Lexipedia

Decisione

35.2014.109

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 maggio 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig, …“).

Il

TCA non può, inoltre, concordare con la critica sollevata in sede ricorsuale a

proposito della mancanza di accertamenti approfonditi da parte

dell’assicuratore LAINF, il quale si sarebbe accontentato del parere espresso

in data 31 dicembre 2012 dal dr. __________, senza tuttavia visitare l’assicurata

e senza predisporre esami specifici (cfr. doc. I).

Come visto, infatti, in

data 31 dicembre 2012 il dr. __________ - il quale aveva già visitato

l’assicurata in data 2 febbraio 2010 e in data 23 febbraio 2011 – ha formulato

una valutazione conclusiva, tenendo conto di tutta una serie di valutazioni

specialistiche (ortopediche e neurologiche) e di approfondimenti di natura

strumentale (esami RM e EMG) eseguiti proprio al fine di acclarare l’origine

dei disturbi che affliggono l’interessata.

Infine, il TCA rileva che

all’origine dell’attribuzione di una rendita intera di invalidità da parte

dell’Ufficio AI (cfr. decisione del 27 novembre 2012, doc. 159.1) vi è l’esistenza

di patologie neurologiche di natura extra-infortunistica.

Nel rapporto del 3

febbraio 2011, infatti, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, dopo aver

posto quale diagnosi principale quella di “brachialgia con amiotrofia mano

destra” e quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa,

quelle di “ernia C7-T1 con probabile conflitto radicolare; ernia cervicale

C6-7; stato dopo rottura parziale del muscolo sovra-spinato destro con

instabilità del capo lungo muscolo bicipite; stato dopo artroscopia spalla

destra con sutura cuffia rotatori, tenotomia CLB e decompressione sottoacromiale

nel febbraio 2008”, ha evidenziato che “dalla documentazione in nostro possesso

si riscontra un’affezione extra-infortunistica caratterizzata da brachialgia

con amiotrofia mano destra attribuibile ad alterazioni discali del rachide cervicale

senza nesso di causalità con l’infortunio occorso in data 8 ottobre 2007. Tale

affezione non ravvisa possibili provvedimenti terapeutici con influsso positivo

sulla capacità lavorativa” (doc. AI 47-3).

Nel referto peritale del

Considerandi

16.

aprile 2012 redatto su incarico dell’Ufficio AI, il dr. __________, spec.

FMH in neurologia, ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro

nella professione abituale ponendo le diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “1. brachialgia prossimale destra cronica in stato dopo

intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori nel febbraio 2008, dopo

incidente alla spalla nel giugno 2007; 2. amiotrofia della mano destra in un

contesto di radicolopatia cronica motoria C8 destra; 3. alterazioni degenerative

diffuse alla colonna cervicale, con in particolare discopatia C7 Th1 e

protrusione del disco con verosimile contatto alla radice C8 destra questo

livello” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di

“1. sindrome ansioso depressiva e sindrome da disadattamento con reazione

ansioso depressiva prolungata; 2. ipertensione arteriosa; 3. dislipidemia” (doc.

AI 75-12).

Rispondendo poi ad una

precisa richiesta di chiarimenti da parte del SMR a proposito della residua

capacità lavorativa dell’interessata in attività adatte, il dr. __________ ha

osservato che “la valutazione della capacità residua lavorativa tiene conto

della destrerità, delle capacità motorie e sensitive dell’assicurata, che

sembrano non essere limitate a livello del braccio e mano sinistra, ma deve

anche tenere conto della globalità dello stato generale, che nel contesto

specifico viene profondamente limitato dalla patologia localizzata alla mano

destra, continua e costante nella sua manifestazione. Nella fattispecie queste

sofferenze sono di entità tale da essere significativamente limitanti riguardo

la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa in un contesto di libero

mercato del lavoro. Questa affermazione potrebbe però anche venire mitigata da

una diversa valutazione, effettuata da specialisti diversi, in quanto tale

sofferenza espressa primariamente in modo soggettivo è difficilmente (e

diversamente) oggettivabile. Per questo motivo non mi è possibile affermare con

certezza una capacità lavorativa superiore al 20%, questa però potrebbe essere

verificata empiricamente in un contesto operativo sul posto di lavoro,

inserendo la paziente nella sua possibile mansione e valutandone in seguito

quali sono le reali capacità lavorative residue. Ritengo che solo in questo

modo si possa ottenere una valutazione il più oggettiva possibile della

capacità lavorativa residua in un’attività adatta, che beninteso non richieda

l’utilizzo della mano destra (come ad esempio un’attività di controllo)” (doc.

AI 77-1).

Da tutto quanto sopra

esposto, è dunque a ragione, a mente del TCA, che l’amministrazione ha concluso

che i disturbi accusati dall’assicurata non derivano da problematiche di natura

post-infortunistica a livello della spalla destra o da chiari segni correlabili

con i postumi dell’intervento artroscopico del febbraio 2008, negando di

conseguenza il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla ricaduta

annunciata nel mese di maggio 2009.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti