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Decisione

35.2014.110

Ammessa una ritardata giustizia, visto che dalla sentenza cantonale di rinvio - trascorsi quasi due anni - l'amministrazione non ha ancora formalizzato mediante decisione la propria posizione

9 febbraio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

1.9. In data 27 gennaio 2015,

l’assicurato si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni ricorsuali (cfr. doc. V).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se la CO 1 si è resa colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei

confronti di RI 1.

2.3

Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V

147.

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato

a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1

p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312.

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da

garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole

(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui

la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una

procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003

consid. 4.1).

2.4

In una sentenza I 841/02 del

25.

giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il

TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di

un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p.

339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella stessa

pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a

decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei

denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20

Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als

Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine

Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

Più di recente, l’Alta

Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un

tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello

scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi

al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso

cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione

contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é

trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e

l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in

una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e

in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per

contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli

allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata

giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale

ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del

28.

settembre 2009).

2.5

Nel caso di specie, il TCA ricorda

che, già in due occasioni, precisamente con le pronunzie 35.2013.30 del 13

giugno 2013 e 35.2014.15 del 30 aprile 2014, ha accertato l’esistenza di una

denegata/ritardata giustizia per il modo con il quale l’amministrazione ha

gestito la pratica riguardante RI 1 a seguito della sentenza di rinvio del 20

novembre 2012. In particolare, con la sentenza dell’aprile 2014, questa Corte

ha rilevato che, trascorso oltre un anno e tre mesi, la CO 1 non aveva “…

ancora definito, in una decisione formale secondo quanto prescritto all’art. 49

cpv. 1 LPGA, il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° aprile 2009,

sebbene, già con la sentenza 35.2013.30 del 13 giugno 2013, il TCA le avesse

intimato di procedere celermente con gli accertamenti del caso e di emanare -

senza indugio - la decisione formale sollecitata dall’assicurato …”.

In sede di risposta di

causa, l’Istituto assicuratore sostiene di aver già proceduto a definire il

diritto all’indennità giornaliera per il periodo 1° aprile 2009 - 4 maggio 2012,

di modo che rimarrebbe aperta ormai soltanto la questione per il periodo

successivo (cfr. doc. III, p. 4).

In proposito, questa Corte

osserva che, con scritto del 2 ottobre 2013, la CO 1 ha comunicato

all’assicurato che avrebbe riconosciuto indennità giornaliere del 20% dal 1°

giugno al 25 novembre 2009, del 100% dal 26 novembre al 31 maggio 2010, del 50%

dal 1° giugno al 31 luglio 2010 e del 10% dal 1° agosto 2010 al 4 maggio 2012

(cfr. doc. N).

Sennonché, in data 7

novembre 2013, RI 1 ha contestato i tassi d’incapacità lavorativa ritenuti

dall’amministrazione a far tempo dal 1° aprile 2009 (e, pertanto, pure le

prestazioni fondate su di essi - cfr. doc. C), di modo che quest’ultima avrebbe

semmai dovuto confermare la propria posizione mediante l’emanazione di una

decisione formale.

Del resto, nella sentenza

35.2014.15

del 30 aprile 2014, questo Tribunale ha rilevato che la CO 1

non aveva “… ancora definito, in una decisione formale secondo quanto

prescritto all’art. 49 cpv. 1 LPGA, il proprio obbligo a prestazioni a

contare dal 1° aprile 2009, … (il corsivo é del redattore).

Non risulta che ciò sia

stato fatto (nemmeno con la decisione formale datata 28 novembre 2014, di cui

si dirà qui di seguito - cfr. doc. 18: “…, actuellement vous souhaitez que nous

nous prononcions sur le versement des indemnités journalières au-delà du 4

mai 2012.” - il corsivo é del

redattore).

Già per questa ragione il

ricorso per denegata/ritardata giustizia merita accoglimento.

Dagli atti si evince poi che,

il 28 novembre 2014, l’assicuratore convenuto ha emanato una decisione formale

(cfr. doc. 18).

In proposito, la CO 1 fa

valere che, con essa, avrebbe rifiutato il versamento d’indennità giornaliere a

decorrere dal 4 maggio 2012, cosicché il ricorso per denegata/ritardata

giustizia sub judice andrebbe dichiarato inammissibile (cfr. doc. III,

p. 3 e p. 5).

Il TCA osserva che, in

realtà, con la decisione in questione l’amministrazione non ha negato il

diritto all’indennità giornaliera dal 4 maggio 2012, ma ha piuttosto deciso di

non decidere (cfr. doc. 18: “…, CO 1 n’est pas en mesure de se déterminer sur

le droit à des indemnités journalières depuis le 4 mai 2012.”).

Così facendo, l’Istituto

assicuratore ha commesso un manifesto diniego di giustizia.

Infatti, qualora riteneva

di non avere a disposizione sufficienti elementi per decidere, esso avrebbe

dovuto ordinare gli accertamenti giudicati necessari (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA)

e, in caso di rifiuto dell’assicurato a sottoporvisi (in proposito, si veda lo

scritto 6 novembre 2014 dell’avv. RA 1 indirizzato alla CO 1: “… dovete

corrispondere le prestazioni di breve durata ad oggi senza la necessità di

dar seguito ad una perizia …” - il corsivo é del redattore), seguire la

procedura prevista all’art. 43 cpv. 3 LPGA, con la possibilità, in ultima

analisi, di pronunciare le sanzioni ivi contemplate (decisione in base agli

atti oppure decisione di non entrata nel merito).

L’assicurato avrebbe così

la possibilià di impugnare la relativa decisione, contestando la necessità

dell’accertamento e/o l’esigibilità oggettiva e soggettiva dello stesso (su

questo tema, cfr. la STCA 35.2013.22 del 30 gennaio 2014 consid. 2.5., pubblicata

nel sito www.sentenze.ti.ch).

In queste condizioni, il

TCA ritiene che il ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto da RI 1 vada

accolto.

Considerato che si tratta

di una vertenza che si trascina ormai da troppo tempo (la sentenza di rinvio é

del 19 novembre 2012), questa Corte raccomanda alla CO 1 di procedere

alle proprie incombenze osservando scrupolosamente il principio di

celerità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto.

§ È

accertato che la CO 1 ha commesso una denegata/ritardata giustizia.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all'assicurato l'importo di fr. 3'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti