia o meno ritrovato una piena

capacità lavorativa nella sua precedente professione -, questo Tribunale non ha

motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal

medico __________ a margine della visita di chiusura del 7 febbraio 2013 (cfr.

doc. 216, p. 6).

Se é vero

che, in occasione della valutazione EFL del novembre 2012, i sanitari della __________

avevano posto degli impedimenti funzionali più importanti rispetto a quelli descritti

dal dott. __________, ad esempio per quanto riguardava i limiti di caricabilità

dell’arto inferiore destro (cfr. doc. 193, p. 6s.), é altrettanto vero che, nel

frattempo (il 30 aprile 2013), al ricorrente é stato asportato il materiale

d’osteosintesi.

Ora, alla

luce della documentazione medica agli atti, il TCA deve ritenere che questo intervento

ha contribuito a migliorare ulteriormente lo stato di salute dell’assicurato,

per quel che riguarda gli esiti dell'infortunio.

In

effetti, in occasione della consultazione del 19 giugno 2013, i dottori __________

e __________, Vice-primario e Capo-clinica presso il Servizio di chirurgia

dell’Ospedale regionale di __________, hanno refertato un decorso molto

favorevole con solo dei lievi disturbi residui (lieve gonfiore del III distale

della gamba e lieve dolenzia alla palpazione del callo osseo a livello mediale

della tibia), tanto da attestare una piena capacità lavorativa già dal giorno

successivo (cfr. doc. 247).

Da parte

sua, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha spiegato che “siccome il

materiale era molto rigido e molto lungo, esso poteva essere fonte di qualche

disturbo, essendo diversi i moduli d’elasticità della placca e dell’osso. Ora

che il materiale é stato tolto, non vi può più essere questo conflitto

osso/materiale e non vedo nessun motivo medico per una qualsiasi limitazione

d’esigibilità.” (doc. 255, p. 2 - il corsivo é del redattore).

Questa

Corte non ignora nemmeno che, secondo il dott. __________, spec. FMH in

medicina generale, RI 1 avrebbe potuto riprendere un’attività lavorativa

osservando “… le seguenti limitazioni: - non può lavorare sempre in piedi,

quindi deve cambiare posizione seduto-in piedi, - non può portare pesi

superiori ai 10 kg, - non può camminare su terreni sconnessi.” (doc. 253). Tuttavia,

nella misura in cui gli impedimenti descritti dal medico curante vanno oltre

persino a quelli contemplati nel rapporto della __________, alla sua certificazione

23.

luglio 2013 non può essere riconosciuto un sufficiente valore probatorio.

In esito

a tutto quanto precede, il TCA deve dunque concludere che il ricorrente sarebbe

in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle

attività lavorative che rispettino le limitazioni descritte nel rapporto 12

febbraio 2013 del dott. __________.

2.7

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo lCO 1, l'insorgente

avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo di fr. 54'923.40 (cfr. doc. 218).

Questo

dato, non contestato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex

datore di lavoro, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.8

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.9

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività alternative che egli

dovrebbe essere in grado di esercitare tenuto conto delle sequele

infortunistiche, e meglio l’addetto al lavaggio presso la __________, il

magazziniere presso __________ di __________, il venditore/magazziniere presso

la __________, l’operatore presso la __________ di __________ e, infine,

l’affilatore presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in

media, nel 2013, un reddito annuo pari a fr. 50'716 (cfr. doc. 221).

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza suevocata (cfr. consid. 2.8), l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dallo specchietto riassuntivo che figura allegato al doc. 221 si

evince che sono 64 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i

salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 33’799 e a fr.

70'600, e infine che quello medio è di fr. 50'157.

Il TCA

constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr.

50'716) è assai vicino alla media dei salari medi (fr. 50'157), ragione per la

quale non vi é ragione di dubitare della rappresentatività del reddito da

invalido stabilito in base alle DPL (in una sentenza U 594/06 del 26 aprile

2007, l’Alta Corte è del resto pervenuta a questa stessa conclusione

trattandosi di una differenza dell’8% circa; si veda pure la STCA 35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare

propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati

scostamenti sino al 10%).

In

conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte dal

dott. __________ (cfr. consid. 2.7) -, il reddito da invalido è stato

validamente determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 50'716.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'716 al reddito

che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla

salute, e cioè fr. 54'923.40 (cfr. consid. 2.7.) - è del 7.66%,

arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41, insufficiente per fondare il diritto

alla rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato a RI 1 il

diritto alla rendita, il suo ricorso deve essere respinto.

2.10

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 8s.).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Dalla documentazione

che é stata prodotta in corso di causa si evince che l’assicurato, coniugato

con due figli minorenni a carico (nati, rispettivamente, nel 2008 e nel 2011),

può contare su entrate mensili pari a circa fr. 4’888 (fr. 3'534/mese quale

assegno di prima infanzia, fr. 1’119/mese quale assegno familiare integrativo e

fr. 235/mese corrispondenti al salario della moglie).

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede

la somma di fr. 1'700 quale importo base mensile per coniugi, a cui vanno

aggiunti fr. 800 per il mantenimento dei figli.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

Sulla

scorta di quanto é stato documentato, vi é poi da computare il canone di

locazione dell’appartamento di __________ (fr. 1’450/mese), la pigione per il

garage (fr. 70/mese), i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr.

166.

/mese), quelli concernenti l’assicurazione di economia domestica (fr.

17.

/mese; cfr., in proposito, A. Bühler, Betreibung- und

prozessrechtliches Existenzminimum, in AJP 2002, p. 654 e STF del 20

settembre 2002 nella causa B.,5P.250/2002, consid. 4.3),

nonché quelli relativi all’assicurazione per veicoli a motore (fr. 119/mese),

per un ammontare globale di fr. 4’323.15/mese.

Ora, applicando

all’importo base mensile un supplemento del 20% (cfr. RAMI 2000 KV 119,

p. 156 consid. 3a), l’insorgente deve essere dichiarato

indigente, visto che non presenta praticamente alcuna eccedenza (+ fr.

65/mese).

Visto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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