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35.2013.83

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2014Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Nel corso

del mese di dicembre 2013, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione

medica e ha ribadito la necessità che il TCA disponga una perizia medica

giudiziaria (doc. V + allegati).

L’Istituto

assicuratore si é espresso in proposito l’8 gennaio 2014 (doc. VII).

in

diritto

2.1. Oggetto

della lite é la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato

a porre fine alle proprie prestazioni, al più presto, a contare dal 1° gennaio

2013 (ritenuto comunque che le spese di cura sono state riconosciute sino al 30

aprile 2013), oppure no.

2.2. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.3. Se un

infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto

anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi

accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il

solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non

basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo

infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V

335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di

principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del

nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109 consid. 9 p. 122s.).

2.4. Il diritto

alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla

salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal

momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato

gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in

ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare

devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa

ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,

consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI

2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5. In presenza

di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un

trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit

funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati

senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò

contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a

seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti

organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,

consid. 2ss.).

2.6. Nella DTF

134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più

punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della

causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,

specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al

rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel

giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a

un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno

comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre

stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione

degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in

considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza

della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece

accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione

in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato

in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per

quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente

ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di

salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei

problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi

perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è

indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza

dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo

neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in

caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure

indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici

specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.

Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di

rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in

secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.

Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica

delle lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e

gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava

notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa

malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la

giurisprudenza citata al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica

anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti

dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e

indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione

al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale

(cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.7. Nella

presente fattispecie, facendo capo alla perizia 6 marzo 2013 dello __________,

l’Istituto assicuratore resistente ha dichiarato che i disturbi accusati da RI

1 non costituivano più una conseguenza naturale del sinistro del mese di __________

2011 (cfr. doc. Z 88, p. 5: “Per tutte queste ragioni, l’esistenza della

causalità naturale non é dimostrata con il sufficiente grado della

verosimiglianza preponderante e ci troviamo confrontati ad un’assenza di un

nesso di causalità naturale a partire dal 1° gennaio 2013.”).

D’altro

canto, sempre secondo la CO 1, anche qualora si volesse ammettere la

persistenza della causalità naturale oltre il 31 dicembre 2012, il diritto a

prestazioni andrebbe comunque negato, vista l’assenza d’adeguatezza (cfr. doc.

Z 88, p. 5: “Inoltre, va aggiunto che anche la valutazione del nesso causale

adeguato in applicazione della giurisprudenza della DTF 134 V 109 andrebbe a

sfavore dell’assicurato.” e doc. III, p. 4: “Nel caso in cui, contro ogni

aspettativa, la causalità naturale dovesse essere ammessa - e ciò, secondo la

valutazione dello __________ ovviamente non é il caso - la valutazione del

nesso causale adeguato dovrebbe essere eseguita in applicazione della

giurisprudenza della DTF 134 V 109; valutazione che andrebbe a sfavore del

ricorrente. (…).”).

Dalle

carte processuali emerge che, nel corso del mese di febbraio 2013, l’assicurato

é in effetti stato sottoposto ad approfondimenti pluridisciplinari

(neurologici, neuropsicologici e psichiatrici) presso lo __________ di __________.

L’aspetto neurologico é stato valutato dal dott. __________, spec. FMH in

neurologia, quello psichiatrico dallo psichiatra __________ e quello

neuropsicologico da __________, neuropsicologa FSP.

Dal

relativo rapporto, datato 6 marzo 2013, risulta che i sanitari hanno

diagnosticato uno stato dopo lesione traumatica cerebrale lieve, dei deficit

cognitivi nell’ambito dell’attenzione e della velocità di reazione, delle

cefalee da sforzo, come pure un disturbo dell’adattamento con sfumature

depressive, ritenuto però ampiamente in remissione al momento della

consultazione (doc. ZM 9, p. 12).

Gli

specialisti __________ hanno quindi osservato che non sono state oggettivate

lesioni a livello del parenchima cerebrale, né refertati dei deficit

neurologici agli esami clinici. Anche l’esame neurologico da loro stessi

eseguito é del resto risultato normale. A loro avviso, i lievi deficit

cognitivi denunciati dall’insorgente non correlavano con un reperto clinico-psicopatologico.

Non risultavano nemmeno adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza di

un disturbo psico-organico con il corrispondente quadro clinico psichico.

Per

quanto riguarda l’aspetto psichico, essi hanno sostenuto che il transitorio

disturbo dell’adattamento non era imputabile all’infortunio in quanto tale ma

piuttosto all’incapacità dell’assicurato d’accettare di dover eventualmente abbandonare

la carriera di giocatore di __________ e di riorientare la propria esistenza. In

questo senso, a loro avviso, il nesso di causalità naturale era semplicemente

possibile, il noto infortunio avendo giocato, tutt’al più, un ruolo scatenante.

Trattandosi

dei deficit evidenziati dalla valutazione neuropsicologica, i sanitari

consultati dalla CO 1 hanno sottolineato che essi non consentivano ancora una

ripresa della professione di giocatore di __________. Un loro miglioramento era

stato definito dubbio, seppur non escluso. Malgrado tali deficit, il ricorrente

sarebbe comunque stato in grado d’intraprendere un’attività conforme alla sua

formazione (formazione di base in economia) (doc. ZM 9, p. 12s.).

Rispondendo

ai quesiti peritali, il neurologo dott. __________ - diversamente dalla

neuropsicologa __________ - ha dichiarato che i deficit neuropsicologici

riscontrati non potevano essere imputati al trauma cranio-cerebrale subito, in

quanto disturbi del genere sono presenti anche in caso di cefalea tensiva,

rispettivamente da sforzo, che nulla hanno a che vedere con un infortunio (doc.

ZM 9, p. 14s.).

Per

quanto concerne l’ulteriore procedere terapeutico, gli esperti dello __________

hanno sostenuto che un trattamento non era più necessario a fronte dei postumi

del sinistro dell’__________ 2011, precisando che la stabilizzazione dello stato

di salute infortunistico era intervenuta a novembre/dicembre 2012, allorquando

l’assicurato stesso aveva riferito di un durevole miglioramento delle sue

condizioni (cfr. doc. ZM 9, p. 16).

In merito

alla capacità lavorativa, essi hanno rilevato che - tenuto conto delle sole

sequele infortunistiche -, RI 1 era in grado di svolgere sia il suo

precedente lavoro, sia delle attività alternative (doc. ZM 9, p. 17: “Aus neurologischer und psychiatrischer Optik besteht

keine dauernde unfallbedingte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit. Auf

die ausführliche Beantwortung der Frage 5.1 wird verwiesen.“).

Nel quadro della procedura

di opposizione, l’amministrazione ha di nuovo interpellato gli specialisti dello

__________, sottoponendo loro dei quesiti supplementari (formulati dalla stessa

CO 1 e dal patrocinatore dell’assicurato - cfr. doc. Z 81 e doc. Z 84).

Nel complemento peritale

29 luglio 2013, essi hanno confermato che i disturbi ancora presenti nel febbraio 2013 erano imputabili esclusivamente a cause

extra-infortunistiche e che l’insorgente aveva raggiunto lo status quo sine

a fine dicembre 2012 (cfr. doc. ZM 15, p. 2).

In merito

al rapporto 28, 29 e 30 maggio 2013 della __________ (doc. ZM 12), i periti

amministrativi hanno sostenuto che il contenuto non era suscettibile di

modificare le loro conclusioni. In questo senso, essi hanno rilevato che i

sanitari americani non avevano refertato nulla di patologico dal punto di vista

somatico, che, considerato il risultato ottenuto dall’assicurato al test “Montreal

Cognitive Assesment” (30/30 punti), essi non avevano riscontrato rilevanti

deficit nelle funzioni cognitive e che era quindi stato affrontato soltanto

l’aspetto emotivo, senza peraltro approfondire la questione della causalità con

l’infortunio dell’__________ 2011 (cfr. doc. ZM 15, p. 3).

Per

quanto riguarda l’eziologia delle diagnosticate difficoltà neuropsicologiche (deficit

nell’ambito dell’attenzione e della velocità di reazione), i sanitari bernesi

hanno spiegato che quello neuropsicologico é un accertamento complementare, i

cui risultati dipendendo largamente dalla cooperazione del paziente e che

pertanto necessita talvolta d’interpretazione. Nel caso di specie, le

conclusioni del neurologo dott. __________ - deficit neuropsicologici estranei

all’evento assicurato - sono state formulate dopo apprezzamento di tutti i

fattori (doc. ZM 15, p. 4).

2.8. Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, alla luce di quanto emerge dalla perizia

dello __________ (cfr., in particolare, il doc. ZM 9,

p. 12: “In den medizinischen Unterlagen sind keine Verletzungen des

Hirnparenchyms dokumentiert, es bestanden klinisch-neurologisch nie Ausfälle. Auch

der aktuelle klinische Neurostatus ist normal.”), il TCA

ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano con un danno

infortunistico oggettivabile.

Tale

circostanza trova del resto ampio riscontro nella restante documentazione

medica agli atti (cfr., ad esempio, il rapporto 26 settembre 2012 del Servizio

di neurologia della __________, doc. ZM 8, p. 2: “Thus

far, the patient has had an MRI scan of his brain with susceptibility weighted

images, diffusion tensor imaging, and MR stectroscopy. The MR is

normal. He has had autonomic reflex testing as well.” e la perizia 14

gennaio 2013 del dott. __________ della Clinica

neurologica di __________, doc. ZM 14, p. 7: “His general

examination at this time is unremarkable with the exception of some trigger

points indentified in the posterior and lateral cervical region. His neurologic

examination ist normal. He has had extensive evaluations through the __________

including sophisticated imaging studies without any evidence of structural or

metabolic injury to the brain. The only objective measure is some evidence of

autonomic dysfunction wich is believed to indicate evidence of brain injury.”

- il corsivo é del redattore).

In

tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta

Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la

prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene

esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale

delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV

Considerandi

2.

p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una

sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per

costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare

l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

È vero

che il neurologo dott. __________ ha sostenuto che l’insorgente ha

riportato una lieve lesione cerebrale traumatica (milde traumatische Hirnverletzung

- cfr. doc. ZM 9, p. 9).

Tuttavia, la

giurisprudenza federale ha precisato che la diagnosi di mild traumatic brain

injury viene formulata in base a determinati sintomi dopo un trauma cranico

e non implica già di per sé l’esistenza di un disturbo oggettivamente

dimostrabile. Se ciò fa difetto - come é il caso nella

presente fattispecie -, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere

valutata in applicazione della giurisprudenza sul “colpo di frusta”

(cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013 consid. 6.1 e i riferimenti ivi

menzionati).

2.9

In

assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella

presente fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre procedere a un esame

specifico dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza

federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più

presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle

prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità

e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica

non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali

provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr.

DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel caso

di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo

per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute

del ricorrente.

Interpellati

in proposito, i periti amministrativi hanno dichiarato che le condizioni di

salute del ricorrente si sono stabilizzate nel novembre/dicembre 2012,

allorquando da ulteriori cure mediche non ci si poteva più attendere dei

notevoli miglioramenti (cfr. doc. ZM 9, p. 16).

Questo

Tribunale non ha validi motivi per scostarsi da questa valutazione. Del resto,

non può essere ignorato che, in occasione della visita peritale del 14 gennaio

2013, il dott. __________ non ha formulato alcuna particolare proposta

terapeutica (cfr. doc. ZM 14). Inoltre, dal programma dei trattamenti afferente

al mese di dicembre 2012, si evince che i provvedimenti a cui si sottoponeva a

quel momento RI 1 (massaggi, yoga/stretching, meditazione, perdita di peso,

esercizi fisici a domicilio e lezioni all’Università - cfr. doc. ZM 9/38), appaiono

difficilmente suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo

stato di salute.

Assodato dunque che

all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata

nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF

134.

V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Preso

atto che, secondo il neurologo interpellato dalla CO 1, l’assicurato é rimasto

vittima di una lieve lesione cerebrale traumatica, in ossequio alla

giurisprudenza già precedentemente citata (cfr. STF 8C_101/2013 del 31

maggio 2013), l’adeguatezza deve essere valutata in

applicazione dei criteri sviluppati in materia di “colpo di frusta”,

così come ha pertinentemente indicato l’Istituto resistente.

2.10

Questa Corte prende

atto che, secondo i dottori __________ e __________, i disturbi

neuropsicologici di cui soffre l’insorgente sono una conseguenza diretta della

lesione cerebrale traumatica da lui riportata (cfr. doc. T).

Il TCA ritiene

tuttavia che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità

naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere insoluta (cfr.,

in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre

2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28

maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore

LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.

In queste condizioni, il

TCA può esimersi dal compiere ulteriori atti istruttori (in particolare, dall’ordinare

la perizia medica giudiziaria richiesta dal ricorrente).

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato l’__________ 2011.

L’evento

in questione viene così descritto nel rapporto (“Sports-Concussion - Status

Neurologie, Versicherungsbogen”) 10 ottobre 2011 del dott. __________,

Direttore del __________ di __________:

"

(…).

__________ __________ gegen __________ auswärts. Der

muskelkräftige __________ fällt bei einem 2Kampf nach hinten und schlägt mit

dem Hinterkopf am __________ der Bande auf und zu Boden, dann noch vom Gegner getroffen.

Kein loc, da der __________ unter ihm liegt, spielt er die Szene weiter.

Bereits ab diesem Zeitpunkt Nebelblick, Sehstörungen und Druck im Kopf,

verdrängt die Symptome. In der nachfolgenden Szene dann wiederum infight, wobei

er an der rechten Schläfe getroffen wird. Spielabbruch und erste Beurteilung

Dr. __________ mit Dx einer „double commotion cerebrale“ ohne getestete neurologische

Ausfälle. Am Folgetag und auch heute persistierende Sehstörungen und

Fokusstörungen, Kopfschmerzauslösung durch seitenblickverarbeitung,

Konzentrationsstörungen und Erinnerungsstörungen mässiger Art (…).“

(doc. ZM

4/16)

Tenuto

conto della dinamica dell’evento e del danno riportato, il

sinistro occorso al ricorrente non può essere classificato né fra quelli

leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media

gravità in senso stretto.

A titolo

di confronto, va segnalato che il Tribunale federale ha giudicato allo stesso

modo l’infortunio in cui un assicurato, giocando a curling, era scivolato e

aveva battuto la testa sul ghiaccio, riportando un trauma cranio-cerebrale con commotio

cerebri, iniziale CGS 3, necessità di rianimazione e di respirazione

artificiale, nonché sospetta polmonite da aspirazione (cfr. STF 8C_220/2013 del 4 luglio 2013 consid. 5.2), quello in cui un ciclista era stato travolto da un’autovettura, riportando un

grave trauma cranio-cerebrale con frattura del margine superiore dell’orbita

sinistra e della parete del seno mascellare sinistro, una distorsione

dell’articolazione acromio-clavicolare a sinistra e una contusione

all’emitorace sinistro (cfr. STF 8C_62/2013 dell’11 settembre 2013) oppure ancora quello in cui in cui un

assicurato, nell’attraversare in bicicletta un passaggio pedonale, era stato

investito da un ciclomotorista che non aveva rispettato la segnaletica

luminosa, e aveva riportato un trauma cranico con perdita di conoscenza, malgrado

indossasse il casco (cfr. STF 8C_816/2012 del 4 settembre 2013 consid. 7.3).

In tale

eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4..

Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore

fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri.

In una

sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV

Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno

parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti

almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta

l’esistenza del nesso causale adeguato.

Sebbene

in ogni infortunio di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la

quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio

(consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199), il sinistro qui in

discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari.

D’altronde,

l’infortunio occorso a RI 1 é proprio fra quelli che accadono più di frequente sulle

piste di __________.

Il

ricorrente non ha riportato delle lesioni particolarmente gravi o pericolose

per la sua vita. Egli non ha mai perso conoscenza, né sono mai stati

oggettivati deficit neurologici focali (cfr. doc. ZM 4, p, 2).

È vero

che quello dell’__________ 2011 é stato l’ultimo di una lunga serie di traumi

cranio-cerebrali riportati giocando a __________ (nel 1998, 2006, 2010 e marzo 2011

- cfr. doc. ZM 4, p. 1), occorre tuttavia considerare che, antecedentemente all’evento

dell’__________ 2011, l’insorgente aveva recuperato una totale abilità lavorativa

(cfr., ad esempio, il doc. ZM 15, p. 3: “Alle reden von

der letzten Hirnerschütterung am 08.10.2011, weil nach Aussage des Versicherten

die Folgen der früher erlittenen Hirnerschütterungen vollständig abgeheilt

waren.“ - il corsivo é del redattore). Di conseguenza,

non può essere sostenuto che il suo cervello fosse già danneggiato a tal punto

che la lesione cerebrale traumatica lieve riportata l’__________

2011.

andrebbe qualificata come una lesione particolarmente caratteristica (in

questo senso, si veda la STF 8C_218/2010 del 1° luglio 2010 consid. 3.5. e

riferimento ivi menzionato).

Nessun

elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può

già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico

non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Questo

Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica

dipendente dall'evento infortunistico sia stata protratta e gravosa.

Le carte

processuali dimostrano in effetti che, immediatamente dopo l’infortunio, l’insorgente

é stato posto al beneficio di una terapia medicamentosa, accompagnata da una

pausa a domicilio fuori dall’ambiente di lavoro (cfr. doc. ZM 4). In seguito,

rientrato negli __________, egli é stato sottoposto ad approfonditi accertamenti

diagnostici e a un programma riabilitativo, comprendente, oltre a una terapia

antinfiammatoria con Naproxen®,

provvedimenti chiropratici e fisioterapici, training neuropsicologico, training

oculomotorio e sostegno psicologico (cfr. doc. ZM 4/15 e doc. ZM 6, p. 1), il

tutto effettuato su base ambulatoriale. È inoltre già stato evidenziato che, al

momento della chiusura del caso (dicembre 2012), la terapia seguita da RI 1

consisteva in massaggi, yoga/stretching, meditazione, perdita di peso, esercizi

fisici a domicilio e nel seguire delle lezioni universitarie (cfr. doc. ZM 9/38).

Conformemente

alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo

(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18

ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica

ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del

19.

novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha

del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre

2009.

consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo

cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica

medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia

ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,

e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente

un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e

contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di

fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel

periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale

e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano

giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la

realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la

prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il

criterio del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute non é adempiuto. In

merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non

si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono

inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la

guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e

l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo

stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta

ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF

8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

In queste

condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio dei notevoli

disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i

documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza di

un infortunio appartenente alla categoria di grado medio vera e propria -, non

potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT

2003.

II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito

a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente

dopo il 31 dicembre 2012, non costituivano più una conseguenza adeguata

dell’evento infortunistico occorsogli l’__________ 2011.

Se ne

deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle

proprie prestazioni a contare dal 1° gennaio 2013 (ricordato che esso ha

comunque riconosciuto le prestazioni di cura sino al 30 aprile 2013).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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