35.2013.86
Caduta non rottura cuffia rotatoria spalla dx. Dichiarato estinto diritto all'indennità giornaliera in quanto stato di salute infortunistico stabilizzato
9 aprile 2014Italiano11 min
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Numero d'incarto:
35.2013.86
Data decisione, Autorità:
09.04.2014, TCA
Titolo:
Caduta non rottura cuffia rotatoria spalla dx. Dichiarato estinto diritto all'indennità giornaliera in quanto stato di salute infortunistico stabilizzato
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
art. 16 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 6 LPGA
__________accomandata
Incarto n.
35.2013.86
mm
Lugano
9 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
ottobre 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
settembre 2011, RI 1, nato nel 1942, dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di elettricista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, é caduto da una scala e ha riportato la rottura della cuffia dei
rotatori della spalla destra.
Nel corso
del mese di gennaio 2012, l’assicurato é stato sottoposto a un intervento
artroscopico con tenotomia del capolungo del bicipite, sinoviectomia e
decompressione sottoacromiale (cfr. doc. 25).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 9 aprile 2013, l’amministrazione ha dichiarato RI 1
totalmente abile al lavoro a contare dal 1° dicembre 2012 e ha pertanto posto
termine al versamento dell’indennità giornaliera (cfr. doc. 89).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
91), in data 29 ottobre 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 104).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 19 novembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli ulteriori
indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del 50% almeno,
argomentando in particolare che:
"
(…).
Nel caso concreto, diversamente da quanto
sostenuto dalla CO 1, é dato sia il nesso naturale sia quello adeguato.
Infatti, va subito sottolineato che il fatto di
essere partito per le vacanze per __________, non può condurre a penalizzare il
ricorrente, il quale non aveva sulle spalle un sacco di 17 chili, bensì di 7
chili. Per quanto concerne il lavoro effettuato dal ricorrente, si osserva che
l’attività per conto della Lampocasa é stata una scelta di ripiego, viste le
limitazioni funzionali, ciò che non può dunque tornare a sfavore del
ricorrente.
L’esistenza di nesso di causalità naturale e
adeguato, risulta anche dal rapporto 19 giugno 2013 del dr. med. __________ sul
quale la CO 1 ha inspiegabilmente trasvolato. Da detto rapporto risulta che la
situazione della spalla sottoposta a intervento é delicata in quanto non vi é
più cuffia dei rotatori e che qualora dovesse risultare sintomatica con
continui dolori presenti e deficit funzionale, l’unica ancora di salvezza
risulterebbe l’impianto di una protesi totale inversa. Inoltre, da detto
rapporto risulta che il paziente esercita la professione di elettricista in
prima persona con lavoro manuale che al momento attuale e anche per tutto il
2013 é risultato estremamente difficoltoso, senza poter affrontare lavori medio
pesanti, anche perché solo l’utilizzo di un cacciavite gli provoca dolori
importanti. Da sottolineare, la volontà del ricorrente che, nonostante i
dolori, ha continuato ad eseguire tentativi in ambito professionale.
A dimostrazione dell’esistenza di un nesso di
causalità adeguato e naturale, vi é anche la conclusione della MRI spalla destra
del 25 giugno 2013, dalla quale risulta che c’é un marcato assottigliamento del
tendine del sottoscapolare, con estesa lesione parziale sul versante
articolare. Quindi questo stato é direttamente correlabile all’infortunio.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore,
in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a
dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 1°
dicembre 2012, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha
diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
In una
sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo
espresso nei termini seguenti:
"
Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce
a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1°
gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare
il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte
Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e
francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento
rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si
è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"
illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi
trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato
positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure
sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,
consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti
terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute
stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale
Considerandi
federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto
alle prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4
Nella
concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto
assicuratore resistente ha posto fine al versamento delle indennità giornaliere
a contare dal 1° dicembre 2012, facendo capo al parere del proprio medico di
circondario (cfr. doc. 104, p. 4).
In
occasione della visita di controllo del 19 febbraio 2013, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato RI 1 totalmente
abile nella professione esercitata al momento dell’infortunio occorsogli il 16
settembre 2011 (su questo aspetto, si veda il doc. 103), prescrivendo nel
contempo due cicli di fisioterapia in ragione di tre sedute alla settimana
(cfr. doc. 85, p. 6: “… l’assicurato lavora quale elettricista ex co-direttore
della ditta __________ di __________ associata alla ditta __________ presso la
quale l’assicurato ora lavora con l’aiuto di 1-2 operai. L’assicurato era
partito all’estero senza ulteriori consultazioni mediche o senza ulteriori
cure, senza avvisare la CO 1, era stato ritenuto abile al lavoro al 100%
d’ufficio quindi nella misura totale e completa dall’1.12.2012. Questa
capacità lavorativa viene confermata alla visita medica odierna.
L’assicurato accetterebbe una capacità lavorativa del 70 o 75%, in forma
ridotta, questa non viene concessa.” - il corsivo é del redattore).
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la questione riguardante la
capacità lavorativa dell’assicurato a partire dal 1° dicembre 2012 possa
rimanere aperta, poiché, così come verrà dimostrato qui di seguito, il diritto
all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione
delle sue condizioni di salute, così come ha pertinentemente osservato l’CO 1
nella decisione su opposizione (cfr. doc. 104, p. 4s.).
Dalle
carte processuali emerge in effetti che, nel corso del mese di novembre 2012,
l’insorgente é partito per un periodo di vacanza all’estero (__________), dal
quale é rientrato soltanto in data 15 gennaio 2013 (cfr. doc. 72 e la mancata
comparizione alla visita fiduciaria di controllo del 9 gennaio 2013, doc. 76,
p. 4). Durante questo periodo, egli non si é sottoposto ad alcuna terapia, ma
ha soltanto praticato nuoto e svolto esercizi fisici (cfr. doc. 81 e doc. 85,
p. 4: “Spiega i motivi per la mancata convocazione del 9.1.2013; era
all’estero, quando era partito aveva avvisato il fisioterapista sig. __________
di __________. Non faceva vacanze da anni. Riconosce di aver dimenticato di
avvisare il nostro ufficio. Comunque anche in vacanza ha praticato nuoto ed
esercizi per la spalla destra.”).
Alla luce
di quanto precede, può dunque essere ammesso che, al più tardi dal momento in
cui l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il diritto all’indennità
giornaliera (1° dicembre 2012), lo stato di salute infortunistico era ormai da
considerare stabilizzato.
Il TCA
non ignora che, a margine della visita circondariale del 19 febbraio 2013, il
dott. __________ ha dato il proprio benestare per l’esecuzione di due cicli di
fisioterapia (cfr. doc. 85, p. 6). Tale circostanza non é però atta a mettere
in dubbio la conclusione a cui é giunta questa Corte, posto che la fisioterapia
prescritta non aveva certo la pretesa di migliorare notevolmente lo
stato della spalla destra, nel senso definito dalla giurisprudenza federale
(cfr. consid. 2.3.).
D’altro
canto, anche il medico curante specialista del ricorrente, dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver prospettato un intervento
d’impianto di protesi totale inversa (cfr. doc. 94, p. 1), in occasione della
consultazione del 2 luglio 2013, preso atto del referto della RMN del 25 giugno
2013, non ha più formulato alcuna proposta terapeutica (cfr. doc. 100).
In queste
condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF,
l'assicuratore infortuni resistente era legittimato a dichiarare estinto il
diritto all’indennità giornaliera a decorrere dal 1° dicembre 2012.
La
decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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