Lexipedia

Decisione

35.2014.105

Assicurato vittima di numerosiinfortuni interessanti parti diverse del corpo. Stato di salute infortunistico stabilizzato. Determinazione entità rendita (mediante metodo DPL) e IMI

17 giugno 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi insorti il 3 aprile 2014 non sarebbero stati assunti (cfr. doc. 14 -

fasc. 5).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 agosto 2014,

l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita

d’invalidità del 10% a decorrere dal 1° luglio 2014 e di un’indennità per

menomazione all’integrità del 12.5% (2.5% per l’infortunio del 6 giugno 2006 e

10% per quello occorso il 2 dicembre 2006) (cfr. doc. 328/fasc. 3).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 333), in data 20

ottobre 2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 343/fasc. 3).

1.4. Con tempestivo ricorso del 21

novembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1

venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 100% (in

subordine del 50%), nonché un’IMI del 30%.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente fa innanzitutto valere che le condizioni di salute

infortunistiche non sarebbero state stabilizzate al momento in cui

l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cfr. doc.

I, p. 19 s.: “Il rapporto CO 1 di data 16 aprile 2014 fa stato di un nuovo sinistro

10.21134.14.3, che in realtà é una conseguenza dello stato di salute attuale

della mano. In data 3 aprile 2014 infatti nel chiudere la mano sinistra

l’assicurato sente un crack e un dolore all’interno del pollice sinistro. Gli

accertamenti eseguiti fanno stato di artralgie persistenti e la necessità di 30

giorni di riposo (cfr. doc. 4 certificato medico __________ del 7 maggio 2014).

La decisione liquida la questione ritenendo il caso una malattia. Non vi é

chi non veda che la situazione non può certo ritenersi stabilizzata per cui la

decisione potrebbe persino apparire prematura, tanto da imporre il ripristino

delle indennità giornaliere.” - il corsivo é del redattore).

D’altro canto, per quanto

attiene alla determinazione del grado dell’invalidità, egli sostiene in

particolare che “nel caso concreto il diritto alla rendita dev’essere concesso

in misura piena a causa della propensione agli infortuni dell’assicurato e in

via subordinata, solo per le sequele degli infortuni assicurati almeno del 50%,

in quanto l’assicurato non é per nulla guarito, continua ad essere vittima di

“infortuni”, dovuti all’instabilità di spalla e pollici. In tal senso si

ricorda che la valutazione 17.02.2014 della CO 1 relativa alla valutazione

della menomazione attestava un’importante instabilità AC della spalla sinistra.

Da ultimo non si comprende come possa il dott. __________ (atti no. 335, pag.

2, redatto dopo l’opposizione senza esame dell’assicurato che faceva valere un

peggioramento attestato dai documenti successivi agli atti) affermare

apoditticamente che i disturbi attuali non siano in relazione causale con gli

infortuni a cui l’assicurato é soggetto a fronte di una serie impressionante di

infortuni che hanno interessato un po’ tutto il corpo. Il fatto che alla visita

del 12.09.2013 indichi di aver risolto i problemi alla colonna cervico-lombare

significa che prima ne aveva (ciò che ridimensiona il fatto che non li abbia

indicati nelle visite del 2011 e 2013, focalizzate sui problemi maggiori di

spalle e mani). Anche la posizione in piedi gli causa dolore dopo circa un’ora

ciò che dimostra che i problemi non sono risolti dopo gli infortuni multipli

subiti. La situazione non é stata esplorata nel suo complesso. La

determinazione del reddito da valido [recte: da invalido, ndr] non può

essere seguita in assenza di una chiara verifica delle condizioni di salute e delle

limitazioni funzionali che, pur sottovalutandole, anche il dott. __________

ricorda nella visita di chiusura del 06.02.2014.” (doc. I, p. 23 s.).

In merito infine all’entità

dell’IMI, l’assicurato rimprovera all’assicuratore convenuto di non aver

considerato la questione del prevedibile peggioramento, rilevando al riguardo

che “la propensione agli infortuni unita al fatto che nel caso concreto sia la

spalla che la mano non hanno ripreso e non potranno riprendere completamente la

loro funzionalità a causa di continui infortuni, occorre, in applicazione di

quanto sopra, definire il danno alla mano permanente. Esso ne limiterà quasi

totalmente l’uso. Assolutamente inconcepibile che il dott. __________ possa

affermare che la forza é rimasta intatta visto che l’assicurato ha difficoltà

persino a stringere una mano. La limitazione equivale alla perdita quasi

completa dell’uso dell’arto. Sommato al danno alla spalla che continua a

lussarsi, contrariamente a quanto sostiene il dott. __________ (decisione no.

11 pag. 10) va riconosciuta una IMI complessiva di almeno il 30%.” (doc. I, p.

25 s.).

1.5. L’CO 1, in risposta, chiede

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6. Nel corso di causa,

l’assicurato ha versato agli atti delle certificazione del suo medico curante,

attestanti una completa inabilità lavorativa (cfr. doc. VII, doc. IX, doc. X, doc.

XI e doc. XII + rispettivi allegati).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite é l’entità

della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.

Preliminarmente, il TCA

deve però esaminare se, al momento del passaggio dal regime delle prestazioni

di corta durata a quello delle prestazioni di lunga durata (luglio 2014), lo

stato di salute infortunistico dell’insorgente poteva essere ritenuto stabilizzato.

2.2

Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate a luglio 2014?

2.2.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF):

nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione

del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile

dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.

19.

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.2.2

Nel caso di specie, a margine

della visita medica di chiusura del 6 febbraio 2014, il dott. __________, spec.

FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha dichiarato che “… da ulteriori

provvedimenti non penso ci si possa attendere un sostanziale miglioramento

dell’attuale situazione, soprattutto per quanto riguarda l’esigibilità.

L’assicurato verrà valutato prossimamente dal dott. __________ per quanto

riguarda il pollice destro.” (doc. 291/fasc. 3, p. 12).

Con rapporto del 20

febbraio 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha

attestato non esservi più altre cure a disposizione per il pollice destro

(cfr. doc. 293/fasc. 3).

Con certificazione del 18

marzo 2014, il Prof. dott. __________, Direttore dell’Istituto __________ di __________,

ha affermato che il deficit rilevato al pollice destro “… non é tale da

dover ipotizzare un intervento chirurgico.” (doc. 308/fasc. 3).

Nel mese di maggio 2014, RI

1.

ha di nuovo consultato il dott. __________, il quale, per quanto attiene il pollice

sinistro, ha refertato che il “… il legamento ricostruito é assolutamente

stabile ed é ottima la mobilità in flesso-estensione ed opposizione …” (doc. 304/fasc.

3).

A proposito della spalla

sinistra, va segnalato che, in occasione della consultazione del 13

novembre 2013, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

aveva di fatto sconsigliato di procedere a un trattamento della problematica

interessante l’articolazione acromio-clavicolare sinistra, in quanto d’importanza

subordinata rispetto a quello concernente il pollice destro (cfr. doc.

217/fasc. 10).

Ora, alla luce degli elementi

convergenti che emergono dalla documentazione medica appena riassunta, questa

Corte ritiene di poter condividere la conclusione dell’CO 1 secondo la quale,

al più tardi nel luglio 2014, lo stato di salute infortunistico era

stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.

Come già indicato al

considerando 2.2.1., la persistenza di disturbi non dà diritto a ulteriori

prestazioni di corta durata, se dalla cura medica non ci si può più attendere

un notevole miglioramento dei medesimi.

Per quanto riguarda

l’episodio del 3 aprile 2014 (che aveva interessato il pollice sinistro),

ricordato in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 19), il TCA si limita a osservare

che, a margine della visita del 30 aprile 2014, il chirurgo della mano dott. __________

ha fatto stato di una completa remissione della sintomatologia dolorosa,

come pure di un legamento ricostruito assolutamente stabile e di un’ottima

mobilità in flesso-estensione ed opposizione del pollice (cfr. doc.

304/fasc. 3).

Data la stabilizzazione

dello stato di salute infortunistico, l’assicuratore LAINF convenuto era dunque

legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata

(rendita d’invalidità + IMI).

2.3

Entità della rendita

d’invalidità.

2.3.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato

la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti

art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).

Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata, risulta che l’CO 1 ha riconosciuto

all’assicurato una rendita d’invalidità del 10%, facendo capo alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di circondario a margine della

visita di chiusura del 6 febbraio 2014 (cfr. doc. 343/fasc. 3, p. 7).

In effetti, in

quell’occasione, il dott. __________ ha descritto nei seguenti termini

l’esigibilità lavorativa del ricorrente:

" (…).

L’assicurato può molto spesso sollevare fino all’altezza dei

fianchi pesi fino a 5 kg. Spesso fino a 10 kg. Di rado fino a 25 kg ma mai superiori ai 25 kg. Può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e talvolta anche oltre i 5 kg. Può molto spesso effettuare lavori di

precisione ma bisogna tenere in questo caso in considerazione la presa fine tra

pollice-indice soprattutto per la mano sinistra.

Spesso può fare lavori medi. Talvolta lavori pesanti ma mai più

lavori molto pesanti. Molto spesso può effettuare movimenti di rotazione della

mano. Non vi é nessuna limitazione nella prosupinazione.

Talvolta può effettuare lavori sopra la testa. Spesso può fare

lavori di rotazione del busto. Spesso può mantenere la posizione

seduta/inclinata in avanti così come la posizione in piedi/inclinata in avanti.

Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e con ginocchia in

flessione.

Spesso può mantenere la posizione seduta e in piedi e molto spesso

la posizione a scelta. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda gli

spostamenti tranne il salire le scale a pioli che può essere fatto soltanto

spesso.”

(doc. 291/fasc. 3, p. 12

s.)

Va precisato che il medico

di circondario ha valutato l’esigibilità lavorativa prendendo in considerazione

anche i disturbi alla schiena (cfr. doc. 291/fasc. 3, p. 12: “… questa

esigibilità tiene conto sia della problematica dei pollici e delle spalle ma

anche quella della schiena.” - il corsivo é del redattore). Per questa

ragione, la questione riguardante l’eziologia di tali disturbi può rimanere

aperta.

Tutto ben considerato,

vista anche l’assenza di pareri medici specialistici (e le certificazioni agli

atti del medico curante, dott.ssa __________, attestanti una completa

incapacità lavorativa, non possono essere reputate tali) divergenti, il TCA non

ha alcun valido motivo per scostarsi dall’apprezzamento enunciato dal dott. __________,

specialista nella materia che qui interessa, che vanta un’ampia esperienza

nella medicina infortunistica e assicurativa.

Le obiezioni che solleva

al riguardo l’insorgente non risultano supportate da documentazione medica e,

perciò, hanno il valore di semplici dichiarazioni di parte.

In queste condizioni, il

TCA può esimersi dal dare seguito dall’atto istruttorio richiesto dal

ricorrente (perizia medica giudiziaria) in quanto é già sin d’ora verosimile

che da esso non emergerebbero elementi di valutazione suscettibili di mettere

in discussione le conclusioni a cui é giunto il medico di circondario, senza

perciò incorrere in una violazione del diritto di essere sentito (valutazione

anticipata delle prove - cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 con

riferimenti).

In esito a ciò, occorre

concludere che RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dai danni alla salute infortunistici, concretamente un’attività medio-leggera

dal profilo del trasporto/sollevamento di pesi e della manipolazione degli

attrezzi, da svolgere in posizione alternata seduta/eretta, evitando di

compiere ripetutamente lavori sopra l’orizzontale.

2.3.4

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, qualora non fosse rimasto vittima

degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 63'276.85.

Va rilevato che,

determinando il reddito da valido in base ai salari previsti dal CCL

pavimentazioni stradali anziché adeguando la paga oraria percepita nel 2006

all’evoluzione dei salari nominali, l’amministrazione ha ritenuto l’alternativa

più favorevole all’assicurato (cfr. doc. 325/fasc. 3).

Questo dato, non

contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.3.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali

e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso,

nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente

risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha

stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.

325.

e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo

e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.3.6

Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di

esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’addetto all’impianto

di depurazione presso il __________, il controllore dell’imbottigliamento

presso la __________ di __________, l’impiegato alla logistica presso i __________

di __________, l’addetto al controllo autoveicoli presso l’__________ di __________

e, infine, il venditore magazziniere presso la __________ di __________, i

dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo pari

a fr. 56'749.40 (doc. 341/fasc. 3).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 341/fasc. 3 si evince che sono 36 i posti di lavoro che entrano

in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a

fr. 34’450 e a fr. 71'045, e infine che quello medio è di fr. 53'648.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 56'749.40) è superiore

del 5.46% rispetto alla media dei salari medi (fr. 53'648).

In base alla

giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività

del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In effetti, in una

sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa

conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA

35.2005.90

del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso

di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio

tollerati scostamenti sino al 10%).

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute complessivo (in proposito, si veda

l’apprezzamento medico 16 settembre 2014 del dott. __________, il quale ha

precisato che le attività di controllore dell’imbottigliamento, d’impiegato di

logistica, di addetto al controllo autoveicoli e di venditore magazziniere,

sono esigibili al 100%, mentre non lo era quella di uomo delle pulizie,

sostituita dall’amministrazioneI con quella di addetto all’impianto di

depurazione - cfr. doc. 335/fasc. 3, p. 2) -, il reddito da invalido è stato

validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr.

56'749.40.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.3.7

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 56'749.40 al reddito

che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 63'276.85,

risulta essere del 10.31%, arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che con la decisione

su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita

d’invalidità del 10%, il suo ricorso non merita di essere accolto su questo punto.

In particolare, RI 1 non

può essere seguito allorquando pretende di aver diritto a una rendita del 100%

in ragione di una sua propensione agli infortuni (cfr. doc. I, p. 3). In

effetti, così come pertinentemente indicato dall’amministrazione in sede di

decisione su opposizione, “… la legislazione svizzera in materia di

assicurazione infortuni non prevede nessuna norma particolare in caso

d’infortuni ripetuti.” (cfr. doc. 343/fasc. 3, p. 9). Il diritto alla rendita

d’invalidità ed il relativo grado vengono stabiliti in funzione delle ripercussioni

economiche del danno alla salute acquisito a seguito di uno o più

infortuni.

2.4

Entità della

menomazione all’integrità.

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1

OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.

24.

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Dalle tavole

processuali risulta che l’CO 1 ha concesso all’assicurato un’IMI del 12.5%

facendo riferimento al parere espresso al riguardo dall’ortopedico dott. __________

(cfr. doc. 343/fasc. 3, p. 10).

Questa la

valutazione che egli ha espresso in occasione della visita di chiusura del 6

febbraio 2014:

" (…).

1.

Reperti

L’assicurato come postumi infortunistici durevoli é

portatore di un’artrodesi metacarpofalangeale del pollice destro a seguito

dell’infortunio del 06.06.2006. Presenta inoltre un’importante instabilità AC

della spalla sinistra.

2.

Valutazione del danno all’integrità

12.

%.

3.

Motivazione

Secondo la tabella 5.2 una grave artrosi

metacarpofalangeale (rizartrosi rispettivamente artrodesi) viene indennizzata

con una IMI tra il 5 e il 10%. Nel caso di artrodesi della stessa articolazione

l’indennizzo é del 10%. In questo caso per analogia trattandosi

dell’articolazione metacarpofalangea proporrei il 10%.

Secondo la tabella 6.2 un’instabilità AC di grado

medio non dà diritto ad un indennizzo IMI. Un’instabilità grave dà diritto ad

una IMI dallo 0 al 5%. Trattandosi di una instabilità relativamente grave ma

con una buona funzionalità della glenomerale propongo un 2.5 che sommato al 10%

per il pollice dà in totale un 12.5 di IMI.”

(doc.

290/fasc. 3)

Nuovamente interpellato

dall’amministrazione nel corso della procedura di opposizione, con

apprezzamento del 16 settembre 2014, il medico __________ ha rilevato che “…

dalle mie visite effettuate ho notato che la spalla destra presentava un’ottima

mobilità. La spalla non si é mai più lussata. Vi era anche un’ottima stabilità

e l’assicurato non dichiarava nessun problema. Per quanto riguarda la spalla

sinistra [recte: destra, ndr] quindi non vedo nessun motivo per un

indennizzo IMI. Anche per quanto riguarda il pollice sinistro alle mie visite

la mobilità era completamente libera. La forza era conservata, non vi era

instabilità motivo per cui anche per il pollice non vedo il motivo di un

indennizzo IMI. (…). Per quanto riguarda invece il probabile peggioramento, per

quanto riguarda il pollice destro l’assicurato é stato sottoposto ad

un’artrodesi metacarpofalangeale, ciò che ovviamente non potrà causare un

sostanziale peggioramento con il tempo. Per quanto riguarda invece l’artrosi e

la instabilità AC é possibile che con il tempo questa instabilità e

questa artrosi AC possano avere un indirizzo peggiorativo, anche se non lo si

può dire con estrema certezza. “ (doc. 335/fasc. 3, p. 2 s. - il corsivo é del

redattore).

Chiamato ora a

pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, il TCA ritiene

che la valutazione del medico fiduciario dell’CO 1 possa validamente servire da

base per il proprio giudizio.

Per quanto riguarda la spalla

destra, va segnalato che, in occasione della sua audizione del 18 aprile

2013, lo stesso ricorrente ha dichiarato di non lamentare “… più grossi

problemi (…). Sono contento della buona riuscita dell’intervento effettuato

alla Clinica __________ di __________. La riabilitazione effettuata in seguito

ha portato a un ottimo livello di guarigione, potendo eseguire anche movimenti

di rotazione senza fastidi.” (doc. 243/fasc. 2, p. 5).

In merito al pollice

sinistro, occorre rilevare segnatamente che il chirurgo della mano dott. __________,

nell’aprile 2014, ha refertato che il legamento ricostruito risultava

assolutamente stabile con un’ottima mobilità in flesso-estensione ed

opposizione (cfr. doc. 304/fasc. 3).

Quindi, il fatto che il

dott. __________ abbia negato al riguardo il diritto all’IMI, non presta il

fianco a critiche.

A proposito della questione

del prevedibile peggioramento, il TCA osserva che, secondo la

giurisprudenza federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento della

menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento é

probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione

peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p.

600.

consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

RI 1

é portatore di un’artrodesi al pollice destro (cfr.

doc. 149/fasc. 1: “Fusione metacarpocarpale”), motivo per cui, così come ha

indicato il medico di circondario, a quel livello é da escludere a priori

l’intervento di un peggioramento.

Trattandosi

della spalla sinistra, visto che il dott. __________ si é espresso in

termini di mera possibilità, non sono dati i presupposti per considerare

un peggioramento dello stato infortunistico. Il ricorrente non ha del

resto saputo dimostrare il contrario mediante la produzione di certificazioni

specialistiche.

In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche

nella misura in cui all’assicurato é stato assegnata un’IMI del 12.5%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti