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Decisione

35.2013.74

Infortunio prof. con amputazione avambraccio dx. Rinvio atti ad amm. per stabilire carattere invalidante o meno della patologia psichiatrica. Confermata entità IMI per postumi somatici dell'infortunio

8 settembre 2014Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una

rendita d’invalidità del 20%, facendo capo, trattandosi dell’esigibilità

lavorativa, agli apprezzamenti espressi al riguardo dai propri medici __________.

L’aspetto psichiatrico

è stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

in occasione della visita del 21 gennaio 2013.

Dal relativo rapporto,

datato 28 gennaio 2013, si apprende che RI 1 soffriva di postumi residuali di

un disturbo post-traumatico da stress, con ricordi intrusivi, stati ansiosi e

strategie di evitamento, patologia giudicata non suscettibile di limitare una

riformazione professionale o l’esercizio di un’attività adeguata dal profilo

ortopedico/neurologico (doc. 221, p. 5s.: “Da un punto di vista

medico-psichiatrico l’assicurato è stato seguito per alcuni mesi dalla dott.ssa

__________ di __________ (da gennaio 2012 fino all’estate) che, secondo le

dichiarazioni dell’assicurato, gli ha prescritto della Paroxetina.

Nell’incartamento non ho trovato alcuna documentazione al riguardo. Dall’estate

non ci sono più state altre sedute dalla psichiatra. L’assicurato si sente

comunque migliorato e ha, a suo dire, “ritrovato il sorriso” e riscoperto il

piacere nelle cose della vita. Per questo motivo non ritiene necessario un

sostegno psicologico/psichiatrico. Si sente ben appoggiato dai fratelli, dagli

amici e dalla famiglia-moglie e due figli di 17 e 13 anni che vivono nelle __________.

Da un punto di vista medico-psichiatrico sussiste al momento attuale uno stato

prevalentemente ansioso tuttavia ben controllato, con disturbi del sonno,

sporadici ricordi intrusivi e strategie di evitamento che tuttavia non sono di

entità tale da pregiudicare di per sè le attività ancora possibili dal profilo

ortopedico-neurologico. Il decorso è senz’altro favorevole dal profilo psichico

e non sono attualmente presenti dei disturbi affettivi, in particolare nessuna

sindrome depressiva di entità clinico o altre comorbidità psichiatriche che

potrebbero in qualche modo limitare una riformazione professionale o

un’attività giudicata adatta dal profilo ortopedico.”).

Il 19 febbraio 2013 ha invece avuto luogo la visita medica di chiusura da parte della dott.ssa __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica, la quale ha così descritto le limitazioni funzionali

legate al danno alla salute ortopedico:

" (…).

Sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e tra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione. Talvolta possibile sollevare e

portare pesi medi tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Mai più

possibile sollevare e portare pesi pesanti e molto pesanti (oltre i 25 e i 45 kg). Nessuna limitazione per sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto. Mai più

possibile sollevare pesi oltre i 5 kg oltre l’altezza del petto. Nessuna

limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione. Talvolta

possibile il maneggio di attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di

attrezzi pesanti, lavoro manuale rozzo e il maneggio di attrezzi molto pesanti.

Talvolta possibile la rotazione della mano. Talvolta possibile lavori sopra la

testa. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, la posizione

seduta/inclinata in avanti, la posizione in piedi/inclinata in avanti, la

posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per

la posizione di lunga durata sia seduta che in piedi. Nessuna limitazione per

lo spostamento, quindi per camminare fino e oltre i 50 m, camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato e salire le scale. Mai più

possibile salire le scale a pioli. Impossibile l’uso delle due mani. Nessuna

limitazione per l’equilibrio e lo stare in equilibrio.

L’assicurato è considerato abile nell’esigibilità al 100%.”

(doc. 227, p. 4)

Unitamente al ricorso, è

stata prodotta una valutazione dello psichiatra dott. __________, in base alla

quale l’assicurato lamenta un disturbo post-traumatico da stress con decorso

continuo “… che ne determina una grave limitazione funzionale sociale e

lavorativa ed un danno biologico permanente di natura psichica quantificato al

24%.” (doc. M).

Con complemento datato 25

novembre 2013, lo stesso dott. __________, preso atto degli esiti dei test MMPI-2

e CAPS eseguiti nel frattempo, ha confermato le sue precedenti conclusioni

(cfr. doc. S, p. 3: “Possono essere confermati pienamente i contenuti e le

conclusioni della precedente (08/10/2013) relazione psichiatrica sia per quanto

riguarda la diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress con decorso continuo

che per quanto riguarda le ricadute funzionali relazionali, sociale e

lavorativa.”).

Il contenuto dei rapporti

dello psichiatra interpellato privatamente dall’insorgente è stato criticamente

commentato dal dott. __________, il quale, dopo aver ricordato che lui stesso

(così come del resto i sanitari della Clinica di riabilitazione di __________

aveva formulato la diagnosi di “disturbo post-traumatico da stress”, ha

rilevato che i test MMPI-2 e CAPS “… non sono mai stati validati in un contesto

medico-assicurativo e non permettono di definire l’esigibilità per una

determinata attività lavorativa. Secondo l’interpretazione generalmente

riconosciuta, si tratta di valutare, attraverso un esame clinico approfondito (come

è stato fatto dal sottoscritto e dai medici della Clinica di __________), se è

possibile attendersi da una persona che metta in atto un determinato

comportamento, anche se questo può implicare fastidi e un certo sacrificio.

(…). Il decorso è stato senz’altro favorevole dal profilo psichico, come

peraltro confermato dal signor RI 1 nel colloquio che ha avuto con il case

manager signor __________ il 21.01.2013 al termine della visita dal

sottoscritto. In quell’occasione, si era concordato, di comune accordo, di

verificare le possibilità di uno stage presso la fondazione __________ per

permettere un reinserimento in una attività lavorativa adatta. (…) la nuova

documentazione che è stata prodotta non modifica le conclusioni del mio

rapporto peritale del 21.01.2013 e non descrive delle menomazioni concrete che

potrebbero in qualche modo limitare una riformazione professionale o

un’attività giudicata adatta dal profilo ortopedico.” (allegato al doc. XVI).

Nel corso del mese di

febbraio 2014, il dott. __________ ha replicato alle considerazioni enunciate

dallo psichiatra di fiducia dell’assicuratore, osservando in particolare che i

test in questione “… sono notoriamente ben validati sia sotto il profilo

clinico che psicopatologico. Nella fattispecie la CAPS è uno strumento forgiato

e accreditato proprio nell’esplorazione dell’area psicotraumatica sulla base di

quanto indicato dai sistemi nosografici internazionali più accreditati (ICD e

DSM). Inoltre, il fondamento di ogni indagine medico assicurativa non può che

risiedere nella valutazione medica, cioè nell’individuazione della

sussistenza/insussistenza di una condizione patologica attraverso un processo

di diagnosi. Quest’ultimo, in psichiatria, si configura attraverso i suoi

strumenti che, nel caso di specie, sono appunto quelli utilizzati ed allo scopo

validati. (…). La dichiarazione del dott. __________ appare generica e si

rifugia in un richiamo alla credibilità professionale sua e della clinica di __________,

che, per entrambi, non è in alcun modo messa in discussione pur non potendo di

per sè rendere superflua l’adozione di riferimenti scientifici nelle proprie

descrizioni nè assumere l’autorevolezza di rifiutare metodi diagnostici

altamente, diffusamente e internazionalmente riconosciuti e adoperati. Si

ribadisce che il sig. RI 1 era quando ciò fu diagnosticato dalla Clinica di __________,

ancor prima ed è tutt’oggi affetto da Disturbo Post Traumatico da Stress il cui

decorso non si è rivelato per niente favorevole alla valutazione effettuata con

gli strumenti idonei e summenzionati dal sottoscritto.” (doc. T).

Invitato dal TCA a

sottoporre al proprio Servizio medico le obiezioni sollevate dal dott. __________

(cfr. doc. XXIII), l’Istituto assicuratore ha prodotto un apprezzamento del chirurgo

ortopedico dott.ssa __________, la quale ha negato che dai referti dello

psichiatra in questione risultino elementi suscettibili di mettere in

discussione la propria valutazione dell’esigibilità lavorativa, contenuta nel

rapporto relativo alla visita __________ di chiusura (allegato al doc. XXIV, p.

4).

2.3.4

Chiamato ora a pronunciarsi

questo Tribunale, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, non

ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità

lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________ (e fatta

propria dall’amministrazione), ragione per la quale - tenuto conto del solo

danno infortunistico di natura ortopedica -, il ricorrente va ritenuto

totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di

pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di

entrambi gli arti superiori.

Del resto, la valutazione

dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche

alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata consid. 2.6.).

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02

del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano

sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del

medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con

istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

È vero che, nel caso di

specie, l’infortunio ha interessato l’arto dominante dell’assicurato

(quello destro). Ciò è tuttavia irrilevante alla luce della giurisprudenza

federale.

In effetti, ad esempio in

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

In queste condizioni, il

TCA ritiene che - per quanto riguarda l’aspetto ortopedico dell’esigibilità

lavorativa -, non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta

dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere un

approfondimento peritale (cfr. doc. XXX, p. 2).

Diverso è invece il

discorso per la componente psichiatrica, così come verrà dimostrato nei

considerandi che seguono.

2.3.5

A proposito dell’incidenza

della problematica psichica sulla capacità lavorativa dell’assicurato, il

parere espresso dal dott. __________ a margine del consulto del 21 gennaio 2013

è contestato dall’insorgente, il quale si rifà ai rapporti elaborati dallo

psichiatra da lui consultato privatamente (cfr., ad esempio, il doc. XX, p. 3:

“Il valore probante dei pareri medici della CO 1 è messo in discussione da una

circostanziata analisi del dott. __________, analisi dalla quale questo

Tribunale non può prescindere nel giudizio della fattispecie.”).

Al proposito, il TCA

osserva che i pareri dei dottori __________ e __________ concordano per quanto

concerne la diagnosi della patologia lamentata da RI 1 - un disturbo

post-traumatico da stress (diagnosi che era peraltro già stata posta in

occasione della degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________ -

cfr. doc. 100) -, mentre divergono a proposito della sua gravità e, quindi, dei

suoi effetti sulla capacità lavorativa.

Secondo lo psichiatra di

fiducia dell’CO 1, l’affezione in questione si trovava in remissione al momento

della visita del gennaio 2013, lamentando l’assicurato ormai soltanto dei

“residui segni di un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) con ricordi

intrusivi, stati ansiosi, strategie di evitamento.”, senza alcuna incidenza

sulla sua capacità di svolgere professioni giudicate compatibili con i postumi

infortunistici di natura ortopedica (cfr. doc. 221).

Il dott. __________

sostiene per contro che, sulla scorta delle risultanze dell’esame clinico e dei

test diagnostici (MPPI-2 e CAPS) da lui eseguiti, l’assicurato soffre di un

disturbo post-traumatico da stress con decorso continuo, atto a

compromettere gravemente le sue funzioni sociale e lavorativa (cfr. doc. M, p.

12.

e doc. S, p. 3).

2.3.6

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che

su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è nè l'origine del mezzo di prova nè la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sè

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantochè non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.3.7

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte ritiene che dalle carte processuali e dall’istruttoria di causa emergano

elementi di valutazione tali da non consentirle di fondare senz’altro il

proprio giudizio sulla valutazione del dott. __________.

Innanzitutto, occorre

rilevare che lo psichiatra fiduciario dell’CO 1 non si è confrontato con le

risultanze dei test diagnostici praticati dal dott. __________

nell’ottobre/novembre 2013, le quali hanno confermato la diagnosi di disturbo

post-traumatico da stress da lui stesso formulata al termine di una valutazione

clinica precedente, limitandosi a mettere in dubbio la loro validità nel

contesto medico-assicurativo, senza peraltro specificare la fonte di tale

affermazione (cfr. allegato al doc. XVI).

D’altro canto, non può

essere ignorato che l’amministrazione ha sottoposto la replica del dott. __________,

nella quale questo medico ha in particolare difeso la validità scientifica

degli strumenti da lui utilizzati (cfr. doc. T), a una specialista in chirurgia

ortopedica, la dott.ssa __________ (cfr. allegato al doc. XXIV), anzichè, come

sarebbe stato logico fare, allo psichiatra dott. __________.

Del resto, non sorprende

il fatto, evidenziato dal patrocinatore dell’CO 1 in occasione dell’udienza del

4.

settembre 2014 (doc. XXX, p. 2), che il medico __________ abbia dichiarato

che le obiezioni sollevate dal dott. __________ non erano atte a mettere in

discussione la sua valutazione dell’esigibilità lavorativa, visto che esse si

riferiscono all’aspetto psichiatrico dell’esigibilità lavorativa.

Secondo il TCA, in esito a

quanto precede, nella presente fattispecie si è in presenza di dubbi ai

sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

fondandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del

19.

aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del

9.

novembre 2011 consid. 3.2).

2.3.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nel caso

concreto, trattandosi di stabilire se e in quale misura la problematica

psichica che presenta l’assicurato ha un’incidenza sulla sua capacità

lavorativa in attività adeguate dal profilo ortopedico, tale aspetto non

necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però

rilevato che l’CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere di un suo medico

fiduciario (dott. __________). Per il TCA sono pertanto realizzati i

presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.3.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque

retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale psichiatrico, garantendo

all’assicurato i diritti di partecipazione stabiliti dal Tribunale federale

nelle DTF 137 V 210 e 139 V 349 e, sulla base delle relative risultanze,

definire nuovamente il grado della rendita d’invalidità spettante a RI 1.

In questo

contesto, l’assicuratore infortuni convenuto dovrà chiedere all’esperto

incaricato di valutare, segnatamente, quale significato attribuire alla

circostanza che l’insorgente ha volontariamente interrotto le visite

presso la sua psichiatra curante e la terapia farmacologica da ella

prescrittagli, già dalla primavera del 2012, consultando di nuovo uno

specialista in psichiatria soltanto nel mese di ottobre 2013 (si veda, al

riguardo, quanto è emerso in sede di udienza - doc. XXX, p. 2: “Rispondendo al

presidente del TCA, l’assicurato conferma di avere fatto 5 o 6 sedute presso la

dr.ssa __________. L’assicurato conferma che può essere effettivamente nei mesi

immediatamente successivi all’uscita della Clinica di riabilitazione. La

dottoressa mi ha prescritto dei medicinali abbastanza forti, che ho voluto

togliere abbastanza presto visto che durante il giorno mi creavano dei problemi

(…).”).

2.4

Entità dell’indennità

per menomazione all’integrità.

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità

della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

In concreto, l’assicuratore

LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione contenuta nel referto 19

febbraio 2013 della dott.ssa __________, ha posto il ricorrente al beneficio di

un’IMI del 45%.

Questo il tenore

dell’apprezzamento espresso dal medico di circondario:

" (…).

1.

Reperti

Come esiti importanti e durevoli abbiamo oggi uno stato da

amputazione della mano dominante destra e della parte distale dell’avambraccio

destro.

2.

Valutazione del danno all’integrità

45%

3.

Motivazione

Vedi la tabella 3.7.”

(doc. 226)

Da parte sua, questo

Tribunale ritiene che il rapporto della dott.ssa __________ possa validamente

servire da base al proprio giudizio. In effetti, ella ha correttamente

applicato la tabella 3 edita dalla Divisione __________ (“Atteinte à l’intègritè

rèsultant de la perte d’uno ou plusieurs segments des membres supérieurs”),

figura 44, la quale prevede che all’amputazione distale dell’avambraccio

(destro o sinistro) corrisponde una menomazione all’integrità del 45%.

Trattandosi del danno alla

salute psichica, il dott. __________, nel rapporto relativo alla visita del 21

gennaio 2013, ha affermato che “… una risposta conclusiva può essere data solo

a distanza di circa 5 anni.” (doc. 221, p. 6; si veda pure l’allegato al doc.

XVI, p. 2), ciò che è stato ripreso dall’amministrazione nella decisione su

opposizione (cfr. doc. 269, p. 7: “In concreto il dott. __________ ha rilevato,

ribadendo in sostanza quanto enunciato nella tabella 19, punto 4, che il danno

all’integrità dal lato psichico potrà essere determinato solo a distanza di 5

anni dall’infortunio. Questo significa che la __________ nell’ottobre 2015

esperirà un nuovo esame psichiatrico e al termine dello stesso rilascerà una

nuova decisione formale suscettibile di opposizione.”).

Al riguardo, il TCA

osserva che, secondo la giurisprudenza federale, turbe psicogene a seguito di

infortunio conferiscono un diritto all’IMI qualora sia possibile porre a

lunga scadenza una chiara prognosi escludente in sostanza per tutta la vita una

guarigione o un miglioramento (cfr. DTF 124 V 29).

A questo proposito, la

tabella n. 19 prevede che, di norma, ci si può pronunciare circa il carattere

durevole di un danno alla salute psichica, solo dopo che sono trascorsi 5-6

anni dall’evento infortunistico (in questo senso, si veda pure Ph. Portwich, Die Integritätschädigung für psychische Unfallfolgen nach

dem schweizerischen Bundesgesetz über die Unfallversicherung: Grundlagen und

Hinweise für die gutachterliche Praxis, in SZS 2009, p. 343).

Sulla scorta di quanto precede, è dunque a ragione che l’Istituto

assicuratore ha, da un lato, accordato un’IMI del 45% per la menomazione

ortopedica e, dall’altro, posticipato la propria decisione per

quanto concerne quella psichica, agire quest’ultimo che peraltro non pregiudica

i diritti dell’assicurato.

2.5

Parzialmente vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’importo di

fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art. 61

lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).

Visto l'esito della vertenza

e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio

(cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato è stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 20%.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2’000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili,

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti