35.2013.83
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20 marzo 2014Italiano31 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
35.2013.83
Data decisione, Autorità:
20.03.2014, TCA
Titolo:
Giocatore di hockey su ghiaccio riporta trauma cranio-cerebrale durante una partita. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di poco meno di un anno e tre mesi dall'infortunio
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
TRAUMA CRANIO-CEREBRALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.83
mm
Lugano
20 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 ottobre
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data __________
2011, RI 1, dipendente della società __________ di __________ in qualità di
giocatore professionista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1, ha subito una carica da un giocatore avversario e ha battuto la
testa contro il __________ (cfr. doc. Z 1).
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 19 ottobre 2011 del
dott. __________, un trauma cranio-cerebrale (cfr. doc. ZM 1).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30
aprile 2013, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni, al più
presto, a far tempo dal 1° gennaio 2013 (cfr. doc. Z 73).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
Z 74, doc. Z 79, doc. Z 83 e doc. Z 87), in data 14 ottobre 2013,
l’assicuratore LAINF ha confermato la sua prima decisione. La CO 1 ha quindi sostenuto
che i disturbi lamentati dall’assicurato dopo il 31 dicembre 2012, non si
sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con l’evento dell’__________
2011, precisando inoltre che “… anche la valutazione del nesso causale adeguato
in applicazione della giurisprudenza della DTF 134 V 109 andrebbe a sfavore
dell’assicurato.” (doc. Z 88).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 14 novembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto, in via principale, che l’amministrazione venga condannata
a ripristinare il diritto all’indennità giornaliera e quello alla cura medica a
decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio e dal 1° maggio 2013 e, in via
subordinata, che gli atti vengano retrocessi alla CO 1 per complemento
istruttorio e nuova decisione.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha fatto valere in
particolare quanto segue:
"
(…).
Il ricorrente ritiene dunque che la CO 1 abbia
leso i suoi diritti, apprezzando in modo arbitrario le prove in suo possesso ed
omettendo di ricercare la verità, assumendone di nuove.
Dapprima il ricorrente segnala che
l’assicuratrice ha negato a priori l’esistenza di un nesso causale tra l’evento
infortunistico e i disturbi derivanti dalla commozione cerebrale subita.
Secondariamente il ricorrente accusa che la
decisione dell’assicurazione si basa solamente ed unicamente sulla perizia da
lei commissionata alla spettabile __________, la quale, come evidenziato già
nell’opposizione del 29 maggio 2013, risulta essere incompleta e a tratti contraddittoria.
Per contro gli evidenti manchi del ricorrente, evidenziati anche nella perizia __________,
non sono stati minimamente presi in linea di conto. In particolare non si
capisce come mai se il ricorrente nel mese di febbraio-marzo non era in grado
di riprendere l’attività lavorativa a seguito di mancanze nella concentrazione,
velocità di riflessi e reazione, la CO 1 ha deciso che la piena capacità
sussisteva a far tempo da fine dicembre 2012.
Il ricorrente accusa altresì che l’assicurazione
non ha minimamente tenuto conto dei problemi psicologici e psicosomatici di cui
soffre. L’assicuratrice, nonostante la disponibilità del ricorrente, non ha
ordinato alcun esame specifico atto a stabilire la natura e l’entità dei
disturbi di cui il ricorrente soffre e che hanno un influsso negativo sullo
svolgimento delle attività quotidiane.
Ma vi é di più.
Riferendosi all’omissione di ulteriori esami
neuropsichiatrici e -psicologici l’assicurazione si é limitata a dire, senza
spiegarne il perché, che “una diagnosi neuropsichiatrica non poteva essere
posta” (…) oppure che “la neuropsicologia attualmente non é sufficiente per
valutare e provare la causalità in modo autonomo” (…). Alla luce della
precitata giurisprudenza in materia é tuttavia chiaro che ciò non corrisponde
al vero. Ritenuto che anche un disturbo psichico possa avere un nesso causale
naturale ed adeguato con l’evento infortunistico originario, non si capisce
come mai l’assicurazione abbia (volutamente) negletto di analizzare questi
aspetti.
Rinunciando a voler richiedere un’ulteriore
perizia, nonostante le critiche sollevate dal ricorrente e i dubbi che si
sarebbero dovuti insinuare in chi di dovere, l’assicurazione ha commesso un
apprezzamento arbitrario delle prove, violando l’art. 9 della Costituzione
federale (DTF 130 I 337), ledendo di conseguenza anche il diritto di essere
sentito del ricorrente. Per tutti questi motivi il ricorrente é dell’opinione
che la decisione della CO 1 pecchi di superficialità e parzialità.
L’assicurazione non ha quindi adempiuto correttamente il proprio compito di
svolgere i necessari accertamenti medici con obbiettività ed imparzialità."
(doc. I, p. 8s.)
1.4. L’Istituto
assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
In quella
sede, la CO 1 ha precisato che, qualora dovesse essere ammessa la causalità
naturale, l’esame dell’adeguatezza dovrebbe avvenire in applicazione della
giurisprudenza sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di
frusta” e precisata nella DTF 134 V 109. Posto che “nessuno (od al massimo
uno)” dei critieri di rilievo é adempiuto, il nesso di causalità adeguata
andrebbe negato (cfr. doc. III).
Fatti
1.5. Nel corso
del mese di dicembre 2013, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione
medica e ha ribadito la necessità che il TCA disponga una perizia medica
giudiziaria (doc. V + allegati).
L’Istituto
assicuratore si é espresso in proposito l’8 gennaio 2014 (doc. VII).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato
a porre fine alle proprie prestazioni, al più presto, a contare dal 1° gennaio
2013 (ritenuto comunque che le spese di cura sono state riconosciute sino al 30
aprile 2013), oppure no.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.3. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato
gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni
insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli
infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale
classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare
devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa
ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,
consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI
2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. In presenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit
funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati
senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò
contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,
consid. 2ss.).
2.6. Nella DTF
134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione
degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in
considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza
della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece
accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione
in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato
in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa
malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica
anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale
(cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7. Nella
presente fattispecie, facendo capo alla perizia 6 marzo 2013 dello __________,
l’Istituto assicuratore resistente ha dichiarato che i disturbi accusati da RI
1 non costituivano più una conseguenza naturale del sinistro del mese di __________
2011 (cfr. doc. Z 88, p. 5: “Per tutte queste ragioni, l’esistenza della
causalità naturale non é dimostrata con il sufficiente grado della
verosimiglianza preponderante e ci troviamo confrontati ad un’assenza di un
nesso di causalità naturale a partire dal 1° gennaio 2013.”).
D’altro
canto, sempre secondo la CO 1, anche qualora si volesse ammettere la
persistenza della causalità naturale oltre il 31 dicembre 2012, il diritto a
prestazioni andrebbe comunque negato, vista l’assenza d’adeguatezza (cfr. doc.
Z 88, p. 5: “Inoltre, va aggiunto che anche la valutazione del nesso causale
adeguato in applicazione della giurisprudenza della DTF 134 V 109 andrebbe a
sfavore dell’assicurato.” e doc. III, p. 4: “Nel caso in cui, contro ogni
aspettativa, la causalità naturale dovesse essere ammessa - e ciò, secondo la
valutazione dello __________ ovviamente non é il caso - la valutazione del
nesso causale adeguato dovrebbe essere eseguita in applicazione della
giurisprudenza della DTF 134 V 109; valutazione che andrebbe a sfavore del
ricorrente. (…).”).
Dalle
carte processuali emerge che, nel corso del mese di febbraio 2013, l’assicurato
é in effetti stato sottoposto ad approfondimenti pluridisciplinari
(neurologici, neuropsicologici e psichiatrici) presso lo __________ di __________.
L’aspetto neurologico é stato valutato dal dott. __________, spec. FMH in
neurologia, quello psichiatrico dallo psichiatra __________ e quello
neuropsicologico da __________, neuropsicologa FSP.
Dal
relativo rapporto, datato 6 marzo 2013, risulta che i sanitari hanno
diagnosticato uno stato dopo lesione traumatica cerebrale lieve, dei deficit
cognitivi nell’ambito dell’attenzione e della velocità di reazione, delle
cefalee da sforzo, come pure un disturbo dell’adattamento con sfumature
depressive, ritenuto però ampiamente in remissione al momento della
consultazione (doc. ZM 9, p. 12).
Gli
specialisti __________ hanno quindi osservato che non sono state oggettivate
lesioni a livello del parenchima cerebrale, né refertati dei deficit
neurologici agli esami clinici. Anche l’esame neurologico da loro stessi
eseguito é del resto risultato normale. A loro avviso, i lievi deficit
cognitivi denunciati dall’insorgente non correlavano con un reperto clinico-psicopatologico.
Non risultavano nemmeno adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza di
un disturbo psico-organico con il corrispondente quadro clinico psichico.
Per
quanto riguarda l’aspetto psichico, essi hanno sostenuto che il transitorio
disturbo dell’adattamento non era imputabile all’infortunio in quanto tale ma
piuttosto all’incapacità dell’assicurato d’accettare di dover eventualmente abbandonare
la carriera di giocatore di __________ e di riorientare la propria esistenza. In
questo senso, a loro avviso, il nesso di causalità naturale era semplicemente
possibile, il noto infortunio avendo giocato, tutt’al più, un ruolo scatenante.
Trattandosi
dei deficit evidenziati dalla valutazione neuropsicologica, i sanitari
consultati dalla CO 1 hanno sottolineato che essi non consentivano ancora una
ripresa della professione di giocatore di __________. Un loro miglioramento era
stato definito dubbio, seppur non escluso. Malgrado tali deficit, il ricorrente
sarebbe comunque stato in grado d’intraprendere un’attività conforme alla sua
formazione (formazione di base in economia) (doc. ZM 9, p. 12s.).
Rispondendo
ai quesiti peritali, il neurologo dott. __________ - diversamente dalla
neuropsicologa __________ - ha dichiarato che i deficit neuropsicologici
riscontrati non potevano essere imputati al trauma cranio-cerebrale subito, in
quanto disturbi del genere sono presenti anche in caso di cefalea tensiva,
rispettivamente da sforzo, che nulla hanno a che vedere con un infortunio (doc.
ZM 9, p. 14s.).
Per
quanto concerne l’ulteriore procedere terapeutico, gli esperti dello __________
hanno sostenuto che un trattamento non era più necessario a fronte dei postumi
del sinistro dell’__________ 2011, precisando che la stabilizzazione dello stato
di salute infortunistico era intervenuta a novembre/dicembre 2012, allorquando
l’assicurato stesso aveva riferito di un durevole miglioramento delle sue
condizioni (cfr. doc. ZM 9, p. 16).
In merito
alla capacità lavorativa, essi hanno rilevato che - tenuto conto delle sole
sequele infortunistiche -, RI 1 era in grado di svolgere sia il suo
precedente lavoro, sia delle attività alternative (doc. ZM 9, p. 17: “Aus neurologischer und psychiatrischer Optik besteht
keine dauernde unfallbedingte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit. Auf
die ausführliche Beantwortung der Frage 5.1 wird verwiesen.“).
Nel quadro della procedura
di opposizione, l’amministrazione ha di nuovo interpellato gli specialisti dello
__________, sottoponendo loro dei quesiti supplementari (formulati dalla stessa
CO 1 e dal patrocinatore dell’assicurato - cfr. doc. Z 81 e doc. Z 84).
Nel complemento peritale
29 luglio 2013, essi hanno confermato che i disturbi ancora presenti nel febbraio 2013 erano imputabili esclusivamente a cause
extra-infortunistiche e che l’insorgente aveva raggiunto lo status quo sine
a fine dicembre 2012 (cfr. doc. ZM 15, p. 2).
In merito
al rapporto 28, 29 e 30 maggio 2013 della __________ (doc. ZM 12), i periti
amministrativi hanno sostenuto che il contenuto non era suscettibile di
modificare le loro conclusioni. In questo senso, essi hanno rilevato che i
sanitari americani non avevano refertato nulla di patologico dal punto di vista
somatico, che, considerato il risultato ottenuto dall’assicurato al test “Montreal
Cognitive Assesment” (30/30 punti), essi non avevano riscontrato rilevanti
deficit nelle funzioni cognitive e che era quindi stato affrontato soltanto
l’aspetto emotivo, senza peraltro approfondire la questione della causalità con
l’infortunio dell’__________ 2011 (cfr. doc. ZM 15, p. 3).
Per
quanto riguarda l’eziologia delle diagnosticate difficoltà neuropsicologiche (deficit
nell’ambito dell’attenzione e della velocità di reazione), i sanitari bernesi
hanno spiegato che quello neuropsicologico é un accertamento complementare, i
cui risultati dipendendo largamente dalla cooperazione del paziente e che
pertanto necessita talvolta d’interpretazione. Nel caso di specie, le
conclusioni del neurologo dott. __________ - deficit neuropsicologici estranei
all’evento assicurato - sono state formulate dopo apprezzamento di tutti i
fattori (doc. ZM 15, p. 4).
2.8. Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, alla luce di quanto emerge dalla perizia
dello __________ (cfr., in particolare, il doc. ZM 9,
p. 12: “In den medizinischen Unterlagen sind keine Verletzungen des
Hirnparenchyms dokumentiert, es bestanden klinisch-neurologisch nie Ausfälle. Auch
der aktuelle klinische Neurostatus ist normal.”), il TCA
ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano con un danno
infortunistico oggettivabile.
Tale
circostanza trova del resto ampio riscontro nella restante documentazione
medica agli atti (cfr., ad esempio, il rapporto 26 settembre 2012 del Servizio
di neurologia della __________, doc. ZM 8, p. 2: “Thus
far, the patient has had an MRI scan of his brain with susceptibility weighted
images, diffusion tensor imaging, and MR stectroscopy. The MR is
normal. He has had autonomic reflex testing as well.” e la perizia 14
gennaio 2013 del dott. __________ della Clinica
neurologica di __________, doc. ZM 14, p. 7: “His general
examination at this time is unremarkable with the exception of some trigger
points indentified in the posterior and lateral cervical region. His neurologic
examination ist normal. He has had extensive evaluations through the __________
including sophisticated imaging studies without any evidence of structural or
metabolic injury to the brain. The only objective measure is some evidence of
autonomic dysfunction wich is believed to indicate evidence of brain injury.”
- il corsivo é del redattore).
In
tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta
Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la
prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene
esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale
delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV
Considerandi
2.
p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una
sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per
costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare
l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
È vero
che il neurologo dott. __________ ha sostenuto che l’insorgente ha
riportato una lieve lesione cerebrale traumatica (milde traumatische Hirnverletzung
- cfr. doc. ZM 9, p. 9).
Tuttavia, la
giurisprudenza federale ha precisato che la diagnosi di mild traumatic brain
injury viene formulata in base a determinati sintomi dopo un trauma cranico
e non implica già di per sé l’esistenza di un disturbo oggettivamente
dimostrabile. Se ciò fa difetto - come é il caso nella
presente fattispecie -, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere
valutata in applicazione della giurisprudenza sul “colpo di frusta”
(cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013 consid. 6.1 e i riferimenti ivi
menzionati).
2.9
In
assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella
presente fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre procedere a un esame
specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza
federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più
presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle
prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità
e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica
non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali
provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr.
DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso
di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo
per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute
del ricorrente.
Interpellati
in proposito, i periti amministrativi hanno dichiarato che le condizioni di
salute del ricorrente si sono stabilizzate nel novembre/dicembre 2012,
allorquando da ulteriori cure mediche non ci si poteva più attendere dei
notevoli miglioramenti (cfr. doc. ZM 9, p. 16).
Questo
Tribunale non ha validi motivi per scostarsi da questa valutazione. Del resto,
non può essere ignorato che, in occasione della visita peritale del 14 gennaio
2013, il dott. __________ non ha formulato alcuna particolare proposta
terapeutica (cfr. doc. ZM 14). Inoltre, dal programma dei trattamenti afferente
al mese di dicembre 2012, si evince che i provvedimenti a cui si sottoponeva a
quel momento RI 1 (massaggi, yoga/stretching, meditazione, perdita di peso,
esercizi fisici a domicilio e lezioni all’Università - cfr. doc. ZM 9/38), appaiono
difficilmente suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo
stato di salute.
Assodato dunque che
all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata
nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF
134.
V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
Preso
atto che, secondo il neurologo interpellato dalla CO 1, l’assicurato é rimasto
vittima di una lieve lesione cerebrale traumatica, in ossequio alla
giurisprudenza già precedentemente citata (cfr. STF 8C_101/2013 del 31
maggio 2013), l’adeguatezza deve essere valutata in
applicazione dei criteri sviluppati in materia di “colpo di frusta”,
così come ha pertinentemente indicato l’Istituto resistente.
2.10
Questa Corte prende
atto che, secondo i dottori __________ e __________, i disturbi
neuropsicologici di cui soffre l’insorgente sono una conseguenza diretta della
lesione cerebrale traumatica da lui riportata (cfr. doc. T).
Il TCA ritiene
tuttavia che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità
naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere insoluta (cfr.,
in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre
2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28
maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore
LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.
In queste condizioni, il
TCA può esimersi dal compiere ulteriori atti istruttori (in particolare, dall’ordinare
la perizia medica giudiziaria richiesta dal ricorrente).
Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato l’__________ 2011.
L’evento
in questione viene così descritto nel rapporto (“Sports-Concussion - Status
Neurologie, Versicherungsbogen”) 10 ottobre 2011 del dott. __________,
Direttore del __________ di __________:
"
(…).
__________ __________ gegen __________ auswärts. Der
muskelkräftige __________ fällt bei einem 2Kampf nach hinten und schlägt mit
dem Hinterkopf am __________ der Bande auf und zu Boden, dann noch vom Gegner getroffen.
Kein loc, da der __________ unter ihm liegt, spielt er die Szene weiter.
Bereits ab diesem Zeitpunkt Nebelblick, Sehstörungen und Druck im Kopf,
verdrängt die Symptome. In der nachfolgenden Szene dann wiederum infight, wobei
er an der rechten Schläfe getroffen wird. Spielabbruch und erste Beurteilung
Dr. __________ mit Dx einer „double commotion cerebrale“ ohne getestete neurologische
Ausfälle. Am Folgetag und auch heute persistierende Sehstörungen und
Fokusstörungen, Kopfschmerzauslösung durch seitenblickverarbeitung,
Konzentrationsstörungen und Erinnerungsstörungen mässiger Art (…).“
(doc. ZM
4/16)
Tenuto
conto della dinamica dell’evento e del danno riportato, il
sinistro occorso al ricorrente non può essere classificato né fra quelli
leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media
gravità in senso stretto.
A titolo
di confronto, va segnalato che il Tribunale federale ha giudicato allo stesso
modo l’infortunio in cui un assicurato, giocando a curling, era scivolato e
aveva battuto la testa sul ghiaccio, riportando un trauma cranio-cerebrale con commotio
cerebri, iniziale CGS 3, necessità di rianimazione e di respirazione
artificiale, nonché sospetta polmonite da aspirazione (cfr. STF 8C_220/2013 del 4 luglio 2013 consid. 5.2), quello in cui un ciclista era stato travolto da un’autovettura, riportando un
grave trauma cranio-cerebrale con frattura del margine superiore dell’orbita
sinistra e della parete del seno mascellare sinistro, una distorsione
dell’articolazione acromio-clavicolare a sinistra e una contusione
all’emitorace sinistro (cfr. STF 8C_62/2013 dell’11 settembre 2013) oppure ancora quello in cui in cui un
assicurato, nell’attraversare in bicicletta un passaggio pedonale, era stato
investito da un ciclomotorista che non aveva rispettato la segnaletica
luminosa, e aveva riportato un trauma cranico con perdita di conoscenza, malgrado
indossasse il casco (cfr. STF 8C_816/2012 del 4 settembre 2013 consid. 7.3).
In tale
eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4..
Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore
fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri.
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV
Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno
parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti
almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
Sebbene
in ogni infortunio di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la
quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio
(consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199), il sinistro qui in
discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari.
D’altronde,
l’infortunio occorso a RI 1 é proprio fra quelli che accadono più di frequente sulle
piste di __________.
Il
ricorrente non ha riportato delle lesioni particolarmente gravi o pericolose
per la sua vita. Egli non ha mai perso conoscenza, né sono mai stati
oggettivati deficit neurologici focali (cfr. doc. ZM 4, p, 2).
È vero
che quello dell’__________ 2011 é stato l’ultimo di una lunga serie di traumi
cranio-cerebrali riportati giocando a __________ (nel 1998, 2006, 2010 e marzo 2011
- cfr. doc. ZM 4, p. 1), occorre tuttavia considerare che, antecedentemente all’evento
dell’__________ 2011, l’insorgente aveva recuperato una totale abilità lavorativa
(cfr., ad esempio, il doc. ZM 15, p. 3: “Alle reden von
der letzten Hirnerschütterung am 08.10.2011, weil nach Aussage des Versicherten
die Folgen der früher erlittenen Hirnerschütterungen vollständig abgeheilt
waren.“ - il corsivo é del redattore). Di conseguenza,
non può essere sostenuto che il suo cervello fosse già danneggiato a tal punto
che la lesione cerebrale traumatica lieve riportata l’__________
2011.
andrebbe qualificata come una lesione particolarmente caratteristica (in
questo senso, si veda la STF 8C_218/2010 del 1° luglio 2010 consid. 3.5. e
riferimento ivi menzionato).
Nessun
elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può
già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico
non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Questo
Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica
dipendente dall'evento infortunistico sia stata protratta e gravosa.
Le carte
processuali dimostrano in effetti che, immediatamente dopo l’infortunio, l’insorgente
é stato posto al beneficio di una terapia medicamentosa, accompagnata da una
pausa a domicilio fuori dall’ambiente di lavoro (cfr. doc. ZM 4). In seguito,
rientrato negli __________, egli é stato sottoposto ad approfonditi accertamenti
diagnostici e a un programma riabilitativo, comprendente, oltre a una terapia
antinfiammatoria con Naproxen®,
provvedimenti chiropratici e fisioterapici, training neuropsicologico, training
oculomotorio e sostegno psicologico (cfr. doc. ZM 4/15 e doc. ZM 6, p. 1), il
tutto effettuato su base ambulatoriale. È inoltre già stato evidenziato che, al
momento della chiusura del caso (dicembre 2012), la terapia seguita da RI 1
consisteva in massaggi, yoga/stretching, meditazione, perdita di peso, esercizi
fisici a domicilio e nel seguire delle lezioni universitarie (cfr. doc. ZM 9/38).
Conformemente
alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo
(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18
ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica
ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del
19.
novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4
e riferimenti).
Il TF ha
del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre
2009.
consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo
cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica
medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia
ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,
e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente
un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e
contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito
essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di
fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel
periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale
e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano
giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la
realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la
prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche il
criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute non é adempiuto. In
merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non
si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono
inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la
guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e
l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo
stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta
ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF
8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
In queste
condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio dei notevoli
disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i
documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza di
un infortunio appartenente alla categoria di grado medio vera e propria -, non
potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT
2003.
II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito
a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente
dopo il 31 dicembre 2012, non costituivano più una conseguenza adeguata
dell’evento infortunistico occorsogli l’__________ 2011.
Se ne
deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle
proprie prestazioni a contare dal 1° gennaio 2013 (ricordato che esso ha
comunque riconosciuto le prestazioni di cura sino al 30 aprile 2013).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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