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Decisione

35.2013.94

Rinvio. L'esigibilità lavorativa dell'assicurata non può prescindere da un approfondimento peritale come anche la questione dell'IMI

13 marzo 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente

stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà

da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono

già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il

verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b;

4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nella concreta evenienza, con

la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurata una

rendita di invalidità sulla base della valutazione medica del Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia e perito certificato SIM, il quale nel rapporto del 21

marzo 2013 (visita medica del 7 dicembre 2012), ha posto la diagnosi principale

di “ ▪ disturbi funzionali del gomito ds. con ipomobilità dopo

iniziale frattura misconosciuta e inveterata dell’omero distale radiale ● ICD-10: S 42.4; St. dopo revisione di

una pseudoartrosi, stabilizzazione pilastro radiale e plastica di spongiosa

autologa dell’omero distale ds. con osteotomia Chevron olecranon ds. il

06.10

; - St. dopo mobilizzazione del gomito ds. sotto catetere ascellare

analgesico il 18.05.2011, rispettivamente il 19.05.2011; St. dopo revisione del

gomito ds. con rimozione dei mezzi di sintesi, artrolisi posteriore del gomito

il 12.06.2012” (doc. 6, pag. 6).

Quale diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa il perito ha indicato quella di “disturbi

funzionali del gomito ds” (doc. 6, pag. 6).

Il Dr. __________ ha

quindi fissato un’inabilità al lavoro di ausiliaria in un ristorante al 20%,

mentre in un’altra attività esigibile e adattata ai postumi dell’infortunio ha

indicato una piena abilità (100%) (doc. 6, pag. 8).

Nella successiva

valutazione del 30 luglio 2013 (esame del 26 luglio 2013) il Dr. __________ ha,

in sostanza, ripreso la medesima diagnosi della precedente valutazione e

indicato che la situazione, dopo l’intervento di artrolisi artroscopica del

gomito destro dell’8 marzo 2013, è un po’ migliorata per quel che concerne

l’estensione, ma poco per la flessione. È migliorata un pò anche la

supinazione, ma è rimasta invariata la situazione della spalla destra “un

po’ limitata nei movimenti estremi” (doc. 7, pag. 7).

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa residua RI 1 è ritenuta abile al lavoro quale ausiliaria

con una riduzione globale del rendimento del 20%, mentre in un’altra attività

adatta (venditrice, impiegata d’ufficio, sorvegliante, telefonista o altri

mestieri) la paziente potrebbe lavorare al 100% (doc. 7, pag. 8).

2.6

Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che

su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.7

Chiamata ora pronunciarsi,

questa Corte ritiene di non potere confermare la capacità lavorativa residua

dell’assicurata, così come ritenuta dall’assicuratore LAINF sulla base delle risultanze

del Dr. __________ dato che, come meglio verrà illustrato qui di seguito, la

questione medica non è stata approfondita in maniera adeguata.

Dopo l’intervento di

artrolisi artroscopica del gomito destro dell’8 marzo 2013 il Dr. __________ ha

indicato che l’assicurata, malgrado i problemi restanti al gomito e alla spalla

destra, è comunque in grado di lavorare come ausiliaria con un minor rendimento

del 20%. Secondo il perito ella “sarà un po’ andicappata quando deve pulire

i vetri, pulire i pavimenti, stirare o quando deve portare pesi oltre 15-20 kg”, mentre in un’altra attività adatta la paziente potrebbe lavorare al 100%, per esempio

come venditrice, impiegata d’ufficio, sorvegliante, telefonista o altri

mestieri leggeri (doc. 7, pag. 8).

In sede riscorsuale

l’insorgente ha tuttavia prodotto la relazione medico-legale del 10 dicembre

2013.

del Dr. __________, specialista in ortopedia e traumatologia e consulente

ortopedico arto superiore presso l’__________ di __________, il quale è giunto

alle seguenti conclusioni:

“(…)

Conclusioni

Come si evince dalla revisione critica dell’attendibile

documentazione sanitaria esaminata nel corso del presente accertamento,

nell’evento del Marzo 2010 la sig.ra RI 1 ebbe a riportare:

- frattura gomito destro che determinò grave deficit funzionale

successivo nonostante i numerosi interventi che signora si sottopose.

Dovendosi considerare ormai stabilizzato il complessivo quadro

menomativo residuato alla suddetta lesività traumatica, vagliato infine

criticamente il globale iter morboso, si ritiene di poter esprimere il seguente

orientamento valutativo ai fine del risarcimento del danno alla persona.

Poiché la paziente NON HA PIÙ L’ARTICOLARITÀ DEL GOMITO DESTRO PER

LE FUNZIONI NORMALI DELLA VITA QUOTIDIANA (che normalmente sono nel range

articolare del 30°-130°) ESSENDO LIMITATE A 20°-90°, ricordando che il destro è

il suo arto dominante.

Inoltre ricordando che la perdita di flessione è notevolmente più

importante della perdita di estensione (rapporto 2:1).

- Residuano postumi a carattere permanente quantificabili nella

misura del 20% (venti per cento) con esclusivo riferimento all’integrità

psico-fisica della persona (danno biologico tabella Inail)” (doc. B)

La valutazione del Dr. __________,

specialista nella materia che qui ci occupa, non è stata sottoposta alla

valutazione del perito de CO 1. Quest’ultima, in sede di risposta tramite

l’avv. RA 2, ha contestato il rapporto del medico curante senza nessuna motivazione,

malgrado il Dr. __________, all’esame obiettivo, abbia riscontrato una

situazione più grave per quanto riguarda l’articolarità del gomito destro.

Secondo lo specialista la paziente non ha infatti più l’articolarità del gomito

destro per le funzioni normali della vita quotidiana, essendo limitate a

20°-90°, con una perdita di flessione notevolmente più importante della perdita

di estensione (doc. B).

Le osservazioni dello

specialista sono rilevanti, se si considera che è stato proprio il Dr. __________,

unitamente al Dr. __________, ad occuparsi dell’intervento di artrolisi

artroscopica, in data 8 marzo 2013 (doc. 7, pag. 5).

A mente di questa Corte,

per chiarire l’esigibilità lavorativa dell’assicurata, non si può dunque prescindere

da un approfondimento peritale, alla luce delle considerazioni del Dr. __________.

Il rinvio si

giustifica anche per un’altra ragione.

Nella valutazione medica

del 21 marzo 2013 (data esame 7 dicembre 2012) il Dr. __________ ha indicato

un’IMI del 15% rilevando che “lo stato statico e funzionante al

gomito ds. è funzionalmente da paragonare ad uno stato dove esiste un’artrosi

al gomito di media-grave entità che, secondo la tabella 5.2. dà una menomazione

di integrità del 15%”. Il Dr. __________ ha quindi aggiunto che “lo

stato può anche essere giudicato secondo il raggio di mobilità e, secondo la

tabella 1.2 questo danno dà diritto ad una menomazione di integrità del 15%”

(doc. 6, pag. 9).

Il medesimo specialista

nel rapporto del 30 luglio 2013 (data esame 27 luglio 2013) ha invece indicato

un’IMI del 10% indicando che “i disturbi restanti come ipomobilità al

gomito ds., insieme con una lieve diminuzione della mobilità della spalla ds.

sono funzionalmente paragonabili ad uno stato dove esiste un’artrosi del gomito

ds. di modica entità che dà diritto ad una menomazione di integrità del 10%”

(doc. 7, pag. 9).

Sebbene il Dr. __________

abbia indicato che dopo l’intervento dell’8 marzo 2013 la situazione sia “un

po’ migliorata per quel che concerne l’estensione ma poco per la

flessione” e sia migliorata un po’ la supinazione, ma rimane invariata la

situazione alla spalla destra (doc. 7, pag. 7), egli non ha tuttavia chiarito nel

dettaglio per quale motivo l’artrosi al gomito destro sia passata da una

media-grave entità ad una modica entità e rispettivamente l`IMI sia stata

ridotta dal 15% al 10%. Questa percentuale è stata poi ripresa da CO 1 nella

decisione impugnata (doc. 9, 10).

Questa soluzione si

giustifica tanto più, vista l’indicazione del 20% (secondo le tabelle Inail), di

residui postumi a carattere permanente, segnalata dal Dr. __________ nella

relazione medico-legale del 10 dicembre 2013. Anche se questa indicazione è fondata

su tabelle differenti da quelle svizzere, lo specialista ha comunque valutato

al 20% i postumi a carattere permanente. Sul valore probante dei

certificati medici esteri, vedi la sentenza dell’Alta Corte I 414/05 del 18

dicembre 2006.

Tutto ben considerato, il

TCA ritiene che anche la questione dell’entità della menomazione all’integrità

non possa essere decisa, con piena cognizione di causa, in base alla

documentazione medica a disposizione, ma debba essere oggetto di un

approfondimento peritale.

2.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem,

inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl

haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese

eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nella

presente fattispecie, trattandosi della valutazione dell’esigibilità lavorativa

e della menomazione all’integrità, tali aspetti non necessitano semplicemente

di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che la CO 1 ha

fondato la propria decisione sul solo parere del Dr. __________, suo medico di fiducia.

Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti

all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

Per le

ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si

giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà

disporre un approfondimento ortopedico con lo scopo, da una parte, di appurare

in quale misura RI 1, alla luce della certificazione del Dr. __________, è in

grado di svolgere la sua precedente attività e attività adeguate e dall’altra,

di valutare l’entità della menomazione all’integrità di cui è portatrice la

ricorrente.

Per quanto

riguarda, infine, la richiesta dell’assicurata di rimborso della fattura

relativa alla visita e alla relazione del Dr. __________ (cfr. doc. I), la

stessa è priva di oggetto in quanto l’ non ha mai prodotto la fattura (cfr.

doc. I pag. 9: “La convenuta rimborserà alla signora RI 1 anche l’importo

della fattura relativa alla visita e alla relazione del Dr. __________, che

trasmettero al più presto”).

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurata, patrocinata da un’organizzazione sindacale, ha diritto al

versamento da parte de CO 1 di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione del 12 novembre 2013 è annullata.

§§ La

causa è retrocessa a CO 1 affiché proceda conformemente a quanto indicato ai

considerandi 2.7.e 2.8..

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 versarà all’assicurata

l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti