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Decisione

35.2014.112

Assicuratore ha correttamente fissato ammontare dell'indennità giornaliera. Decisione materiale di fissazione dell'importo cresciuta in giudicato; rimedi straordinari di diritto non adempiuti. AG

26 marzo 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a,

372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente

fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa

sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

Considerandi

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e, in

particolare, dell’ambito ristretto di contestazione - legato al solo aspetto

della riconsiderazione della decisione materiale con la quale è stato fissato

l’ammontare dell’indennità giornaliera spettante all’assicurato - la presente

vertenza, alla luce delle costanti affermazioni del precedente datore di lavoro

dell’assicurato concernenti l’ultimo salario precedente l’infortunio, appariva

sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Inoltre, all’istante, proprio

perché rappresentato da un legale, non poteva certo sfuggire l’inapplicabilità

al caso di specie della giurisprudenza relativa al criterio del salario soggetto

a forti fluttuazioni.

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti