35.2013.72
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
12 febbraio 2014Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.72
Data decisione, Autorità:
12.02.2014, TCA
Titolo:
Disturbi psichici non in nesso di causalità adeguata con infortunio. Corretta estinzione delle prestazioni di corta durata, così come pure corretto risulta il rifiuto del diritto ad una rendita, vista la totale capacità lavorativa dell'interessato nella sua professione
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DISTURBI PSICHICI
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 19 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 21 cpv. 1 LAINF
art. 21 cpv. 1 let. c LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.72
cr
Lugano
12 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 agosto
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
aprile 2012 RI 1, nato nel 1959, chef di cucina presso la __________ – e per
questo assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è stato
vittima di un incidente della circolazione stradale (doc. 1), a seguito del
quale ha riportato un trauma policontusivo con frattura del III e IV metatarso
a sinistra, come emerso dal referto del PS dell’Ospedale __________ (doc. 11).
L’assicurato
ha pure subito, oltre alle lesioni al piede, anche un trauma distorsivo al
rachide cervicale (senza fratture) e un trauma contusivo all’emitorace con
sospetta piccola infrazione alla IX costa a destra, frattura del V arco costale
e una dubbia frattura al IV arco, come risulta dalla visita medica __________
del 26 aprile 2012 eseguita dal dr. __________ (doc. 8).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Con
decisione formale del 26 aprile 2013, l’Istituto assicuratore ha dichiarato
estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° maggio 2013 (doc. 79).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. NRA 1 per conto dell’assicurato (cfr.
doc. 80), in data 22 agosto 2013, l’amministrazione ha ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 23 settembre 2013RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che venga accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed
adeguato tra l’infortunio del 2 aprile 2012 e i disturbi psichici di cui
continua a soffrire, con il relativo riconoscimento delle prestazioni LAINF
legalmente dovute (“quali una rendita di invalidità e la continuazione delle
cure mediche”, cfr. doc. I).
La
rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente - dopo avere ammesso
che, dal profilo organico, i disturbi di cui egli continua a soffrire possano essere
considerati stabilizzati e comportanti un’invalidità permanente del 6%-7% come ritenuto
dal dr. __________ - ha per contro criticato la decisione con la quale
l’amministrazione ha rifiutato di riconoscere l’esistenza di un nesso causale
per quanto concerne la patologia psichica che lo affligge.
Egli ha,
infatti, contestato la valutazione della dr.ssa __________, secondo la quale lo
stato depressivo dell’interessato non può essere ricondotto all’infortunio, ma
sarebbe da ascrivere al suo vissuto, rilevando come tale opinione contrasti con
quanto affermato invece dai medici curanti.
A mente
della patrocinatrice del ricorrente, è a torto che l’assicuratore infortuni ha
negato l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l’infortunio e la patologia
psichica dell’interessato, visto che, nel caso di specie, oltre al criterio
della spettacolarità dell’infortunio, risultano adempiuti “pure gli altri
criteri”: le cure mediche non sono terminate; l’incapacità lavorativa completa
permane; a causa dei problemi di salute, l’assicurato è stato licenziato,
circostanza che ha contribuito ad aggravare ulteriormente il suo stato
psichico, rendendo necessari dei ricoveri al fine di stabilizzare la situazione.
Per tali
ragioni la patrocinatrice del ricorrente ha quindi chiesto che la decisione
impugnata venga annullata e che all’interessato venga attribuita una rendita di
invalidità (doc. I).
1.4. In data 4
ottobre 2013, la patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA copia della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dall’assicurato,
dalla quale emerge che l’interessato “attualmente non percepisce alcun reddito”
(doc. IV + bis).
1.5. L’ICV 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. In data 22
ottobre 2013, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA un certificato medico del dr. __________,
che attesta che l’interessato soffre di una fibromialgia (doc. VII + G).
1.7. Con
osservazioni dell’8 novembre 2013, l’assicuratore infortuni ha rilevato che il
certificato medico prodotto dal ricorrente non muta la situazione (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata, oppure
no, a sospendere a partire dal 1° maggio 2013 il proprio obbligo a prestazioni in
relazione all’infortunio del 2 aprile 2012 e a negare all’assicurato il diritto
a una rendita di invalidità.
Preliminarmente,
il TCA è però tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era
legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi
psichici lamentati dal ricorrente, oppure no.
2.3. Disturbi
psichici: causalità con l’infortunio del 2 aprile 2012?
2.3.1. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto
non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.3.2. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare
devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa
ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,
consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI
2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.3. A proposito
della causalità naturale, agli atti risultano due referti, uno datato 10
maggio 2012 (doc. 34b) e l’altro 19 luglio 2012 (doc. 34a), del dr. __________,
specialista in psichiatria dell’Ospedale __________, attestanti la comparsa, a
seguito dell’incidente automobilistico del 2 aprile 2012, di una sintomatologia
ansiosa.
Nell’ulteriore
rapporto medico del 22 novembre 2012 indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________
ha posto la diagnosi di “depressione maggiore”, esistente da aprile 2012 (doc.
61).
Con
relazione specialistica del 9 gennaio 2013, su richiesta dell’assicurato, il Prof.
dr. __________, specialista in psichiatria di __________, dopo avere rilevato
che “l’attestazione della perdita del ruolo lavorativo (luglio 2012) ha
conclamato in termini depressivi quelle apprensioni che si erano andate
costituendo dopo l’evento traumatico” e avere diagnosticato l’esistenza di una
sindrome distimica, ha concluso che “a seguito dell’incidente in cui il
soggetto è rimasto coinvolto il 2 aprile 2012 allo stesso è derivato
schematicamente: un danno biologico temporaneo di natura psichica dell’ordine
medio del 20% nel periodo maggio-giugno 2012; un danno biologico temporaneo di
natura psichica dell’ordine medio del 33% nel periodo luglio-dicembre 2012; un
danno biologico temporaneo di natura psichica dell’ordine medio del 20% per il
primo semestre del 2013; un danno biologico permanente di natura psichica
dell’ordine della decina di punti percentuali, da aggiungere a quello fisico” (doc.
64).
Nel
referto del 17 aprile 2013 concernente l’esame psichiatrico del 30 gennaio 2013
richiesto dall’assicuratore infortuni, la dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di “episodio depressivo di grado
lieve-medio (ICD10-F32.0/32.1)”, ha per contro ritenuto non sussistere un nesso
di causalità naturale tra l’infortunio in questione e il disturbo psichico di
cui soffre l’assicurato, causato invece dal suo difficile vissuto, concludendo che
“la problematica psichica è da mettere in relazione a tutta questa situazione e
non è causata dall’infortunio le cui conseguenze fisiche si sono praticamente
risolte” (doc. 77).
Tale
questione non deve essere ulteriormente approfondita dal TCA e può quindi
rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c;
STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007,
consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto
che l’obbligo a prestazioni dell’CO 1 va comunque negato facendo difetto
l’adeguatezza, come ritenuto dall’assicuratore infortuni (cfr.
doc. A).
2.3.4. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto
procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Nel caso
concreto l’assicurato, il 2 aprile 2012, è entrato in collisione frontale con
un’altra automobile (cfr. doc. 1).
Dal
rapporto di polizia del 2 aprile 2012 risulta che l’interessato, mentre stava
percorrendo regolarmente con la propria automobile la strada in direzione di __________,
è stato urtato frontalmente da un’autovettura che sopraggiungeva in senso
opposto e che aveva invaso la sua corsia di marcia (doc. 36).
Alla luce
della dinamica dell’incidente e del fatto che il ricorrente abbia riportato un
trauma distorsivo del rachide cervicale, un trauma contusivo all’emicostato
destro e una sospetta piccola infrazione alla IX costa a destra, delle fratture
praticamente non dislocate sottocapitale al III e IV metatarso a sinistra
trattate conservativamente (cfr. doc. 8), l’infortunio occorso all’assicurato deve
essere classificato fra gli infortuni di grado medio in senso stretto.
Del
resto, confrontati a fattispecie analoghe, tanto questa Corte quanto il
Tribunale federale hanno proceduto a identiche classificazioni. Si veda ad
esempio:
-
STCA 35.1999.135 del 17 aprile 2001, concernente un incidente della
circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui
l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso a una
velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere
superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso.
Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra,
entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente
ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la
carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile
ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso.
L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia
pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del
rachide cervicale e della spalla destra;
- STCA
35.200.15 del 23 aprile 2002, riguardante un assicurato che, all’interno di
una galleria, aveva perso il controllo del proprio veicolo e si era scontrato
frontalmente con due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano.
Egli aveva così riportato una commotio cerebri, una contusione al
fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della IV e
V costa a destra ed escoriazioni al braccio destro;
- STCA
35.2004.31 del 25 gennaio 2005 - confermata (per quanto riguarda l’aspetto
che qui interessa) dal TFA con pronunzia U 92/05 del 12 settembre 2006 -
concernente un assicurato che, alla guida dell'autovettura di proprietà
della moglie, cui era attaccato un rimorchio per il trasporto di due cavalli,
procedeva, in compagnia della stessa moglie e della figlia, sull'autostrada con
una velocità di circa 70km/h, veniva affiancato da un altro veicolo (velocità
85-90km/h), il quale, nella fase di sorpasso, improvvisamente - a seguito dello
sbandamento della roulotte che stava trainando - prendeva una traiettoria
diagonale verso destra e andava a urtare il veicolo guidato dall’assicurato provocando
l'uscita di strada di entrambi i veicoli su un terrapieno in contropendenza con
conseguente loro cappottamento e rientro sulla carreggiata;
- STF
8C_737/2008 del 29 maggio 2009, riguardante un incidente della circolazione
nel quale l’assicurato viaggiava a bordo di un’autovettura, il cui conducente,
nell’affrontare una curva, aveva perso la padronanza del mezzo, schiantandosi
finalmente contro un albero. L’assicurato aveva riportato fratture a livello
del naso, del bacino e delle costole, nonché un pneumotorace;
- STF
8C_919/2008 del 15 settembre 2009, concernente un’assicurata che, mentre
stava rientrando in automobile al proprio domicilio dopo una serata con amiche,
all'altezza di una curva, ha scorto un conducente in contromano. Per evitare
uno scontro frontale ella ha sterzato a destra uscendo dalla carreggiata e
ritrovandosi in un fossato due-tre metri sotto il livello della strada. A
seguito dell’incidente ha riportato un trauma da decelerazione cervico-dorsale;
- STF
8C_767/2009 del 3 agosto 2010, riguardante un’assicurata il cui automezzo
era stato urtato sul fianco sinistro da un’autovettura che aveva invaso la
corsia di contromano a una velocità di 90 km/h. Il veicolo dell’assicurata era stato scaraventato contro il guard rail, prima di terminare la propria corsa
dall’altra parte della carreggiata;
- STF
8C_264/2010 del 7 gennaio 2011, concernente un incidente stradale in cui
un’assicurata, al volante della propria autovettura, é stata urtata
frontalmente da un veicolo che circolava in senso inverso, riportando diverse
contusioni a livello del torace, lombare, del bacino, della spalla destra e del
ginocchio sinistro;
- STF
8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, riguardante una collisione frontale
verificatasi ad una velocità di circa 70 km orari, a seguito della quale l’assicurato aveva riportato una commotio cerebri e diverse contusioni.
A
titolo di raffronto, si ricorda che il Tribunale federale ha qualificato quali
infortuni di grado medio al limite della categoria superiore, ad esempio, l’incidente
occorso a un assicurato che viaggiava in autostrada alla guida della propria
autovettura. Un camion, circolante sulla corsia di sinistra, il quale, al
momento di cambiare corsia, non aveva evidentemente scorto il mezzo dell’assicurato,
lo ha urtato. L’automobile dell’assicurato aveva sbattuto, dapprima, contro la
parete di destra, in seguito, contro quella di sinistra della galleria. L’assicurato,
privo della cintura di sicurezza, aveva violentemente urtato il capo contro il
parabrezza (STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008 consid. 3.3.3). Lo stesso vale
per l’incidente in cui un assicurato viaggiava sulla corsia di sorpasso
dell’autostrada. Raggiunta una velocità di 130 km/h, il suo automezzo aveva improvvisamente sbandato, attraversato la corsia normale e quella di
soccorso, nonché urtato una scarpata, dove si era capovolta. L’automobile era
quindi stata respinta sulla corsia di sorpasso, dove si era arrestata sulle
ruote. Al momento del capovolgimento, il passeggero era stato scaraventato
all’esterno attraverso il tettuccio apribile. L’assicurato non era invece più
stato in grado di lasciare l’automobile (STF 8C_799/2008 dell’11 febbraio 2009
consid. 3.2.2).
Questo
Tribunale, in una sentenza 35.1997.10+25 del 7 giugno 1999 - tutelata dal TFA
con pronunzia U 284/99 del 13 gennaio 2000 - ha classificato fra gli infortuni
di categoria grave, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di
un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria autovettura, a bordo
della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha invaso la corsia di
contromano ed è entrato in collisione, ad una velocità di 100/110 km/h, con un
camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85 km/h, riuscendo ad
arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni in diverse
parti del corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato delle gravi
lesioni fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul sedile
posteriore sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente.
Il TCA ha
qualificato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale in cui il
conducente dell'autovettura sulla quale aveva trovato posto l'assicurata, a
seguito di un sorpasso effettuato ad alta velocità - almeno 150 km/h secondo le testimonianze - ha perso la padronanza del veicolo ed è andato a cozzare contro
un muro posto sulla sua destra. In ragione della violenza dell'urto, i due
occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sulla
carreggiata. L'automobile, dopo l'urto, si è spezzata in due tronconi ed è
rimbalzata all'indietro fermandosi sulla corsia di contromano. L'assicurata si
è procurata gravi lesioni in diverse parti del corpo (frattura diafisaria
trasversa dell'omero destro, frattura ilio-ischiopubica sinistra con
dissociazione sacro-iliaca sinistra, rottura del diaframma a sinistra, lesione
del plesso ascellare destro e frattura malleolare composta della caviglia
destra). Il conducente è invece deceduto sul luogo dell’incidente (cfr. STCA
35.1999.45 del 27 agosto 2001).
Parimenti,
nella sentenza del 15 dicembre 1994 nella causa M. I., citata in RAMI 1995
U215, p. 91, il TFA ha classificato nella categoria degli infortuni gravi,
l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di una collisione
frontale fra due autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse ha subito
un grave politrauma (trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio
cerebri, trauma toracico con fratture multiple di coste a sinistra,
importante contusione polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del
piatto tibiale sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio
inter-metacarpale dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio
sono deceduti.
Queste
tre ultime fattispecie - vuoi per la dinamica stessa del sinistro, vuoi per la
natura delle lesioni subite dall'assicurato - vanno considerate notevolmente
più gravi rispetto a quella che ora occupa il TCA.
Per
ammettere l’adeguatezza del nesso causale, secondo i criteri elaborati
dall'Alta Corte ed esposti al consid. 2.3.2., è necessario che un fattore fosse
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV
Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno
parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti
almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
Occorre
preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Nel caso
concreto pur potendo riconoscere una certa spettacolarità
e drammaticità all'evento in esame, gli atti all'inserto non giustificano
di ritenere le circostanze concomitanti come particolarmente drammatiche o
spettacolari ai sensi della giurisprudenza (STF 8C_579/2011
del 5 dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008 del 4 maggio
2009, consid. 4.1. e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid. 2.4.).
Il caso di specie è
infatti tutt'al più paragonabile a quello oggetto della STFA U 105/00 del 15
dicembre 2000, laddove l'automobile dell’assicurato in questione, urtata
lateralmente da un mezzo pesante che stava completando la manovra di sorpasso e
che stava rientrando nella corsia di destra, era stata da questi scaraventata
verso lo spartitraffico centrale e poi centrata da un'altra vettura che
sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso. Anche in quell'occasione, tuttavia, il
criterio della particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento era stato
negato. L'infortunio del presente ricorso non è per contro comparabile ad altri
casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr.
ad es. la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il
coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il
ferimento di diverse altre persone; oppure la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002:
assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del
ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).
Quelle riportate dal ricorrente - in sostanza la frattura del III e
IV testa metatarsale a sinistra, la frattura costale IV e V costa a destra e un
trauma distorsivo al rachide cervicale - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente
idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., a mero titolo
esemplificativo, STFA U 377/99 del 7 febbraio 2000 consid. 2b, in cui la
frattura del collo del femore sinistro non è stata ritenuta particolarmente
grave, né di natura a determinare disturbi psichici; ad analoghe conclusioni è
giunta l’Alta Corte nelle sentenze U 88/01 del 24 dicembre 2002 - in cui
l’interessato aveva riportato diverse fratture, ossia “hintere Hüftluxation
links mit Acetabulumfraktur, eine vordere Beckenringfraktur rechts, ein
Rissquetschwunde am linken Unterschenkel sowie diverse Kontusionen” - e U
115/05 del 14 settembre 2005 - in cui la persona interessata aveva ripostato
due fratture del femore e meglio “offene Femurschaftfraktur rechts sowie eine
pertrochantere Femurfraktur rechts”).
Nessun
elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell'infortunio.
Anche il criterio del decorso sfavorevole
della cura e le complicazioni rilevanti intervenute
non è soddisfatto.
In merito
è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può
dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. In
questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le
condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro
dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.
e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e
semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid.
4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione
di manipolazioni anche se di una certa durata, sono stati giudicati
insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18
ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Nella concreta evenienza, l’assicurato
stesso ha affermato di essere stato ricoverato dal 18 giugno 2013 al 4 luglio
2013 ma per motivi esclusivamente psichiatrici e non somatici.
Per il resto, anche la rilevanza del grado e della durata
dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche dell'infortunio
dev'essere negata, ritenuto che il dr. __________, nell’apprezzamento medico
del 13 dicembre 2012 (doc. 62), poi confermato con apprezzamento medico del 23
luglio 2013 (doc. 84), per le sole conseguenze infortunistiche, ha dichiarato
l’assicurato “totalmente abile al lavoro da subito nella sua vecchia
professione” (cfr. U 194/03 del 14 giugno 2004, c. 4.3.).
In tali
condizioni, non mette conto di esaminare oltre se l'ulteriore criterio
suscettibile di eventualmente entrare in linea di considerazione, ossia quello
della persistenza dei dolori somatici sarebbe realizzato, ritenuto che,
alla luce di quanto precede, la sua presenza non basterebbe comunque, da sola,
per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. pure
RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).
Ne
consegue che i disturbi
psichici non vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio
in esame. È quindi a ragione che l’assicuratore LAINF
ha proceduto alla valutazione del caso tenendo conto delle sole patologie di
natura organica.
2.4. Estinzione
del diritto alle prestazioni di corta durata.
2.4.1. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
In una
sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo
espresso nei termini seguenti:
"
Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce
a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1°
gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare
il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte
Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e
francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento
rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si
è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"
illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi
trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato
positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure
sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,
consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti
terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute
stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3)."
2.4.2. Visto che,
così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono, RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua precedente professione a decorrere dal 13
dicembre 2012, questa Corte deve concludere che, da quella medesima data, non
vi era più spazio per un “sensibile miglioramento” ai sensi della
giurisprudenza citata al considerando 2.4.1.
L’assicurato
stesso, del resto, in sede ricorsuale, ha espressamente riconosciuto che il suo
stato di salute, dal profilo somatico, è ormai stabilizzato (cfr. doc. I, nel
quale la rappresentante legale ha indicato che “pur ritenendo l’assicurato di
non essersi prettamente ristabilito dall’infortunio, egli è cosciente che allo
stato attuale la sua situazione fisica può essere considerata stabilizzata”).
Per
questa ragione, l’CO 1 era dunque legittimato a dichiarare stabilizzate le
condizioni di salute dell’assicurato e, in ossequio all’art. 19 cpv. 1 LAINF, a
porre termine alle prestazioni di corta durata (in particolare, a quelle di
cura medica).
2.5. Diritto
alla rendita di invalidità.
2.5.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dal
previgente art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia, la Corte federale ha quindi concluso che
anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno
alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa
medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità
di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V
313, consid. 3b).
2.5.2. Nella
concreta evenienza, l’amministrazione ha negato il diritto alla rendita
d’invalidità, siccome l’insorgente avrebbe ritrovato, dal profilo somatico, una
piena capacità lavorativa nella sua abituale attività di chef e vice-gerente (cfr.
doc. A).
Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la propria
decisione sulla valutazione fornita dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica.
Lo
specialista in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 13 dicembre 2012, poste
le diagnosi di “stato dopo incidente d’auto con frattura della III e IV testa
metatarsale a sinistra; stato dopo frattura costale IV e V costa a destra;
stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale” e, quali diagnosi non di
competenza CO 1, quelle di “sterno carenato con sospetta insufficienza
polmonare; astenia; fattori degenerativi con spondilartrosi e uncartrosi della
colonna cervicale peraltro già evidenziati nelle radiografie del 2007 cioè 5
anni prima dell’avvenimento infortunistico”, ha considerato l’assicurato, in
relazione ai soli postumi infortunistici, totalmente abile al lavoro
nell’ultima attività svolta prima dell’infortunio a partire “da subito” (doc. 62
pag. 3).
Questo
Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto - vista
anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - non ha valide ragioni per
scostarsi dall'apprezzamento del 13 dicembre 2012 del dr. __________ (cfr. doc.
62), poi confermato dallo stesso specialista con apprezzamento medico del 23 luglio
2013 (doc. 84).
Nel
referto del 25 luglio 2013 concernente l’apprezzamento medico del 23 luglio
2013, difatti, il dr. __________ - chiamato dall’assicuratore infortuni ad
esprimersi nuovamente in maniera dettagliata sulla capacità lavorativa dal lato
fisico con eventuale estinzione del nesso causale per la colonna cervicale,
rispettivamente esame della causalità con il rachide lombare - ha ribadito che
“per i soli postumi post-infortunistici dovuti all’infortunio del 2 aprile
2012, l’assicurato è giudicato abile in misura del 100% dal 13 dicembre 2012 in occasione della visita fatta da me in __________ a __________. I problemi della colonna
cervicale e della colonna lombare non sono più da ritenere in relazione causale
probabile con l’infortunio del 2 aprile 2012 e infine ritengo che i disturbi
accusati dall’assicurato e i reperti da me evidenziati in occasione della
visita del 13 dicembre 2012 non danno diritto ad un indennizzo IMI” (doc. 84).
Il dr. __________
ha giustificato la propria conclusione fornendo la seguente accurata
argomentazione:
"
Decorso secondo gli atti
Rimando alla mia visita del 13.12.2012 nella
quale ponevo la diagnosi di stato dopo incidente d’auto con frattura III e IV
testa metatarsale del piede sinistro. Stato dopo frattura costale IV e V costa
destra, stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale.
Segnalavo nelle diagnosi non di competenza CO 1
lo sterno carenato con sospetta insufficienza polmonare. L’astenia. Fattori
degenerativi con spondilartrosi e uncartrosi della colonna cervicale peraltro
già evidenziati nelle radiografie del 2007 cioè cinque anni prima
dell’avvenimento infortunistico.
All’esame clinico del piede del 13.12.2012 si
evidenziava soltanto una callosità abbastanza importante sotto la terza testa metatarsale
senza tuttavia segni di metatarsalgia. Per il resto all’esame clinico era del
tutto normale nel piede. Questa situazione di normalità è stata anche avallata
dal dr. __________ nella sua relazione medico-legale del 9.1.2013 dove a
livello dello stato del piede sinistro vengono segnalate delle evidenti
situazioni telangettasiche distali presenti anche nell’altro piede e quindi non
di competenza post-infortunistica. I rapporti articolari erano conservati. Alla
misurazione comparativa con l’arto controlaterale non si rilevano sostanziali
differenze. Non punti dolenti alla digitopressione sulle varie strutture.
Particolarità normale. Deambulazione fluida. Il reperto quindi al piede
sinistro viene valutato come normale.
Per quanto riguarda la problematica della colonna
cervicale, dagli accertamenti eseguiti non si sono messi più in evidenza
fattori di origine post-traumatica. Sono peraltro già passati abbondantemente i
canonici sei mesi e il paziente presentava dei fattori morbosi degenerativi
preesistenti all’infortunio già evidenziati in occasione di radiografie del
2007. Da notare che il paziente è stato sottoposto a delle terapie per la
colonna cervicale in modo esaustivo. Ritengo quindi che gli attuali disturbi a
livello della colonna cervicale non si possono più mettere con probabilità in
relazione causale con l’infortunio del 2.4.2012.
Per quanto riguarda la problematica lombare,
rimando alla visita del pronto soccorso dell’Ospedale __________ del 2.4.2012,
dalla quale non si evince nessun coinvolgimento della colonna lombare.
Anche nel momento della visita del 13.12.2012 __________
il paziente non dichiarava nessun disturbo a carico della colonna lombare. Del
resto nelle radiografie eseguite in data 6.12.2012 si evidenziavano deviazioni
dell’asse spondilosi sclerosi interapofisario specie distale, verticalizzazione
delle rime delle articolazioni intervertebrali, riduzione dell’ampiezza dello
spazio intersomatico al passaggio lombosacrale in sede posteriore ma nessun fattore
di origine post-traumatica. Ritengo quindi che anche per quanto riguarda la
problematica della colonna lombare, questi disturbi non possono essere messi in
relazione causale probabile con l’infortunio del 2.4.2012”. (Doc. 84)
Il TCA concorda con queste considerazioni, ben
motivate, espresse dal dr. __________, che, del resto, non sono state smentite
dall’assicurato tramite la presentazione di documentazione medico-specialistica
di senso contrario.
Tale non
può essere ritenuta la relazione medico-legale del 9 gennaio 2013 del dr. __________,
medico chirurgo, spec. in medicina legale e delle assicurazioni dell’Università
di __________, la quale ha concluso che l’assicurato presenta, tenuto conto
della sola patologia organica, un’invalidità parziale a carattere permanente
del 6%-7% (doc. 69).
Tale
referto, infatti, è già stato oggetto di valutazione da parte del dr. __________,
il quale non ha rinvenuto elementi utili per una diversa valutazione del caso
di specie, ma ha anzi rilevato come “questa situazione di normalità è stata anche
avallata dal dr. __________ nella sua relazione medico-legale del 9.1.2013 dove
a livello dello stato del piede sinistro vengono segnalate delle evidenti
situazioni telangettasiche distali presenti anche nell’altro piede e quindi non
di competenza post-infortunistica” (doc. 84).
Neppure
in grado di mettere in discussione la valutazione del dr. __________ sono i
referti prodotti dall’assicurato in sede ricorsuale - segnatamente uno del 4
luglio 2013, concernente un ricovero ospedaliero per motivi psichici presso
l’Ospedale __________, cfr. doc. B e C; un altro, datato 8 agosto 2013, con il
quale il dr. __________, medico chirurgo di __________, ha indicato che le
condizioni del paziente sono peggiorate sia dal punto di vista fisico, che da
quello psico-affettivo, “slatentizzando una condizione psicopatologica
preesistente, a forte impronta ansioso depressiva”, cfr. doc. D – i quali si
limitano ad attestare la presenza di una patologia di origine psichica, della
quale questo Tribunale non deve tenere conto vista l’assenza, come visto in
precedenza, del necessario nesso causale (cfr. consid. 2.3.4.).
Altrettanto
ininfluente appare il referto del 26 settembre 2013, con il quale il dr. __________,
specialista in reumatologia della Casa di cura __________, ha diagnosticato una
sindrome fibromialgica (doc. G).
Alla luce
di quanto appena esposto, la decisione dell’CO 1 di negare il diritto ad una
rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente TCA. Infatti,
accertato che RI 1 non presenta, dal profilo organico, alcuna incapacità
lavorativa nella sua precedente attività professionale, è giocoforza ammettere
l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno.
Non
avendo l’assicurato diritto ad una rendita di invalidità, egli neppure può
pretendere, come fatto in sede ricorsuale, di potere continuare a beneficiare
di ulteriori prestazioni di cura medica.
A norma
dell’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, infatti, una volta determinata la rendita,
le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere
la capacità residua di guadagno.
Tale
disposizione torna quindi applicabile soltanto a quell'assicurato che si
trova già al beneficio di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF
(cfr. STF 8C_14/2010 del 4 agosto 2010).
Ciò non è
il caso dell'insorgente.
2.6. L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle
tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3
cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Tenuto
conto dei dati che risultano dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà del 2 ottobre 2013 (dalla quale emerge, in particolare, che
l’assicurato, al 1° maggio 2013, non percepisce “alcun reddito lavorativo né da
Considerandi
alcuna assicurazione”, cfr. doc. IV/bis), RI 1 deve essere considerato
indigente.
Visto che
anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124.
V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster