35.2014.110
Ammessa una ritardata giustizia, visto che dalla sentenza cantonale di rinvio - trascorsi quasi due anni - l'amministrazione non ha ancora formalizzato mediante decisione la propria posizione
9 febbraio 2015Italiano15 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
35.2014.110
mm
Lugano
9 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 10 dicembre
2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel gennaio 2008, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di direttore e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1,
nell’attraversare le strisce pedonali, é stato urtato da un’autovettura e ha
riportato contusioni/distorsioni a livello del rachide cervicale, della spalla
e del ginocchio sinistro.
L’assicuratore LAINF ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 10
maggio 2010, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha
dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° aprile
2008 (rinunciando a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte
sino al mese di maggio 2009).
1.3. Con sentenza 35.2011.19 del
19 novembre 2012, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha ammesso
l’esistenza di una relazione di causalità naturale e adeguata tra l’evento
infortunistico del 16 gennaio 2008 e i disturbi localizzati al ginocchio sinistro
e ha rinviato l’incarto alla CO 1 affinché definisse il diritto a prestazioni
dal profilo sia materiale che temporale.
1.4. Con pronunzia 35.2013.30 del
13 giugno 2013, questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una
denegata/ritardata giustizia “… in relazione al fatto che l’amministrazione ha
procrastinato senza valida ragione l’esecuzione degli accertamenti volti a
definire il diritto a prestazioni dell’assicurato.”.
1.5. Pronunciandosi su un
ulteriore ricorso per denegata giustizia interposto dall’assicurato, con
sentenza 35.2014.15 del 30 aprile 2014, il TCA ha ritenuto che fossero “… dati
gli estremi per riconoscere, una volta ancora, una denegata/ritardata
giustizia.” In quella sede, esso ha in particolare osservato che la
documentazione agli atti denotava “… una confusione nella gestione della
pratica da parte dei funzionari preposti, e ciò nonostante che le questioni che
si pongono siano puntuali e non particolarmente complesse. Ora, va ricordato
che, secondo l’art. 43 cpv. 1 LPGA, spetta all’amministrazione dirigere la
procedura e a porre in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire una
spedita evasione della pratica.”.
1.6. Dalle carte processuali si
evince che, in data 28 novembre 2014, l’assicuratore ha emanato una decisione
formale mediante la quale ha dichiarato di non essere in grado di determinare
il diritto alle indennità giornaliere a decorrere dal 4 maggio 2012 (cfr. doc.
18).
1.7. Con ricorso del 10 dicembre
2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che “… accertato il
ritardo inammissibile della convenuta, (…) le é fatto obbligo di statuire entro
5 giorni dalla ricezione della presente sentenza una decisione sulle
prestazioni di corta durata più volte sollecitata”, argomentando in particolare
che:
" (…).
Nel frattempo la convenuta chiedeva un incontro con lo scrivente
che aveva luogo il 21 maggio 2014.
La CO 1 si diceva sostanzialmente d’accordo con il riconoscimento
delle prestazioni richieste nello scritto del 7.11.2013, oltre al versamento di
IG in misura del 10% sino al 31.12.2015.
Con scritto del 6.8.2014 (doc. T), RI 1 non accedeva alla proposta
e ne proponeva un’altra, alla quale a sua volta la CO 1 non aderiva (doc. U).
Quindi l’assicurato, con scritto del 2.10.2014 (doc. V), chiedeva
il versamento degli arretrati sulla base del conteggio discusso, vale a dire le
pretese così come quantificate nello scritto del 7.11.2013 ed alle IG del 10%
sino al 30.9.2014 (vale a dire quelle nel frattempo maturate). Inoltre chiedeva
che venissero istruite le pretese di lunga durata.
Nel prosieguo, lo scrivente, per conto dell’assicurato, ha
sollecitato a più riprese l’emanazione della decisione in punto alle pretese di
corta durata (IG), inutilmente.
, in particolare, ha dato tempo alla convenuta per determinarsi in
proposito, dapprima con tempi lunghi, cosciente che nel frattempo vi era stata
una discussione transattiva e che quindi, durante quella fase i tempi erano
sospesi: circostanza di cui si da atto.
Comunque a far tempo dalla fine di agosto 2014, il termine per dar
seguito alla decisione sulle IG per la quale era stata condannata in occasione
della sentenza del 30.4.2014 iniziava a decorrere, ma nulla é occorso sino ad
oggi nonostante svariati ulteriori solleciti (cfr. docc. V, AA, BB, CC, EE,
GG).
Nel caso di specie, la denegata giustizia é abbondantemente data.
Non solo. È data sull’accertamento di un diniego formale già incorso.(…).” (doc.
I)
1.8. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha chiesto, in via principale, che il ricorso per denegata giustizia
venga dichiarato inammissibile e, in via subordinata, che esso venga
respinto, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.9. In data 27 gennaio 2015,
l’assicurato si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni ricorsuali (cfr. doc. V).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Il TCA è chiamato a stabilire
se la CO 1 si è resa colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei
confronti di RI 1.
2.3
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da
garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole
(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.4
In una sentenza I 841/02 del
25.
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Più di recente, l’Alta
Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28.
settembre 2009).
2.5
Nel caso di specie, il TCA ricorda
che, già in due occasioni, precisamente con le pronunzie 35.2013.30 del 13
giugno 2013 e 35.2014.15 del 30 aprile 2014, ha accertato l’esistenza di una
denegata/ritardata giustizia per il modo con il quale l’amministrazione ha
gestito la pratica riguardante RI 1 a seguito della sentenza di rinvio del 20
novembre 2012. In particolare, con la sentenza dell’aprile 2014, questa Corte
ha rilevato che, trascorso oltre un anno e tre mesi, la CO 1 non aveva “…
ancora definito, in una decisione formale secondo quanto prescritto all’art. 49
cpv. 1 LPGA, il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° aprile 2009,
sebbene, già con la sentenza 35.2013.30 del 13 giugno 2013, il TCA le avesse
intimato di procedere celermente con gli accertamenti del caso e di emanare -
senza indugio - la decisione formale sollecitata dall’assicurato …”.
In sede di risposta di
causa, l’Istituto assicuratore sostiene di aver già proceduto a definire il
diritto all’indennità giornaliera per il periodo 1° aprile 2009 - 4 maggio 2012,
di modo che rimarrebbe aperta ormai soltanto la questione per il periodo
successivo (cfr. doc. III, p. 4).
In proposito, questa Corte
osserva che, con scritto del 2 ottobre 2013, la CO 1 ha comunicato
all’assicurato che avrebbe riconosciuto indennità giornaliere del 20% dal 1°
giugno al 25 novembre 2009, del 100% dal 26 novembre al 31 maggio 2010, del 50%
dal 1° giugno al 31 luglio 2010 e del 10% dal 1° agosto 2010 al 4 maggio 2012
(cfr. doc. N).
Sennonché, in data 7
novembre 2013, RI 1 ha contestato i tassi d’incapacità lavorativa ritenuti
dall’amministrazione a far tempo dal 1° aprile 2009 (e, pertanto, pure le
prestazioni fondate su di essi - cfr. doc. C), di modo che quest’ultima avrebbe
semmai dovuto confermare la propria posizione mediante l’emanazione di una
decisione formale.
Del resto, nella sentenza
35.2014.15
del 30 aprile 2014, questo Tribunale ha rilevato che la CO 1
non aveva “… ancora definito, in una decisione formale secondo quanto
prescritto all’art. 49 cpv. 1 LPGA, il proprio obbligo a prestazioni a
contare dal 1° aprile 2009, … (il corsivo é del redattore).
Non risulta che ciò sia
stato fatto (nemmeno con la decisione formale datata 28 novembre 2014, di cui
si dirà qui di seguito - cfr. doc. 18: “…, actuellement vous souhaitez que nous
nous prononcions sur le versement des indemnités journalières au-delà du 4
mai 2012.” - il corsivo é del
redattore).
Già per questa ragione il
ricorso per denegata/ritardata giustizia merita accoglimento.
Dagli atti si evince poi che,
il 28 novembre 2014, l’assicuratore convenuto ha emanato una decisione formale
(cfr. doc. 18).
In proposito, la CO 1 fa
valere che, con essa, avrebbe rifiutato il versamento d’indennità giornaliere a
decorrere dal 4 maggio 2012, cosicché il ricorso per denegata/ritardata
giustizia sub judice andrebbe dichiarato inammissibile (cfr. doc. III,
p. 3 e p. 5).
Il TCA osserva che, in
realtà, con la decisione in questione l’amministrazione non ha negato il
diritto all’indennità giornaliera dal 4 maggio 2012, ma ha piuttosto deciso di
non decidere (cfr. doc. 18: “…, CO 1 n’est pas en mesure de se déterminer sur
le droit à des indemnités journalières depuis le 4 mai 2012.”).
Così facendo, l’Istituto
assicuratore ha commesso un manifesto diniego di giustizia.
Infatti, qualora riteneva
di non avere a disposizione sufficienti elementi per decidere, esso avrebbe
dovuto ordinare gli accertamenti giudicati necessari (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA)
e, in caso di rifiuto dell’assicurato a sottoporvisi (in proposito, si veda lo
scritto 6 novembre 2014 dell’avv. RA 1 indirizzato alla CO 1: “… dovete
corrispondere le prestazioni di breve durata ad oggi senza la necessità di
dar seguito ad una perizia …” - il corsivo é del redattore), seguire la
procedura prevista all’art. 43 cpv. 3 LPGA, con la possibilità, in ultima
analisi, di pronunciare le sanzioni ivi contemplate (decisione in base agli
atti oppure decisione di non entrata nel merito).
L’assicurato avrebbe così
la possibilià di impugnare la relativa decisione, contestando la necessità
dell’accertamento e/o l’esigibilità oggettiva e soggettiva dello stesso (su
questo tema, cfr. la STCA 35.2013.22 del 30 gennaio 2014 consid. 2.5., pubblicata
nel sito www.sentenze.ti.ch).
In queste condizioni, il
TCA ritiene che il ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto da RI 1 vada
accolto.
Considerato che si tratta
di una vertenza che si trascina ormai da troppo tempo (la sentenza di rinvio é
del 19 novembre 2012), questa Corte raccomanda alla CO 1 di procedere
alle proprie incombenze osservando scrupolosamente il principio di
celerità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto.
§ È
accertato che la CO 1 ha commesso una denegata/ritardata giustizia.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all'assicurato l'importo di fr. 3'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti