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Decisione

35.2014.108

Confermata estinzione diritto indennità giornaliera per ritrovata piena capacità lavorativa

26 maggio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Nel caso di specie, dalle tavole processuali risulta che, in

data 30 gennaio 2014, RI 1 é caduto dalle scale di casa.

Con rapporto del 24 febbraio

2014, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha riferito che il

suo paziente aveva riportato traumi contusivi al rachide lombare a destra, in

sede occipitale e al polso sinistro (doc. 15; si veda pure il doc. 82).

Il 1° aprile 2014 ha avuto luogo una visita medica di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia generale e della mano.

In quell’occasione, il

ricorrente ha riferito che i disturbi riguardavano principalmente il rachide

cervicale, con difficoltà a muovere il collo, specialmente di prima mattina, e

occasionali cefalee. Il medico di circondario ha quindi disposto una visita presso

il reumatologo dott. __________ “… per eventualmente praticare delle

manipolazioni oltre alla fisioterapia già in corso”, ottenendo al riguardo

l’accordo dell’assicurato (cfr. doc. 26, p. 3).

Con rapporto del 24 aprile

2014, il medico curante ha fatto stato della persistenza di “… dolori a livello

della colonna cervicale-occipitale, in particolare a muovere il collo

specialmente di prima mattina, verso destra maggiormente. Non deficit

neurologici associati”, mentre che alla regione lombare e al polso sinistro i disturbi

era scomparsi.

Il dott. __________ ha

quindi previsto una ripresa dell’attività lavorativa in misura completa a

decorrere dal 1° maggio 2014 (doc. 36).

Con certificato datato 30

aprile 2014, lo stesso dott. __________ ha però attestato un’ulteriore piena

inabilità lavorativa, per il periodo 1° - 18 maggio 2014 (cfr. doc. 37).

RI 1 é stato visitato dal

dott. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, in data

13 maggio 2014. Dal relativo referto risulta che lo specialista ha refertato,

all’esame radiologico, “… una condrosi sino ad osteocondrosi C5/C6 e

soprattutto uncartrosi C5/C6 con presenza di osteofiti, ciò che spiega uin

parte anche la diminuita mobilità che quindi doveva già essere presente prima

dell’infortunio in quanto tali osteofiti non possono essere conseguenza di

quest’ultimo.”. All’esame clinico, egli ha invece riscontrato una colonna

cervicale con riduzione della rotazione verso destra sia in posizione neutrale

che in estensione, nonché una spiccata dolenzia a livello di C2/C3 e toracale

sul lato destro.

Per quanto riguarda invece

la capacità lavorativa, il dott. __________ si é espresso nei seguenti termini:

Considerandi

" (…).

In merito alla capacità lavorativa ho cercato di essere chiaro con

il paziente che ogni volta dice “Sì riprendo a lavorare” ma poi non lo fa, ho

attestato ancora un’inabilità al massimo fino a fine mese, dal primo di giugno

per me non esistono più le condizioni per inabilità lavorativa. La

diminuita mobilità sarà probabilmente definitiva alla luce dell’alterazione

degenerativa ma non causa inabilità lavorativa.”

(il corsivo é del

redattore)

Il sanitario ha infine

riferito di essere stato contattato dall’insorgente allo scopo d’ottenere un

prolungo dell’inabilità, ma di averlo rifiutato (cfr. doc. 40, p. 2).

In data 13 giugno 2014, il

dott. __________ ha certificato che il suo paziente era stato nel frattempo

visitato dal dott. __________, il quale aveva attestato una piena capacità

lavorativa dal 1° giugno 2014 (doc. 49).

Il 18 giugno 2014

l’amministrazione ha ricevuto un certificato dell’internista dott. __________,

attestante una totale incapacità lavorativa dal 1° al 30 giugno 2014 (cfr. doc.

51).

Con rapporto datato 23

giugno 2014, il nuovo curante di RI 1 ha precisato che quest’ultimo lamentava

“… dei dolori alla regione cervicale dovuti a dei trigger del trapezio a

sinistra …” (doc. 53).

La piena inabilità

lavorativa é poi stata prolungata sino al 31 agosto 2014, in ragione della presenza di “cervicalgie muscolo tensive con cefalea” (doc. 60).

Consultato

dall’amministrazione in merito all’inabilità attestata dal dott. __________, il

medico di circondario l’ha giudicata ingiustificata (cfr. doc. 56 e doc. 66).

Nel corso della procedura

di opposizione é emerso che l’assicurato aveva nel frattempo (il 15 maggio 2014)

consultato privatamente il neurologo dott. __________. Dal suo rapporto datato

16.

maggio 2014 risulta in particolare che l’assicurato lamentava frequenti

crisi di cefalea, presenti fin dall’età scolastica, probabilmente favorite da

un consumo eccessivo di analgesici (cfr. doc. 79, p. 2).

In data 26 agosto 2014 il

ricorrente é stato sottoposto a una RMN cervicale, esame che ha segnatamente

evidenziato, a livello di C5-C6, un quadro degenerativo significativo con

riduzione dello spazio intersomatico, spondilosi ed artrosi uncovertebrale con

segni di iniziale restringimento del canale spinale e dei forami di

coniugazione, in special modo il sinistro nonché, a livello di C6-C7, un quadro

degenerativo discreto con tendenza a una certa spondilosi ed artrosi

uncovertebrale senza stenosi di rilievo del canale spinale ma tendenza a un

certo restringimento foraminale (cfr. doc. 84).

In occasione della visita

fiduciaria del 30 settembre 2014, il dott. __________ ha confermato che

l’assicurato aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a partire dal 1°

giugno 2014. D’altro canto, preso atto che le indagini compiute avevano dimostrato

l’assenza di lesioni traumatiche, egli ha dichiarato estinto il nesso di

causalità naturale con l’evento traumatico del gennaio 2014, a far tempo dal 1° ottobre 2014 (doc. 89, p. 4: “In base alla visita medica odierna e in base

agli esami strumentali radiologici, in particolare l’esame RM della colonna

vertebrale cervicale sopradescritto, non si rilevano lesioni traumatiche cje

potevano spiegare la sintomatologia dell’assicurato, a livello lombare attualmente

nessun problema. Per quanto riguarda la colonna vertebrale nel suo insieme

cervicale e lombare si passa a estinzione del nesso causale con l’infortunio

del 30.01.2014, questo a partire dalla data del rapporto di visita medica

odierna.” - il corsivo é del redattore).

2.6

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.7

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene che

l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista che vanta una vasta

esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui

l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 1°

giugno 2014, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente

giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Del resto, va

sottolineato che le sue conclusioni, per quanto riguarda appunto la capacità

lavorativa, trovano piena conferma nella valutazione eseguita il 13

maggio 2014 dal reumatologo dott. __________ (cfr. doc. 40, p. 2),

presso il quale RI 1 era stato indirizzato essenzialmente per definire

l’ulteriore procedere terapeutico (cfr. doc. 34).

Inoltre, non

può essere ignorato che anche l’allora medico curante dell’assicurato, dott. __________,

ha di fatto condiviso la decisione di ritenere il paziente abile a decorrere

dal 1° giugno 2014 (cfr., d’altronde, la nota telefonica del 13 giugno 2014 -

doc. 47: “Tel. a studio Dr. __________ (…). Comunicano che é stato fatto un

certificato medico indicante la ripresa totale a partire dal 1.6.14, é

stato consegnato all’assicurato. Ci faranno avere uno scritto indicante la

ripresa lavorativa.” - il corsivo é del redattore).

È vero che

il dott. __________ - medico al quale l’insorgente si é rivolto dopo che il

dott. __________ l’aveva dichiarato pienamente abile al lavoro - ha certificato

l’esistenza di un’incapacità lavorativa oltre il 31 maggio 2014, sino al 31

agosto 2014 (cfr. doc. 51 e doc. 60).

Questa Corte

osserva tuttavia che la sua opinione risulta “isolata”, visto che si trova in

contrasto con quella degli altri tre sanitari intervenuti.

D’altro

canto, nelle sue attestazioni, il dott. __________ non é stato in grado

di evidenziare dei nuovi reperti, rispetto a quelli già riscontrati dai dottori

__________ e __________, suscettibili di giustificare la diversa valutazione

della capacità lavorativa.

In

esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 abbia ritrovato una piena capacità lavorativa nei

tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto assicuratore resistente nella

decisione su opposizione impugnata.

2.8

L’insorgente, rivolgendosi al

Tribunale, ha chiesto di poter “… venire a parlare direttamente con qualcuno …”

(cfr. doc. IX).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo

la giurisprudenza federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la

pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle

domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un

interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema, si veda tuttavia la DTF 136 I

279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza, non essendo stata presentata una domanda esplicita di

procedere a un’udienza pubblica ma soltanto una richiesta di audizione

personale, il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini dell’esito

della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti