35.2013.8
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13 marzo 2014Italiano48 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
35.2013.8
Data decisione, Autorità:
13.03.2014, TCA
Titolo:
Valutazione diritto alla rendita di un'assicurata che, al momento dell'infortunio, aveva appena iniziato la sua form. prof. Valutazione entità della menomazione all'integrità, risp. del diritto all'IMI per menomazione all'integrità psichica. Diritto interessi moratori. Diritto ripetibili proc. amm
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CURA MEDICA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INTERESSI DI MORA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
RIPETIBILI
LAINF
art. 10 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 21 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 26 cpv. 2 LPGA
art. 52 cpv. 3 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 28 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
art. 7 cpv. 1 OPGA
art. 7 cpv. 2 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.8
mm
Lugano
13 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 novembre
2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15
dicembre 2003, RI 1, nata nel 1986, all’epoca tirocinante quale assistente
d’albergo e ristorazione presso l’__________ di __________ e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1, é stata investita da
un’autovettura, riportando un politrauma con contusio cerebri, frattura
pluriframmentaria scomposta sottocapitata dell’omero destro, frattura
pluriframmentaria scomposta della tibia prossimale destra, frattura del
malleolo mediale destro, frattura intra-articolare del plateau tibiale mediale
sinistro con rottura completa del legamento collaterale laterale, del tendine
del bicipite femorale e lesione periferica del menisco laterale, escoriazioni
varie, nonché lesione del nervo peroneo sinistro con piede equino (doc. 6).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Dal 29
agosto 2005 al 30 giugno 2009, l’assicurata ha svolto una prima formazione
professionale quale creatrice d’abbigliamento da donna presso la Scuola __________
di __________ (cfr. allegato al doc. 55), conclusasi con l’ottenimento del
relativo attestato di capacità (cfr. allegato al doc. 73).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3
febbraio 2012, l’amministrazione ha posto l’assicurata al beneficio di
un’indennità per menomazione all’integrità del 50%, mentre le ha negato il diritto
a una rendita di invalidità, come pure quello a ulteriori cure mediche (cfr. doc.
96).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc.
98), in data 30 novembre 2012, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 103).
1.4. Con
tempestivo ricorso, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a
riconoscerle “un grado d’invalidità stabilito tenendo in considerazione che il
possibile reddito professionale da valida sarebbe stato di almeno CHF 59'800.--
annui, contro gli attuali circa CHF 46'000.-- percepibili nella professione
attuale; “, una IMI del 100%, i costi per la frequentazione di una palestra e
della fisioterapia in ragione di una volta ogni 3 settimane vita natural
durante, nonché gli interessi di mora sulle prestazioni “… a partire dal
momento della loro prima possibile definizione …”. L’assicurata ha inoltre
preteso che le ripetibili vengano poste a carico dell’Istituto assicuratore,
anche per la procedura di opposizione.
Per
quanto riguarda il diritto alla rendita di invalidità, l’insorgente
contesta l’entità del reddito da valido ritenuto dall’amministrazione e
- tenuto conto che nei casi in cui é coinvolto “… un giovane soltanto
all’inizio della propria formazione professionale, (…) non si può imporre al
giovane la necessità di produrre quelle prove concrete che in simili casi é
impossibile produrre.” (cfr. doc. I, p. 12) -, fa valere che non sarebbe “...
azzardato considerare, con tutte le cautele del caso, che l’assicurata avrebbe
potuto raggiungere un salario come quelli previsti dalle categorie III b), c),
d) del detto art. 10 CCNL, magari aggiungendo pure quelli della categoria IV,
ma non pretendiamo che si tenga conto di quest’ultima eventualità. Si ricorda
in particolare a tal proposito che il padre dell’assicurata é da sempre attivo
nel campo alberghiero, della formazione a livello di scuole superiori in tale
campo e in quello della ristorazione, con funzioni dirigenziali in diverse
associazioni professionali anche a livello nazionale e internazionale e essendo
sempre attualmente e da tempo direttore della Scuola superiore alberghiera e
del turismo del Cantone Ticino (…). Il quadro famigliare dell’assicurata
presenta inoltre la madre diplomata quale infermiera altamente specializzata in
cure intense, il fratello formato, dopo aver terminato con successo il liceo,
alla scuola superiore alberghiera e la sorella licenziata in diritto. La famiglia
allargata vede pure gli zii dell’assicurata nella maggior parte di formazione
universitaria o di tale livello e impegnati in professioni qualificate,
indipendenti o a livello di quadri (avvocata, psicologo, matematica,
insegnanti, filosofo, ecc.).” (doc. I, p. 4s.).
Sempre in
questo contesto, la ricorrente ritiene che la propria pretesa si giustifichi
anche alla luce delle gravi menomazioni residuate, le quali “… rivelano la
precarietà del mantenimento negli anni del salario che al termine della riformazione
professionale può momentaneamente percepire.” (doc. I, p. 5s.).
A
proposito dell’entità della menomazione all’integrità, RI 1 pretende di
aver diritto a un’indennità del 35% per i postumi al ginocchio sinistro e per
quelli al ginocchio destro (“…, lo stato di instabilità e il problema
d’artrosi portano piuttosto a considerare più consona al caso l’applicazione
della colonna di tasso (per artrosi grave) della tabella 5.2 da cui il
riconoscimento di una percentuale media del 35% per ognuna di queste poste.”),
del 10% almeno per le numerose cicatrici presenti e del 30% almeno per i
residui disturbi psicologici (“…, fatto riferimento alle precise e conseguenti
indicazioni del dott. __________, si ritiene che la compromissione della
cognizione a livello psicologico non é di entità da minima a lieve ma almeno da
moderata a media …”).
Per
quanto concerne infine il diritto all’ulteriore cura medica e, specificatamente,
la pretesa inapplicabilità dell’art. 21 cpv. 1 LAINF, l’assicurata si chiede se
deve “… ricordare all’CO 1 che da sempre la parte ricorrente ha chiesto anche
il riconoscimento di una rendita d’invalidità? Inoltre riteniamo che il diritto
ad ulteriori cure mediche anche senza rendita d’invalidità é garantito dalla
LAINF dal momento in cui serva ad impedire un inevitabile e sicuro
peggioramento dello stato di salute in caso di assenza di tali cure.” (doc. I,
p. 14).
1.5. L’assicuratore
LAINF, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.6. In corso di
causa, l’insorgente ha prodotto documentazione destinata a supportare la sua domanda
di assistenza giudiziaria (doc. X allegati).
1.7. Nel mese di
giugno 2013, al TCA é pervenuto un rapporto, datato 24 aprile 2013, dello
psichiatra dott. __________ (doc. XII + allegato).
La CO 1
si é espressa in proposito il 24 giugno 2013 (doc. XIV).
1.8. Nel mese di
settembre 2013, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale é stato
invitato a precisare la valutazione della menomazione psichica contenuta nel
suo rapporto del 21 maggio 2010, nonché a prendere posizione sulla
certificazione del dott. __________ (doc. XVI).
La
risposta dello psichiatra é pervenuta in data 22 ottobre 2013 (doc. XVII).
Le
osservazioni dell’assicuratore sono pervenute il 28 ottobre 2013 (cfr. doc.
XIX), quelle dell’assicurata il 4 novembre 2013 (cfr. doc. XX).
in
diritto
2.1. Oggetto
litigioso é il diritto alla rendita d’invalidità e, d’altra parte, l’entità
della menomazione all’integrità.
Questa
Corte dovrà pure valutare se l’assicurata ha o meno diritto alle prestazioni
sanitarie ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LAINF.
2.2. Diritto
alla rendita d’invalidità.
2.2.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.2.3
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali risulta che l’CO 1 ha negato il
diritto alla rendita d’invalidità, rifacendosi al raffronto dei redditi
contenuto nella decisione 25 novembre 2009 dell’assicurazione per l’invalidità.
In quella
sede, l’UAI ha ritenuto un reddito da valido di fr. 50'178, corrispondente al
salario statistico risultante dalla tabella TA1, ramo economico “alberghi e
ristoranti”, livello di qualifica 3, e un reddito da invalido di fr. 50'886,
equivalente al salario statistico risultante dalla tabella TA1, ramo economico
“confezione di vestiario e di pellicce”, livello di qualifica 3, negando
finalmente l’esistenza di una qualsiasi perdita di guadagno (cfr. doc. 96, p.
2).
Da parte
sua, la ricorrente contesta l’entità del reddito da valido, sostenendo
che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, la sua formazione non sarebbe
terminata con l’ottenimento dell’attestato federale di capacità quale
assistente d’albergo e di ristorazione, ma sarebbe proseguita, ciò che le avrebbe
permesso l’accesso a professioni meglio retribuite (cfr. doc. I).
2.2.4
Giusta l’art.
28.
cpv. 1 OAINF, se l'assicurato
non ha potuto intraprendere una formazione professionale, provando che questa
era stata progettata e conforme alle proprie attitudini, oppure concludere una
formazione già iniziata, causa un'invalidità conseguente a infortunio
assicurato, determinante per valutare il grado d'invalidità è il reddito che
avrebbe potuto conseguire in quella professione se non fosse stato invalido.
L’insorgenza
dell’invalidità può avere per conseguenza d’impedire all’assicurato
d’intraprendere la formazione professionale desiderata oppure di portare a
termine quella che egli aveva iniziato. Per questi assicurati, la disposizione
appena citata determina il reddito ipotetico che sarebbe stato realizzato senza
il danno alla salute (reddito da valido), che deve essere ritenuto per
stabilire il grado dell’invalidità. Si tratta dunque del reddito d’attività
lucrativa che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nella professione
considerata, qualora non fosse divenuto invalido (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 101).
Secondo
la giurisprudenza, il reddito che potrebbe realizzare l’assicurato senza
invalidità é di principio stabilito senza prendere in considerazione le
possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione, a meno che
degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero
realizzate. Ciò potrebbe essere il caso se il datore di lavoro ha lasciato intendere
una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo
senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte
dell’assicurato non sono sufficienti; l’intenzione di progredire sul piano
professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti,
quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di
esami (cfr. STF 8C_145/2012 del 9
novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid.
2.2.2
,8C_938/2009 del
23.
settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).
Questi
principi si applicano anche agli assicurati giovani. Se non si può pretendere che venga fornita la prova
piena, una formazione professionale deve, in ogni caso, essere “nachweislich
geplant” già al momento dell’insorgenza del danno alla salute, al fine di
evitare speculazioni (cfr. SVR 2010 UV 13 p. 51ss.
consid. 4.2 e riferimenti ivi citati; STF 8C_380/2012 del 2 maggio 2013 consid. 2).
Nel caso
di specie, dagli atti risulta che, al momento in cui é rimasta vittima
dell’infortunio assicurato (il 15 dicembre 2003), RI 1 aveva da poco iniziato
un apprendistato di assistente d’albergo e ristorazione presso l’__________ di __________
(dal 15 ottobre 2003), che si sarebbe concluso nel 2006 (cfr. doc. 2).
A causa
dei postumi infortunistici residuali, ella si é però vista costretta ad
abbandonare la formazione in questione (su questo aspetto, cfr. la perizia 21
giugno 2005 del chirurgo ortopedico dott. __________, il quale aveva ritenuto
ormai inesigibili le attività di assistente d’albergo e di ristorazione - cfr.
doc. 36, p. 7), per intraprenderne una diversa, quale creatrice d’abbigliamento
da donna (a far tempo dal 29 agosto 2005 - cfr. allegato al doc. 55).
Alla luce
di quanto precede - posto che l’assicurata non ha concluso la formazione
d’assistente d’albergo e ristorazione a causa dell’evento traumatico del
dicembre 2003 -, alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 28 cpv. 1
OAINF.
Ora,
questa disposizione si riferisce esclusivamente alla formazione
professionale di base, e non al relativo perfezionamento (cfr. SVR 2010 UV
13.
succitata, in cui il Tribunale federale, trattandosi di un assicurato che
aveva concluso una formazione di falegname, ha precisato che la maestria
federale di falegname non é contemplata dal tenore dell’art. 28 cpv. 1 OAINF).
Per
questa ragione, il TCA non può quindi dare seguito a quanto preteso dalla
ricorrente (cfr. consid. 2.2.3.).
Questa
conclusione rende superfluo stabilire se, qualora non fosse accaduto il noto
infortunio, la ricorrente avrebbe proseguito il proprio percorso formativo,
frequentando ad esempio la Scuola __________ di __________ (così come da lei
stessa ipotizzato in occasione della sua audizione dell’8 aprile 2004 - doc. 23,
p. 2: “La sig.a RI 1 - già prima del sinistro - avrebbe avuto l’intenzione di
magari continuare con la Scuola __________ di __________.”), ricordato comunque
che, al riguardo, la giurisprudenza federale esige che già prima
dell’infortunio esistessero degli indizi concreti a favore di un
perfezionamento professionale (e, quindi, di un conseguente avanzamento
salariale).
In esito
alle considerazioni che precedono, il reddito da valido deve dunque essere
determinato in funzione di quanto l’insorgente, senza il danno alla salute,
avrebbe guadagnato nel 2012 (cfr. DTF 128 V 174 consid. 4a), svolgendo
la professione di assistente d’albergo e di ristorazione.
Conformemente
alla giurisprudenza, il reddito da valido deve essere valutato il più
concretamente possibile, di modo che, di regola, ci si deve fondare sull’ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute (tenendo
conto dell’evoluzione dei salari) (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 e riferimenti
ivi citati). In presenza di circostanze particolari, come é il caso nella
presente fattispecie, é consentito ricorrere ai dati salariali statistici
editi dall’Ufficio federale di statistica (cfr., al riguardo, L. Grisanti,
Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316
e H.-J. Mosimann, Praxis der Invaliditätsbemessung: aktueller Stand der
Rechtsprechung, in SZS/RSAS 51/2007, p. 15).
Visti i
principi giurisprudenziali appena evocati, questo Tribunale deve ritenere che,
esercitando l’attività d’assistente d’albergo e di ristorazione, RI 1 avrebbe
potuto realizzare, nel 2010, un salario mensile lordo pari a fr. 4'044 (per
un’occupazione a tempo pieno - cfr. tabella TA 1, p.to 55-56 [“Servizi di
alloggio e di ristorazione”], livello di qualifica 3 [“Conoscenze
professionali e specializzate”]).
Riportando
questo dato su 42.3 ore, esso ammonta a fr. 4'276.53 mensili oppure a
fr. 51'318.36 per l'intero anno (fr. 4'276.53 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2012 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 52'344.72,
importo che corrisponde al reddito da valido.
2.2.5
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.2.6
Nella concreta evenienza - ritenuto che nel 2009 l’assicurata ha terminato con successo la
formazione di creatrice d’abbigliamento da donna (e che il perfezionamento
presso la Scuola __________ é ancora in corso) -, il reddito da invalido deve
essere determinato in funzione di quanto ella avrebbe potuto guadagnare, nel
2012, esercitando la professione di sarta da donna (esigibile, dal profilo
medico, in misura completa - cfr., in questo senso, il rapporto 21 giugno 2005
del dott. __________, doc. 36, p. 9: “Per quanto attiene all’attività di
creatrice di abbigliamento da donna non ritengo che i postumi infortunistici
siano suscettibili di esercitare in futuro un’influenza limitante
nell’espletazione di tale professione.”, quello 5 novembre 2010 del dott. __________,
doc. 81, p. 8: “L’assicurata é in grado di svolgere l’attuale professione in
misura totale.”, quello 18 maggio 2011 del dott. __________, doc. 90: “…
ritengo che RI 1 possa svolgere l’attività di sarta in modo completo …” e
quello 21 maggio 2010 dello psichiatra dott. __________, doc. 78, p. 17: “Da un
punto di vista medico-psichiatrico non ci sono delle limitazioni di rendimento
per un’attività giudicata confacente da un punto di vista ortopedico.”).
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1, l’assicurata, svolgendo nel 2010 un lavoro
che presuppone conoscenze professionali e specializzate (livello di qualifica
3) nel settore “industrie tessili, abbigliamento”, avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’550.
Riportando
questo dato su 41.8 ore, esso ammonta a fr. 4'754.75 mensili oppure a
fr. 57'057 per l'intero anno (fr. 4'754.75 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali (cfr. la relativa tabella pubblicata
sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2012, un reddito annuo di fr. 58'198.14.
Non entra
in linea di conto una riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap
salariale (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.2.5. in fine),
posto che anche il reddito da valido é stato stabilito in base a valori
nazionali.
2.2.7
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Secondo
questa Corte, una riduzione del 15% consente di tenere adeguatamente conto delle
peculiarità del caso di specie, ovvero delle limitazioni legate al danno alla
salute e dei pochi anni di servizio.
Operata
la riduzione, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 49'468.41 (85%
di fr. 58'198.14).
2.2.8
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 49'468.41 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire senza il danno
alla salute, e cioè fr. 52'344.72 - risulta essere del 5.49%,
arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2, insufficiente per fondare il diritto alla rendita d’invalidità
(cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
Visto
che, con la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha negato a RI 1 il
diritto alla rendita, il suo ricorso, su questo punto, deve essere respinto.
Occorre precisare che se,
in futuro, lo stato di salute infortunistico dell’assicurata dovesse peggiorare
in misura tale da compromettere, in tutto o in parte, l’esercizio dell’attività
lavorativa appresa, ella avrebbe la possibilità di annunciare all’Istituto
assicuratore resistente una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF (alla
chiusura della quale, a seconda dei casi, potrebbe risultare giustificato
procedere a una nuova valutazione del diritto alla rendita d’invalidità).
2.3
Diritto
alle prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LAINF.
2.3.1
Secondo l’art.
10.
cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio, segnatamente, alla cura ambulatoria da
parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale
paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico (lett. a), ai medicamenti e
alle analisi ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto
e alloggio in sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a
quelle balneari prescritte dal medico (lett. d) e ai mezzi ed agli apparecchi
occorrenti per la sua guarigione (lett. e).
Tuttavia,
il diritto alla cura medica cessa a partire dal momento della nascita del
diritto alla rendita (cfr. art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF).
Quando la
rendita é stata fissata, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese
(artt. 10 a 13 LAINF) sono accordate alle condizioni previste all’art. 21 cpv.
1.
LAINF, ossia se il beneficiario è affetto da
malattia professionale (lett. a), se soffre di ricaduta o di postumi tardivi e
la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o
queste ne possono impedire una notevole diminuzione (lett. b), se abbisogna
durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di
guadagno (lett. c) oppure se è incapace di guadagno e il suo stato di salute
può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono
impedire un notevole peggioramento (lett. d).
2.3.2
Nel caso
concreto, la ricorrente pretende che l’amministrazione le riconosca il rimborso
dei costi legati alla frequentazione abituale di una palestra e all’esecuzione
di fisioterapia (in ragione di una volta ogni 3 settimane vita natural durante)
(cfr. doc. I, p. 16).
Ella non
contesta che le sue condizioni di salute infortunistiche si sono nel frattempo
stabilizzate (cfr. doc. I, p. 3), ciò che esclude un diritto a ulteriori
prestazioni sanitarie fondato sull’art. 10 cpv. 1 LAINF.
Questo
diritto non può essere fondato nemmeno sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto
quest’ultima disposizione torna applicabile soltanto a quell'assicurato che si
trova al beneficio di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF
(cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op.
cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55), ciò che non é il
caso nella presente fattispecie (cfr. il consid. 2.2.8. di questo giudizio).
La decisione su
opposizione impugnata merita pertanto tutela anche nella misura in cui
all’assicurata é stato negato il diritto a ulteriori prestazioni sanitarie.
2.4
Entità dell’indennità
per menomazione all’integrità.
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa
indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e
durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità
risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
In concreto,
l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione contenuta nel
referto 5 novembre 2010 del dott. __________, ha posto la ricorrente al beneficio
di un’IMI del 50% (cfr. doc. 96, p. 3).
Questo il
tenore dell’apprezzamento espresso dal medico di fiducia della CO 1:
"
(…).
Valutazione complessiva: 50%
così suddiviso:
20% per
postumi al ginocchio sinistro a seguito di frattura intra-articolare, lesione
capsulo-legamentare e deformazione assiale in varo a 18° (e pertanto con
potenziale artrosico futuro) secondo pubblicazione medica Suva, tabella 5.2;
0% per
i postumi alla caviglia destra ove si apprezza una ottima guarigione;
0%
per i postumi alla spalla destra ove si apprezza un ottimo risultato e non
essendovi state lesioni intra-articolari non sussiste il rischio d’insorgenza
d’omartrosi;
0% per
la lesione del nervo peroneo guarito senza postumi;
10% per
disturbi neuropsicologici, valutati a livello specialistico, con compromissione
cognitiva di entità minima tendente a lieve e con lieve sintomatologia
ansioso-depressiva con sintomi somatici, tratti di personalità narcisistica,
secondo tabelle mediche Suva;
5% per
le cicatrici sintomatiche alle gambe e alle ginocchia con ipoestesia e
iperpatia residue;
15% per
postumi al ginocchio destro per ripercussioni derivanti dalla guarigione con
asse recurvato e consecutiva iperestensione del ginocchio, secondo
pubblicazione medica Suva, tabella 2.2.”
(doc. 81,
p. 9)
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA prende innanzitutto atto che l’insorgente non
contesta la decisione dell’amministrazione (e, quindi, neppure la valutazione
del dott. __________ che ne é alla base) nella misura in cui le sequele residuali
a livello della spalla destra, della caviglia destra e del nervo
peroneo non sono state giudicate di un’importanza tale da giustificare l’assegnazione
di un’IMI.
In merito
alle cicatrici e al ginocchio sinistro, la documentazione medica
agli atti risulta convergente. In effetti, tanto il dott. __________ (cfr. doc.
81, p. 9) quanto il dott. __________ (cfr. doc. 36, p. 8) hanno valutato in un
5, rispettivamente in un 20%, la corrispondente menomazione all’integrità.
Da parte
sua, la ricorrente ha sì preteso di aver diritto a un’indennità del 10,
rispettivamente del 35%, senza però fornire alcun valido motivo suscettibile di
mettere in dubbio la correttezza della valutazione enunciata dagli specialisti
interpellati dall’amministrazione (cfr. doc. I).
Anche per
quanto concerne il ginocchio destro, la pretesa dell’assicurata (IMI del
35%) non trova riscontro negli atti di causa. Del resto, va rilevato che una
tale indennità viene riconosciuta, ad esempio, in caso di amputazione della
gamba appena sotto il ginocchio (cfr. Tabella n. 4.4 edita dalla Divisione
di medicina assicurativa dell’INSAI), una menomazione ben più importante
rispetto a quella che residua RI 1.
D’altro
canto, é vero che il dott. __________ si é leggermente scostato dall’apprezzamento
del dott. __________ (15 versus 20%). Occorre però considerare che, appositamente
interpellato dall’assicurata, il chirurgo ortopedico dott. __________, medico
curante specialista, ha condiviso senza riserve la valutazione del dott. __________
(cfr. doc. 90: “Condivido le conclusioni del Dr. __________ circa la
valutazione della menomazione all’integrità fisica (…). Non ho riscontrato
elementi nuovi che possano andare contro a questa valutazione.” - il
corsivo é del redattore).
Per
questa ragione, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter validamente fondare
il proprio giudizio sul referto del dott. __________.
Con
riferimento a quanto sostenuto dallo psicologo __________ nel suo referto del
14.
marzo 2011 (doc. 89, p. 1: “Ritengo che le valutazioni del danno fisico
patito da RI 1 a causa dell’incidente sottovalutino le condizioni della
paziente in due modi: lo sforzo di adattamento di RI 1 ai suoi molteplici
handicap. Tende a mascherarli per ragioni comprensibili; (…). Gli esami fisici
obiettivi non sempre riescono a valutare pienamente questi importanti elementi.”
- il corsivo é del redattore), va precisato che l'indennità per menomazione
dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò
significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status
medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,
stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare
dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì
da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a
prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02
del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Dalle
carte processuali si evince che l’assicurata presenta inoltre dei disturbi neuropsicologici/psichici
legati al danno organico cerebrale, di cui alla Tabella n. 8 edita dalla
Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Atteinte à l’intégrité pour
les complications psychiques de lésions cérébrales”).
Tale
aspetto é stato approfonditamente indagato dai sanitari della Clinica __________
di __________, i quali avevano già avuto in loro cura l’assicurata (degenza dal
9.
gennaio al 18 marzo 2004, poi day-hospital sino al 9 aprile 2004). Dal
relativo referto del dott. __________, spec. FMH in neurologia, e del
neuropsicologo dott. __________, si evince che l’insorgente lamentava “… una compromissione
cognitiva da minima a lieve, come stabilito dai criteri SUVA: é presente,
infatti, una discreta e isolata diminuzione del funzionamento cognitivo che
emerge soltanto in seguito a sollecitazioni importanti o ai test
neuropsicologici. La paziente riferisce tali difficoltà ma il suo funzionamento
nella vita quotidiana e per la maggior parte delle sue esigenze professionali é
intatto; tuttavia il funzionamento può essere diminuito in quelle professioni o
situazioni che richiedono un elevato impegno cognitivo.”.
Ritenuta stabilizzata
la situazione neuropsicologica dell’assicurata, essi hanno quantificato in un
10% la menomazione all’integrità (cfr. doc. 47, p. 2 - il corsivo é del
redattore).
Al
riguardo, il TCA osserva che la situazione descritta nella perizia 5 gennaio
2006.
della Clinica __________ corrisponde a un danno “da minimo a
moderato” ai sensi della Tabella n. 8, che prevede in effetti la corresponsione
di un’indennità del 10%.
Posto che dalle tavole
processuali non risulta che RI 1 si sia sottoposta ad altra
valutazione neuropsicologica con esito divergente (le certificazioni agli atti
dello psicologo __________ [cfr. doc. 52, doc. 68, allegato al doc. 72 e doc.
89] non contengono elementi utili a definire l’importanza del danno psichico
legato al danno organico cerebrale, di cui alla Tabella n. 8), questa
Corte non vede alcuna valida ragione per discostarsi dalla conclusione a cui
sono pervenuti gli specialisti di __________.
Oltre alle turbe
neuropsicologiche/psichiche (di origine psico-organica), la ricorrente soffre
pure di disturbi psichici di origine psicogena (cfr. doc. 47, p. 2: “…,
va anche segnalata la presenza di una sofferenza psichica legata ai postumi
dell’incidente che potrebbero rappresentare un’ulteriore danno all’integrità
della paziente.” e doc. 78, p. 15), per i quali l’entità dell’IMI si definisce
in base alla Tabella n. 19 (“Integritätsschaden bei psichischen Folgen von
Unfällen.”).
Questo
aspetto necessita di alcune riflessioni.
Un
danno all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se è
durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica
maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale
determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo
aspetto deve prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale.
In quest'ambito, la giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per
statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e
disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140
consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI dev'essere di
principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori
in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica - in
caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un infortunio di
grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammissibile
in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli
atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono di
concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica
particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili elementi sono
ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono
da criterio per l'esame della causalità adeguata, se rivestono un'importanza e
un'intensità particolari e se, in quanto fattori che causano stress, hanno
favorito in maniera evidente l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la vita.
Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il carattere durevole della
menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto di verifica - se del
caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se non risulta già in
maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 29
consid. 5c, 214).
In
concreto, il sinistro occorso all’assicurata, per la dinamica e per le lesioni
che ne sono conseguite, deve senz’altro essere classificato fra gli infortuni
gravi ai sensi della DTF 115 V 133.
In
ossequio alla giurisprudenza summenzionata, il carattere durevole della
menomazione psichica deve dunque essere verificato facendo capo a una perizia
psichiatrica.
Agli atti
figura la perizia che il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha allestito il 21 maggio 2010 per conto dell’Istituto
assicuratore convenuto.
Da questo
documento si evince che RI 1 soffriva di una lieve sintomatologia depressiva
con sintomi somatici (ICD-10: F32.01) in presenza di una personalità con tratti
narcisistici (senza che i criteri per un disturbo di personalità fossero però
adempiuti - cfr. doc. 78, p. 13s.), patologia insorta “come reazione all’evento
infortunistico e alle sue conseguenze esistenziali (interruzione degli studi,
timori per future alterazioni degenerative).” (doc. 78, p. 17), priva
d’incidenza sulla sua capacità lavorativa (doc. 78, p. 14) e che corrispondeva,
per importanza, a delle sequele psichiche “da minime a leggere” ai sensi della
Tabella n. 19 (doc. 78, p. 14).
Nella sua
perizia, il dott. __________ aveva inoltre evidenziato che l’assicurata
disponeva di “… valide risorse personali ed é riuscita a proseguire con
successo il suo iter formativo. C’é in lei una forte volontà di portare a
termine i suoi obiettivi per cui la prognosi può essere considerata
favorevole.” (doc. 78, p. 16), aspetti che si ritrovano, in parte, anche nei
referti dello psicologo __________ (cfr. doc. 68, p. 2: “… confermo pure la prognosi
moderatamente favorevole strettamente in funzione dei provvedimenti intrapresi
finora, nonché delle qualità di base personali e morali di RI 1 che vanno
massicciamente sostenute e sviluppate.” e doc. 89, p. 3: “Devo però ripetere
che RI 1 possiede un nucleo di base faticosamente, ma prevalentemente
fiducioso, sia a livello orale (rapporto con la madre) sia a livello edipico
(rapporto con il padre), dunque un rapporto sufficientemente buono con gli
oggetti del bisogno e del desiderio che mi lascia sperare, …”).
Alla
domanda se esisteva “… la prospettiva di una guarigione parziale o completa dei
disturbi psichici”, egli aveva risposto che che ci si poteva “… realisticamente
aspettare una buona remissione per quanto concerne i disturbi psichici legati
all’infortunio. La prognosi dipende anche e soprattutto dall’eventuale
insorgenza di alterazioni degenerative, come menzionato dal dr. __________. Un
fattore di rischio é costituito dalla vulnerabilità narcisistica descritta
sopra che potrebbe creare i presupposti per una ricaduta se dovessero insorgere
problemi o fallimenti a livello formativo o di inserimento lavorativo.” (doc.
78, p. 18).
In corso
di causa, il TCA ha interpellato lo psichiatra di fiducia della CO 1, il quale
é stato invitato, in sostanza, a precisare il proprio parere a proposito del
carattere durevole della menomazione all’integrità psichica della ricorrente, e
ciò tenuto conto della giurisprudenza federale che esige, al riguardo, che
possa essere posta a lunga scadenza una chiara prognosi escludente in
sostanza per tutta la vita una guarigione o un miglioramento (art. 36 cpv.
1.
OAINF e DTF 124 V 29) (cfr. doc. XVI).
Per
quanto qui più interessa, il dott. __________ ha dichiarato che “per quanto
concerne il carattere durevole dei disturbi psichici, va considerato che appare
sempre problematico affermare il loro carattere definitivo quando non sono
presenti [recte: sono presenti] contemporaneamente delle lesioni organiche. Nel
caso presente, considerata la giovane età della signora RI 1 e la difficoltà a
stabilire la possibile evoluzione di disturbi cosiddetti ”psicogeni” (ossia
legati essenzialmente ad un vissuto personale) é ancora più difficile stabilire
se il disturbo sia durevole o meno. Possono infatti intervenire molti eventi di
vita suscettibili a modificare la soggettiva percezione delle proprie
condizioni di salute, come menzionato sopra.” (doc. XVII, p. 5).
A
proposito del peggioramento descritto dallo psichiatra curante dott. __________
nel suo rapporto del 24 aprile 2013 (cfr. allegato al doc. XII), egli ha
sostenuto che é molto probabile che esso “… sia legato a fattori contingenti e
a eventi di vita come pure ai tratti di vulnerabilità narcisistica che il
sottoscritto aveva descritto nel suo rapporto e che aveva indicato come fattori
di rischio “che potrebbero creare i presupposti per una ricaduta se dovessero
insorgere problemi o fallimenti a livello formativo o di inserimento
lavorativo.”. Per questo motivo, in accordo con il dr. __________, avevo
confermato una necessità di un sostegno psicoterapico.” (doc. XVII, p. 8).
Tutto ben
ponderato, secondo questo Tribunale, da quanto precede non é possibile trarre
una chiara prognosi escludente per tutta la vita una guarigione o un
miglioramento, così come lo esige la severa giurisprudenza federale. Infatti,
lo psichiatra dott. __________ ha in sostanza evidenziato che la prognosi
riguardante la patologia psichica dipende dall’evoluzione, incerta, delle
affezioni organiche e dalle contingenze della vita, ritenuto comunque che RI 1
gode di valide risorse personali (aspetto questo messo in luce anche dallo
psicologo curante) che, di per sé, giustificherebbero la formulazione di una
prognosi ottimistica.
In questo
contesto, merita di essere segnalato che, in una sentenza U 188/03 del 26
luglio 2004 consid. 3.5, l’Alta Corte ha negato il carattere durevole al danno
psichico, trattandosi di un assicurato che da anni soffriva di una depressione
reattiva, proprio in ragione del decorso fluttuante (“mit
wellenförmigem Verlauf”) della patologia.
Ora,
non potendo ammettere il carattere durevole della menomazione all’integrità
psichica (di origine psicogena), l’insorgente non può
nemmeno pretendere un’IMI a tale titolo.
In conclusione, la
ricorrente ha diritto complessivamente a un’indennità per menomazione
all’integrità del 50% (5% per le cicatrici, 20% per il ginocchio sinistro, 15%
per quello destro e 10% per i disturbi neuropsicologici/psichici [di origine psico-organica]), così come stabilito
dall’amministrazione nella decisione impugnata.
2.5
Diritto
agli interessi di mora.
2.5.1
L’insorgente
pretende che sulle prestazioni di cui ella ha diritto, la CO 1 paghi gli
interessi moratori, “… a partire dal momento della loro prima possibile
definizione …” (cfr. doc. I, p. 15).
2.5.2
Secondo
l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto
all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora
sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto
12.
mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
L’art. 7
cpv. 1 OPGA recita che il tasso per l’interesse di mora é del 5 per cento
all’anno.
Il cpv. 2
prevede, in particolare, che il decorso dell’interesse di mora inizia il primo
giorno del mese in cui ne é insorto il diritto e cessa alla fine del mese in
cui é stato emesso l’ordine di pagamento.
2.5.3
Nel caso di
specie, visto l’esito della vertenza (al riguardo, si vedano i considerandi
2.2.8
, 2.3.2. e 2.4.5.), RI 1 potrebbe aver diritto agli interessi di
mora, tutt’al più, sull’indennità per menomazione all’integrità.
Ora, dalla documentazione
agli atti emerge che il danno alla salute che ha fondato il diritto all’IMI, é
stato giudicato stabilizzato, al più tardi, a far tempo dal mese di gennaio
2006.
(cfr. doc. 36, p. 7 e doc. 47, p. 2).
Pertanto, posto che il
diritto all’IMI é nato a quel momento, l’assicurata può pretendere gli
interessi moratori dal 1° gennaio 2008, ovvero il primo
giorno del mese durante il quale il termine di 24 mesi dalla nascita del
diritto é scaduto (cfr. art. 24 cpv. 2 LPGA e art. 7 cpv. 2 OPGA).
Gli
interessi di mora andranno versati sino al 29 febbraio 2012 (secondo il
doc. 97, il relativo ordine di pagamento é infatti stato dato il 23 febbraio
2012).
In esito
a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve quindi essere
annullata nella misura in cui l’assicuratore resistente ha negato il diritto
agli interessi di mora.
2.6
Diritto
all’assistenza giudiziaria.
2.6.1
I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,
372.
consid. 5b e riferimenti).
2.6.2
Da quanto é
stato documentato si evince che l’insorgente - persona sola senza figli a
carico - dispone di entrate modeste (contributi che le riconoscono i suoi
genitori). Risulta però pure che ella possiede una cospicua sostanza mobiliare,
costituita da risparmi, pari a circa fr. 134'000 (cfr. doc. X bis).
Ora,
secondo la giurisprudenza federale, per stabilire l’indigenza di colui che
domanda l’assistenza giudiziaria, occorre tener conto anche della sua sostanza,
mobiliare e immobiliare. In effetti, egli é tenuto a intaccare il proprio
patrimonio, prima di pretendere dallo Stato l’assistenza giudiziaria (DTF 119
Ia 11 consid. 5).
Lo Stato
non può tuttavia esigere che il richiedente utilizzi i propri risparmi, se essi
rappresentano una cosiddetta "riserva di emergenza". La "riserva
di emergenza" stabilisce quindi un limite inferiore al di sotto del quale
la sostanza non può essere presa in considerazione per l’eventuale concessione
dell’assistenza giudiziaria.
La
determinazione della "riserva di emergenza", per una persona sola,
dipende dall’apprezzamento delle circostanze del caso concreto e varia, secondo
la giurisprudenza, dai 20'000 ai 40'000 franchi circa (cfr. STF 4P.158/2002 del
18.
agosto 2002 consid. 2.2 e riferimenti ivi menzionati, giurisprudenza ancora
richiamata di recente, ad esempio, nella STF 8C_1008/2012 del 24 maggio
2013.
consid. 3.3.5).
Nella presente
fattispecie, la sostanza mobiliare di cui dispone la ricorrente
eccede largamente l’importo ammissibile a titolo di "riserva di
emergenza", ragione per la quale appare esigibile che ella la intacchi per
fare fronte alle spese legali legate alla presente procedura ricorsuale.
In esito
a quanto precede, RI 1 non può
essere dichiarata indigente e, di conseguenza, nemmeno essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
2.7
Diritto
alle ripetibili nella procedura di opposizione.
2.7.1
L’art. 52
cpv. 3 LPGA prevede che la procedura d’opposizione è gratuita e che di regola
non vengono accordate ripetibili.
Nella DTF
130.
V 570 consid. 2.2, il TFA ha stabilito che l’opponente che, in caso di
soccombenza, avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza giudiziaria, ha diritto
alle ripetibili se risulta vincente in causa. D’altro canto, l’Alta
Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili
possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad
esempio in caso di dispendio o difficoltà particolari (consid. 2.3.2 della
pronunzia succitata; quest’ultimo aspetto é ancora rimasto aperto in una
recente sentenza 9C_396/2013,9C_397/2013,9C_398/2013 del 15
ottobre 2013 consid. 12.1).
2.7.2
Nella concreta evenienza, così
come é già stato stabilito al considerando 2.6.2.,
l’assicurata non può beneficiare dell’assistenza giudiziaria, ragione per la
quale fa difetto una delle condizioni poste dalla giurisprudenza per avere
diritto alle ripetibili nella procedura d’opposizione.
D’altro
canto, secondo il TCA, non sono nemmeno ravvisabili quei particolari motivi che
potrebbero eccezionalmente fondare un diritto alle ripetibili. In effetti,
l’impegno che il patrocinatore della ricorrente ha profuso nella procedura
amministrativa non appare scostarsi manifestamente da ciò che é abituale quando
litigiosa é la definizione del diritto alle prestazioni di lunga durata
(rendita, IMI e diritto a ulteriori prestazioni sanitarie) in ambito LAINF.
RI 1,
parzialmente vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha per contro
diritto, in questa sede, all’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo
di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui
all’assicurata é stato negato il diritto agli interessi moratori.
§§ La
CO 1 é condannata a versare interessi di mora del 5% sull’importo dell’IMI per
il periodo 1° gennaio 2008-29 febbraio 2012.
§§§ Per
il resto la decisione su opposizione é confermata.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria é respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità
per ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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