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Decisione

35.2014.107

Assicurato aggredito con un pugno al volto subisce una frattura pluriframmentaria del seno mascellare. Prestazioni correttamente sospese dopo il 30 aprile 2014. I disturbi non correlano con danno info

15 giugno 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi addotti dall’assicurato sono oggettivabili a livello dell'esame

oggettivo neurologico. È presente – secondo il neurologo – una emisindrome

sinistra prevalentemente sensibile e con discreti deficit motori

prevalentemente distali (doc. 89)

Secondo il Dr. __________,

i deficit neuropsicologici messi in luce dalla valutazione non sono di

gravità tale da spiegare completamente il crollo delle possibilità cognitive riferite

dal paziente, in quanto la RM cerebrale del 7 dicembre 2012 (doc. 53) non ha

mostrato lesioni focali che possano spiegare i deficit del paziente a livello

cognitivo. A suo parere la sindrome ansiosa di tipo post-traumatico reattivo gioca

un ruolo importante nel peggiorare le prestazioni cognitive del paziente (doc.

89).

Per quanto riguarda le

cefalee post-traumatiche, a mente del neurologo, non è possibile oggettivare

questi disturbi, mentre i disturbi della sensibilità al viso e alla

mascella a sinistra addotti dal paziente possono invece essere oggettivati

dalle lesioni subìte (doc. 89).

Il ricorrente è quindi

stato valutato – in data 10 ottobre 2013 –anche dal Dr. __________, spec. FMH

in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, il quale nel rapporto del 7

gennaio 2014 ha diagnosticato: “esiti di infortunio in data 15

maggio 2012 a seguito del quale il paziente ha subito trauma cranio-encefalico

su colpo al viso a sinistra, specificatamente con le seguenti lesioni •

fratture dell'arco zigomatico, del seno mascellare e della parete inferiore

dell'orbita a sinistra, trattato cruentemente mediante osteosintesi,

concotomia, revisione e reposizione e osteosintesi; • trauma di accelerazione e

decelerazione prevalentemente laterale della colonna cervicale, di grado 0-1

secondo classe Quèbec; • probabile trauma encefalico con conseguenti deficit neuropsicologici

di entità da lieve a media, emisindrome sensitiva a sinistra con minimi deficit

motorici prevalentemente distali; • cefalee post-traumatiche e turbe di

sensibilità all'emiviso sinistro (zigomo, mascella, mucosa orale, guancia) con

lievi turbe di masticazione; • sindrome da disadattamento con

reazione ansioso depressiva post-traumatica” (doc.

112).

Lo

specialista ha rilevato la necessità di una presa a carico di “accompagnamento

neuropsicologico”. A suo parere finchè la vertenza penale non si concluderà

la situazione di disagio del paziente “rischia d’incancrenirsi” (doc. 112).

Secondo il

Dr. __________ vi è inabilità lavorativa totale per ulteriori 8-10 mesi “dopodichè

si potrà rivalutare l’aspetto professionale a dipendenza dei progressi che

interverranno dal profilo psichico e neuropsicologico” (doc. 112).

Con scritto del 5 marzo

2014 il Dr. __________ della __________ di __________, Centro specializzato in

chirurgia facciale e della mandibola, ha risposto alle domande poste dalla CO 1

il 4 marzo 2014. In merito all’oggettivazione dei disturbi lamentati

dall’assicurato, il Dr. __________ ha fornito il proprio punto di vista:

"

(…)

Ad 1.: Bei den von Herrn RI 1 beschriebenen

Beschwerden handelt es sich in erster Linie aus unserer Sicht um ein

neurologisches Krankheitsbild, welches deshalb von unserer Seite nicht weiter

objektivierbar ist, da es sehr wahrscheinlich mit dem erlittenen

Schädel-Hirn-Trauma zusammenhängt. Die versorgte Fraktur ist problemlos

abgeheilt und bei den klinischen Nachkontrollen konnten keinerlei Hinweise

dafür gefunden werden, dass eine kieferchirurgische Ursache für die

beschriebenen Beschwerden besteht. Die letzte Nachkontrolle an unserem Zentrum

fand am 18.11.2013 statt, anlässlich der einwandfreie postoperative

Verhältnisse noch einmal dokumentiert werden konnten. Um sämtliche

Möglichkeiten noch auszuschliessen, wurde eine Teil-Entfernung des in situ

befindlichen Osteosynthesematerials am Jochbein links in Lokalanästhesie

vorgenommen. Der diesbezügliche postoperative Verlauf gestaltete sich ebenfalls

komplikationslos (doc. 116).

2.9. Chiamato

a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA rileva che gli elementi esposti

al precedente considerando, frutto di ripetuti e approfonditi accertamenti

clinici e radiologici, sono sufficienti per concludere, perlomeno con il grado

di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI

1 non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sè essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010

del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sè atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

L’Alta Corte nella DTF 140

V 290 ha invece lasciata aperta la questione se l’emicrania sia da annoverare

in un quadro clinico oggettivabile (consid. 3.3.1.).

Secondo il Tribunale

federale, in ambito AI il diritto all’indennità per una sindrome,

sia oggettivabile sia non oggettivabile, presuppone in entrambi i casi un

apprezzamento medico comprensibile degli effetti del danno alla salute sulla

capacità al lavoro e al guadagno. Difficoltà nell'accertamento dei fatti o nel

fornire la prova possono necessitare la presa in considerazione - se del caso

procurandosi informazioni esteriori all'anamnesi - di altri ambiti della vita,

segnatamente di comportamenti durante il tempo libero o gli impegni familiari.

Se gli effetti di una sintomatologia dolorosa oggettivabile o non oggettivabile

(secondo la diagnostica per immagine) sulla capacità di lavoro rimangono vaghi

e indeterminati, benché abbiano avuto luogo indagini curate e complete, e le

limitazioni non possono essere giustificate se non tramite indicazioni soggettive

fornite dalla persona assicurata, la prova a fondamento della pretesa non è (e

non può nemmeno essere) presentata. L'assenza di prova deve essere sopportata

dalla persona assicurata (consid. 4.2).

Dalla documentazione

precedentemente esposta emerge che i deficit senso-motori dell’emisoma di

sinistra e i disturbi della sensibilità al viso e alla mascella

a sinistra, sebbene il neurologo li inquadri come deficit oggettivati a livello

neurologico (cfr. consid. 2.8.), al tempo stesso ha indicato che i deficit

oggettivati possono essere spiegati nell’ambito di disturbi neuronali che “non

sono potuti essere messi in evidenza tramite RM” (cfr. rapporto del 28

dicembre 2012, pag.3, doc. 46).

Per quanto riguarda invece

i deficit neuropsicologici, come anche le cefalee post-traumatiche

non sono stati oggettivati dal Dr. __________. A proposito di queste ultime, il TCA osserva che dalla documentazione agli atti emergono al riguardo

per lo più delle dichiarazioni soggettive dell’assicurato, motivo per cui, richiamati

i principi sviluppati dall’Alta Corte nella DTF 140 V 290, ci si potrebbe

chiedere se l’esistenza stessa del disturbo é stata resa plausibile.

Ad ogni

modo, anche volendo ammettere che, mediante i rapporti del Dr. __________,

l’insorgente ha fornito la prova di plausibilità circa l’esistenza del

disturbo, visto che per ammissione dello stesso neurologo il disturbo non ha

potuto essere oggettivato mediante i mezzi diagnostici a disposizione

(“non

c’è la possibilità di oggettivare questi disturbi, ma il tipo di trauma subito

dal paziente con il coinvolgimento della testa e del collo (vedi diagnosi)

possono spiegare l’origine delle cefalee accusate dal paziente, come pure la

localizzazione e tendenza evidente alla cronicizzazione”, cfr.

doc. 89), il relativo obbligo a prestazioni della CO 1 non potrebbe comunque

essere ammesso, posto che fa difetto l’adeguatezza del nesso causale con

l’infortunio del maggio 2012, così come verrà diffusamente dimostrato in

seguito (cfr. consid. 2.11).

Ne discende che,

richiamata anche la giurisprudenza suindicata, secondo il TCA non vi sono

elementi per discostarsi dalle conclusioni della CO 1.

Questa Corte ritiene

quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta

dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori

accertamenti medici (cfr. doc. I, pag. 11).

2.10. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il

caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre procedere a

un esame specifico dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della

cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando

eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono

conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di

salute del ricorrente.

Ora, dalle valutazioni neurologiche

del Dr. __________ del 7 settembre 2012 (doc. 46) e del 17 settembre 2013 (doc.

89) emerge uno stato neurologico sovrapponibile, come anche dalle indagini neuropsicologiche

del 19 novembre 2012 e del 12 luglio 2013 (cfr. doc. 45 e 80).

Dal referto del 5 marzo

2014 della __________ di __________ si evince poi uno stato di salute

sostanzialmente guarito (doc. 116).

Se ne deduce pertanto che,

al più tardi al momento in cui la CO 1 ha chiuso il caso (fine aprile 2014), il

suo stato di salute poteva essere senz’altro ritenuto stabilizzato ai sensi

della giurisprudenza appena menzionata.

Non permette una diversa

valutazione della fattispecie il referto del Dr. __________ del 7 gennaio 2014

(doc. 112), in quanto in primis il sanitario si è sostanzialmente

espresso su di un disagio psichico dell’assicurato, peraltro non di sua

competenza, legato alla vertenza penale. Inoltre, egli ha indicato una presa a

carico di tipo ergoterapico che, a mente dell’Istituto assicuratore (cfr.

risposta del 5 gennaio 2015, doc. III) e dello scritto del Centro di

ergoterapia __________ (doc. 118) è stata seguita solo cinque volte dal

ricorrente.

Assodato

Considerandi

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117.

V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109

oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Preso atto che, secondo il

rapporto del 28 dicembre 2012 del Dr. __________, l’assicurato è stato vittima

di un trauma di accelerazione e decelerazione (prevalentemente laterale) della

colonna cervicale (cfr. doc. 46, pag. 3), in ossequio alla giurisprudenza già

precedentemente citata (cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013),

l’adeguatezza deve essere valutata in applicazione dei criteri

sviluppati in materia di “colpo di frusta”.

2.11

Il TCA

ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di

causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa rimanere

insoluta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore

LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 15 maggio 2012.

L’evento in questione è

così stato descritto nel verbale di interrogatorio del 25 luglio 2012 di RI 1:

"

(…)

Spostandomi, rimanendo però all'interno del centro

commerciale __________, mi sono recato davanti al negozio di tintoria. Qui sono stato raggiunto dai due

e, mentre stavo parlando con la compagna di __________, lui mi ha tirato un

violentissimo pugno sul lato sinistro del volto. Il colpo

è stato talmente forte che sono rimasto stordito e subito ho chiesto al

responsabile della tintoria di chiamare la Polizia." (doc. 44).

Dal verbale di

interrogatorio del 23 agosto 2012 di __________ emerge invece la seguente

versione:

"

(…)

Dalla cassa veloce mentre "discutevamo"

siamo arrivati nella zona lavanderia, dopo aver sentito le sue parole, ero

soddisfatto della risposta, anche perchè mia moglie era presente ed ha potuto

sentire la sua "banale giustificazione".

Mi sono girato, perchè me ne

stavo andando, lui ha accompagnato il suo "vada,vada"

tirandomi una manata sulla spalla che di conseguenza è andata

ad urtare la faccia di mio figlio, facendolo cambiare espressione.

A quel punto non ci ho più visto, di conseguenza il

mio istinto ha fatto si che andassi a colpire con la mano destra aperta la

guancia sinistra di RI 1.

A verbale RI 1 ha dichiarato che: "Qui sono

stato raggiunto dai due e, mentre stavo parlando con la compagna di __________,

lui mi ha tirato un violentissimo pugno sul lato sinistro del volto. Il colpo è

stato talmente forte che sono rimasto stordito e subito ho chiesto al

responsabile della tintoria di chiamare la Polizia.

D7: Cosa ha da dichiarare in merito?

R7: No, a RI 1 ho tirato solo uno schiaffo non un

pugno."

(doc. 44)

L’Istituto assicuratore ha

classificato l’evento in questione nella categoria media al confine della

categoria degli infortuni di leggera entità (cfr. doc. 138). Per contro,

l’insorgente ha descritto l’evento come “una vera e propria aggressione”

verbale e fisica che è sfociata in un decreto d’accusa per lesioni gravi (doc.

I, pag. 6).

A titolo di confronto, va

segnalato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_254/2009 del 19 marzo

2010.

consid. 3.3.2, ha giudicato allo stesso modo l’infortunio in cui un

assicurato era stato colpito al volto con un violento pugno dal portiere di un

night-club, ciò che gli aveva fatto perdere conoscenza. I sanitari avevano poi

diagnosticato la frattura del mascellare inferiore, una ferita aperta del

labbro e della cavità orale, la frattura del malleolo esterno della caviglia,

la lesione traumatica superficiale di altre parte della testa, nonchè lesioni

traumatiche del polmone.

L’Alta Corte ha parimenti

qualificato di media gravità in senso stretto, il sinistro in cui un assicurato

aveva ricevuto un pugno alla guancia sinistra, era caduto a terra e rimasto

privo di sensi per breve tempo, riportando finalmente una ferita lacero-contusa

nonchè una commozione cerebrale (cfr. STFA U 37/94 del 21 agosto 1997,

riassunta in SZS 2011 p. 441s.).

Da notare che il TF, in

una sentenza U 503/06 del 7 novembre 2007 consid. 6, ha classificato fra gli infortuni di media gravità ma al limite di quelli leggeri, il

sinistro in cui un assicurato era stato colpito tre volte alla testa con il

pugno, lamentando in tal modo una leggera commozione cerebrale.

Nella sentenza 35.2013.43

del 9 gennaio 2014 questa Corte ha classificato come infortunio di media

gravità in senso stretto, il caso di un bagnino colpito al viso con un pugno

che, dopo aver perso conoscenza per un minuto e mezzo circa, ha riportato una commotio

cerebri con ferita lacero-contusa occipitale e una contusione facciale.

Effettivamente,

ci si può chiedere se l’infortunio in questione non debba

essere qualificato come infortunio di media gravità in senso stretto. La questione può tuttavia restare aperta poichè anche classificando

l’evento occorso all’insorgente nella categoria di infortuni di grado medio in senso stretto, l’esito del ricorso non

può essere quello che auspica l’assicurato.

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.. Per ammettere

l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in

maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinchè possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato.

All’infortunio occorso a RI

1.

va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare drammaticità.

Al riguardo, è utile

precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare

oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente

ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di

media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora

sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato

della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto

tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del

successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012

consid. 7.3.1).

Del resto, va evidenziato

che anche il TF, nella fattispecie oggetto della sentenza 8C_254/2009 citata in

precedenza, non ha ritenuto adempiuto tale criterio (cfr. il consid. 3.3.3: “En particulier, la violence du coup de poing et son imprèvisibilitè

ne suffisent pas, (…), à qualifier les circostances de l’accident de

particulièrement dramatiques ou impressionnantes.”).

Quelle

riportate dal ricorrente - la frattura dell’arco zigomatico

sinistro, del seno mascellare sinistro (parete anteriore, posteriore e

laterale) e della parete infero laterale dell’orbita sinistra -, non

costituiscono delle lesioni somatiche gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme (in questo stesso senso, si veda ad

esempio la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2 riguardante un

assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva

accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una

serie di fratture costali, nonchè alcune ferite lacero-contuse alla parte

sinistra del volto; neppure nella più volte menzionata STF 8C_254/2009, il

criterio in questione è stato giudicato realizzato).

Nessun elemento

all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Questo Tribunale ritiene

che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento

infortunistico sia stata protratta e gravosa.

Le

carte processuali dimostrano, in effetti, che l’assicurato è stato sottoposto

in data 23 maggio 2012 a un intervento al pavimento orbitale, con degenza di

due giorni, presso la __________ (doc. 7) e successivamente il 18 novembre 2013 a un intervento ambulatoriale di asportazione del materiale osteosintetico, senza complicazioni,

presso la medesima clinica (doc. 101).

Dal resoconto del “Care

Manager” della CO 1 del 10 agosto 2012 (dodici settimane dopo l’infortunio)

emerge che l’assicurato “non ha mai avuto un medico curante, non pensava di

averne bisogno. Ora si è rivolto ad un medico di __________ “pro-forma” ma non

ricorda il nome. Trattasi di medico generico” (doc. 18).

Successivamente,

la cura medica è essenzialmente consistita nell’assunzione di farmaci

(antidolorifici, antinfiammatori e antidepressivi, vedi referti Dr. __________,

doc. 70, 88).

Nello scritto del 30

luglio 2013 il Dr. __________ ha indicato alla CO 1 di aver visto il paziente “solo

occasionalmente, e praticamente solo su mia convocazione”. Inoltre,

l’assicurato “non ha mai chiesto alcuna prescrizione di cure o medicamenti”

(doc. 79).

Conformemente

alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo

(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonchè le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010

del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.

4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso

in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.

3.4

, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,

che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonchè, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto.

In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi

non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti.

Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la

guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e

l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo

stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta

ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

In queste condizioni, può

rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio dei notevoli disturbi e

quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i documentati sforzi

intrapresi, poichè questi criteri da soli - in presenza di un infortunio

appartenente alla categoria di grado medio vera e propria -, non potrebbe

comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT

2003.

II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

2.12

Infine, il

ricorrente ha censurato la decisione impugnata, in quanto non avrebbe accertato

il diritto all’indennità per menomazione all’integrità (IMI).

Rettamente

l’amministrazione ha respinto questa argomentazione, in quanto dalla

documentazione medica agli atti non emerge che l’assicurato abbia subìto una

menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.

Dal

referto del 5 marzo 2014 della __________ di __________ risulta che la frattura

zigomatica è risolta: “Die versorgte Fraktur ist problemlos

abgeheilt” (doc. 116), mentre per quanto riguarda le

cefalee, i limiti dovuti all’emisindrome sinistra e i deficit neuropsicologici

che il Dr. __________ non esclude siano permanenti (cfr. doc. 46, pag. 4), già

è stato detto che non sono stati oggettivati (vedi consid. 2.9.).

In

esito a quanto precede, il TCA deve concludere che i disturbi denunciati

dall’insorgente dopo il 30 aprile 2014, non costituivano più una conseguenza

adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 15 maggio 2012.

Se ne deduce quindi che

l’assicuratore resistente era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni

a contare dal 1° maggio 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti