35.2014.114
Confermata estinzione diritto prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) per stabilizzazione stato di salute infortunistico. Determinazione entità menomazione all'integrità
21 maggio 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2014.114
mm
Lugano
21 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 novembre 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 maggio 2012, RI 1,
nato nel 1942, titolare di uno studio d’architettura e assicurato
facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1, durante una passeggiata
nel bosco, ha messo un piede in fallo, il ginocchio destro ha ceduto ed é
caduto a terra.
Fatti
I sanitari hanno diagnosticato
una lesione al menisco mediale destro in presenza di una gonartrosi di III.-IV°
e sottoposto l’assicurato a un intervento artroscopico di resezione meniscale e
debridement del compartimento mediale del ginocchio destro (cfr. doc.
6).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Occorre precisare che RI 1
beneficia, sempre presso lo stesso assicuratore, di una copertura assicurativa
complementare alla LAINF.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 settembre 2014,
all’assicurato é stata riconosciuta un’indennità per menomazione all’integrità (IMI)
del 10%, mentre gli é stato negato il diritto a una rendita d’invalidità (cfr.
doc. 28).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 33), in data 21 novembre
2014, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 34).
1.3. Con tempestivo ricorso del 15
dicembre 2014 (erroneamente denominato “opposizione”), RI 1 ha chiesto
che l’CO 1 venga condannata a versargli una “… indennità unica in capitale per
menomazione dell’integrità fisica viene fissata in applicazione dell’Art. 23
LAINF pari al 60% di 3 volte il capitale assicurato.”.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente contesta innanzitutto che il suo stato di
salute infortunistico sarebbe da ritenere ormai stabilizzato, segnalando in
proposito di essere “… claudicante, soffro di dolori al ginocchio sotto sforzo,
subisco disfunzioni e dolori ad altre parti del corpo in particolare alla
schiena, l’autonomia per una passeggiata su percorsi facili ha una durata
massima di ca. 1 ora e la camminata é insicura. E per questo non intendo
sospendere le terapie, medicamenti e l’attività fisica mirata (bici e
passeggiate quotidiane) indipendentemente dalla presa a carico dei costi da
parte della CO 1 o dalla possibilità o meno di recuperare lo stato di salute
“ante” incidenti. (…). È chiaro perché la CO 1, alla luce delle conclusioni del
Dr. __________, sia intenzionata a chiudere ora un caso il cui quadro clinico é
più incerto che mai. Le terapie e le cure non solo non permettono di pronosticare
con certezza un ripristino dello stato ante incidente ma esiste la possibilità
di continui peggioramenti. Peggioramenti che potrebbero portare a dover
diagnosticare, in un futuro anche prossimo, da parte del loro medico di fiducia,
una IMI lorda e una IMI netta riconducibili ai postumi dell’evento
infortunistico più importante.”.
Per quanto riguarda
all’entità della menomazione all’integrità, egli fa in particolare valere che
“se é concesso che sdraiato per qualche minuto sul lettino di uno studio medico
la mia menomazione possa essere riconducibile anche al 10%, se si vuole essere
realistici, quando la funzione di una gamba é limitata in maniera da impedire
totalmente lo svolgimento di quelle attività a cui eri abilitato prima degli
incidenti e quando l’autonomia sotto uno sforzo minimo é ridotta a una durata
di ca. un’ora, non vedo come si possa valutare una menomazione dell’integrità
fisica ridotta di solo il 10%. Inoltre deve essere considerato anche il fattore
importante che si tratta di una menomazione vita natural durante e che
presumibilmente a detta del medico l’infortunio é ancora in misura di causare
un peggioramento del quadro morboso preesistente, quantificato nella misura dei
2/3 (Dr. __________ 15.07.14). E in conclusione se mi vengono negate le
prestazioni in natura e ripetibili ancora di più mi sento in pieno diritto di
chiedere il riconoscimento di un’equa indennità per la mia menomazione
importante e durevole dell’integrità fisica (LAINF art. 24) valutata del 60%.”
(doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Nel corso del mese di gennaio
2015, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione e ha, da una parte,
rimproverato all’amministrazione di non tener “… in nessun conto l’opinione e
il parere contrario dei miei medici dr. med. __________ e dr. med. spec. chirurgia
FMH __________ che continuano, a mia completa soddisfazione, le cure del mio
ginocchio con risultati evidenti quanto meno per il mantenimento del mio grado
d’infermità entro i limiti esistenti ...” e, dall’altra, rilevato che “secondo
l’Assicurazione complementare LAINF Edizione ottobre 1993 art. 9: 9.1 Capitale
d’invalidità, Se un infortunio ha come conseguenza un’invalidità
presumibilmente permanente la CO 1 paga il capitale di indennità calcolato in
base al grado d’invalidità, alla somma di assicurazione convenuta e alla
variante di prestazione scelta. Si chiede l’applicazione dell’art. 23 LAINF.”
(doc. V + allegati).
L’assicuratore convenuto
ha preso posizione in merito il 4 febbraio 2015 (doc. VII).
RI 1 ha ancora formulato
alcune osservazioni in data 12 febbraio 2015 (doc. IX).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Preliminarmente,
per il caso in cui il ricorrente intendesse far valere pretese derivanti dalla
sua assicurazione complementare alla LAINF - ciò che però non emerge con
sufficiente chiarezza dall’atto di ricorso -, questa Corte dovrebbe negare la
propria competenza ratione materiae.
In effetti,
questa copertura assicurativa soggiace non alla LAINF, bensì alla LCA
(cfr. Ghélèw, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 325 e doc. 34, p. 3).
In merito
all’art. 107 LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei
suoi contenuti, dall’art. 57 LPGA, in RAMI 1990, U 103, p. 265s., il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF)
ha statuito che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti
per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla
LAINF, a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale
delle assicurazioni competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il
potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione
complementare.
Per
quel che concerne il Canton Ticino, la legge di procedura per le causa davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna
competenza in materia di assicurazioni complementari alla LAINF (cfr. art. 1
Lptca).
D’altro
canto, nel caso concreto, non si é in presenza di un altro ramo
d'assicurazione ai sensi dell'art. 14 OAMal, di modo che la competenza del TCA
non può essere dedotta nemmeno dall’art. 75 cpv. 1 Lptca (sul tema, si veda la
STCA 35.2011.79 del 16 febbraio 2012, cresciuta incontestata in giudicato)
2.3
Con la propria
impugnativa, RI 1 contesta, in primo luogo, che al momento in cui l’CO 1
ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità
giornaliera), le sue condizioni di salute infortunistiche fossero stabilizzate.
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
Nel caso di specie, in
occasione della visita fiduciaria del 9 maggio 2014, il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, ha rilevato che “l’obiettivo delle misure
terapeutiche adottate viene rivolto in primo luogo al mantenimento dello
stato attuale”, di modo “lo stato di salute può essere ritenuto stazionario in
assenza di misure terapeutiche ragionevolmente esigibili, suscettibili di
incidere significativamente sulla natura e sull’entità dei postumi
infortunistici riconducibili all’evento del 13.5.2012.” (doc. 27, p. 5 - il
corsivo é del redattore).
Chiamato a ora a
pronunciarsi, questa Corte non vede alcun valido motivo di discostarsi dal
parere espresso dal dott. __________.
Il fatto che l’assicurato
si sottoponga ancora a cure in relazione ai postumi residuali dell’evento
infortunistico del maggio 2012 prescrittegli dai suoi medici curanti, non giustifica
una diversa soluzione, posto che la stabilizzazione dello stato di salute ai
sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF non é incompatibile con la persistenza di
disturbi, né con l’esecuzione di terapie conservative (ovvero di terapie che
tendono a evitare peggioramenti e non a migliorare sensibilmente le condizioni
di salute infortunistiche; si é del resto espresso in questo senso anche il
ricorrente, il quale, riferendosi alle cure ancora disposte dai suoi medici
curanti, osserva che esse danno “… risultati evidenti quanto meno per il
mantenimento del mio grado d’infermità entro i limiti esistenti …” - il
corsivo é del redattore).
In esito a quanto precede,
secondo questa Corte, l’amministrazione era dunque legittimata a dichiarare
stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell’assicurato e, perciò, a
esaminare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.4
Con il proprio ricorso,
l’assicurato contesta in sostanza l’entità dell’indennità per menomazione
all’integrità riconosciutagli dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 4: “… mi
sento in pieno diritto di chiedere il riconoscimento di un’equa indennità
per la mia menomazione importante e durevole dell’integrità fisica LAINF (art.
24) valutata del 60%.” - il corsivo é del redattore).
In questo contesto, il TCA
rileva che il riferimento all’art. 23 LAINF (cfr. doc. I, p. 5: “… l’indennità
unica in capitale per menomazione dell’integrità fisica viene fissata in
applicazione dell’art. 23 LAINF pari al 60% di 3 volte il capitale
assicurato.”), é verosimilmente il frutto di un malinteso.
In effetti, l’art. 23
LAINF non regola le modalità di determinazione dell’IMI, ma prevede una forma
d’indennizzo dell’incapacità lucrativa - l’indennità unica in capitale - corrisposta
eccezionalmente in alternativa alla rendita d’invalidità, laddove é consentito prevedere
che, grazie ad essa, la persona assicurata riacquisterà la sua capacità di
guadagno.
2.5
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.7
Giusta l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.8
L’INSAI ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.9
Nel caso concreto, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
riconosciuto un’IMI del 10% fondandosi sull’apprezzamento espresso al riguardo
dal proprio consulente medico.
Con rapporto del 15 luglio
2014, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha infatti sostenuto che “tenuto
conto dell’ulteriore ragionevole decorso il quadro complessivo riscontrabile al
ginocchio destro viene ritenuto equivalente a una pan-gonartrosi di media-grave
entità. IMI lorda: 30%. Quantificazione dei fattori extra-infortunistici nella
misura dei 2/3. IMI netta riconducibile ai postumi dell’evento infortunistico
del 13.5.2012: 10%.” (doc. 27, p. 5).
Con la propria
impugnativa, RI 1 contesta l’entità della menomazione all’integrità
quantificata dal dott. __________, al quale rimprovera in sostanza di non aver considerato
a sufficienza gli impedimenti che la menomazione gli provoca nello svolgimento
delle attività quotidiane, pretendendo finalmente il riconoscimento di
un’indennità del 60% (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi su
una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza
federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il
proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dott. __________, specialista
che vanta un’ampia esperienza in matertia di medicina assicurativa e
infortunistica.
Il TCA rileva innanzitutto
che dolori e impedimenti nell’utilizzo dell’arto inferiore interessato, sono insiti
nella menomazione all’integrità riscontrata dal medico fiduciario, motivo per
cui non giustificano di per sé un’indennità più elevata.
In secondo luogo, in base
alla tabella n. 5 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, a
una pangonartrosi di grado medio-grave, corrisponde in effetti un’indennità (in
casu, lorda) del 30%.
In merito all’indennità
pretesa dall’assicurato (60%), é utile segnalare che un’IMI del 50% viene
assegnata, ad esempio, in caso di amputazione completa di un’arto inferiore (cfr.
tabella n. 4), una menomazione decisamente più grave rispetto a quella di cui
egli é portatore.
Inoltre, quanto
alla riduzione operata dall’assicuratore infortuni, peraltro non contestata dal
ricorrente, va rilevato quanto segue.
Secondo l'art. 36 cpv. 2 LAINF, le rendite di
invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per
superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo
in parte imputabile all'infortunio (prima frase). Per la riduzione delle
rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non
pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda frase).
L'applicazione di questa
disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato abbiano
causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2 LAINF, non è
applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano provocato dei
danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie differenti, ad
esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo caso, le
conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente (cfr. DTF
126.
V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i riferimenti
ivi menzionati).
In
concreto, il dott. __________ ha ridotto di 2/3 l’IMI lorda, per tener conto
della preesistenza di una gonartrosi femoro-tibiale e femoro-patellare
(cfr. doc. 27, p. 4 e 5).
Ora, va constatato che la
preesistenza di uno stato degenerativo a livello del ginocchio destro, emerge
chiaramente, ad esempio, dal rapporto di uscita 4 luglio 2012 dell’Ospedale di __________,
in cui figurano le diagnosi di “Varusgonarthrose III.°-IV.° rechts” e “Laesio
menisci medialis degenerativa (komplexer Riss rechts” (cfr. doc. 6 - il
corsivo é del redattore).
In esito a quanto precede,
secondo il TCA, appare dunque giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2
LAINF, ridurre di 2/3 l'IMI lorda, come proposto dal dr. __________, portandola
al 10%, dato che il danno alla salute presentato dall’insorgente è solo in
parte imputabile all'infortunio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il
ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti