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Decisione

35.2013.91

Ricorso dichiarato tardivo. Nessun motivo valido per restituzione del termine ricorsuale

24 marzo 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se il

termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Th.Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73

Nr. 9, p. 479).

2.4. Giusta

l’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una

comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra

persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo

giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si tratta

qui di una finzione legale che non é influenzata dal termine di ritiro

stabilito dalla Posta. Che esso sia più lungo o che esso sia stato prolungato,

non modifica la scadenza legale di sette giorni.

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del

9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

2.5. Nella

concreta evenienza, la decisione su opposizione del 24 ottobre 2013 (messa alla

Posta il giorno stesso) è stata ritirata il 4 novembre 2013 (cfr. doc. A 5 e

l’estratto Track & Trace).

In virtù

dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA (applicabile in casu grazie al rinvio di cui

all’art. 60 cpv. 2 LPGA), la decisione su opposizione in questione va considerata

notificata al suo destinatario il settimo giorno del termine di giacenza, ossia

in data 1° novembre 2013 (così come attestato dalla Posta - cfr. doc.

XI).

Considerandi

Il fatto

che in Ticino il 1° novembre (Ognissanti) é giorno festivo ufficiale (cfr. art.

1.

della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino),

é irrilevante (cfr. STF 9C_657/2008 succitata).

Conformemente

all’art. 38 cpv. 1 LPGA (applicabile via l’art. 60 cpv. 2 LPGA), il termine di

ricorso di 30 giorni di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA ha dunque iniziato a

decorrere il 2 novembre 2013 ed é scaduto il 1° dicembre 2013.

Consegnato

alla Posta soltanto il 4 dicembre 2013 (cfr. la busta allegata

all’impugnativa), il ricorso di RI 1 deve essere dichiarato tardivo.

2.6

Occorre ora

esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre

che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, p.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, p. 128 e DTF 114 V

123.

consid. 3b).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; U. Kieser, ATSG-Kommentar,

Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

K 34/03 del 2 luglio 2003).

Il TCA constata che l’insorgente non ha fatto valere il benché minimo

motivo atto a giustificare la restituzione del termine (cfr. doc. XIV).

Il suo ricorso

è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

2.7

Essendo il

ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità

dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti cumulativi per la

concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr., fra le tante, DTF 125 V 202

consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile, in

quanto tardivo.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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