35.2014.108
Confermata estinzione diritto indennità giornaliera per ritrovata piena capacità lavorativa
26 maggio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.108
mm
Lugano
26 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 novembre 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 gennaio 2014, RI 1,
a quell’epoca al beneficio delle prestazioni di disoccupazione e assicurato
contro gli infortuni presso l’CO 1, é caduto dalle scale di casa e ha
riportato, secondo il rapporto 24 febbraio 2014 del dott. __________, traumi
contusivi a livello lombare/paralombare a destra, occipitale e del polso
sinistro (cfr. doc. 15).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 luglio 2015,
l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera a far
tempo dal 1° giugno 2014 e quello alla cura medica al termine del ciclo di
fisioterapia in corso (cfr. doc. 59).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 61), in data 5 novembre
2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 93).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30
novembre 2014, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a versagli ulteriori
indennità giornaliere per i mesi di giugno, luglio e agosto 2014, argomentando
in particolare quanto segue:
" (…).
… capisco che é molto strano scrivere a mano come una volta, ma
sono stato molto deluso dalla CO 1 e che non ho più voglia di usare il computer
o di rivolgermi a un avvocato o ai sindacati per far valere i miei diritti,
perché la CO 1 ormai ha deciso non vogliono, ingiustamente per me, pagarmi tre
mesi. (…).
In pratica sono caduto dalle scale alla fine di gennaio 2014, sono
stato pagato fino alla fine di maggio per colpa del dott. __________ che
visitandomi mi dice che ho l’artrosi che per me non centra niente con i
fortissimi dolori muscolari che avevo e non riuscivo neanche a girare il collo.
Poi andando dal dott. __________ lui mi ha salvato facendomi una sua cura che
mi ha fatto guarire alla fine di agosto.
Allora mi chiedo perché non devono pagarmi i mesi di giugno,
luglio e agosto? I certificati del dott. __________ non valgono niente?
Loro dicono che hanno scoperto che sono stato dal dott. __________
a __________, che da bambino soffro di emicrania. Prima di tutto io gli ho
detto già che sono stato dal dott. __________, ma poi non capisco cosa
significa, perché soffro di emicrania, questo non significa che non possa
scivolare e farmi male.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa,
l’insorgente si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. V).
L’assicuratore resistente
si é espresso al riguardo in data 2 febbraio 2015 (doc. VIII).
1.6. Il 17 febbraio 2015 al TCA é
pervenuto un ulteriore scritto dell’assicurato (cfr. doc. IX).
2.1. L’oggetto della lite é
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre termine
alle indennità giornaliere a contare dal 1° giugno 2014, oppure no.
2.2. Secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
Fatti
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nel caso di specie, dalle tavole processuali risulta che, in
data 30 gennaio 2014, RI 1 é caduto dalle scale di casa.
Con rapporto del 24 febbraio
2014, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha riferito che il
suo paziente aveva riportato traumi contusivi al rachide lombare a destra, in
sede occipitale e al polso sinistro (doc. 15; si veda pure il doc. 82).
Il 1° aprile 2014 ha avuto luogo una visita medica di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia generale e della mano.
In quell’occasione, il
ricorrente ha riferito che i disturbi riguardavano principalmente il rachide
cervicale, con difficoltà a muovere il collo, specialmente di prima mattina, e
occasionali cefalee. Il medico di circondario ha quindi disposto una visita presso
il reumatologo dott. __________ “… per eventualmente praticare delle
manipolazioni oltre alla fisioterapia già in corso”, ottenendo al riguardo
l’accordo dell’assicurato (cfr. doc. 26, p. 3).
Con rapporto del 24 aprile
2014, il medico curante ha fatto stato della persistenza di “… dolori a livello
della colonna cervicale-occipitale, in particolare a muovere il collo
specialmente di prima mattina, verso destra maggiormente. Non deficit
neurologici associati”, mentre che alla regione lombare e al polso sinistro i disturbi
era scomparsi.
Il dott. __________ ha
quindi previsto una ripresa dell’attività lavorativa in misura completa a
decorrere dal 1° maggio 2014 (doc. 36).
Con certificato datato 30
aprile 2014, lo stesso dott. __________ ha però attestato un’ulteriore piena
inabilità lavorativa, per il periodo 1° - 18 maggio 2014 (cfr. doc. 37).
RI 1 é stato visitato dal
dott. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, in data
13 maggio 2014. Dal relativo referto risulta che lo specialista ha refertato,
all’esame radiologico, “… una condrosi sino ad osteocondrosi C5/C6 e
soprattutto uncartrosi C5/C6 con presenza di osteofiti, ciò che spiega uin
parte anche la diminuita mobilità che quindi doveva già essere presente prima
dell’infortunio in quanto tali osteofiti non possono essere conseguenza di
quest’ultimo.”. All’esame clinico, egli ha invece riscontrato una colonna
cervicale con riduzione della rotazione verso destra sia in posizione neutrale
che in estensione, nonché una spiccata dolenzia a livello di C2/C3 e toracale
sul lato destro.
Per quanto riguarda invece
la capacità lavorativa, il dott. __________ si é espresso nei seguenti termini:
Considerandi
" (…).
In merito alla capacità lavorativa ho cercato di essere chiaro con
il paziente che ogni volta dice “Sì riprendo a lavorare” ma poi non lo fa, ho
attestato ancora un’inabilità al massimo fino a fine mese, dal primo di giugno
per me non esistono più le condizioni per inabilità lavorativa. La
diminuita mobilità sarà probabilmente definitiva alla luce dell’alterazione
degenerativa ma non causa inabilità lavorativa.”
(il corsivo é del
redattore)
Il sanitario ha infine
riferito di essere stato contattato dall’insorgente allo scopo d’ottenere un
prolungo dell’inabilità, ma di averlo rifiutato (cfr. doc. 40, p. 2).
In data 13 giugno 2014, il
dott. __________ ha certificato che il suo paziente era stato nel frattempo
visitato dal dott. __________, il quale aveva attestato una piena capacità
lavorativa dal 1° giugno 2014 (doc. 49).
Il 18 giugno 2014
l’amministrazione ha ricevuto un certificato dell’internista dott. __________,
attestante una totale incapacità lavorativa dal 1° al 30 giugno 2014 (cfr. doc.
51).
Con rapporto datato 23
giugno 2014, il nuovo curante di RI 1 ha precisato che quest’ultimo lamentava
“… dei dolori alla regione cervicale dovuti a dei trigger del trapezio a
sinistra …” (doc. 53).
La piena inabilità
lavorativa é poi stata prolungata sino al 31 agosto 2014, in ragione della presenza di “cervicalgie muscolo tensive con cefalea” (doc. 60).
Consultato
dall’amministrazione in merito all’inabilità attestata dal dott. __________, il
medico di circondario l’ha giudicata ingiustificata (cfr. doc. 56 e doc. 66).
Nel corso della procedura
di opposizione é emerso che l’assicurato aveva nel frattempo (il 15 maggio 2014)
consultato privatamente il neurologo dott. __________. Dal suo rapporto datato
16.
maggio 2014 risulta in particolare che l’assicurato lamentava frequenti
crisi di cefalea, presenti fin dall’età scolastica, probabilmente favorite da
un consumo eccessivo di analgesici (cfr. doc. 79, p. 2).
In data 26 agosto 2014 il
ricorrente é stato sottoposto a una RMN cervicale, esame che ha segnatamente
evidenziato, a livello di C5-C6, un quadro degenerativo significativo con
riduzione dello spazio intersomatico, spondilosi ed artrosi uncovertebrale con
segni di iniziale restringimento del canale spinale e dei forami di
coniugazione, in special modo il sinistro nonché, a livello di C6-C7, un quadro
degenerativo discreto con tendenza a una certa spondilosi ed artrosi
uncovertebrale senza stenosi di rilievo del canale spinale ma tendenza a un
certo restringimento foraminale (cfr. doc. 84).
In occasione della visita
fiduciaria del 30 settembre 2014, il dott. __________ ha confermato che
l’assicurato aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a partire dal 1°
giugno 2014. D’altro canto, preso atto che le indagini compiute avevano dimostrato
l’assenza di lesioni traumatiche, egli ha dichiarato estinto il nesso di
causalità naturale con l’evento traumatico del gennaio 2014, a far tempo dal 1° ottobre 2014 (doc. 89, p. 4: “In base alla visita medica odierna e in base
agli esami strumentali radiologici, in particolare l’esame RM della colonna
vertebrale cervicale sopradescritto, non si rilevano lesioni traumatiche cje
potevano spiegare la sintomatologia dell’assicurato, a livello lombare attualmente
nessun problema. Per quanto riguarda la colonna vertebrale nel suo insieme
cervicale e lombare si passa a estinzione del nesso causale con l’infortunio
del 30.01.2014, questo a partire dalla data del rapporto di visita medica
odierna.” - il corsivo é del redattore).
2.6
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.7
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene che
l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista che vanta una vasta
esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui
l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 1°
giugno 2014, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente
giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Del resto, va
sottolineato che le sue conclusioni, per quanto riguarda appunto la capacità
lavorativa, trovano piena conferma nella valutazione eseguita il 13
maggio 2014 dal reumatologo dott. __________ (cfr. doc. 40, p. 2),
presso il quale RI 1 era stato indirizzato essenzialmente per definire
l’ulteriore procedere terapeutico (cfr. doc. 34).
Inoltre, non
può essere ignorato che anche l’allora medico curante dell’assicurato, dott. __________,
ha di fatto condiviso la decisione di ritenere il paziente abile a decorrere
dal 1° giugno 2014 (cfr., d’altronde, la nota telefonica del 13 giugno 2014 -
doc. 47: “Tel. a studio Dr. __________ (…). Comunicano che é stato fatto un
certificato medico indicante la ripresa totale a partire dal 1.6.14, é
stato consegnato all’assicurato. Ci faranno avere uno scritto indicante la
ripresa lavorativa.” - il corsivo é del redattore).
È vero che
il dott. __________ - medico al quale l’insorgente si é rivolto dopo che il
dott. __________ l’aveva dichiarato pienamente abile al lavoro - ha certificato
l’esistenza di un’incapacità lavorativa oltre il 31 maggio 2014, sino al 31
agosto 2014 (cfr. doc. 51 e doc. 60).
Questa Corte
osserva tuttavia che la sua opinione risulta “isolata”, visto che si trova in
contrasto con quella degli altri tre sanitari intervenuti.
D’altro
canto, nelle sue attestazioni, il dott. __________ non é stato in grado
di evidenziare dei nuovi reperti, rispetto a quelli già riscontrati dai dottori
__________ e __________, suscettibili di giustificare la diversa valutazione
della capacità lavorativa.
In
esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 abbia ritrovato una piena capacità lavorativa nei
tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto assicuratore resistente nella
decisione su opposizione impugnata.
2.8
L’insorgente, rivolgendosi al
Tribunale, ha chiesto di poter “… venire a parlare direttamente con qualcuno …”
(cfr. doc. IX).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo
la giurisprudenza federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la
pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle
domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un
interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un
sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009
IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema, si veda tuttavia la DTF 136 I
279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella
concreta evenienza, non essendo stata presentata una domanda esplicita di
procedere a un’udienza pubblica ma soltanto una richiesta di audizione
personale, il TCA rinuncia all’audizione in quanto superflua ai fini dell’esito
della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti