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Decisione

35.2014.113

Infortunio alla spalla destra. Ricaduta. Rinvio. Non si ritiene chiarito se effettivamente l'assicurato ha subìto una lesione della cuffia rotatoria oppure un trauma di tipo distrattivo alla spalla de

15 giugno 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I diversi tempi d'introduzione degli strumenti visibili

sulle videoregistrazioni dell'intervento (per il portale laterale) evidenziano

bene che non esiste una lesione che attraversi il tendine, e una co-municazione

anatomica tra lo spazio intraarticolare e quello sottoacromiale attraverso

questo tendine è visibile soltanto dopo che è stata creata dall'operatore con

lo shaver (strumento

chirurgico).

Come detto in merito al descrittivo del trauma

subito, non si poteva a priori escludere una lesione alla cuffia dei

rotatori. In effetti, nella posizione della spalla descritta, il muscolo

sovraspinato è già in lieve tensione. Una forte co-contrazione avrebbe quindi

potuto in teoria provocare una lesione del sovraspinato, sia al livello

tendineo, sia al livello del corpo muscolare. Nell'assenza di uno stato degenerativo

importante, tale eventualità appare comunque estremamente ridotta, soprattutto

in considerazione della forza del trauma subito.

Nello specifico poi, lo stato lesivo evidenziato

tramite artroscopia al livello del tendine sovraspinato non è compatibile con

un esito traumatico, mentre esso quadra perfettamente con quello di una

de-generazione di lieve entità, nella presenza di un conflitto sottoacromiale.

Non discuterò l'indicazione alla riparazione di questo modesto stato lesivo,

non essendo il tema di quest'apprezzamento, ma lo stesso segnalerò che per

delle lesioni equivalenti o addirittura più gravi rispetto a quella costatata

dal signor RI 1, si considera nella letteratura medica la possibilità di una

guarigione spontanea (quindi senza sutura) dopo acromioplastica.

Su base quindi degli documenti per immagini

(artro-IRM o videoregistrazione), non vi sono argomenti per ritenere da signor RI

1 una lesione traumatica alla cuffia dei rotatori e in particolare al livello

del tendine sovraspinato, in esiti di trauma distrattivo alla spalla di destra

il 17 giugno 2012. Nell'assenza di lacerazione chiara del tendine ma soltanto

nella presenza di uno sfrangiamento delle sue superficie, non si può neanche

ritenere la possibilità di un aggravamento strutturale di questo lieve stato

degenerativo in conseguenza dell'evento del 17 giugno 2012.

Per quanto riguarda la diagnosi d'instabilità

anteroinferiore, essa suscita alcune osservazioni. Per cominciare, nel caso del

signor Selvini, è stato evocato una distensione del apparato

capsulolega-mentoso in sede dei legamenti gleno-omerali medio e inferiore. Non

è invece stata evocata una lesione vera, tipo lacerazione o rottura.

Dall'essere umano e assai probabilmente da tutti i

vertebrati, bisogna specificare che non può esistere una distensione di un

ligamento senza una lesione. In altre parole, un ligamento non si comporta come

un pezzo di gomma. Se c'è allungamento acuto di un ligamento, c'è per forza

rottura almeno parziale di esso. Da alcuni soggetti predisposti invece, si possono

costatare dei legamenti distesi rispetto a quello che si costata di norma, ma

si parlerà a quel momento d'iperlassità, rispettivamente di lassità aumentata,

e non di distensione legamentosa.

Nella fattispecie, né sugli esami strumentali né allo stato

artroscopico (videoregistrazione), si è potuto evidenziare una qualsiasi

lesione del complesso capsulo legamentoso che possa far considerare uno stato

dopo traumatizzazione. Sulle videoregistrazioni, il labbro è intatto, non

distaccato del glenoide e i ligamenti visibili del complesso gleno-omerale

anteroinferiore sono in continuità.

Non si capisce bene del resto su che base la

diagnosi d'instabilità è stata ritenuta prima dell'artroscopia, nessun segno

clinico evocatore di un'instabilità anteriore o inferiore essendo stato

refertato.

Quello che è chiaro invece, è che il trauma subito

alla spalla di destra da signor RI 1 il 17 giugno 2012 non era compatibile con

una lesione isolata del legamento gleno-omerale inferiore.

In effetti, per le circostanze riferite, il

legamento gleno-omerale inferiore non poteva essere messo in tensione in modo

isolato e rompersi. Per provocare una rottura di tale legamento o del complesso

capsulolegamentoso anteroinferiore, ci voleva almeno una sublussazione o una

lussazione della spalla, ciò che di sicuro non è stato costatato né evocato dal

signor Selvini a decorso dell'evento del 17 giugno 2012.

Il reperto descritto da parte del dott. __________

al livello capsulolegamentoso non appare quindi per nulla evocatore di uno

stato da lesione di tipo traumatico, ma evoca eventualmente una situazione di

lassità aumentata su base costituzionale. Non si sa in merito quale è lo stato

a livello della spalla sinistra da signor RI 1, essendo queste anomalie

costituzionali tipicamente (e logicamente) bilaterali. Su base delle

videoregistrazioni poi, non mi è possibile valutare quale era l'importanza

dell'iperlassità capsulolegamentosa costatata e refertata dall'operatore.

In riassunto, il 17 giugno 2012, il signor RI 1 ha

subito un trauma di tipo distrattivo alla spalla destra, come l'ha ritenuto

inizialmente nella sua diagnostica il dott. __________, medico di circondariale

e specialista FMH in chirurgia e chirurgia della mano.

Su base degli esame complementari, del referto

operatorio e delle videoregistrazioni peroperatorie, questo trauma distrattivo

non ha provocato lesioni strutturali macroscopiche al livello della spalla

destra, in particolar modo al livello del tendine sovraspinato o del complesso

capsulolegamentoso nella sua globalità.

Essendo stata una sintomatologia acuta immediata e

ancora una volta in considerazione del descrittivo, qualche strappo muscolare,

in particolare al livello deltoideo, può di sicuro essere evocato inizialmente.

Tuttavia, nell'assenza di tale lesione specifica evidenziata sugli esami

strumentali e allo stato artroscopico, si è allora trattato di uno strappo

muscolare senza lacerazione o perdita di continuità, che sia al livello

muscolare o tendineo.

In altre parole, la lesione muscolare eventualmente

subita dal signor RI 1 era del tipo reversibile, rispettivamente del tipo

microstrutturale, poiché non visibile sull'esame artro-IRM eseguito due mesi

dopo. In queste condizione, si può ritenere che vi era probabilmente uno stato

da guarigione sei settimane dopo il trauma subito e al più tardi tre mesi dopo

di esso. Al di là di questa data, i sintomi che sono persistiti non erano più

spiegabili dall'infortunio.

Conclusione

Le lesioni o varianti della norma costatate dal

dott. __________ all'occasione dell'intervento artroscopico eseguito alla

spalla di destra dal signor RI 1 non sono di natura traumatica e non sono suscettibili

di essere state aggravate dal trauma subito il 17 giugno 2012." (doc. 72).

2.7. Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del

10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.8. Chiamato a pronunciarsi, nel

caso presente, il TCA ritiene la documentazione agli atti non gli consenta né

di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità che i disturbi

oggetto dell’annuncio di ricaduta del 10 settembre 2012 costituiscano una

conseguenza naturale dell’infortunio occorso al ricorrente il 17 giugno 2012.

In particolare, gli

argomenti utilizzati dal medico di fiducia dell’amministrazione Dr. __________,

non appaiono pienamente convicenti nella misura in cui trovano una solo

parziale conferma nella documentazione agli atti.

In data 17 settembre 2012 RI

1 si è sottoposto, su indicazione del Dr. __________, ad una artro-RM alla

spalla destra.

Nel referto di medesima

data, il Dr. __________ ha rilevato un “lieve impingement da parte

dell’estremità acromiale della clavicola sul muscolo sovraspinato con lieve

grado di borsite SASD. Iniziale degenerazione della cuffia nella zona

intermista sovra- e infraspinato, ma non rottura transmurale né rottura

interstiziale” (doc. 15).

Anche il Dr. __________,

medico di __________ CO 1, il 29 ottobre 2012, riferendosi alla RM del 17

settembre 2012 non ha riscontrato lesioni traumatiche alla cuffia dei

rotatori e al labbro glenoidale (doc. 21).

Nel rapporto del 29

gennaio 2013 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha rilevato che “la risonanza magnetica recentemente

effettuata rivela discreti segni di conflitto sottoacromiale e tendinopatia del

sovraspinato ma non chiari segni per una rottura della cuffia dei rotatori”.

Egli ha quindi diagnosticato una “Sospetta lesione parziale del sovraspinato

della spalla destra”. Lo specialista ha concluso affermando che l’esame

clinico è suggestivo di una lesione della cuffia dei rotatori, anche se alla

risonanza magnetica la lesione non è visibile (doc. 38).

Con lo scritto del 3

aprile 2013, indirizzato al Dr. __________, il Dr. __________ ha posto la

diagnosi di “Instabilità anteroinferiore della spalla destra” e indicato

che, a suo avviso, era probabile che il paziente “si fosse procurato una

lesione del legamento gleno-omerale inferiore con il trauma di cui è stato

vittima al mese di luglio 2012”. Egli ha quindi preannunciato al collega l’esecuzione

di un’artroscopia con ritensionamento capsulolegamentare (doc. 45).

In data 24 aprile 2013 RI

1 è stato quindi sottoposto presso l’Ospedale __________ di __________ ad un

intervento di ricostruzione della cuffia rotatoria e stabilizzazione anteriore.

Il Dr. __________ ha

indicato quale diagnosi operatoria:

un’“Instabilità

anteriore con Lesione Cuffia Rotatoria” (cfr. rapporto di dimissione, doc.

51).

Nella descrizione

dell’intervento viene, in particolare, evidenziato quanto segue:

" (…)

Considerandi

Accessi artroscopici usuali con utilizzo di #2 cannule (diametro

5,5 e 7 mm).

Esame del gleno omerale: si evidenzia lesione parziale della

cuffia dei rotatori a livello inserzionale.

Si evidenzia lassità capsulare con positività del t.d.s. test ed

elongazione dei legamenti gleno omerali medio ed inferiore.

Si inserisce 1 vite in titanio e si effettua il ritensionamento capsulolegamentare.

Borsa subacromio-deltoidea: si evidenzia lesione parziale del sovraspinato.

Si completa la rottura a tutto spessore della cuffia dei rotatori.

Si regolarizza la lesione con motorizzato e r.f.

Si inserisce vite titanio a doppia sutura sul trochite omerale e

si effettua reinserzione della c.d.r. mediante tecnica “F.S.P” con nodi a

svolamento.

Al test dinamico si evidenzia la buona copertura della testa

omerale.

Sutura cutanea, medicazione e tutore in adduzione."

(doc. 51, la sottolineatura è del redattore)

L’CO 1 ha quindi

sottoposto il rapporto operatorio del 24 aprile 2013 al vaglio del medico di __________

Dr. __________ chiedendo al sanitario di valutare “se i disturbi dopo il

10.9.2012

come pure l’intervento effettuato dal dr. __________ siano in

relazione all’infortunio del 17.6.2012” (doc. 53).

Il Dr. __________ ha

risposto, in una breve annotazione del 29 maggio 2013, che il nesso di

causalità con l’infortunio ora è dato (doc. 53).

Vista la discrepanza tra

la diagnosi della RM del 17 settembre 2013 e il rapporto operatorio del Dr. __________,

l’CO 1, dopo aver consultato la Dr.ssa __________ (doc. 58), ha predisposto un

accertamento specialistico presso il Dr. __________ (doc. 59).

Nel rapporto del 20

ottobre 2014, il Dr. __________ ha discusso principalmente le diagnosi poste

dal Dr. __________.

Per quanto riguarda la rottura

della cuffia dei rotatori, lo specialista dell’CO 1 ha, in primo luogo,

confermato la diagnosi iniziale posta dopo la RM del 17 settembre 2012 di

iniziale degenerazione al livello dell’inserzione dei tendini sovraspinato e

infraspinato nella loro zona di vicinanza, ma senza indizi per una rottura

interstiziale o transmurale (doc. 15 e 72).

In merito alla lesione

della cuffia, secondo il Dr. __________, il Dr. __________ “non

ha neanche ritenuto una lesione transmurale del tendine sovraspinato, poiché

scrive chiaramente nel suo rapporto di aver completato chirurgicamente la

lesione parziale diagnosticata” (doc. 72). A livello

articolare il medico dell’CO 1 non ha riscontrato una disinserzione nel tendine

del muscolo sovraspinato che potrebbe evocare una lesione traumatica, ma ha

osservato unicamente uno stato lievemente degerativo. Sul versante acromiale “lo

stato del tendine è tipicamente quello che si può trovare inizialmente nel caso

d'attrito sottoacromiale nella presenza di un acromion di tipo II o III,

significa un tendine sfrangiato in superficie, senza nessun'alterazione

dell'inserzione tendinea” (doc. 72).

A mente del

Dr. __________, non si poteva a priori escludere una lesione alla cuffia dei

rotatori. Visto che il muscolo sovraspinato è già in lieve tensione, una forte

co-contrazione avrebbe in teoria potuto provocare una lesione del sovraspinato.

Tuttavia, non essendovi uno stato degenerativo importante “tale eventualità

appare comunque estremamente ridotta” considerando la forza del trauma

subìto dall’assicurato. Secondo il medico dell’CO 1 “lo

stato lesivo evidenziato tramite artroscopia al livello del tendine

sovraspinato non è compatibile con un esito traumatico, mentre esso quadra perfettamente

con quello di una degenerazione di lieve entità, nella presenza di un conflitto

sottoacromiale” (doc. 72).

Per quanto riguarda invece

l'instabilità anteroinferiore il Dr. __________

non ha evidenziato alcuna lesione del complesso capsulolegamentoso che possa

far considerare uno stato dopo traumatizzazione, in quanto “il labbro è

intatto, non distaccato dal glenoide e i ligamenti visibili del complesso

gleno-omerale anteroinferiore sono in continuità” (doc. 72).

Sempre secondo il medico

dell’CO 1, il trauma alla spalla destra non è compatibile con una lesione

isolata del legamento gleno-omerale inferiore, in quanto quest’ultimo non

poteva essere messo in tensione in modo isolato e rompersi. “Per

provocare una rottura di tale legamento o del complesso capsulo-legamentoso

anteroinferiore, ci voleva almeno una sublussazione o una lussazione della

spalla, ciò che di sicuro non è stato costatato né evocato dal signor RI 1” (doc. 72).

Il Dr. __________

ha aggiunto che il reperto descritto dal Dr. __________ al livello

capsulolegamentoso “non appare per nulla evocatore di uno stato da lesione

di tipo traumatico, ma evoca eventualmente una situazione di lassità aumentata

su base costituzionale” (doc. 72).

In conclusione, secondo lo

specialista, l’assicurato il 17 giugno 2012 ha subito un trauma di tipo distrattivo alla spalla destra che non ha provocato lesioni

strutturali macroscopiche al livello della spalla destra, in particolare a

livello del tendine sovraspinato o del complesso capsulolegamentoso nella sua

globalità (doc. 72).

Vista la sintomatologia

acuta immediata possono essere ammessi, inizialmente, degli strappi muscolari a

livello deltoideo. Tuttavia, sempre secondo il sanitario dell’CO 1, si è

trattato – vista l’assenza specifica di lesioni agli esami strumentali – di uno

strappo muscolare senza lacerazione o perdita di continuità, sia al livello

muscolare che tendineo. “In altre parole, la lesione muscolare eventualmente

subita dal signor RI 1 era del tipo reversibile, rispettivamente del tipo

microstrutturale, poiché non visibile sull'esame artro-IRM eseguito due mesi

dopo. In queste condizione, si può ritenere che vi era probabilmente uno stato

da guarigione sei settimane dopo il trauma subito e al più tardi tre mesi dopo

di esso. Al di là di questa data, i sintomi che sono persistiti non erano più

spiegabili dall'infortunio” (doc. 72).

In sede di

ricorso al TCA l’insorgente ha prodotto lo scritto del 19 dicembre 2014 del Dr.

__________ che ha certificato quanto segue:

" Il

sottoscritto certifica che il signor RI 1 ha beneficiato di un'intervento

di ricostruzione della cuffia dei rotatori e stabilizzazione anteriore della

spalla destra il 24.04.2013. Durante tale intervento si è confermato il

sospetto clinico di lesione parziale articolare del sovraspinato nonché

instabilità anteriore. Tali lesioni hanno necessitato della riparazione

menzionata.

Le lesioni della cuffia dei rotatori possono essere

sia di natura degenerativa che di natura traumatica. A partire dai 40 anni sono

più frequentemente di natura degenerativa mentre che al di sotto del 30 anni lo

sono solo molto raramente. Non sussiste, a mio avviso, alcun dubbio che la

lesione riscontrata al momento dell' intervento sia dunque riconducibile all'evento traumatico di cui il paziente è stato

vittima nel luglio 2012." (doc. C).

2.9

Nella concreta evenienza, tutto

ben considerato, questo Tribunale ritiene che le considerazioni contenute nei

rapporti agli atti del Dr. __________, siano atte a creare almeno lievi dubbi

circa la fondatezza della valutazione espressa dal medico __________ Dr. __________

(cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2).

In particolare, le

considerazioni del Dr. __________ che ha operato l’assicurato il 24 aprile 2013

e confermato il sospetto clinico di una lesione parziale

articolare del sovraspinato, nonché di un’instabilità anteriore, ha sollevato

argomenti che al TCA non appaiono a priori destituiti di fondamento (si

veda il consid. 2.8).

Il TCA non ritiene infatti

chiarito a sufficienza se effettivamente RI 1 ha subìto una lesione della cuffia

rotatoria con instabilità anteriore, come sostiene il Dr. __________, oppure un trauma di tipo distrattivo alla spalla destra che non ha provocato

lesioni strutturali macroscopiche, ma ha evidenziato solo una degenerazione di lieve entità nella presenza di un conflitto

sottoacromiale, come invece ritiene il medico dell’CO 1

Dr. __________.

A corroborare le

conclusioni del Dr. __________ vi è anche l’annotazione del Dr. __________ –

medico specialista peraltro non più interpellato dall’CO 1 – che in data 29

maggio 2013 aveva confermato il nesso di causalità tra i disturbi dopo il 10

settembre 2012 e l’infortunio del 17 giugno 2012 (doc. 53).

Confrontata a una

questione di natura squisitamente medica, questa Corte non è quindi in grado di

derimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla base della

sola documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone un approfondimento

peritale.

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem,

inwieweit die mit der Streitsache befasste

Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache

an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse,

und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst

festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen

Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang

mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E.

3.

). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das

Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)."

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico interno (per un caso

analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni esposte al considerando 2.9., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una

perizia esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire l’eziologia dei disturbi

denunciati dall’assicurato nella regione della spalla destra e, sulla base delle relative risultanze, definire nuovamente il diritto

a prestazioni a dipendenza dell’annuncio di ricaduta del mese di settembre 2012.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 12 novembre 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1’800 (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti