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Decisione

35.2013.78

Strappo al braccio sx nel sollevare pesante padella in ghisa con diagnosi di stiramento legamentare, risp. epicondilite post-traumatica. Applic. principio "dichiarazione prima ora". Negato infortunio

20 gennaio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

2 OAINF e, in proposito, sostiene che ”nella terminologia medica, le

distorsioni sono delle lesioni ai legamenti. Le distorsioni del gomito, come

distorsioni in altre parti del corpo, sono classificate in base alla gravità

del danno ai legamenti (…). Ne consegue che, vista la tipologia di sinistro

occorso all’assicurata (distorsione del gomito, cfr. certificati medici della

Dr.ssa __________, agli atti), la CO 1 avrebbe dovuto prendere a carico

l’infortunio.”(cfr. doc. I, p. 12s.).

1.4. L’Istituto

resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. V).

1.5. In corso di

causa, l’assicurata ha, in particolare, chiesto l’audizione testimoniale della

dott.ssa __________ (cfr. doc. VII).

L’assicuratore

LAINF si é pronunciato in merito il 12 dicembre 2013 (doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Sul piano

formale, RI 1 ha sostenuto di essere rimasta vittima di una violazione del

diritto di essere sentito, siccome l’assicuratore resistente, in sede di

decisione su opposizione, non avrebbe spiegato nel dettaglio i motivi per cui,

nel caso di specie, tornerebbe applicabile il principio della “dichiarazione

della prima ora”.

La

giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, consacrato all’art. 29

cpv. 2 Cost, l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione affinché il

destinatario possa capirla, eventualmente contestarla e l’autorità di ricorso

esercitare il proprio controllo. Per soddisfare tali esigenze, é sufficiente

che l’autorità menzioni almeno succintamente i motivi su cui essa ha fondato la

propria decisione; essa non ha dunque l’obbligo di esporre e di pronunciarsi su

tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocate dalle parti; essa può per

contro limitarsi ai punti essenziali per la decisione da rendere (cfr. DTF 133

III 439 consid. 3.3 e i riferimenti ivi citati). Di regola, la portata dell’obbligo

di motivare dipende dalla complessità del caso da giudicare, dal margine di

apprezzamento di cui gode l’autorità e dalla potenziale gravità delle

conseguenze della sua decisione (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b).

Esaminata la decisione su

opposizione impugnata, il TCA ritiene che essa contenga una sufficiente

motivazione sull’aspetto in discussione, cosicché non può essere ammessa la

pretesa violazione del diritto di essere sentito.

In effetti, dopo aver

ricordato il significato del principio della “dichiarazione

della prima ora”, la CO 1 ha spiegato che la versione fornita nell’agosto 2013

dal medico curante non sarebbe stata considerata, in quanto modificava le

circostanze dell’evento, così come descritte in un primo tempo (cfr. doc. 9, p.

3).

2.3. Nel merito,

si tratta di stabilire se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la

propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante il

braccio sinistro, oppure no.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto

tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il fattore

esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il

quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente,

definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a,

118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile

l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di

una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141

consid. 4b).

2.7. Nella

concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio dell’8 luglio 2013 é stato

indicato che l’assicurata ha avvertito un forte strappo al braccio sinistro nel

sollevare una pesante padella di ghisa per saltare la pasta (cfr. doc. 2).

Nel certificato

9 luglio 2013 della dott.ssa __________, si legge che mentre maneggiava le

padelle, l’assicurata aveva percepito un dolore lancinante al braccio sinistro

(doc. 3).

Interpellata

dall’amministrazione circa la dinamica del sinistro, il 30 luglio 2013, RI 1 ha

dichiarato che il sinistro era avvenuto in cucina “… svolgendo la propria

attività di cuoca. Vedi annuncio inf.”, ha risposto affermativamente alle

domande se si era trattato di un’attività per lei abituale, rispettivamente se quest’ultima

si era svolta in condizioni normali e, infine, ha rinviato all’annuncio

d’infortunio sulla questione di sapere se fosse accaduto qualcosa di

particolare (cfr. doc. 4).

Infine,

con certificazione del 19 agosto 2013 - stilata dopo che l’amministrazione

aveva negato all’assicurata il diritto alle prestazioni (cfr. doc. 5) -, la

dott.ssa __________ ha riferito che l’insorgente “… si trovava sul posto di

lavoro e stava cucinando, nel maneggiare le padelle ne ha urtata una e visto

che questa stava per cadere, per evitare che il tutto si riversasse e cadesse

sul pavimento, la Sig.ra l’ha afferrata, ma il farlo le ha fatto eseguire un

movimento rotatorio con la conseguente distorsione del gomito sinistro, che le

ha provocato un dolore lancinante al braccio.” (doc. 7).

Considerandi

2.8

Secondo la

dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331

n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza

deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima

ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,

p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del

18.

dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se

dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.

RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U

430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata

versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da

altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.

2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso

concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa

Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la

dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio d’infortunio

dell’8 luglio 2013 (cfr. doc. 2), al quale l’assicurata stessa ha fatto

esplicito rinvio quando si é trattato di descrivere l’accaduto, rispettivamente

di specificare se era successo qualcosa di particolare (cfr. doc. 4), documento

dal quale risulta che, all’atto di sollevare una pesante padella di ghisa, RI 1

ha avvertito un improvviso dolore al braccio sinistro.

A tali

dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto é

stato indicato nella certificazione 19 agosto 2013 del medico curante (cfr. doc.

7). In questo ordine di idee, é a torto che l’assicurata pretende che quanto riferito

in un secondo tempo, precisi la prima versione e non la contraddica. In

effetti, il TCA osserva in proposito che il gesto di ripresa che ella avrebbe

compiuto per evitare che una seconda padella cadesse a terra, é una circostanza

nuova, senza alcun legame con la dinamica descritta inizialmente.

L’assicurata

ritiene però che “… il sollevamento di una pentola, seppure di ghisa, non é

atto, secondo il normale andamento delle cose, a provocare uno strappo o una

distorsione al braccio sinistro.”, cosicché le cose sarebbero andate forzatamente

così come lo ha indicato la dott.ssa __________ (doc. I, p. 7).

A tal

proposito, questo Tribunale si limita a osservare che l'Alta Corte ha già avuto

modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito

partire dal danno alla salute riportato, per sostenere che deve essersi

trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è

ammissibile. La carente

dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si

lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica.

In questo senso, il TCA

può esimersi dal procedere alla richiesta audizione testimoniale del medico

curante della ricorrente, il quale non era peraltro presente al momento del

sinistro.

2.9

Nel caso di specie,

non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute

si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone

né con oggetti.

Va,

dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un movimento

scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.

Alla luce

della dinamica descritta nell’annuncio d’infortunio dell’8 luglio 2013, può

essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del

corpo, come pure quella di uno sforzo straordinario.

Del

resto, in una sentenza U 205/06 del 6 ottobre 2006 consid. 3.1, il TFA ha

negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge, trattandosi di un

aiuto-cuoco che si era procurato la rottura di un tendine della spalla sinistra,

proprio nel sollevare una pesante padella.

In esito

a quanto appena esposto, il TCA deve concludere che non sono, in casu,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

2.10

Occorre

ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni

resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che

parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.11

L’assicuratore

LAINF resistente dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha

sostenuto pure l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, in quanto, da una

parte, l’assicurata non sarebbe portatrice di una delle diagnosi esaustivamente

enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF e, dall’altra, non si sarebbe in presenza di

un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto (cfr. doc. 9,

p. 4).

Chiamata

a pronunciarsi, il TCA ritiene che la questione di sapere se l’assicurata ha

riportato una delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, possa rimanere

insoluta, posto che, nella concreta evenienza, fa comunque difetto un fattore

esterno ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.10..

In

effetti - analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte federale nella già

citata pronunzia U 205/06 -, questo Tribunale ritiene che lo sforzo compiuto

dalla ricorrente per sollevare la padella, non abbia sollecitato il suo corpo

in una misura che va oltre ciò che è abituale per una donna, che svolge per

professione l’attività di cuoca.

D’altronde,

in una sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid.

3.

, riguardante un’assicurata, professionalmente attiva in ambito

amministrativo, che aveva riportato la lacerazione di un tendine della spalla

destra nel sollevare una valigia pesante circa 20 kg, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un fattore esterno, sottolineando

l’assenza di un potenziale di pericolo accresciuto.

L’attività

in questione non ha pertanto presentato il potenziale

di pericolo accresciuto richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 129 V

470.

consid. 4.2.2), di modo che occorre concludere all’assenza di un fattore

esterno e, dunque, di una lesione parificata ai postumi di un infortunio giusta

l’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Nemmeno

da questo profilo può quindi essere riconosciuta la responsabilità

dell’amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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