35.2013.94
Rinvio. L'esigibilità lavorativa dell'assicurata non può prescindere da un approfondimento peritale come anche la questione dell'IMI
13 marzo 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2013.94
LG/sc
Lugano
13 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 novembre 2013 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Tramite il formulario “Dichiarazione
di malattia” del 25 maggio 2010 RI 1, dipendente della __________, in
qualità di ausiliaria e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni
presso CO 1 (in seguito: CO 1), ha annunciato un caso di malattia (doc. 1).
CO 1, con scritto del 14
giugno 2010, dopo la valutazione del medico di fiducia, Dr. __________, ha
trasformato il sinistro da malattia a infortunio, con riferimento ad una
frattura dell’epicondilo radiale con la formazione di una pseudoartrosi avvenuta
il 2 dicembre 2009, a seguito di una caduta (doc. 2, 4).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 settembre 2013
(doc. 9), la CO 1 ha comunicato all’assicurata la cessazione del versamento
delle indennità giornaliere e delle cure mediche al 31 agosto 2013, la non
concessione di ulteriori cicli di fisioterapia oltre il 1° agosto 2013, il
mancato riconoscimento di una rendita d’invalidità e l’attribuzione di
un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. I).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’RA 1 (doc. VII), in data 12 novembre 2013, l’amministrazione ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 10).
1.3. Con tempestivo ricorso
dell’11 dicembre 2013, RI 1, rappresentata dall’RA 1, ha postulato l’accoglimento
del ricorso e il riconoscimento di una rendita di invalidità almeno del 25% e
un’IMI del 25%, oltre al rimborso della fattura relativa alla visita e alla
relazione del Dr. __________ (doc. I).
Secondo la ricorrente, la CO
1 ha sottovalutato le gravi limitazioni cui RI 1 è confrontata nello
svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, come pure i danni permanenti a
livello di IMI (doc. I).
A sostegno delle proprie
argomentazioni, l’insorgente ha prodotto la relazione del Dr. __________ (doc.
B).
Il rappresentante
dell’assicurata ha innanzitutto esposto le difficoltà del processo di cura dal
gravissimo infortunio e in seguito, con riferimento all’IMI, ha illustrato i
motivi che giustificano un’indennità del 25%. A mente dell’insorgente l’Istituto
assicuratore, senza spiegazione, avrebbe ripreso e fatta propria una precedente
valutazione del Dr. __________, di un’IMI di importo inferiore (doc. I, pag. 3/4).
Dal punto di vista
economico, l’RA 1 ha contestato l’importo del reddito da invalido, sia per la
mancata applicazione delle DPL, sia per quanto riguarda le riduzioni applicate,
nonché per le attività sostitutive indicate (doc. I, pag. 5/6/7).
1.4. La CO 1, rappresentata
dall’avv. RA 2, in risposta ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
V).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è l’entità
sia della rendita di invalidità, che dell’indennità per menomazione dell’integrità
spettanti all’assicurata.
2.3. Secondo l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale
ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente
stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà
da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono
già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il
verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b;
4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella concreta evenienza, con
la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurata una
rendita di invalidità sulla base della valutazione medica del Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia e perito certificato SIM, il quale nel rapporto del 21
marzo 2013 (visita medica del 7 dicembre 2012), ha posto la diagnosi principale
di “ ▪ disturbi funzionali del gomito ds. con ipomobilità dopo
iniziale frattura misconosciuta e inveterata dell’omero distale radiale ● ICD-10: S 42.4; St. dopo revisione di
una pseudoartrosi, stabilizzazione pilastro radiale e plastica di spongiosa
autologa dell’omero distale ds. con osteotomia Chevron olecranon ds. il
06.10
; - St. dopo mobilizzazione del gomito ds. sotto catetere ascellare
analgesico il 18.05.2011, rispettivamente il 19.05.2011; St. dopo revisione del
gomito ds. con rimozione dei mezzi di sintesi, artrolisi posteriore del gomito
il 12.06.2012” (doc. 6, pag. 6).
Quale diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa il perito ha indicato quella di “disturbi
funzionali del gomito ds” (doc. 6, pag. 6).
Il Dr. __________ ha
quindi fissato un’inabilità al lavoro di ausiliaria in un ristorante al 20%,
mentre in un’altra attività esigibile e adattata ai postumi dell’infortunio ha
indicato una piena abilità (100%) (doc. 6, pag. 8).
Nella successiva
valutazione del 30 luglio 2013 (esame del 26 luglio 2013) il Dr. __________ ha,
in sostanza, ripreso la medesima diagnosi della precedente valutazione e
indicato che la situazione, dopo l’intervento di artrolisi artroscopica del
gomito destro dell’8 marzo 2013, è un po’ migliorata per quel che concerne
l’estensione, ma poco per la flessione. È migliorata un pò anche la
supinazione, ma è rimasta invariata la situazione della spalla destra “un
po’ limitata nei movimenti estremi” (doc. 7, pag. 7).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa residua RI 1 è ritenuta abile al lavoro quale ausiliaria
con una riduzione globale del rendimento del 20%, mentre in un’altra attività
adatta (venditrice, impiegata d’ufficio, sorvegliante, telefonista o altri
mestieri) la paziente potrebbe lavorare al 100% (doc. 7, pag. 8).
2.6
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che
su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7
Chiamata ora pronunciarsi,
questa Corte ritiene di non potere confermare la capacità lavorativa residua
dell’assicurata, così come ritenuta dall’assicuratore LAINF sulla base delle risultanze
del Dr. __________ dato che, come meglio verrà illustrato qui di seguito, la
questione medica non è stata approfondita in maniera adeguata.
Dopo l’intervento di
artrolisi artroscopica del gomito destro dell’8 marzo 2013 il Dr. __________ ha
indicato che l’assicurata, malgrado i problemi restanti al gomito e alla spalla
destra, è comunque in grado di lavorare come ausiliaria con un minor rendimento
del 20%. Secondo il perito ella “sarà un po’ andicappata quando deve pulire
i vetri, pulire i pavimenti, stirare o quando deve portare pesi oltre 15-20 kg”, mentre in un’altra attività adatta la paziente potrebbe lavorare al 100%, per esempio
come venditrice, impiegata d’ufficio, sorvegliante, telefonista o altri
mestieri leggeri (doc. 7, pag. 8).
In sede riscorsuale
l’insorgente ha tuttavia prodotto la relazione medico-legale del 10 dicembre
2013.
del Dr. __________, specialista in ortopedia e traumatologia e consulente
ortopedico arto superiore presso l’__________ di __________, il quale è giunto
alle seguenti conclusioni:
“(…)
Conclusioni
Come si evince dalla revisione critica dell’attendibile
documentazione sanitaria esaminata nel corso del presente accertamento,
nell’evento del Marzo 2010 la sig.ra RI 1 ebbe a riportare:
- frattura gomito destro che determinò grave deficit funzionale
successivo nonostante i numerosi interventi che signora si sottopose.
Dovendosi considerare ormai stabilizzato il complessivo quadro
menomativo residuato alla suddetta lesività traumatica, vagliato infine
criticamente il globale iter morboso, si ritiene di poter esprimere il seguente
orientamento valutativo ai fine del risarcimento del danno alla persona.
Poiché la paziente NON HA PIÙ L’ARTICOLARITÀ DEL GOMITO DESTRO PER
LE FUNZIONI NORMALI DELLA VITA QUOTIDIANA (che normalmente sono nel range
articolare del 30°-130°) ESSENDO LIMITATE A 20°-90°, ricordando che il destro è
il suo arto dominante.
Inoltre ricordando che la perdita di flessione è notevolmente più
importante della perdita di estensione (rapporto 2:1).
- Residuano postumi a carattere permanente quantificabili nella
misura del 20% (venti per cento) con esclusivo riferimento all’integrità
psico-fisica della persona (danno biologico tabella Inail)” (doc. B)
La valutazione del Dr. __________,
specialista nella materia che qui ci occupa, non è stata sottoposta alla
valutazione del perito de CO 1. Quest’ultima, in sede di risposta tramite
l’avv. RA 2, ha contestato il rapporto del medico curante senza nessuna motivazione,
malgrado il Dr. __________, all’esame obiettivo, abbia riscontrato una
situazione più grave per quanto riguarda l’articolarità del gomito destro.
Secondo lo specialista la paziente non ha infatti più l’articolarità del gomito
destro per le funzioni normali della vita quotidiana, essendo limitate a
20°-90°, con una perdita di flessione notevolmente più importante della perdita
di estensione (doc. B).
Le osservazioni dello
specialista sono rilevanti, se si considera che è stato proprio il Dr. __________,
unitamente al Dr. __________, ad occuparsi dell’intervento di artrolisi
artroscopica, in data 8 marzo 2013 (doc. 7, pag. 5).
A mente di questa Corte,
per chiarire l’esigibilità lavorativa dell’assicurata, non si può dunque prescindere
da un approfondimento peritale, alla luce delle considerazioni del Dr. __________.
Il rinvio si
giustifica anche per un’altra ragione.
Nella valutazione medica
del 21 marzo 2013 (data esame 7 dicembre 2012) il Dr. __________ ha indicato
un’IMI del 15% rilevando che “lo stato statico e funzionante al
gomito ds. è funzionalmente da paragonare ad uno stato dove esiste un’artrosi
al gomito di media-grave entità che, secondo la tabella 5.2. dà una menomazione
di integrità del 15%”. Il Dr. __________ ha quindi aggiunto che “lo
stato può anche essere giudicato secondo il raggio di mobilità e, secondo la
tabella 1.2 questo danno dà diritto ad una menomazione di integrità del 15%”
(doc. 6, pag. 9).
Il medesimo specialista
nel rapporto del 30 luglio 2013 (data esame 27 luglio 2013) ha invece indicato
un’IMI del 10% indicando che “i disturbi restanti come ipomobilità al
gomito ds., insieme con una lieve diminuzione della mobilità della spalla ds.
sono funzionalmente paragonabili ad uno stato dove esiste un’artrosi del gomito
ds. di modica entità che dà diritto ad una menomazione di integrità del 10%”
(doc. 7, pag. 9).
Sebbene il Dr. __________
abbia indicato che dopo l’intervento dell’8 marzo 2013 la situazione sia “un
po’ migliorata per quel che concerne l’estensione ma poco per la
flessione” e sia migliorata un po’ la supinazione, ma rimane invariata la
situazione alla spalla destra (doc. 7, pag. 7), egli non ha tuttavia chiarito nel
dettaglio per quale motivo l’artrosi al gomito destro sia passata da una
media-grave entità ad una modica entità e rispettivamente l`IMI sia stata
ridotta dal 15% al 10%. Questa percentuale è stata poi ripresa da CO 1 nella
decisione impugnata (doc. 9, 10).
Questa soluzione si
giustifica tanto più, vista l’indicazione del 20% (secondo le tabelle Inail), di
residui postumi a carattere permanente, segnalata dal Dr. __________ nella
relazione medico-legale del 10 dicembre 2013. Anche se questa indicazione è fondata
su tabelle differenti da quelle svizzere, lo specialista ha comunque valutato
al 20% i postumi a carattere permanente. Sul valore probante dei
certificati medici esteri, vedi la sentenza dell’Alta Corte I 414/05 del 18
dicembre 2006.
Tutto ben considerato, il
TCA ritiene che anche la questione dell’entità della menomazione all’integrità
non possa essere decisa, con piena cognizione di causa, in base alla
documentazione medica a disposizione, ma debba essere oggetto di un
approfondimento peritale.
2.8
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem,
inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl
haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese
eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nella
presente fattispecie, trattandosi della valutazione dell’esigibilità lavorativa
e della menomazione all’integrità, tali aspetti non necessitano semplicemente
di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che la CO 1 ha
fondato la propria decisione sul solo parere del Dr. __________, suo medico di fiducia.
Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti
all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
Per le
ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si
giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà
disporre un approfondimento ortopedico con lo scopo, da una parte, di appurare
in quale misura RI 1, alla luce della certificazione del Dr. __________, è in
grado di svolgere la sua precedente attività e attività adeguate e dall’altra,
di valutare l’entità della menomazione all’integrità di cui è portatrice la
ricorrente.
Per quanto
riguarda, infine, la richiesta dell’assicurata di rimborso della fattura
relativa alla visita e alla relazione del Dr. __________ (cfr. doc. I), la
stessa è priva di oggetto in quanto l’ non ha mai prodotto la fattura (cfr.
doc. I pag. 9: “La convenuta rimborserà alla signora RI 1 anche l’importo
della fattura relativa alla visita e alla relazione del Dr. __________, che
trasmettero al più presto”).
2.9
Visto l'esito favorevole del ricorso,
l'assicurata, patrocinata da un’organizzazione sindacale, ha diritto al
versamento da parte de CO 1 di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione del 12 novembre 2013 è annullata.
§§ La
causa è retrocessa a CO 1 affiché proceda conformemente a quanto indicato ai
considerandi 2.7.e 2.8..
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 versarà all’assicurata
l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti