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Decisione

35.2013.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 maggio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. X e XII e gli

allegati (V-Z, AA) sono stati inviati all’avv. RA 2 dell’CO 1 per osservazioni

(doc. XI, XIII).

1.6. L’avv. RA 2, in data 20 febbraio

2014, ha prodotto l’apprezzamento medico del 7 febbraio 2014 del Dr. __________

e confermato la decisione impugnata (doc. XV+1).

Il doc. XV e l’allegato

(XV/1) sono stati inviati al legale dell’assicurato per osservazioni (doc.

XVI).

1.7. Il 13 marzo 2014 l’avv. RA 1

ha trasmesso la valutazione medica specialistica del 5 marzo 2014 del Dr. __________

(doc. XIX+BB), mentre il 24 marzo 2014 ha inviato a questa Corte ulteriori osservazioni unitamente a nuova documentazione medica (doc. XX, CC, DD).

I doc. XIX e l’allegato

BB, oltre al doc. XX e gli allegati CC-DD sono stati trasmessi all’avv. RA 2

per osservazioni (doc. XXI).

1.8. Il legale dell’CO 1 ha preso

posizione in data 3 aprile 2014 (doc. XXII).

Il doc. XXII è stato

inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXIII).

1.9. Il rappresentante di RI

1 ha prodotto ulteriori osservazioni il 15 aprile 2014 (doc. XXIV), inviate per

conoscenza all’avv. RA 2 dell’CO 1 (doc. XXV).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a porre fine

alle proprie prestazioni, al più presto, a contare dal 18 aprile 2013, oppure

no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V

177.

consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.4

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b).

Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109.

consid. 9 p. 122s.).

2.5

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli

infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare

il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto

l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza

di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo

numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6

In virtù

dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione

delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze

tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.7

Nella presente fattispecie,

l’Istituto assicuratore ha posto fine alle prestazioni con effetto al 18 aprile

2013.

facendo capo al rapporto di visita medica __________ del 20 maggio 2011

(visita del 13 maggio 2011) del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale

e della mano.

A seguito dell’infortunio

sul lavoro del 21 marzo 2008 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “- Forte

contusione dell’emivolto destro con frattura del pavimento orbitale da questo

lato, persistenti diplopie ai movimenti estremi degli occhi.

- Commozione cerebrale

con amnesia retrograda. - Contusione toracica e lombare. - Contusione spalla

sinistra. - Sindrome depressiva post-traumatica con attacco di panico inizio

anno 2011, per questo riapertura del caso il 23.3.2011” (doc. 52).

Il medico __________ ha chiuso

il caso, sia dal punto di vista medico che amministrativo, facendo riferimento

alla RM cerebrale del 28 marzo 2011 (doc. 45) e al rapporto del Dr. __________

dell’11 gennaio 2011 (doc. 51). L’assicurato ha ripreso a lavorare a tempo

pieno, dopo l’annuncio di ricaduta del 23 marzo 2011, già il 5 aprile 2011

(doc. 52).

Per quanto riguarda la

ricaduta egli ha ipotizzato una crisi di ansia e di panico reattiva all’infortunio

del 21 marzo 2008, in attesa del rapporto della Dr.ssa __________ (doc. 52).

La Dr.ssa __________,

medico psichiatra Capo-clinica, nel rapporto del 1° giugno 2011 ha diagnosticato una sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10:F 41.2) e indicato che i disturbi

alla sfera psichica sono conseguenti all’incidente del mese di marzo 2008 (doc.

56).

2.8

Disturbi

psichici: causalità con l’infortunio del 21 marzo 2008

2.8.1

A proposito della causalità naturale,

nel rapporto del 1° giugno 2011, la Dr.ssa __________ ha espressamente ammesso

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi psichici

dell’interessato – sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10: F41.2) – e

l’infortunio del 21 marzo 2008 (doc. 56).

L’CO 1 ha tuttavia

lasciato aperta la questione della causalità naturale, in quanto in ogni caso

la causalità adeguata deve essere negata (cfr. doc. 112 e doc. IV, pag. 3).

2.8.2

Nell'esaminare

l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso al ricorrente.

Nel caso concreto,

l’assicurato era alla

guida del camion cisterna della ditta, all’interno della cava graniti __________.

Mentre egli stava salendo al piano superiore della cava (in prima marcia) ha

perso il controllo del veicolo che ha iniziato a scendere in retromarcia per

poi cadere da un pendio di 1-2 metri capovolgendosi su di un lato (doc. 3 e

verbale d’interrogatorio, doc. 83).

L’assicurato

è stato elitrasportato con la __________ all’Ospedale __________ (doc. 7), dove

gli è stata diagnosticata una “Frattura pavimento orbitale destro con

controlli oftalmologici successivi e discreta diplopia in regressione completa

eccetto nello sguardo estremo verso il basso” (cfr. referto 9 aprile 2008

Ospedale Regionale di __________, doc. 4).

RI 1 è rimasto degente

all’__________ dal 21 al 28 marzo 2008 (doc. 5).

Alla

luce della dinamica dell’incidente e del fatto che il ricorrente ha riportato una

frattura del pavimento orbitale destro, persistenti diplopie ai movimenti

estremi degli occhi, oltre a una commozione cerebrale con amnesia retrograda,

una contusione toracica e lombare e alla spalla sinistra (cfr. doc. 52, XV1),

l’infortunio occorso all’assicurato deve essere classificato fra gli infortuni di

grado medio in senso stretto.

Del resto, confrontati a

fattispecie analoghe, tanto questa Corte quanto il Tribunale federale hanno

proceduto a identiche classificazioni. Si veda ad esempio:

- STCA

35.1999.135

del 17 aprile 2001, concernente un incidente della circolazione

stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui l'autovettura

condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso a una velocità di

circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere superata si è,

anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno

scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra, entrando con le

ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente ha perso la

padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la carreggiata ed

è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile ha terminato

la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso. L'assicurato ha

riportato una commotio cerebri con amnesia pericircostanziale completa e

diverse contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e della

spalla destra;

- STCA

35.200.15

del 23 aprile 2002, riguardante un assicurato che, all’interno di

una galleria, aveva perso il controllo del proprio veicolo e si era scontrato

frontalmente con due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano.

Egli aveva così riportato una commotio cerebri, una contusione al

fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della IV e

V costa a destra ed escoriazioni al braccio destro;

- STCA

35.2004.31

del 25 gennaio 2005 - confermata (per quanto riguarda l’aspetto

che qui interessa) dal TFA con pronunzia U 92/05 del 12 settembre 2006 -

concernente un assicurato che, alla guida dell'autovettura di

proprietà della moglie, cui era attaccato un rimorchio per il trasporto di due

cavalli, procedeva, in compagnia della stessa moglie e della figlia,

sull'autostrada con una velocità di circa 70km/h, veniva affiancato da un altro

veicolo (velocità 85-90km/h), il quale, nella fase di sorpasso, improvvisamente

- a seguito dello sbandamento della roulotte che stava trainando - prendeva una

traiettoria diagonale verso destra e andava a urtare il veicolo guidato dall’assicurato

provocando l'uscita di strada di entrambi i veicoli su un terrapieno in

contropendenza con conseguente loro cappottamento e rientro sulla carreggiata;

- STF

8C_737/2008 del 29 maggio 2009, riguardante un incidente della circolazione

nel quale l’assicurato viaggiava a bordo di un’autovettura, il cui conducente,

nell’affrontare una curva, aveva perso la padronanza del mezzo, schiantandosi

finalmente contro un albero. L’assicurato aveva riportato fratture a livello

del naso, del bacino e delle costole, nonché un pneumotorace;

- STF

8C_919/2008 del 15 settembre 2009, concernente un’assicurata che, mentre stava rientrando in automobile al proprio domicilio dopo una

serata con amiche, all'altezza di una curva, ha scorto un conducente in

contromano. Per evitare uno scontro frontale ella ha sterzato a destra uscendo

dalla carreggiata e ritrovandosi in un fossato due-tre metri sotto il livello

della strada. A seguito dell’incidente ha riportato un trauma da decelerazione

cervico-dorsale;

- STF

8C_767/2009 del 3 agosto 2010, riguardante un’assicurata il cui automezzo

era stato urtato sul fianco sinistro da un’autovettura che aveva invaso la

corsia di contromano a una velocità di 90 km/h. Il veicolo dell’assicurata era stato scaraventato contro il guard rail, prima di terminare la propria corsa

dall’altra parte della carreggiata;

- STF

8C_264/2010 del 7 gennaio 2011, concernente un incidente stradale in cui

un’assicurata, al volante della propria autovettura, é stata urtata

frontalmente da un veicolo che circolava in senso inverso, riportando diverse

contusioni a livello del torace, lombare, del bacino, della spalla destra e del

ginocchio sinistro;

- STF

8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, riguardante una collisione frontale

verificatasi ad una velocità di circa 70 km orari, a seguito della quale l’assicurato aveva riportato una commotio cerebri e diverse contusioni.

A titolo di

raffronto, si ricorda che il Tribunale federale ha qualificato quali infortuni

di grado medio al limite della categoria superiore, ad esempio, l’incidente occorso

a un assicurato che viaggiava in autostrada alla guida della propria

autovettura. Un camion, circolante sulla corsia di sinistra, il quale, al

momento di cambiare corsia, non aveva evidentemente scorto il mezzo dell’assicurato,

lo ha urtato. L’automobile dell’assicurato aveva sbattuto, dapprima, contro la

parete di destra, in seguito, contro quella di sinistra della galleria. L’assicurato,

privo della cintura di sicurezza, aveva violentemente urtato il capo contro il

parabrezza (STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008 consid. 3.3.3). Lo stesso vale

per l’incidente in cui un assicurato viaggiava sulla corsia di sorpasso

dell’autostrada. Raggiunta una velocità di 130 km/h, il suo automezzo aveva improvvisamente sbandato, attraversato la corsia normale e quella di

soccorso, nonché urtato una scarpata, dove si era capovolta. L’automobile era

quindi stata respinta sulla corsia di sorpasso, dove si era arrestata sulle

ruote. Al momento del capovolgimento, il passeggero era stato scaraventato

all’esterno attraverso il tettuccio apribile. L’assicurato non era invece più

stato in grado di lasciare l’automobile (STF 8C_799/2008 dell’11 febbraio 2009

consid. 3.2.2).

In tale eventualità, il

giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.. Per ammettere

l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in

maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato. Ciò che, tuttavia, non si verifica in concreto.

In primo luogo si osserva

che le circostanze nelle quali si è verificato l'infortunio del 21 marzo 2008,

pur potendo riconoscere allo stesso una certa spettacolarità e drammaticità,

non possono dirsi particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr.

giurisprudenza citata in precedenza, STF 8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008 del 4 maggio 2009,

consid. 4.1. e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid. 2.4.).

Per quanto concerne il

criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,

segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi

psichici, il TCA rileva che il ricorrente ha riportato una frattura del

pavimento orbitale destro, persistenti diplopie ai movimenti estremi degli

occhi, una commozione cerebrale con amnesia retrograda, una contusione toracica

e lombare e alla spalla sinistra.

Nella STF 8C_254/2009 del

19.

marzo 2010 sopra citata, non sono state ritenute gravi le lesioni riportate

dall’assicurato dopo avere ricevuto un pugno in faccia, con conseguente

frattura alla mascella, ferita al labbro, frattura al malleolo della caviglia,

altre lesioni traumatiche superficiali alla testa e al polmone.

Nella sentenza 35.2014.8

del 30 aprile 2014 il TCA ha ritenuto che un trauma contusivo cerebrale e un

trauma della colonna vertebrale (frattura instabile pluri-frammentaria di Th12)

– erano da considerare delle lesioni organiche gravi, per le quali il criterio

della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate (“die

Schwere oder besondere Art der Verletzung”) risultava adempiuto, ma non in

maniera particolarmente incisiva (cfr. per un caso analogo, la sentenza

8C_137/2013 del 4 luglio 2013, in cui un assicurato, a seguito di un incidente

della circolazione, ha riportato diverse fratture fra cui una contusione cerebrale.

In quel caso il TF ha considerato adempiuto il criterio della gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate, ma non ha ritenuto che

questo criterio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva:

“(…)

Angesichts der schweren Kopfverletzungen mit Bewusstlosigkeit bei

Contusio cerebri mit grosser Rissquetschwunde der Kopfschwarte, Hygrom

beidseits und Verdacht auf Schädelbasisfraktur sowie der zusätzlich zugezogenen

Verletzungen (offene Femurschaftfraktur links, Patellatrümmerfraktur links,

Metacarpalefraktur II und III links) ist die Schwere oder besondere Art der Verletzung

zu bejahen (vgl. etwa die Urteile 8C_263/2008 vom 20. August

2008.

E. 3.3.3.3 und 8C_484/2007 vom 3.September 2008 E. 6.3.1); allerdings

liegt das Kriterium nicht besonders ausgeprägt vor)”.

Nel

caso che ci occupa, dal profilo oftalmologico l’assicurato soffre di una

diplopia (sintomo visivo che si manifesta

con la percezione simultanea di due immagini relative ad un unico oggetto) alle

posizioni estreme di sguardo in alto e in basso (cfr. Dr. __________, doc. 52).

Il Dr. __________,

spec. FMH in oftalmologia, nel rapporto del 26 aprile 2008 aveva già indicato

che per evitare la diplopia il paziente evita gli sguardi estremi e non sembra

essere disturbato nelle sue mansioni (doc. 20).

Per quanto

riguarda il trauma facciale, il Dr. __________ nel referto del 3 febbraio 2014

lo ha definito “importante” avendo riportato anche una frattura del

pavimento orbitale di destra nonché una commozione cerebrale con amnesia

retrograda oltre a contusioni toraciche, lombari e alla spalla. La frattura del

pavimento orbitale spiega i dolori persistenti all’emifaccia destra (doc. AA).

Per contro,

sia il Dr. __________ che il Dr. __________ non hanno trovato spiegazioni

organiche per i dolori endocranici (doc. XV+1, CC).

Vista la giurisprudenza

federale, il criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni

lamentate non risulta adempiuto in maniera particolarmente incisiva. Per

contro, può rimanere aperta la questione se le lesioni subìte dall’assicurato

sono da ritenere delle lesioni organiche gravi in quanto tale criterio

unitamente a quello dei disturbi persistenti non è sufficiente per ammettere la

causalità adeguata.

Nessun

elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell'infortunio.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è

soddisfatto.

In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre

un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre

necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.

In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le

condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro

dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.

e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e

semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid.

4.

), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione

di manipolazioni anche se di una certa durata, sono stati giudicati

insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del

18.

ottobre 2010 consid. 5.3.4).

Per il resto, anche la rilevanza

del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche

dell'infortunio dev'essere negata, ritenuto che l’assicurato ha ripreso a

lavorare a tempo parziale (50%) già il 14 aprile 2008 e a tempo pieno (100%) il

28.

luglio 2008 (doc. 3, 8, 9, 21).

Per quanto

riguarda il criterio della persistenza dei dolori somatici, va osservato che in relazione di causalità con

il sinistro 2008 perdurano dolori all’emifaccia destra con associate disestesie

nel territorio della seconda branca del nervo trigemino a destra (cfr. referto

Dr. __________ del 18 aprile 2012 e del 3 febbraio 2014, doc. 80 e AA e

apprezzamento medico del Dr. __________ del 18 febbraio 2014, doc. XV1). Per il resto la situazione

somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica che le

si è ben presto sovrapposta (cfr. il rapporto del 17

ottobre 2013 del Dr. __________ che indica come i dolori endocranici possano

essere di problematica psicologica, doc. V1 e il rapporto del 18 febbraio 2014

del medico __________ Dr. __________ quando rileva che “la problematica

psichiatrica che sembra ora essere il problema principale”, doc. XV1).

In ogni caso, anche

ammettendo che il criterio dei disturbi persistenti, in concreto, sia

realizzato, esso non lo è comunque in un modo particolarmente intenso.

L’amministrazione ha indicato su questo punto il fatto che l’assicurato ha

potuto per anni lavorare a tempo pieno sul cantiere (cfr. doc. 112, pag. 5 e

doc. VI, pag. 4). Inoltre il Dr. __________ nel

referto del 13 dicembre 2013 ha indicato che la sintomatologia algica è

costante, persistente con a tratti dolori molto intensi, comunque di breve

durata e ciò nonostante il paziente ha sempre continuato a lavorare. Lo

specialista ha quindi indicato che da ottobre 2013, nonostante i dolori non vi

è mai stata incapacità lavorativa “anche perché il paziente in un certo

senso riusciva a gestire i dolori” (doc. Z).

Come indicato in

precedenza, anche ammettendo il criterio dei disturbi persistenti e quello della

gravità delle lesioni riportate, questi non bastano per ammettere l'esistenza

del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA U 208/00 dell’11 gennaio

2001).

Ne consegue che i disturbi

psichici non vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio

in esame.

Per quanto concerne invece

il danno organico, l’ICO 1 ha indicato, nella decisione su opposizione, che al

termine di questa procedura valuterà se l’assicurato presenta un danno permanente

e importante giusta l’art. 24 LAINF (cfr. doc. 112).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

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