35.2013.77
L'Istituto assicuratore ha rettamente attribuito all'assicurato una rendita d'invalidità del 15% e un'IMI del 10%
12 febbraio 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.77
LG/sc
Lugano
12 febbraio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 settembre 2013 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 gennaio 2012, RI 1,
nato nel 1961, dipendente della __________, __________ in qualità di aiuto
carpentiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
posando delle perline su di un plafone ha perso l’equilibrio cadendo dal
ponteggio da un’altezza di 2,23 metri (doc. 3).
A causa di questo sinistro
egli ha riportato, secondo il rapporto del 28 febbraio 2012 dell’Ospedale
Regionale di __________, la frattura traumatica di L1 (doc. 16).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 16 luglio 2013, l’assicuratore infortuni ha posto
l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 15% e un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 100).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 109), in data 26
settembre 2013 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 113).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
ottobre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato il
riconoscimento di una rendita di invalidità del 29% (doc. I).
Il ricorrente ha
contestato la valutazione medica dell’CO 1, in particolare l’esercizio di
un’attività leggera, da lui ritenuta inesigibile. Secondo l’avv. RA 1 le
limitazioni sia nel sollevamento e trasporto che a livello di mobilità sono
state manifestamente sottovalutate dall’amministrazione.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha fatto riferimento al referto del medico
curante Dr. __________ (doc. I).
Dal profilo economico il
ricorrente ha contestato la riduzione dal reddito da invalido del 10% operata
dall’CO 1, ritenuta arbitraria e manifestamente insufficiente, postulando una
riduzione del 25% (doc. I).
1.4. L’Istituto assicuratore, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é
unicamente il diritto alla rendita di invalidità.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale
o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono
causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate
nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati
affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella concreta evenienza, con
la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una
rendita d’invalidità del 15% a far tempo dal 1° giugno 2013 fondandosi - dal
profilo medico - sulla valutazione del 6 febbraio 2012 del Dr. __________ (cfr.
doc. 81).
In occasione della visita
medica di chiusura del 2 gennaio 2013 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
generale e della mano, ha posto la diagnosi di “infortunio professionale del
31.1.2012
con frattura somatica traumatica di L1 tipo A3.3. 6.2.2012
stabilizzazione posteriore da D11 a L3, nessun deficit neurologico, né
all’entrata né all’uscita dall’OCL” (doc. 81).
Il medico __________,
sulla base della visita medica svolta e dopo il tentativo di ripresa del lavoro
al 50% fallito, ha indicato un’inabilità lavorativa completa nella precedente
attività, mentre in attività adeguate la capacità lavorativa è piena dal 1°
febbraio 2013, con le seguenti limitazioni:
" (…)
sollevare e portare
pesi:
l’assicurato può
sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di raro, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Con le limitazioni esposte può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino e
oltre i 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione senza limitazione,
medi spesso, lavoro pesante manuale rozzo mai, molto pesante mai, non problemi
di rotazione delle due mani.
posizione e mobilità:
lavori sopra la testa
senza limitazione, di rotazione del tronco spesso, posizione seduta/inclinata
in avanti e in piedi e inclinata in avanti talvolta, posizione inginocchiata e
di flessione delle ginocchia mai.
Posizione di lunga
durata seduta spesso, in piedi spesso, con posizione alternata nelle due
posizioni a libera scelta.
Spostamento:
l’assicurato può camminare fino a 50 metri senza limitazione, oltre i 50 metri spesso, per lunghi tratti e su terreno accidentato mai.
Salire sulle scale
talvolta, su scale a pioli mai.
Uso delle due mani
possibile, attualmente non problemi di equilibrio o di stare in equilibrio”
(doc. 81, pag. 6).
2.6
Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa
Corte non ha motivo di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso dal
Dr. __________, per il quale l’assicurato è in grado di esercitare un’attività
leggera adeguata a tempo pieno.
La
certificazione del 12 settembre 2013 del Dr. __________ __________, medico
generalista e dunque non specialista in reumatologia/ortopedia non appare atta
a sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del Dr. __________
(doc. 110).
Il medico
curante non ha posto una differente diagnosi e si è in sostanza limitato a
contestare alcuni limiti funzionali e la capacità lavorativa del 100%, senza
tuttavia apportare nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico __________.
Tale referto va quindi inteso nel senso di una diversa valutazione delle
conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.
Per queste
ragioni lo scritto del Dr. __________ non può inficiare le conclusioni del Dr. __________.
L’Istituto
assicuratore ha fatto, altresì, riferimento al referto del Dr. __________
dell’Ospedale Regionale di __________, il quale in data 7 novembre 2012
riferisce dell’intervento del 6 febbraio 2012 di stabilizzazione posteriore da
D11-L3 in un contesto di frattura traumatica di L1 mielica. Secondo lo
specialista, il paziente non presenta deficit neurologici, ha una marcia
corretta e gode di una completa autonomia. Malgrado i dolori, non costanti, in
corrispondenza della cresta iliaca e del fianco destro, non vi sono limitazioni
nella marcia. Anche il Dr. __________ ha escluso l’esigibilità nell’attività di
aiuto carpentiere “dal momento che richiede il sollevamento di pesi
eccessivi” (doc. 68).
Nello
scritto del 15 novembre 2012 il Dr. __________, a seguito della TC
toraco-lombare del 14 novembre 2012, ha rilevato che “i mezzi di sintesi
sono in sede e permettono il mantenimento di una curvatura sostanzialmente
fisiologica del passaggio toraco-lombare”. Egli ha quindi osservato il
consolidamento osseo della vertebra fratturata e l’assenza di segni di lisi
circostante le viti (doc. 70).
Alla luce di quanto
precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
2.7
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
2.7.1
Quanto al
reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale aiuto
carpentiere, nel 2013 avrebbe realizzato un reddito annuo
di
fr. 66'300.--.
Questo dato, non
contestato (doc. I) e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal
datore di lavoro (cfr. scritto 27 febbraio 2013, doc. 89), può senz’altro
essere fatto proprio dal TCA.
2.7.2
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido
possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.7.3
Dalle tavole
processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 62'919.38.--
il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4,
aggiornato al 2013, e operando successivamente una decurtazione del 10% a
titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 56'627.44 (doc. 98).
Conformemente alla
giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili
oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali da quantificare, come fatto
dall’amministrazione, in +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012, mentre per il 2013
l’adeguamento è dello 0.7% secondo la stima trimestrale (cfr. la relativa
tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si
ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr. 62'856.96.
L’assicurato,
quale aiuto carpentiere, avrebbe realizzato nel 2013 un reddito
annuo di fr. 66'300.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa
sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente: Tabella TA 1
2010, p.to 43 “Lavori di costruzione specializzati”, livello di
qualifica 4: fr. 5’092.-- riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 5'308.41 x 12
mesi = fr. 63'700.92 che aggiornato al 2013 è pari a fr. 65'306.60.
Nel
caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10% sul reddito
statistico da invalido “per tenere conto del fatto che l’assicurato, anche
in un’attività consona al suo stato di salute, potrebbe percepire un salario
inferiore alla media” (doc. 113). Per contro, il ricorrente ha postulato
una riduzione del 25% “per tenere conto delle variabili personali (segnatamente
dello stato di salute) e professionali” (doc. I, pag.3).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del
10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento.
In effetti, oltre agli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, il caso di specie non
presenta altre particolarità che potrebbero giustificare una decurtazione di
una maggior entità: al momento determinante, RI 1 aveva 50 anni, possiede la
nazionalità svizzera (doppia cittadinanza __________ -svizzera) e dal 1989 sino
al 2012 ha sempre lavorato a tempo pieno (cfr. rapporto CO 1, doc. 88).
La situazione del mercato
occupazionale non é un fattore che può essere preso in considerazione,
ricordato che occorre partire dalla finzione di un mercato del lavoro
equilibrato.
Il reddito da invalido di
fr. 62'856.96, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 56'571.26.
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 56'571.26 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 66'300.--
(cfr. consid. 2.7.1.) - è del 14,6%, arrotondato al 15% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130
V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41.
Visto che,
con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una
rendita di invalidità proprio del 15%, il suo ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti