35.2014.104
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 gennaio 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.104
cr
Lugano
29 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 ottobre 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 marzo 2014 RI 1,
nato nel 1978, dipendente in qualità di impiegato/operaio della __________, mentre
stava scendendo uno scalino in casa, ha perso i sensi ed è caduto a terra
sbattendo il ginocchio destro (doc. 1).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione del 29 agosto 2014,
l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a
contare dal 1° agosto 2014 e rifiutato la corresponsione di prestazioni di
lunga durata, in quanto i disturbi presentati dall’assicurato non sono più in
relazione di causalità almeno probabile con l’infortunio del 4 marzo 2014, ma
sono da attribuire esclusivamente a malattia (doc. 51).
A seguito dell’opposizione
interposta personalmente dall’assicurato (doc. 60-62), in data 17 ottobre 2014
l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
63).
1.3. Con tempestivo ricorso del 19
novembre 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, dopo avere rilevato che “__________,
assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per malattia, ha rifiutato di versare
prestazioni dovute poiché secondo il loro medico di fiducia i disturbi del
signor RI 1 sono sempre dovuti ad infortunio”, ha chiesto che il TCA “abbia ad
ordinare una perizia medica che stabilisca la responsabilità della CO 1 ad
assumere la copertura assicurativa” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
In ordine
Fatti
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a
partire dal 1° agosto 2014 il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’infortunio del 4 marzo 2014.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha
fondato la decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al
danno al ginocchio destro, sulla base del rapporto medico del 28 luglio 2014
concernente la visita medica circondariale dell’11 luglio 2014 eseguita dal dr.
__________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, nonché medico di
circondario dell’amministrazione.
Lo specialista, dopo aver
riassunto gli atti, le dichiarazioni del paziente e i reperti, ha posto la
diagnosi di “infortunio del 4.3.2014 con trauma in particolar modo contusivo
rotuleo e distorsivo ginocchio destro. Esami RM ginocchio destro e TAC
ginocchio destro sovra-descritto regolari con iniziali segni di iperpressione
rotulea esterna, non dovuti all’infortunio” (doc. 44).
Il dr. __________ ha
quindi rilevato quanto segue:
" Aspetti
medico assicurativi:
al momento dell’infortunio __________, l’assicurato lavorava quale
idraulico senza diploma in una ditta di lattoneria e acquedotti di __________.
Lasciamo ora completare all’assicurato la cura conservativa come
previsto dal dr. __________ includendo anche le onde d’urto, per questo la cura
può essere portata avanti.
Sulla base della valutazione degli esami strumentali (TAC, RM) che
non hanno dimostrato lesioni traumatiche al ginocchio, al termine della cura
completata di fisioterapia si passa quindi all’estinzione del nesso causale con
l’infortunio del 4.3.2014.
L’assicurato è stato informato in tal senso, in particolare
sconsigliato per l’intervento chirurgico e gli è stato riferito che non ci sono
elementi traumatici o post-traumatici.
Per questo motivo si decide per l’estinzione del nesso causale con
sospensione delle prestazioni CO 1 a partire dal 1° agosto 2014.”
(Doc. 123)
In sede ricorsuale la
patrocinatrice dell’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni da
parte dell’assicuratore LAINF, trasmettendo la valutazione del 29 settembre
2014 del dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, redatta su incarico dell’assicurazione collettiva d’indennità
giornaliera per malattia __________, nella quale lo specialista, dopo aver
esaminato la documentazione della CO 1, ha espresso le seguenti considerazioni:
" (…)
Commento:
con un trauma contusivo (secondo la dinamica descritta senza
componente distorsiva) del ginocchio destro avvenuto il 4 marzo 2014 sono
apparsi dolori soprattutto parapatellari mediali senza che il signor RI 1 abbia
mai avvertito disturbi precedenti nella stessa articolazione. Nel suo esame
clinico del 7 maggio 2014 l’ortopedico dr. __________ ha identificato quale
zona più dolorante la regione del terzo medio del condilo femorale mediale
ritenuto in relazione alla contusione diretta subita. Ha inoltre evidenziato
una modica tendenza alla lateralizzazione della patella senza trovare problemi
a questo livello.
Nell’esame successivo del medico circondariale della CO 1, dr.
med. __________ dell’11 luglio 2014, questi reperti vengono sostanzialmente
confermati con dolori principalmente sul bordo mediale della rotula. L’assenza
di alterazioni strutturali di natura post-traumatica hanno indotto il dr. __________
a ritenere estinto il nesso causale tra i disturbi persistenti e l’evento del 4
marzo 2014.
La minima lateralizzazione della patella come constatata dal dr. __________
rispettivamente i segni “del tutto iniziali” di iperpressione rotulea esterna
riscontrata nell’esame TAC non spiegano né la localizzazione, né l’intensità
della sintomatologia apparsa nel contesto della contusione subita. Questi
riscontri sono da ritenere più una variante costituzionale che una franca
patologia morbosa.
Non vi sono quindi motivi di natura non traumatica che potrebbero
giustificare la sofferenza e le limitazioni funzionali che ne derivano.
L’assenza di reperti negli esami strumentali eseguiti non è sufficiente per
escludere un’origine post-traumatica della sintomatologia.
Il paziente non presenta alcuna affezione di natura morbosa al suo
ginocchio destro che possa spiegare la sintomatologia, da considerare tuttora
in relazione al trauma subito. Le cure e l’indennizzo per la persistente
inabilità lavorativa vanno a spese della CO 1.
Posso quindi rispondere ai quesiti come segue:
Quesiti:
1. A partire dal
1.8.2014 persiste ancora un’inabilità lavorativa medicalmente giustificata?
Si tratta di infortunio o di malattia?
Secondo
gli atti sì, per le conseguenze dell’infortunio subito il 4.3.2014.
Considerandi
2.
È necessario
effettuare una visita medica?
No.
3.
Osservazioni.
Il caso è di competenza CO 1.”
(Doc. 73)
2.7
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.8
Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una
questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento
del 28 luglio 2014 del dr. __________ (cfr. doc. 44), secondo cui i disturbi
denunciati dall’assicurato non costituiscono più, dal 1° agosto 2014, una
conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 4 marzo 2014.
Lo specialista, dopo avere
personalmente visitato l’assicurato, ha sottolineato come gli esami strumentali
effettuati (TAC e RMI) abbiano dimostrato l’assenza di lesioni traumatiche o
post-traumatiche.
Secondo la giurisprudenza
federale, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi
risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto
nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente
dimostrabile.
Nei casi in cui i dolori
lamentati non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo,
la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. In effetti,
qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei
disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può
riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento
traumatico assicurato (in vedano, in questo senso, la STCA 35.2002.4 del 22
settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.2002.49 del 25 novembre 2002,
confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28 luglio 2004, 35.1999.90 del 13
settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003,
35.1998.57
del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del
13.
marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio
1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der
medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach
derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt
insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - il
corsivo è della redattrice).
Ora, il TF ha precisato
che per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal
punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da
indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine
radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF
8C_310/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1,8C_421/2009 del 2 ottobre 2009
consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
Nel caso di specie,
occorre rilevare che la TAC del ginocchio destro del 28 aprile 2014 ha messo in luce “del tutto iniziali segni di iperpressione rotulea esterna” (doc. 25), mentre
dal referto del 24 marzo 2014, relativo alla RM del ginocchio destro del 21
marzo 2014, è emerso che “non sono riconoscibili alterazioni del segnale
riferibili a lesioni post-traumatiche, né sofferenze sub condrali sia in sede
di comparto articolare anteriore, sia in sede femoro-tibiale. Si apprezza
minimo sottile versamento articolare in sede di recesso rotuleo” (doc. 34,
sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________, spec.
FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, in occasione della visita del 7 maggio
2014, aveva espressamente indicato di avere “preso visione della TAC e della
MRI dove effettivamente si conferma una leggera tendenza alla lateralizzazione
rotulea. Il punto dolente non corrisponde assolutamente alla zona di
iperpressione laterale della rotula, motivo per il quale sarei molto restio a
proporre damblé un intervento di riallineamento rotuleo” (doc. 26).
Anche il dr. __________, nel
suo apprezzamento del 29 settembre 2014, ha confermato “l’assenza di reperti negli esami strumentali eseguiti”, rilevando che “la minima
lateralizzazione della patella come constatata dal dr. __________
rispettivamente i segni “del tutto iniziali” di iperpressione rotulea esterna
riscontrata nell’esame TAC non spiegano né la localizzazione, né l’intensità
della sintomatologia apparsa nel contesto della contusione subita. Questi
riscontri sono da ritenere più una variante costituzionale che una
franca patologia morbosa” (cfr. doc. 73 pag. 3, sottolineatura della redattrice).
In esito a quanto precede,
questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che l'insorgente, al più tardi a far tempo dalla data di chiusura del
caso da parte dell’CO 1 (agosto 2014), non presentava più alcun postumo organico
oggettivabile dell'infortunio del 4 marzo 2014.
Va inoltre
segnalato che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. 2.1., il
TFA ha chiarito che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare
l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora
accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche
abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte.
Il TCA -
contrariamente all’atteggiamento assunto dall’assicuratore LAINF, il quale, in
sede di risposta di causa, non ha fatto accenno alcuno alla documentazione
medica prodotta dal ricorrente in sede di ricorso - non ignora che, nell’apprezzamento
del 29 settembre 2014, il dr. __________ ha escluso un’origine morbosa dei
disturbi accusati dall’assicurato, ritenendoli invece di natura
post-traumatica, dato che, a suo parere, l’assenza di reperti negli esami
strumentali non sarebbe sufficiente per escludere un’origine post-traumatica
della sintomatologia (cfr. doc. 73 pag. 3).
Al riguardo,
va rilevato che, secondo l’evoluzione più recente della giurisprudenza
federale, nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti, non può essere esclusa a priori l'esistenza di un nesso di
causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 pag.
17.
[8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti).
Nel caso di disturbi in
relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali
organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare
dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid.
5.1
pag. 472).
È quanto si avvera
nell'evenienza concreta.
Stante la palese
inapplicabilità della prassi relativa ai colpi di frusta, ai fini dell'esame
dell'adeguatezza del nesso causale devono essere applicati alla presente
fattispecie i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 134 V 109 consid. 2.1 pag. 112; cfr. pure la
sentenza 8C_498/2011 del 3 maggio 2012 consid. 4, pubblicata in DTF 138 V 248).
Per
stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la
giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare
classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli
eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli
eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6
pag. 138 segg.).
Nei casi di
infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a
priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso
che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139).
Nell’annuncio
d’infortunio del 13 marzo 2014, il sinistro in questione è stato infatti così
descritto:
" Ero in casa, stavo scendendo lo scalino che dalla cucina porta alla
sala. Ho perso i sensi e sono caduto pesantemente sul ginocchio."
(Doc. 1).
Nel caso di
specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno
considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid.
6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una
partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che la caduta dalle
scale di cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella
predetta categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una
vicenda analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012,
riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale, riportando una
contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio
2003.
consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che
si era procurata delle contusioni all’anca destra).
Posto quanto precede,
l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere negata a priori.
Pertanto,
in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI
1.
il 4 marzo 2014 ha cessato di giocare un
ruolo causale in relazione ai disturbi da esso lamentati al ginocchio destro a
far tempo dal 1° agosto 2014.
2.9
La patrocinatrice
dell’assicurato ha chiesto che venga esperita una perizia giudiziaria (cfr.
doc. I).
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente
chiarita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti