35.2014.101
Rettamente negate prestazioni LAINF ad assicurato in assenza di evento infortunistico nell'eseguire un esercizio di sollevamento pesi da lui svolto abitualmente (no sforzo manifestamente eccessivo). A
13 aprile 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.101
MP/MM
Lugano
13 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 ottobre 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 25 novembre 2013, RI 1, impiegato
presso la __________ di __________ e assicurato contro gli infortuni presso la CO
1 (di seguito: CO 1), mentre stava svolgendo un esercizio di sollevamento pesi
in palestra, ha accusato un forte dolore alla parte interna posteriore della
spalla sinistra, poi irradiatosi lungo la parte posteriore del braccio e del
gomito (cfr. doc. 2.1).
L’assicurato, chiamato
dalla CO 1 a descrivere in maniera più dettagliata l’evento del 25 novembre 2013, ha dichiarato quanto segue:
" Ero in
palestra (__________) e stavo eseguendo un esercizio che compio di consueto e
che fa parte di una scheda di allenamento preparata dagli istruttori della
palestra stessa. L’esercizio in questione si chiama: sollevamenti alla panca
piana con bilanciere.” (cfr. doc. 2.4.)
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 maggio 2014, poi
confermata in sede di opposizione, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a
prestazioni ritenendo che l’evento del novembre 2013 non configuri né un
infortunio, né una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 1.3.
e doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7
novembre 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che
l’amministrazione sia condannata ad assumere l’evento del novembre 2013 (cfr.
doc. I).
Nella sua impugnativa,
l’insorgente contesta la conclusione dell’assicuratore contro gli infortuni
secondo cui l’evento in questione, facendo difetto un fattore esterno
straordinario, non possa essere considerato un infortunio ai sensi della LAINF.
A sostegno della propria
tesi ricorsuale, RI 1 fa riferimento alla certificazione 30 aprile 2014 del suo
medico curante, dott. __________, spec. FMH in reumatologia. Secondo
l’assicurato, il fatto di sollevare un peso di 90 Kg costituirebbe un evento esterno straordinario per qualsiasi persona e in modo particolare nel
suo caso, tenuto conto della preesistente affezione alla spalla sinistra,
riscontrata grazie all’ecografia del 9 dicembre 2013 (cfr. doc. I, p. 3).
Al riguardo, il
ricorrente sostiene inoltre che:
" (…).
5. La
giurisprudenza ha ammesso che le preesistenze o determinati danni alla salute
devono essere valutati nel contesto dell’accadimento di un sinistro al fine di
accertare se si tratti o meno di un evento esterno straordinario. Ciò comporta
che la valutazione di tale evento esterno venga attenuata alla reale portata
del medesimo alla luce della menomazione. La giurisprudenza pone dei limiti
alquanto chiari al riguardo. La preesistenza o l’affezione non comporta di per
sé un’attenuazione totale della straordinarietà dell’evento. Questo deve pure
sempre esserci ed essere ravvisabile in quanto tale (cfr. Murer /
Stauffer,”Bundesgesetz über Unfallversicherung”, Schulthess, ad art. 6, pp. 40
– 41 e giurisprudenza ivi riportata).
Da un profilo eminentemente medico ci
troviamo dinanzi a tale situazione, come esplicitamente riporta il dr. __________
nel suo rapporto. Egli infatti afferma che alla luce della situazione oggettiva
di RI 1 il sollevamento dei pesi non era per nulla appropriato all’assicurato,
al punto da dover essere riconosciuto come evento straordinario. (…)”
(cfr. doc. I, pag. 4).
Il ricorrente contesta
inoltre la valutazione medica effettuata dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, medico consulente dell’assicuratore LAINF, sulla quale quest’ultimo
ha fondato la sua decisione di diniego di prestazioni. In particolare, egli
ritiene che tale valutazione sia in contraddizione con gli accertamenti
diagnostici oggettivi (cfr. doc. I, pag. 4).
1.4. La CO 1, rappresentata
dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. VIII + allegati).
1.5. Il 20 gennaio 2015, il TCA ha
concesso alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IX), facoltà alla quale le parti non hanno dato
seguito.
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente al danno interessante la spalla
sinistra, oppure no.
2.2. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghèlew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.4. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non
permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della
verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata
ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.5. Nella concreta evenienza, nell’annuncio
d’infortunio del 9 dicembre 2013, è stato indicato che “l’assicurato stava
facendo sollevamento pesi, quando ha sentito un dolore intenso scaturito dalla
parte interna posteriore della spalla, per irradiarsi lungo la parte posteriore
del braccio e gomito”. (cfr. doc. 2.1).
Interpellato dalla CO 1
circa la dinamica dell’evento del 25 novembre 2013, RI 1 ha precisato che si
trovava in palestra e stava svolgendo un esercizio di sollevamento pesi che
eseguiva di consueto e che faceva parte di una scheda di allenamento preparata
dagli istruttori della palestra. Egli ha dichiarato che tale esercizio si
chiama “sollevamenti alla panca piana con bilanciere” e che in quell’occasione stava
sollevando 90 Kg.
Alla domanda
dell’assicuratore “quando ha accusato i disturbi per la prima volta?”, il
ricorrente ha risposto “il giorno successivo” e, inoltre, di essersi recato dal
proprio medico la prima volta in data 6 dicembre 2013 (cfr. doc. 2.4).
Il 9 dicembre 2013,
l’assicurato si è sottoposto a un esame di ecografia alla spalla sinistra, il
cui referto riporta quanto segue:
" Degenerazione
con microcalcificazione del tendine sottoscapolare a livello inserzionale
Non alterazione dei restanti tendini della cuffia dei rotatori
Regolare decorso del tendine del capo lungo del bicipite
Non alterazione dell’articolazione acromionclaveare
In fase dinamica non si osservano modificazioni strutturali e di
decorso dei legamenti e tendini
Ipotrofia del muscolo sovra spinato
Regolare trofismo dei muscoli pari articolari
Conclusioni
Tendinosi calcifica del sottoscapolare”
(cfr. doc. 2.2).
Con certificato del 18
dicembre 2013, la dott.ssa __________ ha indicato che RI 1 soffriva di dolori
alla spalla sinistra movimento – dipendenti, che l’ecografia effettuata il 9
dicembre 2013 aveva evidenziato delle degenerazioni al tendine sottoscapolare e
che la diagnosi provvisoria era di “strappo muscolare spalla sinistra” (cfr.
doc. 2.5.).
Interpellato
dall’assicuratore, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, medico
consulente della CO 1, esaminato il rapporto relativo all’esame ecografico del
9 dicembre 2013, ha escluso che RI 1 soffrisse di uno strappo muscolare alla
spalla sinistra (cfr. doc. 2.6.).
In
data 31 gennaio 2014, l’assicurato è stato sottoposto a una RMN della spalla
sinistra. Il relativo referto del dott. __________ riporta che:
" (…)
L’esame non mostra immagini di rime di frattura ossee.
Lesione di Bankart dei tessuti molli con lesione del labbro
glenoideo antero-inferiore estesa dalle ore 6 sino alle ore 9, dislocato
medialmente.
Si conferma il quadro di tendinosi inserzionale del tendine
sottoscapolare.
Non evidenti lesioni del tendine del sovra e sottospinato.
Non distensione della capsula articolare acromion-claveare, minimo
versamento subacromiale nella borsa deltoidea.
Capolungo del bicipite omerale in sede tendinosico al passaggio
intra-extra articolare.
Conclusioni
Lesione del cercine glenoideo e del legamento gleno-omerale
inferiore per lesione tipo Bankart dei tessuti molli. (…)” (cfr. doc. 2.7).
Con rapporto del 5 marzo
2014, il dott. __________ ha diagnosticato delle “…
algie dopo sforzo spalla sx con degenerazione e microcalcificazione del
T. del muscolo sottoscapolare a livello inserzionale – Ipotrofia muscolo sovra
spinato …”. Nello stesso referto il
medico curante ha poi affermato che il decorso del danno alla spalla era
stazionario e che erano presenti fattori extra - traumatici (cfr. doc. 2.8).
Il fiduciario della parte
convenuta, il 18 marzo 2014, ha escluso che la lesione diagnosticata nella RMN
del 31 gennaio 2014 rientrasse nell’elenco delle lesioni parificate ad
infortunio, precisando che la lesione del cercine glenoideo non cade sotto la
diagnosi di lesione meniscale (cfr. doc. 2.9).
In esito alle risultanze
mediche e strumentali agli atti, la CO 1 ha negato sia che l’evento possa
essere qualificato quale infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, sia la presenza
di una lesione parificata a infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 1.1).
Quindi, con rapporto del 30
aprile 2014, il dott. __________ ha contestato la conclusione a cui è giunto l’assicuratore
infortuni, argomentando quanto segue:
" (…)
Abbiamo da una parte una lesione dei tessuti molli detta di Bankart
che è una lesione del cercine glenoideo ma a cui si associa anche una lesione
del legamento gleno omerale inferiore della spalla sx; questo tipo d lesione è
abitualmente generato da una lussazione ed in ogni caso, già la lesione del
legamento fa rientrare questo tipo di lesione in una lesione parificabile ad
infortunio.
Il carico esercitato dal paziente sulle spalle è stato un carico
di 90 kg, ovvero un carico straordinario per chiunque e nettamente superiore al
peso stesso del paziente, per cui pur essendo un carico che in condizioni
straordinarie il paziente sollevava in palestra, questo non può essere
considerato un carico normale in una attività normale, ed in ogni caso, anche
lo spostamento di questo carico sopportabile in condizioni di equilibrio,
diventa straordinario in condizioni di disequilibrio, condizione che ha
generato lo strappo o addirittura la lussazione rientrata o una sub lussazione
rientrata spontaneamente ma di cui risultano evidenti e oggettivati i danni.
Siamo quindi confrontati con un influsso dannoso ed improvviso ed
involontario, lo squilibrio che ha comportato il reggere il peso di 90 kg. maggiormente con una spalla, apportato al corpo umano da un fattore esterno (il peso di 90 kg.) che ha compromesso la salute fisica, ovvero ha prodotto la lesione che è stata oggettivata
dalla RMN del 31.1.2014.
Pertanto o siamo confrontati direttamente con un fatto
infortunistico, od in ogni caso siamo di fronte a lesioni parificabili a
lesione infortunistica in quasi infortunio (lesione del legamento e del cercine
che corrispondono ai tendini avendo la medesima struttura, non potendo
escludere una lussazione rientrata o sub lussazione). (…)”
(cfr. doc. 2.11)
Invitato a prendere
posizione sulle considerazioni espresse dal medico curante, il dott. __________
ha escluso che il 25 novembre 2013 RI 1 abbia subìto una lussazione o una
sublussazione della spalla sinistra, poiché un evento di questo genere avrebbe
reso l’arto superiore immediatamente inutilizzabile, con necessità di
consultazione medica entro le 24 ore.
Il sanitario appena citato
ha inoltre sostenuto che la lesione del legamento gleno omerale della spalla
sinistra è una lesione di vecchia data, precisando che in caso contrario
l’assicurato avrebbe presentato un ematoma con bloccaggio della spalla (cfr.
doc. 2.12).
2.6. Chiamato a pronunciarsi, il
TCA rileva che nel caso concreto non vi è stato l’intervento di un fattore
causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi
sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Alla luce della dinamica
descritta nell’annuncio di infortunio del 9 dicembre 2013 (cfr. doc. 2.1), nel
questionario LAINF del 12 dicembre 2013 (cfr. doc. 2.4), nonché nel certificato
medico del 18 dicembre 2013 (cfr. doc. 2.5), può essere scartata a priori
l’ipotesi di un movimento scombinato del corpo ai sensi della giurisprudenza
citata al considerando 2.3. del presente giudizio.
Deve invece essere
esaminato se si possa ammettere che vi è stato uno sforzo straordinario.
Al riguardo, questa Corte osserva
che il ricorrente ha dichiarato che in occasione dell’evento del 25 novembre
2013 stava svolgendo un esercizio che compie di consueto e che fa parte del suo
programma di esercizi preparato dal personal trainer (cfr. doc. 2.4).
Pertanto, tenuto conto dell’abitudine
del ricorrente a svolgere questo tipo di esercizio, della sua età ancora
relativamente giovane (RI 1è nato nel 1970) e del fatto che egli ha dei
trascorsi agonistici quale giocatore di rugby (cfr. doc. 2.4) -, occorre
concludere che lo sforzo fisico compiuto al momento dell’evento in discussione,
non possa essere qualificato di straordinario.
Del resto, l’esame della
giurisprudenza dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi
inferiori ai 100 kg, trattandosi di assicurati esercitanti attività
manuali, non viene considerato sforzo eccessivo - cfr. STF U 252/06 del 4
maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21
marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3).
Ora, considerato quanto appena
esposto a proposito delle capacità fisiche e delle abitudini dell’assicurato,
il TCA ritiene che questa giurisprudenza possa trovare applicazione anche nel
caso in esame.
A ciò nulla muta la
circostanza che RI 1 è portatore di un danno preesistente alla spalla sinistra.
In effetti, in una
sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3, il fatto che la persona
assicurata presentasse un danno causato da pregressi infortuni, è stato
giudicato irrilevante dal Tribunale federale, il quale ha stabilito che i
requisiti che la giurisprudenza ha posto a proposito del fattore esterno, non
possono essere affievoliti prevalendosi di un eventuale danno preesistente alla
parte del corpo interessata.
Questo principio è stato
sviluppato in materia di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9
cpv. 2 OAINF, più concretamente a proposito del requisito del “potenziale di
pericolo accresciuto”, trattandosi di un’assicurata la quale, nel sollevare una
valigia del peso di 20 kg, aveva riportato una lesione tendinea alla spalla,
già danneggiata da precedenti sinistri. Il Tribunale federale si è in
particolare così espresso:
" (…).
Beim Heben eines bepackten ca. 20 kg schweren Koffers ist nach Gesagtem - wie die Vorinstanz selber ausführt - ein äusserer Faktor
rechtsprechungsgemäss zu verneinen. Es fehlt an einem gesteigerten
Schädigungspotenzial im oben umschriebenen Sinn. Wenn das kantonale Gericht ein
solches angesichts einer erlittenen Vorschädigung trotzdem bejaht, verkennt es
- wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht -, dass der äussere Faktor
bezüglich der in Frage stehenden Lebensverrichtung geprüft werden muss und bei
gleicher Lebensverrichtung nicht je nach Konstitution der versicherten Person
unterschiedlich beurteilt werden kann. Es ist somit nicht zulässig, die
dargelegten rechtsprechungsgemässen Anforderungen an den äusseren Faktor unter
Hinweis auf eine allfällige Vorschädigung des betroffenen Körperteils herabzusetzen.
Mit dem Vorliegen einer unfallähnlichen Körperschädigung kann demzufolge die
Leistungspflicht der Unfallversicherung nicht begründet werden.“
(STF 8C_656/2008 consid. 3.3)
Secondo il TCA, il principio
posto dall’Alta Corte deve trovare applicazione anche in materia d’infortunio,
allorquando si tratta di decidere se la persona assicurata ha compiuto uno
sforzo manifestamente eccessivo (in questo senso, si veda la STCA 35.2012.73
del 21 marzo 2013 consid. 2.6., cresciuta incontestata in giudicato).
Questo Tribunale deve pertanto
concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste
dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico
a un determinato evento.
2.7. Occorre ancora esaminare se
l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere
fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una
serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF,
nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se
non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le
seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate
all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di
articolazioni;
c. lacerazioni del
menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei
tendini;
g. lesioni dei
legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la
straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U
57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.
Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al
corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività
professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di
principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
Necessario è inoltre che
si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.8. Nella fattispecie in esame,
il TCA constata innanzitutto che l’esercizio svolto dall’assicurato il 25
novembre 2013, ossia il sollevare ripetutamente un bilanciere di 90 Kg con la forza delle braccia e dei muscoli pettorali da una posizione supina, configura un’attività
comportante - da un punto di vista oggettivo - un certo potenziale di pericolo
accresciuto.
Del resto, la
giurisprudenza ha riconosciuto che un potenziale di rischio accresciuto é
presente in parecchie attività sportive (sul tema, cfr. D. Cattaneo, Sport et
assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale,
n. 45/2010, p. 147ss.).
Fatta questa premessa,
occorre ancora valutare se RI 1 ha presentato una delle lesioni esaustivamente
enumerate al capoverso 2 dell’art. 9 OAINF e, nell’affermativa, se essa non sia
attribuibile indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Dalla RMN del 31 gennaio
2014 è emerso che il ricorrente era portatore di una “… lesione del cercine glenoideo e del legamento gleno-omerale
per lesione tipo Bankart dei tessuti molli …”
(cfr. doc. 2.7).
Per quanto concerne la lesione
del cercine (o labbro) glenoideo, può essere negato a priori che
essa rientri nell’elenco di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF, così come il TCA ha
già avuto modo di stabilire in una sentenza 35.2008.47 del 13 ottobre 2008
consid. 2.11.:
" (…) Ciò
non è neppure il caso per la lesione di tipo SLAP di I grado.
In base a quanto affermato dal dott. __________ (analoghe
indicazioni si ritrovano, ad esempio, nel sito web
www.chirurgie-orthopedique.be), il labbro è un anello fibrocartilagineo
applicato sulla circonferenza della glena, che consente di aumentare la
profondità della cavità glenoidale e di offrire così alla testa omerale una
migliore congruenza.
(…)
Questo Tribunale, nel quadro di una pregressa procedura ricorsuale
sfociata nella STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002, ha appurato, dopo avere interpellato uno specialista in chirurgia ortopedica, che una
lesione interessante la fibrocartilagine - in quella fattispecie si
trattava di un distacco osteo-cartilagineo nella zona di carico del condilo
femorale esterno destro -, non può essere assimilata a una frattura ossea ai
sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. la versione tedesca:
"Knochenbrücke").
In esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere
imposto all’Istituto assicuratore convenuto, nemmeno a titolo di lesione
parificata ai postumi d’infortunio. (…)”
(corsivo a opera del redattore).
Pertanto, anche nel caso in
esame, la lesione del cercine glenoideo non può essere assunta
dall’assicuratore convenuto quale lesione parificata ai postumi d’infortunio
(in questo senso, si veda pure la STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid.
4.3).
Questa Corte osserva inoltre
che, secondo il radiologo dott. __________ e il medico curante specialista
dell’assicurato, il danno oggettivato alla spalla sinistra è inquadrabile in
una lesione di Bankart (cfr. doc. 2.7 e doc. 2.11.).
In una sentenza 35.2012.37 del 17
dicembre 2012 consid. 2.8., confermata dal TF con pronunzia 8C_103/2013 del 26
marzo 2013, il TCA ha stabilito che questo genere di lesione alla spalla presuppone
una lussazione traumatica dell’articolazione (circostanza che é stata
del resto riconosciuta anche dal dott. __________ - doc. 2.11.: “… questo tipo
di lesione è abitualmente generato da una lussazione …” - il corsivo é del redattore).
Ora, dalla documentazione
medica agli atti non emerge alcun indizio a favore del fatto che, il 25
novembre 2013, l’insorgente avrebbe riportato una lussazione della spalla sinistra.
D’altro canto, non può
neppure essere ignorato che, nel questionario compilato in data 12 dicembre
2013, RI 1 ha dichiarato che i disturbi erano apparsi il giorno successivo l’evento
e di essersi recato dal proprio medico soltanto in data 6 dicembre 2013 (cfr.
doc. 2.4).
La tesi sostenuta dal
ricorrente, fondata sul parere del dott. __________, secondo cui, visto che le
lesioni di Bankart sono abitualmente occasionate da lussazioni traumatiche,
egli deve forzatamente averne riportata una in data 25 novembre 2013, poi
spontaneamente rientrata, non può essere seguita per le ragioni seguenti.
Da una parte, la tesi della
lussazione spontaneamente rientrata è stata avanzata dal medico curante
soltanto dopo che la CO 1 aveva negato l’assunzione del caso. In precedenza, nessuno
dei sanitari intervenuti aveva formulato una diagnosi di questo tipo.
Dall’altra, questa Corte
ritiene soprattutto che, qualora il sollevamento del bilanciere avesse
effettivamente provocato una lussazione della spalla sinistra, l’insorgente
avrebbe lamentato disturbi tali da essere costretto a consultare immediatamente
un medico. In effetti, così come sottolineato dal dott. __________, una
lussazione traumatica della spalla configura un’urgenza medica che provoca l’immobilità
della stessa e che necessita una consultazione entro le 24 ore (cfr. doc. 2.12).
L’assicurato, invece, ha atteso ben 11 giorni prima di farsi visitare dalla
dott.ssa __________, la quale non ha peraltro diagnosticato una lussazione della
spalla sinistra, ma semplicemente uno strappo muscolare (cfr. doc. 2.5).
Per i motivi che precedono,
il TCA deve concludere che le alterazioni oggettivate grazie alla RMN del gennaio
2014 non sono certamente state causate dal sinistro del 25 novembre 2013.
Di conseguenza, l’evento in
discussione non può essere preso a carico dall’assicuratore LAINF resistente
nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Il ricorso deve,
conseguentemente, essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti