35.2014.102
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14 gennaio 2015Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.102
mm
Lugano
14 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale dell’8 ottobre 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 giugno 2012, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di fabbro ferraio e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto
vittima di un evento traumatico sul cantiere che ha interessato principalmente
la spalla sinistra.
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 settembre 2014,
l’amministrazione ha negato il diritto a ulteriori prestazioni (cura medica +
indennità giornaliere) a decorrere dal 30 settembre 2014, ritenuto che i
disturbi localizzati alla spalla sinistra, al rachide cervicale e quelli
vertiginosi non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale
con l’evento infortunistico del giugno 2012 (doc. 171).
L’assicurato, patrocinato
dall’avv. __________, ha interposto opposizione avverso il provvedimento appena
citato, chiedendo nel contempo il ripristino dell’effetto sospensivo (cfr. doc.
175 e doc. 180).
1.3. In data 8 ottobre 2014, l’CO
1 ha emanato una decisione incidentale, mediante la quale ha respinto la domanda
tendente al ripristino dell’effetto sospensivo (cfr. doc. 176).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10
novembre 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga
ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione interposta contro la decisione
formale del 19 settembre 2014, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
In data 16 ottobre 2014 il precedente patrocinatore
dell’assicurato, avv. __________, ha trasmesso alla CO 1 due apprezzamenti
medici. Il primo rapporto è stato allestito il 10 ottobre 2014 dalla Clinica __________
di __________. I medici che hanno visitato l’assicurato concludono con
verosimiglianza preponderante che i disturbi che il signor RI 1 continua a
lamentare sono una conseguenza diretta dell’infortunio del giugno 2012 (doc.
C).
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dal dr. med. __________
nel suo ultimo referto del 18 settembre 2014, nel rapporto operatorio del 13
giugno 2014, il dr. med. __________ della __________, che ha operato
l’assicurato, afferma che la calcificazione periarticolare di 2x2 cm di
grandezza presente sulla superficie inferiore del muscolo deltoide è da
ricondurre alla frattura parziale del tuberculum majus e non a un processo
degenerativo.
Il dr. med. __________, nel suo certificato del 16 ottobre 2014
(doc. D), oltre a ribadire l’esistenza di un nesso causale tra il danno
somatico e l’infortunio del giugno 2012, conferma l’esistenza di un danno
psichico post traumatico (“depressive chronische Wesensveränderung, i.S. einer
posttraumatischen Belastungs-und Angststörung”), che non è mai stato valutato
da parte della CO 1, che si è concentrata unicamente sui reperti somatici.
L’esistenza di un’affezione psichica post-traumatica è pure
avvalorata dalla psicoterapeuta __________, la quale, nel suo scritto del 7
novembre 2014 (doc. E), conferma che il paziente soffre di un disturbo
post-traumatico conseguente all’infortunio del giugno 2012.
Appare evidente che questa lacuna rende, unitamente alla
circostanza che la Clinica __________ conclude per un nesso causale naturale
tra i disturbi ancora lamentati e l’infortunio del 12 giugno 2012, palesemente
errata la decisione emessa il 19 settembre 2014 della CO 1. Lo stato quo sine
vel ante non è ancora stato raggiunto, dato che sono ancora necessarie delle
cure per i disturbi somatici e psichici dipendenti dall’infortunio.”
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che il ricorso presentato dall’assicurato venga respinto con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.6. Nel corso del mese di
dicembre 2014, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica,
unitamente al complemento d’opposizione inoltrato nel frattempo all’CO 1,
ribadendo che, nel caso di specie, “… l’interesse dell’assicurato debba
prevalere su quello generale, poichè la decisione impugnata è palesemente
errata ed egli risulterà, con grande verosimiglianza, vincente nella procedura
principale” (doc. V + allegati).
1.7. In data 22 dicembre 2014
(doc. VII + allegato) e 8 gennaio 2015 (doc. VIII + allegato), il ricorrente ha
versato agli atti un attestato d’incapacità lavorativa del dott. __________,
rispettivamente una certificazione della psicoterapeuta __________.
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA,
le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
L’art. 52 LPGA non prevede
una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. U.
Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 52, n. 27, p. 659).
Tuttavia, occorre
osservare che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA, secondo il quale le decisioni e le
decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate, ma
l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo, parte dal principio che
l’opposizione ha effetto sospensivo (U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 27, p.
659).
L’art. 11 cpv. 1 OPGA
prevede, dal canto suo, che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi
in cui:
a. il ricorso contro una
decisione su opposizione non ha effetto
sospensivo in virtù
della legge;
b. l’assicuratore ha tolto
l’effetto sospensivo nella sua decisione;
c. la decisione ha una
conseguenza giuridica il cui effetto non
può essere sospeso.
L’assicuratore può su
domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se
l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda deve essere trattata
immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).
2.3. In una sentenza I 46/04 del
24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004, p. 127, l’Alta Corte ha stabilito
che l’entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2003, della LPGA e della
OPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro
dell’effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U 521,
p. 447ss., consid. 2).
A quest’ultima si può
quindi continuare a fare riferimento.
Con effetto sospensivo
s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione
impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono sospesi.
Va ancora segnalato che,
se la decisione impugnata è di natura positiva, entra in linea di conto
l’istituto dell’effetto sospensivo.
Secondo la giurisprudenza,
oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per
definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una
richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF
126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 =
RAMI 1997 K 985, p. 157). Se, invece, il provvedimento è di natura negativa,
ossia se viene respinta una richiesta di constatazione, costituzione, modifica
oppure annullamento di diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti
cautelari (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF
126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI
1997 K 985, p. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116
Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n. 528 p. 91; RCC 1982 p. 481).
Secondo il TFA, i principi
giurisprudenziali sviluppati in merito all’art. 55 PA (cfr. DTF 110 V 45, DTF
105 V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art.
56 PA, considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo e
altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 2; DTF
117 V 191 consid. 2b).
L'autorità
chiamata a decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo oppure a
ordinare delle misure cautelari deve, in entrambi i casi, esaminare se i motivi
a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti
rispetto a quelli che possono condurre ad una soluzione contraria (cfr. RAMI
2004 U 521 consid. 3 e riferimenti ivi citati). A questo proposito, l'autorità
interessata gode di un certo margine d'apprezzamento.
Di regola, essa fonderà la
propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione,
senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di
tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari
a una immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive
chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia
sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. STFA I 439/06 del 19 settembre
2006 consid. 2, U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Nella sentenza K 8/96 dell'11
febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39ss., il TFA, constatato
che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la
ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure
provvisionali positive, considerando finalmente preponderante l'interesse
dell'autorità amministrativa:
" (…).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di
giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure
di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state
versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle
difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni
versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per
quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive
potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima,
un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta
conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da
costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non
esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non
dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale
non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover
anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e
riferimenti).
Fatti
I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione
anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna
ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a
quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo
posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono
essere pronunciate misure provvisionali positive."
(STFA succitata, consid. 4
non pubblicato)
La priorità di principio
dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora
stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio,
STFA 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1; STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008
consid. 2.3. e riferimento ivi citato).
2.5. La presente fattispecie non
si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle pronunzie federali
citate al considerando precedente, in cui l’interesse dell’amministrazione a
non dovere anticipare il versamento delle prestazioni è stato giudicato
preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dovere far capo, in corso
di procedura, all'autorità assistenziale, motivo per cui non può essere dato
seguito alla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione.
Inoltre, da un esame
sommario della documentazione agli atti, non è possibile concludere, con un
sufficiente grado di certezza, che la procedura di opposizione pendente dinanzi
all’amministrazione, terminerà con la vittoria di RI 1.
In effetti, per quanto
riguarda l’aspetto somatico, agli atti figurano pareri specialistici
divergenti a proposito dell’eziologia dei disturbi lamentati dall’assicurato, segnatamente
di quelli localizzati alla spalla sinistra (cfr., in particolare, i doc. 169, C, p. 2, D e F 4). Ricordato che la causalità naturale è una questione di natura squisitamente
Considerandi
medica, secondo il TCA, non è possibile attribuire un valore probatorio maggiore
a una certificazione rispetto ad un’altra e, quindi, concludere senz’altro a
un’origine traumatica dei disturbi ancora presenti posteriormente al 29
settembre 2014.
D’altro canto, per quanto
concerne l’aspetto psichico, dalla documentazione agli atti, in
particolare da quella prodotta in corso di causa, si evince che l’assicurato
soffre di disturbi psichici apparsi successivamente all’infortunio del giugno
2012, che hanno necessitato di terapie specifiche, dapprima medicamentose, in
seguito pure psicoterapiche (cfr. i doc. E, nonché allegati al doc. V).
Ora, è vero che, nella
decisione formale del 19 settembre 2014, l’Istituto assicuratore resistente non
si è pronunciato circa un suo (eventuale) obbligo a prestazioni in relazione
alla problematica psichica (cfr. doc. 171; dalla documentazione di cui esso
disponeva a quel momento, non risultava comunque in maniera chiara la presenza
di disturbi psichici). Ciò non significa però ancora che la procedura
d’opposizione debba certamente concludersi con un riconoscimento di
responsabilità, visto che esso dipenderà dall’esito dell’esame - che l’CO 1 è
invitato a intraprendere - della questione di sapere se le turbe psichiche
costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio assicurato.
Per quanto riguarda la
causalità naturale, all’inserto figurano sì delle certificazioni che attestano
l’eziologia traumatica della patologia psichica (si veda, ad esempio, il doc.
H), esse non appaiono tuttavia tali da poter riconoscere loro un pieno valore
probatorio. Inoltre, trattandosi della causalità adeguata, il TCA osserva che
il sinistro del giugno 2012, così come l’assicurato stesso l’ha descritto in
occasione della sua audizione del 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 43), già a prima
vista non può essere classificato nella categoria degli infortuni gravi, con la
conseguenza che l’adeguatezza non può essere riconosciuta a priori ma che
dipenderà dalla valutazione dei criteri di rilievo sviluppati dalla
giurisprudenza in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio (su questo aspetto, si veda la DTF 115 V 140).
Secondo questa Corte, in
esito a quanto precede, non sono dunque dati i presupposti affinchè possa
essere ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto
dall’amministrazione con la decisione formale del 19 settembre 2014.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti