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Decisione

35.2013.87

Caduta da cavallo con contusione anca destra e rottura muscolare del gastrocnemio mediale. Nessuna rendita e IMI del 20%. Negata AG sia in ambito amministrativo che dinanzi al TCA

26 maggio 2014Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,

basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza et vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza, con

la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurato una

rendita di invalidità sulla base della valutazione medica del Dr. __________, della

__________ (doc. 87).

Nella valutazione medica

del 6 luglio 2009 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia, dopo aver

riassunto gli atti, le dichiarazioni dell’assicurato e i reperti oggettivabili,

ha posto la seguente diagnosi principale:

“(…)

D1. DIAGNOSI PRINCIPALE

♦ Periartropatia

cronica coxa dx

ICD-10: M62.9

♦ Disturbi cronici

dell’emibacino posteriore rispettivamente pelvi trocanterica dx •

ICD-10: M63.8

♦ Gonalgia cronica dx

ICD-10: M23.3

♦ Disturbi cronici del

polpaccio dx

ICD-10: M61.9

- Stato

dopo inf. del 07.09.97 con contusione dell’anca dx da cavallo e relativo calcio

dallo stesso sul polpaccio dx con rottura muscolare del gastrocnemio mediale dx

- Stato

dopo asportazione di ematoma capsulare ilio-tibiale dx il 06.10.99

- Stato

dopo artroscopia diagnostica gin. dx il 06.10.99 con diagnosi di gonartrosi

post-traumatica in uno stato dopo frattura piatto tibiale lat. con formazione

di uno scalino intra-articolare, stato dopo meniscectomia subtotale del menisco

mediale e parziale del menisco laterale

♦ Ipersensibilità regione

ramo palmare nervo ulnare dx al muscolo interosseo dorsale I, dopo ferita da

taglio al palmo della mano dx del 09.02.01 (non di pertinenza

assicurazione Solida)

♦ Sindrome di tunnel

carpale elettroneurograficamente documentato nel 2001 (non di

pertinenza assicurazione Solida)

♦ Disturbi funzionali

del gomito sx dopo frattura olecranica sx del 26.11.2005 (non di pertinenza

assicurazione Solida)

- Stato dopo osteosintesi del gomito il

26.11.05

con riposizione e applicazione di

fili di Kirschner cerchiaggio

- Stato dopo operazione di pseudoartrosi

all’olecranon sx con osteosintesi e innesto di tessuto

osseo spugnoso nel luglio 2006

DIAGNOSI CON RIPERCUSSIONE SULLA CAPACITA LAVORATIVA

♦ Disturbi funzionali

al gomito sx

♦ Gonalgia cronica dx

♦ Disturbi cronici

emibacino posteriore dx e regione pelvi

trocanterica dx

♦ Periartropatia coxo

dx

♦ Disturbi cronici del

polpaccio dx” (doc. 87)

Lo specialista ha quindi

indicato una capacità lavorativa dell’80% nell’attività di parrucchiere, a

causa degli esiti dell’infortunio del 1997. L’assicurato ha problemi a rimanere

in piedi a causa dei problemi all’anca destra, al ginocchio destro e al

polpaccio destro, quindi necessità di pause aggiuntive (10/15 minuti ogni ora).

Un’attività adeguata può invece essere svolta a tempo pieno alternando la

posizione seduta a quella in piedi, senza portare pesi superiori a 5 kg, senza scendere e salire le scale, evitando di camminare regolarmente su terreni sconnessi e

compiere lavori in posizione accovacciata o in ginocchio (doc. 87).

Il TCA concorda con queste considerazioni, ben

motivate e convincenti, espresse dal Dr. __________.

A sostegno delle

conclusioni del Dr. __________ l’Istituto assicuratore ha fatto riferimento

alla perizia del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e esperto in medicina

infortunistica, il quale nella valutazione del 29 maggio 2013, svolta per conto

dell’ __________ per i postumi di un ulteriore infortunio avvenuto il 26 novembre

2005.

(caduto mentre saliva su di un’autovettura), ha preso posizione anche per

quanto riguarda gli esiti dell’infortunio del 1997 ponendo la seguente

diagnosi:

" (…)

Esiti da caduta di cavallo nel 1997 con conseguente trauma

all’arto inferiore destro, rottura del muscolo gastrocnemio mediale destro e

lesione muscolare glueteale destra senza evidenziare lesioni specifiche

all’articolazione coxo-femorale destra, lesioni meniscali laterale e mediale

del ginocchio destro con segni di gonartrosi, cisti di Baker, versamento

intra-articolare. Esiti di meniscectomia artroscopica, esiti di drenaggio

dell’ematoma al gluteo/anca destra con persistenza di dolori al grande

trocantere in presenza clinica di rottura del gluteo massimo e medio e

conseguente deficit della forza muscolare pelvitrocanterica. I postumi

riassunti alla visita medico assicurativa del giugno 2009 furono di

periatropatia cronica all’anca destra; dolori cronici emibacino posteriore

destro e regione pelvi-trocanterica destra; gonalgia cronica destra; disturbi

cronici al polpaccio destro ed hanno posto in essere una valutazione di

menomazione all’integrità fisica del 20% complessivo ed una stima di diminuita

capacità lavorativa nella professione svolta di parrucchiere del 20% azzerata

in occupazioni confacenti." (doc. 77)

Interpellato in merito ai

disturbi post-infortunistici relativi all’evento del 1997, il Dr. __________ ha

concluso che il paziente non è in grado di rimanere in posizione eretta a lungo

(oltre i 30 minuti caricando soprattutto l’arto inferiore sinistro), non è in

grado di sedersi normalmente (carica il gluteo sinistro e non il destro), non è

in grado di accovacciarsi sia per i problemi gluteali sia per i disturbi del

ginocchio sinistro e non è in grado di deambulare consecutivamente oltre i 400-500 metri. L’assicurato dovrebbe lavorare parzialmente in posizione eretta e parzialmente in

posizione seduta, mai accovacciato e senza deambulare a lungo oppure salire e

scendere ripetutamente le scale (doc. 77).

L’incapacità lavorativa è

valutata in misura del 30% nell’attività di parrucchiere, del 65% quale

rappresentante di prodotti, del 20% in attività presso call-center, del 40%

quale ricezionista d’albergo e del 40% in attività confacenti (doc. 77).

Il Dr. __________ nello

scritto del 3 ottobre 2013 – su richiesta della CO 1 (doc. 126) – ha precisato ulteriormente

la capacità lavorativa di RI 1, a seguito dell’infortunio del 1997. Lo

specialista ha indicato una capacità lavorativa oscillante fra il 60% e 70%

nell’attività di parrucchiere, dell’80% in attività presso call-center, del

40%-50% in lavori d’ufficio, del 50% in mansioni di controllo e guardamacchine,

non superiore al 40% quale cassiere e commesso di negozio, del 60%-70% come

addetto alla ricezione e del 20%-30% quale autista (doc. 133).

Secondo l’avv. RA 1, la

perizia del Dr. __________i è più precisa di quella del Dr. __________ per

quanto riguarda le limitazioni funzionali (cfr. doc. I). Il legale ha quindi

fatto riferimento anche alla perizia del Dr. __________, svolta in ambito SAM

nel 2007 (doc. 69, doc. I).

Nel rapporto del 25

gennaio 2007 del Dr. __________, spec. FMH in in chirurgia ortopedica, dopo

avere posto la diagnosi illustrata a pagina 7 della perizia (doc. 67) aveva

indicato che la capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività di

parrucchiere è ridotta del 50%, ma dopo dopo la risoluzione degli esiti da

pseudoartrosi dell’ulna prossimale sinistra egli aveva previsto un

miglioramento della capacità lavorativa fino al 70-75%.

In attività alternative,

ma sempre nel campo della cura dei capelli, egli stimava un’inabilità al lavoro

del 25% (doc. 67).

Alla

luce di quanto precede, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni

del Dr. __________ che in parte si sovrappongono a quelle del Dr. __________

per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa nell’attività di parrucchiere (80%

per il Dr. __________, 60%-70% per il Dr. __________). Per contro, nelle

attività adeguate il Dr. __________r ha indicato una piena abilità, mentre il

Dr. __________ ha fissato – come visto – delle inabilità lavorative in diverse

attività (call-center, lavori d’ufficio, mansioni di controllo, cassiere,

commesso di negozio, addetto alla ricezione e autista) (doc. 133).

Le indicazioni sui limiti

funzionali invece divergono solo in minima parte (doc. 87, 77).

La valutazione del Dr. __________,

seppur in parte divergente, per quanto riguarda la valutazione della capacità

lavorativa, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ e

va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le

patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Da parte sua il Dr. __________,

le cui conclusioni sono state prese in considerazione dal Dr. __________ (doc.

87), aveva fatto una stima del 70-75% di capacità lavorativa quale parrucchiere

e una riduzione del 25% in attività alternative, tuttavia, esprimendosi solo

per mansioni nel campo della cura dei capelli (doc. 67).

Le conclusioni del perito Dr.

__________ sono corroborate dalla valutazione del 13 maggio 2002 del Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, il quale ha indicato che nell’attività di

parrucchiere RI 1 ha una limitazione del 10-15% durante tutta la giornata

(necessita di soste fino a 10 minuti all’ora). Mentre in altre professioni,

sedentarie, non vi sono assolutamente limitazioni (doc. 45).

Non permette una diversa

valutazione della fattispecie neppure il parere medico-legale del 27 febbraio

2009.

del Dr. __________, di cui l’assicurato ha fatto cenno nell’opposizione

del 28 settembre 2009 (doc. 100).

Il Dr. __________, medico

chirurgo, ha preso posizione sulle conseguenze dell’evento del 1997 e di quello

del 2000 (ferita da taglio al palmo della mano destra) ritenendo nel complesso

l’assicurato inabile al 50% per le sequele del primo infortunio.

Il medico curante,

tuttavia, non fornisce alcuna indicazione su eventuali attività adeguate o

limiti funzionali (doc. 77).

Per quanto concerne la

problematica psichica il rappresentante dell’assicurato sostiene che è stata

ignorata nella valutazione del quadro medico. Egli ha fatto riferimento alla

perizia del Dr. __________, svolta in ambito SAM il 22 giugno 2009 (doc. I).

Questa Corte rileva

tuttavia che il perito psichiatra, sebbene abbia rilevato che l’assicurato non

ha mai presentato alcun disturbo psichico fino all’infortunio del 1997 che ha

provocato in lui “la caduta dei meccanismi di difesa compensatori, attivando

un vissuto di vulnerabilità psicologica e di insicurezza personale, che ha

colpito la sfera emotiva, sociale e lavorativa”, ha fissato un’abilità del

95% quale parrucchiere e del 100% in attività adeguate, per i soli postumi

infortunistici del febbraio 2000 (doc. 86).

In esito a tutto quanto

precede, il TCA deve dunque concludere che il ricorrente sarebbe in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative

che rispettino le limitazioni descritte dal Dr. __________.

Inoltre, secondo questo

Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute

infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul mercato

generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

Va qui

rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle

prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini

intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in

piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il Tribunale federale ha

nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007

del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno

2007, osservando:

" 8.2 Come

rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la

questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta

effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in

considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive

contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di

esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono

infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto

adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001,

consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni

funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato

della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002,

consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980

pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

2.4

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.4.1

Quanto al

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale parrucchiere, nel 2008 avrebbe realizzato un reddito annuo di

fr. 45'902.30.

L’amministrazione ha aggiornato quanto l’insorgente ha guadagnato nel 1996,

ultimo anno completo prima dell’insorgere dal danno alla salute (doc. A1).

Da parte sua, il

ricorrente ha contestato questo importo, in quanto RI 1 da ben 16 anni ha

cessato di fare il parrucchiere. A suo dire andrebbero applicati i dati

salariali statistici (fr. 53'000.--) (doc. I).

L’argomentazione

del ricorrente non merita accoglimento.

L’assicurato, dopo

l’infortunio del 1997, ha lavorato alternativamente al 100% e al 50% fino al

1999, anno in cui si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico a __________.

Dopo l’infortunio del 2005 (scivolamento sulla neve) ha iniziato a lavorare al

50% per 2 ore al mattino e 2,25 al pomeriggio come parrucchiere (cfr. su questo

punto la dichiarazione del 25 luglio 2005 del salone __________, doc. 65). Dopo

la perizia SAM del 2007, in cui viene confermata l’abilità lavorativa al 50%,

l’assicurato ha sempre lavorato a tempo parziale (50%) come parrucchiere (cfr.

anamnesi perizia SAM del 22 giugno 2009, pag. 5 e doc. 65).

Di conseguenza il salario

da valido calcolato dall’Istituto assicuratore merita conferma.

2.4.2

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg..

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.4.3

Dalle tavole

processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 56'784.-- il

reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4,

aggiornato al 2008 (doc. A1).

Conformemente alla

giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili

oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

L’assicurato,

quale parrucchiere, avrebbe realizzato nel 2008 un reddito

annuo di fr. 45'902.30 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa,

per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per

un’attività equivalente: Tabella TA 1 2008, p.to 93 “Servizi personali”,

livello di qualifica 4: fr. 3774.-- riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 3'924.96

x 12 mesi = fr. 47'099.52.

Nel caso in esame, in considerazione di una differenza del 2,5%,

non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009.

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore non ha operato decurtazioni sul reddito statistico da

invalido (doc. A1). Per contro, il legale di RI 1 ha postulato l’applicazione

di una riduzione del 15-20% (doc. I).

La questione della

riduzione statistica può rimanere indecisa in quanto, come vedremo, anche

applicando una riduzione del 20%, questo non permetterebbe l’erogazione di una

rendita d’invalidità.

Il reddito da invalido di

fr. 59'978.88, tenuto conto di una decurtazione del 20%,

ammonta a fr. 47'983.10. Importo che sarebbe comunque superiore al reddito che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè

fr. 45'902.30 (cfr. consid. 2.5.1.).

La decisione della CO 1,

anche su questo punto, merita conferma.

2.5

Diritto

all’indennità per menomazione all’integrità

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid.

3a).

2.5.5

L’assicuratore LAINF

resistente, sentito il parere del Dr. __________ ha valutato in un 20% la

menomazione all’integrità di cui é portatore il ricorrente per sole conseguenze

dell’infortunio del 1997.

Il Dr. __________

ha espresso la seguente valutazione:

" (…)

Per la periartropatia cronica dell’anca dx, i disturbi cronici

emibacino post. dx e regione pelvi-troncanterica dx, la sequela del n. cutaneo

lat. del nervo ilioipogastrico e del n. clunio inf. dx: menomazione dell’integrità

10%.

Questi danni sono funzionalmente da paragonare complessivamente ad

un danno nel quale esiste una modica coxartrosi. Secondo la tab. 5.2., un tale

danno da una IMI del 10%.

Per la gonalgia cronica dx e i disturbi cronici del polpaccio dx,

MI del 10%. In questa valutazione già inclusa la meniscectomia parz. mediale

lat. non di pertinenza dell’ass. CO 1. Paragoniamo queste 2 affezioni con uno

stato nel quale esiste una modica artrosi femoro-tibiale. Secondo la tab.

5.2

, la MI ammonta a 10%.

La menomazione totale dell’integrità per gli esiti dell’inf.

del 1997 ammonta al 20%.” (doc. 87).

2.5.6

Deve innanzitutto essere

precisato che l'indennità per menomazione dell'integrità si

valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti

quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la

menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 40s.).

In

questo senso le sofferenze soltanto soggettive patite dall'assicurato, non

possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per

menomazione all'integrità.

Chiamato a

pronunciarsi su una questione di carattere medico, il TCA ritiene che

l’apprezzamento enunciato dal Dr. __________, possa validamente costituire da

supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario

esperire ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle valutazioni del

medico dell’CO 1, cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in

linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle

assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore.").

Il perito

ha espresso la propria valutazione considerando la periartropatia all’anca

destra, i disturbi all’emibacino posteriore destro e alla regione

pelvi-trocanterica destra, la sequela del nervo curaneo laterale del nervo ilio

ipogastrico e del nervo clunio inferiore destro (10%), nonché per la gonalgia

destra e i disturbi del polpaccio destro (10%) e facendo riferimento alla

tabella 5.2 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (doc. 87).

Da parte

sua il ricorrente – in sede di osservazioni del 28 settembre 2009 – ha prodotto

il parere medico-legale del 27 febbraio 2009 del Dr. __________, il quale ha quantificato

al 35% il danno a carico dell’integrità fisica (doc. 77).

Nel referto

del Dr. __________, peraltro preso in considerazione dal Dr. __________ (cfr.

doc. 89), il medico ha indicato un’IMI di entità maggiore, senza tuttavia

portare alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno di questa

richiesta.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche per quanto

riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.

2.6

Assistenza giudiziaria

in ambito amministrativo

2.6.1

L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede

che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad

esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA del 14 agosto 2006

nella causa D., I 650/05), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di

un'inchiesta non lo escluda.

Il capoverso 4 recita che,

se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio

gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già prima dell'entrata in

vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione contro gli

infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,

a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA aveva peraltro

sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio

dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in fine).

Secondo la dottrina, il

fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la

formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella

"se le circostanze lo giustificano", significa che il

legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il

gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser, op. cit.,

n. 20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il resto, quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999

3965).

La concretizzazione delle

singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri

applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 21 ad

art. 37).

2.6.2

Nella

presente fattispecie contestata è esclusivamente la questione relativa alla

necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.

L'assicuratore lo nega

invocando sostanzialmente il fatto che l’assicurato ha avuto modo di prendere

atto della decisione e di formulare le proprie osservazioni senza l’intervento

dell’avvocato. Al momento dell’intervento dell’avv. RA 1, secondo

l’amministrazione “il caso non presentava (più) particolari difficoltà

procedurali o di merito” (doc. A1).

Il TCA rileva, tuttavia, che

la domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa può essere respinta

già solo per il fatto che l’assicurato, come verrà esposto qui di seguito, non

può essere considerato indigente.

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella fattispecie, dalle

carte processuali risulta che RI 1, celibe, percepisce la rendita

dell’assicurazione invalidità (fr. 722.-- al mese) e la rendita

dell’assicurazione __________ (fr. 1'838.20) e non svolge alcuna attività

lavorativa (cfr. doc. VI).

Il reddito

dell’assicurato ammonta dunque a fr. 2'560.20.

Per quanto riguarda il

calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base

mensile per debitore che vive da solo pari a fr. 1'200.--, stabiliti per il

calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,

quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009,

tuttora in uso.

Questi

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,

gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum

d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in

BlSchK 2001, p. 19).

Al minimo esecutivo

va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la

giurisprudenza citata.

In

casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1’200.-- il supplemento del 15-25%

(25% corrisponde a fr. 300.-- , cfr. su questo punto la STF 9C_89/2014 del 1°

maggio 2014 nella quale il TF ha confermato l’importo di fr. 200.-- quale

supplemento di procedura applicato dal Tribunale cantonale di Neuchâtel) e

computando la pigione mensile di fr. 488.-- (400 euro al cambio di 1.22) e le

spese sanitarie (peraltro non documentate) di fr. 366.-- (300 euro al cambio di

1.

), si ottiene un importo totale di fr. 2’354.--, inferiore al reddito

dell’assicurato

Per quanto riguarda le

spese accessorie di euro 120 indicate quali “spese per vitto”, le stesse

sono già comprese nell’importo base.

Non possono essere

ritenute neppure le spese per l’auto (RC auto e imposta circolazione). A tale

proposito va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso

che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel

minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato

impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per

l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52;

Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica

ticinese, Lugano 2002, n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.

Per quanto riguarda

i debiti di fr. 50'000.--, essi non sono stati documentati in alcun modo.

Il TCA

rileva comunque che vanno considerati i debiti relativi alle imposte scadute

(cfr. RAMI 2000 N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208 consid. 2;

DTF 124 I 2 consid. 2a; STFA del 18 giugno 2003 nella causa M., consid. 5.2.),

ma non quelli relativi a debiti privati, i quali non possono essere conteggiati

(cfr. STFA del 17 marzo 2000 nella causa Winterthur c/ D., U 219/99; STF del 6

novembre 1996 nella causa S.,5P.356/1996). Secondo la giurisprudenza non

possono di principio essere ritenute le spese per l’estinzione di debiti

ordinari, non destinati al mantenimento corrente dell’istante e della sua

famiglia (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.2.2 e

riferimenti ivi menzionati).

Disponendo dunque di un’eccedenza,

il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di conseguenza essere

esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere

respinta sia in sede amministrativa che dinanzi al TCA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede

amministrativa è respinta.

3. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

dinanzi al TCA è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti