Lexipedia

Decisione

35.2013.90

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 dicembre 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i due infortuni.” - il corsivo é del redattore).

Si pone invece la

questione di sapere se i disturbi in questione costituiscono una conseguenza indiretta

dei sinistri, nel senso che essi sono il risultato di una deambulazione viziata

provocata dal danno alle estremità inferiori.

Questa Corte ha già avuto

modo in passato di pronunciarsi su questa problematica, facendo capo a perizie

specialistiche.

Ad esempio, nella causa

sfociata nella sentenza 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, i periti giudiziari, i

dottori P. Heini e M. Weber, a quell’epoca Primari presso la Clinica di

chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di Berna, avevavo spiegato che

solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del

rachide:

" Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und

geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein

körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall T., im Laufe der

Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich

bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken

führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren

Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer

Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder

einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu

beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie

symptomatisch werden. Bei Herr T. ist die Deformation/Beeinträchtigung des

Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die

Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar."

(perizia

7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Inselspital di Berna, p.

8s.)

Tali

principi sono stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA

35.2011.22 del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007

consid. 2.3.3., 35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14

giugno 2007 consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e

35.2001.79 del 25 febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con

sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD

II-2004 n. 62).

In una recente vertenza, confrontato

con una perizia di parte che metteva in dubbio la fondatezza della valutazione

espressa a suo tempo dai dottori Heini e Weber, il TCA ha disposto

l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura del PD dott. __________ __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Chiamato segnatamente a

precisare se condividesse o meno il parere degli specialisti bernesi, l’esperto

giudiziario ha dichiarato che i principi sviluppati da questi ultimi sono

pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung

gut nachvollziebar”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid.

2.2.4.).

Il caso di RI 1 non

rientra fra quelli limite enumerati dai dottori Heini e Weber.

Da un lato, dalla

documentazione agli atti non risulta che l'assicurato presenti una dismetria

degli arti inferiori.

Dall'altro, i disturbi in

sede lombo-sacrale sono apparsi, al più tardi, nel corso dell’inverno 2013 (al

riguardo, si veda il referto afferente alla RMN lombare del 6 marzo 2013, da

cui risulta che a quel momento l’insorgente presentava una lombosciatalgia

bilaterale - doc. 58). Al proposito, va sottolineato che nella fattispecie di

cui alla STCA 35.1999.92-93, la sindrome lombare era insorta circa 8 anni

dopo l'evento traumatico che aveva interessato il piede destro.

In simili condizioni, é

dunque a ragione che l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a

proposito dei disturbi lombosacrali denunciati dell’assicurato.

2.8. Trattandosi invece dei disturbi

che interessano le estremità inferiori, per quanto riguarda il piede destro,

il TCA constata che la tesi del medico __________ secondo la quale l’assicurato

soffre di un’infiammazione del tendine di Achille provocata dalla esostosi di

Haglund (cfr. doc. 101: “… questa patologia [la esostosi di Haglund] é considerata

una malattia con disturbo congenito di ossificazione a livello del calcagno

presente bilateralmente nel nostro assicurato favorisce problemi a livello dei

tendini di Achille anche senza trauma con diramazione dei dolori alla gambe e

ai piedi.”), trova conferma nel rapporto 22 ottobre 2012 dell’Unità di

traumatologia e ortopedia dell’__________. In effetti, preso atto che la RMN

del piede destro del 12 luglio 2012 aveva evidenziato un edema nella zona

dell’inserzione del tendine di Achille e che le radiografie convenzionali avevano

messo in luce la presenza di una esostosi di Haglund con calcificazione

Considerandi

all’inserzione del tendine di Achille, il dott. __________ aveva concluso che

“l’esostosi di Haglund in combinazione con un raccorciamento del tendine

d’Achille e una tendinopatia all’inserzione sono la causa dei dolori

avvertiti dal paziente.” (doc. 33 - il corsivo é del redattore; in questo

senso, si veda pure il rapporto di uscita 22 marzo 2013 della Clinica __________

di __________ [doc. 64, p. 1], in cui figura la diagnosi principale di

“esostosi di Haglund con tendinopatia al tendine di Achille piede destro”, nonché

la certificazione 21 giugno 2013 dell’ortopedico dott. __________ [doc. 82], il

quale ha diagnosticato una ossificazione del tendine di Achille in presenza di

una esostosi di Haglund).

Con la propria

impugnativa, l’assicurato sostiene che sarebbe notorio che l’esostosi di

Haglund possa avere anche un’origine traumatica (cfr. doc. I, p. 3).

Questa Corte non può

condividere l’affermazione del ricorrente.

In primo luogo, occorre osservare

che agli atti non figura alcuna certificazione specialistica che attesti

l’eziologia infortunistica dell’affezione di cui é portatore Mirko Botica.

D’altro canto, i risultati

di una ricerca sul web avvalorano la tesi del dott. __________, ovvero che

l’esostosi di Haglund ha un’origine congenita e si trova sovente in relazione

con un’infiammazione della borsa sinoviale e del tendine di Achille (cfr., ad

esempio, www.arzt-auskunft.de/Lexica: “Ein Fersensporn (Kalkaneussporn) kann

sich nicht nur unterhalb der Ferse (sog. plantarer Fersensporn) bilden, sondern

(seltener) auch als Knochenerhebung am seitlichen Rand des Fersenbeins

(kalkaneus) am Ansatz der Achillessehne auftreten. Ein solcher

oberer oder dorsaler Fersensporn heisst auch Haglund-Ferse oder

Haglund-Exostose (eine Exostose ist ein knöcherner Auswuchs). Die Haglund-Ferse

ist angeboren und nicht zwingend mit Beschwerden verbunden. Tragen die

Betroffenen falsche Schuhe und belasten sie die Ferse falsch oder übermässig,

kann diese Dauerreizung beim oberen Fersensporn jedoch zu Entzündungen und

Fersenschmerzen führen. Häufig steht diese Form von Kalkaneussporn in

Verbindung mit einem entzündlichen Schleimbeutel und einer Entzündung der

Achillessehne.“ - il corsivo é del redattore; si vedano pure i siti www.lakeviewhealth.org/upload/docs/HaglundsDeformity.pdf

e www.chirurgiapiede.info).

È vero che, a margine del consulto del 18 settembre 2013, il dott. __________

ha rimesso in discussione la sua precedente diagnosi, dopo aver constatato che,

rispetto al passato, i disturbi non erano più ben circoscritti a livello

dell’esostosi di Haglund del piede destro, ma si erano diffusi, interessando

anche metà della gamba destra, il piede sinistro, la spalla sinistra, il polso

sinistro e la colonna lombare. Con referto del 26 settembre 2013, malgrado la

RMN del piede sinistro del 19 agosto 2013 avesse evidenziato una tenosinovite

dei peronei, del tibiale posteriore e del flessore lungo dell’alluce (patologia

alla quale il dott. __________ ha comunque negato l’eziologia traumatica - cfr.

doc. 101, p. 2, senza peraltro essere smentito), il medico curante specialista ha

in effetti affermato di non ritenere chiara la situazione, ragione per la quale

ha ritenuto necessari degli approfondimenti reumatologici e neurologici (cfr.

doc. 96), che non hanno tuttavia fornito una valida spiegazione per i disturbi

denunciati da RI 1 alle estremità inferiori (cfr. doc. 102 e 104).

Secondo il

TCA, anche nel caso in cui la sintomatologia accusata dal ricorrente non

dovesse correlare con un danno alla salute oggettivabile, in particolare con l’esostosi

di Haglund e con la relativa infiammazione dei tendini di Achille (contrariamente

dunque a quanto sostenuto dal medico di circondario dell’CO 1), l’esito della

vertenza non sarebbe comunque quello da lui auspicato, e ciò per le ragioni che

seguono.

La

più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza

dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici

specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di

postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012

UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della

causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non

essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Nella

concreta evenienza, nell’ipotesi evocata in precedenza, occorrerebbe dunque

procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, alla luce

della giurisprudenza sull’evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio (cfr. DTF 115 V 133).

Ora, dagli atti di causa risulta

che gli infortuni occorsi a RI 1 hanno avuto una dinamica simile, nel senso che

in entrambi i casi egli é semplicemente inciampato, appoggiando poi in malo

modo il piede interessato (cfr. il consid. 1.1.).

Alla luce di quanto

precede - ritenuto che, secondo la giurisprudenza, comuni

cadute o scivolate vanno qualificate quali infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. anche RAMI

1992.

U 154, p. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) - i sinistri

occorsi all’assicurato andrebbero senz’altro classificati fra gli infortuni

leggeri o insignificanti, di modo che l’adeguatezza del nesso di causalità potrebbe

essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).

2.9

In esito a

tutte le considerazioni che precedono, occorre ritienere accertato,

perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2.

e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, alla data di chiusura del caso, l’insorgente

non presentava più sequele degli infortuni assicurati, di modo che

l’amministrazione era legittimata a interrompere il proprio obbligo a

prestazioni a partire dal 1° maggio 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti