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Decisione

35.2013.93

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14 luglio 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi del licenziamento al 31.12.2005 non erano da ricondurre

al danno alla salute; si fa presente che la disdetta era stata inviata prima

dell’aggressione fisica subita e dichiarata dall’assicurata, nessuna indennità

giornaliera di malattia era stata versata, un certificato medico all’incarto

attestava un miglioramento dello stato di salute (certificato stilato dopo il licenziamento).

La diagnosi principale che aveva causato l’incapacità lavorativa

al momento della decisione di rendita, era la patologia psichiatrica.

L’assicurata comunque non era più in cura psichiatrica ed aveva sospeso pure il

trattamento farmacologico.

Con decisione 05.12.2005 si procedeva quindi con la soppressione

della rendita con effetto retroattivo al 31.12.2003.

Veniva inoltrata opposizione datata 26.06.2006 e con decisione su

opposizione parzialmente accolta, intimata il 27.02.2009, l’Ufficio AI doveva

effettuare un accertamento medico di natura pluridisciplinare.

Conseguentemente la Signora RI 1 viene quindi sottoposta

nuovamente ad una perizia presso il SAM effettuata di luglio-agosto 2009.

Il rapporto peritale è stato sottoposto ad esame del nostro

Servizio Medico Regionale (SMR) il quale ha avvallato le conclusioni dei

periti.

Dal punto di vista neurologico è abile al lavoro al 100% in

qualsiasi tipo di attività.

Dal punto di vista reumatologico, in un’attività rispettosa dei

limiti funzionali, raggiunge una capacità lavorativa del 100%.

A livello psichiatrico fu peritata dal Dr. __________ il

16.04.2002 e le cure psichiatriche presso il Dr. __________ cessarono il

27.08.2002. Dal profilo medico si ritiene dunque che vi è stato un

miglioramento dello stato di salute che ha portato ad una capacità lavorativa

del 60% come esercente, cameriera e barista a partire dal settembre 2002

(rendimento ridotto).

Dal 01.01.2006 la capacità lavorativa dell’80% come esercente e

del 70% come cameriera e barista (sempre come rendimento ridotto).

Dal 01.01.2007 capacità lavorativa del 90% (presenza durante tutto

il giorno, ma con rendimento ridotto) nell’ultima attività esercitata quale

gerente d’albergo (si tratta delle attività che svolgeva) e del 70% (presenza durante

tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in attività di barista e cameriera

(attività più pesanti).

Si conclude che il miglioramento dello stato di salute ha portato

la Signora RI 1 a ripristinare la propria capacità lavorativa.

Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla

rendita si estingue e questo a decorrere dal 01.01.2004. Per il periodo dal

01.01.2004 al 31.12.2005 il diritto alla rendita non è dato per ragioni

lavorative (attività svolta al 100% e oltre), dal 01.01.2006, il diritto alla

rendita non è più dato in quanto non sussistono più nemmeno i requisiti medici.

Decidiamo pertanto:

La soppressione della rendita viene confermata retroattivamente al

31.12.2003.

Il mancato ossequio dell’obbligo d’informare è palese e le

prestazioni ricevute ingiustamente dal 01.01.2004 devono essere restituite

(art. 25 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle

assicurazioni sociali (LPGA)). La decisione di restituzione del 06.06.2006

trova quindi piena conferma." (doc. Z69)

1.7. Con decisione formale del 15

marzo 2012, la CO 1 (in precedenza __________), visti gli accertamenti svolti

in ambito AI, ha confermato la soppressione della rendita retroattivamente al

31 dicembre 2003 e, contestualmente, visto il mancato ossequio dell’obbligo

d’informare, ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute

indebitamente dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 25 LPGA (doc. Z75).

1.8. A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. Z77, Z83), in data 5

novembre 2013 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (doc.

Z84).

1.9. Con tempestivo ricorso del 9

dicembre 2013, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamente della decisione impugnata ritenendo che l’assicurata, dal

profilo medico e contrariamente agli accertamenti svolti in ambito AI, non può

essere considerata abile al lavoro oltre il 50%. Lo stato di salute della

ricorrente è inoltre stato aggravato dal profilo psichiatrico da un’aggressione

subìta da RI 1 nel 2005 (doc. I).

Dal profilo economico

l’insorgente – a partire dal 2004 – ha lavorato al 50% per la __________ (unico

datore di lavoro) che gestisce sia l’Hotel __________ che il Disco Club __________,

poi __________. Secondo l’avv. RA 1i l’assicurata è stata assunta dalla __________

come gerente a tempo parziale. Tuttavia, i contratti di lavoro “sono dei

contratti di facciata allestiti per la Polizia amministrativa ma mai in realtà

attuati ed oggettivamente, per le condizioni valetudinarie della ricorrente,

attuabili” (doc. I, pag. 3).

Secondo l’avv. RA 1 la

ricorrente ha sempre lavorato a tempo parziale, “non più di 2 ore effettive

al giorno anche se la sua presenza presso questi esercizi pubblici si è

protratta su un lasso di tempo maggiore e comunque in misura certamente

inferiore al 50% consentitole dalla sua capacità lavorativa residua” (doc.

I, pag. 3).

La ricorrente si è quindi

dichiarata in buona fede sul fatto di aver omesso di avvisare l’Istituto

assicuratore in quanto “convinta che il perdurare di una situazione medica

ed economica invariata non le imponesse un obbligo di informativa di fronte a

una capacità lavorativa residua che le permetteva senz’altro di trovare

un’attività confacente alla stessa” (doc. I, pag. 4).

Il salario che

l’assicurata ha percepito dalla __________ è quantificato in fr. 1'750.--.

Importo che comprova – sempre secondo il legale - un impiego a tempo parziale.

Anche i certificati di salario 2004/2012 smentiscono che RI 1 abbia lavorato

negli anni 2006-2007, oltre il 50% della sua capacità lavorativa residua. Il

reddito da valido viene poi stimato in oltre fr. 100'000.-- facendo riferimento

ai dati fiscali (doc. I, pag. 4).

L’insorgente ha postulato

l’allestimento di una perizia medica, il richiamo dalla CO 1 dell’intero

incarto, dall’Ufficio circondariale di tassazione degli incarti fiscali e dai

medici curanti delle cartelle cliniche. Egli ha quindi chiesto che vengano

sentiti quali testi i medici Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________,

Dr. __________, Dr. __________ Dr. __________, nonché __________ della __________

(doc. I).

1.10. La CO 1, in risposta, ha

postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.11. In data 31 gennaio 2014 l’avv.

RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni di causa rilevando che la

decisione AI del 16 agosto 2011 non è stata impugnata per un disguido, ma “non

può compromettere rendendolo superfluo il corso istruttorio in funzione del

presente ricorso”. Egli ha quindi contestato la perizia SAM poiché dal 1999

la capacità lavorativa di RI 1 è rimasta invariata al limite del 50% (doc. V).

Il doc. V è stato inviato

al legale della __________ per osservazioni (doc. VI).

1.12. L’avv. RA 2, per conto della CO

1, si opposto alla richiesta di nuove prove avanzata dalla controparte (doc.

VII).

Il doc. VII è stato

inviato all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. VIII).

1.13. In data 28 marzo 2014 / 16

aprile 2014 il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi

all’assicurata (doc. IX, XIII).

1.14. Questa Corte ha quindi

assegnato alle parti 10 giorni per visionare gli atti dell’incarto AI e per

presentare osservazioni in merito (doc. XV).

1.15. In data 6 maggio 2014 l’avv. RA

1 ha confermato la richiesta di istruttoria di cui al ricorso del 9 dicembre

2013 (doc. XVI), mentre l’avv. RA 2 si è riconfermato nelle proprie allegazioni

e domande (doc. XVII).

Il doc. XVI è stato

trasmesso all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. XVIII), mentre il doc. XVII

all’avv., sempre per conoscenza (doc. XIX).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se la CO 1 era legittimata oppure no a sopprimere, in via di revisione, la

rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

2.2

Secondo l'art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita di invalidità alle mutate circostanze

e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia

stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

2.3

L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (DTF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V

273.

consid. 1a; 109 V 116, consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non

prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.4

Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non é

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.5

Determinante per la revisione

è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui

la rendita fu costituita o successivamente riveduta (DTF 133 V

108, consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2 e 125 V 368 consid. 2 con

riferimento).

Non si tiene conto, né

prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute. Ad esempio le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa é la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso

causale adeguato con l'infortunio).

2.6

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62 (su quest’ultimo aspetto, si veda

la DTF 134 V 131).

2.7

Nella concreta evenienza, l’allora

__________ (in seguito: CO 1) con la decisione formale del 16 aprile 2004 aveva

attribuito all’assicurata – tramite transazione –

una rendita d’invalidità

del 30% a partire dal 1° settembre 1994 (doc. Z62).

L’istituto assicuratore

aveva concluso questa transazione dopo aver preso conoscenza della decisione

dell’Ufficio AI del 10 dicembre 2003 che attribuiva all’assicurata – sulla base

della valutazione SAM del luglio 2002 che la considerava abile al 50% quale

gerente d’albergo – una mezza rendita d’invalidità (grado del 50%) dal 1° aprile

1992, una rendita intera (grado del 75%) dal 1° marzo 1994, un quarto di

rendita (grado del 40%) dal 1° ottobre 1994 e una mezza rendita (grado del 50%)

dal 1° agosto 1999.

Nel mese di luglio del

2005, l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, l’amministrazione con la

decisione AI del 16 agosto 2011 ha quindi soppresso la rendita retroattivamente

al 31 dicembre 2003 (cfr. doc. Z69).

Dal punto di vista

economico è infatti emerso che l’assicurata lavorava al 100%, dal 1° gennaio

2004, presso l’Albergo “__________” a __________ e dal 26 maggio 2004, sempre a

tempo pieno, anche presso la discoteca “Club __________” poi “__________” (cfr.

decisione AI del 16 agosto 2011, doc. Z69).

A mente dell’Ufficio AI

l’assicurata ha inoltre violato l’obbligo di informare, oltre ad aver avuto un

atteggiamento reticente, non avendo ella mai informato l’amministrazione sulla

sua situazione professionale e economica (cfr. decisione AI del 16 agosto 2011,

doc. Z69).

Dal punto di vista medico RI

1.

è quindi stata sottoposta ad una nuova valutazione medica pluridisciplinare

SAM nel luglio-agosto 2009 che ha concluso per un miglioramento dello stato di

salute (cfr. decisione AI del 16 agosto 2011, doc. Z69).

L’Ufficio AI ha quindi

deciso, con decisione del 16 agosto 2011, cresciuta incontestata in giudicato,

di sopprimere la rendita retroattivamente al 31 dicembre 2013 (doc. Z69).

Con la decisione del 15

marzo 2012 (doc. Z75), confermata con decisione su opposizione del 5 novembre

2013.

(doc. Z84), la CO 1, dopo aver preso atto che l’assicurata aveva ripreso

l’attività lavorativa a tempo pieno dal 1° gennaio 2004 presso l’Albergo “__________”

e la discoteca “Club __________e” poi “__________”, nonché di poter lavorare

anche dal profilo medico al 100% in qualsiasi attività, ha confermato la

soppressione della rendita retroattivamente al 31 dicembre 2003 (doc. Z75,

Z84).

2.8

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, il TCA non intravede ragioni per scostarsi dalla decisione

dell’amministra-zione che si fonda sulla decisione dell’Ufficio AI del 16

agosto 2011, cresciuta incontestata in giudicato.

La ricorrente ha asserito

di non aver impugnato la decisione dell’Ufficio AI “per un disguido tra la

ricorrente e il suo legale” e ha quindi contestato sia gli accertamenti

economici che quelli medici (cfr. doc. I).

Dalla documentazione

economica agli atti risulta tuttavia quanto segue.

Dal contratto di lavoro

del 16 dicembre 2003 stipulato tra la __________ e RI 1 emerge l’assunzione di

quest’ultima, in qualità di gerente dell’Albergo “__________”, a partire dal 1°

gennaio 2004 ad un salario mensile di fr. 1’750.-- per 41 ore alla settimana (incarto

AI).

Dal contratto del 26

maggio 2004 tra la __________ – Disco club __________ e l’assicurata emerge poi

che RI 1 era stata assunta anche quale gerente del Disco Club ____________________

per un salario di fr. 3'500.-- (incarto AI).

Come rettamente

evidenziato dall’Istituto assicuratore nella decisione impugnata e in sede di

risposta, anche se RI 1 avesse, come afferma, svolto l’attività presso l’Albergo

“__________” a tempo parziale (50%), e come lo stipendio di fr. 1'750.--

mensili lascia peraltro intendere, la seconda attività di gerenza a tempo pieno

a fr. 3'500.-- mensili presso il Disco Club __________ non lascia spazio a

dubbi sull’attività a tempo pieno svolta dall’assicurata (cfr. doc. Z84 e doc.

III).

Le affermazioni

dell’insorgente riguardo al fatto che i contratti erano “contratti di

facciata allestiti per la Polizia amministrativa ma mai in realtà attuati ed

oggettivamente, per le condizioni valetudinarie della ricorrente, attuabili”

(doc. I, pag. 3) non è supportata da alcun elemento oggettivo.

Neppure i certificati di salario,

le dichiarazioni d’imposta o le schede salariali permettono di corroborare la

tesi dell’assicurata secondo la quale, le ore lavorative effettivamente

prestate non andavano oltre il grado d’occupazione del 50%.

Del resto anche gli

aspetti medici giustificano la revisione della rendita attribuita

all’assicurata.

Nell’ambito della perizia

pluridisciplinare svolta nel luglio 2002 l’assicurata era stata valutata abile

al 50%, in qualità di gerente d’albergo. Secondo gli specialisti le limitazioni

professionali andavano considerate a partire dal 1999 (cfr. perizia SAM 15

luglio 2002, pag. 15).

Sulla base di questa

perizia l’Ufficio AI ha attribuito con decisione del 10 dicembre 2003 una mezza

rendita d’invalidità dal 1° aprile 1992, una rendita intera dal 1° marzo 1994,

un quarto di rendita dal 1° ottobre 1994 e una mezza rendita dal 1° agosto

1999.

In ambito LAINF l’allora __________

(in seguito: CO 1) aveva invece attribuito all’assicurata – tramite transazione

– una rendita d’invalidità del 30% a partire dal 1° settembre 1994 (doc. Z62).

Nell’ambito della perizia

SAM del 14 settembre 2009 l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione

medica pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica, neurologica).

I periti hanno quindi

concluso che RI 1 ha una capacità lavorativa del 90% come gerente d’albergo e

del 70% in attività di barista e cameriera, mentre in attività adeguate è

ritenuta abile al 90% dal 1° gennaio 2007. Dal settembre 2002 al 31 dicembre

2005.

è stata ritenuta abile al 60%, dal 1° gennaio 2006 alla fine di dicembre

2006.

all’80% (incarto AI).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione

peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

In queste condizioni,

assodato che, rispetto alla situazione esistente al momento della costituzione

della rendita di invalidità, l'esigibilità lavorativa è migliorata (RI 1

presenta una capacità lavorativa del 90% come gerente d’albergo), occorre

concludere che è giustificata una revisione della rendita di invalidità.

Pertanto,

nella misura in cui la CO 1 ha soppresso la rendita di invalidità a suo tempo

riconosciuta all'assicurata a far tempo dal 31 dicembre 2003, la decisione su

opposizione impugnata deve essere confermata.

2.9

L'art. 28 LPGA regola la

"Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro

datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie

leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte

le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le

assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le

informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a

prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni

(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la

"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi

congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare

all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

2.10

Nella

fattispecie è emerso chiaramante, sia in ambito AI che LAINF, che l’assicurata

non ha adempiuto al suo obbligo di informare l’assicuratore invalidità e

infortuni della ripresa dell’attività lavorativa nel mese di gennaio 2004, in violazione dell’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 31 LPGA.

Il legale

dell’assicurata ha, peraltro, confermato che RI 1 “non ha avvisato

l’assicuratore LAINF di aver messo a disposizione della __________ il suo

certificato di capacità come gerente”. Secondo la ricorrente tale omissione

si giustificherebbe con il fatto che la situazione medica e economica era

rimasta invariata e “le permetteva senz’altro di trovare un’attività confacente

ad essa” (doc. I, pag. 4).

Argomentazione

che non può essere ammessa dal TCA.

Non si può

infatti legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in materia

di assicurazioni sociali, che percepisce una rendita, non avverta che la ripresa

della sua abituale attività lavorativa è suscettibile di influenzare il diritto

ad una tale prestazione. Non va infatti

dimenticato che nella decisione di attribuzione della rendita, quale esempio di

modifica delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da

notificare, risulta espressamente menzionato il “cambiamento delle entrate o

delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività

lucrativa” (cfr. incarto AI).

Avendo

l’assicurata violato l’obbligo d’informazione, rettamente l’amministrazione ha

soppresso la rendita con effetto retroattivo e chiesto la restituzione delle

prestazioni indebitamente percepite, ex art. 25 LPGA.

2.11

Il

rappresentante dell’assicurata ha chiesto inoltre che venga esperita una

perizia medica, richiamato l’incarto fiscale e le cartelle mediche e sentiti

numerosi testi, tra cui i medici curanti (cfr. doc. I).

Va

qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti