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Decisione

35.2013.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 febbraio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i premi. Il principio della solidarietà vigente nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni non può essere infinitamente esteso. La legge vuole

inoltre rafforzare il senso di responsabilità individuale degli assicurati. Le

riduzioni non hanno alcuna valenza penale (__________)."

(Doc. A)

1.2. Contro

questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore ritiene eccessiva ed esagerata la riduzione del 30% e

ritiene che al massimo dovrebbe essere applicata una riduzione del 20%,

rilevando:

"

(…)

Si ribadisce in effetti che, contrariamente al

parere della CO 1, se è vero che il signor RI 1 ha commesso una colpa, quali attenuanti (non considerate dalla CO 1) vanno considerate le seguenti

circostanze:

a) che

quanto successo è anche il frutto di una serie di circostanze sfortunate, a

prescindere da quanto valutato dalla CO 1;

b)

che il signor RI 1 viaggiava, in autostrada, ad una velocità di 145 km/h dove il limite era di 120 km/h, superando quindi di 25 km/h il limite di velocità autorizzato. Superava quindi il limite di velocità. Il che, come tale, a livello

amministrativo e fatta astrazione dell'avvenuto incidente, avrebbe comportato

"solo" un ammonimento, e non una revoca della licenza di condurre

(che implica un superamento del limite di velocità di 35 km/h). Il tutto solo per affermare che quindi il signor RI 1 non viaggiava

"come un pazzo";

c) che

quanto è poi successo è sostanzialmente frutto di una disattenzione, durata

un solo attimo (RI 1 ha chiesto al passeggero una sigaretta e nel fare

questo si è istintivamente girato un solo attimo verso il passeggero stesso - e

questo attimo gli ha cambiato la vita...), disattenzione dovuta essenzialmente

all'inesperienza e (lo ribadisco nonostante tutto, essenzialmente all'istinto),

e non ad un atteggiamento spregiudicato e menefreghista, da

pirata della strada;

d)

che RI 1 non era ancora abituato ai comportamenti che, per abitudine, si

devono avere quando si guida; quando quindi ha chiesto qualcosa al compagno,

istintivamente si è girato verso di lui, come si fa normalmente quando ci si

rivolge ad una persona. RI 1 si è quindi comportato, istintivamente, per un

riflesso e per un attimo, come in effetti si è soliti fare quando si formula

una richiesta ad un'altra persona, cioè ci si rivolge alla stessa. Sbagliando.

Ma si è trattato di una sbaglio assolutamente involontario e durato un solo

attimo;

e) del

resto si reputa che una brevissima disattenzione non è da considerare

alla stessa stregua di una chiara e prolungata distrazione (ad esempio quando

ad un conducente cade un oggetto nell'abitacolo ed egli, per diversi secondi,

mentre viaggia, si china a cercarlo).

f)

che il signor RI 1 ha in effetti perso di vista il campo stradale per una

durata limitatissima. Un po' quello che succede, in termini di durata, a causa

di uno starnuto (ed anzi uno starnuto si ritiene faccia perdere di vista il

campo stradale per un tempo maggiore), o quando una persona è abbagliata, ecc.,

senza che succeda nulla.

g)

del resto, il fatto di perdere di vista per un attimo il campo stradale può

capitare regolarmente a tutti i conducenti (ad esempio quando accendono la

radio o anche solo guardando nello specchietto retrovisore, ritenuto che si

perde di vista per un attimo la strada davanti a se). Nella fattispecie poi,

davanti a RI 1 non circolavano altre vetture.

Si tenga pure conto:

- che il veicolo era in

perfetto stato di marcia;

- che la strada non gli

era sconosciuta;

- che il traffico non

era intenso. (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 29 novembre 2013 l'CO 1 propone di respingere il ricorso e rileva

in particolare:

"

(…)

Nemmeno il fatto di dire che può capitare a tutti

di abbandonare visivamente il campo stradale soccorre le tesi di controparte,

ammesso e non concesso che il ragionamento sia ammissibile, cosa contestata. In

effetti, non fa dubbio che la LCStr. impone al conducente la continua

attenzione e la costante prudenza, per cui malvenuto è il ricorrente a

pretendere il contrario. Non è poi la durata della disattenzione ad essere

determinante, bensì la distrazione stessa.

Inoltre, la mancanza d'esperienza - le manovre

anzi descritte dimostrano la perdita di padronanza del veicolo - dovevano in

ogni caso imporre una guida attenta, maggiormente prudente e soprattutto

moderata nella velocità, per cui anche se è vero che egli non può essere

considerato un pirata della strada viaggiando a 145 km/h, doveva in ogni caso adattare la velocità non soltanto alle condizioni del traffico, meteo e

di visibilità e ovviamente ai limiti vigenti, ma pure alle sue competenze

invero limitate.

La sentenza del TF anzi citata è esplicita in

materia e contraddice in toto le allegazioni di controparte. (…)" (Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili

all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 21

cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento

assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un

delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o

definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Il cpv. 2

prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti

dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento

assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un

delitto.

L'art. 37

cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato

ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere

accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali

sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione

non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se

l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di

congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Il cpv. 3

sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le

prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi

particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo

senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se

l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di

congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli

muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i

superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al

massimo della metà.

Il

criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio

della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia

penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati

od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

La

riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a

carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da

una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il

danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit.,

p.

144s.).

Secondo

la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento

gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder

"Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha

provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.

2.3. Secondo la

giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2

LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni

persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze,

avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere

previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17

novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p.

228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105

V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid.

1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art.

37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).

Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza

grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si

sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione

stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

L'inosservanza

di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione

del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di

sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni

importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza

grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé

et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992,

p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei

Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).

Non

sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella

leggera.

Quest'ultima

può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza

scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

Tali

comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente

colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

Questi

principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17

novembre 2006, nella quale ha rilevato:

"

Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave

ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una

nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu

fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave

delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamen-to senza

scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni

della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza

grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si

ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista

trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una

regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si

deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e

non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e

sentenze ivi citate)."

In una sentenza 35.2004.91

del 13 giugno 2005 il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la

riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato

titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli che ha commesso

un eccesso di velocità.

In quell'occasione questa

Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la riduzione delle

prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF visto,

considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva essere in presenza

di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr. e dunque di un delitto ai

sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP.

2.4. La

specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio

è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un

delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza

prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure

la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi

oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op.

cit., p. 170).

Se i

primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale,

rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne

invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio,

da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è

bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un

delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V

224, consid. 2c).

Se ne

deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex

specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato

per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova

applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento

punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è

contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2

LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p.

170).

Sono ritenuti

atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta l'art. 9

cpv. 1 e 2 CP.

Di

regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con

intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto

illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art.

10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto

intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento

della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va

aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato

d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra

intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117

IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).

Il

comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le

prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37

cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V

113 consid. 1).

Una

particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr.

2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per

negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra

Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più

ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione

stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che

l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente

contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p.

281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305

consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto

se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave

violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25

consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).

Pertanto,

l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui

all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data

una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto.

Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque

sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una

violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della

circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure

gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die

Leistungskürzung …, p. 172).

Per un

caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. U 97/05 del 17 novembre

2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una

riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.

2.5. Per costante

giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un

fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice

fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti

che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono

come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza

preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo

come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o

immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli

sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid.

5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg.

consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni

sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono

statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid.

5a).

2.6. Nella

presente fattispecie, dal Rapporto di constatazione incidente della

circolazione con ferimento della Polizia Cantonale emerge quanto segue:

" (…)

In base alla dichiarazione resa dal conducente RI 1 e dalle

testimonianze raccolte sul posto, l'incidente può essere così riassunto:

RI 1 verso le ore 14:00 partiva da __________ alla guida della sua

autovettura __________ targata __________ intenzionato a raggiungere il __________

di __________ unitamente al __________ alla guida dell'autovettura __________ __________.

Sul veicolo RI 1 sedeva anteriormente __________, posteriormente

parte destra __________ e lato sinistra __________, mentre sul veicolo __________

(2 posti) __________.

Imboccata l'autostrada a __________ proseguivano verso sud

alternandosi quale primo veicolo sino all'uscita di __________, dove RI 1

veniva sorpassato dal __________ che lo distanziava.

RI 1 aumentava la sua velocità raggiungendo km/h 145 con

l'intento di raggiungere il suo amico.

Oltrepassato il viadotto delle __________, probabilmente causa una

distrazione, RI 1 si spostava sulla sinistra entrando parzialmente nel

terrapieno centrale. Sterzava bruscamente a destra onde rimettere il veicolo in

carreggiata, causa la brusca manovra l'autovettura sbandava sulla destra,

motivo per il quale il conducente cercava di correggere sterzando a sinistra ma

inutilmente poiché la vettura andava in testa-coda.

Urtava violentemente con la fiancata destra lo spartitraffico e

quindi iniziava a capovolgersi. In questo frangente __________ e __________

venivano sbalzati dal veicolo finendo nelle posizioni summenzionate, mentre RI

1 e __________ rimanevano all'interno del veicolo. Lo stesso terminava la corda

a circa 180 metri dal primo impatto, capovolto sulla corsia d'emergenza.

Causa il violento urto con lo spartitraffico, alcuni pezzi del

veicolo venivano scagliati contro la vettura del __________ che circolava sulla

carreggiata opposta. Mentre altre parti del veicolo, più precisamente la

batteria, urtava la vettura del __________ appena superata. (…)"

(Doc. 13)

Come

riconosciuto anche nel ricorso, la distrazione in questione è consistita nel

fatto di girarsi verso il suo passeggero per chiedere una sigaretta (cfr.

consid. 1.2).

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il fatto di non

adattare la propria velocità alla tipologia della strada costituisce una

trasgressione grave di una regola elementare della circolazione stradale (cfr.

DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die

Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss").

L'art. 26

LCStr prevede del resto che:

"

1 Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere

di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle

norme stabilite.

Considerandi

2.

Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli

infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un

utente

della strada non si comporti correttamente."

Inoltre

l'art. 31 cpv. 1 LCStr prevede che " il conducente deve costantemente

padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di

prudenza".

Infine

l'art. 32 LCStr, prima frase, prevede che "la velocità deve sempre essere

adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle

condizioni della strada, della circolazione e della visibilità".

A ragione

non è dunque contestata nel suo principio una riduzione delle prestazioni.

Per

quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare

la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca

dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua

morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a

frase LAINF).

Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni,

occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della

situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368

consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

In tale apprezzamento, il giudice delle

assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza

dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 147).

Va, comunque, sottolineato che, per costante

giurisprudenza, il giudice non può scostarsi della valutazione

dell'amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2; STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22

maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353

consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242;

DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.;

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

Nei casi

di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri

giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del

10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.;

RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V

315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit., p. 203 seg.).

Nel

caso di specie, l’assicuratore contro gli infortuni ha decurtato le prestazioni

in contanti del 30%.

Tale riduzione rientra nel

potere di apprezzamento dell'assicurazione contro gli infortuni e deve pertanto

essere confermata (cfr. sentenza U 349/04 del 20 dicembre 2005; sentenza U

31/02 del 17 marzo 2003; sentenza TCA 35.2003.65 del 7 aprile 2004; sentenza

TCA 35.2003.69 del 2 aprile 2004).

Essa appare anzi del tutto

giustificata visto la combinazione del superamento dei limiti di velocità con

la "disattenzione" per chiedere una sigaretta.

Il TCA rileva peraltro che

nella già citata sentenza pubblicata in DTF 114 V 315 l’Alta Corte ha

confermato una riduzione del 20% inflitta ad un assicurato che era passato con

il semaforo rosso, pur rilevando che nelle nuove direttive degli assicuratori

per tale infrazione di regola deve essere fissata una riduzione del 10 % (cfr.

DTF 114 V 318).

La decisione su

opposizione del 30 settembre 2013 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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