35.2014.105
Assicurato vittima di numerosiinfortuni interessanti parti diverse del corpo. Stato di salute infortunistico stabilizzato. Determinazione entità rendita (mediante metodo DPL) e IMI
17 giugno 2015Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.105
mm
Lugano
17 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 ottobre 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Dalle carte processuali
risulta che RI 1, nato nel 1979, dipendente della __________ di __________ in
qualità di pavimentatore stradale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, durante il periodo 2006 - 2012, é rimasto vittima di
numerosi infortuni interessanti parti diverse del corpo, e meglio:
- il
6 giugno 2006: in sella alla propria motocicletta, egli scivola
sull’asfalto e riporta la frattura della falange ungueale del III. dito della
mano sinistra, nonché un trauma contusivo alla spalla sinistra con lesione del
cercine glenoideo accompagnata da instabilità pluridirezionale (cfr. fasc. 9 +
10);
- il
2 dicembre 2006: sempre in sella alla propria motocicletta, urtato da
un’automobilista che non aveva rispettato il segnale di stop, egli é finito
contro una vettura parcheggiata, lamentando la frattura della I. falange del dito
anulare della mano sinistra, delle contusioni ad entrambe le spalle, una distorsione
del rachide cervicale e una contusione del ginocchio sinistro (cfr. fasc. 1 - 3);
- il
14 aprile 2010: mentre stata attraversando le strisce pedonali, egli é
stato investito da un’autovettura, riportando un trauma alla colonna cervicale
e lombare, nonché una contusione alla spalla sinistra e al dito pollice della
mano sinistra (cfr. fasc. 6);
- il
2 giugno 2010: egli cade dalle scale e riporta la frattura del I. metacarpale
del dito pollice della mano destra, la frattura della XI. costa e un’emorragia
sottocongiuntivale all’occhio destro (cfr. fasc. 8);
- il
3 gennaio 2012: egli é rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione stradale quale passeggero di un’autovettura e ha accusato un
trauma d’accelerazione al rachide cervicale nonché un trauma contusivo al
pollice sinistro (cfr. fasc. 7);
- il
5 gennaio 2012: egli é caduto dalle scale a causa di una perdita di
coscienza e ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla
regione frontale; caso dichiarato chiuso per assenza di postumi a far tempo dal
1° febbraio 2012 (cfr. decisione informale dell’8 febbraio 2012) (cfr. fasc.
4).
1.2. In data 3 aprile 2014, nel
semplice gesto di chiudere la mano sinistra, l’assicurato ha avvertito un
rumore e un dolore all’interno del pollice (cfr. doc. 5 - fasc. 5).
Nel corso del mese di
maggio 2014, l’Istituto assicuratore ha informato RI 1 che, in assenza di un
infortunio ai sensi di legge e di una lesione parificata ai postumi d’infortunio,
Fatti
i disturbi insorti il 3 aprile 2014 non sarebbero stati assunti (cfr. doc. 14 -
fasc. 5).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 agosto 2014,
l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
d’invalidità del 10% a decorrere dal 1° luglio 2014 e di un’indennità per
menomazione all’integrità del 12.5% (2.5% per l’infortunio del 6 giugno 2006 e
10% per quello occorso il 2 dicembre 2006) (cfr. doc. 328/fasc. 3).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 333), in data 20
ottobre 2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 343/fasc. 3).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21
novembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1
venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 100% (in
subordine del 50%), nonché un’IMI del 30%.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente fa innanzitutto valere che le condizioni di salute
infortunistiche non sarebbero state stabilizzate al momento in cui
l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cfr. doc.
I, p. 19 s.: “Il rapporto CO 1 di data 16 aprile 2014 fa stato di un nuovo sinistro
10.21134.14.3, che in realtà é una conseguenza dello stato di salute attuale
della mano. In data 3 aprile 2014 infatti nel chiudere la mano sinistra
l’assicurato sente un crack e un dolore all’interno del pollice sinistro. Gli
accertamenti eseguiti fanno stato di artralgie persistenti e la necessità di 30
giorni di riposo (cfr. doc. 4 certificato medico __________ del 7 maggio 2014).
La decisione liquida la questione ritenendo il caso una malattia. Non vi é
chi non veda che la situazione non può certo ritenersi stabilizzata per cui la
decisione potrebbe persino apparire prematura, tanto da imporre il ripristino
delle indennità giornaliere.” - il corsivo é del redattore).
D’altro canto, per quanto
attiene alla determinazione del grado dell’invalidità, egli sostiene in
particolare che “nel caso concreto il diritto alla rendita dev’essere concesso
in misura piena a causa della propensione agli infortuni dell’assicurato e in
via subordinata, solo per le sequele degli infortuni assicurati almeno del 50%,
in quanto l’assicurato non é per nulla guarito, continua ad essere vittima di
“infortuni”, dovuti all’instabilità di spalla e pollici. In tal senso si
ricorda che la valutazione 17.02.2014 della CO 1 relativa alla valutazione
della menomazione attestava un’importante instabilità AC della spalla sinistra.
Da ultimo non si comprende come possa il dott. __________ (atti no. 335, pag.
2, redatto dopo l’opposizione senza esame dell’assicurato che faceva valere un
peggioramento attestato dai documenti successivi agli atti) affermare
apoditticamente che i disturbi attuali non siano in relazione causale con gli
infortuni a cui l’assicurato é soggetto a fronte di una serie impressionante di
infortuni che hanno interessato un po’ tutto il corpo. Il fatto che alla visita
del 12.09.2013 indichi di aver risolto i problemi alla colonna cervico-lombare
significa che prima ne aveva (ciò che ridimensiona il fatto che non li abbia
indicati nelle visite del 2011 e 2013, focalizzate sui problemi maggiori di
spalle e mani). Anche la posizione in piedi gli causa dolore dopo circa un’ora
ciò che dimostra che i problemi non sono risolti dopo gli infortuni multipli
subiti. La situazione non é stata esplorata nel suo complesso. La
determinazione del reddito da valido [recte: da invalido, ndr] non può
essere seguita in assenza di una chiara verifica delle condizioni di salute e delle
limitazioni funzionali che, pur sottovalutandole, anche il dott. __________
ricorda nella visita di chiusura del 06.02.2014.” (doc. I, p. 23 s.).
In merito infine all’entità
dell’IMI, l’assicurato rimprovera all’assicuratore convenuto di non aver
considerato la questione del prevedibile peggioramento, rilevando al riguardo
che “la propensione agli infortuni unita al fatto che nel caso concreto sia la
spalla che la mano non hanno ripreso e non potranno riprendere completamente la
loro funzionalità a causa di continui infortuni, occorre, in applicazione di
quanto sopra, definire il danno alla mano permanente. Esso ne limiterà quasi
totalmente l’uso. Assolutamente inconcepibile che il dott. __________ possa
affermare che la forza é rimasta intatta visto che l’assicurato ha difficoltà
persino a stringere una mano. La limitazione equivale alla perdita quasi
completa dell’uso dell’arto. Sommato al danno alla spalla che continua a
lussarsi, contrariamente a quanto sostiene il dott. __________ (decisione no.
11 pag. 10) va riconosciuta una IMI complessiva di almeno il 30%.” (doc. I, p.
25 s.).
1.5. L’CO 1, in risposta, chiede
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Nel corso di causa,
l’assicurato ha versato agli atti delle certificazione del suo medico curante,
attestanti una completa inabilità lavorativa (cfr. doc. VII, doc. IX, doc. X, doc.
XI e doc. XII + rispettivi allegati).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite é l’entità
della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.
Preliminarmente, il TCA
deve però esaminare se, al momento del passaggio dal regime delle prestazioni
di corta durata a quello delle prestazioni di lunga durata (luglio 2014), lo
stato di salute infortunistico dell’insorgente poteva essere ritenuto stabilizzato.
2.2
Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate a luglio 2014?
2.2.1
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF):
nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione
del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile
dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19.
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.2.2
Nel caso di specie, a margine
della visita medica di chiusura del 6 febbraio 2014, il dott. __________, spec.
FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha dichiarato che “… da ulteriori
provvedimenti non penso ci si possa attendere un sostanziale miglioramento
dell’attuale situazione, soprattutto per quanto riguarda l’esigibilità.
L’assicurato verrà valutato prossimamente dal dott. __________ per quanto
riguarda il pollice destro.” (doc. 291/fasc. 3, p. 12).
Con rapporto del 20
febbraio 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha
attestato non esservi più altre cure a disposizione per il pollice destro
(cfr. doc. 293/fasc. 3).
Con certificazione del 18
marzo 2014, il Prof. dott. __________, Direttore dell’Istituto __________ di __________,
ha affermato che il deficit rilevato al pollice destro “… non é tale da
dover ipotizzare un intervento chirurgico.” (doc. 308/fasc. 3).
Nel mese di maggio 2014, RI
1.
ha di nuovo consultato il dott. __________, il quale, per quanto attiene il pollice
sinistro, ha refertato che il “… il legamento ricostruito é assolutamente
stabile ed é ottima la mobilità in flesso-estensione ed opposizione …” (doc. 304/fasc.
3).
A proposito della spalla
sinistra, va segnalato che, in occasione della consultazione del 13
novembre 2013, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,
aveva di fatto sconsigliato di procedere a un trattamento della problematica
interessante l’articolazione acromio-clavicolare sinistra, in quanto d’importanza
subordinata rispetto a quello concernente il pollice destro (cfr. doc.
217/fasc. 10).
Ora, alla luce degli elementi
convergenti che emergono dalla documentazione medica appena riassunta, questa
Corte ritiene di poter condividere la conclusione dell’CO 1 secondo la quale,
al più tardi nel luglio 2014, lo stato di salute infortunistico era
stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.
Come già indicato al
considerando 2.2.1., la persistenza di disturbi non dà diritto a ulteriori
prestazioni di corta durata, se dalla cura medica non ci si può più attendere
un notevole miglioramento dei medesimi.
Per quanto riguarda
l’episodio del 3 aprile 2014 (che aveva interessato il pollice sinistro),
ricordato in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 19), il TCA si limita a osservare
che, a margine della visita del 30 aprile 2014, il chirurgo della mano dott. __________
ha fatto stato di una completa remissione della sintomatologia dolorosa,
come pure di un legamento ricostruito assolutamente stabile e di un’ottima
mobilità in flesso-estensione ed opposizione del pollice (cfr. doc.
304/fasc. 3).
Data la stabilizzazione
dello stato di salute infortunistico, l’assicuratore LAINF convenuto era dunque
legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata
(rendita d’invalidità + IMI).
2.3
Entità della rendita
d’invalidità.
2.3.1
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato
la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti
art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.).
Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata, risulta che l’CO 1 ha riconosciuto
all’assicurato una rendita d’invalidità del 10%, facendo capo alla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di circondario a margine della
visita di chiusura del 6 febbraio 2014 (cfr. doc. 343/fasc. 3, p. 7).
In effetti, in
quell’occasione, il dott. __________ ha descritto nei seguenti termini
l’esigibilità lavorativa del ricorrente:
" (…).
L’assicurato può molto spesso sollevare fino all’altezza dei
fianchi pesi fino a 5 kg. Spesso fino a 10 kg. Di rado fino a 25 kg ma mai superiori ai 25 kg. Può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e talvolta anche oltre i 5 kg. Può molto spesso effettuare lavori di
precisione ma bisogna tenere in questo caso in considerazione la presa fine tra
pollice-indice soprattutto per la mano sinistra.
Spesso può fare lavori medi. Talvolta lavori pesanti ma mai più
lavori molto pesanti. Molto spesso può effettuare movimenti di rotazione della
mano. Non vi é nessuna limitazione nella prosupinazione.
Talvolta può effettuare lavori sopra la testa. Spesso può fare
lavori di rotazione del busto. Spesso può mantenere la posizione
seduta/inclinata in avanti così come la posizione in piedi/inclinata in avanti.
Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e con ginocchia in
flessione.
Spesso può mantenere la posizione seduta e in piedi e molto spesso
la posizione a scelta. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda gli
spostamenti tranne il salire le scale a pioli che può essere fatto soltanto
spesso.”
(doc. 291/fasc. 3, p. 12
s.)
Va precisato che il medico
di circondario ha valutato l’esigibilità lavorativa prendendo in considerazione
anche i disturbi alla schiena (cfr. doc. 291/fasc. 3, p. 12: “… questa
esigibilità tiene conto sia della problematica dei pollici e delle spalle ma
anche quella della schiena.” - il corsivo é del redattore). Per questa
ragione, la questione riguardante l’eziologia di tali disturbi può rimanere
aperta.
Tutto ben considerato,
vista anche l’assenza di pareri medici specialistici (e le certificazioni agli
atti del medico curante, dott.ssa __________, attestanti una completa
incapacità lavorativa, non possono essere reputate tali) divergenti, il TCA non
ha alcun valido motivo per scostarsi dall’apprezzamento enunciato dal dott. __________,
specialista nella materia che qui interessa, che vanta un’ampia esperienza
nella medicina infortunistica e assicurativa.
Le obiezioni che solleva
al riguardo l’insorgente non risultano supportate da documentazione medica e,
perciò, hanno il valore di semplici dichiarazioni di parte.
In queste condizioni, il
TCA può esimersi dal dare seguito dall’atto istruttorio richiesto dal
ricorrente (perizia medica giudiziaria) in quanto é già sin d’ora verosimile
che da esso non emergerebbero elementi di valutazione suscettibili di mettere
in discussione le conclusioni a cui é giunto il medico di circondario, senza
perciò incorrere in una violazione del diritto di essere sentito (valutazione
anticipata delle prove - cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 con
riferimenti).
In esito a ciò, occorre
concludere che RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dai danni alla salute infortunistici, concretamente un’attività medio-leggera
dal profilo del trasporto/sollevamento di pesi e della manipolazione degli
attrezzi, da svolgere in posizione alternata seduta/eretta, evitando di
compiere ripetutamente lavori sopra l’orizzontale.
2.3.4
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, qualora non fosse rimasto vittima
degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 63'276.85.
Va rilevato che,
determinando il reddito da valido in base ai salari previsti dal CCL
pavimentazioni stradali anziché adeguando la paga oraria percepita nel 2006
all’evoluzione dei salari nominali, l’amministrazione ha ritenuto l’alternativa
più favorevole all’assicurato (cfr. doc. 325/fasc. 3).
Questo dato, non
contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.3.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso,
nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente
risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha
stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.
325.
e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo
e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.3.6
Nella presente
fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito
ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di
esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’addetto all’impianto
di depurazione presso il __________, il controllore dell’imbottigliamento
presso la __________ di __________, l’impiegato alla logistica presso i __________
di __________, l’addetto al controllo autoveicoli presso l’__________ di __________
e, infine, il venditore magazziniere presso la __________ di __________, i
dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo pari
a fr. 56'749.40 (doc. 341/fasc. 3).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 341/fasc. 3 si evince che sono 36 i posti di lavoro che entrano
in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a
fr. 34’450 e a fr. 71'045, e infine che quello medio è di fr. 53'648.
Il TCA constata che il
valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 56'749.40) è superiore
del 5.46% rispetto alla media dei salari medi (fr. 53'648).
In base alla
giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività
del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In effetti, in una
sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa
conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA
35.2005.90
del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso
di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio
tollerati scostamenti sino al 10%).
In conclusione - assodato
che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute complessivo (in proposito, si veda
l’apprezzamento medico 16 settembre 2014 del dott. __________, il quale ha
precisato che le attività di controllore dell’imbottigliamento, d’impiegato di
logistica, di addetto al controllo autoveicoli e di venditore magazziniere,
sono esigibili al 100%, mentre non lo era quella di uomo delle pulizie,
sostituita dall’amministrazioneI con quella di addetto all’impianto di
depurazione - cfr. doc. 335/fasc. 3, p. 2) -, il reddito da invalido è stato
validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr.
56'749.40.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.3.7
Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 56'749.40 al reddito
che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 63'276.85,
risulta essere del 10.31%, arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Visto che con la decisione
su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita
d’invalidità del 10%, il suo ricorso non merita di essere accolto su questo punto.
In particolare, RI 1 non
può essere seguito allorquando pretende di aver diritto a una rendita del 100%
in ragione di una sua propensione agli infortuni (cfr. doc. I, p. 3). In
effetti, così come pertinentemente indicato dall’amministrazione in sede di
decisione su opposizione, “… la legislazione svizzera in materia di
assicurazione infortuni non prevede nessuna norma particolare in caso
d’infortuni ripetuti.” (cfr. doc. 343/fasc. 3, p. 9). Il diritto alla rendita
d’invalidità ed il relativo grado vengono stabiliti in funzione delle ripercussioni
economiche del danno alla salute acquisito a seguito di uno o più
infortuni.
2.4
Entità della
menomazione all’integrità.
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1
OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.
24.
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Dalle tavole
processuali risulta che l’CO 1 ha concesso all’assicurato un’IMI del 12.5%
facendo riferimento al parere espresso al riguardo dall’ortopedico dott. __________
(cfr. doc. 343/fasc. 3, p. 10).
Questa la
valutazione che egli ha espresso in occasione della visita di chiusura del 6
febbraio 2014:
" (…).
1.
Reperti
L’assicurato come postumi infortunistici durevoli é
portatore di un’artrodesi metacarpofalangeale del pollice destro a seguito
dell’infortunio del 06.06.2006. Presenta inoltre un’importante instabilità AC
della spalla sinistra.
2.
Valutazione del danno all’integrità
12.
%.
3.
Motivazione
Secondo la tabella 5.2 una grave artrosi
metacarpofalangeale (rizartrosi rispettivamente artrodesi) viene indennizzata
con una IMI tra il 5 e il 10%. Nel caso di artrodesi della stessa articolazione
l’indennizzo é del 10%. In questo caso per analogia trattandosi
dell’articolazione metacarpofalangea proporrei il 10%.
Secondo la tabella 6.2 un’instabilità AC di grado
medio non dà diritto ad un indennizzo IMI. Un’instabilità grave dà diritto ad
una IMI dallo 0 al 5%. Trattandosi di una instabilità relativamente grave ma
con una buona funzionalità della glenomerale propongo un 2.5 che sommato al 10%
per il pollice dà in totale un 12.5 di IMI.”
(doc.
290/fasc. 3)
Nuovamente interpellato
dall’amministrazione nel corso della procedura di opposizione, con
apprezzamento del 16 settembre 2014, il medico __________ ha rilevato che “…
dalle mie visite effettuate ho notato che la spalla destra presentava un’ottima
mobilità. La spalla non si é mai più lussata. Vi era anche un’ottima stabilità
e l’assicurato non dichiarava nessun problema. Per quanto riguarda la spalla
sinistra [recte: destra, ndr] quindi non vedo nessun motivo per un
indennizzo IMI. Anche per quanto riguarda il pollice sinistro alle mie visite
la mobilità era completamente libera. La forza era conservata, non vi era
instabilità motivo per cui anche per il pollice non vedo il motivo di un
indennizzo IMI. (…). Per quanto riguarda invece il probabile peggioramento, per
quanto riguarda il pollice destro l’assicurato é stato sottoposto ad
un’artrodesi metacarpofalangeale, ciò che ovviamente non potrà causare un
sostanziale peggioramento con il tempo. Per quanto riguarda invece l’artrosi e
la instabilità AC é possibile che con il tempo questa instabilità e
questa artrosi AC possano avere un indirizzo peggiorativo, anche se non lo si
può dire con estrema certezza. “ (doc. 335/fasc. 3, p. 2 s. - il corsivo é del
redattore).
Chiamato ora a
pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, il TCA ritiene
che la valutazione del medico fiduciario dell’CO 1 possa validamente servire da
base per il proprio giudizio.
Per quanto riguarda la spalla
destra, va segnalato che, in occasione della sua audizione del 18 aprile
2013, lo stesso ricorrente ha dichiarato di non lamentare “… più grossi
problemi (…). Sono contento della buona riuscita dell’intervento effettuato
alla Clinica __________ di __________. La riabilitazione effettuata in seguito
ha portato a un ottimo livello di guarigione, potendo eseguire anche movimenti
di rotazione senza fastidi.” (doc. 243/fasc. 2, p. 5).
In merito al pollice
sinistro, occorre rilevare segnatamente che il chirurgo della mano dott. __________,
nell’aprile 2014, ha refertato che il legamento ricostruito risultava
assolutamente stabile con un’ottima mobilità in flesso-estensione ed
opposizione (cfr. doc. 304/fasc. 3).
Quindi, il fatto che il
dott. __________ abbia negato al riguardo il diritto all’IMI, non presta il
fianco a critiche.
A proposito della questione
del prevedibile peggioramento, il TCA osserva che, secondo la
giurisprudenza federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento della
menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento é
probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione
peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p.
600.
consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
RI 1
é portatore di un’artrodesi al pollice destro (cfr.
doc. 149/fasc. 1: “Fusione metacarpocarpale”), motivo per cui, così come ha
indicato il medico di circondario, a quel livello é da escludere a priori
l’intervento di un peggioramento.
Trattandosi
della spalla sinistra, visto che il dott. __________ si é espresso in
termini di mera possibilità, non sono dati i presupposti per considerare
un peggioramento dello stato infortunistico. Il ricorrente non ha del
resto saputo dimostrare il contrario mediante la produzione di certificazioni
specialistiche.
In
conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche
nella misura in cui all’assicurato é stato assegnata un’IMI del 12.5%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti