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Decisione

35.2014.102

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 gennaio 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione

anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna

ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a

quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo

posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono

essere pronunciate misure provvisionali positive."

(STFA succitata, consid. 4

non pubblicato)

La priorità di principio

dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora

stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio,

STFA 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1; STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008

consid. 2.3. e riferimento ivi citato).

2.5. La presente fattispecie non

si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle pronunzie federali

citate al considerando precedente, in cui l’interesse dell’amministrazione a

non dovere anticipare il versamento delle prestazioni è stato giudicato

preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dovere far capo, in corso

di procedura, all'autorità assistenziale, motivo per cui non può essere dato

seguito alla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione.

Inoltre, da un esame

sommario della documentazione agli atti, non è possibile concludere, con un

sufficiente grado di certezza, che la procedura di opposizione pendente dinanzi

all’amministrazione, terminerà con la vittoria di RI 1.

In effetti, per quanto

riguarda l’aspetto somatico, agli atti figurano pareri specialistici

divergenti a proposito dell’eziologia dei disturbi lamentati dall’assicurato, segnatamente

di quelli localizzati alla spalla sinistra (cfr., in particolare, i doc. 169, C, p. 2, D e F 4). Ricordato che la causalità naturale è una questione di natura squisitamente

Considerandi

medica, secondo il TCA, non è possibile attribuire un valore probatorio maggiore

a una certificazione rispetto ad un’altra e, quindi, concludere senz’altro a

un’origine traumatica dei disturbi ancora presenti posteriormente al 29

settembre 2014.

D’altro canto, per quanto

concerne l’aspetto psichico, dalla documentazione agli atti, in

particolare da quella prodotta in corso di causa, si evince che l’assicurato

soffre di disturbi psichici apparsi successivamente all’infortunio del giugno

2012, che hanno necessitato di terapie specifiche, dapprima medicamentose, in

seguito pure psicoterapiche (cfr. i doc. E, nonché allegati al doc. V).

Ora, è vero che, nella

decisione formale del 19 settembre 2014, l’Istituto assicuratore resistente non

si è pronunciato circa un suo (eventuale) obbligo a prestazioni in relazione

alla problematica psichica (cfr. doc. 171; dalla documentazione di cui esso

disponeva a quel momento, non risultava comunque in maniera chiara la presenza

di disturbi psichici). Ciò non significa però ancora che la procedura

d’opposizione debba certamente concludersi con un riconoscimento di

responsabilità, visto che esso dipenderà dall’esito dell’esame - che l’CO 1 è

invitato a intraprendere - della questione di sapere se le turbe psichiche

costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio assicurato.

Per quanto riguarda la

causalità naturale, all’inserto figurano sì delle certificazioni che attestano

l’eziologia traumatica della patologia psichica (si veda, ad esempio, il doc.

H), esse non appaiono tuttavia tali da poter riconoscere loro un pieno valore

probatorio. Inoltre, trattandosi della causalità adeguata, il TCA osserva che

il sinistro del giugno 2012, così come l’assicurato stesso l’ha descritto in

occasione della sua audizione del 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 43), già a prima

vista non può essere classificato nella categoria degli infortuni gravi, con la

conseguenza che l’adeguatezza non può essere riconosciuta a priori ma che

dipenderà dalla valutazione dei criteri di rilievo sviluppati dalla

giurisprudenza in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio (su questo aspetto, si veda la DTF 115 V 140).

Secondo questa Corte, in

esito a quanto precede, non sono dunque dati i presupposti affinchè possa

essere ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto

dall’amministrazione con la decisione formale del 19 settembre 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti