35.2013.81
L'Istituto assicuratore ha rettamente attribuito una rendita mensile di fr. 644.80 sulla base di un grado d'invalidità del 13% e un salario assicurato di fr. 74'400.--
30 aprile 2014Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.81
LG/sc
Lugano
30 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 ottobre 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 novembre 1997, RI
1, dipendente del Ristorante __________ di __________, in qualità di cuoco e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, lavorando in
cucina ha riportato una lesione legamentare al pollice destro (doc. 1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, la CO 1 con decisione del 19 dicembre 2000 ha attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 42).
1.3. Con la decisione del 6 aprile
2005 la CO 1 ha sospeso a partire dal 1° ottobre 2004 l’indennità giornaliera e
le prestazioni relative alle spese di cura e ha attribuito all’assicurato una
rendita d’invalidità del 21% (doc. A110).
1.4. Contro questa decisione
l’assicurato, a quel momento rappresentato dall’avv. __________, ha inoltrato –
in data 20 aprile 2005 – opposizione contestando sia l’aspetto medico che
quello economico (doc. A111).
1.5. Nel frattempo, in ambito di
assicurazione invalidità, l’Ufficio AI con la decisione del 14 agosto 2008,
cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita
intera dal 1° settembre 2003 al 31 dicembre 2004 (cfr. incarto AI).
In seguito, con la
decisione del 22 dicembre 2008, l’UAI non è entrato nel merito della nuova
domanda di prestazioni presentata dall’assicurato. Contro quest’ultima
decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA il quale ha accolto il
ricorso, annullato la decisione e rinviato gli atti all’amministrazione per
nuovi accertamenti medici (cfr. sentenza 32.2009.34 del 6 aprile 2009).
Con la decisione dell’8
marzo 2010 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato
sulla base della perizia reumatologica del Dr. __________ (doc. 138). Contro
questa decisione l’assicurato è insorto dinanzi al TCA, il quale con la
sentenza 32.2010.91 del 22 ottobre 2010 ha confermato il provvedimento dell’amministrazione. Il giudizio del TCA è poi stato confermato anche dal Tribunale
federale con la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011.
1.6. Al termine della procedura in
ambito di assicurazione invalidità, la CO 1, con lo scritto del 5 ottobre 2011, ha preso posizione sull’opposizione dell’assicurato alla decisione del 20 aprile 2005
prospettando una reformatio in pejus. In sostanza, alla luce del calcolo
del grado d’invalidità emerso dalla sentenza del TCA del 22 ottobre 2010
confermato dal TF, l’Istituto assicuratore ha prospettato all’assicurato la
riduzione della percentuale d’invalidità dal 21% al 13% (doc. A141).
1.7. Con scritto del 12 gennaio
2012 l’avv. __________, per conto dell’assicurato, ha dichiarato di mantenere
l’opposizione del 20 aprile 2005 (doc. A142).
1.8. Con la decisione su
opposizione del 18 ottobre 2013 la CO 1 ha parzialmente accolto l’opposizione
riformando la decisione del 6 aprile 2005. L’Istituto assicuratore ha concesso,
a partire dal 1° ottobre 2014, una rendita mensile di fr. 644.80 sulla base di
un grado d’invalidità del 13% e un salario assicurato di fr. 74'400.--. La
rendita viene versata con effetto dal 1° dicembre 2013. La CO 1 ha rinunciato a
chiedere il rimborso delle prestazioni versate in eccedenza dal 1° ottobre 2004
al 1° dicembre 2013 (doc. A).
1.9. Contro questa decisione RI 1
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della
decisione impugnata e il riconoscimento di un grado d’invalidità almeno del 60%
(doc. I).
Il ricorrente ha
contestato sia la valutazione medica che quella economica, in particolare il
reddito da valido e quello da invalido calcolati dall’amministrazione (doc. I).
RI 1 ha contestato anche
l’importo della rendita ordinaria d’invalidità calcolato dalla CO 1 (doc. I).
L’insorgente ha quindi
postulato la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso (doc. I).
1.10. Con le osservazioni del 27
novembre 2013 CO 1, rappresentata dallo RA 1, ha chiesto al TCA
di rifiutare l’effetto sospensivo postulato da RI 1 non ritenendo il
provvedimento né economico, né sensato (doc. V+1).
1.11. Con sentenza 35.2013.81 del 29
novembre 2013, il TCA ha respinto l’istanza non essendo dati i presupposti per
il ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso tolto dalla CO 1 con la
decisione su opposizione del 18 ottobre 2013 (doc. VIII).
Contro questa decisione
l’assicurato è insorto dinanzi al TF (doc. XI), il quale con la sentenza
8C_17/2014 del 30 gennaio 2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso (doc. XIII).
1.12. Nel merito della vertenza l’assicuratore resistente, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa
venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IX).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è sia l’entità
della rendita di invalidità spettante all’assicurato che l’importo del guadagno
assicurato e della rendita ordinaria.
2.3. Entità della rendita di
invalidità
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde
al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre
concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo
la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza, l’Istituto
assicuratore, nella decisione formale del 6 aprile 2005, ha fissato un grado d’invalidità del 21% facendo capo, per quel che riguarda l’aspetto medico,
alle conclusioni del rapporto di degenza del 17 agosto 2004 della __________ di
__________ (degenza dall’8 luglio 2004 al 12 agosto 2004, doc. M114), dal quale
emerge una persistente limitazione funzionale associata a deficit di forza a
livello del pollice destro che limita in maniera importante la capacità lavorativa
dell’assicurato nell’attività di cuoco. Tuttavia, secondo i medici della __________
di __________, Dr. __________ e Dr. __________, è esigibile un’attività che
comporti una minore sollecitazione della mano destra (doc. A110).
La CO 1, nella decisione
su opposizione del 18 ottobre 2013, in cui ha fissato un grado d’invalidità del
13%, ha quindi fatto riferimento alla valutazione medica del Dr. __________ svolta
in ambito di assicurazione invalidità.
Nel rapporto del 4 agosto
2009.
il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha esposto la seguente
diagnosi: “Dolori cronici al pollice destro in: - Esiti da interventi
chirurgici ripetitivi al pollice destro con artrodesi dell’articolazione
metacarpofalangea I. Artrosi con deviazione ulnare dell’articolazione
interfalangea prossimale IV alla mano destra, in esiti da lesione nel 1967.
Artrosi metacarpofalangea I a sinistra. Sindrome lombo- vertebrale
intermittente in – Importanti disturbi statici del rachide (ipercifosi della
dorsale con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi
sinistroconvessa altodorsale, destro convessa lombare, scompensata) – Anomalia
di transizione lombosacrale con lombarizzazione completa di S1. – Minime
alterazioni degenerative (spondilosi) delle ultime vertebre lombari caudali.
– Decondizionamento
muscolare” (doc. M123).
Lo specialista ha
giudicato l’assicurato abile sull’arco di una giornata lavorativa normale nella
sua ultima attività esercitata di cuoco, con una riduzione del redimento del
25%, mentre in un lavoro adatto al suo stato di salute il Dr. __________ ha
valutato RI 1 abile al 100% dal 6 marzo 2008 (doc. M123).
Il medico del Servizio
Medico Regionale (SMR) dell’AI, Dr. __________, nelle annotazioni del 13 agosto
2009, in considerazione delle precedenti valutazioni infortunistiche ha
tuttavia ritenuto non adatta al suo stato di salute la precedente attività di
cuoco (doc. M123).
Il TCA non vede validi
motivi per scostarsi dal profilo dell’esigibilità lavorativa tracciato dagli
specialisti della __________ di __________ e dai medici che hanno valutato RI 1
in ambito AI (Dr. __________ e Dr. __________).
Il ricorrente, da parte
sua, ha contestato la valutazione medica facendo riferimento al rapporto del 12
aprile 2005 del Dr. __________ dell’Ospedale __________ di __________, il quale
aveva escluso la ripresa dell’attività lavorativa in qualità di cuoco (doc.
M118).
Le conclusioni del Dr. __________,
che peraltro anche nel certificato medico del 19 novembre 2009 e in quello
dell’8 aprile 2010 aveva attestato in modo del tutto generico l’inabilità la
lavoro al 100%, sono già state confutate da questa Corte nella sentenza
32.2010.91
del 22 ottobre 2010, nella quale il TCA non ha intravisto ragioni
per scostarsi dalle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ anche
alla luce del rapporto del 6 marzo 2008 dello stesso Dr. __________ che
concludeva per una piena capacità lavorativa in un’attività adeguata (cfr. citata
sentenza del 22 ottobre 2010, pag. 11).
Alla luce di quanto
precede, occorre concludere che il ricorrente non è più in grado di svolgere la
precedente attività di cuoco, ma è da ritenere abile al 100% in un’attività
adeguata.
2.4
Con la propria impugnativa l’insorgente
ha lamentato la mancata indicazione nella decisione impugnata delle attività
esigibili (doc. I, pag. 5).
Secondo il TCA, le
limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico non
rendono irrealistica la possibilità per l’assicurato di reperire, sul mercato
generale del lavoro, delle opportunità di impiego.
In una sentenza inedita
del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica
la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività
cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a
causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra
- era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili,
come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il
braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel
mondo del lavoro un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una
mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a
causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è
stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non
richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi
superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):
" (…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser
Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür
erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich
beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)."
(STFA succitata, consid. 3b)
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in
grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in
mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una
funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a
livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da
risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione
radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una
leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
Infine, con un giudizio I
27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in
grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza,
rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività
ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato
nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al
braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra
(con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura
parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di
un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente
pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata
post-traumatica).
È peraltro utile
aggiungere che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998.
p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
In una
sentenza 8C_94/2012 del 29 marzo 2012 consid. 3.2, il Tribunale federale ha
confermato che anche per gli assicurati che possono utilizzare un solo
braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Die Gerichtspraxis geht davon aus, dass der ausgeglichene
Arbeitsmarkt für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind
und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können, genügend
realistische Betätigungsmöglichkeiten bietet. Zu denken ist etwa an
einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung
und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten,
die nicht den Einsatz beider Arme und beider Hände voraussetzen (vgl. Urteile
8C_207/2009 vom 8. September 2009 E. 3.2 und 8C_635/2007 vom 27. August 2008 E.
4.2
mit Hinweisen). Solche Arbeitsstellen bestehen auch in produktionsnahen
Betrieben, weshalb sich eine Einschränkung des in Betracht zu ziehenden
Arbeitsmarktes auf den Dienstleistungssektor nicht aufdrängt.“
(il corsivo
é del redattore)
Alla luce di
quanto precede, occorre dunque concludere che il ricorrente sarebbe in grado di
svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa
adeguata.
Nella
decisione dell’8 marzo 2010 l’Ufficio AI ha ripreso il parere della consulente
in integrazione professionale che indicava quali esigibili una vasta gamma di
attività sia nel settore secondario (operaio generico addetto alla sorveglianza
del funzionamento e della qualità..) che nel settore terziario (fattorino, autista
addetto alla consegna di merce leggera, agente di vigilanza / sorveglianza; nel
settore della vendita di prodotti alimentari o nel sevizio alla clientela nel
reparto di gastronomia in un negozio di alimentari o attività simili) (cfr.
incarto AI).
2.5
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Con la decisione su
opposizione del 18 ottobre 2013 la CO 1 ha parzialmente accolto l’opposizione
riformando la decisione del 6 aprile 2005 e attribuendo all’assicurato una
rendita sulla base di un grado d’invalidità del 13% fondandosi sugli
accertamenti svolti in ambito AI.
La nozione di invalidità in
ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127
V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,
dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno
totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,
non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V
292, 119 V 471).
In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un
infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio
attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito
LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere
determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa
non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V
123).
In una decisione U183/98
dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si
fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono
vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,
allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto
dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in
successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non
vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni
o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI
2004.
pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
Il TFA ha infatti statuito
che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a
ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il
diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione
dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti
vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale
anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata
dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF
133.
V 549).
La recente giurisprudenza
federale ha ancora stabilito che, l’assicurazione per l’invalidità non è
vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
2.6
Nella decisione
impugnata CO 1 ha ripreso l’importo del reddito da valido di fr. 60'745.34
stabilito in ambito AI, sulla base dell’attività di cuoco svolta nei mesi da
maggio a luglio 2002 presso il ristorante __________ di __________ (doc. A),
mentre il ricorrente ha postulato l’applicazione di un reddito annuale
da valido di fr. 90'000.--, in quanto se non fosse stato infortunato avrebbe
potuto svolgere l’attività di capocuoco (doc. I, pag. 4)
Quanto
sostenuto dal ricorrente costituisce una mera dichiarazione di parte, non
supportata da alcun riscontro oggettivo, per giunta in contrasto con i dati
salariali del datore di lavoro esposti dal TCA nella sentenza del 22 ottobre
2010, pag, 15 e, quindi va giudicata priva di valore probatorio.
Su questo
tema nella sentenza 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 il TF ha ricordato quanto
segue:
“(…)
3.1
Le revenu sans invalidité
est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (art.
16.
LPGA; art. 28a al.1 LAI). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut
établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante,
réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le
revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier
lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution
des salaires.
Pour savoir s'il y a lieu de prendre en considération un
changement hypothétique d'activité, les possibilités théoriques de
développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en
considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues.
Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré
aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de
ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur
de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple,
lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a
donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de
l'assuré ne suffisent pas (arrêts 9C_486/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.1 et
9C_523/2008 du 25 mai 2009 consid. 2.2). Lorsque l'invalidité est la conséquence
d'un accident, ces indices doivent déjà avoir existé au moment où celui-ci
s'est produit (arrêt U 222/97 du 23 juin 1999 consid. 5c résumé in: REAS
2003.
p. 66). (le sottolineature sono de redattore)”.
Nella
sentenza 32.2010.91 del 22 ottobre 2010 il TCA ha rilevato che dopo
l’infortunio del 10 novembre 1997 l’assicurato ha esercitato a più riprese la
propria attività di cuoco al 100% conseguendo da ultimo, nei mesi da maggio a
luglio 2002, un salario mensile di fr. 4'661.80 presso il ristorante __________
di __________. Nel medesimo anno egli avrebbe quindi potuto conseguire un
reddito annuo pari a fr. 55'941.60 (fr. 4'661.80 x 12) che aggiornato al 2008 è
pari a fr. 60'745.34 (fr. 55'941.60 +1.5% per il 2003, +1.0% per il
2004, +1.2% per il 2005, +1.0% per il 2006, +1.4% per il 2007 e +2.2% per il
2008; cfr. la tabella B10.2, pubblicata in La Vie économique 1/2-2010 pag. 95).
Questo importo può essere
fatto proprio dal TCA anche in ambito LAINF.
2.6.1
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.6.2
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili
oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
L’assicurato, quale cuoco,
avrebbe realizzato nel 2008 un reddito annuo di fr.
60'745.34 (cfr. consid. 2.6.1.) per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito
si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella
TA1 2008, p.to 55 “Alberghi e ristorazione”, livello di qualifica 1+2:
fr. 5'159.-- riportati su 42.0 ore/settimana x 12 mesi; cfr. la tabella B9.2
relativa alla durata settimanale normale del lavoro nelle imprese settore H
alberghi e ristorazione, pubblicata in La Vie économique 7/8-2010 pag. 90 = fr. 65’003.40).
Pertanto,
in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.6.1. in fine,
il reddito statistico da invalido (fr. 59’978.88) va
ridotto dell’1.56%, percentuale corrispondente al gap salariale
applicabile (fr. 60'745.34 contro fr. 65’003.40 danno un gap del 6.56% che va
ridotto dei primi 5 punti % attestandosi a 1.56%), e del 10%, riduzione
complessiva riconosciuta dai consulenti in integrazione professionale (cfr.
incarto AI), e si attesta pertanto a fr. 53'138.88 (fr. 59’978.88
ridotti dell’1.56% e del 10% = fr. 53'138.88).
In conclusione, ritenuto
il reddito da valido di fr. 60'745.34 e quello ipotetico da invalido di fr.
53'138.88 si ottiene un grado d’invalidità del 13% ([60'745.34 - 53'138.88] x
100.
: 60'745.34 = 12.52% arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. =
SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Visto che,
con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita
di invalidità proprio del 13%, il suo ricorso su questo punto deve essere
respinto.
2.7
Entità del guadagno annuo
assicurato
2.7.1
Secondo l’art. 20 cpv. 1 LAINF
in caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80 per cento
del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità
parziale.
A norma dell’art. 15 cpv.
1.
LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno
assicurato.
Il
cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é
considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima
dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno
precedente l’infortunio.
Il
medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare
disposizioni particolari.
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza
ivi menzionata).
Di
regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art.
22.
cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al
salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso
dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non
ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,
il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.
Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata
prevista.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Per quanto qui di
interesse, il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente
l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio
militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità,
disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che
l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.
2.7.2
Nel caso di specie, la CO 1 ha
quantificato in fr. 74'400.-- il guadagno realizzato da RI 1 nell’anno
precedente all’infortunio. Importo dal quale viene dedotto il 20% ai sensi
dell’art. 20 cpv. 1 LAINF (fr. 59'520.--).
Il 13% di fr. 59'520.--
corrispondono a fr. 7'737.60 annui e a una rendita ordinaria LAINF di fr.
644.80
mensili (doc. A).
Dalle
tavole processuali emerge che per ricostruire il salario conseguito durante
l’anno precedente l’infortunio ai sensi degli artt. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 4
OAINF, l’amministrazione ha fatto capo all’estratto dei contributi AVS di
Antonio Russo dal quale emerge per il periodo gennaio-dicembre 1996 un reddito
annuo di fr. 76'690.--, mentre per il periodo da gennaio-dicembre 1997 un
reddito annuo di fr. 73'840.-- (cfr. incarto AI).
Di conseguenza per l’anno
precedente all’infortunio si è giunti all’importo di fr. 74'400.-- (doc. A).
Il
TCA ritiene che il guadagno assicurato sia stato correttamente calcolato da CO
1, motivo per cui esso può essere senz’altro confermato. Del resto,
l’insorgente ha sì contestato l’importo ritenuto dall’assicuratore infortuni, limitandosi
tuttavia a ribadire che il suo reddito da valido sarebbe stato di fr. 90'000.--
(cfr. doc. I, pag. 5). Argomentazione che non può essere ammessa visto il
tenore dell’art. 15 cpv. 1 LAINF (cfr. consid. 2.7.1).
Anche su questo punto la
decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti