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Decisione

35.2013.86

Caduta non rottura cuffia rotatoria spalla dx. Dichiarato estinto diritto all'indennità giornaliera in quanto stato di salute infortunistico stabilizzato

9 aprile 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a

dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 1°

dicembre 2012, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha

diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

In una

sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo

espresso nei termini seguenti:

"

Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce

a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1°

gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare

il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte

Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e

francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento

rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si

è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"

illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi

trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato

positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure

sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,

consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti

terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute

stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale

Considerandi

federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto

alle prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Nella

concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto

assicuratore resistente ha posto fine al versamento delle indennità giornaliere

a contare dal 1° dicembre 2012, facendo capo al parere del proprio medico di

circondario (cfr. doc. 104, p. 4).

In

occasione della visita di controllo del 19 febbraio 2013, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato RI 1 totalmente

abile nella professione esercitata al momento dell’infortunio occorsogli il 16

settembre 2011 (su questo aspetto, si veda il doc. 103), prescrivendo nel

contempo due cicli di fisioterapia in ragione di tre sedute alla settimana

(cfr. doc. 85, p. 6: “… l’assicurato lavora quale elettricista ex co-direttore

della ditta __________ di __________ associata alla ditta __________ presso la

quale l’assicurato ora lavora con l’aiuto di 1-2 operai. L’assicurato era

partito all’estero senza ulteriori consultazioni mediche o senza ulteriori

cure, senza avvisare la CO 1, era stato ritenuto abile al lavoro al 100%

d’ufficio quindi nella misura totale e completa dall’1.12.2012. Questa

capacità lavorativa viene confermata alla visita medica odierna.

L’assicurato accetterebbe una capacità lavorativa del 70 o 75%, in forma

ridotta, questa non viene concessa.” - il corsivo é del redattore).

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la questione riguardante la

capacità lavorativa dell’assicurato a partire dal 1° dicembre 2012 possa

rimanere aperta, poiché, così come verrà dimostrato qui di seguito, il diritto

all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione

delle sue condizioni di salute, così come ha pertinentemente osservato l’CO 1

nella decisione su opposizione (cfr. doc. 104, p. 4s.).

Dalle

carte processuali emerge in effetti che, nel corso del mese di novembre 2012,

l’insorgente é partito per un periodo di vacanza all’estero (__________), dal

quale é rientrato soltanto in data 15 gennaio 2013 (cfr. doc. 72 e la mancata

comparizione alla visita fiduciaria di controllo del 9 gennaio 2013, doc. 76,

p. 4). Durante questo periodo, egli non si é sottoposto ad alcuna terapia, ma

ha soltanto praticato nuoto e svolto esercizi fisici (cfr. doc. 81 e doc. 85,

p. 4: “Spiega i motivi per la mancata convocazione del 9.1.2013; era

all’estero, quando era partito aveva avvisato il fisioterapista sig. __________

di __________. Non faceva vacanze da anni. Riconosce di aver dimenticato di

avvisare il nostro ufficio. Comunque anche in vacanza ha praticato nuoto ed

esercizi per la spalla destra.”).

Alla luce

di quanto precede, può dunque essere ammesso che, al più tardi dal momento in

cui l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il diritto all’indennità

giornaliera (1° dicembre 2012), lo stato di salute infortunistico era ormai da

considerare stabilizzato.

Il TCA

non ignora che, a margine della visita circondariale del 19 febbraio 2013, il

dott. __________ ha dato il proprio benestare per l’esecuzione di due cicli di

fisioterapia (cfr. doc. 85, p. 6). Tale circostanza non é però atta a mettere

in dubbio la conclusione a cui é giunta questa Corte, posto che la fisioterapia

prescritta non aveva certo la pretesa di migliorare notevolmente lo

stato della spalla destra, nel senso definito dalla giurisprudenza federale

(cfr. consid. 2.3.).

D’altro

canto, anche il medico curante specialista del ricorrente, dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver prospettato un intervento

d’impianto di protesi totale inversa (cfr. doc. 94, p. 1), in occasione della

consultazione del 2 luglio 2013, preso atto del referto della RMN del 25 giugno

2013, non ha più formulato alcuna proposta terapeutica (cfr. doc. 100).

In queste

condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF,

l'assicuratore infortuni resistente era legittimato a dichiarare estinto il

diritto all’indennità giornaliera a decorrere dal 1° dicembre 2012.

La

decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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