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Decisione

35.2014.11

Assicurata vittima di caduta nel 04/2013. Nesso di causalità naturale con l'infortunio dichiarato estinto dal 06/2013 per raggiunto status quo sine

24 novembre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che, nel mese di maggio

2012, all’assicuratore LAINF convenuto è stato annunciato che, in data 12

aprile 2012, la ricorrente sarebbe caduta dalle scale riportando una contusione

alla regione sacrale.

In quel contesto,

l’insorgente è stata periziata in particolare dal dott. __________, spec. FMH

in chirurgia, per conto dell’amministrazione (14 novembre 2012). Dal relativo

referto, datato 3 dicembre 2012, si evince che, dopo aver refertato la presenza

di minime algie a livello para-lombosacrale a destra senza nessun riscontro

pratico-effettivo, il fiduciario ha dichiarato ormai estinto il nesso di

causalità naturale con l’evento del 12 aprile 2012 (doc. 44, p. 4: “(…) allo

stato attuale non si può ulteriormente giustificare un nesso di causalità

Considerandi

naturale preponderante fra la fattispecie del 12 aprile 2012 e la

sintomatologia lamentata ritenuta la dinamica dell’infortunio, l’assenza di

effettive lesioni post-traumatiche, le preesistenze conosciute e già oggetto di

terapie mirate a più riprese. Questo anche in ossequio ai criteri della

medicina infortunistica suffragata dall’Accademia delle Scienze Svizzera

secondo cui le semplici contusioni a livello del rachide vertebrale possono

considerarsi guarite nel giro di 6-8 settimane e non vi sono motivi per una

cronicizzazione delle stesse salvo che la struttura del soggetto non sia

particolarmente labile per cui non è più preponderante l’infortunio bensì la

costituzione fisica, eventualmente anche psichica (fibromialgia) del soggetto

in causa.”).

In una nota interna, anch’essa

datata 3 dicembre 2012, il dott. __________ ha informato l’amministrazione di

conoscere RI 1 dal 1994 e di averla “… esaminata ripetutamente per asseriti

infortuni analoghi e sono sicuro che, nel giro di qualche mese, accadrà

nuovamente un nuovo infortunio con nuove cadute e traumi alla schiena. Se

così fosse, convocare immediatamente per visita.” (doc. 43 – il corsivo è del

redattore).

Alla fine del mese di

aprile 2013, all’assicuratore convenuto è stato annunciato un nuovo infortunio:

uscendo dalla vasca da bagno, la ricorrente sarebbe scivolata e caduta sul

sedere, con sviluppo di dolori in sede lombosacrale.

Dando seguito al

suggerimento del dott. Simoni, l’istituto assicuratore ha immediatamente

disposto una visita di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in

medicina interna e manuale.

A margine del consulto del

15.

maggio 2013, il fiduciario ha refertato un dichiarato “… leggero dolore

sacrale a destra. Spain test bilaterale libero. Lasègue negativo in posizione

seduta, la paziente riesce a fare una flessione di 70°. La distanza dita-punta

dei piedi in posizione seduta è di 10 cm. Vi è una differenza in questo test

tra la posizione eretta e quella sdraiata. (…). Alla palpazione della

sacroiliaca, in decubito ventrale vi è un leggero dolore.”. La sua diagnosi è

stata quella di sospetta contusione sacrale/irritazione della sacroiliaca

destra senza sintomatologia radicolare. La ricorrente è quindi stata dichiarata

inabile al lavoro in misura completa sino al 26 maggio 2013 e al 50% sino al 1°

giugno 2013 (cfr. doc. 46).

Il 22 maggio 2013, RI 1 ha

privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

il quale ha prescritto l’esecuzione di un ciclo di rieducazione funzionale e

articolare, manipolazioni e terapie applicative atte a disinfiammare le zone

dolenti (doc. 47).

Invitato a pronunciarsi

sulla certificazione del dott. __________, il dott. __________ ha consigliato

all’amministrazione di confermare la chiusura del caso dal 3 giugno 2013, vista

l’assenza di una “… lesione chiara e dimostrabile agli esami radio-strumentali”

e non bastando la diagnosi di “dolori”, così come una causalità fondata sulla

formula “post hoc ergo propter hoc” (cfr. doc. 49).

Nel mese di luglio 2013,

la CO 1 ha ricevuto un rapporto del Pronto Soccorso della Clinica __________ di

__________, in cui si faceva riferimento a un’avvenuta caduta sulla scaletta in

piscina con ematoma al polpaccio sinistro e all’insorgenza di una lombalgia con

sciatalgia a sinistra. La ricorrente è stata dichiarata inabile al lavoro al 7

al 12 luglio 2013 (cfr. doc. 50).

Il 18 luglio 2013 ha avuto

luogo una consultazione presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia.

Nel relativo referto si fa accenno alla caduta dell’aprile 2013 con, a breve

distanza, “… la comparsa di sintomatologia caratterizzata da senso di fastidio,

impaccio e dolenzia all’arto inferiore di sinistra che si è andato ad

accrescere nelle settimane successive” e alla caduta in piscina, a seguito

della quale “… la sintomatologia è andata accentuandosi. Da circa un mese

riferisce sporadica sensazione di urgenza minzionale.”. Lo specialista ha

osservato che “sebbene i dati neuroradiologici indirizzino verso una possibile

patologia radicolare, la clinica attuale e la storia clinica della paziente,

nonché il riferito problema di urgenza minzionale, rendono atipica la

presentazione fenomenologica di una radicolopatia.”. Egli ha quindi disposto

l’esecuzione di una RMN cerebrale e del rachide/midollo cervicale, nonché

un’eventuale EMG/ENG (cfr. doc. 54).

In data 23 luglio 2013, il

datore di lavoro ha precisato telefonicamente che l’insorgente non era in

realtà rimasta vittima di un nuovo infortunio, ma che si trattava sempre delle

conseguenze di quello occorso nell’aprile 2013 (circostanza che è poi stata

confermata anche dalla stessa ricorrente - cfr. doc. 53).

L’esame di risonanza

magnetica cerebrale effettuato nel frattempo ha evidenziato una “… area di

alterato segnale compatibile aspetto lacunare in sede mesencefalica destra …”,

reperto che, secondo il dott. __________, depone in primo luogo a favore di un

“… possibile evento vascolare acuto risalente all’epoca d’inizio della

sintomatologia. Escludibile la diretta causalità con il primo evento traumatico

mentre non escluderei che questo si sia verificato proprio per la comparsa

dell’evento.” (doc. A 2).

Al termine di tutti gli

accertamenti (eseguiti a __________ in day-hospital), il neurologo privatamente

interpellato da RI 1 ha affermato non esservi “… evidenze di una chiara

eziologia dell’evento vascolare che ha condotto al determinarsi della lesione

lacunare pontina paramediana destra.” (doc. A 3).

2.6

Chiamata ora a pronunciarsi,

tutto ben considerato, questa Corte ritiene di poter confermare l’operato

dell’amministrazione, la quale, facendo capo al parere espresso dal dott. __________

(cfr. doc. 49), ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a contare dal

3.

giugno 2013, posto che, da quella data in poi, i disturbi denunciati da RI 1

non si sono più trovati in un legame causale naturale con il sinistro del 26

aprile 2013 (cfr. doc. 59).

Al riguardo, il TCA

rileva che tale conclusione trova piena conferma nelle indicazioni fornite dal

dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto

di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, in una perizia da lui

elaborata per conto di questa Corte nella causa 35.1998.78, concernente un

assicurato che era rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle

scale con contusione, segnatamente, del rachide lombo-sacrale. In sintesi, secondo

il perito giudiziario, una caduta sul sedere partendo dalla posizione eretta –

quale quella di cui sarebbe rimasta vittima la ricorrente - provoca, dal punto

di vista biomeccanico, soltanto una piccola traumatizzazione del rachide

lombare. Le forze in gioco sono relativamente esigue se confrontate con quelle

che agiscono quotidianamente sulla colonna vertebrale. Corrispondentemente

insorgono delle lesioni più o meno pronunciate alle parti molli, le quali però guariscono

di regola entro due - sei settimane dal trauma (nella concreta

evenienza, la CO 1 ha riconosciuto l’esistenza di un nesso causale con l’evento

del 26 aprile 2013 per oltre cinque settimane).

D’altro canto, occorre

osservare che agli atti non figurano certificazioni specialistiche divergenti. In

particolare, i rapporti del dott. __________ non appaiono atti a giustificare

una diversa soluzione della vertenza. In effetti, a prescindere dal fatto che il

neurologo appena citato ha considerato un evento (cfr. doc. 54: “Vi è stato un

nuovo evento traumatico mentre era in piscina a seguito del quale la

sintomatologia è andata accentuandosi.”) che - per esplicita ammissione

dell’insorgente stessa (cfr. doc. 53) - non è mai accaduto, egli ha imputato la

sintomatologia denunciata da RI 1 a una lesione cerebrale, la quale non

costituisce una conseguenza naturale del sinistro dell’aprile 2013 e, come

tale, non può dunque essere posta a carico dell’assicuratore LAINF resistente

(in questo senso, cfr. doc. A 2, p. 1: “Escludibile la diretta causalità con

il primo evento traumatico [quello occorso il 12 aprile 2013, n.d.r.]

mentre non escluderei che questo si sia verificato proprio per la comparsa

dell’evento.”; si veda pure il doc. A 3, p. 1: “Alla luce di tali dati non

vi sono evidenze di una chiara eziologia dell’evento vascolare che ha

condotto al determinarsi della lesione lacunare pontina paramediana destra.” –

il corsivo è del redattore).

In queste condizioni, il

TCA può esimersi dal dare seguito dall’atto istruttorio richiesto

dall’insorgente (perizia medica giudiziaria) in quanto è già sin d’ora

verosimile che da esso non emergerebbero nuovi rilevanti elementi di

valutazione, senza perciò incorrere in una violazione del diritto di essere

sentito (valutazione anticipata delle prove - cfr. DTF 136 I 229 consid.

5.

; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 con riferimenti).

In esito alle

considerazioni che precedono, valutate le prove secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), questo Tribunale ritiene

dimostrato che, a far tempo dal 3

giugno 2013, i disturbi lamentati dalla ricorrente non costituivano più una

conseguenza naturale dell’infortunio del mese di aprile 2013 (né tantomeno di

quello precedente, del 12 aprile 2012).

Di conseguenza, la CO 1 era

legittimata a porre fine alle proprie prestazioni a partire da quella data.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti