35.2013.82
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12 giugno 2014Italiano37 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.82
mm
Lugano
12 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2013 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 dicembre 2010, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di tutto-fare e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é rimasto
vittima di un incidente stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato la frattura pluriframmentaria scomposta
dell’epifisi prossimale della tibia destra con infossamento e scomposizione
dell’emipiatto tibiale esterno e la fratura pluriframmentaria dell’epifisi
prossimale del perone destro (cfr. doc. 14).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Nel corso del mese di maggio
2012, l’assicurato é stato sottoposto a un intervento di asportazione del
materiale di osteosintesi con artroscopia diagnostica del ginocchio destro
(cfr. doc. 78).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 giugno 2013, la CO
1 ha posto termine al versamento delle prestazioni di corta durata a decorrere
dalla fine del mese di maggio 2013 (fatta eccezione per due cicli di
fisioterapia/anno onde garantire il mantenimento dello stato di salute) e ha
accordato all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 25%. Per
contro, a RI 1 é stato negato il diritto alla rendita, posto che il suo grado
di invalidità non raggiunge la soglia minima fissata dalla legge (cfr. doc.
126).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla Cassa malati __________ (doc. 133) e dall’avv. __________ per
conto dell’assicurato (doc. 135 e 137), in data 11 ottobre 2013,
l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 140).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13
novembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto, in
via principale, che venga accertata la prematura definizione del caso da
parte dell’assicuratore convenuto e che gli atti gli vengano quindi rinviati
per rivalutare il diritto alla rendita una volta raggiunta la stabilizzazione
del suo stato di salute infortunistico e, in via subordinata, la
condanna della CO 1 a riconoscergli una rendita d’invalidità del 24%.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente rimprovera innanzitutto all’amministrazione di
avere prematuramente dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta
durata (cura medica + indennità giornaliera), quando, a detta degli specialisti
consultati, le condizioni del ginocchio infortunato potrebbero ancora
migliorare grazie all’impianto di una protesi (cfr. doc. I, p. 9-12: “Non é
dunque possibile ritenere che l’impianto di una protesi non garantisca un
incremento della capacità lavorativa residua dell’assicurato in mansioni leggere
svolte in posizione prevalentemente seduta, aspetto che la CO 1 avrebbe dovuto
verificare prima di emanare la sua decisione.”).
A proposito degli aspetti
economici legati alla determinazione del diritto alla rendita -
specificatamente per quanto attiene all’entità del reddito da invalido (quello
da valido non é contestato) -, il ricorrente fa valere che il reddito
statistico dovrebbe essere ridotto del 20% per tenere conto del discapito di
rendimento nell’esercizio di attività lavorative adeguate, del 16.51% a titolo
di gap salariale, nonché del 25% per fattori personali (cfr. doc. I, p.
14-18).
In merito alla menomazione
all’integrità, facendo capo alla valutazione del chirurgo ortopedico dott. __________,
l’assicurato pretende aver diritto a un’indennità del 40% (cfr. doc. I, p. 19:
“Il quadro clinico dell’assicurato, le limitazioni a cui egli é sottoposto e
gli importanti dolori che lamenta, che potrebbero persistere per sempre o
addirittura peggiorare ulteriormente col tempo, giustificano un grado di
menomazione dell’integrità di almeno il 40%.”).
1.4. In data 25 novembre 2013,
l’avv. __________ ha informato il TCA di non più rappresentare l’insorgente
(doc. IV).
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Con decisione del 16 dicembre
2013, questa Corte ha respinto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto
sospensivo del ricorso (doc. VIII).
1.7. Nel mese di gennaio 2014,
l’avv. RA 1 ha comunicato di avere nel frattempo assunto il patrocinio
dell’assicurato (doc. IX).
1.8. Il 13 marzo 2014, la
patrocinatrice ha preannunciato che, all’inizio di maggio 2014, avrebbe avuto
luogo un nuovo consulto specialistico presso il dott. __________ (doc. XI).
1.9. In data 18 aprile 2014, al
TCA é pervenuta documentazione destinata a supportare la domanda di assistenza
giudiziaria (doc. XII + allegati).
1.10. Il 15 maggio 2014, questo
Tribunale ha invitato l’avv. RA 1 a produrre copia del referto relativo alla
visita 7 maggio 2014 presso il dott. __________ (doc. XIII), ciò che ella ha
fatto in data 22 maggio 2014 (doc. XIV + allegato).
L’assicuratore resistente
si é espresso al riguardo il 28 maggio 2014 (doc. XVI).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é, in
primo luogo, la questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a
dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal
31 maggio 2013, oppure no.
Nell’affermativa, il TCA
dovrà valutare il diritto alla rendita di invalidità e l’entità della
menomazione all’integrità di cui é portatore il ricorrente.
2.3. Stato di salute
stabilizzato a contare dal 31 maggio 2013?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in
applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto
all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.
1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
In una sentenza
8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei
termini seguenti:
" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a persone
che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio 2003
art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il concetto
di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung" e
"sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.
19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un
recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in
seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che
il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,
così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134
V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,
consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo
stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi
di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.
ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20
maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1,
non pubblicato, e 3).“
2.3.2. Chiamato a pronunciarsi a
proposito della stabilizzazione dello stato del ginocchio destro e, quindi, in
merito all’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata in ossequio
all’art. 19 cpv. 1 LAINF, il TCA constata che su questo aspetto l’assicuratore
resistente ha fatto capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc.
141, p. 5).
In effetti, con il
complemento peritale del 28 maggio 2013, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e ortopedia, ha dichiarato che dalla continuazione della
cura medica non vi era più da attendersi un notevole miglioramento dello stato
di salute infortunistico dell’assicurato, precisando che “l’eventuale
intervento protesico al ginocchio destro non é sicuramente dal punto di vista
medico esigibile in quanto essendo il paziente stato affetto da un infetto vi é
il rischio di una notevole infezione della protesi.” (doc. 122, p. 3). Egli ha
inoltre consigliato l’esecuzione di due cicli di fisioterapia all’anno, con lo
scopo di “… evitare un ulteriore peggioramento e mantenere durevolmente la sua
capacità di guadagno residua.” (doc. 122, p. 4).
Dalle carte processuali
emerge che l’intervento d’impianto di una protesi del ginocchio era stato
prospettato al ricorrente dal dott. __________, Vice-primario di ortopedia
presso l’Ospedale regionale di __________.
Ad esempio, in occasione
della visita di controllo del 26 settembre 2012, che ha avuto luogo dopo
l’asportazione del materiale di osteosintesi (31 maggio 2012), lo specialista
appena citato ha disposto la continuazione della cura conservativa,
riservandosi però di valutare l’indicazione per l’impianto di una protesi del
ginocchio “nel caso in cui i dolori dovessero (…) persistere e creare al
paziente una chiara limitazione, …” (doc. 83).
Chiamato
dall’amministrazione a esprimersi a proposito delle considerazioni sull’ulteriore
procedere terapeutico espresse dal dott. __________ a margine della visita
peritale del 30 gennaio 2013 (cfr. doc. 105, p. 5: “Per quanto riguarda invece
la problematica del ginocchio vi é una certa discrepanza tra il reperto quasi
negativo dell’esame artroscopico diagnostico e gli attuali disturbi ciò che
forse mi fanno pensare che la problematica non é squisitamente intra-articolare
ma ancora peri-articolare cosa che forse non potrebbe anche qui essere
sostanzialmente modificata dall’impianto protesico. Mi chiedo quindi se non sia
opportuno sottoporre il paziente ad una visita specialistica riabilitativa da
parte del Dr. __________ alla clinica di __________ con un eventuale
trattamento stazionario o in day hospital (…) prima di eventualmente proporre
l’impianto protesico che non penso possa garantire al paziente un importante
cambiamento dell’attuale situazione.”), il dott. __________ ha affermato di
essere d’accordo che i disturbi risentiti dall’assicurato non hanno un’origine
esclusivamente ortopedica ma di ritenere che “… con l’impianto di una protesi
si possa migliorare, non solo la stabilità e la mobilità dell’articolazione, ma
anche la qualità di vita del paziente.” (doc. 107).
Con referto del 14 maggio
2013, il reumatologo dott. __________, terminato il periodo di riabilitazione
in day-hospital, ha ritenuto che “… con trattamenti conservativi più di quello
fin’ora effettuato non si riesca a guadagnare ulteriormente …. Il paziente
potrebbe unicamente trarre ancora beneficio da un drastico calo ponderale, (…),
mentre le possibilità di un netto miglioramento sono limitate dalle patologie internistiche.
Lascio aperta la possibilità della posa di una protesi al ginocchio,
valutazione da fare da parte dei chirurghi ortopedici.” (doc. 114).
Unitamente alla propria
impugnativa, RI 1 ha prodotto una perizia di parte del dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica.
A proposito della
stabilizzazione dello stato di salute e dell’ulteriore procedere terapeutico,
questo sanitario ha sostenuto che “il quadro clinico del signor RI 1 non é
assolutamente da ritenersi stabilizzato, anzi dal mio punto di vista é in via
di lento e graduale peggioramento.”, che “l’utilizzo di impianto della protesi
totale a livello del ginocchio destro sicuramente potrebbe migliorare il quadro
clinico presentato dal paziente, in particolare sul piano algico e sul piano
della qualità di vita.” e inoltre che “per quanto concerne una valutazione
dell’invalidità ritengo opportuno che questa venga presa in considerazione a
seconda di quale sarà il procedere terapeutico e ribadisco il concetto se vi
sarà un procedere conservativo, il paziente rimane inabile sicuramente al 50%
per quanto concerne i lavori di forza, lavori che necessitano di usare le scale
e marcia su terreni sconnessi e sollevamento di pesi a livello delle ginocchia
e l’utilizzo della stazione eretta prolungata per più di 4 ore. Ribadisco il
concetto che a seconda dell’evoluzione post-operatoria di un impianto di
chirurgia protetica tutta l’inabilità lavorativa sarà da rivalutare.” (doc. D).
In corso di causa, questa
Corte ha chiesto alla rappresentante legale dell’assicurato di produrre copia
del referto del dott. __________, relativo alla consultazione del 7 maggio 2014
(cfr. doc. XIII).
Da questo documento risulta
che nel frattempo è intervenuto un evidente miglioramento soggettivo dei
disturbi, tanto che “il paziente é persino in grado di camminare senza
l’ausilio delle stampelle e inoltre effettua una passeggiata di almeno 1 ora,
tutte le sere. L’assunzione di antidolorifici si rende necessaria solo
occasionalmente.”, ragione per la quale il dott. __________ ha dichiarato non
esservi “… l’indicazione per procedere con l’impianto di una protesi del
ginocchio.” (doc. G).
2.3.3. Attentamente vagliata la
documentazione medica riassunta al precedente considerando, il TCA ritiene che
la CO 1 era legittimata a dichiarare stabilizzate le condizioni di salute
infortunistiche di RI 1 e, quindi, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre termine
alle prestazioni di corta durata a partire dalla fine del mese di maggio 2013.
Innanzitutto, a
prescindere dal fatto che dal referto del dott. __________ non emerge in
maniera sufficientemente chiara se il prospettato intervento di protesi del
ginocchio comporterebbe un miglioramento (anche) a livello della capacità
lavorativa dell’assicurato, tale aspetto é in definitiva irrilevante, posto
che, già tenuto conto dello stato attuale (ossia senza protesi), in
applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, facendo capo al
mercato generale del lavoro, l’amministrazione ha correttamente negato il
diritto alla rendita d’invalidità, così come verrà diffusamente dimostrato in
seguito.
D’altro canto, le
considerazioni espresse dal chirurgo ortopedico privatamente consultato
dall’insorgente appaiono di fatto superate dall’ultima certificazione del dott.
__________, per il quale, a fronte del miglioramento intervenuto nel frattempo
a livello del ginocchio infortunato, non vi é più l’indicazione medica a
sottoporre il ricorrente al prospettato intervento chirurgico (cfr. doc. G).
In esito a quanto precede,
questo Tribunale può quindi procedere, qui di seguito, all’esame delle prestazioni
di lunga durata (rendita d’invalidità e indennità per menomazione
all’integrità).
2.4. Diritto alla rendita di
invalidità.
2.4.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze
economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nella concreta evenienza, il
TCA constata che il ricorrente non solleva alcuna specifica obiezione in merito
all’esigibilità lavorativa ritenuta dall’amministrazione fondandosi
sull’apprezzamento enunciato dal dott. __________ (cfr. doc. 122, p. 4 e doc.
124), se non quella secondo cui avrebbero dovuto essere considerate anche “… le
limitazioni causate dai problemi al cuore e ai bronchi (grave broncopatia
cronica ostruttiva) …” (doc. I, p. 16).
Al riguardo, questa Corte
si limita a rilevare che nella valutazione dell’esigibilità lavorativa entrano
in linea di conto unicamente quei disturbi che si trovano in una relazione di
causalità, naturale e adeguata, con l’infortunio assicurato, ciò che non é
evidentemente il caso per le problematiche evocate dal ricorrente.
Tutto ben considerato, il
TCA non vede quindi alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione del
medico interpellato dalla CO 1, per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di
svolgere un’attività lavorativa leggera in posizione seduta, con la possibilità
di alzarsi e di sgranchire le gambe per circa 10 minuti ogni ora (6
ore/settimana), ciò che corrisponde a una riduzione del rendimento -
arrotondando per eccesso - di circa il 20% (su quest’ultimo aspetto, si veda la
STFA U 76/05 del 26 agosto 2005 consid. 3.3 e la STCA 35.2011.18 del 10 maggio
2012.
consid. 2.3.4).
Il TCA non ignora che, al
momento della decorrenza dell’eventuale rendita (1° giugno 2013), RI 1 65
anni, e che perciò non esisterebbe di fatto più possibilità realistica di
mettere a frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto
equilibrato. Tuttavia, torna qui applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. il
consid. 2.4.2.), cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere
determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310
consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe
percepito un assicurato di mezza età, intorno
ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426
consid. 2).
2.4.4
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo la Generali,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 41'028.60 (cfr. doc.
141, p. 5).
Questo dato non é
contestato dall’assicurato (cfr. doc. I, p. 13: “Su tale importo non si ha
niente da obiettare”) e può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.4.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.4.6
Dalle decisione
su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.
39'051 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica
4.
(fr. 62'270.35), e operando successivamente una decurtazione del 12.9% a titolo di gap salariale, del 20% per tenere conto
della riduzione della capacità lavorativa e del 10% a titolo di
deduzione sociale (doc. 141, p. 6s.).
L’assicurato
contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore, sostenendo che il
reddito derivante dall’applicazione della tabella TA 1 andrebbe invece ridotto
del 20% in ragione del discapito di rendimento, del 16.51% a titolo di gap
salariale, nonché del 25% per fattori personali (cfr. doc. I, p. 14-18).
Conformemente alla
giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.
61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'693.59.
L’assicurato, quale tutto-fare
presso un esercizio pubblico (night-club), avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 41'028.60/anno
per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa sotto
la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 56 “Attività
di servizi di ristorazione”, livello di qualifica 4: fr. 3’895 riportato su
42.2
ore/settimana = fr. 4’109.22 x 12 mesi = fr. 49'310.64 + adeguamento
all'indice dei salari nominali = fr. 50’592.71).
Pertanto, in applicazione
della giurisprudenza citata al considerando 2.4.5. in fine, il reddito
statistico da invalido (fr. 62'693.59) va ridotto del 13.9%, percentuale
corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale
che supera la soglia del 5%), e si attesta pertanto a fr. 53'979.18.
Questo Tribunale non può
seguire il ricorrente allorquando pretende che il gap salariale venga
determinato applicando il punto 81 della TA 1 “Attività di servizi per edifici
e paesaggi”, anziché il punto 56, in quanto presso il night-club egli fungeva
da “tutto-fare e manutentore” (cfr. doc. I, p. 15). In effetti, ciò che importa
é che, a prescindere dalle mansioni concrete svolte, egli lavorava nel settore
della ristorazione (si veda, del resto, quanto indicato dal datore di lavoro
sull’annuncio d’infortunio del 28 dicembre 2010 - doc. 4)
Posto che la capacità
lavorativa in attività alternative adeguate é limitata all’80% (cfr. consid.
2.4.3
), il reddito statistico deve essere ulteriormente ridotto del 20% ed é quindi
pari a fr. 43'183.34 (risultato intermedio).
2.4.7
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 10% sul reddito
statistico da invalido, per tenere conto delle limitazioni funzionali al
ginocchio destro e dell’età dell’assicurato (doc. 140, p. 6).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del
10%, la Generali non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
In effetti, fatta
eccezione per quelle relative al danno alla salute e al tipo permesso di
soggiorno (cat. B - cfr. STFA I 677/03 del 28 maggio 2004 consid. 2.4.2), le
peculiarità del caso di specie non giustificano alcuna ulteriore riduzione del
reddito statistico da invalido.
In merito al fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte
negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.
16.
ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter
bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008.
consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF
8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20
luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF
8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Il fatto che
egli possa svolgere un’attività adeguata sull’arco dell’intera giornata
con un discapito di rendimento del 20%, di per sé non giustifica una riduzione
del reddito statistico (cfr. la STF 8C_673/2012 del 16 maggio 2013 consid. 5.2
riguardante il caso di un assicurato per il quale, come nel caso di specie, era
necessario introdurre delle rilevanti pause supplementari, e la STF 9C_40/2011
del 1° aprile 2011 consid. 2.3.1), come non la giustificano la sua limitata
scolarità e la scarsa conoscenza della lingua italiana (cfr. STFA I 92/06 del
16.
agosto 2006 consid. 6.3).
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a fr. 38'865 (90%
di fr. 43'183.34).
2.4.8
In conclusione, il grado di
invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 38'865 al reddito
che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e
cioè fr. 41'028.60 -, risulta essere del 5.27%, arrotondato al 5%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV
Nr. 11 p. 41).
Posto che il suo grado
d’invalidità non raggiunge la soglia minima fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF,
all’insorgente non può essere accordata la rendita.
2.5
Entità della
menomazione all’integrità.
2.5.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.5.5
Dalle tavole processuali si
evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui é portatore RI
1.
é stata eseguita dal chirurgo ortopedico dott. __________.
Questo il tenore del suo
apprezzamento 28 maggio 2013:
" (…).
Il paziente presenta come menomazione importante e durevole una
leggera gonartrosi del ginocchio destro con problematiche neuropatiche,
gonfiore all’arto inferiore destro, leggera limitazione funzionale e
persistenti dolori.
Valuto quindi una IMI del 25%.
Motivazione: secondo la tabella 5.2 suva un’artrosi media viene
indennizzata tra il 10% e il 30% ed un’artrosi grave tra il 30% e 40%.
Una resezione dell’articolazione o un’artrodesi viene indennizzata
con il 25%.
In questo caso ci troviamo di fronte ad un’artrosi oggettivabile
relativamente leggera indennizzabile quindi con il 10%.
Considerando la possibilità di una eventuale evoluzione in senso
negativo questa percentuale potrebbe essere elevata al 15%.
Se oltre al problema dell’artrosi si aggiunge anche il gonfiore
della gamba ed i problemi neuropatici penso che un indennizzo del 25% sia
giustificato.”
(doc. 122, p. 5)
In sede di ricorso,
l’assicurato pretende di aver diritto a un’indennità del 40% almeno (doc. I, p.
19), facendo capo al parere del dott. __________, il quale ha dichiarato che “…
in base alle tabelle a mia disposizione ritengo che la stessa in caso di
artrosi deve essere portata almeno al 40%, in particolare tutto dipenderà
dall’esito di un intervento futuro di chirurgia protetica.” (doc. F).
Chiamato a pronunciarsi su
una questione squisitamente medica, questo Tribunale ritiene di poter
validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia
della CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta una
vasta esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, il quale ha
motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di
menomazione durevole ammonta al 25%.
Il TCA non ignora che,
secondo lo specialista privatamente consultato dal ricorrente, la menomazione
all’integrità sarebbe invece almeno del 40%. Tuttavia, il suo referto non é
suscettibile di scalfire il valore probatorio attribuito alla perizia
amministrativa elaborata del dott. __________, ritenuto che la conclusione ivi
contenuta non appare sufficientemente motivata e, in ogni caso, fatta dipendere
dall’esito di un intervento chirurgico, la cui indicazione medica, per il
momento, non é ancora stata posta (cfr. il consid. 2.3.3.).
Sulla scorta di quanto
precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere
confermata anche nella misura in cui a RI 1 è stata
assegnata un’IMI del 25%.
2.6
Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. RI 1.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o
perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, risulta dagli
atti di causa che l’assicurato - divorziato senza figli a carico - può contare
su entrate mensili pari a fr. 2’226 (cfr. allegati al doc. XII).
Sul fronte delle uscite,
la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale
d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.
1'200 quale importo base mensile per la persona che vive da sola.
Tale importo comprende già
le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,
oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure,
Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
Sulla scorta di quanto é
stato documentato, vi é poi da computare la pigione mensile di fr. 790 e il
premio di cassa malati (fr. 430/mese), per un ammontare globale di fr. 2’420/mese.
Ora, già considerando
queste sole voci di uscita, senza aggiungere all’importo base mensile il
supplemento del 15-25% stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. STFA U
102/04 del 20 settembre 2004), il ricorrente presenta un ammanco mensile di fr.
194.
e deve pertanto essere dichiarato indigente.
Visto che anche le altre
due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura
davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S.,
K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,
consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,
parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria é accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti