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Decisione

35.2014.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a

partire dal 1° agosto 2014 il proprio obbligo a prestazioni in relazione

all’infortunio del 4 marzo 2014.

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a

e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha

fondato la decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al

danno al ginocchio destro, sulla base del rapporto medico del 28 luglio 2014

concernente la visita medica circondariale dell’11 luglio 2014 eseguita dal dr.

__________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, nonché medico di

circondario dell’amministrazione.

Lo specialista, dopo aver

riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente e i reperti, ha posto la

diagnosi di “infortunio del 4.3.2014 con trauma in particolar modo contusivo

rotuleo e distorsivo ginocchio destro. Esami RM ginocchio destro e TAC

ginocchio destro sovra-descritto regolari con iniziali segni di iperpressione

rotulea esterna, non dovuti all’infortunio” (doc. 44).

Il dr. __________ ha

quindi rilevato quanto segue:

" Aspetti

medico assicurativi:

al momento dell’infortunio __________, l’assicurato lavorava quale

idraulico senza diploma in una ditta di lattoneria e acquedotti di __________.

Lasciamo ora completare all’assicurato la cura conservativa come

previsto dal dr. __________ includendo anche le onde d’urto, per questo la cura

può essere portata avanti.

Sulla base della valutazione degli esami strumentali (TAC, RM) che

non hanno dimostrato lesioni traumatiche al ginocchio, al termine della cura

completata di fisioterapia si passa quindi all’estinzione del nesso causale con

l’infortunio del 4.3.2014.

L’assicurato è stato informato in tal senso, in particolare

sconsigliato per l’intervento chirurgico e gli è stato riferito che non ci sono

elementi traumatici o post-traumatici.

Per questo motivo si decide per l’estinzione del nesso causale con

sospensione delle prestazioni CO 1 a partire dal 1° agosto 2014.”

(Doc. 123)

In sede ricorsuale la

patrocinatrice dell’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni da

parte dell’assicuratore LAINF, trasmettendo la valutazione del 29 settembre

2014 del dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, redatta su incarico dell’assicurazione collettiva d’indennità

giornaliera per malattia __________, nella quale lo specialista, dopo aver

esaminato la documentazione della CO 1, ha espresso le seguenti considerazioni:

" (…)

Commento:

con un trauma contusivo (secondo la dinamica descritta senza

componente distorsiva) del ginocchio destro avvenuto il 4 marzo 2014 sono

apparsi dolori soprattutto parapatellari mediali senza che il signor RI 1 abbia

mai avvertito disturbi precedenti nella stessa articolazione. Nel suo esame

clinico del 7 maggio 2014 l’ortopedico dr. __________ ha identificato quale

zona più dolorante la regione del terzo medio del condilo femorale mediale

ritenuto in relazione alla contusione diretta subita. Ha inoltre evidenziato

una modica tendenza alla lateralizzazione della patella senza trovare problemi

a questo livello.

Nell’esame successivo del medico circondariale della CO 1, dr.

med. __________ dell’11 luglio 2014, questi reperti vengono sostanzialmente

confermati con dolori principalmente sul bordo mediale della rotula. L’assenza

di alterazioni strutturali di natura post-traumatica hanno indotto il dr. __________

a ritenere estinto il nesso causale tra i disturbi persistenti e l’evento del 4

marzo 2014.

La minima lateralizzazione della patella come constatata dal dr. __________

rispettivamente i segni “del tutto iniziali” di iperpressione rotulea esterna

riscontrata nell’esame TAC non spiegano né la localizzazione, né l’intensità

della sintomatologia apparsa nel contesto della contusione subita. Questi

riscontri sono da ritenere più una variante costituzionale che una franca

patologia morbosa.

Non vi sono quindi motivi di natura non traumatica che potrebbero

giustificare la sofferenza e le limitazioni funzionali che ne derivano.

L’assenza di reperti negli esami strumentali eseguiti non è sufficiente per

escludere un’origine post-traumatica della sintomatologia.

Il paziente non presenta alcuna affezione di natura morbosa al suo

ginocchio destro che possa spiegare la sintomatologia, da considerare tuttora

in relazione al trauma subito. Le cure e l’indennizzo per la persistente

inabilità lavorativa vanno a spese della CO 1.

Posso quindi rispondere ai quesiti come segue:

Quesiti:

1. A partire dal

1.8.2014 persiste ancora un’inabilità lavorativa medicalmente giustificata?

Si tratta di infortunio o di malattia?

Secondo

gli atti sì, per le conseguenze dell’infortunio subito il 4.3.2014.

Considerandi

2.

È necessario

effettuare una visita medica?

No.

3.

Osservazioni.

Il caso è di competenza CO 1.”

(Doc. 73)

2.7

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.8

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento

del 28 luglio 2014 del dr. __________ (cfr. doc. 44), secondo cui i disturbi

denunciati dall’assicurato non costituiscono più, dal 1° agosto 2014, una

conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 4 marzo 2014.

Lo specialista, dopo avere

personalmente visitato l’assicurato, ha sottolineato come gli esami strumentali

effettuati (TAC e RMI) abbiano dimostrato l’assenza di lesioni traumatiche o

post-traumatiche.

Secondo la giurisprudenza

federale, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi

risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto

nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente

dimostrabile.

Nei casi in cui i dolori

lamentati non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo,

la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. In effetti,

qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei

disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può

riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento

traumatico assicurato (in vedano, in questo senso, la STCA 35.2002.4 del 22

settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.2002.49 del 25 novembre 2002,

confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28 luglio 2004, 35.1999.90 del 13

settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003,

35.1998.57

del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del

13.

marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio

1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der

medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,

ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach

derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt

insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - il

corsivo è della redattrice).

Ora, il TF ha precisato

che per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal

punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da

indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine

radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF

8C_310/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1,8C_421/2009 del 2 ottobre 2009

consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Nel caso di specie,

occorre rilevare che la TAC del ginocchio destro del 28 aprile 2014 ha messo in luce “del tutto iniziali segni di iperpressione rotulea esterna” (doc. 25), mentre

dal referto del 24 marzo 2014, relativo alla RM del ginocchio destro del 21

marzo 2014, è emerso che “non sono riconoscibili alterazioni del segnale

riferibili a lesioni post-traumatiche, né sofferenze sub condrali sia in sede

di comparto articolare anteriore, sia in sede femoro-tibiale. Si apprezza

minimo sottile versamento articolare in sede di recesso rotuleo” (doc. 34,

sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________, spec.

FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, in occasione della visita del 7 maggio

2014, aveva espressamente indicato di avere “preso visione della TAC e della

MRI dove effettivamente si conferma una leggera tendenza alla lateralizzazione

rotulea. Il punto dolente non corrisponde assolutamente alla zona di

iperpressione laterale della rotula, motivo per il quale sarei molto restio a

proporre damblé un intervento di riallineamento rotuleo” (doc. 26).

Anche il dr. __________, nel

suo apprezzamento del 29 settembre 2014, ha confermato “l’assenza di reperti negli esami strumentali eseguiti”, rilevando che “la minima

lateralizzazione della patella come constatata dal dr. __________

rispettivamente i segni “del tutto iniziali” di iperpressione rotulea esterna

riscontrata nell’esame TAC non spiegano né la localizzazione, né l’intensità

della sintomatologia apparsa nel contesto della contusione subita. Questi

riscontri sono da ritenere più una variante costituzionale che una

franca patologia morbosa” (cfr. doc. 73 pag. 3, sottolineatura della redattrice).

In esito a quanto precede,

questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l'insorgente, al più tardi a far tempo dalla data di chiusura del

caso da parte dell’CO 1 (agosto 2014), non presentava più alcun postumo organico

oggettivabile dell'infortunio del 4 marzo 2014.

Va inoltre

segnalato che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. 2.1., il

TFA ha chiarito che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora

accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche

abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte.

Il TCA -

contrariamente all’atteggiamento assunto dall’assicuratore LAINF, il quale, in

sede di risposta di causa, non ha fatto accenno alcuno alla documentazione

medica prodotta dal ricorrente in sede di ricorso - non ignora che, nell’apprezzamento

del 29 settembre 2014, il dr. __________ ha escluso un’origine morbosa dei

disturbi accusati dall’assicurato, ritenendoli invece di natura

post-traumatica, dato che, a suo parere, l’assenza di reperti negli esami

strumentali non sarebbe sufficiente per escludere un’origine post-traumatica

della sintomatologia (cfr. doc. 73 pag. 3).

Al riguardo,

va rilevato che, secondo l’evoluzione più recente della giurisprudenza

federale, nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti, non può essere esclusa a priori l'esistenza di un nesso di

causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 pag.

17.

[8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti).

Nel caso di disturbi in

relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali

organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare

dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid.

5.1

pag. 472).

È quanto si avvera

nell'evenienza concreta.

Stante la palese

inapplicabilità della prassi relativa ai colpi di frusta, ai fini dell'esame

dell'adeguatezza del nesso causale devono essere applicati alla presente

fattispecie i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 134 V 109 consid. 2.1 pag. 112; cfr. pure la

sentenza 8C_498/2011 del 3 maggio 2012 consid. 4, pubblicata in DTF 138 V 248).

Per

stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la

giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare

classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli

eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli

eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6

pag. 138 segg.).

Nei casi di

infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a

priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso

che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139).

Nell’annuncio

d’infortunio del 13 marzo 2014, il sinistro in questione è stato infatti così

descritto:

" Ero in casa, stavo scendendo lo scalino che dalla cucina porta alla

sala. Ho perso i sensi e sono caduto pesantemente sul ginocchio."

(Doc. 1).

Nel caso di

specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno

considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid.

6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una

partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che la caduta dalle

scale di cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella

predetta categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una

vicenda analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012,

riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale, riportando una

contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio

2003.

consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che

si era procurata delle contusioni all’anca destra).

Posto quanto precede,

l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere negata a priori.

Pertanto,

in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI

1.

il 4 marzo 2014 ha cessato di giocare un

ruolo causale in relazione ai disturbi da esso lamentati al ginocchio destro a

far tempo dal 1° agosto 2014.

2.9

La patrocinatrice

dell’assicurato ha chiesto che venga esperita una perizia giudiziaria (cfr.

doc. I).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente

chiarita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti