35.2013.74
Infortunio prof. con amputazione avambraccio dx. Rinvio atti ad amm. per stabilire carattere invalidante o meno della patologia psichiatrica. Confermata entità IMI per postumi somatici dell'infortunio
8 settembre 2014Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.74
mm/DC/sc
Lugano
8 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 settembre 2013 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 ottobre 2010, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di falegname e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Dal rapporto di uscita 11
gennaio 2011 dell’Unità di chirurgia della mano dell’Ospedale universitario di __________
si apprende che, inizialmente, presso l’Ospedale regionale di __________, era
stato tentato di reimpiantare l’avambraccio destro, tentativo fallito a causa
dell’insorgenza di complicazioni vascolari (cfr. allegato al doc. 4).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 22 luglio 2013, l’amministrazione ha posto l’assicurato
al beneficio di una rendita d’invalidità del 20% a contare dal 1° giugno 2013 e
di un’indennità per menomazione all’integrità del 45% (cfr. doc. 264).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 266), in data 13
settembre 2013, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 269).
1.3. Con ricorso del 16 ottobre
2013, indirizzato contemporaneamente a questa Corte e al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone di __________, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto, in via principale, la condanna dell’CO 1 a riconoscergli una
rendita d’invalidità del 75% nonchè un’IMI del 60% e, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali - per quanto riguarda innanzitutto l’entità dell’invalidità
e, più concretamente, l’esigibilità lavorativa -, l’insorgente contesta
che ai rapporti elaborati dai medici fiduciari dell’CO 1, il chirurgo
ortopedico dott.ssa __________ e lo psichiatra dott. __________, possa essere
attribuito un sufficiente valore probatorio. A proposito dell’aspetto psichico,
egli sostiene che almeno pari forza probatoria debba essere riconosciuta al
referto 8 ottobre 2013 del dott. __________, il quale “… si fonda infatti su un
esame completo della situazione, è stato approntato in piena conoscenza
dell’incarto (anamnesi), si fonda su un esame completo, descrive chiaramente il
contesto medico ed è ben motivato nelle proprie conclusioni. In presenza di
referti medici contradditori, si chiede a codesto Tribunale di voler ordinare
una perizia giudiziaria.” (doc. I, p. 7s.).
D’altro canto, per quanto
concerne invece l’entità della menomazione all’integrità, l’assicurato
rimprovera all’CO 1 di non aver “… tenuto sufficientemente conto delle
conseguenze di natura psichiatricha dell’infortunio, le quali compromettono
perlomeno parzialmente le funzioni psichiche …” (doc. I, p. 8).
Infine, RI 1 ha chiesto
che il TCA proceda alla sua audizione, rispettivamente a indire un pubblico
dibattimento (doc. I, p. 8 in fine).
1.4. Nel corso del mese di ottobre
2013, questo Tribunale ha chiesto all’avv. RA 1 di produrre copia del contratto
che legava l’assicurato al suo datore di lavoro (doc. II), ciò che è stato
fatto in data 22 ottobre 2013 (doc. III).
1.5. Il 19 novembre 2013, il TCA
ha informato il patrocinatore che spettava all’assicurato scegliere presso
quale dei due fori - quello della sede principale del datore di lavoro oppure
quello della sua succursale - far valere le proprie pretese nei confronti dell’CO
1 e gli ha assegnato un termine per comunicare se egli intendeva mantenere il
ricorso pendente presso di esso (doc. IV).
Con scritto del 21
novembre 2013, l’assicurato ha dichiarato di volersi prevalere del foro della
succursale (Cantone Ticino) (doc. V).
1.6. In data 11 dicembre 2013,
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X + allegati).
1.7. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XII).
1.8. Nel gennaio 2014, il
ricorrente ha versato agli atti documentazione destinata a supportare la
domanda di assistenza giudiziaria (doc. XV + allegati).
1.9. Il 29 gennaio 2014,
l’assicuratore resistente si è espresso in merito alla documentazione medica
prodotta nel frattempo dall’assicurato (doc. XVI + allegato).
1.10. In data 10 marzo 2014, RI 1 ha
versato agli atti un nuovo rapporto del dott. __________ e si è riconfermato
nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XX + allegato).
Le osservazioni
dell’Istituto assicuratore sono datate 15 aprile 2014 (doc. XXIV + allegato).
Il 4 maggio 2014,
l’assicurato ha ribadito la richiesta di una perizia pluridisciplinare “… atta
a determinare in che misura i danni alla salute fisica e psichica pregiudicano
la capacità di guadagno …” (doc. XXVI).
1.11. Il 30 maggio 2014, il
patrocinatore dell’assicurato ha chiesto il rinvio dell’udienza di dibattimento
disposta nel frattempo e ha domandato l’audizione testimoniale del dott. __________
(doc. XXVIII).
1.12. In data 4 settembre 2014 si é
tenuto il pubblico dibattimento davanti al presidente del TCA (doc. XXX).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto all’entità della rendita d’invalidità e dell’indennità per
menomazione all’integrità spettanti all’assicurato.
Il TCA prende atto del
fatto che la presente fattispecie non pone questioni di causalità.
2.3. Entità della rendita
d’invalidità.
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poichè
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perchè
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benchè invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una
rendita d’invalidità del 20%, facendo capo, trattandosi dell’esigibilità
lavorativa, agli apprezzamenti espressi al riguardo dai propri medici __________.
L’aspetto psichiatrico
è stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
in occasione della visita del 21 gennaio 2013.
Dal relativo rapporto,
datato 28 gennaio 2013, si apprende che RI 1 soffriva di postumi residuali di
un disturbo post-traumatico da stress, con ricordi intrusivi, stati ansiosi e
strategie di evitamento, patologia giudicata non suscettibile di limitare una
riformazione professionale o l’esercizio di un’attività adeguata dal profilo
ortopedico/neurologico (doc. 221, p. 5s.: “Da un punto di vista
medico-psichiatrico l’assicurato è stato seguito per alcuni mesi dalla dott.ssa
__________ di __________ (da gennaio 2012 fino all’estate) che, secondo le
dichiarazioni dell’assicurato, gli ha prescritto della Paroxetina.
Nell’incartamento non ho trovato alcuna documentazione al riguardo. Dall’estate
non ci sono più state altre sedute dalla psichiatra. L’assicurato si sente
comunque migliorato e ha, a suo dire, “ritrovato il sorriso” e riscoperto il
piacere nelle cose della vita. Per questo motivo non ritiene necessario un
sostegno psicologico/psichiatrico. Si sente ben appoggiato dai fratelli, dagli
amici e dalla famiglia-moglie e due figli di 17 e 13 anni che vivono nelle __________.
Da un punto di vista medico-psichiatrico sussiste al momento attuale uno stato
prevalentemente ansioso tuttavia ben controllato, con disturbi del sonno,
sporadici ricordi intrusivi e strategie di evitamento che tuttavia non sono di
entità tale da pregiudicare di per sè le attività ancora possibili dal profilo
ortopedico-neurologico. Il decorso è senz’altro favorevole dal profilo psichico
e non sono attualmente presenti dei disturbi affettivi, in particolare nessuna
sindrome depressiva di entità clinico o altre comorbidità psichiatriche che
potrebbero in qualche modo limitare una riformazione professionale o
un’attività giudicata adatta dal profilo ortopedico.”).
Il 19 febbraio 2013 ha invece avuto luogo la visita medica di chiusura da parte della dott.ssa __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica, la quale ha così descritto le limitazioni funzionali
legate al danno alla salute ortopedico:
" (…).
Sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e tra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione. Talvolta possibile sollevare e
portare pesi medi tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Mai più
possibile sollevare e portare pesi pesanti e molto pesanti (oltre i 25 e i 45 kg). Nessuna limitazione per sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto. Mai più
possibile sollevare pesi oltre i 5 kg oltre l’altezza del petto. Nessuna
limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione. Talvolta
possibile il maneggio di attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di
attrezzi pesanti, lavoro manuale rozzo e il maneggio di attrezzi molto pesanti.
Talvolta possibile la rotazione della mano. Talvolta possibile lavori sopra la
testa. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, la posizione
seduta/inclinata in avanti, la posizione in piedi/inclinata in avanti, la
posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per
la posizione di lunga durata sia seduta che in piedi. Nessuna limitazione per
lo spostamento, quindi per camminare fino e oltre i 50 m, camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato e salire le scale. Mai più
possibile salire le scale a pioli. Impossibile l’uso delle due mani. Nessuna
limitazione per l’equilibrio e lo stare in equilibrio.
L’assicurato è considerato abile nell’esigibilità al 100%.”
(doc. 227, p. 4)
Unitamente al ricorso, è
stata prodotta una valutazione dello psichiatra dott. __________, in base alla
quale l’assicurato lamenta un disturbo post-traumatico da stress con decorso
continuo “… che ne determina una grave limitazione funzionale sociale e
lavorativa ed un danno biologico permanente di natura psichica quantificato al
24%.” (doc. M).
Con complemento datato 25
novembre 2013, lo stesso dott. __________, preso atto degli esiti dei test MMPI-2
e CAPS eseguiti nel frattempo, ha confermato le sue precedenti conclusioni
(cfr. doc. S, p. 3: “Possono essere confermati pienamente i contenuti e le
conclusioni della precedente (08/10/2013) relazione psichiatrica sia per quanto
riguarda la diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress con decorso continuo
che per quanto riguarda le ricadute funzionali relazionali, sociale e
lavorativa.”).
Il contenuto dei rapporti
dello psichiatra interpellato privatamente dall’insorgente è stato criticamente
commentato dal dott. __________, il quale, dopo aver ricordato che lui stesso
(così come del resto i sanitari della Clinica di riabilitazione di __________
aveva formulato la diagnosi di “disturbo post-traumatico da stress”, ha
rilevato che i test MMPI-2 e CAPS “… non sono mai stati validati in un contesto
medico-assicurativo e non permettono di definire l’esigibilità per una
determinata attività lavorativa. Secondo l’interpretazione generalmente
riconosciuta, si tratta di valutare, attraverso un esame clinico approfondito (come
è stato fatto dal sottoscritto e dai medici della Clinica di __________), se è
possibile attendersi da una persona che metta in atto un determinato
comportamento, anche se questo può implicare fastidi e un certo sacrificio.
(…). Il decorso è stato senz’altro favorevole dal profilo psichico, come
peraltro confermato dal signor RI 1 nel colloquio che ha avuto con il case
manager signor __________ il 21.01.2013 al termine della visita dal
sottoscritto. In quell’occasione, si era concordato, di comune accordo, di
verificare le possibilità di uno stage presso la fondazione __________ per
permettere un reinserimento in una attività lavorativa adatta. (…) la nuova
documentazione che è stata prodotta non modifica le conclusioni del mio
rapporto peritale del 21.01.2013 e non descrive delle menomazioni concrete che
potrebbero in qualche modo limitare una riformazione professionale o
un’attività giudicata adatta dal profilo ortopedico.” (allegato al doc. XVI).
Nel corso del mese di
febbraio 2014, il dott. __________ ha replicato alle considerazioni enunciate
dallo psichiatra di fiducia dell’assicuratore, osservando in particolare che i
test in questione “… sono notoriamente ben validati sia sotto il profilo
clinico che psicopatologico. Nella fattispecie la CAPS è uno strumento forgiato
e accreditato proprio nell’esplorazione dell’area psicotraumatica sulla base di
quanto indicato dai sistemi nosografici internazionali più accreditati (ICD e
DSM). Inoltre, il fondamento di ogni indagine medico assicurativa non può che
risiedere nella valutazione medica, cioè nell’individuazione della
sussistenza/insussistenza di una condizione patologica attraverso un processo
di diagnosi. Quest’ultimo, in psichiatria, si configura attraverso i suoi
strumenti che, nel caso di specie, sono appunto quelli utilizzati ed allo scopo
validati. (…). La dichiarazione del dott. __________ appare generica e si
rifugia in un richiamo alla credibilità professionale sua e della clinica di __________,
che, per entrambi, non è in alcun modo messa in discussione pur non potendo di
per sè rendere superflua l’adozione di riferimenti scientifici nelle proprie
descrizioni nè assumere l’autorevolezza di rifiutare metodi diagnostici
altamente, diffusamente e internazionalmente riconosciuti e adoperati. Si
ribadisce che il sig. RI 1 era quando ciò fu diagnosticato dalla Clinica di __________,
ancor prima ed è tutt’oggi affetto da Disturbo Post Traumatico da Stress il cui
decorso non si è rivelato per niente favorevole alla valutazione effettuata con
gli strumenti idonei e summenzionati dal sottoscritto.” (doc. T).
Invitato dal TCA a
sottoporre al proprio Servizio medico le obiezioni sollevate dal dott. __________
(cfr. doc. XXIII), l’Istituto assicuratore ha prodotto un apprezzamento del chirurgo
ortopedico dott.ssa __________, la quale ha negato che dai referti dello
psichiatra in questione risultino elementi suscettibili di mettere in
discussione la propria valutazione dell’esigibilità lavorativa, contenuta nel
rapporto relativo alla visita __________ di chiusura (allegato al doc. XXIV, p.
4).
2.3.4
Chiamato ora a pronunciarsi
questo Tribunale, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, non
ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità
lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________ (e fatta
propria dall’amministrazione), ragione per la quale - tenuto conto del solo
danno infortunistico di natura ortopedica -, il ricorrente va ritenuto
totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di
pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di
entrambi gli arti superiori.
Del resto, la valutazione
dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche
alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano
destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02
del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante
un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano
sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del
medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con
istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo
praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità
lavorativa dal profilo ortopedico.
È vero che, nel caso di
specie, l’infortunio ha interessato l’arto dominante dell’assicurato
(quello destro). Ciò è tuttavia irrilevante alla luce della giurisprudenza
federale.
In effetti, ad esempio in
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
In queste condizioni, il
TCA ritiene che - per quanto riguarda l’aspetto ortopedico dell’esigibilità
lavorativa -, non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta
dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere un
approfondimento peritale (cfr. doc. XXX, p. 2).
Diverso è invece il
discorso per la componente psichiatrica, così come verrà dimostrato nei
considerandi che seguono.
2.3.5
A proposito dell’incidenza
della problematica psichica sulla capacità lavorativa dell’assicurato, il
parere espresso dal dott. __________ a margine del consulto del 21 gennaio 2013
è contestato dall’insorgente, il quale si rifà ai rapporti elaborati dallo
psichiatra da lui consultato privatamente (cfr., ad esempio, il doc. XX, p. 3:
“Il valore probante dei pareri medici della CO 1 è messo in discussione da una
circostanziata analisi del dott. __________, analisi dalla quale questo
Tribunale non può prescindere nel giudizio della fattispecie.”).
Al proposito, il TCA
osserva che i pareri dei dottori __________ e __________ concordano per quanto
concerne la diagnosi della patologia lamentata da RI 1 - un disturbo
post-traumatico da stress (diagnosi che era peraltro già stata posta in
occasione della degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________ -
cfr. doc. 100) -, mentre divergono a proposito della sua gravità e, quindi, dei
suoi effetti sulla capacità lavorativa.
Secondo lo psichiatra di
fiducia dell’CO 1, l’affezione in questione si trovava in remissione al momento
della visita del gennaio 2013, lamentando l’assicurato ormai soltanto dei
“residui segni di un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) con ricordi
intrusivi, stati ansiosi, strategie di evitamento.”, senza alcuna incidenza
sulla sua capacità di svolgere professioni giudicate compatibili con i postumi
infortunistici di natura ortopedica (cfr. doc. 221).
Il dott. __________
sostiene per contro che, sulla scorta delle risultanze dell’esame clinico e dei
test diagnostici (MPPI-2 e CAPS) da lui eseguiti, l’assicurato soffre di un
disturbo post-traumatico da stress con decorso continuo, atto a
compromettere gravemente le sue funzioni sociale e lavorativa (cfr. doc. M, p.
12.
e doc. S, p. 3).
2.3.6
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che
su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è nè l'origine del mezzo di prova nè la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sè
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantochè non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.3.7
Chiamata ora a pronunciarsi,
questa Corte ritiene che dalle carte processuali e dall’istruttoria di causa emergano
elementi di valutazione tali da non consentirle di fondare senz’altro il
proprio giudizio sulla valutazione del dott. __________.
Innanzitutto, occorre
rilevare che lo psichiatra fiduciario dell’CO 1 non si è confrontato con le
risultanze dei test diagnostici praticati dal dott. __________
nell’ottobre/novembre 2013, le quali hanno confermato la diagnosi di disturbo
post-traumatico da stress da lui stesso formulata al termine di una valutazione
clinica precedente, limitandosi a mettere in dubbio la loro validità nel
contesto medico-assicurativo, senza peraltro specificare la fonte di tale
affermazione (cfr. allegato al doc. XVI).
D’altro canto, non può
essere ignorato che l’amministrazione ha sottoposto la replica del dott. __________,
nella quale questo medico ha in particolare difeso la validità scientifica
degli strumenti da lui utilizzati (cfr. doc. T), a una specialista in chirurgia
ortopedica, la dott.ssa __________ (cfr. allegato al doc. XXIV), anzichè, come
sarebbe stato logico fare, allo psichiatra dott. __________.
Del resto, non sorprende
il fatto, evidenziato dal patrocinatore dell’CO 1 in occasione dell’udienza del
4.
settembre 2014 (doc. XXX, p. 2), che il medico __________ abbia dichiarato
che le obiezioni sollevate dal dott. __________ non erano atte a mettere in
discussione la sua valutazione dell’esigibilità lavorativa, visto che esse si
riferiscono all’aspetto psichiatrico dell’esigibilità lavorativa.
Secondo il TCA, in esito a
quanto precede, nella presente fattispecie si è in presenza di dubbi ai
sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465.
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
fondandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del
19.
aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del
9.
novembre 2011 consid. 3.2).
2.3.8
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nel caso
concreto, trattandosi di stabilire se e in quale misura la problematica
psichica che presenta l’assicurato ha un’incidenza sulla sua capacità
lavorativa in attività adeguate dal profilo ortopedico, tale aspetto non
necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però
rilevato che l’CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere di un suo medico
fiduciario (dott. __________). Per il TCA sono pertanto realizzati i
presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011
del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.3.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque
retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale psichiatrico, garantendo
all’assicurato i diritti di partecipazione stabiliti dal Tribunale federale
nelle DTF 137 V 210 e 139 V 349 e, sulla base delle relative risultanze,
definire nuovamente il grado della rendita d’invalidità spettante a RI 1.
In questo
contesto, l’assicuratore infortuni convenuto dovrà chiedere all’esperto
incaricato di valutare, segnatamente, quale significato attribuire alla
circostanza che l’insorgente ha volontariamente interrotto le visite
presso la sua psichiatra curante e la terapia farmacologica da ella
prescrittagli, già dalla primavera del 2012, consultando di nuovo uno
specialista in psichiatria soltanto nel mese di ottobre 2013 (si veda, al
riguardo, quanto è emerso in sede di udienza - doc. XXX, p. 2: “Rispondendo al
presidente del TCA, l’assicurato conferma di avere fatto 5 o 6 sedute presso la
dr.ssa __________. L’assicurato conferma che può essere effettivamente nei mesi
immediatamente successivi all’uscita della Clinica di riabilitazione. La
dottoressa mi ha prescritto dei medicinali abbastanza forti, che ho voluto
togliere abbastanza presto visto che durante il giorno mi creavano dei problemi
(…).”).
2.4
Entità dell’indennità
per menomazione all’integrità.
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità
della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
In concreto, l’assicuratore
LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione contenuta nel referto 19
febbraio 2013 della dott.ssa __________, ha posto il ricorrente al beneficio di
un’IMI del 45%.
Questo il tenore
dell’apprezzamento espresso dal medico di circondario:
" (…).
1.
Reperti
Come esiti importanti e durevoli abbiamo oggi uno stato da
amputazione della mano dominante destra e della parte distale dell’avambraccio
destro.
2.
Valutazione del danno all’integrità
45%
3.
Motivazione
Vedi la tabella 3.7.”
(doc. 226)
Da parte sua, questo
Tribunale ritiene che il rapporto della dott.ssa __________ possa validamente
servire da base al proprio giudizio. In effetti, ella ha correttamente
applicato la tabella 3 edita dalla Divisione __________ (“Atteinte à l’intègritè
rèsultant de la perte d’uno ou plusieurs segments des membres supérieurs”),
figura 44, la quale prevede che all’amputazione distale dell’avambraccio
(destro o sinistro) corrisponde una menomazione all’integrità del 45%.
Trattandosi del danno alla
salute psichica, il dott. __________, nel rapporto relativo alla visita del 21
gennaio 2013, ha affermato che “… una risposta conclusiva può essere data solo
a distanza di circa 5 anni.” (doc. 221, p. 6; si veda pure l’allegato al doc.
XVI, p. 2), ciò che è stato ripreso dall’amministrazione nella decisione su
opposizione (cfr. doc. 269, p. 7: “In concreto il dott. __________ ha rilevato,
ribadendo in sostanza quanto enunciato nella tabella 19, punto 4, che il danno
all’integrità dal lato psichico potrà essere determinato solo a distanza di 5
anni dall’infortunio. Questo significa che la __________ nell’ottobre 2015
esperirà un nuovo esame psichiatrico e al termine dello stesso rilascerà una
nuova decisione formale suscettibile di opposizione.”).
Al riguardo, il TCA
osserva che, secondo la giurisprudenza federale, turbe psicogene a seguito di
infortunio conferiscono un diritto all’IMI qualora sia possibile porre a
lunga scadenza una chiara prognosi escludente in sostanza per tutta la vita una
guarigione o un miglioramento (cfr. DTF 124 V 29).
A questo proposito, la
tabella n. 19 prevede che, di norma, ci si può pronunciare circa il carattere
durevole di un danno alla salute psichica, solo dopo che sono trascorsi 5-6
anni dall’evento infortunistico (in questo senso, si veda pure Ph. Portwich, Die Integritätschädigung für psychische Unfallfolgen nach
dem schweizerischen Bundesgesetz über die Unfallversicherung: Grundlagen und
Hinweise für die gutachterliche Praxis, in SZS 2009, p. 343).
Sulla scorta di quanto precede, è dunque a ragione che l’Istituto
assicuratore ha, da un lato, accordato un’IMI del 45% per la menomazione
ortopedica e, dall’altro, posticipato la propria decisione per
quanto concerne quella psichica, agire quest’ultimo che peraltro non pregiudica
i diritti dell’assicurato.
2.5
Parzialmente vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’importo di
fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art. 61
lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).
Visto l'esito della vertenza
e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio
(cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le
tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato è stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 20%.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2’000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili,
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti