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Decisione

35.2013.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 giugno 2014Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nella concreta evenienza, il

TCA constata che il ricorrente non solleva alcuna specifica obiezione in merito

all’esigibilità lavorativa ritenuta dall’amministrazione fondandosi

sull’apprezzamento enunciato dal dott. __________ (cfr. doc. 122, p. 4 e doc.

124), se non quella secondo cui avrebbero dovuto essere considerate anche “… le

limitazioni causate dai problemi al cuore e ai bronchi (grave broncopatia

cronica ostruttiva) …” (doc. I, p. 16).

Al riguardo, questa Corte

si limita a rilevare che nella valutazione dell’esigibilità lavorativa entrano

in linea di conto unicamente quei disturbi che si trovano in una relazione di

causalità, naturale e adeguata, con l’infortunio assicurato, ciò che non é

evidentemente il caso per le problematiche evocate dal ricorrente.

Tutto ben considerato, il

TCA non vede quindi alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione del

medico interpellato dalla CO 1, per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di

svolgere un’attività lavorativa leggera in posizione seduta, con la possibilità

di alzarsi e di sgranchire le gambe per circa 10 minuti ogni ora (6

ore/settimana), ciò che corrisponde a una riduzione del rendimento -

arrotondando per eccesso - di circa il 20% (su quest’ultimo aspetto, si veda la

STFA U 76/05 del 26 agosto 2005 consid. 3.3 e la STCA 35.2011.18 del 10 maggio

2012.

consid. 2.3.4).

Il TCA non ignora che, al

momento della decorrenza dell’eventuale rendita (1° giugno 2013), RI 1 65

anni, e che perciò non esisterebbe di fatto più possibilità realistica di

mettere a frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto

equilibrato. Tuttavia, torna qui applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. il

consid. 2.4.2.), cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere

determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310

consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe

percepito un assicurato di mezza età, intorno

ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426

consid. 2).

2.4.4

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo la Generali,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 41'028.60 (cfr. doc.

141, p. 5).

Questo dato non é

contestato dall’assicurato (cfr. doc. I, p. 13: “Su tale importo non si ha

niente da obiettare”) e può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.4.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.4.6

Dalle decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

39'051 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica

4.

(fr. 62'270.35), e operando successivamente una decurtazione del 12.9% a titolo di gap salariale, del 20% per tenere conto

della riduzione della capacità lavorativa e del 10% a titolo di

deduzione sociale (doc. 141, p. 6s.).

L’assicurato

contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore, sostenendo che il

reddito derivante dall’applicazione della tabella TA 1 andrebbe invece ridotto

del 20% in ragione del discapito di rendimento, del 16.51% a titolo di gap

salariale, nonché del 25% per fattori personali (cfr. doc. I, p. 14-18).

Conformemente alla

giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.

61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'693.59.

L’assicurato, quale tutto-fare

presso un esercizio pubblico (night-club), avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 41'028.60/anno

per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa sotto

la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 56 “Attività

di servizi di ristorazione”, livello di qualifica 4: fr. 3’895 riportato su

42.2

ore/settimana = fr. 4’109.22 x 12 mesi = fr. 49'310.64 + adeguamento

all'indice dei salari nominali = fr. 50’592.71).

Pertanto, in applicazione

della giurisprudenza citata al considerando 2.4.5. in fine, il reddito

statistico da invalido (fr. 62'693.59) va ridotto del 13.9%, percentuale

corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale

che supera la soglia del 5%), e si attesta pertanto a fr. 53'979.18.

Questo Tribunale non può

seguire il ricorrente allorquando pretende che il gap salariale venga

determinato applicando il punto 81 della TA 1 “Attività di servizi per edifici

e paesaggi”, anziché il punto 56, in quanto presso il night-club egli fungeva

da “tutto-fare e manutentore” (cfr. doc. I, p. 15). In effetti, ciò che importa

é che, a prescindere dalle mansioni concrete svolte, egli lavorava nel settore

della ristorazione (si veda, del resto, quanto indicato dal datore di lavoro

sull’annuncio d’infortunio del 28 dicembre 2010 - doc. 4)

Posto che la capacità

lavorativa in attività alternative adeguate é limitata all’80% (cfr. consid.

2.4.3

), il reddito statistico deve essere ulteriormente ridotto del 20% ed é quindi

pari a fr. 43'183.34 (risultato intermedio).

2.4.7

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 10% sul reddito

statistico da invalido, per tenere conto delle limitazioni funzionali al

ginocchio destro e dell’età dell’assicurato (doc. 140, p. 6).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del

10%, la Generali non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In effetti, fatta

eccezione per quelle relative al danno alla salute e al tipo permesso di

soggiorno (cat. B - cfr. STFA I 677/03 del 28 maggio 2004 consid. 2.4.2), le

peculiarità del caso di specie non giustificano alcuna ulteriore riduzione del

reddito statistico da invalido.

In merito al fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte

negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.

16.

ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter

bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF

8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20

luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF

8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Il fatto che

egli possa svolgere un’attività adeguata sull’arco dell’intera giornata

con un discapito di rendimento del 20%, di per sé non giustifica una riduzione

del reddito statistico (cfr. la STF 8C_673/2012 del 16 maggio 2013 consid. 5.2

riguardante il caso di un assicurato per il quale, come nel caso di specie, era

necessario introdurre delle rilevanti pause supplementari, e la STF 9C_40/2011

del 1° aprile 2011 consid. 2.3.1), come non la giustificano la sua limitata

scolarità e la scarsa conoscenza della lingua italiana (cfr. STFA I 92/06 del

16.

agosto 2006 consid. 6.3).

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a fr. 38'865 (90%

di fr. 43'183.34).

2.4.8

In conclusione, il grado di

invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 38'865 al reddito

che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e

cioè fr. 41'028.60 -, risulta essere del 5.27%, arrotondato al 5%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV

Nr. 11 p. 41).

Posto che il suo grado

d’invalidità non raggiunge la soglia minima fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF,

all’insorgente non può essere accordata la rendita.

2.5

Entità della

menomazione all’integrità.

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Dalle tavole processuali si

evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui é portatore RI

1.

é stata eseguita dal chirurgo ortopedico dott. __________.

Questo il tenore del suo

apprezzamento 28 maggio 2013:

" (…).

Il paziente presenta come menomazione importante e durevole una

leggera gonartrosi del ginocchio destro con problematiche neuropatiche,

gonfiore all’arto inferiore destro, leggera limitazione funzionale e

persistenti dolori.

Valuto quindi una IMI del 25%.

Motivazione: secondo la tabella 5.2 suva un’artrosi media viene

indennizzata tra il 10% e il 30% ed un’artrosi grave tra il 30% e 40%.

Una resezione dell’articolazione o un’artrodesi viene indennizzata

con il 25%.

In questo caso ci troviamo di fronte ad un’artrosi oggettivabile

relativamente leggera indennizzabile quindi con il 10%.

Considerando la possibilità di una eventuale evoluzione in senso

negativo questa percentuale potrebbe essere elevata al 15%.

Se oltre al problema dell’artrosi si aggiunge anche il gonfiore

della gamba ed i problemi neuropatici penso che un indennizzo del 25% sia

giustificato.”

(doc. 122, p. 5)

In sede di ricorso,

l’assicurato pretende di aver diritto a un’indennità del 40% almeno (doc. I, p.

19), facendo capo al parere del dott. __________, il quale ha dichiarato che “…

in base alle tabelle a mia disposizione ritengo che la stessa in caso di

artrosi deve essere portata almeno al 40%, in particolare tutto dipenderà

dall’esito di un intervento futuro di chirurgia protetica.” (doc. F).

Chiamato a pronunciarsi su

una questione squisitamente medica, questo Tribunale ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia

della CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta una

vasta esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, il quale ha

motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di

menomazione durevole ammonta al 25%.

Il TCA non ignora che,

secondo lo specialista privatamente consultato dal ricorrente, la menomazione

all’integrità sarebbe invece almeno del 40%. Tuttavia, il suo referto non é

suscettibile di scalfire il valore probatorio attribuito alla perizia

amministrativa elaborata del dott. __________, ritenuto che la conclusione ivi

contenuta non appare sufficientemente motivata e, in ogni caso, fatta dipendere

dall’esito di un intervento chirurgico, la cui indicazione medica, per il

momento, non é ancora stata posta (cfr. il consid. 2.3.3.).

Sulla scorta di quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata anche nella misura in cui a RI 1 è stata

assegnata un’IMI del 25%.

2.6

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. RI 1.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o

perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In concreto, risulta dagli

atti di causa che l’assicurato - divorziato senza figli a carico - può contare

su entrate mensili pari a fr. 2’226 (cfr. allegati al doc. XII).

Sul fronte delle uscite,

la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale

d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.

1'200 quale importo base mensile per la persona che vive da sola.

Tale importo comprende già

le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,

oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure,

Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de

poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

Sulla scorta di quanto é

stato documentato, vi é poi da computare la pigione mensile di fr. 790 e il

premio di cassa malati (fr. 430/mese), per un ammontare globale di fr. 2’420/mese.

Ora, già considerando

queste sole voci di uscita, senza aggiungere all’importo base mensile il

supplemento del 15-25% stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004), il ricorrente presenta un ammanco mensile di fr.

194.

e deve pertanto essere dichiarato indigente.

Visto che anche le altre

due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura

davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S.,

K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,

consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria é accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti