35.2013.78
Strappo al braccio sx nel sollevare pesante padella in ghisa con diagnosi di stiramento legamentare, risp. epicondilite post-traumatica. Applic. principio "dichiarazione prima ora". Negato infortunio
20 gennaio 2014Italiano20 min
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Numero d'incarto:
35.2013.78
Data decisione, Autorità:
20.01.2014, TCA
Titolo:
Strappo al braccio sx nel sollevare pesante padella in ghisa con diagnosi di stiramento legamentare, risp. epicondilite post-traumatica. Applic. principio "dichiarazione prima ora". Negato infortunio ai sensi di legge. Negata lesione parificata a infortunio
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.78
mm
Lugano
20 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 ottobre
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
luglio 2013, la ditta __________ ha comunicato alla CO 1, assicuratore contro
gli infortuni, che la propria dipendente RI 1, di professione cuoca, il 4
luglio 2013 “stava svolgendo il suo servizio, quando sollevando una pesante
padella di ghisa per saltare la pasta, ha accusato un forte strappo al braccio
sinistro. Di conseguenza ha lasciato cadere la padella e si é procurata una
bruciatura nel medesimo braccio.” (cfr. doc. 2).
All’assicurata
é stato diagnosticato uno stiramento legamentare all’arto superiore sinistro
(cfr. doc. 3), rispettivamente un’epicondilite post-traumatica a sinistra (cfr.
doc. 6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 22 agosto 2013,
l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da
un lato, i disturbi al braccio sinistro non erano da porre in relazione a un
infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non costituivano una lesione
parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 8).
L’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, é stata respinta il 2
ottobre 2013 (doc. 9).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 29 ottobre 2013, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
1 ha chiesto che gli atti vengano rinviati all’amministrazione per un
complemento istruttorio.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa innanzitutto valere
una violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui
l’assicuratore convenuto non avrebbe “… fornito una risposta dettagliata in
merito alle censure sollevate con l’opposizione, in particolare la RA 2 non ha
spiegato le ragioni per le quali la stessa ha ritenuto adempiuti i presupposti
stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 V 47 cons. 2a)
per cui si giustificherebbe l’applicazione del principio delle dichiarazioni
della prima ora.” (doc. I, p. 4s.).
D’altro
canto, ella contesta l’applicabilità di questo stesso principio, posto che, nel
caso di specie, non ci si troverebbe confrontati a versioni contrastanti, ma
piuttosto a “… precisioni ulteriori fornite da un medico atte a definire la
dinamica del sinistro .” (doc. I, p. 8).
La
ricorrente sostiene quindi, considerando la dinamica contenuta nella
certificazione della dott.ssa __________, di essere rimasta vittima di un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA (cfr. doc. I, p. 10: “Il giorno del
sinistro la signora RI 1 stava cucinando. Questa operazione fa parte del lavoro
quotidiano di una cuoca. Durante il maneggiamento di una padella la stessa ne
ha urtato una e per evitare che questa cadesse l’assicurata l’ha afferrata.
L’atto di urtare accidentalmente un’altra padella va considerato come un fatto
relativamente inaspettato che l’assicurata non doveva aspettarsi. Per questo
motivo il fattore straordinario deve essere ammesso.”).
Infine,
l’assicurata ritiene che la responsabilità dell’amministrazione sarebbe
comunque data a titolo di lesione parificata a infortunio giusta l’art. 9 cpv.
Fatti
2 OAINF e, in proposito, sostiene che ”nella terminologia medica, le
distorsioni sono delle lesioni ai legamenti. Le distorsioni del gomito, come
distorsioni in altre parti del corpo, sono classificate in base alla gravità
del danno ai legamenti (…). Ne consegue che, vista la tipologia di sinistro
occorso all’assicurata (distorsione del gomito, cfr. certificati medici della
Dr.ssa __________, agli atti), la CO 1 avrebbe dovuto prendere a carico
l’infortunio.”(cfr. doc. I, p. 12s.).
1.4. L’Istituto
resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
1.5. In corso di
causa, l’assicurata ha, in particolare, chiesto l’audizione testimoniale della
dott.ssa __________ (cfr. doc. VII).
L’assicuratore
LAINF si é pronunciato in merito il 12 dicembre 2013 (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Sul piano
formale, RI 1 ha sostenuto di essere rimasta vittima di una violazione del
diritto di essere sentito, siccome l’assicuratore resistente, in sede di
decisione su opposizione, non avrebbe spiegato nel dettaglio i motivi per cui,
nel caso di specie, tornerebbe applicabile il principio della “dichiarazione
della prima ora”.
La
giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, consacrato all’art. 29
cpv. 2 Cost, l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione affinché il
destinatario possa capirla, eventualmente contestarla e l’autorità di ricorso
esercitare il proprio controllo. Per soddisfare tali esigenze, é sufficiente
che l’autorità menzioni almeno succintamente i motivi su cui essa ha fondato la
propria decisione; essa non ha dunque l’obbligo di esporre e di pronunciarsi su
tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocate dalle parti; essa può per
contro limitarsi ai punti essenziali per la decisione da rendere (cfr. DTF 133
III 439 consid. 3.3 e i riferimenti ivi citati). Di regola, la portata dell’obbligo
di motivare dipende dalla complessità del caso da giudicare, dal margine di
apprezzamento di cui gode l’autorità e dalla potenziale gravità delle
conseguenze della sua decisione (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Esaminata la decisione su
opposizione impugnata, il TCA ritiene che essa contenga una sufficiente
motivazione sull’aspetto in discussione, cosicché non può essere ammessa la
pretesa violazione del diritto di essere sentito.
In effetti, dopo aver
ricordato il significato del principio della “dichiarazione
della prima ora”, la CO 1 ha spiegato che la versione fornita nell’agosto 2013
dal medico curante non sarebbe stata considerata, in quanto modificava le
circostanze dell’evento, così come descritte in un primo tempo (cfr. doc. 9, p.
3).
2.3. Nel merito,
si tratta di stabilire se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la
propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante il
braccio sinistro, oppure no.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto
tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il fattore
esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il
quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente,
definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a,
118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile
l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di
una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141
consid. 4b).
2.7. Nella
concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio dell’8 luglio 2013 é stato
indicato che l’assicurata ha avvertito un forte strappo al braccio sinistro nel
sollevare una pesante padella di ghisa per saltare la pasta (cfr. doc. 2).
Nel certificato
9 luglio 2013 della dott.ssa __________, si legge che mentre maneggiava le
padelle, l’assicurata aveva percepito un dolore lancinante al braccio sinistro
(doc. 3).
Interpellata
dall’amministrazione circa la dinamica del sinistro, il 30 luglio 2013, RI 1 ha
dichiarato che il sinistro era avvenuto in cucina “… svolgendo la propria
attività di cuoca. Vedi annuncio inf.”, ha risposto affermativamente alle
domande se si era trattato di un’attività per lei abituale, rispettivamente se quest’ultima
si era svolta in condizioni normali e, infine, ha rinviato all’annuncio
d’infortunio sulla questione di sapere se fosse accaduto qualcosa di
particolare (cfr. doc. 4).
Infine,
con certificazione del 19 agosto 2013 - stilata dopo che l’amministrazione
aveva negato all’assicurata il diritto alle prestazioni (cfr. doc. 5) -, la
dott.ssa __________ ha riferito che l’insorgente “… si trovava sul posto di
lavoro e stava cucinando, nel maneggiare le padelle ne ha urtata una e visto
che questa stava per cadere, per evitare che il tutto si riversasse e cadesse
sul pavimento, la Sig.ra l’ha afferrata, ma il farlo le ha fatto eseguire un
movimento rotatorio con la conseguente distorsione del gomito sinistro, che le
ha provocato un dolore lancinante al braccio.” (doc. 7).
Considerandi
2.8
Secondo la
dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331
n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza
deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima
ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del
18.
dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se
dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U
430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso
concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa
Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la
dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio d’infortunio
dell’8 luglio 2013 (cfr. doc. 2), al quale l’assicurata stessa ha fatto
esplicito rinvio quando si é trattato di descrivere l’accaduto, rispettivamente
di specificare se era successo qualcosa di particolare (cfr. doc. 4), documento
dal quale risulta che, all’atto di sollevare una pesante padella di ghisa, RI 1
ha avvertito un improvviso dolore al braccio sinistro.
A tali
dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto é
stato indicato nella certificazione 19 agosto 2013 del medico curante (cfr. doc.
7). In questo ordine di idee, é a torto che l’assicurata pretende che quanto riferito
in un secondo tempo, precisi la prima versione e non la contraddica. In
effetti, il TCA osserva in proposito che il gesto di ripresa che ella avrebbe
compiuto per evitare che una seconda padella cadesse a terra, é una circostanza
nuova, senza alcun legame con la dinamica descritta inizialmente.
L’assicurata
ritiene però che “… il sollevamento di una pentola, seppure di ghisa, non é
atto, secondo il normale andamento delle cose, a provocare uno strappo o una
distorsione al braccio sinistro.”, cosicché le cose sarebbero andate forzatamente
così come lo ha indicato la dott.ssa __________ (doc. I, p. 7).
A tal
proposito, questo Tribunale si limita a osservare che l'Alta Corte ha già avuto
modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito
partire dal danno alla salute riportato, per sostenere che deve essersi
trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è
ammissibile. La carente
dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si
lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica.
In questo senso, il TCA
può esimersi dal procedere alla richiesta audizione testimoniale del medico
curante della ricorrente, il quale non era peraltro presente al momento del
sinistro.
2.9
Nel caso di specie,
non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute
si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone
né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un movimento
scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Alla luce
della dinamica descritta nell’annuncio d’infortunio dell’8 luglio 2013, può
essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del
corpo, come pure quella di uno sforzo straordinario.
Del
resto, in una sentenza U 205/06 del 6 ottobre 2006 consid. 3.1, il TFA ha
negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, trattandosi di un
aiuto-cuoco che si era procurato la rottura di un tendine della spalla sinistra,
proprio nel sollevare una pesante padella.
In esito
a quanto appena esposto, il TCA deve concludere che non sono, in casu,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.
2.10
Occorre
ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni
resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che
parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al
corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.11
L’assicuratore
LAINF resistente dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha
sostenuto pure l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, in quanto, da una
parte, l’assicurata non sarebbe portatrice di una delle diagnosi esaustivamente
enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF e, dall’altra, non si sarebbe in presenza di
un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto (cfr. doc. 9,
p. 4).
Chiamata
a pronunciarsi, il TCA ritiene che la questione di sapere se l’assicurata ha
riportato una delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, possa rimanere
insoluta, posto che, nella concreta evenienza, fa comunque difetto un fattore
esterno ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.10..
In
effetti - analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte federale nella già
citata pronunzia U 205/06 -, questo Tribunale ritiene che lo sforzo compiuto
dalla ricorrente per sollevare la padella, non abbia sollecitato il suo corpo
in una misura che va oltre ciò che è abituale per una donna, che svolge per
professione l’attività di cuoca.
D’altronde,
in una sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid.
3.
, riguardante un’assicurata, professionalmente attiva in ambito
amministrativo, che aveva riportato la lacerazione di un tendine della spalla
destra nel sollevare una valigia pesante circa 20 kg, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un fattore esterno, sottolineando
l’assenza di un potenziale di pericolo accresciuto.
L’attività
in questione non ha pertanto presentato il potenziale
di pericolo accresciuto richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 129 V
470.
consid. 4.2.2), di modo che occorre concludere all’assenza di un fattore
esterno e, dunque, di una lesione parificata ai postumi di un infortunio giusta
l’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Nemmeno
da questo profilo può quindi essere riconosciuta la responsabilità
dell’amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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