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Decisione

35.2013.77

L'Istituto assicuratore ha rettamente attribuito all'assicurato una rendita d'invalidità del 15% e un'IMI del 10%

12 febbraio 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale

o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono

causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate

nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati

affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nella concreta evenienza, con

la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una

rendita d’invalidità del 15% a far tempo dal 1° giugno 2013 fondandosi - dal

profilo medico - sulla valutazione del 6 febbraio 2012 del Dr. __________ (cfr.

doc. 81).

In occasione della visita

medica di chiusura del 2 gennaio 2013 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

generale e della mano, ha posto la diagnosi di “infortunio professionale del

31.1.2012

con frattura somatica traumatica di L1 tipo A3.3. 6.2.2012

stabilizzazione posteriore da D11 a L3, nessun deficit neurologico, né

all’entrata né all’uscita dall’OCL” (doc. 81).

Il medico __________,

sulla base della visita medica svolta e dopo il tentativo di ripresa del lavoro

al 50% fallito, ha indicato un’inabilità lavorativa completa nella precedente

attività, mentre in attività adeguate la capacità lavorativa è piena dal 1°

febbraio 2013, con le seguenti limitazioni:

" (…)

sollevare e portare

pesi:

l’assicurato può

sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di raro, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Con le limitazioni esposte può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino e

oltre i 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione senza limitazione,

medi spesso, lavoro pesante manuale rozzo mai, molto pesante mai, non problemi

di rotazione delle due mani.

posizione e mobilità:

lavori sopra la testa

senza limitazione, di rotazione del tronco spesso, posizione seduta/inclinata

in avanti e in piedi e inclinata in avanti talvolta, posizione inginocchiata e

di flessione delle ginocchia mai.

Posizione di lunga

durata seduta spesso, in piedi spesso, con posizione alternata nelle due

posizioni a libera scelta.

Spostamento:

l’assicurato può camminare fino a 50 metri senza limitazione, oltre i 50 metri spesso, per lunghi tratti e su terreno accidentato mai.

Salire sulle scale

talvolta, su scale a pioli mai.

Uso delle due mani

possibile, attualmente non problemi di equilibrio o di stare in equilibrio”

(doc. 81, pag. 6).

2.6

Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa

Corte non ha motivo di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso dal

Dr. __________, per il quale l’assicurato è in grado di esercitare un’attività

leggera adeguata a tempo pieno.

La

certificazione del 12 settembre 2013 del Dr. __________ __________, medico

generalista e dunque non specialista in reumatologia/ortopedia non appare atta

a sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del Dr. __________

(doc. 110).

Il medico

curante non ha posto una differente diagnosi e si è in sostanza limitato a

contestare alcuni limiti funzionali e la capacità lavorativa del 100%, senza

tuttavia apportare nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico __________.

Tale referto va quindi inteso nel senso di una diversa valutazione delle

conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.

Per queste

ragioni lo scritto del Dr. __________ non può inficiare le conclusioni del Dr. __________.

L’Istituto

assicuratore ha fatto, altresì, riferimento al referto del Dr. __________

dell’Ospedale Regionale di __________, il quale in data 7 novembre 2012

riferisce dell’intervento del 6 febbraio 2012 di stabilizzazione posteriore da

D11-L3 in un contesto di frattura traumatica di L1 mielica. Secondo lo

specialista, il paziente non presenta deficit neurologici, ha una marcia

corretta e gode di una completa autonomia. Malgrado i dolori, non costanti, in

corrispondenza della cresta iliaca e del fianco destro, non vi sono limitazioni

nella marcia. Anche il Dr. __________ ha escluso l’esigibilità nell’attività di

aiuto carpentiere “dal momento che richiede il sollevamento di pesi

eccessivi” (doc. 68).

Nello

scritto del 15 novembre 2012 il Dr. __________, a seguito della TC

toraco-lombare del 14 novembre 2012, ha rilevato che “i mezzi di sintesi

sono in sede e permettono il mantenimento di una curvatura sostanzialmente

fisiologica del passaggio toraco-lombare”. Egli ha quindi osservato il

consolidamento osseo della vertebra fratturata e l’assenza di segni di lisi

circostante le viti (doc. 70).

Alla luce di quanto

precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a

tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

2.7

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

2.7.1

Quanto al

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale aiuto

carpentiere, nel 2013 avrebbe realizzato un reddito annuo

di

fr. 66'300.--.

Questo dato, non

contestato (doc. I) e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal

datore di lavoro (cfr. scritto 27 febbraio 2013, doc. 89), può senz’altro

essere fatto proprio dal TCA.

2.7.2

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido

possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.7.3

Dalle tavole

processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 62'919.38.--

il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4,

aggiornato al 2013, e operando successivamente una decurtazione del 10% a

titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 56'627.44 (doc. 98).

Conformemente alla

giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili

oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali da quantificare, come fatto

dall’amministrazione, in +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012, mentre per il 2013

l’adeguamento è dello 0.7% secondo la stima trimestrale (cfr. la relativa

tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si

ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr. 62'856.96.

L’assicurato,

quale aiuto carpentiere, avrebbe realizzato nel 2013 un reddito

annuo di fr. 66'300.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa

sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente: Tabella TA 1

2010, p.to 43 “Lavori di costruzione specializzati”, livello di

qualifica 4: fr. 5’092.-- riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 5'308.41 x 12

mesi = fr. 63'700.92 che aggiornato al 2013 è pari a fr. 65'306.60.

Nel

caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10% sul reddito

statistico da invalido “per tenere conto del fatto che l’assicurato, anche

in un’attività consona al suo stato di salute, potrebbe percepire un salario

inferiore alla media” (doc. 113). Per contro, il ricorrente ha postulato

una riduzione del 25% “per tenere conto delle variabili personali (segnatamente

dello stato di salute) e professionali” (doc. I, pag.3).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del

10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

In effetti, oltre agli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, il caso di specie non

presenta altre particolarità che potrebbero giustificare una decurtazione di

una maggior entità: al momento determinante, RI 1 aveva 50 anni, possiede la

nazionalità svizzera (doppia cittadinanza __________ -svizzera) e dal 1989 sino

al 2012 ha sempre lavorato a tempo pieno (cfr. rapporto CO 1, doc. 88).

La situazione del mercato

occupazionale non é un fattore che può essere preso in considerazione,

ricordato che occorre partire dalla finzione di un mercato del lavoro

equilibrato.

Il reddito da invalido di

fr. 62'856.96, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 56'571.26.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 56'571.26 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 66'300.--

(cfr. consid. 2.7.1.) - è del 14,6%, arrotondato al 15% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41.

Visto che,

con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una

rendita di invalidità proprio del 15%, il suo ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti