35.2013.87
Caduta da cavallo con contusione anca destra e rottura muscolare del gastrocnemio mediale. Nessuna rendita e IMI del 20%. Negata AG sia in ambito amministrativo che dinanzi al TCA
26 maggio 2014Italiano40 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.87
LG/sc
Lugano
26 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 ottobre 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 settembre 1997, RI
1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di parrucchiere
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la __________ -, a
seguito di una caduta da cavallo ha riportato un trauma contusivo con ematoma
all’arto inferiore destro, rottura del muscolo gastrocnemio mediale destro e
dell’anca destra, nonché rottura del corno anteriore del menisco laterale e
lesione centrale del menisco mediale (doc. 1, 5).
L’assicuratore LAINF ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Da notare che la __________
aveva stipulato un accordo di collaborazione per la copertura delle prestazioni
di lunga durata ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LAINF, con la CO 1.
1.2. Con la decisione formale del
21 ottobre 2008 (doc. 72), poi confermata con la decisione su opposizione del
13 maggio 2009 (doc. 79), cresciuta incontestata in giudicato, __________ ha
dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata con effetto
retroattivo al 31 marzo 2007.
1.3. Con la decisione formale del
1° settembre 2009, la CO 1 Assicurazioni SA ha posto RI 1 al beneficio di
un’indennità per menomazione all’integrità del 20%, mentre gli ha negato il
diritto alla rendita di invalidità (doc. 96).
L’assicurato ha interposto
opposizione in data 28 settembre 2009 (doc. 100).
1.4. Nel frattempo questa Corte
con sentenza 35.2009.112 del 24 aprile 2010, cresciuta incontestata in
giudicato, ha confermato la decisione di __________ che riteneva raggiunto lo
stato medico finale dopo l’infortunio dell’assicurato del 9 febbraio 2000
(ferita da taglio al palmo della mano destra) e riconosceva all’assicurato un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 10%.
1.5. In data 26 febbraio 2013
l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA per
denegata giustizia postulando che alla CO 1 venga fatto ordine di emettere una
decisione in punto alla rendita di cui all’infortunio del 7 settembre 1997, oltre
che statuire sull’istanza di gratuito patrocinio (doc. 120).
1.6. Il TCA, con decisione
35.2013.18 dell’8 maggio 2013, ha accolto il ricorso e fatto ordine alla CO 1
di emanare - senza indugio - la decisione su opposizione, nonché di decidere
sulla domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa.
1.7. Con la decisione su
opposizione del 18 ottobre 2013 la CO 1 ha confermato la decisione del 1°
settembre 2009 e respinto l’opposizione dell’assicurato (doc. A1).
1.8. Contro questa decisione
l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando in via principale la cassazione della decisione in
tutti i suoi punti (rendita, IMI e assistenza giudiziaria) e il rinvio degli
atti all’UAI, perché abbia ad assumere delle misure di riqualifica, e alla CO 1
per dar seguito all’istruttoria (doc. I).
In via subordinata
l’insorgente ha chiesto il riconoscimento di una rendita del 60% sulla scorta di
un guadagno assicurato di fr. 53'000.-- (da adeguare al 2013) a far tempo dal
1° aprile 2007, previo accertamento del rinvio all’UAI, il riconoscimento di
un’indennità per la menomazione all’integrità del 40% e il riconoscimento
dell’assistenza giudiziaria in sede extragiudiziaria (doc. I).
Il ricorrente ha
contestato le conclusioni mediche cui è giunto l’Istituto assicuratore sulla
base, in particolare della perizia del Dr. __________ del 26 agosto 2009 e di
quella del Dr. __________ del 29 maggio 2009. Il legale di RI 1 fa quindi
riferimento alle valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ (aspetto
psichiatrico), svolte in ambito AI, che giungono a conclusioni differenti. In
particolare, l’aspetto psichiatrico non è stato oggetto di valutazione da parte
della CO 1 (doc. I).
Dal profilo economico il
patrocinatore dell’assicurato ha contestato l’importo del reddito da valido
quale parrucchiere ritenendo corretto il salario statistico di fr. 53'000.--.
Egli ha inoltre postulato l’applicazione di una riduzione sociale del 15-20%
(doc. I).
In merito alla
determinazione dell’IMI, secondo l’avv. RA 1 non vi è traccia della gonartrosi,
dell’aspetto psichiatrico, né tantomeno di quello neurologico (doc. I).
Infine, l’insorgente ha
chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dinanzi
all’Istituto assicuratore, oltre che per la presente procedura (doc. I, VI).
1.9. In risposta la CO 1,
rappresentata dall’avv. RA 2, si è riconfermata nel proprio provvedimento
postulando la reiezione del ricorso (doc. VII).
Il legale dell’istituto assicuratore
ha confermato la bontà del provvedimento adottato sulla base dei molteplici
pareri specialistici.
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite sono
l’entità della rendita di invalidità, l’indennità per menomazione dell’integrità
spettanti all’assicurato e l’assistenza giudiziaria in ambito amministrativo.
2.3. Entità della rendita di
invalidità
2.3.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre,
basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza et vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza, con
la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurato una
rendita di invalidità sulla base della valutazione medica del Dr. __________, della
__________ (doc. 87).
Nella valutazione medica
del 6 luglio 2009 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia, dopo aver
riassunto gli atti, le dichiarazioni dell’assicurato e i reperti oggettivabili,
ha posto la seguente diagnosi principale:
“(…)
D1. DIAGNOSI PRINCIPALE
♦ Periartropatia
cronica coxa dx
•
ICD-10: M62.9
♦ Disturbi cronici
dell’emibacino posteriore rispettivamente pelvi trocanterica dx •
ICD-10: M63.8
♦ Gonalgia cronica dx
•
ICD-10: M23.3
♦ Disturbi cronici del
polpaccio dx
•
ICD-10: M61.9
- Stato
dopo inf. del 07.09.97 con contusione dell’anca dx da cavallo e relativo calcio
dallo stesso sul polpaccio dx con rottura muscolare del gastrocnemio mediale dx
- Stato
dopo asportazione di ematoma capsulare ilio-tibiale dx il 06.10.99
- Stato
dopo artroscopia diagnostica gin. dx il 06.10.99 con diagnosi di gonartrosi
post-traumatica in uno stato dopo frattura piatto tibiale lat. con formazione
di uno scalino intra-articolare, stato dopo meniscectomia subtotale del menisco
mediale e parziale del menisco laterale
♦ Ipersensibilità regione
ramo palmare nervo ulnare dx al muscolo interosseo dorsale I, dopo ferita da
taglio al palmo della mano dx del 09.02.01 (non di pertinenza
assicurazione Solida)
♦ Sindrome di tunnel
carpale elettroneurograficamente documentato nel 2001 (non di
pertinenza assicurazione Solida)
♦ Disturbi funzionali
del gomito sx dopo frattura olecranica sx del 26.11.2005 (non di pertinenza
assicurazione Solida)
- Stato dopo osteosintesi del gomito il
26.11.05
con riposizione e applicazione di
fili di Kirschner cerchiaggio
- Stato dopo operazione di pseudoartrosi
all’olecranon sx con osteosintesi e innesto di tessuto
osseo spugnoso nel luglio 2006
DIAGNOSI CON RIPERCUSSIONE SULLA CAPACITA LAVORATIVA
♦ Disturbi funzionali
al gomito sx
♦ Gonalgia cronica dx
♦ Disturbi cronici
emibacino posteriore dx e regione pelvi
trocanterica dx
♦ Periartropatia coxo
dx
♦ Disturbi cronici del
polpaccio dx” (doc. 87)
Lo specialista ha quindi
indicato una capacità lavorativa dell’80% nell’attività di parrucchiere, a
causa degli esiti dell’infortunio del 1997. L’assicurato ha problemi a rimanere
in piedi a causa dei problemi all’anca destra, al ginocchio destro e al
polpaccio destro, quindi necessità di pause aggiuntive (10/15 minuti ogni ora).
Un’attività adeguata può invece essere svolta a tempo pieno alternando la
posizione seduta a quella in piedi, senza portare pesi superiori a 5 kg, senza scendere e salire le scale, evitando di camminare regolarmente su terreni sconnessi e
compiere lavori in posizione accovacciata o in ginocchio (doc. 87).
Il TCA concorda con queste considerazioni, ben
motivate e convincenti, espresse dal Dr. __________.
A sostegno delle
conclusioni del Dr. __________ l’Istituto assicuratore ha fatto riferimento
alla perizia del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e esperto in medicina
infortunistica, il quale nella valutazione del 29 maggio 2013, svolta per conto
dell’ __________ per i postumi di un ulteriore infortunio avvenuto il 26 novembre
2005.
(caduto mentre saliva su di un’autovettura), ha preso posizione anche per
quanto riguarda gli esiti dell’infortunio del 1997 ponendo la seguente
diagnosi:
" (…)
Esiti da caduta di cavallo nel 1997 con conseguente trauma
all’arto inferiore destro, rottura del muscolo gastrocnemio mediale destro e
lesione muscolare glueteale destra senza evidenziare lesioni specifiche
all’articolazione coxo-femorale destra, lesioni meniscali laterale e mediale
del ginocchio destro con segni di gonartrosi, cisti di Baker, versamento
intra-articolare. Esiti di meniscectomia artroscopica, esiti di drenaggio
dell’ematoma al gluteo/anca destra con persistenza di dolori al grande
trocantere in presenza clinica di rottura del gluteo massimo e medio e
conseguente deficit della forza muscolare pelvitrocanterica. I postumi
riassunti alla visita medico assicurativa del giugno 2009 furono di
periatropatia cronica all’anca destra; dolori cronici emibacino posteriore
destro e regione pelvi-trocanterica destra; gonalgia cronica destra; disturbi
cronici al polpaccio destro ed hanno posto in essere una valutazione di
menomazione all’integrità fisica del 20% complessivo ed una stima di diminuita
capacità lavorativa nella professione svolta di parrucchiere del 20% azzerata
in occupazioni confacenti." (doc. 77)
Interpellato in merito ai
disturbi post-infortunistici relativi all’evento del 1997, il Dr. __________ ha
concluso che il paziente non è in grado di rimanere in posizione eretta a lungo
(oltre i 30 minuti caricando soprattutto l’arto inferiore sinistro), non è in
grado di sedersi normalmente (carica il gluteo sinistro e non il destro), non è
in grado di accovacciarsi sia per i problemi gluteali sia per i disturbi del
ginocchio sinistro e non è in grado di deambulare consecutivamente oltre i 400-500 metri. L’assicurato dovrebbe lavorare parzialmente in posizione eretta e parzialmente in
posizione seduta, mai accovacciato e senza deambulare a lungo oppure salire e
scendere ripetutamente le scale (doc. 77).
L’incapacità lavorativa è
valutata in misura del 30% nell’attività di parrucchiere, del 65% quale
rappresentante di prodotti, del 20% in attività presso call-center, del 40%
quale ricezionista d’albergo e del 40% in attività confacenti (doc. 77).
Il Dr. __________ nello
scritto del 3 ottobre 2013 – su richiesta della CO 1 (doc. 126) – ha precisato ulteriormente
la capacità lavorativa di RI 1, a seguito dell’infortunio del 1997. Lo
specialista ha indicato una capacità lavorativa oscillante fra il 60% e 70%
nell’attività di parrucchiere, dell’80% in attività presso call-center, del
40%-50% in lavori d’ufficio, del 50% in mansioni di controllo e guardamacchine,
non superiore al 40% quale cassiere e commesso di negozio, del 60%-70% come
addetto alla ricezione e del 20%-30% quale autista (doc. 133).
Secondo l’avv. RA 1, la
perizia del Dr. __________i è più precisa di quella del Dr. __________ per
quanto riguarda le limitazioni funzionali (cfr. doc. I). Il legale ha quindi
fatto riferimento anche alla perizia del Dr. __________, svolta in ambito SAM
nel 2007 (doc. 69, doc. I).
Nel rapporto del 25
gennaio 2007 del Dr. __________, spec. FMH in in chirurgia ortopedica, dopo
avere posto la diagnosi illustrata a pagina 7 della perizia (doc. 67) aveva
indicato che la capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività di
parrucchiere è ridotta del 50%, ma dopo dopo la risoluzione degli esiti da
pseudoartrosi dell’ulna prossimale sinistra egli aveva previsto un
miglioramento della capacità lavorativa fino al 70-75%.
In attività alternative,
ma sempre nel campo della cura dei capelli, egli stimava un’inabilità al lavoro
del 25% (doc. 67).
Alla
luce di quanto precede, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni
del Dr. __________ che in parte si sovrappongono a quelle del Dr. __________
per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa nell’attività di parrucchiere (80%
per il Dr. __________, 60%-70% per il Dr. __________). Per contro, nelle
attività adeguate il Dr. __________r ha indicato una piena abilità, mentre il
Dr. __________ ha fissato – come visto – delle inabilità lavorative in diverse
attività (call-center, lavori d’ufficio, mansioni di controllo, cassiere,
commesso di negozio, addetto alla ricezione e autista) (doc. 133).
Le indicazioni sui limiti
funzionali invece divergono solo in minima parte (doc. 87, 77).
La valutazione del Dr. __________,
seppur in parte divergente, per quanto riguarda la valutazione della capacità
lavorativa, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ e
va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le
patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Da parte sua il Dr. __________,
le cui conclusioni sono state prese in considerazione dal Dr. __________ (doc.
87), aveva fatto una stima del 70-75% di capacità lavorativa quale parrucchiere
e una riduzione del 25% in attività alternative, tuttavia, esprimendosi solo
per mansioni nel campo della cura dei capelli (doc. 67).
Le conclusioni del perito Dr.
__________ sono corroborate dalla valutazione del 13 maggio 2002 del Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, il quale ha indicato che nell’attività di
parrucchiere RI 1 ha una limitazione del 10-15% durante tutta la giornata
(necessita di soste fino a 10 minuti all’ora). Mentre in altre professioni,
sedentarie, non vi sono assolutamente limitazioni (doc. 45).
Non permette una diversa
valutazione della fattispecie neppure il parere medico-legale del 27 febbraio
2009.
del Dr. __________, di cui l’assicurato ha fatto cenno nell’opposizione
del 28 settembre 2009 (doc. 100).
Il Dr. __________, medico
chirurgo, ha preso posizione sulle conseguenze dell’evento del 1997 e di quello
del 2000 (ferita da taglio al palmo della mano destra) ritenendo nel complesso
l’assicurato inabile al 50% per le sequele del primo infortunio.
Il medico curante,
tuttavia, non fornisce alcuna indicazione su eventuali attività adeguate o
limiti funzionali (doc. 77).
Per quanto concerne la
problematica psichica il rappresentante dell’assicurato sostiene che è stata
ignorata nella valutazione del quadro medico. Egli ha fatto riferimento alla
perizia del Dr. __________, svolta in ambito SAM il 22 giugno 2009 (doc. I).
Questa Corte rileva
tuttavia che il perito psichiatra, sebbene abbia rilevato che l’assicurato non
ha mai presentato alcun disturbo psichico fino all’infortunio del 1997 che ha
provocato in lui “la caduta dei meccanismi di difesa compensatori, attivando
un vissuto di vulnerabilità psicologica e di insicurezza personale, che ha
colpito la sfera emotiva, sociale e lavorativa”, ha fissato un’abilità del
95% quale parrucchiere e del 100% in attività adeguate, per i soli postumi
infortunistici del febbraio 2000 (doc. 86).
In esito a tutto quanto
precede, il TCA deve dunque concludere che il ricorrente sarebbe in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative
che rispettino le limitazioni descritte dal Dr. __________.
Inoltre, secondo questo
Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute
infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul mercato
generale del lavoro, delle opportunità di impiego.
Va qui
rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle
prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera
sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini
intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in
piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
È poi
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il Tribunale federale ha
nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007
del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno
2007, osservando:
" 8.2 Come
rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la
questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta
effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in
considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive
contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di
esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono
infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto
adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001,
consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni
funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato
della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002,
consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980
pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
2.4
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.4.1
Quanto al
reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute RI 1, quale parrucchiere, nel 2008 avrebbe realizzato un reddito annuo di
fr. 45'902.30.
L’amministrazione ha aggiornato quanto l’insorgente ha guadagnato nel 1996,
ultimo anno completo prima dell’insorgere dal danno alla salute (doc. A1).
Da parte sua, il
ricorrente ha contestato questo importo, in quanto RI 1 da ben 16 anni ha
cessato di fare il parrucchiere. A suo dire andrebbero applicati i dati
salariali statistici (fr. 53'000.--) (doc. I).
L’argomentazione
del ricorrente non merita accoglimento.
L’assicurato, dopo
l’infortunio del 1997, ha lavorato alternativamente al 100% e al 50% fino al
1999, anno in cui si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico a __________.
Dopo l’infortunio del 2005 (scivolamento sulla neve) ha iniziato a lavorare al
50% per 2 ore al mattino e 2,25 al pomeriggio come parrucchiere (cfr. su questo
punto la dichiarazione del 25 luglio 2005 del salone __________, doc. 65). Dopo
la perizia SAM del 2007, in cui viene confermata l’abilità lavorativa al 50%,
l’assicurato ha sempre lavorato a tempo parziale (50%) come parrucchiere (cfr.
anamnesi perizia SAM del 22 giugno 2009, pag. 5 e doc. 65).
Di conseguenza il salario
da valido calcolato dall’Istituto assicuratore merita conferma.
2.4.2
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg..
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.4.3
Dalle tavole
processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 56'784.-- il
reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4,
aggiornato al 2008 (doc. A1).
Conformemente alla
giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili
oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
L’assicurato,
quale parrucchiere, avrebbe realizzato nel 2008 un reddito
annuo di fr. 45'902.30 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa,
per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente: Tabella TA 1 2008, p.to 93 “Servizi personali”,
livello di qualifica 4: fr. 3774.-- riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 3'924.96
x 12 mesi = fr. 47'099.52.
Nel caso in esame, in considerazione di una differenza del 2,5%,
non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido
in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009.
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore non ha operato decurtazioni sul reddito statistico da
invalido (doc. A1). Per contro, il legale di RI 1 ha postulato l’applicazione
di una riduzione del 15-20% (doc. I).
La questione della
riduzione statistica può rimanere indecisa in quanto, come vedremo, anche
applicando una riduzione del 20%, questo non permetterebbe l’erogazione di una
rendita d’invalidità.
Il reddito da invalido di
fr. 59'978.88, tenuto conto di una decurtazione del 20%,
ammonta a fr. 47'983.10. Importo che sarebbe comunque superiore al reddito che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè
fr. 45'902.30 (cfr. consid. 2.5.1.).
La decisione della CO 1,
anche su questo punto, merita conferma.
2.5
Diritto
all’indennità per menomazione all’integrità
2.5.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid.
3a).
2.5.5
L’assicuratore LAINF
resistente, sentito il parere del Dr. __________ ha valutato in un 20% la
menomazione all’integrità di cui é portatore il ricorrente per sole conseguenze
dell’infortunio del 1997.
Il Dr. __________
ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Per la periartropatia cronica dell’anca dx, i disturbi cronici
emibacino post. dx e regione pelvi-troncanterica dx, la sequela del n. cutaneo
lat. del nervo ilioipogastrico e del n. clunio inf. dx: menomazione dell’integrità
10%.
Questi danni sono funzionalmente da paragonare complessivamente ad
un danno nel quale esiste una modica coxartrosi. Secondo la tab. 5.2., un tale
danno da una IMI del 10%.
Per la gonalgia cronica dx e i disturbi cronici del polpaccio dx,
MI del 10%. In questa valutazione già inclusa la meniscectomia parz. mediale
lat. non di pertinenza dell’ass. CO 1. Paragoniamo queste 2 affezioni con uno
stato nel quale esiste una modica artrosi femoro-tibiale. Secondo la tab.
5.2
, la MI ammonta a 10%.
La menomazione totale dell’integrità per gli esiti dell’inf.
del 1997 ammonta al 20%.” (doc. 87).
2.5.6
Deve innanzitutto essere
precisato che l'indennità per menomazione dell'integrità si
valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti
quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la
menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in
maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 40s.).
In
questo senso le sofferenze soltanto soggettive patite dall'assicurato, non
possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per
menomazione all'integrità.
Chiamato a
pronunciarsi su una questione di carattere medico, il TCA ritiene che
l’apprezzamento enunciato dal Dr. __________, possa validamente costituire da
supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario
esperire ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle valutazioni del
medico dell’CO 1, cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in
linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle
assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore.").
Il perito
ha espresso la propria valutazione considerando la periartropatia all’anca
destra, i disturbi all’emibacino posteriore destro e alla regione
pelvi-trocanterica destra, la sequela del nervo curaneo laterale del nervo ilio
ipogastrico e del nervo clunio inferiore destro (10%), nonché per la gonalgia
destra e i disturbi del polpaccio destro (10%) e facendo riferimento alla
tabella 5.2 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (doc. 87).
Da parte
sua il ricorrente – in sede di osservazioni del 28 settembre 2009 – ha prodotto
il parere medico-legale del 27 febbraio 2009 del Dr. __________, il quale ha quantificato
al 35% il danno a carico dell’integrità fisica (doc. 77).
Nel referto
del Dr. __________, peraltro preso in considerazione dal Dr. __________ (cfr.
doc. 89), il medico ha indicato un’IMI di entità maggiore, senza tuttavia
portare alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno di questa
richiesta.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche per quanto
riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.
2.6
Assistenza giudiziaria
in ambito amministrativo
2.6.1
L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede
che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad
esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA del 14 agosto 2006
nella causa D., I 650/05), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di
un'inchiesta non lo escluda.
Il capoverso 4 recita che,
se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio
gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Già prima dell'entrata in
vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione contro gli
infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,
senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio
nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,
a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella
procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il
patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Il TFA aveva peraltro
sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio
dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in fine).
Secondo la dottrina, il
fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la
formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella
"se le circostanze lo giustificano", significa che il
legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il
gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser, op. cit.,
n. 20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999
3965).
La concretizzazione delle
singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri
applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 21 ad
art. 37).
2.6.2
Nella
presente fattispecie contestata è esclusivamente la questione relativa alla
necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.
L'assicuratore lo nega
invocando sostanzialmente il fatto che l’assicurato ha avuto modo di prendere
atto della decisione e di formulare le proprie osservazioni senza l’intervento
dell’avvocato. Al momento dell’intervento dell’avv. RA 1, secondo
l’amministrazione “il caso non presentava (più) particolari difficoltà
procedurali o di merito” (doc. A1).
Il TCA rileva, tuttavia, che
la domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa può essere respinta
già solo per il fatto che l’assicurato, come verrà esposto qui di seguito, non
può essere considerato indigente.
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48
consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalle
carte processuali risulta che RI 1, celibe, percepisce la rendita
dell’assicurazione invalidità (fr. 722.-- al mese) e la rendita
dell’assicurazione __________ (fr. 1'838.20) e non svolge alcuna attività
lavorativa (cfr. doc. VI).
Il reddito
dell’assicurato ammonta dunque a fr. 2'560.20.
Per quanto riguarda il
calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base
mensile per debitore che vive da solo pari a fr. 1'200.--, stabiliti per il
calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,
quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009,
tuttora in uso.
Questi
importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,
gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in
BlSchK 2001, p. 19).
Al minimo esecutivo
va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la
giurisprudenza citata.
In
casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1’200.-- il supplemento del 15-25%
(25% corrisponde a fr. 300.-- , cfr. su questo punto la STF 9C_89/2014 del 1°
maggio 2014 nella quale il TF ha confermato l’importo di fr. 200.-- quale
supplemento di procedura applicato dal Tribunale cantonale di Neuchâtel) e
computando la pigione mensile di fr. 488.-- (400 euro al cambio di 1.22) e le
spese sanitarie (peraltro non documentate) di fr. 366.-- (300 euro al cambio di
1.
), si ottiene un importo totale di fr. 2’354.--, inferiore al reddito
dell’assicurato
Per quanto riguarda le
spese accessorie di euro 120 indicate quali “spese per vitto”, le stesse
sono già comprese nell’importo base.
Non possono essere
ritenute neppure le spese per l’auto (RC auto e imposta circolazione). A tale
proposito va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel
minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per
l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52;
Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica
ticinese, Lugano 2002, n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.
Per quanto riguarda
i debiti di fr. 50'000.--, essi non sono stati documentati in alcun modo.
Il TCA
rileva comunque che vanno considerati i debiti relativi alle imposte scadute
(cfr. RAMI 2000 N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI 1996 N. 254 pag. 208 consid. 2;
DTF 124 I 2 consid. 2a; STFA del 18 giugno 2003 nella causa M., consid. 5.2.),
ma non quelli relativi a debiti privati, i quali non possono essere conteggiati
(cfr. STFA del 17 marzo 2000 nella causa Winterthur c/ D., U 219/99; STF del 6
novembre 1996 nella causa S.,5P.356/1996). Secondo la giurisprudenza non
possono di principio essere ritenute le spese per l’estinzione di debiti
ordinari, non destinati al mantenimento corrente dell’istante e della sua
famiglia (cfr. STFA del 13 aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.2.2 e
riferimenti ivi menzionati).
Disponendo dunque di un’eccedenza,
il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di conseguenza essere
esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere
respinta sia in sede amministrativa che dinanzi al TCA.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede
amministrativa è respinta.
3. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
dinanzi al TCA è respinta.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti