35.2013.80
L'Istituto assicuratore era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici. Causalità naturale lasciata aperta. Causalità adeguata negata. AG accolta
13 marzo 2014Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.80
LG/sc
Lugano
13 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 ottobre 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 gennaio 2010, RI 1,
dipendente della __________, in qualità di montatore elettricista e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha perso l’equilibrio
mentre stava lavorando con un trapano a percussione su una scala a pioli, e
cadendo si è procurato un trauma contusivo alla spalla destra (doc. 1, 64).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, a margine della visita medica circondariale
dell’11 settembre 2012 (doc. 133) l’CO 1, con scritto del 16 gennaio 2013, ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a titolo di spese di cura e
d’indennità giornaliera, con effetto al 31 gennaio 2013.
Dal 1° febbraio 2013 RI 1
è ritenuto abile al lavoro in attività adeguate nella misura massima possibile.
Per contro, l’attività di montatore elettricista non è più ritenuta esigibile
(doc. 153).
1.3. Con decisione formale del 1°
maggio 2013, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita d’invalidità del 10% a partire dal 1° febbraio 2013 e un’indennità per
menomazione all’integrità del 15% (doc. 165).
A seguito dell’opposizione
interposta dallo Studio legale e notarile RA 1 (cfr. doc. 166), in data 7
ottobre 2013 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 172).
1.4. Con tempestivo ricorso del 7
novembre 2013, RI 1, sempre patrocinato dallo Studio legale e notarile RA 1, ha
postulato il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità e la
continuazione delle cure mediche (doc. I).
L’insorgente ha contestato
il mancato riconoscimento, da parte dell’CO 1, del nesso di causalità adeguato
tra l’infortunio e i disturbi psichici dell’assicurato. Secondo la
patrocinatrice di RI 1, l’assicuratore infortuni non ha mai precisato sulla
base di quali accertamenti medici è fondata la decisione su opposizione e ha
ignorato la documentazione dei medici curanti (Dr. __________ e Dr.ssa __________
della Clinica __________) (doc. I, pag. 5/6)
L’CO 1, inoltre, non ha
mai svolto – sempre secondo l’avv. RA 1 – una valutazione medica specialistica
sulla problematica delle turbe psichiche post-traumatiche del ricorrente (doc.
I, pag. 6).
A corroborare le proprie
argomentazioni l’insorgente ha fatto riferimento agli scritti dei medici
curanti “che confermano chiaramente l’origine post-traumatica della
sintomatologia psichica di cui lo stesso soffre” (doc. I, pag. 6).
Secondo la rappresentante
dell'assicurato, nella presente fattispecie sono adempiuti i criteri stabiliti
dalla giurisprudenza per il riconoscimento del nesso causale adeguato tra infortunio
e disturbi psichici. La sindrome psichica deve dunque – sempre a mente
dell’avv. RA 1 – essere presa in considerazione dal parte dell’CO 1 nella
determinazione del grado di invalidità (doc. I, pag. 7/8).
La rappresentante del
ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, IV).
1.5. L’assicuratore LAINF, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. In data 16 dicembre 2013 la
rappresentante di RI 1 ha trasmesso al TCA copia del progetto di assegnazione
di una rendita intera dell’assicurazione invalidità del 14 novembre 2013 (doc.
VII).
Il doc. VII e l’allegato
sono stati inviati all’CO 1 per osservazioni (doc. VIII).
1.7. L’avv. RA 2, per conto dell’CO
1, ha preso atto della decisione dell’UAI e ha confermato la decisione su
opposizione impugnata (doc. IX).
Il doc. IX è stato inviato
all’insorgente per conoscenza (doc. X).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’amministrazione era legittimata, oppure no, a negare
la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati dal
ricorrente.
2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle
prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.
Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento,
se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.3.2. Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.3. A proposito della causalità naturale,
agli atti risulta il rapporto del 18 gennaio 2013 del Dr. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la diagnosi di “sindrome
post traumatica (20.01.2010) con sviluppo di una psicosi delirante a contenuto
mistico” e ricondotto il quadro psichiatrico “nel suo insieme
direttamente conseguente all’evento traumatico del 20 gennaio 2010” (doc. 156).
Vi è quindi il rapporto di
uscita del 17 aprile 2013 della Dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta
della Clinica __________ di __________, che ha posto la diagnosi di “Allucinosi
organica” (doc. 166).
L’amministrazione, nella
decisione su opposizione, riferendosi al rapporto di quest’ultima specialista,
ha messo in dubbio la causalità naturale riprendendo il principio “post hoc,
ergo propter hoc” (doc. 172, pag. 4).
Su questo punto la patrocinatrice di RI 1, in sede
ricorsuale, ha sottolineato che l’assicurato “non ha mai sofferto di episodi
di natura psichica in passato e che la sintomatologia psichica di cui lo stesso
soffre è interamente da ricondurre all’infortunio” (doc. I, pag. 6).
Il TCA
rileva che la regola “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a
causa di questo) non ha valenza scientifica.
La
giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto
dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina
infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27
marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus
dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998,
p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
La
questione della causalità naturale non deve tuttavia essere ulteriormente
approfondita dal TCA e può quindi rimanere aperta (cfr., in
proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007,
consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio
2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni
dell’CO 1 va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza, come
ritenuto dall’assicuratore infortuni (cfr. doc. 172, pag. 4/5).
Anche per questa ragione
la richiesta dell’insorgente di svolgere ulteriori valutazioni mediche
specialistiche “sulla problematica delle turbe psichiche” (doc. I) non
si giustifica.
2.3.4. Nell'esaminare
l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Nel caso concreto
l’assicurato, il 20 gennaio 2010, era sul cantiere
dell’__________ di __________ per effettuare delle scanalature in un muro.
Mentre si trovava su una scala a pioli con un trapano a percussione (20 kg), ad un’altezza di circa due metri dal suolo, ha perso l’equilibrio cadendo a terra sulla
spalla destra (doc.1, 64).
Alla luce della dinamica
dell’incidente e del fatto che il ricorrente abbia riportato un trauma
contusivo alla spalla destra con dolori cronici e impotenza funzionale (cfr.
doc. 79), l’infortunio occorso all’assicurato deve essere classificato nella categoria
intermedia vera e propria.
A titolo di confronto,
questa Corte segnala che il Tribunale federale ha proceduto a un’identica
classificazione in una sentenza U 11/07 del 27 febbraio 2008 riguardante il
caso di un assicurato che, caduto da un’altezza tra i tre e i cinque metri,
aveva riportato fratture multiple ai due piedi.
Nella sentenza 35.2012.25
del 30 agosto 2012 il TCA ha classificato in questa categoria l’infortunio di
un assicurato caduto da un tetto da un’altezza di 3.20 metri (distanza suolo-piedi) procurandosi fratture a livello del terzo prossimale
della fibula della gamba destra e della IV e V costola a sinistra, una
distrazione del deltoide in sede cucullare della spalla sinistra, nonché un
trauma cranico lieve.
Si veda anche la STFA U
3/03 del 4 settembre 2003, riguardante il caso di un assicurato che era caduto
da un’altezza di 3/4 metri, riportando una frattura da compressione lombare,
sinistro che la Corte federale ha inserito nella categoria degli infortuni di
media gravità propriamente detta.
Per
ammettere l’adeguatezza del nesso causale, secondo i criteri elaborati
dall'Alta Corte ed esposti al consid. 2.3.2., è necessario che un fattore fosse
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25
p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della
categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre
dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato.
Nel caso concreto pur potendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità
all'evento in esame, gli atti all'inserto non giustificano di ritenere le
circostanze concomitanti come particolarmente drammatiche o spettacolari ai
sensi della giurisprudenza (STF 8C_579/2011
del 5 dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008 del 4
maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005,
consid. 2.4.).
Quelle riportate dal
ricorrente - in sostanza un trauma contusivo della spalla destra con artropatia
articolazione acromioclavicolare con conflitto sottoacromiale e possibile lesione
del labbro superiore (cfr. doc. 133, pag. 6) - non costituiscono delle lesioni
organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica
abnorme (cfr., a mero titolo esemplificativo, STFA U 377/99 del 7 febbraio 2000
consid. 2b, in cui la frattura del collo del femore sinistro non è stata
ritenuta particolarmente grave, né di natura a determinare disturbi psichici;
ad analoghe conclusioni è giunta l’Alta Corte nelle sentenze U 88/01 del 24
dicembre 2002 - in cui l’interessato aveva riportato diverse fratture, ossia
“hintere Hüftluxation links mit Acetabulumfraktur, eine vordere
Beckenringfraktur rechts, ein Rissquetschwunde am linken Unterschenkel sowie
diverse Kontusionen” - e U 115/05 del 14 settembre 2005 - in cui la persona
interessata aveva ripostato due fratture del femore e meglio “offene
Femurschaftfraktur rechts sowie eine pertrochantere Femurfraktur rechts”).
Nessun elemento
all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza
di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell'infortunio.
Anche il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è
soddisfatto.
In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre
un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.
In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le
condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro
dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.
e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e
semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid.
4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione
di manipolazioni anche se di una certa durata, sono stati giudicati
insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del
18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
Per il resto, anche la rilevanza
del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche
dell'infortunio dev'essere negata, ritenuto che nel rapporto d’uscita
dell’11 maggio 2011 della __________ di __________ (degenza dell’assicurato dal
13 aprile all’11 maggio 2011) i medici avevano già fissato una piena abilità, in
un’attività adatta, dal 16 maggio 2011 (doc. 48).
In seguito, il Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel rapporto del 14 giugno
2011, dopo aver visionato la risonanza magnetica svolta durante la
riabilitazione, ha definito il quadro nell’insieme normale, senza chiari segni
per una rottura della cuffia dei rotatori. Secondo lo specialista non è del
tutto chiaro a cosa sono dovuti i dolori del paziente (doc. 58).
Vista la persistenza dei
dolori alla spalla destra, il Dr. __________, in data 30 giugno 2011, ha quindi prolungato l’inabilità lavorativa (doc. 61)
In data 5 ottobre 2011
l’assicurato ha poi subìto un intervento di ricostruzione capsulo-legamentosa
anteriore alla spalla destra da parte del Dr. __________ (doc. 84).
Nel rapporto del 14 maggio
2012 di valutazione delle capacità funzionali EFL della __________ di __________
Fatti
i medici hanno escluso una ripresa del lavoro svolto in passato, mentre hanno
posto un’esigibilità lavorativa piena in un’attività adeguata (doc. 128).
Il medico di circondario
Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, nel rapporto di
visita medica circondariale dell’11 settembre 2012, in base all’esigibilità lavorativa espressa nella valutazione EFL, ha concluso per una piena
abilità in un’attività adeguata dal 1° ottobre 2012 (doc. 133).
In tali condizioni, non occorre
esaminare se l'ulteriore criterio suscettibile di eventualmente entrare in
linea di considerazione, ossia quello della persistenza dei dolori somatici
sarebbe realizzato, ritenuto che, alla luce di quanto precede, la sua presenza
non basterebbe comunque, da sola, per ammettere l'esistenza del necessario
nesso di causalità adeguata (cfr. pure RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).
Ne consegue che i disturbi
psichici non vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio
in esame. È quindi a ragione che l’assicuratore LAINF ha proceduto alla
valutazione del caso, e alla quantificazione delle prestazioni di lunga durata,
tenendo conto delle sole patologie di natura organica.
Alla luce di
tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione
Considerandi
del 7 ottobre 2013 emanata dall’CO 1.
2.4
Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, IV).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o
perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, emerge dagli
atti di causa (cfr. doc. IV) che RI 1, coniugato con __________, vive grazie
all’aiuto dell’assistenza pubblica.
In queste condizioni, la
sua indigenza deve essere ammessa.
Visto che anche le altre
due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura
davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S.,
K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,
consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,
parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti