35.2013.91
Ricorso dichiarato tardivo. Nessun motivo valido per restituzione del termine ricorsuale
24 marzo 2014Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2013.91
Data decisione, Autorità:
24.03.2014, TCA
Titolo:
Ricorso dichiarato tardivo. Nessun motivo valido per restituzione del termine ricorsuale
DATA D'IMPOSTAZIONE
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RICORSO
art. 38 cpv. 1 LPGA
art. 38 cpv. 2bis LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 40 cpv. 1 LPGA
art. 41 LPGA
art. 60 cpv. 1 LPGA
art. 60 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.91
mm/DC/sc
Lugano
24 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24
ottobre 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 24 ottobre 2013 (cfr. doc. 321), l’CO 1 ha
respinto l’opposizione interposta da RI 1 contro la decisione formale dell’11
dicembre 2012, mediante la quale era stata assegnata una rendita d’invalidità
del 16% a decorrere dal 1° novembre 2012 e un’indennità per menomazione
all’integrità del 30% (cfr. doc. 301).
1.2. Con ricorso
del 4 dicembre 2013, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in
via principale, una rendita d’invalidità intera, in via subordinata,
una mezza rendita d’invalidità, in via ulteriormente subordinata, una
rendita d’invalidità superiore al 16% e, in via ancor più subordinata,
il rinvio degli atti all’Istituto assicuratore per ulteriori accertamenti (cfr.
doc. I).
1.3. In corso di
causa, l’insorgente ha prodotto documentazione destinata a supportare la sua
domanda di assistenza giudiziaria (doc. V + allegati).
1.4. L’assicuratore,
in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.5. Con scritto
del 22 gennaio 2014, l’CO 1 ha sollevato l’eccezione di tardività del ricorso,
chiedendone pertanto la reiezione in ordine (cfr. doc. X).
1.6. Sempre nel
corso del mese di gennaio 2014, questa Corte ha interpellato la Posta Svizzera,
allo scopo di ottenere precisazioni in merito al momento in cui l’assicurato ha
ritirato l’invio raccomandato (doc. XI).
1.7. Il 17
febbraio 2014, il patrocinatore di RI 1 ha chiesto che il TCA respinga
l’eccezione di tardità dell’impugnativa (cfr. doc. XIV).
1.8. In data 6
marzo 2014, l’amministrazione si é riconfermata nella propria domanda di non
entrata in materia (cfr. doc. XVI).
considerato in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999);
2.2. Con
riferimento a quanto l’avv. RA 1 ha sostenuto nel suo scritto datato 17
febbraio 2014 (cfr. doc. XIV, p. 2: “Non c’é chi non veda come la CO 1,
producendo la risposta di causa senza sollevare alcuna eccezione, si é
costituita in causa e pertanto l’eccezione di tardività deve essere in ogni
caso respinta, essendo detta eccezione superata dalla costituzione di detto
assicuratore in causa.”), questo Tribunale rileva che il principio
giurisprudenziale secondo cui taluni vizi vanno sollevati il prima possibile,
ritenuto che l’inattività e la costituzione in giudizio valgono quale rinuncia,
non si applica in presenza di un grave vizio, il quale comporta la nullità dell’atto
amministrativo oppure é motivo di cassazione d’ufficio (cfr. STF 8C_821/2007
del 28 luglio 2008 consid. 2.1.2).
Ora,
proprio la tempestività del ricorso costituisce – al pari per esempio
della competenza materiale e territoriale, della capacità di essere parte e
della legittimazione a ricorrere – un presupposto processuale, il suo esame
deve essere effettuato d’ufficio da parte del tribunale (cfr.
Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Soziaversicherungsgericht des
Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, § 9, n. 8).
In esito
a quanto precede, il TCA non può quindi seguire la tesi difesa dal
patrocinatore dell’assicurato. Esso é tenuto a verificare la tempestività
del suo ricorso.
2.3. Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (cpv. 4).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il
termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110
V 37 consid. 2; Th.Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73
Nr. 9, p. 479).
2.4. Giusta
l’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra
persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo
giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta
qui di una finzione legale che non é influenzata dal termine di ritiro
stabilito dalla Posta. Che esso sia più lungo o che esso sia stato prolungato,
non modifica la scadenza legale di sette giorni.
L’invio
si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel
caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del
9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
2.5. Nella
concreta evenienza, la decisione su opposizione del 24 ottobre 2013 (messa alla
Posta il giorno stesso) è stata ritirata il 4 novembre 2013 (cfr. doc. A 5 e
l’estratto Track & Trace).
In virtù
dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA (applicabile in casu grazie al rinvio di cui
all’art. 60 cpv. 2 LPGA), la decisione su opposizione in questione va considerata
notificata al suo destinatario il settimo giorno del termine di giacenza, ossia
in data 1° novembre 2013 (così come attestato dalla Posta - cfr. doc.
XI).
Considerandi
Il fatto
che in Ticino il 1° novembre (Ognissanti) é giorno festivo ufficiale (cfr. art.
1.
della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino),
é irrilevante (cfr. STF 9C_657/2008 succitata).
Conformemente
all’art. 38 cpv. 1 LPGA (applicabile via l’art. 60 cpv. 2 LPGA), il termine di
ricorso di 30 giorni di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA ha dunque iniziato a
decorrere il 2 novembre 2013 ed é scaduto il 1° dicembre 2013.
Consegnato
alla Posta soltanto il 4 dicembre 2013 (cfr. la busta allegata
all’impugnativa), il ricorso di RI 1 deve essere dichiarato tardivo.
2.6
Occorre ora
esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre
che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, p.
71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, p. 128 e DTF 114 V
123.
consid. 3b).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; U. Kieser, ATSG-Kommentar,
Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
K 34/03 del 2 luglio 2003).
Il TCA constata che l’insorgente non ha fatto valere il benché minimo
motivo atto a giustificare la restituzione del termine (cfr. doc. XIV).
Il suo ricorso
è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.
2.7
Essendo il
ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità
dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti cumulativi per la
concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr., fra le tante, DTF 125 V 202
consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile, in
quanto tardivo.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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