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Decisione

35.2013.80

L'Istituto assicuratore era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici. Causalità naturale lasciata aperta. Causalità adeguata negata. AG accolta

13 marzo 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i medici hanno escluso una ripresa del lavoro svolto in passato, mentre hanno

posto un’esigibilità lavorativa piena in un’attività adeguata (doc. 128).

Il medico di circondario

Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, nel rapporto di

visita medica circondariale dell’11 settembre 2012, in base all’esigibilità lavorativa espressa nella valutazione EFL, ha concluso per una piena

abilità in un’attività adeguata dal 1° ottobre 2012 (doc. 133).

In tali condizioni, non occorre

esaminare se l'ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare in

linea di considerazione, ossia quello della persistenza dei dolori somatici

sarebbe realizzato, ritenuto che, alla luce di quanto precede, la sua presenza

non basterebbe comunque, da sola, per ammettere l'esistenza del necessario

nesso di causalità adeguata (cfr. pure RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).

Ne consegue che i disturbi

psichici non vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio

in esame. È quindi a ragione che l’assicuratore LAINF ha proceduto alla

valutazione del caso, e alla quantificazione delle prestazioni di lunga durata,

tenendo conto delle sole patologie di natura organica.

Alla luce di

tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione

Considerandi

del 7 ottobre 2013 emanata dall’CO 1.

2.4

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, IV).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o

perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In concreto, emerge dagli

atti di causa (cfr. doc. IV) che RI 1, coniugato con __________, vive grazie

all’aiuto dell’assistenza pubblica.

In queste condizioni, la

sua indigenza deve essere ammessa.

Visto che anche le altre

due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura

davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S.,

K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,

consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti