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Decisione

35.2013.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2014Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.2.3

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali risulta che l’CO 1 ha negato il

diritto alla rendita d’invalidità, rifacendosi al raffronto dei redditi

contenuto nella decisione 25 novembre 2009 dell’assicurazione per l’invalidità.

In quella

sede, l’UAI ha ritenuto un reddito da valido di fr. 50'178, corrispondente al

salario statistico risultante dalla tabella TA1, ramo economico “alberghi e

ristoranti”, livello di qualifica 3, e un reddito da invalido di fr. 50'886,

equivalente al salario statistico risultante dalla tabella TA1, ramo economico

“confezione di vestiario e di pellicce”, livello di qualifica 3, negando

finalmente l’esistenza di una qualsiasi perdita di guadagno (cfr. doc. 96, p.

2).

Da parte

sua, la ricorrente contesta l’entità del reddito da valido, sostenendo

che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, la sua formazione non sarebbe

terminata con l’ottenimento dell’attestato federale di capacità quale

assistente d’albergo e di ristorazione, ma sarebbe proseguita, ciò che le avrebbe

permesso l’accesso a professioni meglio retribuite (cfr. doc. I).

2.2.4

Giusta l’art.

28.

cpv. 1 OAINF, se l'assicurato

non ha potuto intraprendere una formazione professionale, provando che questa

era stata progettata e conforme alle proprie attitudini, oppure concludere una

formazione già iniziata, causa un'invalidità conseguente a infortunio

assicurato, determinante per valutare il grado d'invalidità è il reddito che

avrebbe potuto conseguire in quella professione se non fosse stato invalido.

L’insorgenza

dell’invalidità può avere per conseguenza d’impedire all’assicurato

d’intraprendere la formazione professionale desiderata oppure di portare a

termine quella che egli aveva iniziato. Per questi assicurati, la disposizione

appena citata determina il reddito ipotetico che sarebbe stato realizzato senza

il danno alla salute (reddito da valido), che deve essere ritenuto per

stabilire il grado dell’invalidità. Si tratta dunque del reddito d’attività

lucrativa che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nella professione

considerata, qualora non fosse divenuto invalido (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 101).

Secondo

la giurisprudenza, il reddito che potrebbe realizzare l’assicurato senza

invalidità é di principio stabilito senza prendere in considerazione le

possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione, a meno che

degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero

realizzate. Ciò potrebbe essere il caso se il datore di lavoro ha lasciato intendere

una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo

senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte

dell’assicurato non sono sufficienti; l’intenzione di progredire sul piano

professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti,

quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di

esami (cfr. STF 8C_145/2012 del 9

novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid.

2.2.2

,8C_938/2009 del

23.

settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

Questi

principi si applicano anche agli assicurati giovani. Se non si può pretendere che venga fornita la prova

piena, una formazione professionale deve, in ogni caso, essere “nachweislich

geplant” già al momento dell’insorgenza del danno alla salute, al fine di

evitare speculazioni (cfr. SVR 2010 UV 13 p. 51ss.

consid. 4.2 e riferimenti ivi citati; STF 8C_380/2012 del 2 maggio 2013 consid. 2).

Nel caso

di specie, dagli atti risulta che, al momento in cui é rimasta vittima

dell’infortunio assicurato (il 15 dicembre 2003), RI 1 aveva da poco iniziato

un apprendistato di assistente d’albergo e ristorazione presso l’__________ di __________

(dal 15 ottobre 2003), che si sarebbe concluso nel 2006 (cfr. doc. 2).

A causa

dei postumi infortunistici residuali, ella si é però vista costretta ad

abbandonare la formazione in questione (su questo aspetto, cfr. la perizia 21

giugno 2005 del chirurgo ortopedico dott. __________, il quale aveva ritenuto

ormai inesigibili le attività di assistente d’albergo e di ristorazione - cfr.

doc. 36, p. 7), per intraprenderne una diversa, quale creatrice d’abbigliamento

da donna (a far tempo dal 29 agosto 2005 - cfr. allegato al doc. 55).

Alla luce

di quanto precede - posto che l’assicurata non ha concluso la formazione

d’assistente d’albergo e ristorazione a causa dell’evento traumatico del

dicembre 2003 -, alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 28 cpv. 1

OAINF.

Ora,

questa disposizione si riferisce esclusivamente alla formazione

professionale di base, e non al relativo perfezionamento (cfr. SVR 2010 UV

13.

succitata, in cui il Tribunale federale, trattandosi di un assicurato che

aveva concluso una formazione di falegname, ha precisato che la maestria

federale di falegname non é contemplata dal tenore dell’art. 28 cpv. 1 OAINF).

Per

questa ragione, il TCA non può quindi dare seguito a quanto preteso dalla

ricorrente (cfr. consid. 2.2.3.).

Questa

conclusione rende superfluo stabilire se, qualora non fosse accaduto il noto

infortunio, la ricorrente avrebbe proseguito il proprio percorso formativo,

frequentando ad esempio la Scuola __________ di __________ (così come da lei

stessa ipotizzato in occasione della sua audizione dell’8 aprile 2004 - doc. 23,

p. 2: “La sig.a RI 1 - già prima del sinistro - avrebbe avuto l’intenzione di

magari continuare con la Scuola __________ di __________.”), ricordato comunque

che, al riguardo, la giurisprudenza federale esige che già prima

dell’infortunio esistessero degli indizi concreti a favore di un

perfezionamento professionale (e, quindi, di un conseguente avanzamento

salariale).

In esito

alle considerazioni che precedono, il reddito da valido deve dunque essere

determinato in funzione di quanto l’insorgente, senza il danno alla salute,

avrebbe guadagnato nel 2012 (cfr. DTF 128 V 174 consid. 4a), svolgendo

la professione di assistente d’albergo e di ristorazione.

Conformemente

alla giurisprudenza, il reddito da valido deve essere valutato il più

concretamente possibile, di modo che, di regola, ci si deve fondare sull’ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute (tenendo

conto dell’evoluzione dei salari) (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 e riferimenti

ivi citati). In presenza di circostanze particolari, come é il caso nella

presente fattispecie, é consentito ricorrere ai dati salariali statistici

editi dall’Ufficio federale di statistica (cfr., al riguardo, L. Grisanti,

Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316

e H.-J. Mosimann, Praxis der Invaliditätsbemessung: aktueller Stand der

Rechtsprechung, in SZS/RSAS 51/2007, p. 15).

Visti i

principi giurisprudenziali appena evocati, questo Tribunale deve ritenere che,

esercitando l’attività d’assistente d’albergo e di ristorazione, RI 1 avrebbe

potuto realizzare, nel 2010, un salario mensile lordo pari a fr. 4'044 (per

un’occupazione a tempo pieno - cfr. tabella TA 1, p.to 55-56 [“Servizi di

alloggio e di ristorazione”], livello di qualifica 3 [“Conoscenze

professionali e specializzate”]).

Riportando

questo dato su 42.3 ore, esso ammonta a fr. 4'276.53 mensili oppure a

fr. 51'318.36 per l'intero anno (fr. 4'276.53 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2012 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 52'344.72,

importo che corrisponde al reddito da valido.

2.2.5

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.2.6

Nella concreta evenienza - ritenuto che nel 2009 l’assicurata ha terminato con successo la

formazione di creatrice d’abbigliamento da donna (e che il perfezionamento

presso la Scuola __________ é ancora in corso) -, il reddito da invalido deve

essere determinato in funzione di quanto ella avrebbe potuto guadagnare, nel

2012, esercitando la professione di sarta da donna (esigibile, dal profilo

medico, in misura completa - cfr., in questo senso, il rapporto 21 giugno 2005

del dott. __________, doc. 36, p. 9: “Per quanto attiene all’attività di

creatrice di abbigliamento da donna non ritengo che i postumi infortunistici

siano suscettibili di esercitare in futuro un’influenza limitante

nell’espletazione di tale professione.”, quello 5 novembre 2010 del dott. __________,

doc. 81, p. 8: “L’assicurata é in grado di svolgere l’attuale professione in

misura totale.”, quello 18 maggio 2011 del dott. __________, doc. 90: “…

ritengo che RI 1 possa svolgere l’attività di sarta in modo completo …” e

quello 21 maggio 2010 dello psichiatra dott. __________, doc. 78, p. 17: “Da un

punto di vista medico-psichiatrico non ci sono delle limitazioni di rendimento

per un’attività giudicata confacente da un punto di vista ortopedico.”).

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1, l’assicurata, svolgendo nel 2010 un lavoro

che presuppone conoscenze professionali e specializzate (livello di qualifica

3) nel settore “industrie tessili, abbigliamento”, avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’550.

Riportando

questo dato su 41.8 ore, esso ammonta a fr. 4'754.75 mensili oppure a

fr. 57'057 per l'intero anno (fr. 4'754.75 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (cfr. la relativa tabella pubblicata

sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2012, un reddito annuo di fr. 58'198.14.

Non entra

in linea di conto una riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap

salariale (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.2.5. in fine),

posto che anche il reddito da valido é stato stabilito in base a valori

nazionali.

2.2.7

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Secondo

questa Corte, una riduzione del 15% consente di tenere adeguatamente conto delle

peculiarità del caso di specie, ovvero delle limitazioni legate al danno alla

salute e dei pochi anni di servizio.

Operata

la riduzione, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 49'468.41 (85%

di fr. 58'198.14).

2.2.8

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 49'468.41 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire senza il danno

alla salute, e cioè fr. 52'344.72 - risulta essere del 5.49%,

arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2, insufficiente per fondare il diritto alla rendita d’invalidità

(cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha negato a RI 1 il

diritto alla rendita, il suo ricorso, su questo punto, deve essere respinto.

Occorre precisare che se,

in futuro, lo stato di salute infortunistico dell’assicurata dovesse peggiorare

in misura tale da compromettere, in tutto o in parte, l’esercizio dell’attività

lavorativa appresa, ella avrebbe la possibilità di annunciare all’Istituto

assicuratore resistente una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF (alla

chiusura della quale, a seconda dei casi, potrebbe risultare giustificato

procedere a una nuova valutazione del diritto alla rendita d’invalidità).

2.3

Diritto

alle prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LAINF.

2.3.1

Secondo l’art.

10.

cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio, segnatamente, alla cura ambulatoria da

parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale

paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico (lett. a), ai medicamenti e

alle analisi ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto

e alloggio in sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a

quelle balneari prescritte dal medico (lett. d) e ai mezzi ed agli apparecchi

occorrenti per la sua guarigione (lett. e).

Tuttavia,

il diritto alla cura medica cessa a partire dal momento della nascita del

diritto alla rendita (cfr. art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF).

Quando la

rendita é stata fissata, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese

(artt. 10 a 13 LAINF) sono accordate alle condizioni previste all’art. 21 cpv.

1.

LAINF, ossia se il beneficiario è affetto da

malattia professionale (lett. a), se soffre di ricaduta o di postumi tardivi e

la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o

queste ne possono impedire una notevole diminuzione (lett. b), se abbisogna

durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di

guadagno (lett. c) oppure se è incapace di guadagno e il suo stato di salute

può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono

impedire un notevole peggioramento (lett. d).

2.3.2

Nel caso

concreto, la ricorrente pretende che l’amministrazione le riconosca il rimborso

dei costi legati alla frequentazione abituale di una palestra e all’esecuzione

di fisioterapia (in ragione di una volta ogni 3 settimane vita natural durante)

(cfr. doc. I, p. 16).

Ella non

contesta che le sue condizioni di salute infortunistiche si sono nel frattempo

stabilizzate (cfr. doc. I, p. 3), ciò che esclude un diritto a ulteriori

prestazioni sanitarie fondato sull’art. 10 cpv. 1 LAINF.

Questo

diritto non può essere fondato nemmeno sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto

quest’ultima disposizione torna applicabile soltanto a quell'assicurato che si

trova al beneficio di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF

(cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op.

cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale

sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55), ciò che non é il

caso nella presente fattispecie (cfr. il consid. 2.2.8. di questo giudizio).

La decisione su

opposizione impugnata merita pertanto tutela anche nella misura in cui

all’assicurata é stato negato il diritto a ulteriori prestazioni sanitarie.

2.4

Entità dell’indennità

per menomazione all’integrità.

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa

indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e

durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità

risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

In concreto,

l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione contenuta nel

referto 5 novembre 2010 del dott. __________, ha posto la ricorrente al beneficio

di un’IMI del 50% (cfr. doc. 96, p. 3).

Questo il

tenore dell’apprezzamento espresso dal medico di fiducia della CO 1:

"

(…).

Valutazione complessiva: 50%

così suddiviso:

20% per

postumi al ginocchio sinistro a seguito di frattura intra-articolare, lesione

capsulo-legamentare e deformazione assiale in varo a 18° (e pertanto con

potenziale artrosico futuro) secondo pubblicazione medica Suva, tabella 5.2;

0% per

i postumi alla caviglia destra ove si apprezza una ottima guarigione;

0%

per i postumi alla spalla destra ove si apprezza un ottimo risultato e non

essendovi state lesioni intra-articolari non sussiste il rischio d’insorgenza

d’omartrosi;

0% per

la lesione del nervo peroneo guarito senza postumi;

10% per

disturbi neuropsicologici, valutati a livello specialistico, con compromissione

cognitiva di entità minima tendente a lieve e con lieve sintomatologia

ansioso-depressiva con sintomi somatici, tratti di personalità narcisistica,

secondo tabelle mediche Suva;

5% per

le cicatrici sintomatiche alle gambe e alle ginocchia con ipoestesia e

iperpatia residue;

15% per

postumi al ginocchio destro per ripercussioni derivanti dalla guarigione con

asse recurvato e consecutiva iperestensione del ginocchio, secondo

pubblicazione medica Suva, tabella 2.2.”

(doc. 81,

p. 9)

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA prende innanzitutto atto che l’insorgente non

contesta la decisione dell’amministrazione (e, quindi, neppure la valutazione

del dott. __________ che ne é alla base) nella misura in cui le sequele residuali

a livello della spalla destra, della caviglia destra e del nervo

peroneo non sono state giudicate di un’importanza tale da giustificare l’assegnazione

di un’IMI.

In merito

alle cicatrici e al ginocchio sinistro, la documentazione medica

agli atti risulta convergente. In effetti, tanto il dott. __________ (cfr. doc.

81, p. 9) quanto il dott. __________ (cfr. doc. 36, p. 8) hanno valutato in un

5, rispettivamente in un 20%, la corrispondente menomazione all’integrità.

Da parte

sua, la ricorrente ha sì preteso di aver diritto a un’indennità del 10,

rispettivamente del 35%, senza però fornire alcun valido motivo suscettibile di

mettere in dubbio la correttezza della valutazione enunciata dagli specialisti

interpellati dall’amministrazione (cfr. doc. I).

Anche per

quanto concerne il ginocchio destro, la pretesa dell’assicurata (IMI del

35%) non trova riscontro negli atti di causa. Del resto, va rilevato che una

tale indennità viene riconosciuta, ad esempio, in caso di amputazione della

gamba appena sotto il ginocchio (cfr. Tabella n. 4.4 edita dalla Divisione

di medicina assicurativa dell’INSAI), una menomazione ben più importante

rispetto a quella che residua RI 1.

D’altro

canto, é vero che il dott. __________ si é leggermente scostato dall’apprezzamento

del dott. __________ (15 versus 20%). Occorre però considerare che, appositamente

interpellato dall’assicurata, il chirurgo ortopedico dott. __________, medico

curante specialista, ha condiviso senza riserve la valutazione del dott. __________

(cfr. doc. 90: “Condivido le conclusioni del Dr. __________ circa la

valutazione della menomazione all’integrità fisica (…). Non ho riscontrato

elementi nuovi che possano andare contro a questa valutazione.” - il

corsivo é del redattore).

Per

questa ragione, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter validamente fondare

il proprio giudizio sul referto del dott. __________.

Con

riferimento a quanto sostenuto dallo psicologo __________ nel suo referto del

14.

marzo 2011 (doc. 89, p. 1: “Ritengo che le valutazioni del danno fisico

patito da RI 1 a causa dell’incidente sottovalutino le condizioni della

paziente in due modi: lo sforzo di adattamento di RI 1 ai suoi molteplici

handicap. Tende a mascherarli per ragioni comprensibili; (…). Gli esami fisici

obiettivi non sempre riescono a valutare pienamente questi importanti elementi.”

- il corsivo é del redattore), va precisato che l'indennità per menomazione

dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò

significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status

medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,

stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare

dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì

da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Dalle

carte processuali si evince che l’assicurata presenta inoltre dei disturbi neuropsicologici/psichici

legati al danno organico cerebrale, di cui alla Tabella n. 8 edita dalla

Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Atteinte à l’intégrité pour

les complications psychiques de lésions cérébrales”).

Tale

aspetto é stato approfonditamente indagato dai sanitari della Clinica __________

di __________, i quali avevano già avuto in loro cura l’assicurata (degenza dal

9.

gennaio al 18 marzo 2004, poi day-hospital sino al 9 aprile 2004). Dal

relativo referto del dott. __________, spec. FMH in neurologia, e del

neuropsicologo dott. __________, si evince che l’insorgente lamentava “… una compromissione

cognitiva da minima a lieve, come stabilito dai criteri SUVA: é presente,

infatti, una discreta e isolata diminuzione del funzionamento cognitivo che

emerge soltanto in seguito a sollecitazioni importanti o ai test

neuropsicologici. La paziente riferisce tali difficoltà ma il suo funzionamento

nella vita quotidiana e per la maggior parte delle sue esigenze professionali é

intatto; tuttavia il funzionamento può essere diminuito in quelle professioni o

situazioni che richiedono un elevato impegno cognitivo.”.

Ritenuta stabilizzata

la situazione neuropsicologica dell’assicurata, essi hanno quantificato in un

10% la menomazione all’integrità (cfr. doc. 47, p. 2 - il corsivo é del

redattore).

Al

riguardo, il TCA osserva che la situazione descritta nella perizia 5 gennaio

2006.

della Clinica __________ corrisponde a un danno “da minimo a

moderato” ai sensi della Tabella n. 8, che prevede in effetti la corresponsione

di un’indennità del 10%.

Posto che dalle tavole

processuali non risulta che RI 1 si sia sottoposta ad altra

valutazione neuropsicologica con esito divergente (le certificazioni agli atti

dello psicologo __________ [cfr. doc. 52, doc. 68, allegato al doc. 72 e doc.

89] non contengono elementi utili a definire l’importanza del danno psichico

legato al danno organico cerebrale, di cui alla Tabella n. 8), questa

Corte non vede alcuna valida ragione per discostarsi dalla conclusione a cui

sono pervenuti gli specialisti di __________.

Oltre alle turbe

neuropsicologiche/psichiche (di origine psico-organica), la ricorrente soffre

pure di disturbi psichici di origine psicogena (cfr. doc. 47, p. 2: “…,

va anche segnalata la presenza di una sofferenza psichica legata ai postumi

dell’incidente che potrebbero rappresentare un’ulteriore danno all’integrità

della paziente.” e doc. 78, p. 15), per i quali l’entità dell’IMI si definisce

in base alla Tabella n. 19 (“Integritätsschaden bei psichischen Folgen von

Unfällen.”).

Questo

aspetto necessita di alcune riflessioni.

Un

danno all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se è

durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica

maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale

determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo

aspetto deve prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale.

In quest'ambito, la giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per

statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e

disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140

consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI dev'essere di

principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori

in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica - in

caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un infortunio di

grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammissibile

in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli

atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono di

concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica

particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili elementi sono

ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono

da criterio per l'esame della causalità adeguata, se rivestono un'importanza e

un'intensità particolari e se, in quanto fattori che causano stress, hanno

favorito in maniera evidente l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la vita.

Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il carattere durevole della

menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto di verifica - se del

caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se non risulta già in

maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 29

consid. 5c, 214).

In

concreto, il sinistro occorso all’assicurata, per la dinamica e per le lesioni

che ne sono conseguite, deve senz’altro essere classificato fra gli infortuni

gravi ai sensi della DTF 115 V 133.

In

ossequio alla giurisprudenza summenzionata, il carattere durevole della

menomazione psichica deve dunque essere verificato facendo capo a una perizia

psichiatrica.

Agli atti

figura la perizia che il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha allestito il 21 maggio 2010 per conto dell’Istituto

assicuratore convenuto.

Da questo

documento si evince che RI 1 soffriva di una lieve sintomatologia depressiva

con sintomi somatici (ICD-10: F32.01) in presenza di una personalità con tratti

narcisistici (senza che i criteri per un disturbo di personalità fossero però

adempiuti - cfr. doc. 78, p. 13s.), patologia insorta “come reazione all’evento

infortunistico e alle sue conseguenze esistenziali (interruzione degli studi,

timori per future alterazioni degenerative).” (doc. 78, p. 17), priva

d’incidenza sulla sua capacità lavorativa (doc. 78, p. 14) e che corrispondeva,

per importanza, a delle sequele psichiche “da minime a leggere” ai sensi della

Tabella n. 19 (doc. 78, p. 14).

Nella sua

perizia, il dott. __________ aveva inoltre evidenziato che l’assicurata

disponeva di “… valide risorse personali ed é riuscita a proseguire con

successo il suo iter formativo. C’é in lei una forte volontà di portare a

termine i suoi obiettivi per cui la prognosi può essere considerata

favorevole.” (doc. 78, p. 16), aspetti che si ritrovano, in parte, anche nei

referti dello psicologo __________ (cfr. doc. 68, p. 2: “… confermo pure la prognosi

moderatamente favorevole strettamente in funzione dei provvedimenti intrapresi

finora, nonché delle qualità di base personali e morali di RI 1 che vanno

massicciamente sostenute e sviluppate.” e doc. 89, p. 3: “Devo però ripetere

che RI 1 possiede un nucleo di base faticosamente, ma prevalentemente

fiducioso, sia a livello orale (rapporto con la madre) sia a livello edipico

(rapporto con il padre), dunque un rapporto sufficientemente buono con gli

oggetti del bisogno e del desiderio che mi lascia sperare, …”).

Alla

domanda se esisteva “… la prospettiva di una guarigione parziale o completa dei

disturbi psichici”, egli aveva risposto che che ci si poteva “… realisticamente

aspettare una buona remissione per quanto concerne i disturbi psichici legati

all’infortunio. La prognosi dipende anche e soprattutto dall’eventuale

insorgenza di alterazioni degenerative, come menzionato dal dr. __________. Un

fattore di rischio é costituito dalla vulnerabilità narcisistica descritta

sopra che potrebbe creare i presupposti per una ricaduta se dovessero insorgere

problemi o fallimenti a livello formativo o di inserimento lavorativo.” (doc.

78, p. 18).

In corso

di causa, il TCA ha interpellato lo psichiatra di fiducia della CO 1, il quale

é stato invitato, in sostanza, a precisare il proprio parere a proposito del

carattere durevole della menomazione all’integrità psichica della ricorrente, e

ciò tenuto conto della giurisprudenza federale che esige, al riguardo, che

possa essere posta a lunga scadenza una chiara prognosi escludente in

sostanza per tutta la vita una guarigione o un miglioramento (art. 36 cpv.

1.

OAINF e DTF 124 V 29) (cfr. doc. XVI).

Per

quanto qui più interessa, il dott. __________ ha dichiarato che “per quanto

concerne il carattere durevole dei disturbi psichici, va considerato che appare

sempre problematico affermare il loro carattere definitivo quando non sono

presenti [recte: sono presenti] contemporaneamente delle lesioni organiche. Nel

caso presente, considerata la giovane età della signora RI 1 e la difficoltà a

stabilire la possibile evoluzione di disturbi cosiddetti ”psicogeni” (ossia

legati essenzialmente ad un vissuto personale) é ancora più difficile stabilire

se il disturbo sia durevole o meno. Possono infatti intervenire molti eventi di

vita suscettibili a modificare la soggettiva percezione delle proprie

condizioni di salute, come menzionato sopra.” (doc. XVII, p. 5).

A

proposito del peggioramento descritto dallo psichiatra curante dott. __________

nel suo rapporto del 24 aprile 2013 (cfr. allegato al doc. XII), egli ha

sostenuto che é molto probabile che esso “… sia legato a fattori contingenti e

a eventi di vita come pure ai tratti di vulnerabilità narcisistica che il

sottoscritto aveva descritto nel suo rapporto e che aveva indicato come fattori

di rischio “che potrebbero creare i presupposti per una ricaduta se dovessero

insorgere problemi o fallimenti a livello formativo o di inserimento

lavorativo.”. Per questo motivo, in accordo con il dr. __________, avevo

confermato una necessità di un sostegno psicoterapico.” (doc. XVII, p. 8).

Tutto ben

ponderato, secondo questo Tribunale, da quanto precede non é possibile trarre

una chiara prognosi escludente per tutta la vita una guarigione o un

miglioramento, così come lo esige la severa giurisprudenza federale. Infatti,

lo psichiatra dott. __________ ha in sostanza evidenziato che la prognosi

riguardante la patologia psichica dipende dall’evoluzione, incerta, delle

affezioni organiche e dalle contingenze della vita, ritenuto comunque che RI 1

gode di valide risorse personali (aspetto questo messo in luce anche dallo

psicologo curante) che, di per sé, giustificherebbero la formulazione di una

prognosi ottimistica.

In questo

contesto, merita di essere segnalato che, in una sentenza U 188/03 del 26

luglio 2004 consid. 3.5, l’Alta Corte ha negato il carattere durevole al danno

psichico, trattandosi di un assicurato che da anni soffriva di una depressione

reattiva, proprio in ragione del decorso fluttuante (“mit

wellenförmigem Verlauf”) della patologia.

Ora,

non potendo ammettere il carattere durevole della menomazione all’integrità

psichica (di origine psicogena), l’insorgente non può

nemmeno pretendere un’IMI a tale titolo.

In conclusione, la

ricorrente ha diritto complessivamente a un’indennità per menomazione

all’integrità del 50% (5% per le cicatrici, 20% per il ginocchio sinistro, 15%

per quello destro e 10% per i disturbi neuropsicologici/psichici [di origine psico-organica]), così come stabilito

dall’amministrazione nella decisione impugnata.

2.5

Diritto

agli interessi di mora.

2.5.1

L’insorgente

pretende che sulle prestazioni di cui ella ha diritto, la CO 1 paghi gli

interessi moratori, “… a partire dal momento della loro prima possibile

definizione …” (cfr. doc. I, p. 15).

2.5.2

Secondo

l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto

all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora

sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto

12.

mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

L’art. 7

cpv. 1 OPGA recita che il tasso per l’interesse di mora é del 5 per cento

all’anno.

Il cpv. 2

prevede, in particolare, che il decorso dell’interesse di mora inizia il primo

giorno del mese in cui ne é insorto il diritto e cessa alla fine del mese in

cui é stato emesso l’ordine di pagamento.

2.5.3

Nel caso di

specie, visto l’esito della vertenza (al riguardo, si vedano i considerandi

2.2.8

, 2.3.2. e 2.4.5.), RI 1 potrebbe aver diritto agli interessi di

mora, tutt’al più, sull’indennità per menomazione all’integrità.

Ora, dalla documentazione

agli atti emerge che il danno alla salute che ha fondato il diritto all’IMI, é

stato giudicato stabilizzato, al più tardi, a far tempo dal mese di gennaio

2006.

(cfr. doc. 36, p. 7 e doc. 47, p. 2).

Pertanto, posto che il

diritto all’IMI é nato a quel momento, l’assicurata può pretendere gli

interessi moratori dal 1° gennaio 2008, ovvero il primo

giorno del mese durante il quale il termine di 24 mesi dalla nascita del

diritto é scaduto (cfr. art. 24 cpv. 2 LPGA e art. 7 cpv. 2 OPGA).

Gli

interessi di mora andranno versati sino al 29 febbraio 2012 (secondo il

doc. 97, il relativo ordine di pagamento é infatti stato dato il 23 febbraio

2012).

In esito

a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve quindi essere

annullata nella misura in cui l’assicuratore resistente ha negato il diritto

agli interessi di mora.

2.6

Diritto

all’assistenza giudiziaria.

2.6.1

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

2.6.2

Da quanto é

stato documentato si evince che l’insorgente - persona sola senza figli a

carico - dispone di entrate modeste (contributi che le riconoscono i suoi

genitori). Risulta però pure che ella possiede una cospicua sostanza mobiliare,

costituita da risparmi, pari a circa fr. 134'000 (cfr. doc. X bis).

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, per stabilire l’indigenza di colui che

domanda l’assistenza giudiziaria, occorre tener conto anche della sua sostanza,

mobiliare e immobiliare. In effetti, egli é tenuto a intaccare il proprio

patrimonio, prima di pretendere dallo Stato l’assistenza giudiziaria (DTF 119

Ia 11 consid. 5).

Lo Stato

non può tuttavia esigere che il richiedente utilizzi i propri risparmi, se essi

rappresentano una cosiddetta "riserva di emergenza". La "riserva

di emergenza" stabilisce quindi un limite inferiore al di sotto del quale

la sostanza non può essere presa in considerazione per l’eventuale concessione

dell’assistenza giudiziaria.

La

determinazione della "riserva di emergenza", per una persona sola,

dipende dall’apprezzamento delle circostanze del caso concreto e varia, secondo

la giurisprudenza, dai 20'000 ai 40'000 franchi circa (cfr. STF 4P.158/2002 del

18.

agosto 2002 consid. 2.2 e riferimenti ivi menzionati, giurisprudenza ancora

richiamata di recente, ad esempio, nella STF 8C_1008/2012 del 24 maggio

2013.

consid. 3.3.5).

Nella presente

fattispecie, la sostanza mobiliare di cui dispone la ricorrente

eccede largamente l’importo ammissibile a titolo di "riserva di

emergenza", ragione per la quale appare esigibile che ella la intacchi per

fare fronte alle spese legali legate alla presente procedura ricorsuale.

In esito

a quanto precede, RI 1 non può

essere dichiarata indigente e, di conseguenza, nemmeno essere posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

2.7

Diritto

alle ripetibili nella procedura di opposizione.

2.7.1

L’art. 52

cpv. 3 LPGA prevede che la procedura d’opposizione è gratuita e che di regola

non vengono accordate ripetibili.

Nella DTF

130.

V 570 consid. 2.2, il TFA ha stabilito che l’opponente che, in caso di

soccombenza, avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza giudiziaria, ha diritto

alle ripetibili se risulta vincente in causa. D’altro canto, l’Alta

Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili

possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad

esempio in caso di dispendio o difficoltà particolari (consid. 2.3.2 della

pronunzia succitata; quest’ultimo aspetto é ancora rimasto aperto in una

recente sentenza 9C_396/2013,9C_397/2013,9C_398/2013 del 15

ottobre 2013 consid. 12.1).

2.7.2

Nella concreta evenienza, così

come é già stato stabilito al considerando 2.6.2.,

l’assicurata non può beneficiare dell’assistenza giudiziaria, ragione per la

quale fa difetto una delle condizioni poste dalla giurisprudenza per avere

diritto alle ripetibili nella procedura d’opposizione.

D’altro

canto, secondo il TCA, non sono nemmeno ravvisabili quei particolari motivi che

potrebbero eccezionalmente fondare un diritto alle ripetibili. In effetti,

l’impegno che il patrocinatore della ricorrente ha profuso nella procedura

amministrativa non appare scostarsi manifestamente da ciò che é abituale quando

litigiosa é la definizione del diritto alle prestazioni di lunga durata

(rendita, IMI e diritto a ulteriori prestazioni sanitarie) in ambito LAINF.

RI 1,

parzialmente vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha per contro

diritto, in questa sede, all’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui

all’assicurata é stato negato il diritto agli interessi moratori.

§§ La

CO 1 é condannata a versare interessi di mora del 5% sull’importo dell’IMI per

il periodo 1° gennaio 2008-29 febbraio 2012.

§§§ Per

il resto la decisione su opposizione é confermata.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria é respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità

per ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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